Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

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1 Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

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3 3 D.M. 22/01/2008 n. 37 Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

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5 Indice 5 Dalla Legge 46/90 al D.M. n.37/ Art. 1 Ambito di applicazione... 8 Art. 2 - Descrizione e definizione dei diversi tipi di impianto...10 Art. 3 - Imprese abilitate alla realizzazione degli impianti...12 Art. 4 -Requisiti tecnico-professionali...15 Art. 5 Progettazione degli impianti...17 Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti...21 Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti...22 Art. 7 Dichiarazione di conformità...23 Art. 8 Obblighi del committente o del proprietario...26 Art. 9 Certificato di agibilità...28 Art. 10 Manutenzione degli impianti...29 Art. 11 Deposito presso lo sportello unico per l edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo...30 Art. 12 Contenuto del cartello informativo...34 Art. 13 Documentazione...35 Art. 14 Finanziamento dell attività di normazione tecnica...36 Art. 15 Sanzioni...37 Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

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7 7 Dalla Legge 46/90 al D.M. n.37/08 Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all interno degli edifici, ha trovato applicazione la legge delega rilasciata al governo in materia di sicurezza degli impianti posti negli edifici e di conseguenza risultano abrogate la Legge 46/90 - ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 -, il D.P.R 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380. formulati dal ministero delle attività produttive ma tiene in considerazione anche le esperienze maturate con l applicazione della precedente legislazione di cui l odierno decreto costituisce la prosecuzione; inoltre sono considerate anche le norme tecniche e le guide alla compilazione della dichiarazione di conformità emesse negli anni precedenti dagli organismi di normazione, nonostante il fatto che le stesse risultino al momento in fase di revisione, perché tali interpretazioni possono ritenersi per la massima parte ancora attuali e attendibili. Per capire l importanza del provvedimento occorre ricordare che legge 5 marzo 1990 n.46 è stata senza dubbio uno dei riferimenti legislativi più significativi per la sicurezza in ambito domestico e industriale degli ultimi decenni, infatti le statistiche (le uniche attendibili sono quelle relative al gas combustibile) dimostrano che questa legge ha determinato una riduzione sostanziale del numero degli incidenti, dei feriti e dei decessi durante gli anni della sua applicazione; inoltre ha contribuito in modo determinante nel valorizzare la professionalità e la competenza di una intera categorie di imprese. La legge prevedeva criteri per l accesso alla professione di impiantista, l obbligo del rilascio di un documento attestante al conformità degli impianti e la verifica a campione delle opere realizzate, strumenti che con il tempo si sono dimostrati applicabili ed efficaci, anche se per le verifiche occorre segnalare le grandi difficoltà incontrate dalle amministrazioni locali nel realizzare questi atti. Col passare degli anni sull originario corpo legislativo si sono aggiunti numerosi altri provvedimenti che hanno portato alla necessità di riordinare la legislazione in materia inserendola in un unico provvedimento ma senza andare a stravolgere quanto di buono era già presente, il Decreto 22 gennaio 2008 n.37 nello svolgere questo compito introduce numerose novità, alcune della quali, come per la Dichiarazione di Rispondenza, anche di una certa rilevanza. Purtroppo una formulazione del testo non chiara pone numerosi dubbi che potranno risolversi solamente in futuro con la pubblicazione di ulteriori interpretazioni ufficiali. Questa pubblicazione si basa sui documenti ufficiali (circolari, pareri e comunicati stampa) Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

