LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LEZIONE I LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE PROF. ROMANO CICCONE

2 Indice 1 La funzione giurisdizionale: caratteristiche, peculiarità, tipologie Giurisdizione di diritto e di equità L azione civile: presupposti e condizioni Gli elementi dell'azione civile e i rapporti tra le azioni: litispendenza, continenza e connessione I criteri di ripartizione della competenza: per valore, per materia, per territorio di 13

3 1 La funzione giurisdizionale: caratteristiche, peculiarità, tipologie La principale ripartizione é quella tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali: per giurisdizione ordinaria intendiamo quella esercitata da magistrati ordinari, appartenenti cioé all'organismo della magistratura ordinaria togata, ed avente carattere di generalità ovvero riguardante tutte quelle materie che la legge non riserva espressamente a giudici speciali. Le giurisdizioni speciali, di converso, sono attribuite ad organi che non appartengono alla magistratura ordinaria, i cd. giudici speciali, ed hanno ad oggetto specifiche determinate materie. Importante è non confondere tali giurisdizioni con le cd. sezioni specializzate, organismi appartenenti ad uffici giudiziari ordinari ma che, composti anche da soggetti non appartenenti alla magistratura ma caratterizzati da particolari ed levate competenze tecniche, si contraddistinguono per la peculiarità e per la specialità delle loro composizione (vedesi ad esempio il Tribunale per i Minorenni). Ulteriore distinzione effettuata nell'ambito della funzione giurisdizionale é quella operata tra: - giurisdizione costituzionale - avente ad oggetto la legittimità costituzionale delle leggi e la disciplina dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato; - giurisdizione penale - avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale e alla comminazione delle relative pene; - giurisdizione amministrativa - volta alla tutela degli interessi legittimi, ovvero gli interessi propri dei soggetti privati; - giurisdizione civile - avente ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi dei privati e degli enti pubblici. Tale ultima forma giurisdizionale è a sua volta distinta in diverse tipologie giurisdizionali che, in breve, andremo ad analizzare: - giurisdizione contenziosa (o di cognizione) - tesa all'accertamento dell'esistenza di una situazione giuridica e della sua eventuale violazione; - giurisdizione esecutiva - volta ad ottenere l'esecuzione forzata di un diritto o di un obbligo la cui esistenza é già accertata; 3 di 13

4 - giurisdizione cautelare - finalizzata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ovvero a garantire, durante il tempo necessario per lo svolgimento e per la conclusione dell'attività giurisdizionale contenziosa, che il diritto oggetto della controversia venga tutelato e non violato; - giurisdizione volontaria - tesa al controllo o alla gestione di determinate attività ed interessi di privati, pur non sussistendo una controversia; tale funzione é di sovente richiesta dai singoli per la necessità di sottoporre ad un controllo serio e rigoroso alcune attività. 4 di 13

5 2 Giurisdizione di diritto e di equità Soffermiamoci sull'attività giurisdizionale contenziosa e, in particolar modo, sui poteri/doveri del giudice. Il primo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile, statuisce espressamente che: Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità ; ovvero, il giudice nel decidere una controversia sottoposta al suo vaglio giurisdizionale deve applicare la legge, a meno che non gli venga espressamente riconosciuto il potere di decidere secondo equità. La dottrina più autorevole é ormai concorde nel riconoscere due forme sostanziali di equità; equità integrativa, ovvero quella richiamata da una norma di diritto sostanziale per disciplinare particolari aspetti di una controversia che non vengono disciplinati da una norma di diritto positivo; integrità sostitutiva, richiamata da una norma di diritto sostanziale che attribuisce espressamente al giudice la possibilità di decidere la controversia non attenendosi necessariamente alle norme di diritto positivo, ma ricorrendo all'equità. Risulta ben comprensibile pertanto, il dettato del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. in base al quale Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art del codice civile. In merito, di particolare rilevanza la sentenza delle Corte Costituzionale del 6/07/2004 n. 206, con la quale l'art. 113 comma 2 c.p.c. é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nel decidere secondo equità, debba osservare i principi informatori della materia. 5 di 13

