STUDIO BELCASTRO. Dott. Claudio Belcastro. web
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1 Dott. Claudio Belcastro Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Dott. Franco Chiudino Rag. Sandra Macrì Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta Dott. Francesco Strangio 116 Via Marconi Locri (Rc) tel fax web CIRCOLARE INFORMATIVA N. 16/2008 DEL 03/1 /11/2008 1) TRASFERIMENTO DI QUOTE NELLE SRL: ALTERNATIVA AL NOTAIO Un recente decreto legge (n. 112/2008) già convertito in legge con modificazioni (n. 133/2008) ha previsto la procedura di deposito presso il Registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e la successiva circolare di Unioncamere ha fornito alcune precisazioni. L atto di trasferimento - che può essere sottoscritto con firma digitale rispettando, in ogni caso, le modalità anche regolamentari concernenti la sottoscrizione dei documenti informatici - deve essere depositato: entro 30 giorni, presso l ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale; a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000, e quindi anche tramite l intervento di un iscritto all ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. E bene far notare subito che, a prima vista, i commercialisti avrebbero la possibilità di gestire solo i passaggi di piena proprietà mentre dovrebbero rimanere sempre di competenza del notaio le operazioni aventi ad oggetto donazioni o cessioni di sola nuda proprietà o solo usufrutto di quote di società a responsabilità limitata. L iscrizione dell avvenuto trasferimento della quota sociale nel libro dei soci può trovare e- secuzione, su richiesta dell alienante e dell acquirente, solamente dietro esibizione del titolo dal quale - oltre all operazione medesima - deve risultare attestato l avvenuto deposito da parte dell intermediario che ha provveduto all adempimento. La disciplina civilistica Il trasferimento delle partecipazioni sociali delle S.r.l. è espressamente disciplinata dall art c.c., per il quale è necessario che il relativo atto: sia depositato, entro 30 giorni, presso l ufficio del Registro delle imprese in cui ha sede la società (come regola, da parte del notaio che ha proceduto all autenticazione della sottoscri-
2 zione); sia trascritto nel libro soci, in quanto solamente nel momento in cui viene attuata detta trascrizione che l avvenuto trasferimento esplica effetti nei riguardi della società. Intervento del notaio Opponibilità ai terzi (art c.c.) Intervento del notaio Trascrizione trasferimento nel libro soci autenticazione della sottoscrizione dell atto; deposito dell atto presso il Registro delle imprese nel termine di 30 gg. Richiesta da alienante o da acquirente ovvero da erede o da legatario, mediante titolo rilasciato dal notaio dal quale risulta attestazione trasferimento e avvenuto deposito. Tale disciplina è stata rivista dal D.Lgs. n. 6/2003 (c.d. riforma del diritto delle società di capitali), che - oltre ad unificare nell art c.c. alcune disposizioni in materia di efficacia e di pubblicità dei trasferimenti delle quote - ha confermato il regime di pubblicità legale delle cessioni di quote introdotto dalla legge n. 310/1993, prevedendo che: 2 l atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve risultare depositato nel termine predetto per l iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale; l iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo su richiesta dell alienante o dell acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l avvenuto deposito. Oggi, il decreto legge in oggetto ha stabilito che l atto con cui viene trasferita la titolarità della quota di S.r.l. - oltre che nella tradizionale forma della scrittura privata autenticata richiesta dall art c..c - può trovare attuazione tramite: sistema informatico; sottoscrizione con firma digitale del cedente e del cessionario «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici». Ne deriva che l atto di cessione della quota di una S.r.l. può essere validamente firmato in maniera digitale da tutte le parti interessate, mediante un dispositivo di firma digitale rilasciato da un certificatore accreditato. In altri termini, è stata inserita nella procedura una diversa modalità di trasferimento della titolarità della quota di S.r.l., mediante un atto di natura informatica, che si affianca al tradizionale atto di cessione, nel quale le firme autografe delle parti sono autenticate, ai sensi dell art. 2470
3 c.c., dal notaio. In pratica, la vigente normativa autorizza gli «intermediari abilitati ai sensi dell art. 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340» e cioè coloro che sono iscritti nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, purché muniti di firma digitale, a depositare l originale informatico del contratto di cessione entro 30 giorni all ufficio del Registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale la società ha la sede legale. Le domande di iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali, di conseguenza, devono essere depositate al Registro delle imprese: dal notaio che ha autenticato le firme, quando l atto risulta sottoscritto dalle parti in modo autografo; dal dottore commercialista e dall esperto contabile a ciò incaricato, quando l atto di trasferimento nasce con sistema «informatico» e non assume, ovviamente, altra forma. Pertanto, le domande stesse non possono essere presentate direttamente dalle parti interessate (o da una sola di esse), con la conseguenza che l eventuale