Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre Atti del Governo, registro 426, foglio 72.
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1 prima delle riforme R.D. 28 ottobre 1940, n Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE, RE D ITALIA E DI ALBANIA, IMPERATORE D ETIOPIA. Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: 1. Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell Archivio del Regno. 3. La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 ottobre VITTORIO EMANUELE Mussolini - Gr a n d i Visto, il Guardasigilli: Grandi. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre Atti del Governo, registro 426, foglio 72. Ma n c i n i 52
2 dopo le riforme R.D. 28 ottobre 1940, n Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE, RE D ITALIA E DI ALBANIA, IMPERATORE D ETIOPIA. Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: 1. Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell Archivio del Regno. 3. La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 ottobre VITTORIO EMANUELE Mussolini - Gr a n d i Visto, il Guardasigilli: Grandi. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre Atti del Governo, registro 426, foglio 72. Ma n c i n i Il IL Codice CODICE di DI procedura PROCEDURA civile CIVILE dopo DOPO le LE riforme RIFORME 53
3 Art. 1 PRIMA DELLE RIFORME Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Ca p o I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (25, 102, 103 Cost.; 585 c.n.), è esercitata dai giudici ordinari ( 1 ) secondo le norme del presente codice (37). ( 1 ) Si vedano gli artt. 1 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 2907, 2908 c.c. 2. ( 1 ) [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri (810 ss.) che pronuncino all estero (832 ss.), salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato (43 c.c.) nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 4 della citata L. n. 218/ ( 1 ) [Pendenza di lite davanti a giudice straniero ( 2 ). La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa (39) o di altra con questa connessa (31 ss., 40)]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 7 della citata L. n. 218/1995. ( 2 ) Con la L. 21 giugno 1971, n. 804, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale ed annesso Protocollo firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile e commerciale. 4. ( 1 ) [Giurisdizione rispetto allo straniero. Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato (43 c.c.) anche elettivamente (47 c.c.) o vi ha un rappresentante (1387 c.c.) che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili (812 c.c.) situati all estero (37); 54
4 DOPO LE RIFORME Art. 1 Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Ca p o I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (25, 102, 103 Cost.; 585 c.n.), è esercitata dai giudici ordinari ( 1 ) secondo le norme del presente codice (37). ( 1 ) Si vedano gli artt. 1 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 2907, 2908 c.c. 2. ( 1 ) [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri (810 ss.) che pronuncino all estero (832 ss.), salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato (43 c.c.) nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 4 della citata L. n. 218/ ( 1 ) [Pendenza di lite davanti a giudice straniero ( 2 ). La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa (39) o di altra con questa connessa (31 ss., 40)]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 7 della citata L. n. 218/1995. ( 2 ) Con la L. 21 giugno 1971, n. 804, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale ed annesso Protocollo firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile e commerciale. 4. ( 1 ) [Giurisdizione rispetto allo straniero. Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato (43 c.c.) anche elettivamente (47 c.c.) o vi ha un rappresentante (1387 c.c.) che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili (812 c.c.) situati all estero (37); Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 55
5 Art. 5 PRIMA DELLE RIFORME 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte (456 ss. c.c.) nella Repubblica, oppure obbligazioni (1173 ss. c.c.) quivi sorte (1182 c.c.) o da eseguirsi (1326 ss. c.c.); 3) se la domanda è connessa (31 ss.) con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari (669 bis ss.) da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere (14 c.n.); 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si vedano gli artt. 3 e 10 della citata L. n. 218/ ( 1 ) Momento determinante della giurisdizione e della competenza. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall 1 gennaio Inderogabilità convenzionale della competenza. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (28-30, 339, 360). Sezione II Della competenza per materia e valore 7. ( 1 ) Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a 2.582,28 (10), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ,71. [Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie] ( 2 ). È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.); 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 56
6 dopo DOPO le LE riforme RIFORME Art. 5 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte (456 ss. c.c.) nella Repubblica, oppure obbligazioni (1173 ss. c.c.) quivi sorte (1182 c.c.) o da eseguirsi (1326 ss. c.c.); 3) se la domanda è connessa (31 ss.) con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari (669 bis ss.) da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere (14 c.n.); 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano]. ( 1 ) Articolo abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si vedano gli artt. 3 e 10 della citata L. n. 218/ ( 1 ) Momento determinante della giurisdizione e della competenza. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall 1 gennaio Inderogabilità convenzionale della competenza. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (28-30, 339, 360). Sezione II Della competenza per materia e valore 7. ( 1 ) Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a cinquemila euro ( 2 ) (10), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro ( 3 ). [Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie] ( 4 ). È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.); 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; Il Codice di procedura civile dopo DOPO le LE RIFORME 57