6 3 L azione civile: presupposti e condizioni Art. 24 della Costituzione Tutti posso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La nostra Costituzione riconosce e garantisce a chiunque abbia interesse il ricorso all'azione giudiziaria per la tutela di un proprio diritto o di un proprio interesse. Ad ogni soggetto, invero, viene conferito il diritto di agire civilmente, ovvero di provocare l'esercizio della funzione giurisdizionale; diritto spettante tanto ai privati cittadini, quanto allo Stato. L'azione civile per poter esplicare compiutamente la propria funzione, non può prescindere da alcuni requisiti: i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. I presupposti processuali sono i requisiti che devono sussistere prima della proposizione dell'azione civile e che sono indispensabili per il procedere del processo sino al raggiungimento della pronuncia sul merito. Nell'ambito dei presupposti processuali si opera un'ulteriore distinzione tra presupposti di esistenza del processo, che devono sussistere prima che della proposizione della domanda affinché venga in essere il processo, e presupposti di validità o procedibilità del processo, che devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché il processo possa proseguire sino alla pronuncia sul merito. In tal senso, rappresentano presupposti di validità processuale la competenza, ovvero il potere del giudice di decidere sulla controversia, e la capacità processuale, il potere della parti di compiere gli atti processuali. A differenza dei presupposti, le condizioni dell'azione rappresentano i requisiti indispensabili affinché l'azione civile raggiunga la propria finalità; tali requisiti sono: interesse ad agire, legittimazione ad agire e possibilità giuridica. In base all'art. 100 del codice di procedura civile Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa é necessario avervi interesse, é indispensabile, cioè, aver bisogno di tutela giurisdizionale, tutela conseguibile soltanto a mezzo dell'attività giurisdizionale. Elementi caratterizzanti ed imprescindibili dell'interesse ad agire sono la concretezza, il rischio concreto di subire un danno, e l'attualità, ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire anche al momento della pronuncia del giudice. Altra condizione essenziale dell'azione é la legittimazione ad agire; la domanda avanzata innanzi all'autorità giurisdizionale, invero, non può trovare accoglimento se non vi é identità tra l'attore e la persona a cui la legge riconosce il potere di agire per quel determinato fine (cd. 6 di 13

7 legittimazione attiva), e identità tra il convenuto e la persona contro cui si rivolge l'azione (cd. legittimazione passiva). Ultima, ma non meno importante, condizione dell'azione é la possibilità giuridica, ovvero l'esistenza di una norma che preveda effettivamente il diritto che il soggetto vuole far valere e tutelare in giudizio. 7 di 13

8 4 Gli elementi dell'azione civile e i rapporti tra le azioni: litispendenza, continenza e connessione Gli elementi distintivi dell'azione civile sono i soggetti, l'oggetto e il titolo. I soggetti sono tutti coloro che rivestono la qualità di parte del procedimento ovvero, attore, colui che propone la domanda giudiziale, e convenuto, colui contro cui è rivolta la domanda. L'oggetto, il petitum, é ciò che viene richiesto con la domanda giudiziale; in tale contesto si opera una distinzione tra il petitum immediato, cioè il provvedimento che viene richiesto al giudice (ad es. la condanna), e il petitum mediato, ovvero il bene o la prestazione effettivamente dovuta dal convenuto (ad es. la corrisponsione di una somma di denaro). Il titolo, la causa petendi, é la ragione per la quale si chiede il petitum e sulla quale si basa la domanda giudiziale. Tra le azioni giudiziarie possono intercorrere diversi rapporti: di litispendenza, di continenza e di connessione. La litispendenza si ha quando vengono promosse due azioni identiche (stessi soggetti, stesso oggetto e stesso titolo) innanzi a giudici diversi. La continenza si ha quando vengono promosse due azioni con parti e titolo identici, ma con un oggetto parzialmente diverso. La connessione si ha quando vengono promosse azioni differenti ma con almeno un elemento, soggettivo od oggettivo, in comune. La connessione, difatti, può essere soggettiva, se l'elemento in comune é rappresentato dai soggetti, od oggettiva, quando l'elemento in comune è rappresentato dal titolo o dall'oggetto. 8 di 13

