REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice di Pace Avv. Ines Robolotti della
|
|
- Domenico Pagani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice di Pace Avv. Ines Robolotti della dell'ufficio del Giudice di Pace di Milano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.R.G /10 avente per oggetto, il risarcimento dei danni provocati da sinistro stradale tra L.P. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. A.M. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura del 16 aprile 2002 rep. - n Notaio Dott. L.C. Attrice E N.M. residente a Zinasco (Pv) Convenuto Contumace E A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. L.B. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione notificata Convenuta MOTIVI IN FATTO E DIRITTO L.P. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio N.M. e A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento del danno causato alla vettura attorea, Audi tg. (...), che subiva ingenti danni a causa di un sinistro che si verificava in data (...), alle 07,15 circa, a P.A. Il signor C.M., conducente della Audi che procedeva in Via (...), giunto all'altezza del civico (...), arrestava la marcia a causa di una colonna che lo precedeva e in detta posizione veniva tamponato dal veicolo tg. (...) condotto dal signor N., e assicurato con A.A. S.p.A. per poi, a causa dell'urto, venir sospinto contro l'auto Tg. (...) che lo procedeva. La domanda risarcitoria veniva determinata Euro 7.609,99 Iva esclusa per i costi della riparazione, oltre Euro 1600,00 per l'esborso sostenuto per aver fornito una vettura sostitutiva al proprio cliente. Si costituiva regolarmente A.A. che nulla eccepiva riguardo alla responsabilità del sinistro, da ascriversi al proprio assicurato, ma contestava il quantum, in quanto riteneva eccessiva e sproporzionata la richiesta di
2 risarcimento, anche alla luce del fatto che essa non era stata messa in grado di visionare l'audi, per mancata collaborazione da parte dell'attrice, che in tal modo non aveva ottemperato a quanto prescritto dall'art. 148 comma 3 C.d.A. Dal Cai in atti, sottoscritto dal signor N., dal signor M. e dalla signora C.P., conducente del mezzo che precedeva l'auto attorea, si evince la responsabilità del signor N. nella causazione del sinistro de quo, stante l'ammissione del primo citato di aver tamponato l'au.. Conseguentemente si ascrive l'esclusiva responsabilità del sinistro al signor N. che non rispettava la distanza di sicurezza prescritta dalla legge. Pertanto i danni subiti dall'attrice vengono posti per intero a carico dei convenuti. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, parte convenuta lamenta che i propri incaricati, la Te. in data e P.M. in data non riuscivano a visionare il mezzo perché in un caso il signor M. nulla sapeva del mezzo in quanto noleggiato e nel secondo caso l'avvocato di L.P. non forniva informazioni utili per trovare il mezzo. Dalla richiesta di risarcimento, doc. 7 di parte attrice, datata , inviata dall'avvocato dell'attrice alla convenuta risulta che il veicolo in questione era disponibile per gli accertamenti peritali C% la E.P. S.p.A. in San Donato (...) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico, con l'avviso che decorsi 10 giorni dalla ricezione della succitata richiesta l'auto sarebbe stata riparata. Inoltre come giustamente rilevato dall'attrice, per quanto concerne l'incarico affidato a Te., appare incongruo il fatto che il perito abbia assunto l'incarico il ed abbia indicato come data di primo rilievo il quando la lettera di messa in mora è datata ed è stata ricevuta da A. il 31 luglio Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni del perito P.M., non sussistendo nessuna prova scritta riguardo a quanto da lui riferito e smentendo l'avvocato dell'attrice di essere stato contattato da detto perito, il documento 3 di parte convenuta risulta privo di qualsiasi rilievo. Per quanto concerne la quantificazione dei danni è bene precisare che la fattura prodotta da L.P. n. 762 del per l'importo di Euro 8.627,99 Iva inclusa, non è stata contestata in maniera specifica e dettagliata da parte convenuta, neppure dopo che, il responsabile della carrozzeria C., che la emetteva, confermava le riparazioni da lui eseguiti, con i relativi importi e le ore di
3 manodopera, forniva il materiale fotografico riguardante le varie fasi della riparazione e precisava che pur non essendo in grado di confermare la data del , e cioè la data in cui si verificava il sinistro, quale quella di entrata nell'officina della autovettura incidentata, tuttavia riferiva che di regola entro 48 ore dal ricovero dell'auto, la carrozzeria emette un preventivo di riparazione che, una volta approvato da L.P., da il via libera all'esecuzione delle riparazioni. Il preventivo è datato , è cioè stato stilato proprio dopo 48 ore dal sinistro, circostanza che conferma come il preventivo sia stato stilato prendendo in esame i danni procurati dal sinistro del Dal Cai emerge che le parti danneggiate hanno riguardato sia la parte anteriore che la parte posteriore. I danni enucleati nel preventivo e nella fattura riguardano proprio la parte anteriore e quella posteriore e dalle fotografie prodotte, che riguardano anche le varie fasi di lavorazione, si evidenzia la gravità dei danni e la congruità dell'ammontare della somma complessiva della fattura. Inoltre si sottolinea come una Ctu meccanica, una volta eseguite le riparazioni, si rivelerebbe di ben poca utilità. Infine per quanto concerne la richiesta attorea di rimborso per aver fornito una vettura sostitutiva al proprio cliente, si rileva come essa non abbia fornito alcuna prova in proposito. Tuttavia non vi è dubbio che L.P. non abbia potuto utilizzare l'audi incidentata per il tempo necessario per le riparazioni, tempo che ben può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria. Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato (vedi per tutte Cass. Sez. III n ) giacché l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo d'acquisto del veicolo. Pertanto tenuto conto che per le riparazione dell'auto in questione sono state necessarie ore 129,97 ed un giorno per il trasporto alla carrozzeria appare equo stabilire il fermo tecnico in giorni 17 che moltiplicati per un costo medio giornaliero di Euro 70,00 si quantifica in Euro 1.190,00. All'attore sono pertanto dovuti complessivi Euro 9.817,99. Su detta somma decorrono gli interessi compensativi che, tenuto conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95, si ritiene equo calcolare in
4 base al tasso annuo medio ponderato del 2,8% che viene calcolato "ponderando" gli interessi legali sulla somma di cui sopra che "devalutata" alla data del fatto illecito del , in base agli indici Istat Operai ed Impiegati, s'incrementa mese per mese per effetto della rivalutazione sino alla data della presente sentenza; sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono, inoltre, gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Infine per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata in atto di citazione dall'attrice riguardante la fattura n , emessa da assistenza G. per l'importo di Euro 504,00 Iva inclusa, si precisa che l'attrice, sia nelle note conclusive, sia nella precisazioni delle conclusioni si limitava a chiedere l'importo della prima fattura oltre al fermo tecnico, non menzionando più la fattura n Solamente quando il G.d.P. rimetteva la causa sul ruolo, in quanto agli atti mancava la messa in mora, l'avvocato dell'attrice insisteva per la richiesta di detto rimborso, sostenendo di mai avervi rinunciato. Parte convenuta si opponeva alla succitata richiesta, sostenendo che fosse tardiva ed inammissibile. Si concorda con la posizione della convenuta. L'udienza del veniva tenuta solamente ai fini di reperire la messa in mora, inizialmente depositata dall'attrice e poi per errore tolta dal fascicolo. In nessun modo, dopo la precisazione delle conclusioni, l'attrice aveva diritto ad integrare la propria domanda. C'è pertanto solamente da chiedersi se il comportamento complessivo serbato dalla parte nel corso del giudizio (elemento, questo, da considerare sempre assai più pregnante dei rilievi basati sulla mera forma delle espressioni adoperate dal difensore in questa o quella circostanza del processo, così come giustamente ripetutamente sostenuto dalla Corte di Cassazione) fosse tale da far comprendere che essa non voleva rinunciare al rimborso della fattura Lo scrivente ritiene dirimente sul punto la circostanza che su quest'ultima citata fattura non veniva formulato alcun capitolo di prova, a differenza di quanto accadeva con la fattura n. 762 del , implicitamente rinunciando a provare la congruità della richiesta in esame. Si fa inoltre presente che le fotografie, riguardanti la fase di lavorazione delle riparazioni eseguite dalla Carrozzeria C., sono state prodotte dall'attrice unicamente ai fini di provare la congruità della fattura n. 762, senza mai menzionare i danni raffigurati nelle foto relative alla fattura , ad
5 esclusione delle note a verbale formulate dall'attrice all'udienza del dichiarate, come già chiarito, tardive ed inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 3.570,00 di cui Euro 218,00 per spese, in EU 1.652,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario, oltre oneri di legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva "ex lege". P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, così provvede: 1) dichiara che l'incidente di cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del signor N.M.; 2) condanna i convenuti N.M. e A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido fra loro, al pagamento della somma complessiva di EU 9.817,99, oltre gli interessi compensativi, come sopra specificati, dal alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo; 3) condanna i convenuti, in solido fra loro, a risarcire all'attrice le spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.570,00 di cui Euro 218,00 per spese, in Euro 1.652,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario, oltre oneri di legge; 4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege". Così deciso in Milano, il 25 luglio Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2011.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.
Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie
DettagliCass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato
DettagliArt. 148 CdA. Mancato invio della documentazione medica: improponibilità della domanda (M. Marchese)
Con la sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità sia della domanda proposta dal conducente, diretta ad ottenere il risarcimento per le lesioni subite, sia di quella proposta
Dettaglilesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero
DettagliIl giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente
La mancata produzione del fascicolo di parte rientra nei poteri di quest'ultima e legittima quindi l'assunzione della decisione senza che debba essere richiesto il deposito della documentazione mancante.
DettagliGdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,
DettagliFGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar
FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di incidente causato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA
N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE RISORSE UMANE
N PAP-02589-2018 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 12/10/2018 al 27/10/2018 L'incaricato della pubblicazione CLEMENTINA DE CICCO COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA
DettagliOmnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliAzione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)
Nella causa conclusasi con la sentenza in esame l'attore - pur qualificandosi come legale rapp.te di una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di incidente stradale,
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliCass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando il precedente orientamento, ha ribadito che il danno da fermo tecnico, subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della
DettagliSENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena
[APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -
CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliGiudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO
La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione
DettagliCONTRO **********, nata a Cagliari il ********** e residente a **********nella **********, c.f. **********
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI II Giudice di pace di Cagliari, in persona del dott. Mariano Giannìno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliSinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione
Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 15.3.2013, alle ore 9.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 5782/10 R.A.C.C., promossa
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.
Nel caso di proposizione separata dell'azione risarcitoria contro il danneggiante senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, la sentenza di condanna, che sia passata in giudicato,
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliIl Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
Dettagli-
[IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
Dettaglinella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame ha rigettato la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 (richiesta incompleta) atteso che la compagnia convenuta non
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza del Giudice di pace di Napoli avv.nicola Di Foggia del 14/01/2011 sull'improponibilità della domanda per mancato invio della messa in mora alla compagnia assicurativa del responsabile civile Autore:
DettagliTelefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim
Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016
FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016 PROPONENTE: U.O.C.`` Affari
DettagliGiurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777
Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell evento dannoso, a norma dell articolo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliInsidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches
Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,
DettagliRisarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà
Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, relatore dott. Emilio Iannello, con la sentenza n. 13795 del 31 maggio 2018 ha analizzato
DettagliCass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico
Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005
DettagliFGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)
La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 3082/2015. Anche chi non è proprietario del veicolo può chiedere il risarcimento danni in presenza d
Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha affermato che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Monza, sezione prima civile, nella persona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Monza, sezione prima civile, nella persona del giudice monocratico dott. Carlo Albanese, ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliErrata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.
Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda. L'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliCass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 1301/2017 pubbl. il 19/12/2017 RG n. 3697/2014 Repert. n. 2822/2017 del 21/12/2017
RG 3697/ 2014 Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Verbale di udienza Nel procedimento iscritto al n. 3697 /2014 R.G., avente ad oggetto Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura
DettagliCass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da
Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di autoveicoli vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche
DettagliLUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliInfortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)
Risarcimento danni per lesioni personali da infortunio scolastico. Legittimazione passiva della amministrazione ministeriale competente e non dell'istituto scolastico seppure il medesimo sia dotato di
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Indennizzo diretto e successiva domanda riconvenzionale ex art. 148: improponibilità. Electa una via...(m. In tema di indennizzo diretto, il brocardo "electa una via non datur recursus ad alteram" vale
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
DettagliArt.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)
Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 atteso che la richiesta di risarcimento danni non è stata corredata dalla denuncia di
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
Sinistro causato dal solo vettore senza coinvolgimento di altro veicolo: inapplicabilità dell'art. 141 CdA (A Con la sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, alla luce del costante riferimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:
Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dr. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo
Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente In tema di responsabilità
DettagliCOMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà
COPIA COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale 82000670800 Piazza Libertà Deliberazione n 23 in data 18/06/2009 Pubblicata il Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ] VERBALE DI DELIBERAZIONE
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliRinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00
La rinuncia alla procura (c.d. dismissione del mandato), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p
Auto rubata, priva di copertura assicurativa, viene coinvolta in un incidente stradale. L'impresa designata propone azione di regresso nei confronti del proprietario del veicolo al fine di ottenere il
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliIl giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente
Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, l'aver scelto la procedura di cui all'art. 149 del D.Lgs.209/2005 (procedura di risarcimento diretto) con il regolare adempimento degli obblighi
DettagliCITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 2079 Registro Generale DEL 03/11/2017 OGGETTO: APPELLO PROMOSSO DAL SIG. BELLO
DettagliSentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte
DettagliOpposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.
Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che in relazione a contributi, sanzioni, accessori e spese, con la formazione della cartella esattoriale, si determina un effetto novativo delle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliCass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale
Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al
Dettagli