DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
- Bonaventura Mattei
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CODICE PROCEDURA CIVILE AGGIORNATO AL 5 MARZO. LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 1 ART. 162) TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI CAPO I DEL GIUDICE
2 SEZIONE I DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Articolo 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. I. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [102, 103 Cost.; 2907 c.c.]. Articolo 2 [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. con modif., nella L. 23 dicembre 1996, n Per l'ambito della giurisdizione italiana, si vedano artt. 3 s., L. 31 maggio 1995, n Il testo precedente disponeva: «La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto». Articolo 3 [Pendenza di lite davanti a giudice straniero] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella L. 23 dicembre 1996, n Il testo precedente disponeva: «La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa». Si veda art. 7, L. 31 maggio 1995, n Articolo 4 [Giurisdizione rispetto allo straniero] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella L. 23 dicembre 1996, n Il testo precedente disponeva: «Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana,
3 salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano». Per l'ambito della giurisdizione italiana, si vedano artt. 3 s., L. 31 maggio 1995, n Articolo 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza (1). I. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [99, 163, 167, 414, 416, 638, 669-bis; 70-ter att.], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 novembre 1990, n Il testo precedente disponeva: «I. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo». Articolo 6 Inderogabilità convenzionale della competenza. I. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28; 1341 c. 2 c.c.]. SEZIONE II DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE Articolo 7 Competenza del giudice di pace (1) (2). I. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando
4 dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (3). II. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (4). III. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (5) (6). (1) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n Il testo precedente disponeva: «Competenza del conciliatore. - I. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali». (2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella L. 20 dicembre 1995, n Il testo precedente disponeva: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, si veda art. 6, D.Lgs. 1 settembre 2011, n (3) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito alle parole "lire cinque milioni" le parole "cinquemila euro". (4) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito alle parole "lire trenta milioni" le parole "ventimila euro" (5) Numero introdotto dall'art. 45, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69. (6) Seguiva un quarto numero abrogato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella L. 20 dicembre 1995, n Il testo disponeva: «4) - per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art.
5 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». Articolo 8 [Competenza del pretore] (1). (1) Articolo sostituito dall'art. 3, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno Articolo 9 Competenza del tribunale (1). I. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. II. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [706 ss.; c.c.] e ai diritti onorifici, per la querela di falso [221], per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile [153]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno Il testo previgente (quale modificato, con la sostituzione dell'espressione «giudice di pace» a quella «conciliatore» dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374), disponeva: «I. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore. II. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile». Articolo 10 Determinazione del valore. I. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. II. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [1282 c.c.], le spese e i danni [1223 ss., 2043 c.c.], anteriori alla proposizione si sommano col capitale [311, 1041].
6 Articolo 11 Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. I. Se è chiesto da più persone o contro più persone [103 c. 1] l'adempimento per quote di un'obbligazione [1314 c.c.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione. Articolo 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. I. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. II. Il valore delle cause per divisione [784; 713 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi (1). (1) L'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 2, il cui testo disponeva: «Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso». Articolo 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. I. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [433 c.c.], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. II. Nelle cause relative a rendite perpetue [553 c. 3; 1861 c.c.], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [1872 c.c.], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci. III. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [568 c. 2; 957 ss. c.c.]. Articolo 14 Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.
7 I. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [812 c. 3 c.c.], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. II. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [167, 416], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. III. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. Articolo 15 Cause relative a beni immobili (1). I. Il valore delle cause relative a beni immobili [812 c. 1 e 2 c.c.] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda [568 c. 1]: per duecento per le cause relative alla proprietà [832 c.c.]; per cento per le cause relative all'usufrutto [978 c.c.], all'uso [1021 c.c.], all'abitazione [1022 c.c.], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [959 c.c.]; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [1027 c.c.]. II. Il valore delle cause per il regolamento di confini [950 c.c.] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. III. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [92]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 30 luglio 1984, n. 399.