7 Art. 7 PRIMA DELLE RIFORME [4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309]( 3 )( 4 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 17 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio Il testo precedente disponeva: «(Competenza del conciliatore). (*) Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. «[È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali] (**)». (*) L articolo era stato così sostituito dall art. 1 L. 30 luglio 1984, n. 399, in vigore dal 29 novembre (**) Comma abrogato dall art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile ( 2 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n ( 3 ) Questo numero è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n ( 4 ) Si veda l art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, di cui si riporta il testo: «22 bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l opposizione di cui all articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. «L opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell ambiente dall inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. «L opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a ; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a ; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n «Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge». 58
8 DOPO LE RIFORME Art. 7 3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali ( 5 ). [4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309] ( 6 )( 7 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 17 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio Il testo precedente disponeva: «(Competenza del conciliatore). (*) Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. «[È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali] (**)». (*) L articolo era stato così sostituito dall art. 1 L. 30 luglio 1984, n. 399, in vigore dal 29 novembre (**) Comma abrogato dall art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile ( 2 ) Le originarie parole: «lire cinque milioni» sono state così sostituite dall art. 45, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 3 ) Le originarie parole:«lire trenta milioni» sono state così sostituite dall art. 45, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 4 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n ( 5 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio Ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. ( 6 ) Questo numero è stato abrogato dall art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n ( 7 ) Si veda l art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, di cui si riporta il testo: «22 bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l opposizione di cui all articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. «L opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell ambiente dall inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. «L opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a ; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a ; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n «Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge». Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 59
9 Art. 8 PRIMA DELLE RIFORME 8. ( 1 ) [Competenza del pretore. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (7) ( 2 ). È competente qualunque ne sia il valore (10): 1) per le azioni possessorie (1168 ss. c.c.), salvo il disposto dell art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi ( 3 ); 3) per le cause (447 bis) relative a rapporti di locazione (1571 c.c.) e di comodato (1803 c.c.) di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case] ( 3 ). ( 1 ) Articolo dapprima sostituito dall art. 3 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995 e poi abrogato dall art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Il testo originario disponeva: «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni. «È competente, qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell art. 700, salvo il disposto degli artt. 688, 701 e 704; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione; 4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case». ( 2 ) Comma così sostituito dall art. 18 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio 1995 e poi di nuovo così sostituito dall art. 2 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n ( 3 ) Numero abrogato dall art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio ( 1 ) Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 50 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Si riporta il testo previgente: «9. (Competenza del tribunale). Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile». Per la composizione del tribunale in ragione delle diverse materie trattate, si vedano gli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c. 60
