Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici

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1 Emilia - Romagna Albo delle Imprese Elettriche Qualificate Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici Decreto 37 del che annulla e sostituisce la legge 46/90 e i successivi decreti attuativi Bologna, 27 marzo 2008 Reggio Emilia, 3 aprile 2008 Cesena, 4 aprile Scenario legislativo Con l'emanazione della Legge 239/04 sul riordino del settore energetico, con relativa delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, sono stati avviati i lavori per la preparazione del testo di modifica del Capo V del DPR 380/01 (in pratica una riscrittura della Legge 46/90) e un nuovo testo per un più efficace sistema di verifica degli impianti Per la stesura dei nuovi testi sono stati coinvolti gli appartenenti alla filiera elettrica: normatori (CEI), associazioni di installatori (tra cui ), progettisti, distributori di energia, ANIE, IMQ, consumatori, ecc.) 2 1

2 Scenario legislativo Successivamente, nella legge finanziaria 2006 (Legge 2 dicembre 2005 n. 248) è riportato l'articolo 11 quaterdiecis che recita:. 13) Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive..emana uno o più decreti..volti a disciplinare: a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza 3 Scenario legislativo Per quanto riguarda l introduzione di un nuovo e più efficace sistema di verifiche, non si è arrivati ad una conclusione e quindi il nuovo decreto non affronta questo tema ed essendo scaduta la delega al Governo per ora non verrà affrontato Nel documento precedentemente inviato al MAP e non discusso dal Consiglio dei Ministri nel 2005, i punti qualificanti erano: Predisposizione di un data-base dei punti di erogazione energia e archivio delle dichiarazioni di conformità Verifiche gestite dai comuni e dalle province con il concorso di liberi professionisti Costituzione di un comitato di coordinamento dell'attività di verifica costituito dai rappresentanti degli operatori delle filiere impiantistiche, dai comuni, dalle province, dai distributori di energia, degli enti normatori, dagli ordini professionali, dal Ministero delle Attività Produttive, dalle associazioni dei consumatori 4 2

3 Ambito di applicazione del Decreto 37/08 Il campo di applicazione della nuova legge è esteso a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d uso, collocati all interno degli stessi edifici o delle relative pertinenze. Si applica anche agli impianti posti all esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici. Se l impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura In precedenza il campo di applicazione a tutte le tipologie di edifici riguardava solo gli impianti elettrici 5 Classificazione degli impianti Il testo del decreto a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e) Impianti per la distribuzione e l utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili g) Impianti di protezione antincendio 6 3

4 Classificazione degli impianti elettrici Cosa cambia rispetto alla situazione precedente lettera a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica lettera b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere lettera g) Impianti di protezione antincendio Sono stati inseriti gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (prima erano nella lettera b, impianti elettronici) Sono stati tolti gli impianti contro le scariche atmosferiche Sono state aggiunte anche le antenne non televisive Gli impianti di protezione antincendio ricomprendono anche i rivelatori di gas, di fumo e d incendio 7 Art. 2 - Nuovo articolo con le definizioni degli impianti punto e) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica Si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti delle macchine e degli apparecchi elettrici in genere Rientrano in questa definizione di impianto elettrico anche: gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale gli impianti di automazione delle porte, cancelli e barriere gli impianti posti all esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente agli edifici stessi 8 4

5 Art. 2 - Nuovo articolo con le definizioni degli impianti punto f) impianti radiotelevisivi ed elettronici Per impianti radiotelevisivi ed elettronici si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 in ca e a 120 V in cc I componenti alimentati a tensione superiore sono da ritenersi appartenenti agli impianti elettrici Agli impianti telefonici e di telecomunicazioni interni, collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente 9 Art. 2 - Nuovo articolo con le definizioni degli impianti punto h) impianti di protezione antincendio Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d incendio Non è ancora chiarito come attribuire alle Imprese esistenti queste nuove classificazioni. Anche se sembra scontato il riconoscimento a chi ha già svolto l attività. 10 5

6 Art. 3 Imprese abilitate Viene ribadito che solo le imprese iscritte nel registro delle Imprese o nell Albo delle imprese artigiane sono abilitate all esercizio delle attività previste dall art. 1 del presente decreto Viene anche precisato (comma 2) che il Responsabile Tecnico, che deve essere nominato con atto formale, può svolgere tale funzione per una sola Impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa 11 Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali del Responsabile Tecnico, o dell imprenditore individuale o del legale rappresentante Requisiti previsti Cosa cambia a) Diploma di laurea in materia tecnica Invariato b) Diploma con due anni continuativi alle dirette dipendenze di una azienda del settore c) Titolo conseguita in una scuola professionale e almeno 4 anni continuativi alle dirette dipendenze di una azienda del settore d) 1. Prestazione lavorativa alle dirette dipendenze in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso apprendistato e operaio qualificato) 2. Se le prestazioni avvengono in forma di collaborazione tecnica continuativa, in ruoli non ricompresi in quelli sopra indicati, da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori famigliari il periodo richiesto è di sei anni Prima era 1 anno Prima era 2 anni Punto d1, in pratica invariato; viene precisata l esclusione del periodo con la qualifica di operaio qualificato 12 6

