Libro I Disposizioni generali. Titolo I Degli organi giudiziari. Capo I Del giudice. Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale

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1 Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (25, 102, 103 Cost.; 585 c.n.), è esercitata dai giudici ordinari ( 1 ) secondo le norme del presente codice (37). ( 1 ) Si vedano gli artt. 1 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 2907, 2908 c.c. Il legislatore ha stabilito che i giudici ordinari, genericamente, esercitano la giurisdizione civile secondo le norme del codice, salve speciali disposizioni di legge. Ciò significa che nell ordinamento italiano i giudici sono diversi e che il codice disciplina solo l attività dei giudici ordinari, per i quali la Costituzione [Cost ] detta una serie di garanzie. La norma in esame riprende quanto stabilito dall art. 102, comma I della Costituzione: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull ordinamento giudiziario. La giurisdizione, in Italia, viene infatti ripartita tra: a) giudici ordinari, ossia: Giudice di pace [7]; Tribunale ordinario [9; 50-bis]; Corte d Appello [163]; Corte di Cassazione [360]; Magistrato di sorveglianza; Tribunale di sorveglianza. b) giudici speciali [37] che non fanno invece parte dell autorità giudiziaria ordinaria. Per di più, in forza dell articolo 102 della Costituzione, non è possibile procedere all istituzione di nuovi giudici speciali rispetto a quelli già esistenti. TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 63 28/10/15 16:13

2 art. 2 Libro I Disposizioni generali 64 I giudici speciali, in genere, si interessano solo di una specifica materia, come fanno, ad esempio, la Corte dei Conti ed il Tribunale Superiore delle Acque. I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) ed il Consiglio di Stato quali giudici amministrativi, anche se non appartenenti all autorità giudiziaria ordinaria, hanno, invece, una competenza generale in ambito di interessi legittimi. Questi ultimi possono conoscere anche questioni inerenti a diritti soggettivi, se la decisione delle medesime è presupposto necessario per decidere una controversia riguardante un interesse. Il giudice amministrativo può conoscere anche le questioni inerenti al diritto soggettivo al risarcimento del danno causato dalla lesione di un interesse legittimo [c.c. 2043]. La giurisprudenza ritiene che la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sia un autonoma giurisdizione speciale; essa ha ad oggetto le liti tra lo Stato e/o enti pubblici ed i contribuenti. Al nuovo processo tributario (introdotto con D.Lgs 546/92), si applicano in quanto compatibili le norme del codice di procedura civile. c) sezioni specializzate: sono organi degli uffici giudiziari ordinari caratterizzate dalla specializzazione di alcuni membri che sono chiamati a farne parte. Questi ultimi non appartengono alla magistratura, ma sono dotati di particolari competenze. Sono considerate sezioni specializzate: i tribunali per i minorenni; i tribunali regionali per le acque; le sezioni di appello per i minorenni; le sezioni specializzate agrarie e le sezioni dell appello di Roma per i reclami contro le decisioni dei commissari liquidatori di usi civili. La ripartizione delle controversie: tra giudici speciali e giudici ordinari va considerata una questione di giurisdizione; tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie va considerata una questione di competenza. Giurisdizione: È l attività dello Stato diretta all attuazione della norma giuridica e si realizza mediante la competenza attribuita agli organi giudicanti. Giudice togato: Un magistrato di carriera, selezionato mediante pubblico concorso. Giudice onorario: Un giudice nominato senza concorso le cui funzioni sono limitate nel tempo che, sovente, è incaricato di questioni meno gravose. 2. ( 1 ) [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri (810 ss.) che pronuncino all estero (832 ss.), salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato (43 c.c.) nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 4 della citata L. n. 218/1995. TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 64 28/10/15 16:13