sanzione amministrativa, prevista ai sensi dell art c.c. in caso di irregolarità, si applica a carico del professionista incaricato del deposito. Inoltre, è opportuno evidenziare che la disciplina ha anche confermato la necessaria consequenzialità tra: l adempimento pubblicitario nel Registro delle imprese, destinato a garantire la conoscibilità da parte dei terzi dell avvenuta cessione della quota; l iscrizione nel libro soci, che attribuisce al cessionario la legittimazione all esercizio dei diritti sociali. Intervento del dottore commercialista Opponibilità ai terzi (art. 36-bis, D.L. n 112/2008) Intervento intermediario abilitato Trascrizione trasferimento nel libro soci autenticazione della sottoscrizione dell atto; deposito dell atto presso il Registro delle imprese nel termine di 30 gg. Richiesto da alienante o da acquirente ovvero da erede o da legatario, mediante titolo rilasciato dal notaio dal quale risulta attestazione trasferimento e avvenuto deposito. 3
4 Termine per l iscrizione dell atto nel registro delle imprese L operatività della nuova modalità per il trasferimento della quota sociale di S.r.l. deve risultare coordinata nell individuazione del termine a quo per il computo dei 30 giorni entro i quali l atto deve essere trasmetto all ufficio del Registro delle imprese. La soluzione operativa concordata prevede che l atto venga sottoscritto con firma digitale dalle parti, l ultima delle quali che procede alla sottoscrizione deve anche apporre al contratto la marcatura temporale, al fine di attribuire all atto di cessione una data che consenta la possibilità di riscontro del rispetto dei termini che la legge impone, ai fini: della registrazione fiscale nel termine di 20 giorni ai fini dell iscrivibilità dell atto, è necessario che esso risulti previamente registrato presso l Agenzia delle Entrate, secondo modalità che consentano al Conservatore del Registro delle imprese di constatare l avvenuta registrazione; pertanto, alla richiesta di deposito presso il Registro delle imprese deve anche risultare allegato il documento informatico non modificabile - file in formato PDF/A - risultante dalla scansione della copia cartacea dell atto di trasferimento rilasciata dall Agenzia delle Entrate, recante gli estremi di registrazione dell atto (data e numero della registrazione) e la quietanza relativa alle imposte versate; dell iscrizione nel Registro delle imprese nel termine massimo di 30 giorni il professionista incaricato del deposito deve sottoscrivere con la propria firma digitale la richiesta di iscrizione dell atto nel Registro delle imprese, da effettuarsi utilizzando il modello S6 predisposto avvalendosi del programma Fedra Plus e allegando allo stesso l atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti. 2) CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI L Agenzia delle Entrate ha determinato la misura del credito d imposta previsto dal D.L. n. 112/2008 a favore delle imprese autorizzate all autotrasporto di merci. Nello specifico, il credito d imposta è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l esercizio dell attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate: 4 per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d imposta è stabilito nella misura del 35% dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008 per ciascun veicolo; per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, il credito d imposta è stabilito nella misura del 70% dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008 per ciascun veicolo.
5 Le agevolazioni complessivamente fruite da ciascuna impresa non possono superare la soglia fissata dal regolamento de minimis e competono nel rispetto del limite complessivo di euro. Il credito d imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Con la risoluzione n. 376/E/2008, l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l utilizzo - attraverso il modello F24 del credito d imposta. Si tratta del codice tributo credito d imposta corrispondente a una quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto - articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n ALLEGATI Scadenzario tributario di Novembre 2008 PRECEDENTI CIRCOLARI 2008 Numero Del Argomento 01/ La fiscalità dei mezzi di trasporto Il concetto di strumentalità fiscale delle auto L applicazione dell iva nella vendita delle auto 02/ L Iban obbligatorio per i bonifici Elenchi clienti e fornitori La documentazione degli acquisti di farmaci 03/ Il nuovo credito di imposta per investimenti Fatture per operazioni inesistenti 04/ Le scadenze fiscali per l anno / La Finanziaria e le nuove detrazioni di imposta La Finanziaria e la rateazione delle somme dovute Nuova misura per il tasso di interesse legale 06/ La trasferibilità di contante e di titoli al portatore 07/ La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2007 La documentazione per il calcolo Ici del I semestre
6 08/ La trasferibilità di contante e di titoli al portatore (2) 09/ La rivalutazione di terreni edificabili ed agricoli 10/ L abolizione dell Ici sulla prima casa 11/ Le novità (in breve) introdotte dal nuovo Governo 12/ Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie 13/ Alberghi e ristoranti con iva detraibile 14/ Trasferte: limiti di deducibilità rimborsi spese dipendenti 15/ Blocco dei pagamenti Pubblica Amministrazione per i contribuenti morosi con l Erario La rateazione delle cartelle per le aziende minori 6
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