8 Articolo 16 [Esecuzione forzata] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 51, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno Il testo precedente disponeva: «I. Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. II. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. III. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. IV. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore». Articolo 17 Cause relative all'esecuzione forzata. I. Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512, 598], dal valore del maggiore dei crediti contestati. SEZIONE III DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO Articolo 18 Foro generale delle persone fisiche. I. Salvo che la legge disponga altrimenti [20-27, 413, 444, 637, 661, 669-ter, 669-quater, 669-quinquies, 688], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [43, 2196 n. 4 c.c.], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. II. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [142, 143]. Articolo 19
9 Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. I. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [13, 46 c.c.], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [2328 c. 2 n. 2, 2463 c. 2 n. 2, 2521 c. 3 n. 2 c.c.]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77]. II. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [2251, 2291, 2313 c.c.], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (1). (1) Comma così modificato dal R.D. 20 aprile 1942, n Articolo 20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. I. Per le cause relative a diritti di obbligazione [1173 ss., 1182 c.c.] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [12 c. 1; 1182, 1326, 1327 c.c.]. Articolo 21 Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. I. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è
10 sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. II. Per le azioni possessorie [703; 1168, 1170 c.c.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688; 1171, 1172 c.c.] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. (1) Il primo periodo è stato così sostituito dall'art. 52, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno Premesso che il riferimento contenuto al n. 2 dell'art. 8 c.p.c. era da intendersi fatto al n. 1 dell'art. 7, comma 4, l art. previgente disponeva: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile». Articolo 22 Foro per le cause ereditarie. I. È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [456 c.c.] per le cause: 1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [12 c. 2, 784; 713 c. 1 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall'erede [662 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione; 4) contro l'esecutore testamentario [700 ss. c.c.], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente. II. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti. [ ]
1. Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942.
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). Vi t t o r i o Em a n u e l e iii Pe r g r a z i a d i Dio e
Dettagli1. Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942.
Codice di procedura civile R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). Vittorio Emanuele III Pe r g r a
DettagliRegistrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre Atti del Governo, registro 426, foglio 72.
prima delle riforme R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE PKT_213_CodiceProceduraCivile_2016_3.indb 77 07/11/16 11:33 R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.
DettagliINDICE PER ARTICOLI VII. Sezione II. DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE
Sezione II. DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE Art. 7 Competenza del giudice di pace... pag. 1 1. Introduzione...» 2 2. La competenza per le cause relative ai beni mobili...» 7 3. La competenza per
DettagliLA NUOVA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE.
UFFICIO DEL PROCESSO E RIFORMA DELLA GIURISDIZIONE TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE. DECRETO LEGISLATIVO 13
DettagliR.D. 28 ottobre 1940, n (G.U , n. 253, suppl. ord.). Approvazione del testo del Codice di procedura civile
.D. 28 ottobre 194, n. 1443 (G.U. 28-1-194, n. 253, suppl. ord.). Approvazione del testo del Codice di procedura civile VITTI EMANUELE III PE GAZIA DI DI E PE VLNTÀ DELLA NAZINE E D ITALIA E DI ALBANIA
DettagliPROGETTO DI AUMENTO DI COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PACE
PROGETTO DI AUMENTO DI COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PACE 1. PREMESSE. L EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE E GLI INVESTIMENTI IN ITALIA. Costituisce ormai punto fermo, anche in ambito europeo,
DettagliLibro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale
Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile,
DettagliLIBRO I Disposizioni generali
69 LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI LIBRO I Disposizioni generali TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Sezione II Della competenza per materia e valore CAPO I DEL GIUDICE Sezione I Della giurisdizione e della
DettagliVIG_CodiceProceduraCivile_2014_3.indb :36:36
Codice di procedura civile VIG_CodiceProceduraCivile_2014_3.indb 79 18-11-2014 13:36:36 R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE VIG_493_CodiceProceduraCivile_2017_1.indb 79 24/05/17 11:34 R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.
DettagliLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LEZIONE I LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE PROF. ROMANO CICCONE Indice 1 La funzione giurisdizionale: caratteristiche, peculiarità, tipologie -----------------------------
DettagliCodice di Procedura Civile
Codice di Procedura Civile Edizione 2018 Libro I Disposizioni generali CODICE DI PROCEDURA CIVILE Libro I Disposizioni generali (1) Articolo così sostituito dall'art. 2 L. 26 novembre 1990, n. 353. Art.
DettagliLa disciplina della competenza per territorio del Giudice Civile e la sua applicazione nel procedimento di mediazione dopo il Decreto-Legge 69/2013
La disciplina della competenza per territorio del Giudice Civile e la sua applicazione nel procedimento di mediazione dopo il Decreto-Legge 69/2013 Autore: Visconti Gianfranco In: Diritto processuale civile
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE VIG_588_CodiceProceduraCivile_2018_1.indb 81 08/01/18 15:11 R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.