3 65 Titolo I Degli organi giudiziari art ( 1 ) [Pendenza di lite davanti a giudice straniero. La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa (39) o di altra con questa connessa (31 ss., 40)]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 7 della citata L. n. 218/ ( 1 ) [Giurisdizione rispetto allo straniero. Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato (43 c.c.) anche elettivamente (47 c.c.) o vi ha un rappresentante (1387 c.c.) che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili (812 c.c.) situati all estero (37); 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte (456 ss. c.c.) nella Repubblica, oppure obbligazioni (1173 ss. c.c.) quivi sorte (1182 c.c.) o da eseguirsi (1326 ss. c.c.); 3) se la domanda è connessa (31 ss.) con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari (669 bis ss.) da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere (14 c.n.); 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si vedano gli artt. 3 e 10 della citata L. n. 218/ ( 1 ) Momento determinante della giurisdizione e della competenza. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall 1 gennaio Le norme sulla giurisdizione e competenza presuppongono che il giudice, affinché possa decidere se sia competente o meno, deve conoscere preliminarmente la situazione di fatto dedotta in giudizio. Tale situazione può modificarsi nel tempo, così come possono cambiare le norme in tema di giurisdizione e competenza. L articolo in commento, così sostituito dalla L. n. 353 del 1990, in vigore dal 1º gennaio 1993, enuncia il principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano in riferimento alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare gli eventuali mutamenti successivi. TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 65 28/10/15 16:13

4 art. 6 Libro I Disposizioni generali 66 Il principio è teso a scongiurare che al mutare del fatto storico possa mutare anche l applicazione della norma processuale. Per garantire ciò l ordinamento blocca la norma ed il fatto rilevanti per la sussistenza della giurisdizione e della competenza al momento della proposizione della domanda. Prima della riforma del 1990 venivano considerati bloccati solo i mutamenti dello stato di fatto; dopo la riforma il legislatore ha deciso di bloccare anche le modifiche legislative. Ciò perché tutti gli elementi utili al fine dell identificazione del giudice competente [Libro I, Titolo I, Sezioni II, III, IV] possono mutare nel corso del processo, non solo (fattualmente) per volontà del convenuto, ma anche (politicamente) attraverso mutamenti di legge. In definitiva il principio trova la sua ratio nel tentativo di evitare il vanificarsi della garanzia del giudice naturale precostituito per legge [Cost. 25]. Il criterio per la determinazione della competenza deve essere fissato in base all oggetto della domanda proposta dall attore ed in base all esposizione dei fatti posti a suo fondamento (salvo che non risulti evidente un artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), dovendo essere considerate del tutto irrilevanti, rispetto al suddetto fine, le contestazioni formulate dal convenuto e, soprattutto, le contrarie prospettazioni dei fatti allegati da quest ultimo, le quali possono essere utilizzate dal giudice solo come fonte complementare del proprio convincimento. Riassumendo, il nuovo testo dell articolo in commento, che trova applicazione in tutti i processi da qualunque momento pendenti, stabilisce che la competenza si determina, oltre che in forza dello stato di fatto esistente, anche in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che possano avere rilievo i mutamenti successivamente intervenuti nel corso del giudizio. La giurisprudenza maggioritaria ammette un eccezione alla regola della perpetuatio iurisdictionis nel caso in cui la domanda venga proposta di fronte ad un giudice incompetente, il quale (per successione di legge) divenga, in un secondo momento, competente. In pratica, per ragioni di economia processuale, la norma in esame non trova applicazione, in quanto il giudice dovrebbe arrestare il processo per poi riassumerlo di fronte a sé una volta divenuto competente. Alla luce di ciò è consentito al giudice di decidere direttamente la causa nel merito. Infine il principio di cui all articolo in oggetto non opera laddove la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione venga dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso il carattere retroattivo delle pronunce della Corte costituzionale che ne comporta l immediata applicabilità nei giudizi in corso, con il solo limite del giudicato sulla giurisdizione (così Cassazione S.U. n del 2004). 6. Inderogabilità convenzionale della competenza. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (28-30, 339, 360). TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 66 28/10/15 16:13