9 5 I criteri di ripartizione della competenza: per valore, per materia, per territorio La pluralità degli organi giurisdizionali e la molteplicità dei giudizi importa l'individuazione di criteri volti alla distribuzione e all'assegnazione delle singole cause ai differenti giudici appartenenti al medesimo ordine giudiziario. Per tali motivi il nostro legislatore ha individuato differenti criteri per l'individuazione della competenza giurisdizionale, ovvero per determinare la misura di giurisdizione spettante a ciascun giudice. Punto di partenza della nostra analisi é l'art. 5 del codice di procedura civile, in base al quale La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. ; ne discende, pertanto, che successivi mutamenti occorsi dopo la proposizione della domanda non producono alcun effetto sulla competenza. Gli artt. 7 e ss. del codice di procedura civile disciplinano compiutamente le regole per la determinazione della competenza giurisdizionale, operando una distinzione tra tre differenti tipologie: competenza per valore, competenza per materia e competenza per territorio. La competenza per valore si determina in base al valore economico della causa, più precisamente in base al valore della pretesa avanzata in giudizio, avendo rilevanza non il decisum (quanto economicamente deciso in sentenza), bensì il deductum, quanto richiesto dall'attore nella domanda introduttiva di lite. Domande riconvenzionali e accertamenti pregiudiziali con efficacia di giudicato possono influire sulla determinazione della competenza per valore; di converso, alcuna rilevanza hanno le eccezioni eventualmente sollevate dalla parte convenuta. All'uopo, é importante evidenziare che nell'ipotesi in cui l'attore non indichi il valore delle proprie richieste, il valore delle causa viene fatto rientrare presuntivamente nel limite della competenza per valore del giudice adito. Il nostro legislatore ha provveduto a disciplinare compiutamente anche ipotesi particolari che influenzano la determinazione della competenza per valore; analizziamo in modo rapido le principali disposizioni in merito. 9 di 13

10 L'art. 10 c.p.c., statuisce che più domande promosse nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra di loro (cumulo oggettivo), così come interessi scaduti, spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale. Qualora venga richiesto da più persone, o contro più persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione (art. 11 c.p.c.), anche se non sono presenti in giudizio tutti i debitori o i creditori (cumulo soggettivo). Per le cause afferenti l'esistenza, la validità o la risoluzione di un rapporto obbligatorio il rispettivo valore si determina in base alla parte di rapporto che é in contestazione (art. 12 comma 1 c.p.c.); il valore delle cause per divisione, invece, si determina da quello della massa attiva da dividersi (art. 12 comma 2 c.p.c.). Per quanto riguarda i giudizi aventi ad oggetto prestazioni alimentari periodiche, se il titolo é controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni; nelle cause inerenti rendite perpetue, sempre se il titolo é controverso, il valore si determina cumulando venti annualità (art. 13 c.p.c.). Come in precedenza evidenziato, nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito (art. 14 comma 1 c.p.c.). Il valore delle cause relative a beni immobili é determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data di proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù (art. 15 comma 1 c.p.c.). Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile (art. 15 comma 3 c.p.c.) In ultimo, il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina in base al credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati (art. 17 c.p.c.). 10 di 13

11 Accanto alle disposizioni volte all'individuazione del valore di una controversia, il legislatore ha individuato specificamente anche i limiti della competenza per valore. Precisamente, é statuita la competenza del Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a ,28 e, per i giudizi afferenti il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale, per le cause il cui valore non superi ,71. Conseguentemente, il Tribunale é competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro organo giudicante e, comunque, per tutte le cause il cui valore è indeterminabile. La competenza per materia è individuata dalla natura o dal tipo di diritto su cui si controverte; tale competenza é prevalente rispetto alla competenza per valore, ovvero se una causa é attribuita per materia ad un determinato giudice, si prescinde dal valore della stessa. Anche nell'ambito della competenza per materia il nostro legislatore disciplina minuziosamente la distribuzione tra i differenti organi giudiziari. Ed invero, così come disciplinato dall'art. 7 c.p.c., il Giudice di Pace, qualunque sia il valore della causa, é competente per materia per le controversie relative a: apposizione dei termini ed osservanza delle distanze stabilite dalle legge, dai regolamenti e dagli usi in riferimento al piantamento degli alberi e delle siepi; misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case; rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civili abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità; opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, ai sensi del D. Lgs. 30/12/1999 n. 507, eccezion fatta che per alcuni giudizi devoluti alla competenza del Tribunale. Fermo restando la competenza del Tribunale per tutte le cause non devolute esplicitamente ad altri giudici (cd. competenza residuale), l'art. 9 c.p.c. individua le controversie di esclusiva competenza del Tribunale, ovvero le cause relative a: stato e capacità delle persone; diritti onorifici; querela di falso; espropriazione forzata; opposizione alle ordinanze ingiunzioni sottratte alla competenza del giudice di pace; imposte e tasse, non di competenza della giurisdizione tributaria; cause di valore indeterminabile. La competenza territoriale, basata sul rapporto tra territorio e giudice, é volta alla distribuzione delle controversie tra più giudici dello stesso tipo dislocati nelle diverse circoscrizioni territoriali ed é, normalmente, derogabile su convenzione delle parti. 11 di 13