DettagliStralcio appunti. competenza:
Stralcio appunti competenza: definizione la competenza è la quantità di giurisdizione assegnata a ciascun organo oppure la misura della giurisdizione 1. suo scopo è perciò distribuire equamente tra i giudici
DettagliCodice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n (Aggiornato al 01/12/2014) Libro I Disposizioni generali
Codice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Aggiornato al 01/12/2014) Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione
DettagliLibro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale
Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile,
DettagliLibro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale
Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile,
DettagliTitolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari) La giurisdizione civile, salvo speciali
Dettagli- Cause relative a beni mobili di valore non superiore. competenza civile
Le attribuzioni Il giudice di pace amministra in primo grado la giustizia in materia civile e penale, giudica sui ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative, svolge funzione conciliativa ed ha
DettagliCodice di procedura civile. (Aggiornato al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con. L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. 18 ottobre 2012, n.
C O D I C I Codice di procedura civile (Aggiornato al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ) A norma della legge sul diritto d autore e
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE EDIZIONE 2014
CODICE DI PROCEDURA CIVILE EDIZIONE 2014 REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 Codice di procedura civile. Testo aggiornato al D.L. 12/9/2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre
DettagliCODICI. Codice di procedura civile
CODICI Codice di procedura civile Edizione Luglio 2014 Libro I Disposizioni generali CODICE DI PROCEDURA CIVILE Libro I Disposizioni generali Sommario TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI... 3 TITOLO II -
DettagliCodice di Procedura Civile
STUDIO LEGALE Avv. Paolo Pulitanò Codice di Procedura Civile (aggiornato 2014) CODICE DI PROCEDURA CIVILE Edizione 2014 LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI CAPO I Del
DettagliCODICE PROCEDURA CIVILE aggiornato al 2011. Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI
CODICE PROCEDURA CIVILE aggiornato al 2011 Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari)
DettagliCodice di procedura civile Edizione dicembre 2016
Codice di procedura civile Edizione dicembre 2016 REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI CAPO I Del giudice Sezione I Della giurisdizione
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE. Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte con il D.L. 35/2005 c.d. ''decreto competività'', con la legge 28 dicembre
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE
Libro I Disposizioni generali CODICE DI PROCEDURA CIVILE Libro I Disposizioni generali Sommario TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI... 3 TITOLO II - DEL PUBBLICO MINISTERO... 9 TITOLO III - DELLE PARTI E
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE
Libro I Disposizioni generali CODICE DI PROCEDURA CIVILE Libro I Disposizioni generali Sommario TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI... 3 TITOLO II - DEL PUBBLICO MINISTERO... 9 TITOLO III - DELLE PARTI E
Dettagli1. Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942.
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). Vittorio Emanuele III Per grazia di Dio e per volontà della
DettagliLibro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale
Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Codice procedura civile Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari.
DettagliREGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n Codice di procedura civile. (040U1443) Vigente al: VITTORIO EMANUELE III
REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 Codice di procedura civile. (040U1443) Vigente al: 19 2 2015 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
DettagliCOMPETENZA. 3 criteri materia valore territorio inderogabile e derogabile verticali e orizzontali
COMPETENZA quantità di giurisdizione che spetta a ciascun giudice all interno dell ordine giudiziario criterio di legittimazione criterio positivo problema strettamente legato alla struttura dell O.G.
DettagliParte Nona Il giudizio innanzi al Giudice di pace
Parte Nona Il giudizio innanzi al Giudice di pace Sezione Prima - Domande a risposta sintetica pag. 153 1. Per quali controversie è competente il Giudice di pace? 2. Quali sono le peculiarità del procedimento
DettagliDella competenza per materia e valore Art. 7. (Competenza del giudice di pace).
