IL RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO E IL DIRITTO DI FAMIGLIA DEGLI STATI MEMBRI

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1 IL RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO E IL DIRITTO DI FAMIGLIA DEGLI STATI MEMBRI di GIOVANNA SAVORANI SOMMARIO: 1. Introduzione: descrizione del progetto REMOR. 2. La proposta di regolamento COM(2005)649: genesi ed elementi significativi. 3. Le diversità di disciplina della famiglia negli Stati membri e l esigenza di una tutela uniforme nello spazio giudiziario europeo. 4. La natura dell obbligazione alimentare e le ricadute sulla procedura di adozione dell emanando regolamento. 5. L importanza delle norme di conflitto materiale nel processo di armonizzazione. 6. Il raffronto tra le regole nazionali di alcuni nuovi Stati membri dell Unione Europea ed i Principles of European Family Law Romania Lituania Malta. 7. I diritti di famiglia degli Stati e lo spazio giudiziario europeo. 1. Introduzione: descrizione del progetto REMOR. L odierna tavola rotonda si svolge nell ambito del progetto REMOR, acronimo utilizzato per indicare un progetto di ricerca comunitario sul tema delle obbligazioni alimentari (Research and E-learning On Maintenance Obligations Recovery), realizzato dal Dipartimento G.L.M. Casaregi e più precisamente dalle sezioni di Diritto Privato e di Diritto Internazionale e della Navigazione, insieme con il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova, la Graduate School of Law di Riga (Lituania), la Malta Chamber of Advocates, e la National Association of Romanian Bars. I Partner hanno dato vita ad un sito web, visitabile all indirizzo < in cui sono reperibili utili link e varie informazioni, fra cui in particolare: l individuazione dei Partner, la descrizione dei contenuti del progetto, l elencazione di alcuni prodotti della ricerca e la messa a disposizione di materiali anche attraverso l indicazione di altri siti, fra cui quello dell aula WEB dell Università di Genova 1, in cui il gruppo genovese ha inserito numerosi materiali normativi e giurisprudenziali rilevanti sotto il profilo dell analisi di moltepli- 1 < Al sito si accede digitando la password Remor.

2 2 Giovanna Savorani ci questioni di diritto internazionale privato comunitario e di diritto civile. Obiettivo del progetto è quello di realizzare attività di studio e formazione in tema di obbligazioni alimentari e/o di mantenimento, in particolare sui problemi che sorgono per il recupero di tali crediti nell ambito dello spazio giudiziario europeo e sul prevedibile impatto del regolamento COM(2005)649, proposto dalla Commissione europea, volto ad introdurre un regime uniforme di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Anche in ambito internazionale l argomento è di particolare attualità. Proprio oggi, 23 novembre 2007, la Conferenza di diritto internazionale privato dell Aja 2 ha approvato un nuovo testo di Convenzione on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance ed un Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; la Comunità Europea, recentemente entrata a far parte della Conferenza 3, ha partecipato attivamente ai lavori ed è prevedibile che la proposta di regolamento COM(2005)649 tenga conto in corso d opera della nuova disciplina internazionale La proposta di regolamento COM(2005)649: genesi ed elementi significativi. La proposta di regolamento comunitario trae origine dalle conclusioni della riunione del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ove si era raccomandata l introduzione di regole procedurali uniformi dirette a semplificare ed accelerare la soluzione delle controversie transnazionali ed a rimuovere le misure intermedie per il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni. L intenzione di eliminare il giudizio di exequatur per i creditori di alimenti è stato riaffermato dal Consiglio nel Progetto di Programma di riconoscimento reciproco in materia civile, adottato il 30 novembre , in cui si è evidenziata la necessità di introdurre norme procedurali che costituiscano ga- 2 Sul quadro normativo convenzionale vigente in tema di obbligazioni alimentari si veda la ricognizione di I. AMBROSI, La Convenzione in materia di recupero dei crediti alimentari nella famiglia in preparazione alla conferenza internazionale di Diritto internazionale privato dell Aja, in M.C. ANDRINI, Un nuovo diritto di famiglia europeo, Cedam, Padova, 2007, p. 254 ss. 3 A fine 2006 il Consiglio europeo ha adottato la decisione di aderire alla Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato ed il 3 aprile 2007 la Comunità Europea ne è formalmente entrata a far parte. 4 Successivamente alla tavola rotonda, il Parlamento Europeo ha adottato il 13 dicembre 2007 una Risoluzione legislativa che ha modificato la proposta di regolamento COM(2005)649 in alcuni punti significativi, di cui si darà conto nelle successive note di aggiornamento nn. 7, 8 e Pubblicato in G.U.U.E. 15 gennaio 2001, C 12, p. 1 ss.

