Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Srl: cessione quote di partecipazione Le fasi operative per il Dottore Commercialista Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Varie L art. 36, c. 1-bis del D.L. 112/2008 introduce la possibilità da parte di un Dottore Commercialista di seguire un atto di trasferimento delle partecipazioni in Srl sottoscritto con firma digitale da parte del cedente e del cessionario e depositato presso il Registro delle Imprese. Pertanto il Dottore Commercialista potrà curare tutti gli adempimenti, dalla produzione dell atto, nella forma della scrittura privata autenticata, al deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza, garantendo competenze specifiche a costi limitati. Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio telematica sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco non esaustivo): - costituzione di pegno; - costituzione in usufrutto; - donazione; - costituzione di fondo patrimoniale; - divisione della comunione ereditaria; - costituzione in trust. Rimane sempre nella facoltà dei contraenti di avvalersi dell apporto professionale del notaio che provvederà al deposito secondo le norme e le istruzioni già in vigore. 1

2 Premessa Fino a qualche anno fa per poter trasferire le quote di partecipazione di una S.r.l. ci si doveva rivolgere ad un Notaio, con un notevole e spesso ingiustificato aggravio di costi per gli onorari professionali che erano richiesti. Con la Legge 133/2008 anche gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti possono seguire la cessione delle quote sociali di una società a responsabilità limitata: dalla produzione dell atto, nella forma della scrittura privata autenticata, al deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza, garantendo competenze specifiche a costi limitati. La cessione di quote di S.r.l. assistita da un Dottore Commercialista costituisce un'ottima opportunità per chi ha dovuto rinviare l'operazione societaria perché i costi notarili sono elevati. La pratica potrà infatti essere fatta a costi ragionevoli, senza nulla rinunciare in termini di professionalità e certificazioni richieste dalla legge per l'operazione. CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI A Reperimento dei seguenti documenti: 1. statuto della società interessata; 2. visura dell attuale composizione della compagine sociale; 3. visura delle eventuali società cedenti e/o acquirenti recante l elenco dei loro amministratori con i relativi poteri di firma; 4. attestazione delle eventuali persone fisiche cedenti e/o acquirenti in ordine al loro stato civile. B Controllo dell esistenza o meno di clausole di prelazione o gradimento; in caso tali clausole esistano, occorre procurarsi i documenti che attestino il nulla osta degli aventi diritto. In caso di atto posto in essere da persone giuridiche, occorre acquisire la procura o il verbale dell organo amministrativo che conferiscono il mandato di rappresentanza in atti della persona giuridica. C Verifica che tutti coloro che devono sottoscrivere l atto siano dotati di valido dispositivo di firma digitale. D Redazione dell atto di cessione in videoscrittura e procedere alla sua sottoscrizione digitale. 2

3 E Predisposizione della pratica per la registrazione dell atto mediante l apposito software scaricato dal sito previa autenticazione. F Attesa della ricevuta di avvenuta registrazione. G Predisposizione della pratica per l iscrizione dell atto nel Registro delle Imprese. Le fasi A) e B) attengono specificatamente alla gestione dell atto di cessione nella sua formazione a cura del professionista, secondo le indicazioni fornite dalle Circolari 5/IR e 6/IR. La fase C) può essere posta in essere anche in concomitanza con la fase B), attraverso la verifica dei certificati presenti sul dispositivo di firma in possesso di cedente e cessionario, con l apposito software utilizzato in studio per l apposizione delle firme. L atto OPERAZIONI AMMESSE Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio telematica sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. ATTI ESCLUSI Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco non esaustivo): - costituzione di pegno; - costituzione in usufrutto; - donazione; - costituzione di fondo patrimoniale; - divisione della comunione ereditaria; - costituzione in trust. INTERVENTO DEL NOTAIO Rimane sempre nella facoltà dei contraenti di avvalersi dell apporto professionale del notaio che provvederà al deposito secondo le norme e le istruzioni già in vigore. 3

4 SCRITTURA PRIVATA DI COMPRAVENDITA TRA LE PARTI DI QUOTA DI S.R.L. (FAC-SIMILE) Con la presente scrittura privata redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente dai cedenti e dal cessionario, da valere ad ogni effetto di legge e da depositarsi a mezzo del Dott., Commercialista e revisore contabile in, intermediario abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2 quater della L. n. 340 del 24/11/00, entro 20 giorni dalla sottoscrizione digitale presso l ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, così come previsto a seguito dell entrata in vigore, in data 22/08/2008, dell art. 36 co. 1 bis della Legge n. 133 del 6/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008, -TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI Sig., nato in, il / /19, cittadino, residente in ( ), in Via n., C.F., stato civile in regime di ; Sig., nato in, il / /19, cittadino, residente in ( ), in Via n., C.F., stato civile in regime di ; -PREMESSO- - che il Sig., come sopra individuato, possiede una quota pari al, %, pari ad..,00, del capitale sociale della S.R.L., con sede in ( ), Via n., pec, capitale sociale..,00, interamente versato C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di, iscritta al numero del Repertorio Economico Amministrativo, P.I. costituita in Italia il / / ; - che è intenzione del Sig. cedere interamente la propria quota sociale; - che il Sig., come sopra individuato, ha manifestato la propria volontà di rilevare il, % delle quote sociali della " S.R.L.", pari ad..,00, dal Sig. ; - che tutti i presenti dichiarano di essere consapevoli che, in caso siano coniugati in regime di comunione dei beni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 180, 181 e 184, comma terzo, C.c., il compimento degli atti 4