7 Art. 5 Progettazione degli impianti Il progetto va redatto nei casi di INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE e AMPLIAMENTO degli impianti elettrici, elettronici e antincendio La differenza rispetto alla legge 46/90, più formale che di sostanza, è che adesso il progetto per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti serve sempre Al di sopra dei limiti dimensionali: il progetto è redatto da un professionista iscritto all albo professionale Al di sotto dei limiti dimensionali: il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell Impresa installatrice Definire con lo stesso termine due elaborati con contenuti diversi crea inevitabilmente qualche confusione. In pratica il progetto al di sotto dei limiti dimensionali è lo schema dell impianto richiamato dalla vecchia legge 46/90, come chiarito anche dall art. 7 del nuovo decreto, peraltro richiesto come allegato nella DICO 13 Art. 5 Progettazione degli impianti I limiti dimensionali sono rimasti pressoché invariati con l eccezione degli impianti elettrici con fornitura di potenza impegnata superiore a 6 kw, per i quale scatta l obbligo del progetto da parte di un professionista iscritto all Albo a prescindere dai metri quadri dell immobile, sia ad uso civile (utenze domestiche e condominiali), sia per quelli adibiti ad attività produttive, sia per quelli adibiti ad altri usi Per gli impianti elettronici viene confermato l obbligo di progettazione da parte di un professionista quando l impianto elettrico in cui sono inseriti è soggetto a progettazione Gli impianti antincendio sono soggetti a progettazione se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del CPI e comunque quando ci sono almeno 4 idranti o quando ci sono almeno 10 apparecchi di rilevamento 14 7

8 Art. 5 Progettazione degli impianti Limiti dimensionali oltre i quali il progetto deve essere elaborato da un professionista iscritto all Albo Gli impianti elettrici (lettera a), destinati a qualsiasi uso, con fornitura di potenza impegnata superiore a 6 kw. Impianti elettrici (lettera a) di utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m 2 Lampade fluorescenti a catodo freddo, collegate a impianti elettrici con obbligo di progetto o con potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori Impianti elettrici di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e altri usi, se le utenze sono alimentate in MT o se la superficie supera i 200 m 2 Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa specifica del CEI (locali adibiti ad uso medico, a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione). Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc (indipendentemente dall altezza e dal tipo di impianto installato) Impianti di protezione antincendio (lettera g) se sono inseriti in una attività soggetta C.P.I. e, comunque, quando gli idranti sono uguali o superiori a 4 oppure gli apparecchi di rilevamento sono uguali o superiori a Art. 5 Progettazione degli impianti Viene anche stabilita la documentazione minima che un progetto (al di sopra dei limiti dimensionali) deve contenere: Gli schemi dell impianto e i disegni planimetrici Una relazione tecnica sulla consistenza, sulla tipologia e sulle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare (computo metrico) Relazione sulle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare Il progetto redatto dal professionista va depositato presso lo sportello unico per l edilizia Il progetto a cui l installatore deve fare riferimento nella Dichiarazione di conformità è quello contenente anche le varianti in corso d opera 16 8

9 Art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti Le Imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell arte in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla normativa CEI (ed UNI) o di altri Enti normatori degli Stati membri dell Unione Europea si considerano eseguiti a regola d arte Viene confermato che gli impianti in unità per uso abitativo (prima non era specificato) costruiti prima del 13/03/1990 si ritengono adeguati se dotati di: sezionamento protezione contro le sovracorrenti protezione contro i contatti diretti protezione contro i contatti indiretti realizzata con un differenziale da 30 ma (il cosiddetto adeguamento già previsto dal DPR 447/91, senza impianto di terra) Non sono quindi più adeguati quelli di attività senza dipendenti 17 Art. 7 Dichiarazione di conformità (DICO) Viene precisato che prima di rilasciare la Dichiarazione di Conformità occorre eseguire le verifiche previste dalla normativa e quelle di funzionalità Se la Dichiarazione di Conformità non è reperibile per i soli impianti costruiti prima dell entrata in vigore del Decreto 37/08 Può essere sostituita con una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) resa da un professionista con almeno cinque anni di attività, dopo un adeguato sopralluogo (per gli impianti costruiti prima della data di applicazione di questo decreto) Per gli impianti non soggetti a progettazione (al di sotto dei limiti dimensionali) tale DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA può essere redatta dal Responsabile Tecnico di una Impresa con almeno cinque anni di ruolo 18 9