10 DOPO LE RIFORME Art ( 1 ) [Competenza del pretore. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (7) ( 2 ). È competente qualunque ne sia il valore (10): 1) per le azioni possessorie (1168 ss. c.c.), salvo il disposto dell art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi ( 3 ); 3) per le cause (447 bis) relative a rapporti di locazione (1571 c.c.) e di comodato (1803 c.c.) di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case] ( 3 ). ( 1 ) Articolo dapprima sostituito dall art. 3 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995 e poi abrogato dall art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Il testo originario disponeva: «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni. «È competente, qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell art. 700, salvo il disposto degli artt. 688, 701 e 704; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione; 4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case». ( 2 ) Comma così sostituito dall art. 18 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio 1995 e poi di nuovo così sostituito dall art. 2 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n ( 3 ) Numero abrogato dall art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1 maggio ( 1 ) Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 50 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Si riporta il testo previgente: «9. (Competenza del tribunale). Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile». Per la composizione del tribunale in ragione delle diverse materie trattate, si vedano gli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c. Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 61
11 Art. 10 PRIMA DELLE RIFORME 10. Determinazione del valore. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti (1282, 1284 c.c.), le spese e i danni (1223 ss., 2043 ss. c.c.) anteriori alla proposizione si sommano col capitale (31, 104). 11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. Se è chiesto da più persone o contro più persone (102, 103) l adempimento per quote di un obbligazione (1314 ss. c.c.), il valore della causa si determina dall intera obbligazione. 12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. Il valore delle cause relative all esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio (1173 ss. c.c.) si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (35). [Nelle cause per finita locazione d immobili il valore si determina in base all ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso] ( 1 ). Il valore delle cause per divisione (784 ss.; 713, 1111 c.c.) si determina da quello della massa attiva da dividersi (22). ( 1 ) Comma abrogato dall art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche (433 ss. c.c.), se il titolo è controverso, il valore si determina in base all ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue (1861 ss. c.c.; ), se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie (1872 ss. c.c.), cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente (568 2 ; 960 c.c.). 14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili (812 c.c.), il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa (38, 167), il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. 15. ( 1 ) Cause relative a beni immobili. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda (568 1 ): per duecento per le cause relative alla proprietà; 62
12 DOPO LE RIFORME Art Determinazione del valore. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti (1282, 1284 c.c.), le spese e i danni (1223 ss., 2043 ss. c.c.) anteriori alla proposizione si sommano col capitale (31, 104). 11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. Se è chiesto da più persone o contro più persone (102, 103) l adempimento per quote di un obbligazione (1314 ss. c.c.), il valore della causa si determina dall intera obbligazione. 12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. Il valore delle cause relative all esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio (1173 ss. c.c.) si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (35). [Nelle cause per finita locazione d immobili il valore si determina in base all ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso] ( 1 ). Il valore delle cause per divisione (784 ss.; 713, 1111 c.c.) si determina da quello della massa attiva da dividersi (22). ( 1 ) Comma abrogato dall art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche (433 ss. c.c.), se il titolo è controverso, il valore si determina in base all ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue (1861 ss. c.c.; ), se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie (1872 ss. c.c.), cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente (568 2 ; 960 c.c.). 14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili (812 c.c.), il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa (38, 167), il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. 15. ( 1 ) Cause relative a beni immobili. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda (568 1 ): per duecento per le cause relative alla proprietà; Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 63
13 Art. 16 PRIMA DELLE RIFORME per cento per le cause relative all usufrutto, all uso, all abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l immobile all atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 7 L. 30 luglio 1984, n. 399, in vigore dal 29 novembre ( 1 ) [Esecuzione forzata. Per la consegna e il rilascio di cose ( ; 2930 c.c.) e per l espropriazione forzata (2910 ss. c.c.) di cose mobili ( ) e di crediti ( ) è competente il pretore (26, 484). Per l espropriazione forzata di cose immobili ( ) è competente il tribunale (21, 26). Se cose mobili sono soggette all espropriazione forzata insieme con l immobile nel quale si trovano (556), per l espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore (612 ss.; 2931 ss. c.c.)]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 51 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Cause relative all esecuzione forzata. Il valore delle cause di opposizione all esecuzione forzata (27, 615) si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell art. 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione (512, 598), dal valore del maggiore dei crediti contestati. Sezione III Della competenza per territorio 18. Foro generale delle persone fisiche. Salvo che la legge disponga altrimenti (20, 27, 413, 444, 637, 661, 669 ter, 669 quater, 669 quinquies, 688, 825, 828, 831; 9, 161, 187 e 195 l. fall.), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (43, 2196 n. 4 c.c.), e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora (139). Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l attore (142, 143). 19. ( 1 ) Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona 64