8 8 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendi. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. tipologie di impianti ricadenti nel campo di una singola lettera (abilitazione limitata). 2.A) Le novità sono rappresentate dall inserimento nella lettera A degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dagli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere. Gli impianti contro le scariche atmosferiche erano precedentemente compresi nella lettera B, mentre gli impianti di automazione di porte barrire e cancelli non erano menzionati. Gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere sono in realtà delle macchine perchè compresi nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 che ha sostituito al storica 89/392/CEE Direttiva macchine, di conseguenza sono soggette al decreto solo le componenti impiantistiche poste a monte del quadro di macchina. Le imprese che realizzano tali tipi di impianti devono comunque essere in possesso dei requisiti professionali della lettera A. 2.B) Nella lettera B compaiono ora tutti gli impianti adibiti alla trasmissione e ricezione di segnali e dati, nelle definizioni presenti nel decreto saranno in seguito maggiormente dettagliate le tipologie di realizzazioni ricadenti nell ambito applicativo del decreto. Commento: Il campo di applicazione 1. Viene esteso l'ambito di applicazione a tutte le tipologie di edificio, in precedenza La legge 46/90 si applicava totalmente solo agli impianti presenti negli edifici ad uso civile, mentre per le altre destinazioni d uso si applicava unicamente agli impianti elettrici. Il campo di applicazione comprende anche gli impianti all aperto se sono posti nelle pertinenze dell edificio, come potrebbe essere il caso degli impianti di illuminazione dei giardini, inoltre l articolo precisa che il punto di origine dell impianto coincide con il punto di consegna della fornitura. Come per la precedente legislazione gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto sono raggruppati in tipologie che comprendono tipi di opere simili o accorpabili secondo la logica dello scopo finale; le imprese impiantiste saranno abilitate all esecuzione degli impianti previsti da ciascuna lettera o a specifiche 2.C) La lettera comprende gli impianti di riscaldamento (generatori di calore e linee di distribuzione del calore e sistemi di emissioni) comprensivi delle opere di aerazione, ventilazione e dei camini per scarico dei prodotti della combustione, non sono comprese nelle opere di cui alla lettera C i serbatoi e le linee di adduzione del combustibile liquido verso i generatori. Sempre nella lettera C ricadono i sistemi di climatizzazione e condizionamento (già presenti nella precedente legislazione) e gli impianti di refrigerazione; cioè quei sistemi che producono il freddo per usi tecnologici, come ad esempio per la conservazione dei cibi. Anche per queste tipologie di realizzazioni occorre precisare che gli impianti di climatizzazione,

9 condizionamento e refrigerazione di maggiori dimensioni sono spesso compresi nel campo di applicazione di diverse direttive specifiche, come ad esempio la Direttiva 97/23 CE Direttiva PED, che impone la marcatura CE delle attrezzature e degli insiemi funzionanti a pressione e quindi anche per tali parti non trova applicazione in decreto. Non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva le tubazioni e i termosifoni degli impianti di riscaldamento. In relazione all installazione e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione si sottolinea che successivamente al Decreto è stato emanato il Regolamento 303/2008 CE che impone una specifica abilitazione degli operatori che intervengono su impianti contenenti gas fluorurati e una certificazione specifica per le imprese. 9 compressi occorre considerare gli effetti dell applicazione della già citata Direttiva 97/23/CE PED- e della Direttiva 93/42/CEE relativa ai Dispositivi Medici che limitano fortemente il campo di applicazione del Decreto. Nell articolo successivo viene maggiormente dettagliata la descrizione degli impianti appartenenti alla lettera E. 2.F) Gli impianti di sollevamento di persone e cose (ascensori, scale mobili, montacarichi) sono delle macchine, per questi impianti il decreto si applica limitatamente alla parte di impianto posto a monte del quadro di macchina. Per gli ascensori trova applicazione la Direttiva 95/16/CE. 2.G) Come per la precedente legislazione la lettera G individua gli impianti antincendio, e comprende sia la parte tubo, sia la parte filo. 2.D)Anche gli impianti idrici erano presenti nella legislazione precedente, ma in questo caso gli effetti dell allargamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di edifici comporta un significativo aumento degli impianti soggetti al regolamento, ad esempio occorrerà considerare gli impianti di acqua di processo o di trattamento acqua, inoltre occorrerà attendere le eventuali future interpretazioni ufficiali per scoprire se gli impianti delle acque reflue possano rientrare nel campo di applicazione del decreto. 2.E) La lettera comprende gli impianti gas di qualsiasi tipo, quindi, considerando l ampliamento del campo di applicazione del decreto a tutte le tipologie di edificio, comprende anche gli impianti che veicolano gas per scopi produttivi o terapeutici. Ovviamente parlando di gas 3. L inserimento di nuovi tipi di impianto e l ampliamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di edificio avrebbe provocato alcune difficoltà interpretative in merito alla contemporanea applicazione delle direttive europee per alcuni tipi di applicazione, per evitare questo problema il comma esclude esplicitamente dal campo di applicazione del decreto tutte le opere che rientrano nel campo di applicazione delle direttive europee e delle normative specifiche. Rimangono quindi soggette le sole parti degli impianti non comprese nel campo di applicazione delle direttive. Si ritiene comunque indispensabile precisare che le imprese che realizzano tali impianti devono comunque essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto e che per le parti di impianto non coperti da direttive occorre comunque compilare la dichiarazione di conformità. Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

