Libro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale

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1 Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Codice procedura civile Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (25, 102, 103 Cost.; 585 c.n.), è esercitata dai giudici ordinari ( 1 ) secondo le norme del presente codice (37). ( 1 ) Si vedano gli artt. 1 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 2907, 2908 c.c. Il legislatore ha stabilito che i giudici ordinari, genericamente, esercitano la giurisdizione civile secondo le norme del codice, salve speciali disposizioni di legge. Ciò significa che nell ordinamento italiano i giudici sono diversi e che il codice disciplina solo l attività dei giudici ordinari, per i quali la Costituzione [Cost ] detta una serie di garanzie. La norma in esame riprende quanto stabilito dall art. 102, comma I della Costituzione: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull ordinamento giudiziario. La giurisdizione, in Italia, viene infatti ripartita tra: a) giudici ordinari, ossia: Giudice di pace [7]; Tribunale ordinario [9; 50-bis]; Corte d Appello [163]; Corte di Cassazione [360]; Magistrato di sorveglianza; Tribunale di sorveglianza. b) giudici speciali [37] che non fanno invece parte dell autorità giudiziaria ordinaria. Per di più, in forza dell articolo 102 della Costituzione, non è possibile procedere all istituzione di nuovi giudici speciali rispetto a quelli già esistenti. I giudici speciali, in genere, si interessano solo di una specifica materia, come fanno, ad esempio, la Corte dei Conti ed il Tribunale Superiore delle Acque. I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) ed il Consiglio di Stato quali giudici amministrativi, TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 69 05/03/19 16:38

2 art. 1 Libro I - Disposizioni generali 70 anche se non appartenenti all autorità giudiziaria ordinaria, hanno, invece, una competenza generale in ambito di interessi legittimi. Questi ultimi possono conoscere anche questioni inerenti a diritti soggettivi, se la decisione delle medesime è presupposto necessario per decidere una controversia riguardante un interesse. Il giudice amministrativo può conoscere anche le questioni inerenti al diritto soggettivo al risarcimento del danno causato dalla lesione di un interesse legittimo [c.c. 2043]. La giurisprudenza ritiene che la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sia un autonoma giurisdizione speciale; essa ha ad oggetto le liti tra lo Stato e/o enti pubblici ed i contribuenti. Al nuovo processo tributario (introdotto con D.Lgs 546/92), si applicano in quanto compatibili le norme del codice di procedura civile. c) sezioni specializzate: sono organi degli uffici giudiziari ordinari caratterizzate dalla specializzazione di alcuni membri che sono chiamati a farne parte. Questi ultimi non appartengono alla magistratura, ma sono dotati di particolari competenze. Sono considerate sezioni specializzate: i tribunali per i minorenni; i tribunali regionali per le acque; le sezioni di appello per i minorenni; le sezioni specializzate agrarie e le sezioni dell appello di Roma per i reclami contro le decisioni dei commissari liquidatori di usi civili. La ripartizione delle controversie: tra giudici speciali e giudici ordinari va considerata una questione di giurisdizione; tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie va considerata una questione di competenza. Il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, ha introdotto una nuova figura giuridica, rilevante sul piano del diritto civile e diritto processuale civile, in vigore dal 6 febbraio Si tratta dei cosiddetti illeciti con sanzioni pecuniarie civili, di competenza del giudice civile. In base a quanto stabilito dall art. 8 del citato decreto: 1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell azione di risarcimento del danno. 2. Il giudice decide sull applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. 3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo. 4. Al procedimento, anche ai fini dell irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme [del presente capo]. Giurisdizione: È l attività dello Stato diretta all attuazione della norma giuridica e si realizza mediante la competenza attribuita agli organi giudicanti. Giudice togato: Un magistrato di carriera, selezionato mediante pubblico concorso. TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 70 05/03/19 16:38