10 Art. 7 Dichiarazione di conformità (DICO) e Dichiarazione di rispondenza (DIRI) Impianti costruiti prima dell entrata in vigore della L. n. 46/90: certificazione della regola dell arte, o per gli impianti domestici ai requisiti minimi di sicurezza (adeguamento), mediante emissione della Dichiarazione di Rispondenza (DIRI). Impianti costruiti successivamente alla L. n. 46/90 ma prima dell entrata in vigore del DM n. 37/08: la conformità alla regola dell arte degli impianti è certificata dalla Dichiarazione di Conformità ovvero, in difetto di questa, dalla Dichiarazione di Rispondenza. Impianti costruiti dopo l entrata in vigore del DM n. 37/08: la certificazione di conformità al progetto e a tutte le norme della regola dell arte può essere prodotta solamente con la Dichiarazione di Conformità (DICO). Il modulo su cui rilasciare la DIRI non è previsto nel Decreto. Sarà contenuto nella nuova edizione della Guida CEI Art. 7 Allegati: modelli di Dichiarazione di conformità Il Decreto ha 2 allegati Facsimile di modelli delle Dichiarazioni di conformità Allegato 1 Dichiarazione di conformità per le Imprese abilitate Le uniche novità sostanziali riguardano l obbligo di indicare: la potenza massima impegnabile (per evitare che un impianto dimensionato per 3 kw possa in futuro essere utilizzato dall utente ad esempio con 6 kw di potenza); il nome del progettista e quando è obbligatorio il progetto eseguito da un professionista, il numero di iscrizione all Albo del progettista Allegato 2 Dichiarazione di conformità ad uso degli Uffici Tecnici interni di imprese non installatrici Prima non era previsto un modello ad hoc 20 10

11 Art. 8 Obblighi del Committente o Proprietario La novità più significativa è che il Committente entro 30 giorni dall allacciamento di una nuova fornitura (acqua, gas o energia elettrica) negli edifici di qualsiasi destinazione d uso deve consegnare al Distributore copia della Dichiarazione di conformità, senza allegati La stessa documentazione va presentata nel caso di aumenti di potenza con modifiche all impianto o senza modifiche all impianto se si raggiungono i 6 kw di potenza Se non viene consegnata la Dichiarazione di conformità il Distributore, previo congruo avviso, SOSPENDE LA FORNITURA Non è chiaro in caso di volture o subentri 21 Art. 9 Certificato di agibilità Il Certificato di Agibilità viene rilasciato previa acquisizione della Dichiarazione di Conformità Art. 10 Manutenzione degli impianti Viene confermato che per Manutenzione ordinaria non serve né una Impresa abilitata, né il progetto, né la Dichiarazione di Conformità. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da una Impresa abilitata che deve rilasciare la Dichiarazione di conformità nei cantieri edili e per le installazioni di apparecchi per uso domestico, serve solo la Dichiarazione di Conformità (è escluso l obbligo della redazione del progetto) 22 11

12 Art. 11 Deposito presso lo sportello unico del progetto e della Dichiarazione di conformità Per il rifacimento o installazione di nuovo impianto su fabbricati con certificato di agibilità, l Impresa installatrice deve consegnare la Dichiarazione di conformità ed il progetto allo Sportello Unico per l edilizia del Comune dove ha sede l impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Quest ultimo provvederà ad inoltrarlo alla Camera di Commercio nella cui Circoscrizione ha sede l Impresa installatrice per i previsti riscontri sui registri delle imprese o dell albo provinciale delle imprese artigiane nonché per le eventuali contestazioni, notificazioni, sanzioni e altro ai sensi delle leggi vigenti. Se lo Sportello Unico non è attivo, pare che se ne faccia carico l Ufficio Tecnico del Comune. Se l impianto fa parte di un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire deposita il progetto dell impianto contestualmente a quello edilizio. 23 Art. 13 Documentazione Il proprietario dell immobile è tenuto alla conservazione della DICO o della DIRI nonché del libretto d uso e manutenzione dell impianto. In caso di trasferimento dell immobile (compravendita, donazione, permuta) deve consegnare tali documenti alla parte interessata. L atto di trasferimento deve riportare la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza ed in tal senso agli atti devono essere allegati la DICO ovvero la DIRI, salvo espressi patti contrari (che riguardano i documenti e non la garanzia della conformità degli impianti). Gli stessi documenti devono essere consegnati a chi utilizza, a qualsiasi titolo l immobile (in questo caso il decreto non prevede espressi patti contrari) L eccezione dovrebbe riguardare solamente i casi di trasferimento di immobili fatiscenti dichiaratamente destinati a completa ristrutturazione edile ed impiantistica da parte del compratore che in tal senso consapevolmente ne entra in possesso (anche se questo è più un problema legale che tecnico). Diversamente l atto notarile sarebbe nullo o annullabile

13 Art. 12 Cartello informativo L Impresa installatrice deve affiggere, all inizio dei lavori, un cartello informativo con i propri dati identificativi e, se prevista la redazione del progetto (sopra i limiti dimensionali), il nome del progettista Art. 14 Finanziamento dell attività normativa tecnica Non ci sono particolari novità: All attività di svolta dall UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall INAIL per l attività di ricerca Art. 15 Sanzioni Per le violazioni dell art. 7 (Dichiarazione Di conformità) si applicano sanzioni da 100 a euro, per le violazioni relative agli altri obblighi la sanzione varia da a euro. 25 Emilia - Romagna Albo delle Imprese Elettriche Qualificate Grazie per l attenzione

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