3 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 3 ranzie minime comuni ed al contempo realizzino una certa armonizzazione in materia processuale. Nel Programma si prospetta altresì l adozione di una serie di misure di accompagnamento, che consentano l identificazione di elementi del patrimonio del debitore residente in uno stato membro e promuovano una migliore cooperazione tra le autorità giudiziarie dei diversi stati membri, al fine di rendere più efficiente, rapido e meno costoso il sistema di esecuzione, anche attraverso l armonizzazione delle norme sui conflitti di legge. L obiettivo perseguito dal regolamento proposto è quello di eliminare gli ostacoli che nell Unione Europea si frappongono al recupero dei crediti alimentari di qualunque genere, ovvero derivanti da rapporti familiari o da rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili 6, e ciò al fine di facilitare la libera circolazione, rafforzare la certezza del diritto e assicurare efficacia al recupero del credito, garantendo inoltre al debitore, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla UE, il diritto ad un processo equo e alla tutela dei propri dati personali. Tra gli elementi di maggior rilievo della normativa proposta si segnalano: in primo luogo la qualificazione delle obbligazioni alimentari come materia attinente al diritto di famiglia, il che comporta conseguenze, ai sensi dell art. 67, par. 2, del Trattato CE, riguardo alla procedura di adozione dello strumento comunitario; in secondo luogo l applicabilità della disciplina anche agli obblighi di mantenimento scaturenti da partnership registrate e da convivenze, previsione che rappresenta la prima apertura del diritto comunitario alle nuove unioni, definite quali «rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili» 7 a quelli derivanti dai rapporti familiari; in terzo luogo la piena applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni e l abolizione dell exequatur, cui si accompagna un ampio intervento sulle norme di conflitto; significativa è inoltre da considerare la prevista neu- 6 L ambito d applicazione del regolamento è delineato in primo luogo al considerando n. 9, ove si afferma che il «regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti». L estensione alle unioni non fondate sul matrimonio è poi riaffermato all art. 1, primo comma, in cui si dice che il regolamento «si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o da rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili». Infine all art. 14, lett. b, iii, ove, come opzione che creditore e debitore possono convenzionalmente scegliere per disciplinare gli obblighi alimentari, si menziona: «la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali al momento della designazione quando si tratta di un obbligazione alimentare tra due persone che sono state sposate o che hanno avuto una relazione che secondo la legge applicabile produca effetti simili». 7 Vedi art. 1, COM(2005)649. Si segnala che successivamente alla tavola rotonda il testo è stato emendato dalla Risoluzione legislativa 13 dicembre 2007 del Parlamento Europeo; il nuovo testo prevede ancor più esplicitamente che: «Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità o da rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili».

4 4 Giovanna Savorani tralizzazione dell operatività della clausola di ordine pubblico fra Stati membri 8 ; infine sono da segnalare le regole volte a garantire il credito alimentare, attraverso l esperibilità intracomunitaria degli ordini di prelievo di emolumenti e cespiti patrimoniali e del sequestro di somme depositate in conti bancari. 3. Le diversità di disciplina della famiglia negli Stati membri e l esigenza di una tutela uniforme nello spazio giudiziario europeo. Sul piano sociale in Europa si sono avuti fenomeni di convergenza a largo spettro, che hanno prodotto uno spontaneo avvicinamento di alcune regole giuridiche in materia di famiglia, come l evoluzione dalla famiglia patriarcale o multigenerazionale a quella nucleare, dalla potestà maritale al riconoscimento del principio di eguaglianza dei coniugi, dalla patria potestà all accentuazione della dimensione dei doveri dei genitori, che si è compiutamente manifestata nell elaborazione del concetto di responsabilità genitoriale 9 ; tuttavia numerose specificità, legate all identità culturale e sociale delle singole nazioni, sono ancora presenti in materia di diritto di famiglia 10. La legislazione comunitaria considera i cittadini europei non più solo consumatori, ma persone, con prerogative e diritti tutelati al livello più alto dalla Carta dei diritti fondamentali 11, che sviluppa principi già contenuti nella Convenzione dei diritti dell uomo e nelle Costituzioni europee 12. Essa afferma, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di con- 8 Si segnala che, successivamente alla tavola rotonda, la previsione contenuta all art. 20 della proposta COM(2005)649 è stata emendata dalla Risoluzione legislativa assunta in data 13 dicembre 2007 dal Parlamento Europeo, elidendo la parte più innovativa. Il testo approvato dal Parlamento mantiene la previsione che: «L applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l ordine pubblico del foro.», ma elimina l eccezione secondo cui: «Tuttavia, l applicazione di una disposizione della legge di uno stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra». 9 S. PATTI, Diritto privato e codificazioni europee, 2 a ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 231 ss.; ID., Il diritto di famiglia nei paesi dell Unione Europea: prospettive di armonizzazione, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent anni dalla riforma, Giuffrè, Milano, 2007, p. 15 ss. 10 Osserva N. LIPARI, Riflessioni su famiglia e sistema comunitario, in Familia, I, 2006, p. 13, che «le tematiche dei rapporti familiari (sono quasi) una cartina di tornasole per verificare il processo evolutivo di un diritto privato europeo che muove sempre più decisamente verso una integrazione delle forme, ma che non può pretendere di imporre modelli culturali». 11 G. FERRANDO, Le relazioni familiari nella Carta dei diritti dell Unione europea, in Pol. Dir., 2003, p Successivamente alla tavola rotonda, il 12 dicembre 2007, immediatamente prima della firma del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali è stata oggetto a Strasburgo di solenne proclamazione.