5 eccedenti l ordinaria amministrazione (tra cui l alienazione) di beni diversi da quelli immobili o mobili registrati comporta necessariamente il consenso del coniuge del cedente e che colui che ha posto in essere un atto di cessione delle quote senza il consenso di un coniuge (in vigenza del regime di comunione legale) è obbligato a ricostituire la comunione su istanza di quest ultimo o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al pagamento dell equivalente; - che tutti i presenti dichiarano di essere consapevoli che, in caso siano coniugati in regime di comunione dei beni, ai sensi dell art. 177, primo comma, lett. a), C.c., cadono in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali e che l orientamento maggioritario della giurisprudenza ricomprende tra gli acquisti anche quelli relativi a partecipazioni societarie, in modo da far cadere in comunione anche le quote di s.r.l.; - che i cedenti eventualmente coniugati in regime di comunione dei beni dichiarano, sotto la propria responsabilità, che il coniuge ha espresso il proprio consenso all atto di trasferimento oggetto della presente scrittura alle condizioni contrattuali in essa dettagliate; - che il Sig. dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver informato gli altri soci della s.r.l. della propria intenzione di cedere la propria quota sociale al Sig. e che essi hanno rinunciato per iscritto ad esercitare il diritto di prelazione sulla sua quota con lettere del ; -TANTO PREMESSO E da formare parte integrante e sostanziale della presente scrittura tra i predetti sottoscritti -SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO Art. 1 ) il Sig. dichiara di cedere, come in effetti cede, la sua quota di partecipazione al capitale sociale della S.R.L., pari ad.,00 al Sig., che accetta ed acquista una quota di nominali.,00; Art. 2 ) a seguito della cessione di cui sopra, il capitale sociale della S.R.L. risulta posseduto come segue: ID Titolare quota Valore Nominale % partecipazione 1..,00,00% 2..,00,00% TOTALE..,00 100,00% 5

6 Art. 3 ) la presente cessione è fatta ed accettata per il corrispettivo pari al valore nominale delle quote sociali, e quindi complessivamente per.,00. Il Sig. riceve, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, dal Sig. a saldo delle quote cedutegli.,00, rilasciandone corrispondente quietanza di saldo; Art. 4 ) il cedente dichiara e garantisce che le quote cedute con la presente scrittura sono di sua proprietà e disponibilità, e che le medesime non sono sottoposte a pegno, sequestro, pignoramento o altri pesi e vincoli in genere; Art. 5 ) le spese della presente scrittura, ivi comprese imposte e tasse, sono a carico del cessionario..., 20. F.to in digitale F.to in digitale F.to in digitale EFFETTI DEL TRASFERIMENTO INTER VIVOS (artt. 2470, 2472 C.c.) CONSENSO La titolarità della quota si trasferisce attraverso il consenso delle parti. EFFETTO VERSO LA SOCIETÀ Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione nel libro dei soci. OPPONIBILITÀ AI TERZI Per poter essere opponibile ai terzi, il contratto di cessione deve essere depositato presso il Registro delle Imprese. SUCCESSIVI CONTRATTI Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quelle tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. La creazione del documento informatico Ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, l atto di trasferimento delle partecipazioni, contenente gli elementi identificativi delle parti contraenti (dati anagrafici e codice fiscale), deve assumere le caratteristiche del documento informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente sia dal dante causa che dall avente causa del trasferimento. 6

7 Per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti. Con riguardo alla forma, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono essere statici e non modificabili. In particolare, per documento statico non modificabile si intende il documento informatico il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo. DOCUMENTO INFORMATICO NON MODIFICABILE DOCUMENTI STATICI E NON MODIFICABILI CONTENUTO NON ALTERABILE E IMMUTABILE NEL TEMPO Ecco che tale documento può essere identificato in un PDF/A o TIFF.tif, dev essere sottoscritto digitalmente mediante apposizione della firma digitale, sia dal dante causa che dall avente causa del trasferimento sin dalla prima firma si genera un estensione.p7m. L atto è pronto per la marcatura temporale. 7

