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1 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE COSVIR IX Aggiornamento in materia di sperimentazione e coltivazione di OGM in Italia Dr. Francesco Bongiovanni 2 Workshop dei laboratori del controllo ufficiale degli OGM 30-2 dicembre 2010 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (ROMA)

2 L uso delle più moderne biotecnologie nelle piante coltivate, ha determinato accese discussioni di ordine ambientale ed etico in quanto, oltre ai dubbi e alle preoccupazioni legate ad un loro uso (rischi potenziali su ambiente, salute umana ed animale), esiste un reale problema di coesistenza con altri sistemi produttivi tradizionali. Ne è scaturito, a livello nazionale ed internazionale, un forte dibattito scientifico allargato, al quale partecipano gli scienziati, la stampa generalista, le associazioni portatrici di interesse, il pubblico laico e naturalmente il mondo politico, sui potenziali rischi connessi all uso e al rilascio di OGM nell ambiente e sulle eventuali implicazioni economiche e sociali.

3 Una partecipazione così eterogenea al dibattito, anche attraverso organi di stampa e radio-televisivi, fa sì che gli aspetti scientifici si mescolino spesso con quelli etici, ambientalistici, economici, culturali nonché politici.

4 Un approccio scientificamente corretto (basato su valutazioni caso per caso ) è indispensabile se si vogliono veramente capire i rischi e benefici degli OGM. A tal fine occorrere garantire e sostenere il progresso della scienza e la libertà di ricerca. Attualmente, in materia di Organismi Geneticamente Modificati, le questioni da esaminare e sulle quali occorrerà prioritariamente agire nel breve periodo riguardano: 1. le modalità di avvio delle attività di sperimentazione; 2. la definizione dei Piani di coesistenza regionali, in materia di coltivazione.

5 1. Attività di sperimentazione; In Italia, al momento, le sperimentazioni in campo aperto su piante geneticamente modificate non vengono effettuate per due ragioni: 1. le Regioni (ad eccezione di Toscana e Marche) non hanno ancora individuato i siti sui quali effettuarli; 2. i protocolli di sperimentazione, previsti dal decreto del 19 gennaio 2005, non sono stati ancora emanati.

6 Decreto Ministeriale 19 gennaio 2005: definisce le prescrizioni per la valutazione del rischio per l agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall immissione sul mercato, ai sensi dell art.8, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224 che ha recepito la direttiva 2001/18/CE. L Art. 1 comma 2 del predetto decreto 19/1/2005, stabilisce che Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministro dell Ambiente e acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di coordinamento di cui all art. 4 definisce con proprio decreto i protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio delle singole specie GM. Attualmente tale Comitato, costituito da due rappresentanti di questo Ministero, due del Ministero dell Ambiente e sei delle Regioni, ha definito i protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio di n. 9 specie di piante GM nonché la bozza di decreto del Ministro delle politiche agricole Alimentari e forestali, così come previsto dall art.1, comma 2 del D.M. in oggetto. Al fine di concludere tale procedimento, si riterrebbe opportuno: valutare l esigenza di un aggiornamento dei protocolli, anche alla luce delle prescrizioni in le 1. Attività di sperimentazione: predisposizione di protocolli tecnici connessi alla valutazione del rischio per l emissione deliberata nell ambiente di piante GM materia (linee guida) in materia di coesistenza; presentare tali protocolli in Conferenza Stato-Regioni; emanare il decreto di approvazione. individuare i siti, la cui competenza è però esclusivamente regionale, per poter avviare

7 2. Coltivazione di Piante GM - Coesistenza Prerogativa indispensabile: dotarsi di prescrizioni tecniche in materia di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate. IL CONCETTO DI COESISTENZA La coltivazione di OGM determina implicazioni sull'organizzazione della produzione agricola. Da un lato, la possibile presenza accidentale (involontaria) di colture transgeniche in colture convenzionali induce a interrogarsi su come si possa garantire ai produttori la facoltà di scegliere tra le diverse filiere di produzione. Gli agricoltori devono poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe D'altro canto, la problematica essere esclusa è legata nell'unione anche alle europea. scelte dei consumatori: per offrire ai consumatori europei una reale possibilità di scelta tra cibi transgenici e non transgenici, è necessario poter contare su un sistema efficace di etichettatura e di tracciabilità, ma anche su un settore agricolo in grado di fornire questi diversi tipi di prodotti. La coesistenza si riferisce alla possibilità per i conduttori agricoli di praticare una scelta tra colture GM, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi regolamentari in materia di etichettatura o di standard di purezza.