12 E' indispensabile iniziare la nostra analisi, ponendo l'attenzione sulla distinzione tra foro generale e foro speciale, ove per foro si intende il giudice territorialmente competente a decidere sulla controversia. Ebbene, il foro generale é quello innanzi al quale si può essere convenuti per qualsiasi controversia; il foro speciale, prevalente rispetto al generale, é di converso quello dinanzi al quale si può essere convenuti soltanto per determinate controversie. In base all'art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), salvo che la legge disponga altrimenti, la competenza delle controversie é del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi dovessero essere sconosciuti, quello in cui il convenuto ha la dimora. Qualora il convenuto non ha residenza, né domicilio o dimora nella Repubblica, la competenza é riservata al giudice del luogo in cui risiede l'attore. L'art. 19 c.p.c. individua, invece, il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, precisando che laddove il convenuto sia una persona giuridica il giudice territorialmente competente é quello in cui essa ha sede; é, altresì competente, il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. L'art. 20 c.p.c. individua il foro facoltativo delle cause relative ai diritti di obbligazione, disponendo in merito la competenza del giudice del luogo in cui é sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ai fori generali o facoltativi, il nostro legislatore affianca una pluralità di disposizioni volte all'individuazione dei fori speciali, determinati per lo più dal petitum e dalla causa petendi della controversia. Particolarmente interessante é la disposizione dell'art 21 c.p.c. - foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie - in base alla quale Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di fitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizioni di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia ricompreso in più circoscrizioni giudiziarie, é competente il giudice della circoscrizione nella quale é compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non é sottoposto a tributo, é competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Per le azioni possessorie e 12 di 13

13 per la denuncia di nuova opera e di danno temuto, é competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. Sempre in riferimento ai fori speciali l'art. 22 c.p.c. individua il foro competente per le cause ereditarie, ovvero il giudice del luogo dell'apertura della successione per i giudizi inerenti petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione, rescissione della divisione e garanzie delle quote purché proposti entro un biennio dalla divisione, crediti verso il de cuius o legati dovuti dall'erede purché proposti prima della divisione e comunque entro un biennio dalla divisione, controversie contro l'esecutore testamentario sempre nei termini poc'anzi enunciati. Particolarmente interessante é la determinazione del foro nelle cause in cui é parte la Pubblica Amministrazione che, ex art. 25 c.p.c., é individuato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione é convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui é sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda. La nostra breve disamina sui differenti fori speciali disciplinati dal nostro legislatore, non può che terminare con la lettura dell'art. 26 c.p.c. in base al quale, per l'esecuzione forzata su beni mobili o immobili é competente il giudice del luogo in cui si trovano le cose. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.p.c. Per l'espropriazione forzata di crediti é competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare é competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. Come già accennato in precedenza, la competenza territoriale può essere derogata su accordo delle parti, art. 28 e 29 c.p.c., purché tale accordo si riferisca ad uno o più affari determinati e risulti da atto scritto; non é possibile derogare alla competenza territoriale in alcuni casi espressamente previsti dal nostro legislatore come, ad esempio, per le cause in cui é obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, nei processi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, ai procedimenti cautelari e possessori, ai procedimenti in camera di consiglio. Tale forma di competenza territoriale inderogabile, viene individuata e chiamata dalla dottrina come competenza funzionale. 13 di 13

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