3 71 Titolo I Degli organi giudiziari art. 2 Giudice onorario: Un giudice nominato senza concorso le cui funzioni sono limitate nel tempo che, sovente, è incaricato di questioni meno gravose. 2. ( 1 ) [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri (810 ss.) che pronuncino all estero (832 ss.), salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato (43 c.c.) nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 4 della citata L. n. 218/1995. Codice procedura civile 3. ( 1 ) [Pendenza di lite davanti a giudice straniero. La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa (39) o di altra con questa connessa (31 ss., 40)]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 7 della citata L. n. 218/ ( 1 ) [Giurisdizione rispetto allo straniero. Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato (43 c.c.) anche elettivamente (47 c.c.) o vi ha un rappresentante (1387 c.c.) che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili (812 c.c.) situati all estero (37); 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte (456 ss. c.c.) nella Repubblica, oppure obbligazioni (1173 ss. c.c.) quivi sorte (1182 c.c.) o da eseguirsi (1326 ss. c.c.); 3) se la domanda è connessa (31 ss.) con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari (669 bis ss.) da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere (14 c.n.); 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si vedano gli artt. 3 e 10 della citata L. n. 218/ ( 1 ) Momento determinante della giurisdizione e della competenza. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall 1 gennaio TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 71 05/03/19 16:38

4 art. 5 Libro I - Disposizioni generali 72 Le norme sulla giurisdizione e competenza presuppongono che il giudice, affinché possa decidere se sia competente o meno, deve conoscere preliminarmente la situazione di fatto dedotta in giudizio. Tale situazione può modificarsi nel tempo, così come possono cambiare le norme in tema di giurisdizione e competenza. L articolo in commento, così sostituito dalla L. n. 353 del 1990, in vigore dal 1º gennaio 1993, enuncia il principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano in riferimento alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare gli eventuali mutamenti successivi. Il principio è teso a scongiurare che al mutare del fatto storico possa mutare anche l applicazione della norma processuale. Per garantire ciò l ordinamento blocca la norma ed il fatto rilevanti per la sussistenza della giurisdizione e della competenza al momento della proposizione della domanda. Prima della riforma del 1990 venivano considerati bloccati solo i mutamenti dello stato di fatto; dopo la riforma il legislatore ha deciso di bloccare anche le modifiche legislative. Ciò perché tutti gli elementi utili al fine dell identificazione del giudice competente [Libro I, Titolo I, Sezioni II, III, IV] possono mutare nel corso del processo, non solo (fattualmente) per volontà del convenuto, ma anche (politicamente) attraverso mutamenti di legge. In definitiva il principio trova la sua ratio nel tentativo di evitare il vanificarsi della garanzia del giudice naturale precostituito per legge [Cost. 25]. Il criterio per la determinazione della competenza deve essere fissato in base all oggetto della domanda proposta dall attore ed in base all esposizione dei fatti posti a suo fondamento (salvo che non risulti evidente un artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), dovendo essere considerate del tutto irrilevanti, rispetto al suddetto fine, le contestazioni formulate dal convenuto e, soprattutto, le contrarie prospettazioni dei fatti allegati da quest ultimo, le quali possono essere utilizzate dal giudice solo come fonte complementare del proprio convincimento. Riassumendo, il nuovo testo dell articolo in commento, che trova applicazione in tutti i processi da qualunque momento pendenti, stabilisce che la competenza si determina, oltre che in forza dello stato di fatto esistente, anche in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che possano avere rilievo i mutamenti successivamente intervenuti nel corso del giudizio. La giurisprudenza maggioritaria ammette un eccezione alla regola della perpetuatio iurisdictionis nel caso in cui la domanda venga proposta di fronte ad un giudice incompetente, il quale (per successione di legge) divenga, in un secondo momento, competente. In pratica, per ragioni di economia processuale, la norma in esame non trova applicazione, in quanto il giudice dovrebbe arrestare il processo per poi riassumerlo di fronte a sé una volta divenuto competente. Alla luce di ciò è consentito al giudice di decidere direttamente la causa nel merito. TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 72 05/03/19 16:38