8 2. Coltivazione di Piante GM: il quadro normativo europeo sulla coesistenza L art. 26 bis (Direttiva CE 2001/18), invita gli Stati membri ad adottare opportune misure nazionali sulla coesistenza al fine di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Tuttavia ai sensi dell art. 22 della stessa direttiva, gli Stati membri non possono vietare limitare o impedire l immissione in commercio di OGM autorizzati dalla Commissione Europea. Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. La legislazione vigente (Reg. CE 1830/2003 sulla tracciabilità ed etichettatura di prodotti che derivano da OGM e Reg. CE 1829/2003 relativo ad alimenti e mangimi geneticamente modificati) prevede che sia indicata in etichetta e riscontrabile la presenza di prodotti che contengono, consistono e/o sono derivati da OGM in tutte le fasi di produzione e commercializzazione. Tale presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM in prodotti agricoli, alimentari e mangimi non deve essere riportata in etichetta, se il materiale proveniente da OGM è inferiore allo 0,9% della quantità totale dell ingrediente considerato nel caso di OGM autorizzati. Diversamente, non è prevista alcuna soglia per le sementi. Al riguardo è importante una riflessione accurata stante il fatto che le sementi, essendo mezzi di produzione, non rappresentano, nell ambito del processo produttivo, un prodotto finale, ma una materia prima. Proprio per questa loro caratteristica, è difficile prevedere una soglia di etichettatura che possa adeguarsi all esigenza di una presenza accidentale e tecnicamente inevitabile.

9 La sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del decreto legge n. 279/2004 (attuazione della Raccomandazione 556/2003) recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 2005, n. 5. La predetta sentenza ha stabilito la competenza esclusiva regionale ai fini dell adozione delle disposizioni in materia di coesistenza tra le forme di agricoltura convenzionale, biologica e transgenica. Su tale problematica, in relazione alla competenza esclusiva regionale, questo Ministero ha costantemente fatto opera di sensibilizzazione, anche alla luce delle ultime sentenze emanate dalla Giustizia Amministrativa in materia.

10 2. Coltivazione di Piante GM - Autorizzazione Procedura autorizzativa Bisognerà verificare attentamente la compatibilità alla procedura autorizzativa prevista dalle linee guida di coesistenza con quella prevista dall art. 1 comma 2 del d. lgs. 212/2001, che prevede la preventiva autorizzazione attraverso l emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio nonché del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

11 2. Coltivazione di Piante GM - Autorizzazione è opportuno evidenziare che, in seguito alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2010, sono pervenute, a questo Ministero per la campagna di semina 2010, circa 350 domande di aziende agricole, collocate nelle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia e Toscana, di autorizzazione alla messa in coltura di mais GM, contenente l evento Mon 810. In base alla legislazione vigente sopra riportata, l autorizzazione alla coltivazione di piante G.M. è di competenza statale (D.Lgs. 212/2001, art. 1 comma 2) e prevede che la messa in coltura deve essere autorizzata con decreto interministeriale, previo parere di una commissione tecnica denominata per i prodotti sementieri geneticamente modificati. A seguito dell approvazione delle linee guida di coesistenza l autorizzazione per la messa in coltura a fini commerciali di sementi geneticamente modificati sarà esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

12 L importanza di disposizioni in materia di coesistenza La loro assenza determina l impossibilità di istruire le domande di autorizzazione alla coltivazione con colture geneticamente modificate, con la conseguente instaurazione di contenziosi, con alcune ditte interessate alla messa in coltura di varietà vegetali geneticamente modificate, a cui hanno fatto seguito alcune sentenze della giustizia amministrativa alle quali bisogna ottemperare. Tali norme sarebbero fondamentali anche per prevenire gravi fenomeni come quelli avvenuti di recente in Friuli, dove si è verificata una semina non autorizzata di mais G.M. La mancanza di tali disposizioni, oltre a determinare un vuoto legislativo con conseguente impossibilità di istruire le domande di autorizzazione alla coltivazione, non fornisce precise in materia di controlli e sanzioni. Le linee guida si configurano come una base comune per consentire, nel rispetto dell autonomia decisionale delle varie Amministrazioni regionali, l applicazione di norme regionali di coesistenza armoniche sul territorio nazionale, limitando possibili conflitti o problematiche derivanti in particolare dalla gestione