5 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 5 trarre matrimonio e di fondare una famiglia; l uso della congiunzione e in quest ultima affermazione è stato interpretato come indice di una garanzia che si estende alle convivenze non fondate sul matrimonio 13. Nell attuale sistema comunitario oggetto di tutela non è la famiglia in sé, bensì il diritto dell individuo a formarla per realizzare una peculiare modalità di vita, cui sono sottesi interessi meritevoli di tutela che possono realizzarsi nei confronti sia di partner coniugati sia di conviventi more uxorio 14. In tale prospettiva si collocano le regole ed i principi comunitari sulla riunificazione familiare, che accolgono una nozione ampia di famiglia, non limitata a quella coniugale né a quella nucleare, e sono dirette a garantire la libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico europeo 15. Il contesto europeo è oggi ampio, complesso e dal punto di vista delle regole ancora alquanto variegato. L Unione è allargata a 27 paesi, ma i diritti di famiglia sono in realtà più di 27, poiché non sempre questa materia è riservata alla esclusiva potestà dello stato: ad esempio in Gran Bretagna vi sono differenze del diritto matrimoniale nelle diverse realtà territoriali che la compongono (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) e in Spagna le regole sono diverse in Castiglia e in Aragona; inoltre nella maggior parte dei paesi, eccetto in Austria, Danimarca, Estonia, Lussemburgo, Malta e Slovenia, accanto al matrimonio civile è previsto quello religioso, che può avere anche effetti civili. Il divorzio esiste, eccetto a Malta, in tutti i paesi: in alcuni vi si accede o per fatti molto gravi o dopo un periodo più o meno lungo di separazione; in alcuni stati (Grecia, Slovacchia, Slovenia) non è prevista la separazione legale, ma solo il divorzio 16. D altro canto l intensificarsi della circolazione delle persone porta inevitabilmente ad una progressiva uniformazione degli stili di vita; ovunque in Europa si registra un considerevole aumento di separazioni e divorzi 17, legato, 13 Alcuni Stati membri, tra cui Francia, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Finlandia, Germania, Regno Unito, Svezia, Lussemburgo hanno disciplinato nuove forme di unione familiare, aperte anche a coppie omosessuali, oppure hanno esteso la disciplina del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso; altri Stati tra cui Italia, Austria, Grecia, Malta, Polonia e Repubblica Ceca riconoscono solo la famiglia fondata sul matrimonio pur ammettendo in via giurisprudenziale o nella legislazione speciale la rilevanza a taluni fini della convivenza. 14 N. LIPARI, Riflessioni su famiglia e sistema comunitario, cit., p P. DE CESARI, Principi e valori alla base della disciplina comunitaria in materia di diritto di famiglia, in G. PASCUZZI (a cura di), La famiglia senza frontiere, Trento, 2006, p. 9, sul punto vedi pp Vedi la ricognizione delle differenze fra i diritti nazionali di ALFIO FINOCCHIARO, Le prospettive europee del diritto di famiglia, in M.C. ANDRINI (a cura di), Un nuovo diritto di famiglia europeo, cit., p. 1 ss. 17 A. SCAGLIA, Culture e famiglia: così profonde e così diverse, in G. PASCUZZI (a cura di), La famiglia senza frontiere, Trento, 2006, pp afferma che: «l attuale strategia volta ad o- mogeneizzare in un diritto sopranazionale la compatibilità degli ordinamenti debba essere ri-

6 6 Giovanna Savorani secondo i sociologi, alla diffusa tendenza a ricercare la felicità ed il benessere individuale; in tale contesto il diritto patrimoniale della famiglia assume maggiore rilevanza, le unioni non fondate sul matrimonio aumentano e la famiglia non è più riconducibile ad un modello unitario, ma si struttura secondo forme diverse. Tuttavia, quando le unioni si disgregano, a prescindere dal modello di famiglia adottato 18, sorgono problemi simili, di tutela dei figli e del partner e- conomicamente più debole. E allora, in assenza di regole o per interpretare ed integrare quelle esistenti, le pronunce giudiziali fanno riferimento ai principi generali dell ordinamento, che ha assunto dimensione europea e che quindi incorpora i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell Uomo e dalla Corte di Giustizia. Il dialogo fra corti europee e corti nazionali e fra giudici e legislatori, nell attuale complessità del sistema delle fonti 19, svolge un ruolo importante di mediatore dell armonizzazione. Nell ordinamento italiano molte innovazioni del diritto di famiglia sono avvenute sotto l influenza del diritto europeo ed internazionale 20. Così ad esempio la legge sull affido condiviso affonda le sue radici, come riconosciuto dalla stessa relazione accompagnatoria, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e nella Carta di Nizza, che affermano il diritto del bambino di conservare relazioni significative con entrambi i genitori. Sul versante giurisprudenziale, al contrario, sono piuttosto scarsi i riferimenti alle decisioni delle Corti europee di Lussemburgo e di Strasburgo 21 ; per pensata l obiettivo principale non dovrebbe essere la ricerca di norme che sovrastino per autorevolezza gli ordinamenti nazionali, quanto una regia volta a proporre agli ordinamenti nazionali di sviluppare, al loro stesso interno, un apparato normativo finalizzato alla compatibilità con altri ordinamenti»; M. STERI, L instabilità coniugale delle coppie miste: principali aspetti del fenomeno, ivi, p. 155 ss. presenta dati significativi sull aumento del numero dei matrimoni misti nel nostro paese: nel 2003 essi rappresentavano il 10,3% del totale mentre 10 anni prima erano pari solo al 3,2%. 18 G. FURGIUELE, Modelli familiari nel diritto italiano e straniero, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent anni dalla riforma, Giuffrè, Milano, 2007, p. 43 osserva che «Parrebbe preferibile, e penso qui in particolare alla famiglia di fatto e alle relazioni fra omosessuali, non moltiplicare i livelli di riconoscimento, ma nei limiti del possibile ridurne la tipologia». 19 Vedi sulla complessità del sistema delle fonti l analisi svolta da U. BRECCIA, Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto, in Pol. dir., 2006, p G. FERRANDO, Il contributo della Corte europea dei diritti dell uomo all evoluzione del diritto di famiglia, in M.C. Andriani (a cura di) Un nuovo diritto di famiglia europeo, cit., p. 135 ss.; ID., Il diritto di famiglia oggi: c è qualcosa di nuovo, anzi d antico, in Pol. Dir., 2008, p. 30 ss. 21 Sul punto vedi V. ZAGREBELSKY, Corte,Convenzione europea dei diritti dell uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, in Foro it., 2006, IV, c. 353 ss.; nel segno di un più intenso dialogo fra Corti nazionali ed europee si segnala che la Corte costituzionale, con l ordinanza n. 103 del 2008, ha sollevato alcune questioni interpretative pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE ai sensi dell art. 234 Tr. CE.