10 10 Art. 2 - Descrizione e definizione dei diversi tipi di impianto 1. Al fini dei presente decreto si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione dei combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente; b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall'articolo 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; al fini dei l'autorizzazione, dei l'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche deve essere istallato l impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione Commento: Le definzioni Il decreto lascia veramente poco spazio alle definizioni, rimangono ancora senza definizione i termini nuovo impianto, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria che pure compaiono nei moduli I e II allegati al decreto in relazione al tipo di intervento effettuato; inoltre non sono presenti le definizioni relative a diversi tipi di impianto. A seguire si propongono solo alcune annotazioni in relazione ai punti che appaiono maggiormente sensibili. 1.A) Il punto di consegna è il punto di origine dell impianto di un edificio, ed è quindi l inizio della parte di impianto soggetta al Decreto, il punto viene in generale a coincidere con il contatore dell ente erogatore di energia o acqua. Il decreto individua come punto di consegna anche il punto di immissione del combustibile nel serbatoio dell utente, è ad esempio il caso dei serbatoi di GPL lasciati in comodato d uso presso gli utenti. 1.B) La potenza impiegata è il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati. Il termine autoproduzione è ambiguo perché non sostanziato a sua volta da una definizione precisa e puntuale, tale termine potrebbe essere confuso con quello dei soggetti autoproduttori cioè le persone fisiche e giuridiche che utilizzano direttamente almeno il 70% di energia che essi stessi producono con sistemi utilizzanti le energie rinnovabili. La potenza impegnata è la maggiore fra quella di contratto e quella generata dall impianto di distribuzione. 1.C) [omissis] 1.D)La definizione di ordinaria manutenzione non si discosta in modo sostanziale dalla precedente e comprende tutti gli interventi necessari a contenere il normale degrado d uso dell impianto, o far fronte a rotture improvvise ed altri tipi di eventi accidentali. Gli interventi effettuati devo quindi essere limitati, circoscritti e finalizzati a ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell impianto. Gli interventi non devono modificare la struttura dell impianto e la sua

11 destinazione d uso, ad esempio è possibile sostituire un radiatore forato con un altro con le medesime caratteristiche, oppure sostituire un interruttore non più funzionante con un altro uguale. Se vi è la necessità di operare in modo più esteso, ad esempio intervenendo su una linea per il suo rifacimento sostituendo anche frutti e componenti, il lavoro deve essere inquadrato in un più generale intervento di manutenzione straordinaria o rifacimento parziale. 1.E) A fronte di circa sedici tipi di impianto diversi nominati nel decreto, solo per alcuni di essi il legislatore propone delle definizione, per gli impianti elettrici, la definizione copre tutti gli impianti, posti negli edifici a partire dalla produzione (generatori di vario tipo) fino ai circuiti costituenti gli impianti. Non fanno parte degli impianti le macchine, gli utensili e gli apparecchi elettrici che possono essere collegati all impianto. In altre parole, come per la legislazione precedente, l impianto elettrico termina al collegamento elettrico della macchina, alla presa a spina o al collegamento dell apparecchio elettrico. Gli impianti elettrici comprendono anche i circuiti che hanno origine dall interno dell edificio e che si sviluppano nelle pertinenze esterne dell abitazione, come ad esempio gli impianti posti nei giardini o nelle piscine esterne. Il secondo comma precisa che cono compresi negli impianti elettrici anche quelli di autoproduzione fino a 20 kw di potenza nominale, il termine comprende l energia prodotta con qualsiasi metodo, impianti solari fotovoltaici, generatori di corrente, sistemi idroelettrici, ecc. Se tutta l energia prodotta viene immessa nella rete di distribuzione siamo di fronte ad un impianto di sola produzione e di conseguenza fuori dall ambito di applicazione del decreto Infine sono compresi negli impianti di cui alla lettera A del decreto anche gli impianti di automazione di porte barriere e cancelli, ma si precisa che ci si riferisce alla sola parte di impianto compresa tra il quadro di distribuzione e il punto di collegamento alla macchina cancello. 11 come per la precedente legislazione, l impianto gas comprende lo sviluppo delle tubazioni a partire dal punto di consegna, l installazione degli apparecchi e le predisposizioni edili e meccaniche per la ventilazione e lo scarico dei prodotti della combustione all esterno. 1.H) La definizione data agli impianti antincendio, simile a quella della precedente legislazione, prevede che l impianto antincendio possa essere costituito sia da una parte tubo, sia da una parte filo. 1.I) [omissis] 1.L)[omissis] 1.F) Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici comprendono tutte le componenti impiantistiche ad istallazione fissa necessarie alla trasmissione dei segnali e dei dati presenti negli edifici. Se la tensione di questi sistemi è maggiore di 50V in c.a. o 120 V in c.c. questi impianti vengono riclassificati come impianti elettrici e posti nel campo di applicazione della Lettera A. 1.G) Nel commentare ed integrare la definizione degli impianti a gas occorre fare una premessa, il testo del decreto nella lettera E prevede gli impianti a gas di qualsiasi tipo, mentre le definizioni sono prevalentemente focalizzate sugli impianti di adduzione ed utilizzo del gas combustibile. Comunque occorre sottolineare che, Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

