Terza Commissione. Relatore: NAZZARENO SALERNO
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- Michelina Rossetti
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1 PROPOSTA Di legge n. 341/9^Di Iniziativa dei consiglieri REGIONALI bruni, dattolo, gallo, recante: Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà. Relatore: NAZZARENO SALERNO IL DIRIGENTE F.to Avv. Lucia Caccamo il presidente F.to Nazzareno salerno
2 Relazione Secondo l'istituto nazionale di statistica, separazione e divorzi sono aumentati nel 2002 rispettivamente del 4,9% e 4,5% rispetto all'anno precedente, e del 52,2% e 54,7% rispetto al Nel 2002 le separazioni sono state e i divorzi La propensione a ricorrere a separazione e divorzio è più alta al Nord che non nel Mezzogiorno: se nel 2002 si rilevano al Nord 6,3 separazioni e 3,7 divorzi ogni coppie coniugate, al Sud si registrano 3,7 separazioni e 1,6 divorzi. A livello regionale, i valori massimi si raggiungono in Valle d'aosta (8,7 separazioni e 5,9 divorzi ogni coppie coniugate) e in Lombardia (6,4 separazioni e 3,5 divorzi); i valori più bassi si riscontrano in Basilicata (1,3 separazioni e 1 divorzio) e Calabria (2,6 separazioni 1,2 divorzi). Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente il 91,2% e 1'89,7% del totale. Nel 46,7% di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla madre. Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre,il soggetto erogatore dell'assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi. Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i minori sale al 43,3%. Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l'uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%). Nel 2003 l'importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,50 euro per i divorzi. L'ammontare del contributo mensile varia ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,60 euro nelle separazioni con minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori. 2
3 Scopo della presente legge è quello di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, agevolando il coniuge debole nell'accesso al credito. Spesso, infatti, lo stesso non è solvibile per cui gli istituti di credito sono impossibilitati a concedere i prestiti richiesti. Con questa legge regionale si dà, pertanto, la possibilità nonché l'opportunità al coniuge debole separato o divorziato di poter ottenere un prestito, sebbene contenuto entro un certo tetto. Spesso si ha la necessità del prestito bancario per cure mediche, per sé o per i figli, per lavori da eseguire presso la propria abitazione, per l'acquisto di una autovettura, per fini lavorativi o familiari e quant'altro. Ciò comporta, quindi, un importantissimo passo avanti sul fronte della democrazia paritaria tra i coniugi nonché tra uomo e donna. Dunque con questa legge si tende a ridare dignità, alla persona che si trova a iniziare un nuovo percorso di vita dopo una esperienza devastante quale è quella della separazione o del divorzio, contribuendo ad un concreto ed effettivo reinserimento sociale. La proposta di legge evidenzia che gli istituti di credito presso i quali ricercarne l'accesso debbano essere aziende di credito a carattere regionale e pertanto tale materia rientra nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Le leggi Regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale e culturale ed economica. Pertanto è una disposizione normativa che andrebbe ad incidere positivamente nella sfera relazionale ed economica di soggetti deboli, svantaggiati economicamente. Questo progetto di legge è stato assegnato, per l esame di merito, alla III Commissione in data 25 maggio Viene trattato per la prima volta, nella seduta di Commissione del 5 luglio 2012, seduta in cui viene fissato come termine per gli emendamenti giorno 30 luglio 2012 alle ore
4 Il presente progetto di legge viene nuovamente proposto nella seduta del 19 settembre 2012 ed essendo pervenute delle osservazioni dall ufficio legislativo e una controdeduzione a firma del consigliere Bruni, primo firmatario della proposta, l esame viene rinviato. Nelle seduta del 5 dicembre 2012 il progetto di legge in questione viene esaminato e approvato. Gli uffici di questa Commissione concordano con quanto rilevato nella scheda tecnico legislativa redatta dall ufficio legislativo di questo Consiglio regionale. 4
5 Art. 1 (Finalità e destinatari) 1. La Regione Calabria, nel rispetto della propria competenza ed in armonia con i principi di solidarietà sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, interviene a sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica per garantire la prosecuzione di un esistenza dignitosa. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a favorire l accesso al credito del coniuge debole con diritto all assegno di mantenimento per se o per i propri figli, residente da almeno due anni nel territorio calabrese, in caso di: a) separazione consensuale omologata o giudiziale con sentenza passata in giudicato; b) divorzio consensuale omologato o giudiziale con sentenza passata in giudicato. Art. 2 (Interventi economici) 1. La Giunta regionale, per garantire l accesso al credito del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica, stipula convenzioni con gli istituti ed aziende di credito per la concessione di prestiti. 2. I prestiti di cui al comma 1, sono erogati al coniuge debole separato o divorziato dagli istituti ed aziende di credito senza interessi o a tasso agevolato. 3. I prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l importo massimo di ,00. 5
6 Art. 3 (Fondo per i coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà economica) 1. Per l attuazione degli interventi previsti dall art. 2 della presente legge, la Regione istituisce un fondo finalizzato sia a coprire i rischi derivanti dalle operazioni di finanziamento sia all abbattimento totale o parziale del tasso di interesse. 2. Le regole di gestione del fondo e le modalità applicative sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell assessore regionale competente in materia di politiche sociali. Art. 4 (Disposizioni attuative) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con apposito regolamento definisce le modalità per l attribuzione degli interventi economici a favore del coniuge separato o divorziato in difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di finanziamento. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, quantificati per l esercizio finanziario 2012 in euro ,00, si provvede per l anno in corso con la disponibilità esistente all UPB , inerente a Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti 6
7 legislativi che si perfezionano dopo l approvazione del bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 che viene ridotta del medesimo importo. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 7
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