5 67 Titolo I Degli organi giudiziari art. 7 La norma riguarda la deroga per accordo sulla competenza di un giudice, enunciando il principio dell inderogabilità pattizia. La deroga per accordo è un patto raggiunto tra le parti con il quale esplicitamente non si riconosce competenza o giurisdizione ad un determinato giudice (precostituito per legge, ex art. 25 Cost.), designandone un altro od attribuendo ad un giudice scelto competenza e giurisdizione sulle liti che possono insorgere tra quelle parti. Tali accordi possono essere anteriori al giudizio oppure risultare successivi all instaurazione del processo nei limiti di quanto consente la legge. Il principio di inderogabilità pattizia sancisce che le parti non possono accordandosi, disapplicare norme inerenti alla giurisdizione od alla competenza, né, tanto meno, introdurre nuove norme in tema. Si può derogare pattiziamente alle norme su giurisdizione e competenza solo quando ciò è ammesso per legge. La legge n. 218 del 1995 (diritto privato internazionale) permette alle parti di istituire regole diverse da quelle previste dall ordinamento: l art. 4 consente una deroga alle norme sulla giurisdizione nei confronti del convenuto; ai sensi dell art. 3 la giurisdizione italiana sussistente può essere convenzionalmente esclusa dalle parti con atto scritto, ma solo in presenza di diritti disponibili; al di fuori dei casi previsti dall art. 3 la giurisdizione italiana sussiste se le parti l hanno accettata con atto scritto. Per quanto riguarda la competenza, invece, la legge consente accordi espliciti sulla deroga unicamente in relazione al criterio del territorio e con esclusione delle materie previste dall art. 28, al contrario non è mai derogabile la competenza per valore e materia. L invalidità della deroga può essere fatta valere dalla parte non oltre la prima udienza di trattazione [183]. Sezione II Della competenza per materia e valore 7. ( 1 ) Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a cinquemila euro ( 2 ) (10), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro ( 3 ). [Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 67 28/10/15 16:13

6 art. 7 Libro I Disposizioni generali 68 una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] ( 4 ) È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.); 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali ( 5 ). [4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309] ( 6 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 17 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio ( 2 ) Le originarie parole: «lire cinque milioni» sono state così sostituite dall art. 45, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 3 ) Le originarie parole: «lire trenta milioni» sono state così sostituite dall art. 45, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 4 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n ( 5 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 6 ) Questo numero è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n Il Giudice di pace è un giudice ordinario istituito dalla L. n. 374 del Egli ha il potere di esercitare la giurisdizione civile e penale. Può giudicare solo in ambito di tutela dichiarativa, mai, quindi, in ambito di processi esecutivi o cautelari. L articolo in esame prende in considerazione sia le materie civili sulle quali il giudice è competente, sia il limite massimo del valore monetario della causa entro i limiti del quale la competenza rimane al Giudice di pace: TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 68 28/10/15 16:13

7 69 Titolo I Degli organi giudiziari art. 7 a) per un valore non superiore a 5.000,00 euro (prima della riforma del 2009 il limite era di 2.582,28 euro), le cause relative a beni mobili e rapporti obbligatori; b) per un valore non superiore a ,00 euro (prima della riforma del 2009 il limite era di ,71 euro) le cause relative al risarcimento del danno causato da circolazione di veicoli e natanti. Occorre sottolineare che la norma pone uno specifico nesso di derivazione causale tra il fatto della circolazione e il danno, nel senso che il primo elemento sia causa efficiente del secondo e ne costituisce invece una semplice occasionalità; c) senza limiti di valore, le cause relative a: apposizione di termini di osservanza della distanza di alberi e siepi; misura e modalità d uso dei servizi di condominio, ovvero le controversie aventi ad oggetto il modo in cui va esercitato il godimento dei beni immobili comuni e le cause aventi ad oggetto i limiti quantitativi, spaziali e temporali del diritto di godimento; rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni. Inoltre il Giudice di pace è competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative, in virtù della L. n. 689 del 1981 che ha depenalizzato alcune materie, in tal caso deve decidere sempre secondo diritto e non secondo equità [98]. Vedi, ora, la nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 recante Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La riforma del 2009 ha introdotto al comma 2 il n. 3-bis, in base al quale il Giudice di pace è competente per materia nelle cause relative agli interessi o agli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Invero la nuova norma non attribuisce al Giudice di pace la competenza a decidere le controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali qualora in tali cause si accerti la sussistenza del diritto della parte alla fruizione di tali prestazioni o anche solo alla determinazione del loro ammontare, per le quali rimane ferma la competenza per materia del Tribunale del lavoro; la modifica attribuisce piuttosto al Giudice di pace una competenza per materia nelle controversie relative alla sussistenza o meno del diritto della parte di vedersi corrisposti e in quale ammontare gli interessi o gli accessori maturati in proprio favore in caso di ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali sulla cui legittima titolarità non via sia, però, alcuna contestazione da parte dell ente erogante. La competenza del Giudice di pace in materia penale è disciplinata dal D.Lgs 274/2000. Competenza: È la ripartizione interna del potere appartenente ad ogni singolo settore giurisdizionale. È valutata in un momento secondario, quando c è già la certezza che la giurisdizione circa la determinazione di una cosa specifica spetti ai giudici ordinari. TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 69 28/10/15 16:13