12 12 Art. 3 - Imprese abilitate alla realizzazione degli impianti 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, È in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. 3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica dei possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio dei registro delle imprese. 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all installazione, alla trasformazione, all ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all articolo Le imprese, di cui ai commi precedenti, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell industria del commercio e dell artigianato dell 11 giugno Il certificato È rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Commento: L abilitazione delle imprese L articolo 3 e il successivo articolo 4 sono tra i punti per i quali si sente la mancanza di precisi ed uniformi indirizzi applicativi a livello nazionale, anche se il Parere ufficiale fornito dall'ufficio legislativo dei Ministero dello Sviluppo Economico in data 23/04/08 ha sufficientemente chiarito la sostanza e lo spirito dei futuri provvedimenti attuativi. Inoltre appare di giorno in giorno sempre più importante la necessità di gestire un periodo transitorio nel quale le imprese e istituzioni possano fare fronte alle mutate condizioni legislative senza interrompere l attività lavorativa a causa di problemi di mera natura amministrativa. 3.1) Come per la precedente legislazione le imprese che intendono operare sugli impianti devono essere abilitate, cioè devono essere in possesso di specifici requisiti tecnico professionali secondo la tipologia di impianto su cui si intende operare. Il decreto prevede che sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti le imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al DPR 07/12/1995, oppure iscritte nell' Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/1985 n.443. Per ottenere l abilitazione l imprenditore individuale per le imprese artigiane o il legale rappresentante per le altre imprese, ovvero un responsabile tecnico da essi preposto con un atto formale, deve essere in possesso dei requisiti professionali specifici per il tipo di impianto che si intende realizzare. Si precisa che nel caso dell'impresa artigiana il possesso dei requisiti è posto direttamente in capo all imprenditore artigiano titolare di impresa individuale o uno dei soci. Per le imprese non artigiane, il legale rappresentante può non avere i requisiti professionali e di esperienza prescritti, in questo caso deve essere nominato un responsabile tecnico, l atto di nomina deve essere formalizzato in uno specifico documento, inoltre il Responsabile tecnico deve essere nella condizione di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. Manca all interno del decreto un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte e che abbiano già svolto l attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, la possibilità di conseguire il riconoscimento dell abilitazione all esercizio delle predette attività; quindi, come in occasione della pubblicazione della Legge 46/90, si apre ora una delicata fase di transizione nella quale dovranno essere messi a punto i meccanismi che consentano alle imprese che operavano prima del 27 marzo 2008 negli edifici e negli impianti non soggetti all applicazione della legge di vedere riconosciuti il possesso dei requisiti e la conseguente abilitazione alla