14 DOPO LE RIFORME Art. 16 per cento per le cause relative all usufrutto, all uso, all abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l immobile all atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 7 L. 30 luglio 1984, n. 399, in vigore dal 29 novembre ( 1 ) [Esecuzione forzata. Per la consegna e il rilascio di cose ( ; 2930 c.c.) e per l espropriazione forzata (2910 ss. c.c.) di cose mobili ( ) e di crediti ( ) è competente il pretore (26, 484). Per l espropriazione forzata di cose immobili ( ) è competente il tribunale (21, 26). Se cose mobili sono soggette all espropriazione forzata insieme con l immobile nel quale si trovano (556), per l espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore (612 ss.; 2931 ss. c.c.)]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 51 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Cause relative all esecuzione forzata. Il valore delle cause di opposizione all esecuzione forzata (27, 615) si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell art. 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione (512, 598), dal valore del maggiore dei crediti contestati. Sezione III Della competenza per territorio 18. Foro generale delle persone fisiche. Salvo che la legge disponga altrimenti (20, 27, 413, 444, 637, 661, 669 ter, 669 quater, 669 quinquies, 688, 825, 828, 831; 9, 161, 187 e 195 l. fall.), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (43, 2196 n. 4 c.c.), e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora (139). Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l attore (142, 143). 19. ( 1 ) Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 65
15 Art. 20 PRIMA DELLE RIFORME giuridica (12, 13 c.c.), è competente il giudice del luogo dove essa ha sede (16, 46, 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2 c.c.). È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica (2251, 2291, 2313 c.c.), le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (145). ( 1 ) Articolo così modificato con R.D. 20 aprile 1942, n Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta (1182, 1326 c.c.) o deve eseguirsi (1327 c.c.) l obbligazione dedotta in giudizio (413, 444, 661). 21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l immobile o l azienda ( 1 ). Qualora l immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo ( 2 ) verso lo Stato (568); quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell immobile. Per le azioni possessorie (703 ss.; 1168 ss. c.c.) e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto (688 ss.; 1171, 1172 c.c.) è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. ( 1 ) Questo periodo è stato così sostituito dall art. 52 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Si riporta il testo previgente: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai nn. 2 e 3 dell art. 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l immobile». ( 2 ) Le imposte sui fabbricati sono state abrogate dall art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (IRPEF). 22. Foro per le cause ereditarie. È competente il giudice del luogo dell aperta successione (456 c.c.) per le cause: 1) relative a petizione (533 c.c.) o divisione di eredità (713 ss. c.c.) e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione (784 ss.); 2) relative alla rescissione della divisione (763 c.c.) e alla garanzia delle quote (758 c.c.), purchè proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto (752 c.c.) o a legati dovuti dall erede (662 c.c.), purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall apertura della successione; 4) contro l esecutore testamentario (700 ss. c.c.), purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati 66
16 DOPO LE RIFORME Art. 20 giuridica (12, 13 c.c.), è competente il giudice del luogo dove essa ha sede (16, 46, 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2 c.c.). È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica (2251, 2291, 2313 c.c.), le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (145). ( 1 ) Articolo così modificato con R.D. 20 aprile 1942, n Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta (1182, 1326 c.c.) o deve eseguirsi (1327 c.c.) l obbligazione dedotta in giudizio (413, 444, 661). 21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l immobile o l azienda ( 1 ). Qualora l immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo ( 2 ) verso lo Stato (568); quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell immobile. Per le azioni possessorie (703 ss.; 1168 ss. c.c.) e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto (688 ss.; 1171, 1172 c.c.) è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. ( 1 ) Questo periodo è stato così sostituito dall art. 52 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Si riporta il testo previgente: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai nn. 2 e 3 dell art. 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l immobile». ( 2 ) Le imposte sui fabbricati sono state abrogate dall art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (IRPEF). 22. Foro per le cause ereditarie. È competente il giudice del luogo dell aperta successione (456 c.c.) per le cause: 1) relative a petizione (533 c.c.) o divisione di eredità (713 ss. c.c.) e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione (784 ss.); 2) relative alla rescissione della divisione (763 c.c.) e alla garanzia delle quote (758 c.c.), purchè proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto (752 c.c.) o a legati dovuti dall erede (662 c.c.), purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall apertura della successione; 4) contro l esecutore testamentario (700 ss. c.c.), purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 67