8 art. 8 Libro I Disposizioni generali ( 1 ) [Competenza del pretore. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (7) ( 2 ). È competente qualunque ne sia il valore (10): 1) per le azioni possessorie (1168 ss. c.c.), salvo il disposto dell art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi ( 3 ); 3) per le cause (447 bis) relative a rapporti di locazione (1571 c.c.) e di comodato (1803 c.c.) di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case] ( 3 ). ( 1 ) Articolo dapprima sostituito dall art. 3 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995 e poi abrogato dall art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno ( 2 ) Comma così sostituito dall art. 18 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio 1995 e poi di nuovo così sostituito dall art. 2 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n ( 3 ) Numero abrogato dall art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio ( 1 ) Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 50 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Il Tribunale in composizione monocratica è centro di una competenza residuale rispetto al Giudice di pace. Il primo comma dell articolo in questione è stato sostituito dall art. 50 del D.Lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito, in luogo del pretore, il tribunale quale giudice unico di primo grado. Costituiscono un eccezione alla norma i casi in cui la Corte d Appello ha competenza in unico grado e riguardano: le azioni di nullità e risarcimento del danno conseguenti alla violazione delle norme cogenti in materia di antitrust; TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 70 28/10/15 16:13

9 71 Titolo I Degli organi giudiziari art. 10 la previsione eventuale della L. n. 218 del 1995, in caso di giudizi di riconoscimento di sentenze straniere. Per parallelismo con l articolo precedente si osserva che la competenza del tribunale in composizione monocratica è: a) nei processi di cognizione, per materia e per valore, ed afferisce a: cause relative a beni mobili e rapporti obbligatori per un valore esuberante i 5.000,00 euro; cause relative a beni immobili, senza limiti di valore; cause relative a stato e capacità delle persone e a querela di falso, per valore indeterminabile; b) nei processi di esecuzione, per materia e per valore, ed afferisce a: cause relative a consegna di mobili e rilascio di immobili, senza limiti di valore; cause relative agli obblighi di fare e di non fare nell esecuzione forzata, senza limiti di valore; cause relative a beni mobili, crediti e beni immobili nell espropriazione forzosa, senza limiti di valore. La norma in analisi parla anche di imposte e tasse e di diritti onorifici: il tribunale è competente in ordine ad imposte e tasse solo quando non ne ha giurisdizione il giudice tributario; il tribunale è competente comunque in ordine ai diritti onorifici che sono i predicati nobiliari conservati come parte del nome. Come è già stato ricordato le competenze che erano del pretore, con la L. n. 51 del 1998 (art. 1), sono state trasferite al tribunale, di conseguenza per avere un quadro completo delle competenze del tribunale si deve consultare la normativa in vigore al momento dell abolizione delle preture. 10. Determinazione del valore. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti (1282, 1284 c.c.), le spese e i danni (1223 ss., 2043 ss. c.c.) anteriori alla proposizione si sommano col capitale (31, 104). A partire dall articolo in commento, il codice detta una serie di regole per la determinazione del valore della causa. Il primo comma sancisce il principio della rilevanza assoluta della domanda. Gli elementi costitutivi della domanda sono il petitum, cioè il bene oggetto della tutela giurisdizionale per cui l attore mette in moto il processo, e la causa petendi, vale a dire l insieme delle ragioni di fatto e diritto che fondano la pretesa e da cui deriva la richiesta di intervento del giudice. Pertanto la competenza si determina in base a ciò che chiede l attore e non rispetto a ciò che il giudice riconosce come effettivamente dovuto. La ratio del disposto normativo risiede nel considerare che l accerta- TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 71 28/10/15 16:13