13 realizzazione degli impianti. A questo proposito il parere del MSE del 23/04/2008 cita: Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento dei campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. La norma impone, quindi, di riconoscere a tutte le imprese regolarmente!scritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate al sensi dell'art. 1 dei Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione. 3.2) Il decreto prevede che il ruolo di responsabile tecnico, diversamente dalla precedente legislazione, possa essere svolto solo per un impresa e che tale ruolo sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa. Il decreto non precisa cosa si intenda per attività continuativa, e non precisa come possa essere gestito il periodo transitorio durante il quale sia necessario regolarizzare la posizione delle imprese e dei responsabili tecnici; a tale proposito il parere del MSE del 23/04/2008 cita: Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate dei settore. A fronte dei prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dei Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo al medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 13 2). Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità dei responsabile tecnico di più imprese,devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte dei responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese!scritte al registro, termine che potrà a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane. 3.3) In materia di iscrizione e abilitazione il decreto prevede che le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti devono presentare la dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quale lettera e quale voce (in questo punto il decreto prevede la possibilità di abilitazioni limitate), di quelle elencate, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare. Si fa presente che, ai sensi dell attuale previsione dell art. 19, citato, la dichiarazione di inizio di attività (DIA) deve essere seguita da un periodo di trenta giorni entro i quali la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere ad accertamenti sulla sussistenza dei requisiti di legge fra cui il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali; prima che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda non è possibile svolgere l attività lavorativa. 3.4) Le imprese artigiane presentano la dichiarazione, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le imprese non artigiane presentano la dichiarazione, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. Il meccanismo, descritto dal decreto, non tiene in considerazione le novità introdotte dalla legge 40/07 (decreto Bersani), relativo alla Comunicazione Unica per l avvio dell impresa da presentare al Registro delle imprese presso la Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

14 14 Camera di Commercio e del fatto che questa legge prevede anche la possibilità di adottare specifici orientamenti regionali. Di conseguenza il modo di iscrizione delle imprese non risulta uniforme su tutto il territorio nazionale; è comunque ipotizzabile una procedura comune che dovrebbe essere applicabile in un gran numero di realtà locali: a) il soggetto procede alla presentazione della DIA, ex art. 19 della L. n. 241/90 per l'attività impiantistica, unitamente alla presentazione della Comunicazione Unica al Registro imprese che, in base alla modulistica approvata con DM del 2 novembre 2007 e secondo il flusso informatico elaborato da Infocamere, può essere presentata con riserva di iniziare l'attività dell'impresa in un momento successivo; la presentazione della Comunicazione Unica vale anche ai fini dell'avvio della procedura di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero al Registro delle imprese, secondo criteri e termini previsti dalla rispettiva legislazione regionale; b) dopo 30 gg. il soggetto procede alla presentazione della comunicazione di inizio attività ex art. 19 della l. n. 241/90, contestualmente ad una denuncia di avvio dell'attività ad integrazione della Comunicazione Unica già presentata. 3.5) Sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti anche le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, ma in questo caso tali imprese possono operare unicamente all interno delle proprie strutture e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici secondo il modello di cui all'allegato II del decreto 3.6) Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell' industria del commercio e dell' artigianato dell'11 giugno Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, copia del certificato dovrà essere allegata ad ogni dichiarazione di conformità rilasciata.

15 Art. 4 -Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all articolo 1, comma 2, lettera d) È di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all articolo 1, comma 2, lettera d) È di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all articolo I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell ambito dell impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell articolo 4 il titolare dell impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. Commento: I requisiti tecnico professionali 4) Il decreto innalza il livello dei requisiti di qualificazione professionale e risultano aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, sia sotto forma di lavoro dipendente, da parte di soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professionale o di attestati di formazione professionale, sia in forma di collaborazione tecnica continuativa svolta da parte del titolare, del socio o del collaboratore familiare. 15 Il decreto prevede i seguenti requisiti tecnico professionali: 4.1) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; in questo caso, secondo il parere del MSE del 23/04/2008 deve intendersi una laurea magistrale e non un diploma triennale. 4.2)diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo l, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto (ITI o IPSIA), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, occorre cioè che prima si consegua il diploma e che a seguire si svolga il periodo lavorativo, il decreto non prevede un ruolo specifico che il diplomato deve ricoprire nell ambito dell impresa. Il periodo di inserimento per le attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno. 4.3) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento non deve essere necessariamente consecutivo al corso di formazione. Il periodo di inserimento per le attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni. 4.4) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell' operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti. Dal computo degli anni sono esclusi i periodi dell' apprendistato e quello svolto come operaio qualificato; 4.5) I periodi di inserimento previsti in presenza di diploma e di specifica formazione professionale e la semplice esperienza professionale, prevista alla lettera d dell articolo 4, possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. E il caso tipico in cui il figlio del titolare richieda il riconoscimento dei requisiti dopo un periodo di inserimento di tre anni nella ditta del padre. 4.6) Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali anche il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

16 16 continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. In questo caso per le attività di installazione di impianti idrici, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. il portale CNA dedicato alle imprese impiantistiche, abbonati ora per accedere ai suoi servizi esclusivi.