7 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 7 quest ultima ciò è attribuibile all incertezza sulla collocazione della CEDU nella gerarchia delle fonti 22. In materia di diritto di famiglia la Commissione Europea ha prodotto tre Libri verdi, rispettivamente nel 2004 in tema di assegno di divorzio e obblighi di mantenimento dei figli, nel 2005 in tema di competenza e legge applicabile al divorzio, nel 2006 in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi; nei primi due documenti la Commissione propone per risolvere il problema del forum shopping, ovvero della ricerca opportunistica da parte di uno dei coniugi della legge a sé più favorevole l armonizzazione delle norme sulla legge applicabile e l eliminazione di alcune differenze normative tra gli Stati membri, ad e- sempio introducendo la possibilità di scegliere preventivamente la legge applicabile al divorzio, che attualmente è regolato nelle diverse nazioni in modo molto differente 23. Ciò, tuttavia, non eliminerà il forum racing, ovvero la possibilità dell attore di scegliere, fra più giurisdizioni possibili, il foro che gli consenta di beneficiare di effetti processuali a lui più favorevoli 24. Nei confronti del nuovo arcipelago familiare 25 i diversi paesi seguono due opposte tendenze: o la deregolazione delle relazioni familiari, che si realizza attraverso un diritto leggero, con il quale si assimilano famiglia coniugale 22 Su questo punto si è di recente espressa la nostra Corte costituzionale, con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che accogliendo le potenzialità interpretative offerte dalla necessaria conformità agli obblighi internazionali, prevista dall art. 117, primo comma, Cost. ha collocato la CEDU come norma interposta, invocabile, nell interpretazione data alle sue norme dalla giurisprudenza di Strasburgo, quale parametro integrativo nel giudizio su leggi con essa configgenti. Sul tema dei rapporti CEDU, Corte di Strasburgo e giudici nazionali sono in corso di pubblicazione sulla rivista Politica del Diritto n. 3, 2008, due approfonditi contributi, uno di R. CONTI, L espropriazione e il giudice, tra principi e bilanciamento dei diritti fondamentali e l altro di A. RUGGERI, Ancora in tema di rapporti tra CEDU e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche. 23 In alcuni stati il riconoscimento dell assegno di divorzio è subordinato alla circostanza che il coniuge si trovi in una situazione di eccezionale indigenza, svolge quindi funzione esclusivamente assistenziale; in altri ordinamenti è invece considerato una misura di assistenza temporanea, da conferirsi limitatamente alla fase di transizione immediatamente successiva al divorzio; in altri è una misura perequativa, commisurato alle risorse della coppia, al tenore di vita, alla durata del matrimonio, al contributo dato alla vita coniugale e presuppone assenza di colpa nella disgregazione della famiglia. Quest ultima funzione è sostenuta in dottrina per l ordinamento italiano: E. QUADRI, I rapporti patrimoniali tra coniugi a trent anni dalla riforma del diritto di famiglia, in Familia, I, 2006, p. 32, osserva che «una carente operatività dal punto di vista perequativo del regime patrimoniale nella fase della convivenza matrimoniale finisce inevitabilmente col proiettare il soddisfacimento della relativa esigenza sul piano delle valutazioni concernenti gli assetti economici dei coniugi in occasione della crisi familiare». 24 E. IORATTI, È auspicabile l armonizzazione del diritto di famiglia?, in G. PASCUZZI, La famiglia senza frontiere, cit., p. 177 s. 25 Espressione coniata da F.D. BUSNELLI, La famiglia e l arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., I, 2002, p. 509 ss., che richiama la concezione liberale di Arturo Carlo Jemolo secondo cui la famiglia è «l isola che il diritto può lambire, ma lambire soltanto» e afferma che «attorno all isola grande, che è ancora quella della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, sta spuntando un arcipelago di piccole isole, i rapporti parafamiliari».

8 8 Giovanna Savorani e altre forme dello stare insieme, superando la tecnica dell attribuzione di status; oppure l ipergiuridificazione, che assoggetta ad una disciplina normativa specifica le cosiddette unioni civili tra persone, anche dello stesso sesso 26. Nel caso delle partnership registrate un esempio può essere utile per comprendere quale sarebbe l impatto della proposta di regolamento sulla situazione esistente 27 : ove venisse sciolta in Danimarca una registered partnership ivi contratta tra cittadini danesi e uno dei partner stabilisse la sua residenza abituale in Italia, qualora il partner residente in Danimarca proponesse la domanda di alimenti davanti all autorità giudiziaria italiana, adita ai sensi dell art. 3, lett. a) della proposta, il giudice dovrebbe pronunciarsi applicando la legge danese sulla partnership registrata, competente a regolare l obbligazione alimentare ai sensi dell art. 13, par. 1, della proposta di regolamento e non sarebbe ammissibile invocare in opposizione il limite dell ordine pubblico, trattandosi di applicare il diritto di un altro Stato membro nei cui confronti tale limite non può operare ai sensi dell art. 20 della proposta. Tuttavia ai sensi dell art. 15 della proposta eccetto nei casi di obbligazioni nei confronti di minori e di adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi si consente al debitore di opporre alla pretesa del creditore l assenza dell obbligazione «secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente». Quindi, con riguardo alla fattispecie sopra ipotizzata, visto che in Danimarca il rapporto nascente dalla partnership registrata non è equiparato a quello fra coniugi e che nell ordinamento italiano non è previsto un rapporto analogo 28, il debitore danese residente in italia potrebbe opporre l assenza dell obbligo ai sensi della legge italiana Vedi F.D. BUSNELLI, La famiglia e l arcipelago familiare, cit., p Vedi L. TOMASI, La tutela degli status familiari nel diritto dell Unione europea, Cedam, Padova, 2007, p Unioni registrate e unioni libere sono nozioni precisate recentemente a livello comunitario nel Libro Verde sul regime patrimoniale COM(2006)400, presentato dalla Commissione nel luglio 2006, che tiene distinte queste fattispecie da quella coniugale. Ai sensi del citato Libro verde (p. 2) l unione registrata, è la «convivenza di due persone che vivono in coppia e hanno registrato la loro unione davanti a un autorità pubblica istituita dalla legge dello Stato membro in cui risiedono. Ai fini del libro verde questa categoria comprenderà anche le relazioni tra coppie non sposate legate da un contratto registrato analogo al PACS francese»; l espressione unione libera, o convivenza more uxorio, o coppia di fatto invece designa la «situazione in cui due persone vivono insieme in modo stabile e continuo senza aver registrato la loro relazione davanti a un autorità». 29 Successivamente alla tavola rotonda, il Parlamento Europeo ha adottato il 13 dicembre 2007 una Risoluzione legislativa che ha modificato la proposta di regolamento COM(2005)649, eliminando dal testo dell art. 20 l inapplicabilità del limite dell ordine pubblico fra Stati Membri, che rappresentava una novità di rilievo, e sopprimendo integralmente l art. 15 della proposta; quest ultimo intervento è condivisibile poiché poteva incentivare il forum shopping, neutralizzando di fatto, in tema di riconoscimento di nuove unioni familiari la portata innovativa contenuta nei disposti degli artt. 1 e 14, lett. b, iii) della proposta. Per una valutazione critica dell art. 15 si veda L. TOMASI, La tutela degli status familiari nel diritto dell Unione Europea, cit., p. 320, che cita il parere ugualmente critico del Comitato economico e sociale europeo, adottato