10 art. 10 Libro I Disposizioni generali 72 mento effettuato dal giudice sul reale valore della controversia è rilevante solo ai fini del merito e non anche della competenza. Da ciò ne consegue che il giudice può pronunciare una sentenza al di sotto dei limiti minimi della propria competenza. La competenza per valore è fissata sulla base dell oggetto della domanda dell attore, indipendentemente dal fatto che tale domanda sia o meno fondata. Per calcolare il valore della domanda si deve tener conto non solo del valore indicato nell atto di citazione [163], ma anche di quello riportato nelle precisazioni o modificazioni apportate dall attore nella prima udienza di trattazione [183]. È considerata complementare, al fine di determinare gli elementi della competenza, l eccezione del convenuto [112], nel caso in cui la competenza stessa non possa essere determinata con chiarezza in base alla sola domanda dell attore. Il secondo comma dell articolo in commento disciplina i casi di sommatoria fra domande, stabilendo che le domande si sommano tra loro quando sono proposte: nello stesso processo; da un unica parte contro un unica controparte; nell ambito di un unico atto. Interessi scaduti, spese e danni anteriori si sommano con il capitale; la giurisprudenza comprende anche i c.d. danni da svalutazione ovviamente calcolati fino alla proposizione della domanda. Viceversa: le domande proposte dall attore contro il convenuto non si sommano a quelle proposte dal convenuto contro l attore; non si sommano le domande proposte con un unico atto contro più soggetti; non si sommano le domande proposte con atti diversi contro lo stesso soggetto; non si sommano le domande proposte in processi diversi, ma riuniti in un unico processo per ragioni di connessione [40; 819 bis]; non si sommano due domande soggette l una a competenza per valore e l altra a competenza per materia, perché quella per materia non ha valore; nel caso in cui vengano proposte domande alternative o condizionate proprie non si sommano perché non possono essere accolte entrambe; In ordine al giudizio innanzi al giudice di pace, ove con l atto di citazione siano proposte contro la stessa parte due domande tra loro autonome, le medesime al fine di accertare la sussistenza della competenza del giudice adito devono essere cumulate. Peraltro, laddove una di tali domande sia di valore indeterminabile deve in ogni caso escludersi la competenza del giudice adito, sebbene l attore abbia espressamente dichiarato di voler contenere le domande stesse nella competenza del giudice adito (c.d. clausola di contenimento), non essendo tale facoltà esercitabile in presenza di due domande di cui una di valore indeterminabile. Tale assunto trova applicazione anche quando la clausola di contenimento sia diretta al solo scopo di ottenere una pronunzia secondo equità. Pertanto la sentenza emessa dal giudice di pace al termine di un giudizio di tal genere deve considerarsi emessa secondo diritto, perché resa in TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 72 28/10/15 16:13

11 73 Titolo I Degli organi giudiziari art. 11 controversia di valore comunque eccedente il valore di 1.032,91 euro, venendo meno gli effetti della clausola di contenimento, ed è soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione che, se proposto, verrebbe dichiarato inammissibile. 11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. Se è chiesto da più persone o contro più persone (102, 103) l adempimento per quote di un obbligazione (1314 ss. c.c.), il valore della causa si determina dall intera obbligazione. L articolo in commento pone un eccezione alla regola della sommatoria tra domande [10, comma 2] prevedendo che in caso di adempimento pro quota di un obbligazione il valore della causa si determini in base all intero valore dell obbligazione. Il concetto di obbligazione pro quota sottintende che titolari di un unica obbligazione siano più soggetti, ad ognuno dei quali spetta una quota. L attore che richiede l adempimento perciò deve proporre domanda nei confronti di soggetti differenti, derogando al principio secondo cui in difetto di unicità del soggetto le domande non si sommano. La norma in esame, quindi, presuppone l unicità del rapporto obbligatorio e della domanda giudiziale. Questa eccezione non si applica alle obbligazioni solidali ed a quelle indivisibili perché ciascun debitore, in quei casi, è comunque obbligato per l intero. La norma va estesa, invece, alle azioni di accertamento ed alle azioni costitutive, proprio perché viene preso in considerazione come criterio l intero diritto e non l unicità del soggetto a cui fa capo. 12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. Il valore delle cause relative all esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio (1173 ss. c.c.) si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (35). [Nelle cause per finita locazione d immobili il valore si determina in base all ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso] ( 1 ). Il valore delle cause per divisione (784 ss.; 713, 1111 c.c.) si determina da quello della massa attiva da dividersi (22). ( 1 ) Comma abrogato dall art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile La norma in commento introduce un criterio di semplificazione funzionale alla determinazione della competenza di una causa. Il primo comma dell articolo fa riferimento al rapporto giuridico obbligatorio, figura di diritto sostanziale che ha la funzione di unificare fra loro una pluralità di effetti giuridici, affinché sia fornita una disciplina unitaria e coerente. Tale figura in sé per sé non garantisce alcun bene della vita: l utilità concreta discende dai singoli effetti TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 73 28/10/15 16:13

