LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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- Timoteo Matteo Riva
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1 Prot. N. (OSP/08/220825) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e l allegato 1 al suddetto Decreto che individua le malattie rare per le quali è prevista l esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni correlate alla patologia rara; Viste: la delibera di Giunta regionale n. 160 del , con la quale è stata istituita la Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare ai sensi del DM , n. 279; la delibera di Giunta regionale n del , con la quale è stata aggiornata la suddetta rete; Considerato che nell allegato al Decreto sopracitato tra gli esempi del gruppo di patologie Difetti ereditari della coagulazione (codice di esenzione RDG020) è riportata la dizione Disordini ereditari trombofilici ; Visto che con le delibere sopracitate sono stati identificati i Centri per i Disordini ereditari trombofilici ; Considerato che secondo le indicazioni del Programma d'azione Comunitario dell Unione Europea sulle malattie rare , vengono definite rare le malattie che hanno una prevalenza inferiore a 5 per abitanti nell'insieme della popolazione comunitaria; Verificato che i responsabili dei Centri sopracitati per i Disordini ereditari trombofilici hanno evidenziato che tra i Disordini ereditari trombofilici possono essere ricomprese condizioni non rare; 1
2 Ritenuto opportuno quindi convocare i responsabili dei suddetti Centri incontro il cui verbale è conservato agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri al fine di individuare le condizioni effettivamente rare tra i Disordini ereditari trombofilici ; Considerato che tale gruppo ha individuato le condizioni effettivamente rare tra i Disordini ereditari trombofilici, elencate nell allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; Considerato che le prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo sono quelle ritenute correlabili alla patologia rara secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali ritenute correlabili alla patologia rara, ai sensi dell art. 7, comma 3 del Decreto Ministeriale sopra citato; Considerato che i clinici coinvolti nell incontro sopra citato hanno individuato tali prestazioni correlabili ai Disordini ereditari trombofilici ; Ritenuto opportuno quindi considerare portatori di malattia rara e quindi aventi diritto all esenzione solo quei pazienti facenti parte delle categorie elencate nell allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell art. 37, comma 4, della Legge Regionale n. 43/01 e successive modifiche e della delibera di Giunta regionale n. 450/07; Salute su proposta dell Assessore alle Politiche per la a voti unanimi e palesi DELIBERA 1) di stabilire che, tra i soggetti con Disordini ereditari trombofilici, solo gli assistiti portatori delle condizioni indicate nell elenco allegato, parte 2
3 integrante e sostanziale del presente atto, possano fruire dell esenzione per malattia rara, ai sensi del DM 279 del ; 2) di individuare quali prestazioni correlabili alla patologia rara, e quindi erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo per gli assistiti indicati nel punto 1), quelle indicate nell allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
4 Allegato ESENZIONI (RDG020) PER MALATTIE RARE RELATIVE ALLE ALTERAZIONI TROMBOFILICHE. 1) Chi considerare aventi diritto all esenzione Criterio generale: Secondo la legge n 160 del vengono definite malattie rare eredofamiliari quelle con una frequenza nella popolazione generale inferiore a 5: o, in alternativa, con elevato peso assistenziale (a carico dell'assistito). Per quanto riguarda lo RDG020, secondo il suddetto criterio della prevalenza nella popolazione devono essere considerati da esentare i portatori di: a) omozigosi per la mutazione fattore V Leiden (R506Q) b) omozigosi per la mutazione G20210A della protrombina c) difetti combinati in forma eterozigote delle due mutazioni suddette (cosiddetti doppi eterozigoti) (la prevalenza nella popolazione di questa tipologia di soggetti appare ai limiti del valore di inclusione nell esenzione, ma vi sono pochi studi in proposito) d) deficit di antitrombina e) difetti combinati di una delle condizioni suddette insieme a deficit congenito di Proteina C o di Proteina S f) Se come unico criterio si considera la prevalenza nella popolazione generale i portatori di deficit congenito di Proteina C o di Proteina S non dovrebbero essere inclusi nell esenzione a meno, che per un eventuale livello plasmatico molto basso di queste proteine anticoagulanti, non possano essere considerati portatori omozigoti; tuttavia, in considerazione del notevole peso assistenziale che i soggetti portatori di tali condizioni devono sopportare, si suggerisce di considerare anche costoro come aventi diritto all esenzione. 2) Chi considerare come portatore di alterazione eredofamiliare delle condizioni suddette (indipendentemente dai criteri di esenzione) 4
5 a) soggetti in cui è stata fatta diagnosi delle mutazioni suddette (fattore V Leiden R506Q, mutazione G20210A della protrombina) b) soggetti in cui l alterazione fenotipica (deficit di Antitrombina, Proteina C o Proteina S) è stata dimostrata anche in almeno un altro famigliare; fanno eccezione quei soggetti per i quali non sia disponibile un albero famigliare informativo. Vengono escluse le condizioni riconducibili a forme acquisite. 3) Quali prestazioni debbono essere esentate a) Test diagnostici periodici, relativi al rischio pro-trombotico (se indicati e prescritti dai Centri referenti) b) Visite specialistiche per sospetta (o accertata) patologia trombotica e suo follow-up c) Visite specialistiche (ginecologica, ematologica, angiologica, ecc) per rischio, o sospetta o accertata presenza di patologia della gravidanza 4) Quali famigliari considerare esenti per la diagnosi di presenza/esclusione delle alterazioni trombofiliche secondo il panel di esami sotto riportato (R99) a) tutti i consanguinei di primo grado (genitori, fratelli, figli) Il panel di esami per trombofilia eredofamiliare compresi nell esenzione R99 deve comprendere solamente la ricerca delle alterazioni congenite che hanno evidenza di essere un rilevante fattore di rischio per trombosi, quali: 1. mutazione FV Leiden 2. mutazione della protrombina 20210A 3. difetto di Antitrombina (metodo funzionale e immunologico) 4. difetto di proteina C (metodo cromogenico e immunologico) 5. difetto di proteina S (determinazione proteina S libera e funzionale) Per i test funzionali il difetto deve essere confermato in due occasioni distinte. 5
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