9 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 9 4. La natura dell obbligazione alimentare e le ricadute sulla procedura di adozione dell emanando regolamento. La natura ibrida dell obbligazione alimentare, che è familiare nella genesi, ma pecuniaria, come qualsiasi altro credito, nella fase di attuazione, è sottolineata sia nella Relazione introduttiva alla proposta di regolamento, sia nella Comunicazione della Commissione al Consiglio COM(2005)648, sia nel Parere sulla base giuridica della proposta formulato il 14 febbraio 2007 dalla Commissione giuridica. La qualificazione familiare o pecuniaria dell obbligazione ha rilevanza pratica in quanto comporta una procedura diversa per l adozione delle norme europee: in materia: unanimità se familiare, codecisione se pecuniaria. Fino ad oggi il legislatore comunitario ha regolato le obbligazioni alimentari con strumenti ordinari, non secondo le procedure proprie del diritto di famiglia. Infatti, il regolamento CE 44/2001, c.d. Bruxelles I, in materia di cooperazione giudiziaria civile esclude dal proprio ambito la materia della famiglia, ma vi include le obbligazioni alimentari; per converso, il regolamento n. 2201/2003, che riguarda il divorzio e la responsabilità genitoriale, parti essenziali del diritto di famiglia, non è applicabile alle obbligazioni alimentari. Questi precedenti non sono però sufficienti ad escludere la necessità dell aggravio di procedura per l adozione del regolamento in esame. Infatti, la materia delle obbligazioni alimentari, senza dubbio strettamente connessa al diritto di famiglia, è oggetto esclusivo della proposta qui considerata, mentre rappresentava solo una parte marginale nel contesto del regolamento CE n. 44/2001. Il Consiglio potrebbe intervenire, previa consultazione del Parlamento europeo, e deliberare ai sensi dell art. 67, secondo comma, secondo trattino, del Trattato CE di trasferire la materia delle obbligazioni alimentari alla procedura di codecisione tra istituzioni esecutive e Parlamento europeo di cui all art. 251 Trattato CE, introdotta dagli emendamenti del Trattato di Nizza; sia la Commissione, nella Comunicazione rivolta al Consiglio il 15 dicembre 2005 (COM (2005)648 final), sia la Commissione giuridica, nel Parere espresso il 14 febbraio , sollecitano il Consiglio a seguire quest ultima procedura, confermando la particolare il 20 aprile 2006 e pubblicato in G.U.U.E. 8 agosto 2006, n. C 185, pp , punto 4.2, in cui si sottolinea che: «il creditore alimentare deve beneficiare in ogni caso della legge che gli attribuisce il diritto agli alimenti, non essendo ammissibile che gli venga opposta una legge che lo privi di tale diritto, fatte salve eventuali ragioni imperative di ordine pubblico ammesse dal regolamento in esame». 30 Nel Parere della Commissione giuridica sulla base giuridica della Proposta si afferma che: «Nella riunione del 30 gennaio 2007 la commissione giuridica ha pertanto deciso all unanimità di raccomandare che il regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, sia basato sull articolo 61, lettera c) e sul secondo trattino dell articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CE e che debba conseguentemente essere soggetto alla procedura di codecisione».

10 10 Giovanna Savorani natura dell obbligazione alimentare, che attua il diritto al sostegno economico nascente dalle relazioni familiari riconosciute dagli ordinamenti degli Stati membri. 5. L importanza delle norme di conflitto materiale nel processo di armonizzazione. La proposta di regolamento dedica dieci articoli alle norme di conflitto e precisa che tali disposizioni non sono applicabili ai rapporti familiari, da cui le obbligazioni alimentari derivano. L importanza delle norme di conflitto è legata a due fattori: da un lato la diversità esistente nella disciplina sostanziale delle obbligazioni alimentari nei diversi ordinamenti, dall altro la crescente circolazione delle persone nell Unione europea, che ha determinato un sensibile incremento delle unioni fra cittadini di Stati diversi. In linea generale la disciplina proposta tende a garantire l azionabilità più agevole, rapida e meno costosa della pretesa del creditore. A tal fine stabilisce che le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente; nel caso in cui, in base a tale legge, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la lex fori (art. 13 COM2005/649) e, nel caso in cui neppure questa legge consenta di soddisfare la pretesa del creditore e l obbligazione presenti collegamenti stretti con un altro paese, si applica la legge di quest ultimo (ad esempio del paese di nazionalità comune di debitore e creditore). La previsione di tali criteri di collegamento sussidiari costituisce un esempio di norme di conflitto materiale, ossia finalizzate al conseguimento dell esito che il sistema persegue, che è quello di garantire la pretesa del creditore. Il regolamento proposto consente che il foro sia scelto dall autonomia privata, in base ad un accordo preventivo fra creditore e debitore, purché sussista un legame sufficiente con lo Stato la cui legge è stata scelta o l accordo sia diretto all applicabilità della lex fori (art. 14, lett. a, e considerando n. 16, COM(2005)649). Qualora il rapporto, a cui si collega l obbligazione alimentare, non sia considerato ovunque degno di tutela (come accade per gli obblighi alimentari nei confronti di collaterali, affini, ascendenti o coniuge divorziato) il regolamento proposto prevede che il debitore possa opporre alla pretesa del creditore l assenza dell obbligo secondo la legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, ai sensi della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente o, in caso di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, secondo la legge del paese con cui il matrimonio presenta il collegamento più stretto (art. 15, COM(2005)649). Gli aspetti che sono regolati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto sono: l esistenza e la portata dei diritti del creditore; l individuazione del soggetto passivo dell obbligazione; la misura entro cui è ammessa la richie-