12 art. 13 Libro I Disposizioni generali 74 che scaturiscono dal rapporto e non dalla sua semplice esistenza. In sostanza si può definire come una sorta di contenitore di diritti ed obblighi generanti una pluralità di effetti giuridici. L articolo in commento ha la caratteristica di essere una norma di semplificazione, che non incide sui principi e limiti propri del giudicato. Infatti, qualora venga dedotto in giudizio uno solo dei diritti scaturenti dal rapporto, può accadere che il giudice abbia bisogno di accertare l esistenza del rapporto sottostante: ciò non incide ai fini del calcolo della competenza. La valutazione sulla competenza in ordine ad una causa riguardante un rapporto giuridico obbligatorio può, perciò, dipendere da due fattori: se viene dedotto in giudizio uno solo dei diritti facenti parte del rapporto fondamentale, allora per determinare il valore della causa si fa riferimento all esclusivo valore del relativo effetto; se, invece, viene chiesto l accertamento dell esistenza, della validità o della risoluzione dell intero rapporto, allora il valore viene determinato in base al valore pecuniario degli effetti della sentenza che accoglie la domanda. Il secondo comma che si riferiva alle locazioni è stato abrogato dalla L. n. 353 del 1990, a decorrere dal 30 aprile del Oggi competente per materia in tema di locazioni di immobili urbani è divenuto il tribunale. Nel terzo comma dell articolo viene specificato che nelle cause che hanno ad oggetto una divisione il valore, ai fini della competenza, è determinato in relazione a quello della massa attiva soggetta a divisione. 13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche (433 ss. c.c.), se il titolo è controverso, il valore si determina in base all ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue (1861 ss. c.c.; ), se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie (1872 ss. c.c.), cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente (568 2 ; 960 c.c.). L articolo mette in luce, come fanno anche i precedenti [10-12], ciò che è rilevante ai fini del calcolo del valore di una causa, analizzando le cause relative a prestazioni alimentari, rendite temporanee o vitalizie e diritto del concedente, nel caso in cui il titolo sul quale si basano sia controverso. Si ha titolo controverso quando viene contestato il fatto che il medesimo titolo sia fonte del diritto dedotto in giudizio, dovendosi, perciò, procedere incidentalmente all accertamento. Proprio perché il titolo è controverso il computo del valore viene fatto in relazione ad un periodo di tempo stabilito dalla stessa norma: TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 74 28/10/15 16:13

13 75 Titolo I Degli organi giudiziari art. 14 per le prestazioni alimentari il computo si calcola in base all ammontare delle somme dovute per due anni; per le rendite perpetue si calcola sul cumulo di venti annualità; per le rendite temporanee e vitalizie e per le cause relative al diritto del concedente si procede ad un cumulo fino a dieci annualità. È da precisare che l equiparazione del diritto del concedente ad una rendita viene effettuata perché tale diritto si sostanzia quasi esclusivamente nella percezione del canone. 14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili (812 c.c.), il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa (38, 167), il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. In questa sede vengono regolati i casi in cui la controversia abbia ad oggetto una somma di denaro, oppure un bene mobile. L articolo si applica anche agli obblighi di fare o non fare soggetti a valutazione monetaria. Le eventuali contestazioni che il convenuto può sollevare circa l esistenza o addirittura l ammontare della somma (di denaro) quantificata non rilavano ai fini della competenza. Le questioni di rito, infatti, si fondano sulle sole affermazioni dell attore, tanto che se questi afferma fatti non corrispondenti a verità, la domanda non viene accolta. Pertanto, quanto dichiarato dal convenuto rileva solo ai fini del merito. Nel caso di somme di denaro: a) se sono quantificate e cioè l attore precisa che vuole quella determinata cifra, allora il valore della causa ai fini della competenza è determinato in base alla richiesta e le contestazioni del convenuto sono prese in considerazione solo in relazione al merito; b) se, invece, la somma non è quantificata perché l attore attende che sia l esito dell istruttoria a determinarla, allora si presume che sia di competenza del giudice adito. Anche in questo caso le contestazioni del convenuto su esistenza/entità delle somme sono rilevanti solo nel merito; c) può avvenire che l attore quantifichi la somma in corso di causa, di conseguenza si verificano tre possibilità: se la somma rientra nella competenza del giudice adito il processo prosegue davanti a quello; se la somma è superiore alla competenza del giudice adito, lo stesso deve dichiararsi incompetente e la causa va trasferita al giudice superiore; TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 75 28/10/15 16:13

