SOCIETA NON OPERATIVE
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- Elvira Marrone
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1 SOCIETA NON OPERATIVE Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 13 giugno 2011, n. 47; Presidente e Relatore Di Francia. IMPOSTE SUI REDDITI - IRES SOCIETÁ NON OPERATIVA INDUTTIVO ONERE DELLA PROVA INTENTO ELUSIVO IN CAPO ALLA P.A. MANCANZA ILLEGITTIMITA In caso di accertamento induttivo incombe sull Amministrazione l onere di dimostrare gli intenti elusivi del contribuente, posti a fondamento dell art. 30 L. 724/1994, e, in secondo luogo, di dimostrare che i parametri prescelti sono applicabili al contribuente. Solo successivamente il contribuente potrà fornire la prova della sussistenza di condizioni tali per cui il regime antielusivo previsto dalla norma non è a lui applicabile. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 27 settembre 2012, n. 55; Presidente e Relatore Erlicher CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA ESISTENZA ILLEGITTIMITA In presenza di oggettive situazioni che hanno generato l impossibilità da parte del contribuente di conseguire un reddito minimo effettivo, l Amministrazione deve procedere alla disapplicazione della normativa antielusiva stabilita dall art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994. Nella specie l affitto di azienda si giustifica per la salvaguardia degli impianti e per mantenere l efficienza dell unità operativa. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 17 settembre 2012, n. 101; Presidente Di Francia, Relatore Tellone CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA ESISTENZA ILLEGITTIMITA In presenza di condizioni oggettive e soggettive ragionevolmente prospettate dal contribuente, e che l Amministrazione ha l onere di verificare, potrà essere disapplicata la normativa di cui all art. 30 L. 724/1994. Nella specie la stagionalità dell attività e la posizione periferica della stessa costituiscono motivi per la disapplicazione della normativa 1
2 Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 21 ottobre 2010, n. 83; Presidente e Relatore Erlicher. CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA MANCANZA LEGITTIMITA In caso di applicazione della normativa sulle società non operative spetta al contribuente l onere di dimostrare le oggettive condizioni per la disapplicazione della normativa. Nella specie tali non sono la pattuizione di un canone locativo in linea con il mercato, ma insufficiente a superare il test di operatività, stante la posizione dell immobile in un centro a vocazione turistica con la conseguente possibilità di realizzare ricavi superiori a quelli dichiarati. Inoltre la società ha compiuto l unica operazione di acquisto dal socio unico della società e lo ha locato ad una sorella di questi Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 27 febbraio 2012, n.25; Presidente e Relatore Di Francia. IMPOSTE SUI REDDITI IRES CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNAZIONE LEGITTIMITA CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA MANCANZA LEGITTIMITA È legittimo impugnare, in via subordinata al ricorso contro l avviso d accertamento, la cartella di pagamento, se la procura ad lites stesa a margine del ricorso principale è comprensiva anche del processo d esecuzione ed eventuale giudizio d opposizione. Non sono valide come cause di esclusione della operatività della normativa, le circostanze non nuove per l anno di riferimento o comunque non sufficientemente dimostrate. Nella specie gli esigui costi di ristrutturazione evidenziano lavori particolarmente limitati, non coinvolgono l intera struttura alberghiera e non giustificano l esiguità dei redditi dichiarati. Commissione Tributaria I grado Piccolroaz, Relatore Betta. Trento, sentenza 6 agosto 2012, n.16; Presidente IMPOSTE SUI REDDITI - IRES SOCIETÁ NON OPERATIVA - CAUSA ESCLUSIONE OPERATIVITÀ PER MUTATA COMPAGINE SOCIALE E RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI INFONDATEZZA LEGITTIMITA 2