8 APPOSIZIONE DELLA MARCATURA TEMPORALE Un atto di cessione di quote deve avere necessariamente almeno due firme digitali (una del cedente e una del cessionario) che potrebbero essere apposte anche in momenti diversi. Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file firmato digitalmente è necessaria l apposizione della cosiddetta marcatura temporale. L utilizzo del servizio di marcatura temporale prevede l acquisto preventivo delle relative marche, che può essere effettuato tramite il negozio on-line del sito Infocert: 8

9 LE MARCHE TEMPORALI Le marche temporali sono rilasciate dai certificatori iscritti nell elenco pubblico. Il servizio di rilascio delle marche temporali è acquistabile tramite il negozio on-line del certificatore o tramite suo distributore, sempre on-line. Una volta acquistate le marche (si acquistano in blocchi da 100 marche) occorre inserire le credenziali di accesso al servizio (il nome utente e la password scelta in fase di acquisto) nell apposito campo di configurazione del programma Dike per poter accedere all archivio delle marche temporali disponibili. Il provvedimento direttoriale del 1 aprile 2009 impone che la marca temporale sia apposta sull atto coevamente alla data di stipula. Apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale: la prima firma digitale dovrà essere apposta al file in formato PDF/A, generando un file con estensione p7m ; per aggiungere ogni altra firma si dovrà richiamare il file p7m con le firme già apposte precedentemente; file p7m contenente tutte le firme digitali verrà marcato temporalmente, assumendo l estensione m7m. Considerato che: 1. i documenti informatici possono essere marcati temporalmente una sola volta; 2. dopo l apposizione della marcatura temporale, i file m7m non possono più essere firmati digitalmente; la marcatura temporale potrà essere effettuata solo dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull atto di trasferimento quote o, in alternativa, all atto dell apposizione dell ultima firma digitale (mediante la funzione marca e firma ). Perciò l intermediario, prima di apporre la marcatura temporale, dovrà verificare che tutte le firme digitali siano valide, utilizzando la funzione di verifica all interno di Dike. 9

10 FORMAZIONE DOCUMENTO INFORMATICO 4 FASI 1. Predisposizione dell atto di trasferimento con programma di videoscrittura. 2. Conversione del file in formato non modificabile (PDF/A). 3. Apposizione della firma digitale da parte dei contraenti e da parte del professionista. 4. Apposizione della marca temporale. 10

11 La registrazione dell atto presso l Agenzia delle Entrate Una volta trasformato l atto di trasferimento in questione in documento informatico non modificabile con la procedura sopra descritta, firmato digitalmente e con l apposizione della marca temporale, si deve procedere alla registrazione dello stesso, all'agenzia delle Entrate. L'obbligo di richiesta della registrazione dell'atto ricade sui contraenti, ma quest ultimi possono avvalersi, per l'adempimento, del professionista incaricato o di altri soggetti, muniti di procura speciale conferita ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del D.P.R. 600/ La registrazione dell atto avviene mediante apposito software approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul sito del canale Entratel a partire dal 1 giugno 2009 insieme all apposito modulo di controllo. La richiesta di registrazione deve essere effettuata mediante modello 69 (indicando, per i trasferimenti della piena proprietà delle quote, il codice negozio 1114 ), presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dall apposizione della marca temporale sul documento informatico. Al modello 69 vanno allegati, inoltre: 1. supporto di memorizzazione dell atto firmato digitalmente da entrambi i contraenti e con marcatura temporale; 2. un esemplare del documento in formato cartaceo; 3. Mod. F23 attestante: a. pagamento dell imposta di registro nella misura di 200,00 per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento. Per il pagamento deve essere utilizzato il codice tributo 109T; b. pagamento dell imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio composto da un massimo di 100 righe sia per l originale informatico sia per l esemplare cartaceo. Il pagamento può essere effettato con modello F23 con codice 456T. CONTROLLO DELL UFFICIO REGISTRO IMPRESE (Art. 11, comma 6, D.P.R. 581/95) Il controllo dell ufficio è limitato alla verifica della regolarità formale della domanda presentata e ha ad oggetto: la regolare compilazione del modello di domanda; la valida sottoscrizione digitale da parte di un professionista abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000; il deposito dell atto di trasferimento di quote in formato digitale, sottoscritto digitalmente e validamente dal cedente e dal cessionario con successiva apposizione di marcatura temporale; 11