Codice di procedura civile. Edizione 2016 (REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443) Testo aggiornato al DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 (in G.U. 03/05/2016, n.102) Art. 1. (Giurisdizione dei giudici
DettagliCODICI. Codice di procedura civile
CODICI Codice di procedura civile Edizione Ottobre 2014 Master breve sul nuovo processo civile Il Processo Civile è stato interessato negli ultimi anni da una serie di interventi, nessuno di matrice risolutrice,
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE - agg. 1999
Libro primo DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1 (Giurisdizione dei giudici ordinari) La giurisdizione
DettagliCODICI. Codice di procedura civile
CODICI Codice di procedura civile Edizione Ottobre 2014 Master breve sul nuovo processo civile Il Processo Civile è stato interessato negli ultimi anni da una serie di interventi, nessuno di matrice risolutrice,
DettagliLibro primo DISPOSIZIONI GENERALI
Codice di Procedura Civile Libro primo DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1 (Giurisdizione dei
DettagliLibro primo DISPOSIZIONI GENERALI
Codice di Procedura Civile Libro primo DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1 (Giurisdizione dei
DettagliDiritto Processuale Civile
Diritto Processuale Civile 1 Sommario LA GIURISDIZIONE... 5 LA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE... 8 LA COMPETENZA PER TERRITORIO... 10 LA RILEVAZIONE E DECISIONE DELLE QUESTIONI DI COMPETENZA... 11 IL
DettagliTRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - TABELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA SECONDA SEZIONE CIVILE
Responsabilità extra Responsabilità civile dei Responsabilità civile dei magistrati 145111 magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988) Revocazione della sentenza ex artt. 395 Procedimenti vari 201002
DettagliLibro primo DISPOSIZIONI GENERALI
Codice di Procedura Civile http://www.erasmi.it/codici/doc/codice.procedura.civile.doc Libro primo DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE
DettagliDecreto ingiuntivo Europeo
Procedere, selezionando il fascicolo, con la creazione del Deposito. Nella finestra che appare selezionare: Ricorso per ingiunzione pagamento somma Europeo. In caso di problemi nella creazione del fascicolo,
DettagliLIBRO PRIMO Disposizioni generali Artt Artt LIBRO SECONDO Del processo di cognizione Artt Artt
Codice di Procedura Civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali Artt. 1 81 Artt. 82 162 LIBRO SECONDO Del processo di cognizione Artt. 163 310 Artt. 311 473 LIBRO TERZO Del processo di esecuzione Artt. 474
DettagliCompetenza in materia civile
ATTIVITÀ Competenza in materia civile Sono di competenza del Giudice di Pace: BENI MOBILI FINO A 2.582,28 le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 (5 milioni di lire), quando
DettagliCOMPETENZA. 1 giudice 1 criterio / territorio più giudici più criteri /
COMPETENZA quantità di giurisdizione che spetta a ciascun giudice all interno dell ordine giudiziario criterio di legittimazione criterio positivo problema strettamente legato alla struttura dell O.G.
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliLegge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
DettagliI procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile
Tabella riepilogativa del contributo unificato (art. 9 L. 488/99 - importi aggiornati con il D.L. n. 28/2002 convertito con modifiche in Legge n. 91 del 10 maggio 2002) (in vigore dal 12 maggio 2002) Aggiornamento:
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Valore Importo del Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00.
DettagliLa giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Codice di procedura civile (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253) Approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443 Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari LIBRO PRIMO. Disposizioni generali
DettagliUDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.12.2016 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA
DettagliINDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Capitolo I INTRODUZIONE 1. Premessa... Pag. 1 2. Il precedente sistema...» 4 3. La situazione dell ordinamento giudiziario nel
DettagliCostituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica
Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 25 2.
DettagliLA GIURISPRUDENZA SUL CODICE DI PROCEDURA CIVILE COORDINATA CON LA DOTTRINA. LlBRO I. a cura di
GIORGIO STELLA RICHTER PAOLO STELLA RICHTER LA GIURISPRUDENZA SUL CODICE DI PROCEDURA CIVILE COORDINATA CON LA DOTTRINA LlBRO I a cura di G. BERRI - A. FINOCCHIARO F. PALADINI - G. STELLA RICHTER Tomo
DettagliTUTTI I DIRITTI RISERVATI
TUTTI I DIRITTI RISERVATI La riproduzione in fotocopie è ammessa solo per uso personale e didattico Finito di stampare nel mese di agosto 2018 da «PL PRINT s.r.l.» - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)
DettagliINDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SOMMARI
INDICE SOMMARIO Premessa... V I PROCEDIMENTI SOMMARI Il procedimento d ingiunzione 1. Competenza... 3 2. Forma della domanda... 4 3. Provvedimenti... 5 4. Procedimento... 6 5. Opposizione... 6 5.1. Competenza...
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento cautelare
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento cautelare Art. 669 quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO NUOVA TABELLA DEL UNIFICATO importi in vigore dal 31 luglio 2010 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Testo unico delle diposizioni in materia di spese di giustizia, come
DettagliValore indeterminabile competenza esclusiva del Giudice di 237,00 355,50 474,00. Valore indeterminabile Tribunale 518,00 777,00 1.