13 Sulle predette linee è possibile quindi solo concertare un intesa a livello di Conferenza Stato-Regioni, prima del passaggio al vaglio comunitario e del successivo recepimento con disposizioni legislative regionali. Nel corso del Comitato di coordinamento in materia di agricoltura, tenutosi il 30 settembre 2010, gli Assessori regionali all agricoltura non hanno ritenuto di proseguire sulla base delle determinazioni assunte in precedenza e pertanto non hanno fornito il parere sull intesa per le linee guida di coesistenza tra colture convenzionali, geneticamente modificate e biologiche. Nell ambito della Conferenza Stato-Regioni del 7 Ottobre 2010, il documento è stato ritirato su richiesta delle Regioni, ritenendolo superato dai nuovi orientamenti emersi e dalle proposte normative avanzate a livello comunitario.

14 Proposte di revisione legislativa nel quadro normativo europeo La Commissione Europea ha avviato un processo di revisione volto a consentire agli Stati Membri una libertà maggiore nel vietare, limitare o impedire la coltivazione degli OGM che si basa su: 1. Raccomandazione (2010/C 200/01) del 13 luglio 2010, in materia di coesistenza, che abroga la precedente Raccomandazione 556/2003/CE. 2. proposta di Regolamento di modifica della Direttiva 2001/18.

15 1. Raccomandazione della Commissione Europea del 13 luglio 2010 La raccomandazione parte dalla considerazione preliminare che soltanto gli OGM autorizzati possono essere coltivati nel UE e che gli aspetti ambientali e di salute sono già trattati dalla valutazione di rischio ambientale del processo di autorizzazione dell UE, le questioni ancora da discutere, nell ambito della coesistenza, riguardano gli aspetti economici associati con la mescolanza degli OGM con i raccolti non-ogm. La nuova raccomandazione, evitando di entrare nel merito delle tecniche da adottare, conferisce maggior flessibilità agli Stati membri nell'adozione di misure di coesistenza, tenendo conto delle rispettive condizioni ambientali a livello locale, regionale e nazionale. In determinate condizioni economiche e naturali, gli Stati Membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da ampie aree del loro territorio per evitare la presenza accidentale di OGM, nelle colture convenzionali e biologiche (ad esempio per tutelare produzioni di pregio dove la perdita di reddito potenziale per i produttori può essere significativa anche in presenza di tracce di OGM con livelli più bassi dello 0.9%). Tale esclusione dovrebbe basarsi sulla dimostrazione da parte degli Stati Membri che, per quelle zone, altre misure non sono sufficienti per realizzare livelli sufficienti di purezza. A prescindere dal livello di commistione da perseguire con le misure di coesistenza, le soglie per l etichettatura, stabilite dalla legislazione UE negli alimenti, mangimi e prodotti destinati alla trasformazione diretta, continuano a rimanere validi. La Commissione, attraverso il Gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza (COEX-NET) e l'ufficio Europeo di Coesistenza (ECoB), continua a garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo alla coesistenza.

16 2. Proposta di Regolamento di modifica alla direttiva CE 2001/18 modifica la direttiva CE 2001/18 (in procedura di codecisione) prevedendo l'inserimento di un nuovo articolo (art. 26 bis) che consentirebbe agli Stati membri di adottare misure, vietare, limitare o impedire la coltivazione, in tutto o in parte, del proprio territorio di tutti o di alcuni organismi transgenici, incluse le varietà OGM già presenti sul mercato, nel rispetto della legislazione europea in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante senza dover ricorrere alla clausola di salvaguardia. l'adozione di tali misure deve essere fatta sulla base di argomentazioni diverse rispetto a quelle già fornite nell'ambito delle procedure di valutazione dei rischi che le colture OGM potrebbero avere sull'ambiente e sulla salute. Questa opzione è in linea con il principio di libertà degli Stati membri di vietare e limitare le pratiche di coltivazione degli OGM e non la libera commercializzazione all'interno dell'unione europea di sementi OGM autorizzate, e riflette l'indirizzo politico indicato lo scorso settembre dal Presidente della Commissione Europea. La concessione di maggior libertà, sulla base di altri indicatori rispetto alla sola valutazione scientifica dell'impatto degli OGM su ambiente e salute, richiederà un cambiamento dell'attuale normativa. Derogando dalla Direttiva 98/34/EC, gli Stati Membri che intendano applicare questo divieto dovranno darne comunicazione agli altri Stati Membri e alla Commissione un mese prima della sua attuazione. La Commissione non entrerà nel merito della decisione nazionale. In ogni caso dovranno essere rispettati i principi del trattato relativi al mercato unico e le regole dell OMC.