17 17 Art. 5 Progettazione degli impianti 1. Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), È redatto un progetto. Fatta salva l osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell impresa installatrice. 2. Il progetto per l installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la 2 superficie superi i 200 m ; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3; e) impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a frigorie/ora; g) impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell installazione, della trasformazione o dell ampliamento dell impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l impianto a base di progetto è variato in corso d opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l edilizia del comune in cui deve essere realizzato l impianto nei termini previsti all articolo 11. Commento: Il progetto 5.1) Tutti gli impianti ad eccezione di quelli dedicati al sollevamento di persone devono essere progettati. Per gli impianti di maggiore complessità e pericolosità il decreto prescrive l obbligo del progetto dell impianto da parte di professionisti iscritti nel relativo albo professionale e nell'ambito delle rispettive competenze. Il progetto deve precedere la realizzazione dell impianto e per i nuovi impianti deve essere depositato in Comune all atto della richiesta della concessione edilizia. E comunque indispensabile disporre del progetto anche in occasione di lavori di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti esistenti che superano i limiti di progetto. Il decreto non richiama i lavori di manutenzione (di qualsiasi Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

18 18 tipo) tra quelli per i quali è prescritto il progetto, ne d altra parte è presente nel decreto una definizione di manutenzione straordinaria è invece prevista l esclusione esplicita dell obbligo del progetto in occasione di lavori di manutenzione ordinaria. Lo schema illustra come, in relazione alle opere di realizzazione di un nuovo impianto, trasformazione o ampliamento, sia necessario un progetto, che invece non è richiesto per le opere di manutenzione ordinaria, perché esplicitamente escluse dal decreto e di manutenzione straordinaria in quanto non citata tra le opere per le quali serve il progetto. Tuttavia, in considerazione della particolare complessità che tali tipologie di intervento possono comportare, si ritiene comunque necessario eseguire opere di manutenzione straordinaria in impianti con obbligo di progetto solo in presenza di tale elaborato. In attesa che vengano pubblicate altre definizioni ufficiali, si ritiene utile proporre le seguenti definizioni tratte dalle norme tecniche disponibili con la precedente legislazione. Per installazione di un nuovo impianto si intende sia la realizzazione di un nuovo impianto, sia il rifacimento totale di un impianto esistente. Per trasformazione di un impianto si può intendere la realizzazione di modifiche strutturali ad un impianto già esistente derivanti dal cambio di destinazione d uso dei locali nei quali è posto l impianto, oppure che comportano la variazione delle prestazioni, delle modalità di funzionamento, delle modalità di alimentazione e dei sistemi di protezione adottati, ad esempio rientrano in questa tipologia di opere la modifica di un impianto elettrico alimentato in BT in un impianto elettrico alimentato in MT, oppure di un impianto a gas alimentato a GPL il passaggio al metano. Con il termine ampliamento, si può intendere sia qualsiasi ampliamento in termini dimensionali di estensione degli impianti, sia qualsiasi aumento in termini di portata, numero di apparecchi utilizzatori, numero di circuiti alimentati. La manutenzione straordinaria comprende gli interventi, che non modificano in modo sostanziale l impianto e le sue prestazioni, gli interventi devono essere destinati a riportare l impianto nelle normali condizioni di esercizio, ma risultano più complessi di quelli previsti per la manutenzione ordinaria e non sono necessariamente riconducibili a necessità di immediato ripristino dei requisiti di sicurezza e funzionalità. E bene ricordare che a fronte dell obbligo del progetto esteso a tutti gli impianti, il legislatore riconosce solo per alcuni di essi la necessità di ricorrere ad un professionista iscritto agli albi professionali; negli altri casi è lasciato all impresa

