AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
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- Umberto Bevilacqua
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1 AZIENDA USL VALLE D'AOSTA UNITÉ SANITAIRE LOCALE VALLÉE D'AOSTE Struttura S.C. Farmacia Ufficio farmaceutico Tel A e p.c. Tutte le Farmacie A.P.S. Spa Envers Srl Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Servizio di Sanità Ospedaliera e Territoriale Oggetto: modifiche applicazione quota fissa introdotte da Legge di stabilità La Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio ) modifica con decorrenza 1 gennaio 2018 i termini per l applicazione della quota fissa a carico dell assistito, intervenendo sull articolo 15 della Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19. Di seguito i commi da 8 a 10 del citato articolo 15 come risultanti ad esito delle modifiche introdotte. 8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta: a) a carico degli assistiti non esenti, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a per l' farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 2 euro a di ; b) a carico degli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra euro e la soglia determinata con deliberazione della Giunta regionale, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a per l farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a di. 9. La quota fissa si applica alle ricette del servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto. Sono escluse le prescrizioni di medicinali distribuiti alla dimissione e attraverso la distribuzione diretta. 9bis. Sono esclusi dall applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a euro e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione. 10. Restano ferme le disposizioni riguardanti le modalità di prescrizione dei medicinali e, per i medicinali inseriti in lista di trasparenza, la corresponsione da parte dell'assistito dell'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento.
2 La novità sostanziale rispetto alle regole previgenti consiste nell esclusione totale dall applicazione della quota fissa di diverse categorie di esenti cui sinora era richiesto un contributo ridotto, ferme restando le condizioni per i non esenti, per i soggetti esenti per reddito e per i titolari di esenzione IS02. L Amministrazione regionale ha anticipato per le vie brevi le indicazioni necessarie ai fini di una corretta e tempestiva attuazione della menzionata modifica normativa, che vengono riepilogate qui di seguito. Nelle tabelle A) e B) sono presentate le varie esenzioni, con evidenza dei medicinali e prodotti rispetto ai quali operano e del beneficio che vi si associa. A) Condizione economica attestata su base ISEE e esenzioni per reddito Scaglione ISEEesenzione Soggetti con ISEE tra 0 e Soggetti con ISEE tra e Reddito fascia A e i prodotti di fascia A e i prodotti di fascia A e i prodotti di Codice da IS01 IS02 E01, E02, E03, E04 B) correlata ai codici di esenzione diversi dal e dal reddito pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a di farmaceutica pari a 1 euro a di pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a di farmaceutica pari a 1 euro a di Esenzione Soggetti invalidi di guerra, per lavoro, per servizio, civili, ciechi e sordomuti (art. 6, comma 1. del D.M ) C01, C02, C03, C04, C05, C06, G01, L01, L02, S01, S02
3 Esenzione Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 15 della legge n , legge e D.P.R ) V01, V02 Minori segnalati dal tribunale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n punto B - H02 Soggetti detenuti e internati ai sensi del comma 6 art. 1 D.lgs 22 giugno 1999, n. 230 F01 Soggetti invalidi di guerra, per lavoro, per servizio e infortunati sul lavoro (art. 6, comma 2 del D.M ) Minori portatori di handicap ai sensi della deliberazione della Giunta n punto A correlati alla patologia non correlati alla patologia G02, H01, L03, L04, S03 farmaci e ai prodotti di correlati alla patologia Soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti, compresi i soggetti affetti da patologie neoplastiche, pluripatologie, in attesa o sottoposti a trapianto, neonati prematuri, immaturi o con condizioni di grave deficit (DPCM 12 gennaio 2017) Il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di sei pezzi per, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi e la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia (D.L , art. 26) Codice esenzione patologia non correlati alla patologia
4 Esenzione Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati farmaci e ai prodotti di necessari per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge non necessari per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge N01 farmaci e ai prodotti di per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti Soggetti affetti da malattie rare ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 e della deliberazione della Giunta regionale n , compresi i soggetti che richiedono prestazioni per sospetto di malattia rara. Il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di sei pezzi per, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi e la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia (D.L , art. 26) Codice malattia rara non correlati alla malattia dalla quale è affetto
5 Esenzione Gravidanza a rischio medicinali e ai prodotti di utilizzati in relazione alla condizione di rischio non utilizzati in relazione alla condizione di rischio M50 medicinali dell allegato III bis al DPR utilizzati per il trattamento del dolore severo Terapia del dolore (TDL) Il medico può prescrivere su di una singola il fabbisogno di 30 giorni di terapia, senza limiti al numero di confezioni TDL Tutti i prodotti di e i medicinali di fascia A (esclusi quelli per il trattamento del dolore severo dell allegato III bis al DPR ) Soggetti affetti da malattie metaboliche e neonati da madri sieropositive ai sensi della DGR Limitatamente agli alimenti particolari di cui ai punti 8 e 10 della DGR diversi dagli alimenti particolari R6, R7
6 In Tabella C sono evidenziati i codici di esenzione che non producono alcun beneficio in relazione all farmaceutica e integrativa. C) Codici di esenzione rientranti nella tipologia non esclusi in quanto non riguardanti l farmaceutica né l Esenzione Soggetti a rischio di infezione HIV (codice di esenzione B01) (medicinali di fascia A e prodotti di Soggetti che partecipano a programmi di prevenzione (codice esenzione D01-D05) Minori e familiari di cui alla deliberazione della Giunta regionale n , punti C e D (codici di esenzione H03 e H04) Soggetti che richiedono certificazioni (codice esenzione I01) Donne in stato di gravidanza (codici M00 a M99), con l eccezione della gravidanza a rischio (M50) Soggetti esenti solo per le prestazioni previste all art. 1, c. 4 lettera b) del D.lgs e con i codici di esenzione P01, P02 e P03 Soggetti che si sottopongono a prestazioni specialistiche correlate all attività di donazione (codice di esenzione T01) Tutti i medicinali di fascia A e i prodotti di integrativa La valutazione in ordine alla correlazione tra esenzione e medicinale prescritto compete al medico, nondimeno le farmacie in indirizzo sono invitate a segnalare all Azienda situazioni giudicate palesemente incoerenti, specie se reiterate, fermo restando il riconoscimento del beneficio per il paziente. Per l ossigeno gassoso, analogamente all, la quota fissa (1 o 2 euro) va riferita alla, indipendentemente dal numero di bombole prescritto e consegnato. Nel prescrivere a uno stesso soggetto farmaci che rientrano tra quelli in esenzione e farmaci che non vi rientrano il medico è tenuto a compilare due ricette distinte. Si ricorda che il farmacista deve verificare con l assistito, all atto del ritiro del farmaco, che il valore dello stesso non sia inferiore alla quota fissa dovuta; nel qual caso è conveniente per l assistito il pagamento del farmaco.
7 Si precisa infine che le nuove regole di corresponsione della quota fissa si applicano alle ricette spedite dal 1 gennaio Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE -Igor RUBBO- (documento firmato digitalmente) Il Direttore S.C. Farmacia Dott. Giancarlo Vigo J. L
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