11 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 11 sta retroattiva di alimenti; il metodo di calcolo e d indicizzazione del quantum; la prescrizione del diritto e i termini per esercitare l azione; il diritto dell istituzione pubblica che, in carenza di adempimento da parte dell obbligato, abbia fornito gli alimenti al creditore, di surrogarsi a quest ultimo nell esercitare l azione contro il debitore (art. 17, lett. e, COM(2005)649). 6. Il raffronto tra le regole nazionali di alcuni nuovi Stati membri dell Unione Europea ed i Principles of European Family Law. I molteplici profili considerati nelle norme di conflitto evidenziano come sia auspicabile in ambito comunitario l armonizzazione del diritto di famiglia e degli aspetti ad esso correlati, al fine di garantire uniformità di trattamento all interno dello spazio giudiziario europeo. Attualmente le differenze sono ancora molte ed appare perciò utile mettere a fuoco le diversità esistenti fra gli ordinamenti nazionali ed individuare linee di convergenza, verso cui è auspicabile che si orienti il processo di armonizzazione; in questa prospettiva si colloca il raffronto delle regole nazionali con i Principles of European Family Law, elaborati dalla Commission on European Family Law (CEFL), un gruppo di lavoro internazionale (composto da rappresentanti di 22 Paesi) formatosi nel settembre In considerazione della complessità del diritto di famiglia, connesso ai diritti umani e all identità nazionale, la CEFL ha deciso di concentrare inizialmente la propria attività su divorzio e mantenimento, aree in cui la tendenza alla convergenza è sembrata maggiormente significativa 31. Nel 2004 sono stati pubblicati i Principles of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses; nell elaborazione si è cercato d individuare il c.d. common core, ovvero l esistenza di regole largamente condivise dagli ordinamenti europei; solo in via sussidiaria, laddove tale approccio non è stato percorribile per l elevato tasso di differenze, è stato seguito il c.d. better law approach, cercando d individuare la regola preferibile fra quelle esistenti 32. Nell ambito del progetto REMOR è stato sottoposto ai partner un questio- 31 Sempre nel 2004 il medesimo gruppo di lavoro internazionale ha iniziato a lavorare sui Principles of European Family Law on Parental Responsibilities, di cui dovrebbe essere imminente la pubblicazione, e nel dicembre 2006 ha deciso di analizzare, come terzo settore, il regime patrimoniale della famiglia su cui nel luglio 2006 la Commissione Europea aveva emanato il Green Paper on Conflict of Laws in Matters Concerning Matrimonial Property Regimes, Including the Question of Jurisdiction and Mutual Recognition. 32 S. PATTI, I Principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, in Familia, 2005, I, p. 337 ss.; K. BOELE-WOELKI, Il metodo di lavoro della Commissione sul diritto europeo di famiglia, in M.C. ANDRINI (a cura di), Un nuovo diritto di famiglia europeo, Cedam, Padova, 2007, p. 225 ss.

12 12 Giovanna Savorani nario per individuare le peculiarità degli ordinamenti considerati e successivamente confrontarle, ove possibile, con i Principles of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses Romania. In Romania, come negli altri paesi dell Unione, l obbligo legale di mantenimento comprende la prestazione di quanto necessario per far fronte alle esigenze di vita, materiali e spirituali, dell avente diritto. Per quanto concerne l obbligo dei genitori verso i figli, esso comprende quanto necessario alla loro educazione, istruzione e preparazione professionale e, se i figli seguono corsi universitari di durata quinquennale o superiore, si può estendere fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Dopo la separazione dei genitori non vige la regola dell affido condiviso dei figli e, ai sensi dell art. 42 del Codice di Famiglia, prima di procedere all affidamento a uno dei genitori, i bambini di età superiore ai 10 anni vengono a- scoltati dal giudice. Madre e padre hanno un eguale obbligo di contribuire al mantenimento della prole e i criteri applicabili per l individuazione del quantum e la ripartizione del relativo onere sono i bisogni del creditore della prestazione e le sostanze degli obbligati. L entità degli alimenti dovuti da un genitore naturale o adottivo non può superare il quarto della sua retribuzione per un figlio, un terzo se ha due figli e la metà se ha tre o più figli (art. 94, prf. 3, Cod. Fam.). L obbligo legale di mantenimento tra coniugi in costanza di matrimonio è reciproco (art. 86, prf. 1 e art. 41, prf. 1, Cod. Fam.); tra ex coniugi, esso si basa sulla pronuncia di divorzio o su altra decisione del giudice ed è subordinato ai seguenti presupposti: che chi chiede gli alimenti si trovi in situazione d incapacità di lavorare e che colui a cui è chiesta la corresponsione abbia risorse disponibili sufficienti. La durata del matrimonio può essere considerata quale parametro per determinare il quantum dell obbligazione, ma la legge non vincola i giudici a tenerne conto. A seguito del mutamento delle condizioni del creditore o del debitore l entità dell obbligazione alimentare può essere modificata, in aumento o in diminuzione, fino ad estinguersi. Questa disciplina è conforme ai Principi 2:2 e 2:3, che stabiliscono rispettivamente, il criterio dell autosufficienza e le condizioni per il mantenimento, affermando che dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni e che l attribuzione del mantenimento presuppone da un lato che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati per far fronte ai propri bisogni e dall altro che il coniuge obbligato abbia risorse sufficienti per soddisfarli. Secondo la giurisprudenza rumena le possibilità economiche del debitore vanno valutate in relazione alla sua effettiva capacità lavorativa ed in relazione