17 Criticità individuate A tale proposta si ritiene però che occorra guardare con attenzione e prudenza Necessario approfondimento, da un punto di vista giuridico, al fine di verificare l idoneità dell atto normativo individuato (Regolamento) quale strumento a modifica di una direttiva. Non risultano chiare le motivazioni che gli Stati Membri possono addurre a giustificazione del divieto a coltivare OGM. Sono infatti esclusa motivazioni connesse a danni sulla salute o sull ambiente per le quali resta in vigore la Clausola di Salvaguardia di cui all art. 23 della direttiva 2001/18. Non sembra neppure possibile vietare la coltivazione per ragioni agronomiche legate all inquinamento accidentale perché questo caso e normato dall art. 26 bis della direttiva 2001/18 e dalla nuova raccomandazione in materia di coesistenza. Occorrerebbe approfondire la problematica che riguarda i rapporti con i partner commerciali e i rischi connessi con il processo di approvazione per le colture GM. L indebolimento della procedura di autorizzazione comunitaria, che si limiterebbe ai soli aspetti tossicologici e ambientali, può infatti creare motivi di preoccupazione. Delegare la decisione sulla coltivazione ai singoli Paesi, non impedirebbe ai prodotti OGM di circolare liberamente sul territorio comunitario, con il conseguente aumento del rischio e con un maggior onere per i singoli Paesi contrari, che dovrebbero intensificare i controlli.

18 Opinione del Servizio Giuridico (Consiglio dell Unione Europeo del 5 novembre 2010) 1. La proposta di revisione non viene ritenuta fondata ai sensi dell articolo 114 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea) Articolo 114 commi 4 e 5 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 2. Ci sarebbero forti dubbi circa la compatibilità tra l Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio (GATT) e le misure che ciascun Stato Membro potrebbe adottare sulla base del nuovo articolo 26 bis della direttiva 2001/18

19 In conclusione Attività di sperimentazione: l interpretazione di questo Ministero riguardo alla materia degli OGM è quella di garantire e sostenere il progresso della scienza e la libertà di ricerca, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale. In materia di coltivazione: occorre disporre di normative chiare sulla coesistenza per consentire di valutare, nell ambito delle singole richieste di messa in coltura, l'effettiva separazione delle filiere OGM da quelle convenzionali. In tale quadro il MIPAAF sta assicurando il supporto e l opportuno stimolo alle Regioni, per la conclusione dell iter necessario alla stipula dell intesa in Conferenza Stato-Regioni.

20 In materia di coltivazione: Occorre sottolineare che negli ultimi giorni le Regioni hanno assunto una posizione di contrarietà alla definizione dell intesa, sulla quale occorrerà acquisire maggiori elementi di dettaglio e valutare quindi le determinazioni da assumere. In materia di coltivazione: si precisa che l Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di una richiesta di appello per la riforma di una Sentenza del TAR Lazio in materia di richiesta di coltivazione e iscrizione al Registro di varietà di mais Geneticamente Modificate, ha manifestato dubbi sull opportunità di procedere nell appello e ha invece invitato questa Amministrazione a valutare la convenienza a definire il contenzioso attraverso la conclusione dell iter per l emanazione delle Linee Guida di coesistenza. Lo stallo nell emanazione delle Linee guida potrebbe infatti portare a rischio di una condanna in sede giurisdizionale con conseguente risarcimento dei danni.

21 In materia di coltivazione: Il dibattito su ipotesi di modifiche legislative in materia di autorizzazione alla coltivazione, avviate in sede comunitaria, non deve comportare il blocco degli adempimenti in materia di coesistenza, in quanto a prescindere dalle convinzioni di ciascuno in materia di coltivazione, è comunque importante e prioritario definire le linee guida di coesistenza e i successivi piani regionali, per consentire di disporre degli strumenti di istruttoria delle richieste. In materia di coltivazione: la valutazione relativa alla proposta di modifica della Direttiva 2001/18 (Articolo 26 bis) è in corso. A livello generale il Ministro, nell ambito del Consiglio UE, ha precisato che è comunque fondamentale mantenere un coordinamento comunitario nel processo di autorizzazione. Delegare ai singoli stati membri presupporrebbe una rinazionalizzazione delle politiche in una materia estremamente complicata.

22 Grazie per l attenzione! l

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