Procedimenti ordinari: Primo grado Impugnazione Cassazione fino a 1.100,00 43,00 64,50 86,00 da 1.100,01 fino a 5.200,00 98,00 147,00 196,00 da 5.200,01 fino a 26.000,00 237,00 355,00 474,00 da 26.000,01
Dettagli» IV - Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione (31-36)
Costituzione della Repubblica Codice di procedura civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari Capo I - Del giudice Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in
DettagliTabella Contributo Unificato 2012. Indice Tabella
Tabella Contributo Unificato 2012 Aggiornata al Decreto Sviluppo Processo Civile Ordinario Valore Indeterminabile Valore non dichiarato Giudice di Pace Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di valore
DettagliIl credito d imposta nella mediazione
Il credito d imposta nella mediazione L art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale prevede che alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere
Dettagli3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A) SETTORE CIVILE
3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Direzione Generale di Statistica Dati statistici 1 luglio 2010 2011 A) SETTORE CIVILE 195 196 1 Analisi della durata nel settore Civile Dato nazionale per ufficio e per anno
DettagliINDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
DettagliIndice sommario del codice di procedura civile
Indice sommario del codice di procedura civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO I - Degli organi giudiziari... 1 a 68 Capo I-Del giudice... 1a 56 Sezione I-Della giurisdizione e della competenza
DettagliTabelle Contributo Unificato 2014
Tabelle Contributo Unificato 2014 Intestazione Attenzione all'esito delle IMPUGNAZIONI (novità 2013!): Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile
DettagliIndice sommario del codice di procedura civile
INDICI Indice sommario del codice di procedura civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO I - Degli organi giudiziari... 1a 68 Capo I-Del giudice... 1a 56 Sezione I-Della giurisdizione e della competenza
DettagliCodice di procedura civile
Presentazione............................................. pag. 5 Abbreviazioni.............................................» 6 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente
DettagliINDICE CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
[1] INDICE INDICE CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI... pag. 7 Ca p o I - Del g i u d i c e... pag. 7 Sezione I - Della giurisdizione e della
DettagliCodice di procedura civile. Disposizioni generali
Prefazione... pag. IX Avvertenza...................................................................» X Abbreviazioni.................................................................» XI Codice di procedura
DettagliDisposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (L. 23/4/2004 n 104 - G.U. n 96 del 24/4/2004 ) (Le parti modificate rispetto al precedente
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11
Presentazione... pag. 7 Avvertenza.......................................................» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947.
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1)
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di
DettagliUnione Triveneta dei Consigli dell Ordine degli Avvocati
1 Mettiamo a disposizione dei Colleghi e dei Magistrati il testo del nuovo codice di procedura civile coordinato tra l originario D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge il 12.5.2005 con la Legge
DettagliINFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria
INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 Con deliberazione n. 88 del 23/12/2014, il Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote da applicare nel 2015:
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68
DettagliCOMPETENZA. 1 giudice 1 criterio / territorio più giudici più criteri /
COMPETENZA quantità di giurisdizione che spetta a ciascun giudice all interno dell ordine giudiziario criterio di legittimazione criterio positivo problema strettamente legato alla struttura dell O.G.
DettagliCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
INDICE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali...
Dettagli(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".
Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 3) (*) 4) gli usi
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di
DettagliTabella del contributo unificato
Tabella del contributo unificato I procedimenti 1-Con valore determinato: dal 1/1/2005 Scaglione di valore inferiore ad 1.033,00 - dal 1-1-2005 1.100,00-30.00 di valore superiore ad 1.033,00 e fino ad
DettagliCodice delle obbligazioni
Termine di referendum: 3 aprile 2003 Codice delle obbligazioni (Locazione) Modifica del 13 dicembre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliStralcio. Art. 1. (Omissis)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento Ordinario)
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario
CONTRIBUTO UNIFICATO Processo civile ordinario Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00. 85,00 Processi di valore superiore a. 5.200,00
DettagliCODICE DI PROCEDURA CIVILE
Antonio LOMBARDI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Annotato con la giurisprudenza VII edizione SOMMARIO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,
DettagliCostituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...
INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...»
DettagliGazzetta Ufficiale 31 dicembre 1988, n [Rilascio - Sospensione dei termini]
Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1988, n. 306 Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa Convertito, con modificazioni, dalla
DettagliCostituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...
INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 27 CODICE
DettagliCaso 4 Caso 4. A Qual è il giudice territorialmente competente per le controver- sie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddo.
Caso 4 Qual è il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddove il ricorrente risieda all estero? Giova premettere che per le controversie
DettagliCostituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...
INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 25 CODICE
Dettagli