Diritto dei Mezzi di Comunicazione. Indice
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- Gabriele Brunetti
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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE X IL MERCATO FINANZIARIO ONLINE PROF. ERNESTO PALLOTTA
2 Indice 1 I servizi ed i prodotti finanziari online La disciplina generale del mercato finanziario online La disciplina speciale del mercato finanziario online L attività di intermediazione finanziaria L attività bancaria L attività assicurativa di 9
3 1 I servizi ed i prodotti finanziari online Molti dei prodotti e servizi offerti dalle banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni, sono definiti virtuali in quanto privi di consistenza materiale. Tali prodotti e servizi, infatti, sono formati sostanzialmente da una serie di diritti che vengono riconosciuti al beneficiario della prestazione con la conseguenza che questi difficilmente entreranno in contatto fisico con l oggetto materiale dei diritti ivi contenuti. È grazie al carattere virtuale del contenuto di tali diritti, che i servizi ed i prodotti finanziari sono tra quelli che hanno maggiormente beneficiato delle evoluzioni tecnologiche raggiunte nel campo della comunicazione, con una vera e propria rivoluzione nelle modalità di offerta delle prestazioni. Le novità hanno interessato tutti e tre i segmenti di cui si compone il mercato finanziario: bancario, intermediazione finanziaria e assicurativo. Nell ambito dei servizi e prodotti bancari, è stato introdotto il banking online, che permette sia ai privati (home banking) che alle imprese (corporate banking) di ottenere in tempi veloci e a costi ridotti, l erogazione delle prestazioni quali saldi, movimenti, bonifici e così via, utilizzando il telefono (phone banking) o internet (remote banking). Nell ambito dei servizi di intermediazione finanziaria, la novità riguarda il trading online: la possibilità offerta al cliente-investitore, di accedere ai servizi finanziari, contattando l intermediario tramite internet con la facoltà di impartire i propri ordini di negoziazione, accorciando i tempi di esecuzione e riduzione dei costi. Nell attività assicurativa abbiamo assistito ad un crescente sviluppo del mercato online, per l erogazione delle prestazioni tipiche delle agenzie tradizionali ma a costi minori e con una maggiore visibilità, grazie al circuito telematico internet. La diffusione del mercato finanziario online ha consentito agli operatori notevoli vantaggi aumentando allo stesso tempo la competizione tra intermediari bancari, finanziari ed assicurativi. Tuttavia, per rendere tali vantaggi reali ed effettivi è opportuno che anche il mercato finanziario online sia disciplinato da quei meccanismi di salvaguardia già predisposti nel mercato tradizionale a tutela del contraente debole, dell integrità del mercato e contro gli abusi che facilmente possono avere luogo. 3 di 9
4 Infatti, il rischio di una scarsa trasparenza e di opacità è più accentuato per le stesse peculiarità tecniche del sistema telematico e per la distanza che separa il cliente dall erogatore delle prestazioni. Per questo motivo è intervenuto il legislatore con una serie di norme atte a disciplinare il mercato finanziario online per consentire agli operatori di sfruttare pienamente le nuove tecnologie di comunicazione e per assicurare la libertà di scelta degli utenti attraverso un elevato livello di protezione idoneo ad aumentare la fiducia nel commercio a distanza. 4 di 9
5 2 La disciplina generale del mercato finanziario online Il D.lgs 19 agosto 2005, n. 190, nel recepire la direttiva n. 2002/65/CE, ha introdotto una disciplina generale sul commercio a distanza dei servizi finanziari. Innanzi tutto è l art.2 della norma che ci offre la definizione di servizi finanziari come: quei servizi aventi ad oggetto prestazioni di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale, erogati attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentono la commercializzazione del servizio tra le parti senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore. Il decreto inoltre riguarda esclusivamente i rapporti che vedono coinvolti un consumatore e cioè quella persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, i cosiddetti B2C, escludendo dalla sua applicazione i rapporti tra soli imprenditori (c.d. B2B). L art. 3 disciplina gli obblighi di informazione che debbono essere forniti al consumatore prima della conclusione del contratto. L articolo impone che: nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una offerta, debba ricevere in modo chiaro e comprensibile (con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata), informazioni riguardanti in particolare il fornitore, il servizio finanziario e il contratto a distanza. L art. 4 in riferimento alla figura del fornitore obbliga che ne sia comunicata l identità, la sua attività principale e l indirizzo geografico ove questi è stabilito, oltre che, ove richiesta dalla normativa vigente, gli estremi dell autorizzazione per la prestazione del servizio offerto rilasciata dalla competente autorità di controllo. L art. 5 in relazione al servizio finanziario offerto, spiega che durante la fase delle trattative debbono essere comunicati al consumatore una serie di elementi: una descrizione delle principali caratteristiche del servizio offerto; il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere; 5 di 9