14 art. 15 Libro I Disposizioni generali 76 se la somma è inferiore a quella fissata ex lege per la competenza del giudice adito, allora questi rimane competente, mentre la quantificazione rileva solo ai fini del merito [10]; d) se la domanda, infine, non è quantificata né inizialmente, né in corso di causa, allora si applica l ultimo comma dell articolo in argomento ed il valore viene fissato nei limiti della competenza del giudice adito anche per quanto riguarda il merito. Perciò il giudice, anche se riconosce che il credito è di entità maggiore, non può attribuirlo se non nei limiti massimi della sua competenza. Nel caso di beni mobili l articolo in questione prevede che la quantificazione del valore del bene possa essere attribuita o meno all attore. Si prospettano due casi: se l attore attribuisce un valore al bene mobile, in base a tale entità si determina la competenza del giudice. nel caso in cui il valore non venga quantificato c è presunzione di competenza del giudice adito. Questa volta però, a differenza di quanto accade per le somme di denaro, il valore dichiarato dall attore non è rilevante ai fini del merito, ma solo della competenza, proprio perché la domanda viene fatta in relazione ad un bene mobile. Il giudice dovrà, quindi, attribuire ad una delle due parti la proprietà e non il valore corrispondente al bene. Il secondo comma dell articolo ammette la contestazione, da parte del convenuto, del valore dichiarato o presunto della causa, ma solo nella prima difesa [167]. Il convenuto deve comunque proporre tempestivamente l eccezione per non incorrere nel disposto del terzo comma dell articolo. In proposito va osservato che nel caso delle somme di denaro la contestazione del convenuto rileva solo se riduttiva, non essendone prevedibile una accrescitiva, mentre per i beni mobili la contestazione può aversi sia in aumento che in diminuzione. Solo in questo secondo caso il giudice, sulla base degli atti e senza apposita istruzione, deve attribuire un valore al bene mobile in relazione al quale determinare la propria competenza o meno. Il valore del bene, comunque, non verrà esaminato ai fini del merito. Il terzo comma disciplina il caso di tardiva o mancata eccezione da parte del convenuto, sancendo che il valore dichiarato o presunto rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. 15. ( 1 ) Cause relative a beni immobili. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda (568 1 ): per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all usufrutto, all uso, all abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù. TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 76 28/10/15 16:13

15 77 Titolo I Degli organi giudiziari art. 16 Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l immobile all atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 7 L. 30 luglio 1984, n. 399, in vigore dal 29 novembre Nella cause relative ai diritti reali sui beni immobili vi rientrano i diritti di: proprietà; servitù; enfiteusi; uso; usufrutto; abitazione. Dalle medesime cause sono invece esclusi: i diritti reali di garanzia il cui valore si determina in base al credito garantito; i diritti personali relativi a beni immobili, cioè le domande che hanno ad oggetto un rapporto obbligatorio contrattuale e non un diritto reale. Secondo quanto stabilito dall articolo in esame la competenza in relazione ai beni immobili è automaticamente valutabile perché si determina facendo riferimento a due elementi rilevanti in materia tributaria: il reddito dominicale per i terreni e la rendita catastale per i fabbricati. Se il bene non risulta dai registri del catasto, il giudice comunque deciderà sulla base degli atti disponibili. Se però tale misura non è assolutamente ricavabile la causa si considera di valore indeterminabile e la competenza è attribuita al tribunale. Invero l articolo è inoperante perché il tribunale ha competenza esclusiva in materia di diritti reali sui beni immobili. 16. ( 1 ) [Esecuzione forzata. Per la consegna e il rilascio di cose ( ; 2930 c.c.) e per l espropriazione forzata (2910 ss. c.c.) di cose mobili ( ) e di crediti ( ) è competente il pretore (26, 484). Per l espropriazione forzata di cose immobili ( ) è competente il tribunale (21, 26). Se cose mobili sono soggette all espropriazione forzata insieme con l immobile nel quale si trovano (556), per l espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore (612 ss.; 2931 ss. c.c.)]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 51 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno TF_691_CodiceProceduraCivile_Guidato_2015_1.indb 77 28/10/15 16:13

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