5 73 Titolo I Degli organi giudiziari art. 6 Infine il principio di cui all articolo in oggetto non opera laddove la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione venga dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso il carattere retroattivo delle pronunce della Corte costituzionale che ne comporta l immediata applicabilità nei giudizi in corso, con il solo limite del giudicato sulla giurisdizione (così Cassazione S.U. n del 2004). Le Sezioni unite della Cassazione hanno altresì affermato che il principio sancito dall articolo in commento, secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità. Tale efficacia retroattiva, che si arresta esclusivamente di fronte al giudicato od al decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l esercizio di determinati diritti, non contrasta con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, in quanto l opportunità di evitare lo spreco di attività conseguente alla rinnovazione del processo non può prevalere sull esigenza di evitare, a tutela del diritto di difesa del convenuto, l esercizio di un potere giurisdizionale che, in relazione ad una determinata controversia, sia stato ritenuto contrario alla Costituzione (così Cassazione S.U. n del 2016). Codice procedura civile 6. Inderogabilità convenzionale della competenza. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (28-30, 339, 360). La norma riguarda la deroga per accordo sulla competenza di un giudice, enunciando il principio dell inderogabilità pattizia. La deroga per accordo è un patto raggiunto tra le parti con il quale esplicitamente non si riconosce competenza o giurisdizione ad un determinato giudice (precostituito per legge, ex art. 25 Cost.), designandone un altro od attribuendo ad un giudice scelto competenza e giurisdizione sulle liti che possono insorgere tra quelle parti. Tali accordi possono essere anteriori al giudizio oppure risultare successivi all instaurazione del processo nei limiti di quanto consente la legge. Il principio di inderogabilità pattizia sancisce che le parti non possono accordandosi, disapplicare norme inerenti alla giurisdizione od alla competenza, né, tanto meno, introdurre nuove norme in tema. Si può derogare pattiziamente alle norme su giurisdizione e competenza solo quando ciò è ammesso per legge. La legge n. 218 del 1995 (diritto privato internazionale) permette alle parti di istituire regole diverse da quelle previste dall ordinamento: l art. 4 consente una deroga alle norme sulla giurisdizione nei confronti del convenuto; TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 73 05/03/19 16:38

6 art. 7 Libro I - Disposizioni generali 74 ai sensi dell art. 3 la giurisdizione italiana sussistente può essere convenzionalmente esclusa dalle parti con atto scritto, ma solo in presenza di diritti disponibili; al di fuori dei casi previsti dall art. 3 la giurisdizione italiana sussiste se le parti l hanno accettata con atto scritto. Per quanto riguarda la competenza, invece, la legge consente accordi espliciti sulla deroga unicamente in relazione al criterio del territorio e con esclusione delle materie previste dall art. 28, al contrario non è mai derogabile la competenza per valore e materia. L invalidità della deroga può essere fatta valere dalla parte non oltre la prima udienza di trattazione [183]. Sezione II Della competenza per materia e valore 7. ( 1 ) Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a cinquemila euro ( 2 ) (10), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro ( 3 ). [Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] ( 4 ) È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.); 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali ( 5 ). [4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309] ( 6 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 17 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 74 05/03/19 16:38