13 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 13 all adempimento degli obblighi complessivamente su di lui gravanti in relazione all essere genitore 33. Inoltre il pagamento di alimenti deve essere contemperato con l esigenza di mantenimento dello stesso debitore, bilanciando il bisogno del creditore con le risorse e le esigenze personali del debitore 34. Non è valido l accordo preventivo delle parti su contenuto e modalità di adempimento dell obbligazione, poiché tali elementi debbono essere valutati al momento della richiesta, in relazione alla situazione attuale di bisogno del debitore e di risorse disponibili del creditore. Il giudice decide le modalità di adempimento dell obbligazione alimentare e può stabilire che sia eseguita in natura o in denaro, o parte in natura e parte in denaro. Se stabilisce che debba essere pagata una somma di denaro, il versamento deve essere effettuato direttamente al creditore della prestazione e l obbligazione non può essere adempiuta in modo indiretto, pagando dei costi o delle spese imputabili al creditore 35. Ai sensi delle norme del codice di procedura civile rumeno è ammessa l esecuzione forzata per il recupero delle somme arretrate non corrisposte, purché non sia decorso il termine di prescrizione, che è di tre anni dal momento in cui l obbligazione doveva essere adempiuta. Il credito alimentare si basa su un obbligo legale e perciò non è consentito rinunciarvi preventivamente; il patto sarebbe nullo. È invece possibile rinunciare agli alimenti dovuti ma non pagati, ovvero al recupero delle somme arretrate. L obbligo alimentare ha carattere personale e quindi il relativo credito non può essere ceduto né può essere oggetto di sequestro, salvo che per debiti relativi a vitto, locazione o altri crediti privilegiati. Le ipotesi di cessazione del diritto agli alimenti sono molteplici e sono riconducibili al minimo comune denominatore del venir meno dei presupposti dell obbligazione: così la cessazione dello stato di bisogno o dell incapacità lavorativa del creditore, salvo che si tratti di minore degli anni sedici o di un maggiore dei sedici anni, che frequenti corsi di formazione scolastica o professionale; il mutamento dell incapacità totale di lavorare in incapacità parziale, 33 Curtea de Apel Cluj, Sectia civila. Decizia nr. 965/1999, din 21/05/ Curtea Suprema de Justitie, Sectia Civila. Decizia nr. 1812/1991, din 03/09/ Talvolta in giurisprudenza la questione dell adempimento diretto o indiretto al creditore viene confusa con quella relativa alla distinzione tra adempimento in denaro e adempimento in natura. Così la Corte d Appello di Bucarest, III sezione civile, sentenza n. 1322/1995 (Curtea de Apel Bucurest, Sectia a III-a Civila. Decizia nr. 1322/1995, din 12/12/1995) ha stabilito che l adempimento in natura dell obbligazione da parte di un genitore consisteva nel fornire al figlio e alla madre, cui era stato affidato il figlio, un luogo adeguato in cui vivere. In questo caso l adempimento è stato considerato in natura, mentre di fatto consisteva in un pagamento in denaro, determinato nel quantum con riferimento al costo dell alloggio necessario alla vita del figlio e della madre.

14 14 Giovanna Savorani comporta la riduzione proporzionale dell obbligo di prestazione; la diminuzione delle risorse economiche del debitore di alimenti, implica la riduzione o cessazione dell obbligo. L obbligazione di regola si estingue in caso di morte del debitore o del creditore di alimenti, in quanto il credito ha natura personale. Nel caso in cui il creditore degli alimenti sia un minorenne allora l erede del debitore defunto è obbligato a continuare l adempimento dell obbligazione (art. 96 Cod. Fam.). Riguardo ai figli legittimi, naturali o adottivi l obbligo cessa con il matrimonio del minore o con il raggiungimento della maggiore età o dei 26 anni se il creditore frequenta l Università. Nei confronti di minori in stato di adottabilità, qualora non siano completate le pratiche di adozione, nasce a carico di chi ha iniziato tali pratiche un obbligo che cessa solo in caso di riconoscimento da parte del genitore naturale o di cessazione dello stato di bisogno del minore (art. 88 Cod. Fam.). Se viene dichiarata nulla l adozione cessa l obbligo alimentare fra adottante e adottato. L obbligo alimentare di un coniuge nei confronti del figlio naturale dell altro cessa quando il bambino diviene maggiorenne o se viene riconosciuto dal genitore naturale o se cessa il suo stato di bisogno (art. 87 Cod. Fam). In caso di nullità del matrimonio, l obbligo di mantenere il coniuge di buona fede cessa quando il creditore della prestazione alimentare si risposa (art. 24, prf. 1, e art. 41, prf. 3, Cod. Fam.). Nell ipotesi in cui l obbligo di mantenimento ricada su un soggetto residente all estero, in un luogo ignoto il creditore rumeno, quest ultimo si dovrà rivolgere all autorità giudiziaria rumena per stabilire esistenza e quantum dell obbligazione alimentare, quindi, allegando il provvedimento giudiziario, potrà presentare istanza di assistenza al Ministro di Giustizia, cui è attribuito il compito di trovare il soggetto debitore. La Romania non riconosce forme di convivenza registrate, perciò attualmente una decisione straniera che stabilisca obblighi di mantenimento fra partner di un unione registrata non verrebbe eseguita in Romania Lituania. Il recente Codice civile lituano, emanato nel 2001, dedica il terzo libro al Diritto di Famiglia. Esso prevede tre tipi di divorzio: quello consensuale, quello su richiesta di uno dei coniugi e quello per colpa di uno o di entrambi. La prima fattispecie è subordinata alla presentazione al giudice dell accordo fra i coniugi su tutte le conseguenze del divorzio, ovvero riguardo alla divisione dei beni comuni, ai figli e agli obblighi di mantenimento gravanti su ciascuno; questa previsione pare meno attenta all interesse dei figli del Principle 1:7 ai sensi del quale «In ogni caso, l autorità competente stabilisce le conseguenze relative ai figli minori... Ogni ammissibile accordo dei coniugi deve essere