6 l eventuale avvertenza della rischiosità del servizio offerto; le modalità di pagamento; le caratteristiche essenziali, ed altro. Gli artt. 6 e 7 impongono una serie di informazioni relativi ai diritti riconosciuti al cliente dal contratto tra cui: l esistenza o la mancanza di un diritto di recesso dal contratto e le istruzioni pratiche per il suo esercizio; le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti di mettere fine al contratto; l organo giurisdizionale competente a decidere su eventuali controversie; esistenza o mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore; l esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. L art. 10 prescrive che le informazioni da comunicare prima della conclusione del contratto vanno comunicate al consumatore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da una offerta. In caso di conclusione del contratto attraverso una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali e le informazioni, queste potranno essere trasmesse subito dopo la conclusione del contratto. Per ultimo, in relazione agli aspetti del rapporto che intercorre tra intermediario e cliente si annovera: art. 11, sul diritto di recesso che deve essere riconosciuto al consumatore entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza penale a suo carico; art. 13, sulle modalità di pagamento dei servizi attraverso carte di credito o altri strumenti di pagamento; art. 17, sancisce l irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore; art. 20, stabilisce un regime dell onere probatorio favorevole al consumatore. 6 di 9
7 3 La disciplina speciale del mercato finanziario online La disciplina di settore dei servizi finanziari online trova il suo punto di riferimento nel DLgs n. 190/2005 e nelle leggi di rango primario e di rango secondario come le comunicazioni di CONSOB e Banca d Italia, esclusivamente indirizzate a regolamentare i singoli segmenti del mercato finanziario. 3.1 L attività di intermediazione finanziaria Questo tipo di attività è disciplinata compiutamente da una regolamentazione che si pone come obiettivo quello di assicurare la competitività ed il buon funzionamento del sistema finanziario e la tutela degli investitori. La disciplina opera sotto due profili: 1) riconosce agli intermediari, dotati di requisiti patrimoniali e professionali la capacità di prestare i servizi di investimento professionale e nei confronti del pubblico; 2) impone a tali intermediari di adottare, nella prestazione dei servizi di investimento, precise regole di comportamento. In riferimento a questo punto si sottolinea che gli intermediari finanziari: devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell interesse dei clienti e per l integrità dei mercati; devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano adeguatamente informati; devono agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; devono avere una gestione indipendente, sana e prudente; 7 di 9
8 Inoltre: devono assicurare una effettiva separazione patrimoniale tra il patrimonio loro e quello dei propri clienti. i contratti conclusi su internet devono rispettare l obbligo di forma scritta e che per poter perfezionare telematicamente un contratto occorre avvalersi della firma digitale; è stato imposto di dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire il rispetto dell obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori; vi è fatto l obbligo di predisporre adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali cadute del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati che consentano alla clientela di proseguire l operatività. 3.2 L attività bancaria La disciplina sui servizi bancari prescrive a carico degli operatori una serie di obblighi di trasparenza finalizzati ad assicurare che i clienti siano sufficientemente informati, sia prima della conclusione e sia durante la sua esecuzione, delle condizioni contrattuali loro applicate. La Banca d Italia e il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), quali enti preposti, si sono impegnati affinché gli obblighi di trasparenza venissero rispettati anche nel banking online. Tra le prescrizioni impartite si ricorda: l avviso delle principali norme di trasparenza e i fogli informativi devono risultare accessibili dai clienti direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti; i fogli informativi devono essere integrati con l indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato e dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l intermediario; deve essere sempre riconosciuto al cliente il diritto di ricevere, in ogni momento del rapporto, copia cartacea del contratto. 8 di 9
9 Inoltre, in relazione alla fase esecutiva del rapporto riscontriamo che: le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione purché la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del cliente; gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato debbano essere pubblicati sui relativi siti con adeguata evidenza; in ogni momento del rapporto deve essere riconosciuto al cliente il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. 3.3 L attività assicurativa Anche nel mercato assicurativo, riscontriamo una larga diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione. La disciplina inerente la vendita a distanza da parte degli intermediari, prima della conclusione del contratto prevede i seguenti obblighi di comunicazione, al cliente: della loro identità ed il fine del contatto; delle principali caratteristiche del servizio prodotto o offerto; del prezzo totale che il contraente dovrà corrispondere. Tra gli altri obblighi si annovera: l obbligo di indicare sul sito web la denominazione, l indirizzo della sede dell impresa e la data del provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa; tutta una serie di obblighi attinenti l informativa precontrattuale nel caso di vendita tramite internet. 9 di 9
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