17 Art. 23 PRIMA DELLE RIFORME nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza (43 c.c.) del convenuto o di alcuno dei convenuti. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. Per le cause tra soci (2247 c.c.) è competente il giudice del luogo dove ha sede la società (16; 46 c.c.); per le cause tra condomini (1100 ss. c.c.), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. 24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali. Per le cause relative alla gestione di una tutela (343 ss. c.c.) o di una amministrazione patrimoniale (52, 167, 180, 528, 641 c.c.), conferita per legge o per provvedimento dell autorità è competente il giudice del luogo d esercizio della tutela o dell amministrazione. 25. Foro della pubblica amministrazione. Per le cause nelle quali è parte un amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio ( 1 ) e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l ufficio dell Avvocatura dello Stato (144), nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (7 ss.). Quando l amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (144). ( 1 ) Si vedano: R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; L. 25 marzo 1958, n. 260; L. 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni sull Avvocatura dello Stato. 26. Foro dell esecuzione forzata. Per l esecuzione forzata su cose mobili (513 ss.) o immobili (555 ss.) è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (16). Se le cose immobili soggette all esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l art. 21. Per l espropriazione forzata di crediti (543 ss.) è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (612 ss.; 2931, 2933 c.c.) è competente il giudice del luogo dove l obbligo deve essere adempiuto (1182 c.c.). 27. Foro relativo alle opposizioni all esecuzione. Per le cause di opposizione all esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell esecuzione (17), salva la disposizione dell art. 480 terzo comma (28). Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi (617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l esecuzione. 28. Foro stabilito per accordo delle parti. La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti (6, 29), salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell art. 70, per i casi di esecuzione forzata (483 ss.), di opposizione alla stessa (27, 615 ss.), di procedimenti cautelari (669 bis ss.) e possessori (703 ss.), di procedimenti in camera di consiglio (737 ss.) e per ogni altro caso in cui l inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (25, 413, 661, 747, 825; 9 l. fall.). 68
18 DOPO LE RIFORME Art. 23 nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza (43 c.c.) del convenuto o di alcuno dei convenuti. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. Per le cause tra soci (2247 c.c.) è competente il giudice del luogo dove ha sede la società (16; 46 c.c.); per le cause tra condomini (1100 ss. c.c.), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. 24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali. Per le cause relative alla gestione di una tutela (343 ss. c.c.) o di una amministrazione patrimoniale (52, 167, 180, 528, 641 c.c.), conferita per legge o per provvedimento dell autorità è competente il giudice del luogo d esercizio della tutela o dell amministrazione. 25. Foro della pubblica amministrazione. Per le cause nelle quali è parte un amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio ( 1 ) e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l ufficio dell Avvocatura dello Stato (144), nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (7 ss.). Quando l amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (144). ( 1 ) Si vedano: R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; L. 25 marzo 1958, n. 260; L. 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni sull Avvocatura dello Stato. 26. Foro dell esecuzione forzata. Per l esecuzione forzata su cose mobili (513 ss.) o immobili (555 ss.) è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (16). Se le cose immobili soggette all esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l art. 21. Per l espropriazione forzata di crediti (543 ss.) è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (612 ss.; 2931, 2933 c.c.) è competente il giudice del luogo dove l obbligo deve essere adempiuto (1182 c.c.). 27. Foro relativo alle opposizioni all esecuzione. Per le cause di opposizione all esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell esecuzione (17), salva la disposizione dell art. 480 terzo comma (28). Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi (617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l esecuzione. 28. Foro stabilito per accordo delle parti. La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti (6, 29), salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell art. 70, per i casi di esecuzione forzata (483 ss.), di opposizione alla stessa (27, 615 ss.), di procedimenti cautelari (669 bis ss.) e possessori (703 ss.), di procedimenti in camera di consiglio (737 ss.) e per ogni altro caso in cui l inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (25, 413, 661, 747, 825; 9 l. fall.). Il Codice di procedura civile DOPO LE RIFORME 69
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