7 75 Titolo I Degli organi giudiziari art. 7 ( 2 ) Le originarie parole: «lire cinque milioni» sono state così sostituite dall art. 45, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 3 ) Le originarie parole: «lire trenta milioni» sono state così sostituite dall art. 45, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 4 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n ( 5 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 6 ) Questo numero è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n Codice procedura civile Il Giudice di pace è un giudice ordinario istituito dalla L. n. 374 del Egli ha il potere di esercitare la giurisdizione civile e penale. Può giudicare solo in ambito di tutela dichiarativa, mai, quindi, in ambito di processi esecutivi o cautelari. L articolo in esame prende in considerazione sia le materie civili sulle quali il giudice è competente, sia il limite massimo del valore monetario della causa entro i limiti del quale la competenza rimane al Giudice di pace: a) per un valore non superiore a 5.000,00 euro (prima della riforma del 2009 il limite era di 2.582,28 euro), le cause relative a beni mobili e rapporti obbligatori; b) per un valore non superiore a ,00 euro (prima della riforma del 2009 il limite era di ,71 euro) le cause relative al risarcimento del danno causato da circolazione di veicoli e natanti. Occorre sottolineare che la norma pone uno specifico nesso di derivazione causale tra il fatto della circolazione e il danno, nel senso che il primo elemento sia causa efficiente del secondo e ne costituisce invece una semplice occasionalità; c) senza limiti di valore, le cause relative a: apposizione di termini di osservanza della distanza di alberi e siepi; misura e modalità d uso dei servizi di condominio, ovvero le controversie aventi ad oggetto il modo in cui va esercitato il godimento dei beni immobili comuni e le cause aventi ad oggetto i limiti quantitativi, spaziali e temporali del diritto di godimento; rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni. Inoltre il Giudice di pace è competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative, in virtù della L. n. 689 del 1981 che ha depenalizzato alcune materie, in tal caso deve decidere sempre secondo diritto e non secondo equità [98]. Vedi, ora, la nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 recante Disposizioni com- TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 75 05/03/19 16:38

8 art. 7 Libro I - Disposizioni generali 76 plementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La riforma del 2009 ha introdotto al comma 2 il n. 3-bis, in base al quale il Giudice di pace è competente per materia nelle cause relative agli interessi o agli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Invero la nuova norma non attribuisce al Giudice di pace la competenza a decidere le controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali qualora in tali cause si accerti la sussistenza del diritto della parte alla fruizione di tali prestazioni o anche solo alla determinazione del loro ammontare, per le quali rimane ferma la competenza per materia del Tribunale del lavoro; la modifica attribuisce piuttosto al Giudice di pace una competenza per materia nelle controversie relative alla sussistenza o meno del diritto della parte di vedersi corrisposti e in quale ammontare gli interessi o gli accessori maturati in proprio favore in caso di ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali sulla cui legittima titolarità non via sia, però, alcuna contestazione da parte dell ente erogante. La competenza del Giudice di pace in materia penale è disciplinata dal D.Lgs 274/2000. L art. 27 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), estende a decorrere dal 31 ottobre 2025 la competenza del giudice di pace a procedimenti attualmente di competenza del tribunale a ragione del loro valore. In particolare il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l articolo in commento che, come visto, delinea il quadro della competenza per materia e per valore del giudice di pace: in relazione al valore della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità) attribuendo al giudice di pace le controversie: relative a beni mobili di valore non superiore a euro; il previgente limite era di euro (primo comma); relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i euro; il previgente limite era di euro (secondo comma). In materia poi di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l attribuzione al giudice di pace la verifica del parametro della minore complessità. La relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di valore. Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice di pace, purché nel limite di valore di euro, i procedimenti nelle seguenti materie (nuovo quarto comma): usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari; riordino della proprietà rurale (v. Libro terzo, titolo II, capo II, sez. II del codice civile); accessioni; superficie. TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 76 05/03/19 16:38