12 l intervenuta registrazione comprovata dalla copia informatica (ottenuta mediante scansione) dell originale cartaceo della ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate; l assolvimento dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo. Non compete all ufficio alcun controllo circa il merito dell atto, la validità dello stesso, il rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di intrasferibilità. Con l avvenuta registrazione dell atto in questione, presso l Agenzia delle Entrate si potrà procedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese. IL SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO Dal primo giugno 2009 è disponibile il software per la gestione della richiesta di registrazione telematica dell atto di trasferimento delle partecipazioni di srl. La versione ad oggi rilasciata è la del , nella quale è stato aggiornato il calcolo di sanzioni ed interessi a seguito di ravvedimento da parte dell intermediario incaricato (la versione contiene l'adeguamento del calcolo delle sanzioni con decorrenza 1 febbraio 2011): il tasso legale in vigore è quello fissato dal D.M. 12/12/2011. L applicazione si avvale di un modulo di controllo del file unico contenente il modello 69 telematico, la richiesta di addebito delle imposte sul conto e l atto informatico predisposto secondo le modalità illustrate. Il modulo oggi disponibile è il del 06/09/2012, che contiene il controllo con l'utilizzo del nuovo saggio degli interessi fissato al 2,5%. Ai fini del pagamento dell imposta di registro il professionista è responsabile in solido con cedente e cessionario ma, non essendo obbligato, non ha diritto a presentare domanda di rimborso in caso di errore. Si ricorda che in caso di invio alla registrazione respinto, non si può beneficiare dei 5 giorni per il reinvio, quindi se ci si trova oltre i 20 giorni dalla stipula occorre utilizzare il ravvedimento operoso. Il deposito dell atto presso il Registro Imprese L atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., sottoscritto dalle parti con firma digitale deve essere depositato entro 30 giorni dall apposizione della marca temporale presso l ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale da un intermediario abilitato ex art. 31, comma 2- quater, della L. n. 40/ 2000 ovvero, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. 12

13 Il professionista incaricato del deposito deve sottoscrivere con la propria firma digitale la richiesta di iscrizione dell atto nel Registro delle Imprese, da effettuarsi utilizzando il modello S6 predisposto avvalendosi del programma Fedra Plus, e allegando allo stesso: a. l atto di trasferimento in documento informatico statico non modificabile (formato PDF/A), firmato digitalmente da entrambe le parti e con relativa marca temporale; b. documento informatico non modificabile risultante dalla scansione della copia cartacea dell atto di trasferimento rilasciata dall Agenzia delle Entrate, recante gli estremi di registrazione dell atto (data e numero di registrazione) e la quietanza relativa alle imposte versate; c. il Modello Note recante l'autodichiarazione, ricordata nel testo e resa dal commercialista che provvede all'invio telematico. L'autodichiarazione documenta l'incarico ricevuto, l'assenza di provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione e il rispetto delle clausole statutarie che prevedono limiti alla circolazione delle quote. Inoltre, come ribadito nella Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto concerne la compilazione del modello S6, nelle more dell aggiornamento della modulistica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nel riquadro B/ estremi dell atto si ritiene che il codice da utilizzare per indicare la forma dell atto sottoscritto con firma digitale sia la lettera S (Forma scritta) e codice atto A18. Nel riquadro Note dovrà inoltre essere riportata un autodichiarazione dell intermediario, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'incarico ricevuto, l'assenza di provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione e il controllo del rispetto delle clausole statutarie che prevedono limiti alla circolazione delle quote. "II sottoscritto Dott...., nato a... il..., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, dichiara 1) di essere iscritto nella Sezione A 'Commercialisti' dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di... al numero... 2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti 13

14 3) di aver verificato il rispetto delle disposizioni statutarie relative alle clausole di prelazione o gradimento nonché l'assenza di clausole statutarie di intrasferibilità delle quote Tale dichiarazione di notorietà attestante l iscrizione all Albo, nonché l insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico del professionista incaricato, non è necessaria nel caso di sottoscrizione digitale della pratica mediante dispositivo di firma con ruolo emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tramite degli Ordini convenzionati, ovvero dall autorità di certificazione Certicomm Firma Qualificata in epoca antecedente al 10 luglio 2008, purché non ancora scaduto. I diritti di segreteria per la pratica digitale ammontano ad Euro 90,00. La domanda di iscrizione è soggetta ad imposta di bollo (Euro 65,00): l'importo è prelevato al momento della protocollazione. LA PRATICA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE Ultimata la registrazione entro 30 giorni dalla stipula (ovvero apposizione della marca temporale) si deve procedere all iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Si rammenta che dal novembre 2010 è operativo per tutti gli utenti l ambiente web Starweb, che consente di poter gestire le pratiche del Registro Imprese, albo imprese artigiane e SUAP, senza dover ricorrere all installazione di alcun applicativo. In alternativa, fino a suo abbandono è possibile utilizzare la versione di Fedra Plus disponibile. Attualmente è stata rilasciata la versione 6.6, allineata alle specifiche della nuova modulistica Registro Imprese approvata con D.M. del 29/11/2011 pubblicato sulla G.U. del 10/12/ Riproduzione riservata - 14

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