15 Il recupero dei crediti alimentari nello spazio giudiziario europeo 15 preso in considerazione qualora sia ritenuto rispondente all interesse del minore...». Il secondo tipo di divorzio è quello che viene pronunciato su richiesta di uno dei coniugi dopo una separazione legale di durata superiore a un anno o dopo la dichiarazione di scomparsa del partner o la sua condanna a pena reclusiva. Il divorzio per colpa, di uno o di entrambi i coniugi, presuppone la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio: il coniuge in colpa non ha alcun diritto al mantenimento; tale regola contrasta con il Principle 2.1, ai sensi del quale «Il mantenimento tra gli ex coniugi è soggetto alle stesse regole a prescindere dal tipo di divorzio». Nel complesso la disciplina contenuta nel recente codice civile lituano ha un impostazione che non tutela appieno i membri economicamente deboli della famiglia, in quanto da un lato condiziona il diritto al mantenimento alla non violazione degli obblighi matrimoniali e dall altro consente che l accordo di divorzio possa estendersi alla definizione del quantum dovuto da ciascun genitore per il mantenimento dei figli. In Lituania l autonomia privata può stabilire il contenuto dell obbligazione di mantenimento, intervenendo in momenti diversi: o stipulando un contratto in occasione del matrimonio o definendo un accordo relativo alle conseguenze del divorzio, che dovrà essere presentato al giudice con la richiesta congiunta di divorzio. In alternativa la richiesta di mantenimento può essere presentata dall attore o dal convenuto in sede di domanda di divorzio. Se nel procedimento di divorzio nessuno dei coniugi chiede alla corte di statuire sul mantenimento, tale pretesa non potrà più essere avanzata successivamente, neppure in caso di un radicale cambiamento della situazione di fatto (ad esempio neppure per la sopravvenuta incapacità lavorativa totale o parziale). Qualora invece la richiesta di mantenimento sia stata tempestivamente presentata, successivamente se ne potrà domandare la revisione. Tale disciplina contrasta con quanto stabilisce il Principle che consente ai coniugi, ma anche agli ex coniugi successivamente al divorzio, di definire o rivedere il mantenimento, quando mutino delle circostanze rilevanti. Interessante è la previsione contenuta all art. 3.72, del cod. civ. lituano, secondo cui il coniuge, che non sia stato in grado di completare la propria formazione a causa del precoce matrimonio e dei relativi oneri di cura della famiglia ed in particolare dei figli, può chiedere all ex coniuge il supporto econo- 36 Principio 2.10 Accordi sul mantenimento 1) I coniugi possono concludere un accordo sul diritto al mantenimento dopo il divorzio. L accordo può riguardare l ammontare, le modalità di esecuzione, la durata, l estinzione dell obbligo di mantenimento nonché l eventuale rinuncia al diritto al mantenimento. 2) Tale accordo richiede la forma scritta. 3) Nonostante le disposizioni del paragrafo1, l autorità competente deve controllare almeno la validità dell accordo sul mantenimento.

16 16 Giovanna Savorani mico necessario per completare, successivamente al divorzio, il suo percorso di formazione. Nel definire il quantum si valutano oltre alle risorse economiche anche i costi di cui ciascun coniuge è gravato in relazione alla sua situazione personale, che incidono sull entità del suo reddito disponibile. Non vengono, invece, considerati indici significativi né la ripartizione dei doveri durante il matrimonio, né il tenore di vita, che sono menzionati nel Principle ; al contrario sono presi in considerazione: la durata del matrimonio, lo stato di bisogno del creditore, i beni posseduti dal debitore, lo stato di salute di entrambi, l età, la capacità lavorativa, la possibilità che il partner, in precedenza dedito ai lavori domestici, possa trovare un occupazione, varie circostanze inerenti alla situazione personale del debitore, come ad esempio: il fatto che abbia altri figli minori da mantenere da altre relazioni o matrimonio che debba mantenere i propri genitori; se ricorrono queste circostanze la corte prende in considerazione altri soggetti che possono essere tenuti a versare gli alimenti all ex coniuge in stato di bisogno (per es. i figli maggiorenni che abbiano un reddito) 38. Il codice della Lituania prevede poi che l entità degli alimenti sia ridotta quando ricorra una delle seguenti circostanze: il matrimonio è durato meno di un anno; o chi chiede gli alimenti ha commesso un crimine nei confronti dell altro o di un suo stretto congiunto, ovvero ha dato causa alle proprie difficoltà economiche con il proprio comportamento irresponsabile, oppure non ha contribuito ad aumentare le sostanze comuni e anzi ha deliberatamente recato pregiudizio agli interessi economici del coniuge o della famiglia. Il mantenimento può consistere sia nella dazione di una somma di denaro, una tantum o periodica, sia nei trasferimenti di beni mobili o immobili. 37 Principio 2.4 Determinazione del mantenimento «Nel determinare il mantenimento, si deve tener conto in particolare dei seguenti fattori: la capacità lavorativa dei coniugi, l età, lo stato di salute; la cura dei figli minori; la ripartizione dei doveri durante il matrimonio; la durata del matrimonio; il tenore di vita durante il matrimonio e qualsiasi successivo matrimonio o convivenza duratura.» 38 Tali previsioni potrebbero essere integrate con le chiare disposizioni contenute nel Principio 2.7 in tema di Pluralità di richieste di mantenimento ai sensi del quale: «Nel valutare la capacità del coniuge obbligato di soddisfare i bisogni del coniuge avente diritto, l autorità competente deve: accordare la priorità ad una richiesta di mantenimento del figlio minore del coniuge obbligato; tenere conto dell eventuale obbligo alimentare del coniuge obbligato verso il nuovo coniuge».

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