19 19 che realizza l impianto l onere della progettazione, in questi casi il termine progetto riferito all impresa deve essere inteso come la ideazione dell opera da realizzare; infatti solo i professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali possono redigere i progetti, mentre nel caso dell impresa, trattandosi di opere più semplici e meno pericolose, il tutto si traduce nella compilazione di uno schema funzionale dell opera così come eseguita. fluorescenti a catodo freddo erano citate già nella precedente legislazione, si tratta quindi di una conferma. Impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche e per l automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione e hanno una potenza impegnata superiore a 6 kw 2 o qualora la superficie superi i 200 m ; In definitiva con il medesimo termine il legislatore distingue due casi: il progetto del professionista e lo schema funzionale-progetto dell impresa. SI Impianti maggiormente pericolosi Progetto del professionista Schema funzionale Progetto dell impresa Responsabile tecnico NO 5.2) La progettazione degli impianti deve essere svolta da un professionista nei seguenti casi: Impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche e per l automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per le utenze domestiche di singole unità abitative di 2 superficie superiore a 400m. La modulistica di cui all allegato I al Decreto prevede che sia precisata nella dichiarazione di conformità la potenza massima impiegabile che dovrebbe coincidere con la potenza contrattuale, salvo che non siano presenti sistemi di autoproduzione con potenze maggiori (vedi definizioni). Fermo restando l obbligo del progetto dell impianto di protezione contro le scariche atmosferiche nei casi previsti dal decreto, si precisa che prima di realizzare il progetto e l impianto occorre valutare il rischio derivante dalla fulminazione e solo se questo supera i limiti di accettabilità si procede al progetto e alla realizzazione dell impianto. Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo (tipicamente utilizzate per le insegna pubblicitarie), collegati agli impianti elettrici degli edifici, per i quali è obbligatorio il progetto e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori. Le lampade Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche 3 in edifici di volume superiore a 200m ; Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. Sono inoltre soggetti all obbligo del progetto: Impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate e impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a frigorie/ora ( BTU). Il testo del decreto è ambiguo poiché prevede che siano progettati gli impianti di riscaldamento (insieme dei/l generatore/i delle tubazioni di distribuzione, ed erogazione) se sono presenti canne fumarie collettive ramificate, si tratta di una formulazione tecnicamente poco chiara e che appare copiata da quella prevista per gli impianti a gas combustibile, non è chiaro se devono essere progettati gli impianti o le sole canne fumarie o Commento al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e presentazione della modulistica adottabile

20 20 entrambi, inoltre questi sistemi di scarico dei prodotti della combustione sono utilizzati contemporaneamente da diversi impianti per ciascun edificio e questo corrisponde all obbligo di progetto per ciascun impianto. Si ritiene utile segnalare che per gli impianti di riscaldamento permane l obbligo di realizzare gli impianti secondo le specifiche fornite da un progettista nell ambito della documentazione prevista dalla legge 10/91, non è possibile realizzare o modificare gli impianti termici in assenza di questa documentazione. Impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. Per questa tipologia di impianto si sottolinea l aumento del limite di progetto precedentemente posto a 34,8 kw, questo non significa che si possa realizzare liberamente questo tipo di impianto perché rimane l obbligo definito dalla norme tecniche di garantire il corretto dimensionamento delle tubazioni in funzione del diametro, della lunghezza e della portata richiesta. Gli impianti antincendio devono essere progettati se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. Per differenza rispetto all elenco delle tipologie di impianti per le quali trova applicazione il decreto emergono gli impianti che non devono essere mai progettati come ad esempio gli impianti idrici o gli impianti a gas diversi da quelli combustibili. 5.3) I progetti redatti dai professionisti devono essere elaborati secondo la regola d arte e in conformità alla vigente normativa, alle indicazioni delle guide e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione Europea o che sono parti contraenti dell' accordo sullo spazio economico europeo. 5.4) I progetti (redatti dal professionista) devono contenere gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia, alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto specifica normativa tecnica vigente. della 5.5) Se l'impianto progettato è variato in corso d'opera, il progetto presentato in Comune deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 5.6) E obbligatorio depositare il progetto degli impianti presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto (se superano i limiti stabiliti dal decreto) quando si realizzano nuovi impianti, ampliamenti o operazioni di trasformazione connesse ad interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DPR 380/2001).

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