9 77 Titolo I Degli organi giudiziari art. 8 In aggiunta, in ordine alle competenze per materia, deve essere preliminarmente confermata la competenza del giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo numero 3-ter del comma 3, la competenza per le cause sull osservanza delle distanze stabilite da leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause condominiali (come definite dall art. 71-quater, disp. att. c.c.), mentre il comma 1, lett. a), n. 1, aggiunge nuovi numeri al terzo comma (nn. da 3-ter a 3-undecies) che estendono la competenza del giudice onorario di pace in materia di diritti reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite al tribunale: distanze nelle piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi; luci e vedute, eccetto le cause relative a distanze per l apertura di luci dirette a balconi, per l apertura di luci laterali e oblique sul fondo del vicino e di distanze delle costruzioni dalle vedute (conservate alla competenza del tribunale); stillicidio ed acque; occupazione e invenzione di cose mobili; specificazione, unione e commistione; enfiteusi; usufrutto, uso e abitazione; esercizio delle servitù (come detto, la competenza del giudice di pace su costituzione, acquisto, estinzione ed accertamento della servitù è, invece, limitata alle cause di valore fino a euro); impugnazione del regolamento e delle delibere dell assemblea condominiale. Il comma 1, lett. a), n. 1, aggiunge, poi, un ulteriore comma quinto che prevede, infine, indipendentemente da ragioni di connessione, l attrazione alla competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice onorario di pace (ai sensi del terzo comma, nn. da 3-ter a 3-undecies e quarto comma). Codice procedura civile Competenza: È la ripartizione interna del potere appartenente ad ogni singolo settore giurisdizionale. È valutata in un momento secondario, quando c è già la certezza che la giurisdizione circa la determinazione di una cosa specifica spetti ai giudici ordinari. 8. ( 1 ) [Competenza del pretore. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (7) ( 2 ). È competente qualunque ne sia il valore (10): 1) per le azioni possessorie (1168 ss. c.c.), salvo il disposto dell art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma; TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 77 05/03/19 16:38

10 art. 9 Libro I - Disposizioni generali 78 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi ( 3 ); 3) per le cause (447 bis) relative a rapporti di locazione (1571 c.c.) e di comodato (1803 c.c.) di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case] ( 3 ). ( 1 ) Articolo dapprima sostituito dall art. 3 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995 e poi abrogato dall art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno ( 2 ) Comma così sostituito dall art. 18 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio 1995 e poi di nuovo così sostituito dall art. 2 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n ( 3 ) Numero abrogato dall art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio ( 1 ) Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 50 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Il Tribunale in composizione monocratica è centro di una competenza residuale rispetto al Giudice di pace. Il primo comma dell articolo in questione è stato sostituito dall art. 50 del D.Lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito, in luogo del pretore, il tribunale quale giudice unico di primo grado. Costituiscono un eccezione alla norma i casi in cui la Corte d Appello ha competenza in unico grado e riguardano: le azioni di nullità e risarcimento del danno conseguenti alla violazione delle norme cogenti in materia di antitrust; la previsione eventuale della L. n. 218 del 1995, in caso di giudizi di riconoscimento di sentenze straniere. Per parallelismo con l articolo precedente si osserva che la competenza del tribunale in composizione monocratica è: a) nei processi di cognizione, per materia e per valore, ed afferisce a: cause relative a beni mobili e rapporti obbligatori per un valore esuberante i 5.000,00 euro; TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 78 05/03/19 16:38