3 Non è operante la causa di esclusione della operatività della normativa sulle società di comodo dal momento che, la mutata compagine societaria e la rivalutazione del valore degli immobili sono avvenute in esercizi precedenti a quelli oggetto di accertamento e non possono ad esse imputarsi calo di redditività. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 5 novembre 2012, n. 140; Presidente Di Francia, Relatore Tellone. IVA SOCIETÀ NON OPERATIVA CREDITO D IMPOSTA ISTANZA DI RIMBORSO - INAMMISSIBILITÀ IVA SOCIETÀ NON OPERATIVA - DINIEGO DELLA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO INAMMISSIBILITÀ E inammissibile il rimborso, né tantomeno la compensazione, per l eccedenza di credito d imposta d IVA per le società di comodo. Non è impugnabile il diniego del Direttore provinciale dell Agenzia dell Entrate per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, dal momento che non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del D.lgs. 546/1992. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 25 gennaio 2011, n. 1; Presidente Piccolroaz, Relatore Laner IMPOSTE SUI REDDITI IRES SOCIETÀ NON OPERATIVE DETERMINAZIONE REDDITO MINIMO CONTRATTO DI LOCAZIONE ANTE 2006 FONDATEZZA Non è da considerarsi assoggettabile alla disciplina sulle società di comodo l ipotesi di due società di capitali di cui una lochi all altra, con contratto precedente al 2006, l immobile di proprietà, non potendosi configurare affitto d azienda. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 2 maggio 2012, n.56; Presidente Papiano, Relatore Demozzi IMPOSTE SUI REDDITI IRES SOCIETÀ NON OPERATIVA ASSOCIAZIONE NO PROFIT - ATTIVITÀ DI INNEVAMENTO ARTIFICALE OGGETTIVE CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA FONDATEZZA IMPOSTE SUI REDDITI IRES SOCIETÀ NON OPERATIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APPARTENENTE AL CONI ATTIVITA NON IMPRENDITORIALE - FONDATEZZA 3
4 Per una società di impianti di innevamento artificiale, il differente utilizzo degli strumenti dipende da eventi atmosferici e non da decisioni della società. Non è pertanto applicabile la disciplina delle società di comodo per oggettive condizioni di inapplicabilità Per un associazione senza scopo di lucro, anche inquadrata nel C.O.N.I., non può configurarsi l ipotesi di società di comodo, data la caratteristica di perseguire obiettivi sociali. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 29 ottobre 2010, n.91; Presidente Anselmi, Relatore Flaim IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA PROVVEDIMENTO DISAPPLICAZIONE DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE PRESUNZIONI CRITERI ASSOGGETTAMENTO RAGIONI INDIPENDENTI DA VOLONTÀ ILLEGITTIMITÀ La società che nel periodo di imposta non ha svolto attività d impresa per ragioni indipendenti dalla sua volontà (mancanza di una autorizzazione amministrativa prevista per legge) integra il presupposto di cui all Art. 30 comma 4bis Legge 724/1994 volto alla disapplicazione delle disposizioni antielusive nel determinare il reddito delle società non operative. Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 11 aprile 2011, n. 46; Presidente e Relatore Anselmi IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA - PRESUNZIONE ASSOLUTA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA EX ARTT. 24 E 53 COST. MANIFESTA INFONDATEZZA IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA ARTT. 37 BIS COMMA 8 DPR. 600/1973 E 30 L. 724/1994 PRESUPPOSTO PER EVITARE L APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE E CONSEQUENZIALE ACCOGLIMENTO DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FATTISPECIE GESTIONE IN FORMA SOCIETARIA DI RESIDENZA TURISTICO/ALBERGHIERA PER LIMITATI PERIODI DELL ANNO ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE MANCANZA LEGITTIMITÀ 4
5 Onde evitare l applicazione delle disposizioni antielusive, è necessaria la preventiva presentazione dell istanza di disapplicazione e il consequenziale accoglimento della stessa da parte dell Agenzia delle Entrate. Dopo la novella ex art. 1 comma 109 L. 27/12/2006 n 296 che ha abrogato la locuzione salvo prova contraria, la presunzione di non operatività prevista dall art. 30 comma 1 L. 724/1994 ha una valenza assoluta; tuttavia non contrasta con i precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 53 della Costituzione, provare da parte della società ritenuta non operativa, la sussistenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il raggiungimento di determinati parametri previsti dalla normativa sulle società di comodo. Appare pertanto inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell art. 30 L. 724/1994 prospettata per asserito contrasto con gli artt. 24 e 53 della Costituzione. L onere probatorio della presenza di oggettive situazioni legittimanti la disapplicazione delle disposizioni antielusive è in capo al contribuente. Nel caso di specie non può considerarsi assolto non avendo il contribuente offerto prova idonea del mancato utilizzo di alloggi a sua disposizione. Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 3 settembre 2012, n. 62; Presidente Pascucci Relatore Presta IMPOSTE SUI REDDITI IRES - SOCIETÀ NON OPERATIVA - STATUS SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA IRRILEVANZA PER LA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITA CARATTERE STAGIONALE ATTIVITÀ IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROVA CONTRARIA ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE. MANCANZA LEGITTIMITA Perché una società possa considerarsi operativa è necessario che essa realizzi almeno minimi ricavi, rimanendo irrilevante la natura giuridica della società. Incombe alla società accertata l onere di provare la sussistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario che rendano impossibile il conseguimento di ricavi. Ai fini della nozione di straordinarietà che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi, non rileva la stagionalità dell attività svolta (sentenza n 41/ Commissione tributaria di 2 grado di Trento), bensì assume importanza la verificazione di condizioni atmosferiche eccezionali e straordinarie che inibiscano lo svolgimento delle attività programmate. Commissione tributaria I grado Trento, sentenza 6 dicembre 2010, n. 87; Presidente Di Francia, Relatore Rizzi. IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA - ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE DI DIMOSTRARE OGGETTIVE CONDIZIONI 5
6 PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA - MANCANZA LEGITTIMITA La normativa in tema di società non operative prevede una presunzione legale. Spetta al contribuente dimostrare e documentare le oggettive condizioni che abbiano impedito il conseguimento di reddito adeguati. In mancanza di tale dimostrazione l accertamento tributario è legittimo. Commissione tributaria I grado Trento, sentenza 23 aprile 2010 n. 38. Presidente Erlicher Relatore Flaim IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE DI DIMOSTRARE OGGETTIVE CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA - CONTRATTO DI AFFITTO FRA DUE SOCIETA CON MEDESIMI SOCI CARATTERE ELUSIVO LEGITTIMITA È infondato il ricorso per difetto del carattere oggettivo richiesto dall art. 30 co. 4 bis L. 724/1994 qualora non si indicano le ragioni che hanno indotto i contribuenti a porre in essere un atto di autonomia privata singolare che permette nel caso di specie di esercitare un unica impresa alberghiera mediante due società con i medesimi soci Commissione tributaria I grado Papiano Relatore De Pilati Trento, sentenza 10 febbraio 2011 n. 6; Presidente IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA - PRESUNZIONE ASSOLUTA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA EX ARTT. 24 E 53 COST. MANIFESTA INFONDATEZZA IMPOSTE SUI REDDITI IRES- SOCIETÀ NON OPERATIVA - ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE DI DIMOSTRARE OGGETTIVE CONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA - MANCANZA LEGITTIMITA Dopo la novella ex art. 1 comma 109 L. 27/12/2006 n 296 che ha abrogato la locuzione salvo prova contraria, la presunzione di non operatività prevista dall art. 30 comma 1 L. 724/1994 ha una valenza assoluta; tuttavia non contrasta con i precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 53 della Costituzione, provare da parte della società ritenuta non operativa, la sussistenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il raggiungimento di determinati parametri previsti dalla normativa sulle società di comodo. Appare pertanto inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell art. 30 L. 724/1994 prospettata per asserito contrasto con gli artt. 24 e 53 della Costituzione. 6
7 La normativa in tema di società non operative prevede una presunzione legale. Spetta al contribuente dimostrare e documentare le oggettive condizioni che abbiano impedito il conseguimento di reddito adeguati. In mancanza di tale dimostrazione l accertamento tributario è legittimo. 7
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