11 79 Titolo I Degli organi giudiziari art. 10 cause relative a beni immobili, senza limiti di valore; cause relative a stato e capacità delle persone e a querela di falso, per valore indeterminabile; b) nei processi di esecuzione, per materia e per valore, ed afferisce a: cause relative a consegna di mobili e rilascio di immobili, senza limiti di valore; cause relative agli obblighi di fare e di non fare nell esecuzione forzata, senza limiti di valore; cause relative a beni mobili, crediti e beni immobili nell espropriazione forzosa, senza limiti di valore. La norma in analisi parla anche di imposte e tasse e di diritti onorifici: il tribunale è competente in ordine ad imposte e tasse solo quando non ne ha giurisdizione il giudice tributario; il tribunale è competente comunque in ordine ai diritti onorifici che sono i predicati nobiliari conservati come parte del nome. Come è già stato ricordato le competenze che erano del pretore, con la L. n. 51 del 1998 (art. 1), sono state trasferite al tribunale, di conseguenza per avere un quadro completo delle competenze del tribunale si deve consultare la normativa in vigore al momento dell abolizione delle preture. Codice procedura civile 10. Determinazione del valore. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti (1282, 1284 c.c.), le spese e i danni (1223 ss., 2043 ss. c.c.) anteriori alla proposizione si sommano col capitale (31, 104). A partire dall articolo in commento, il codice detta una serie di regole per la determinazione del valore della causa. Il primo comma sancisce il principio della rilevanza assoluta della domanda. Gli elementi costitutivi della domanda sono il petitum, cioè il bene oggetto della tutela giurisdizionale per cui l attore mette in moto il processo, e la causa petendi, vale a dire l insieme delle ragioni di fatto e diritto che fondano la pretesa e da cui deriva la richiesta di intervento del giudice. Pertanto la competenza si determina in base a ciò che chiede l attore e non rispetto a ciò che il giudice riconosce come effettivamente dovuto. La ratio del disposto normativo risiede nel considerare che l accertamento effettuato dal giudice sul reale valore della controversia è rilevante solo ai fini del merito e non anche della competenza. Da ciò ne consegue che il giudice può pronunciare una sentenza al di sotto dei limiti minimi della propria competenza. La competenza per valore è fissata sulla base dell oggetto della domanda dell attore, indipendentemente dal fatto che tale domanda sia o meno fondata. Per calcolare il valore della domanda si deve tener conto non solo del valore indicato nell atto di TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 79 05/03/19 16:38

12 art. 10 Libro I - Disposizioni generali 80 citazione [163], ma anche di quello riportato nelle precisazioni o modificazioni apportate dall attore nella prima udienza di trattazione [183]. È considerata complementare, al fine di determinare gli elementi della competenza, l eccezione del convenuto [112], nel caso in cui la competenza stessa non possa essere determinata con chiarezza in base alla sola domanda dell attore. Il secondo comma dell articolo in commento disciplina i casi di sommatoria fra domande, stabilendo che le domande si sommano tra loro quando sono proposte: nello stesso processo; da un unica parte contro un unica controparte; nell ambito di un unico atto. Interessi scaduti, spese e danni anteriori si sommano con il capitale; la giurisprudenza comprende anche i c.d. danni da svalutazione ovviamente calcolati fino alla proposizione della domanda. Viceversa: le domande proposte dall attore contro il convenuto non si sommano a quelle proposte dal convenuto contro l attore; non si sommano le domande proposte con un unico atto contro più soggetti; non si sommano le domande proposte con atti diversi contro lo stesso soggetto; non si sommano le domande proposte in processi diversi, ma riuniti in un unico processo per ragioni di connessione [40; 819 bis]; non si sommano due domande soggette l una a competenza per valore e l altra a competenza per materia, perché quella per materia non ha valore; nel caso in cui vengano proposte domande alternative o condizionate proprie non si sommano perché non possono essere accolte entrambe; In ordine al giudizio innanzi al giudice di pace, ove con l atto di citazione siano proposte contro la stessa parte due domande tra loro autonome, le medesime al fine di accertare la sussistenza della competenza del giudice adito devono essere cumulate. Peraltro, laddove una di tali domande sia di valore indeterminabile deve in ogni caso escludersi la competenza del giudice adito, sebbene l attore abbia espressamente dichiarato di voler contenere le domande stesse nella competenza del giudice adito (c.d. clausola di contenimento), non essendo tale facoltà esercitabile in presenza di due domande di cui una di valore indeterminabile. Tale assunto trova applicazione anche quando la clausola di contenimento sia diretta al solo scopo di ottenere una pronunzia secondo equità. Pertanto la sentenza emessa dal giudice di pace al termine di un giudizio di tal genere deve considerarsi emessa secondo diritto, perché resa in controversia di valore comunque eccedente il valore di 1.032,91 euro, venendo meno gli effetti della clausola di contenimento, ed è soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione che, se proposto, verrebbe dichiarato inammissibile. TF_961_CodiceProceduraCivile_Guidato_2019_1.indb 80 05/03/19 16:38

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