Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione
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- Tommasina Rizzi
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1 Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione Contatti Indirizzo: Via Casal Bertone, Roma Tel./Fax: Mobile:
2 COS È UN ENTE BILATERALE 1 L Ente Bilaterale è un organismo paritetico, composto da Parti Sociali che sono gestite ed amministrate secondo un modello paritetico, e che decidono di costituirlo attraverso un vero e proprio Atto Costitutivo, dotandolo di un proprio Statuto e Regolamento. Tale organismo è detto ENTE BILATERALE perché, oltre ad essere dotato di una propria autonoma struttura ed organizzazione, è composto da due Parti che condividono l obiettivo di erogare, ai lavoratori e datori di lavoro, servizi previdenziali e prestazioni di qualunque genere. L Ente Bilaterale persegue i propri obiettivi, avvalendosi della contribuzione delle Parti Sociali (Datori di lavoro e Lavoratori), nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento. L ambito d intervento dell Ente Bilaterale è il mercato del lavoro; infatti può operare nel settore della formazione, sicurezza e salute sul lavoro, sostegno alle politiche del lavoro, mutuo soccorso, e tutto quanto è legato al monitoraggio, informazione ed osservazione del mondo del lavoro. CHI È è una grande realtà che interviene sul welfare e sulla formazione. E costituita da due parti, rappresentanti le imprese e i lavoratori, tramite le rispettive organizzazioni DATORIALI e SINDACALI che sottoscrivono i Contratti Colletivi Nazionali, e che in forma Paritetica gestiscono gli Enti Nazionali e Territoriali. La sua Mission è quella di raccogliere riorse dalle imprese e dai lavoratori per trasformarle in prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali. Le Parti Sociali hanno firmato vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro tra cui CCNL Terziario, Edilizia, Vigilanza Privata, Turismo, Metalmeccanici Artigianato, Metalmeccanici Industria, Estetica. Attraverso l attuazione di questi CCNL, intende erogare servizi e prestazioni per i Datori di Lavori ed e Lavoratori nel campo della SICUREZZA del lavoro. In applicazione di quanto previsto dai CCNL, recupera fondi attraverso i contributi versati sia dal Datore di Lavoro che dal Lavoratore. Tali fondi vengono utilizzati per organizzare ed offrire servizi utili ad entrambe le parti, le quali potranno usufruirne senza dover pagare somme aggiuntive. 2
3 A CHI SI RIVOLGE si rivolge a: AZIENDE I datori di lavoro aderendo ad hanno la possibilità di usufruire di corsi finanziati e di strumenti di sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale; in questo modo l azienda ha la possibilità di avere personale sempre più qualificato e formato senza dover pagare quote di iscrizione. LAVORATORI Attraverso i lavoratori hanno la possibilità di riqualificarsi professionalmente e di essere aggiornati acquisendo una professionalità sempre più completa e competitiva. Inoltre, il lavoratore puo usufruire di ulteriori servizi previdenziali messi a disposizione dall Ente Bilatarale, attraverso delle convenzioni. CHI COINVOLGE coinvolge i CONSULENTI, in particolare i consulenti del lavoro, i quali, in accordo con i Datori di Lavoro ed i lavoratori, provvedono all applicazione dei CCNL. Altre figure coinvolte sono i commercialisti che seguono la parte burocratica-amministrativa del versamento all 3 4
4 CERTIFICAZIONE DELL APPALTO E una procedura volontaria e congiunta delle parti contrattuali, finalizzata a distinguere concretamente il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Il servizio prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti per le tipologie di seguito indicate: Rette asili Nido; Tasse Universitarie; Visite Oculistiche e protesi; Visite Ortopediche e Protesi; Sostegno per i figli disabili. 5 Servizi di I servizi di non sono solamente quelli di fornire formazione, ma anche promuovere studi e ricerche sul settore, sostegno al reddito, valutazione e progetti di investimento e certificazioni. Tramite l adesione all Ente è possibile ottenere la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l intermediazione nell incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge dai contratti collettivi di riferimento. ( art.2 comma 1, lettera h, decreto legislativo n.276/2003). La cultura della prevenzione è un cardine fondamentale nelle varie attività di, ma pone la sua attenzione anche sull evolversi della Contrattazione Collettiva, per poter offrire alle parti soluzioni sempre più efficaci nelle relazioni sindacali e individuare le opportune metodologie per promuovere la bilateralità sul territorio nazionale. OSSERVATORIO (INDAGINI NAZIONALI SUI FABBISOGNI FORMATIVI) CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI FORMAZIONE PROFESSIONALE Per la costruzione di una rete di osservazione permanente, a livello nazionale, dei fabbisogni professionali e di competenze. Per favorire l incontro tra domanda ed offerta di lavoro. certifica, attraverso una procedura concordata dalle parti sociali, che il CCNL applicato dall azienda, viene interamente ed integralmente accettato dal lavoratore. Questa procedura ha come obiettivo quello di ridurre al minimo i contenziosi in materia di qualificazione del contratto di lavoro. Formazione Professionale a favore sia delle imprese che dei lavoratori, per permettere maggiore elasticità al mercato del lavoro.
5 APPRENDISTATO WELFARE INTEGRATIVO, ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, PREVIDENZA INTEGRATIVA SERVIZIO A RLST SALUTE E SICUREZZA SUL LAVRO Tutte le aziende che assumono apprendisti possono richiedere all Ente Bilaterale un Parere di Conformità che certifica la correttezza formale del contratto di apprendistato e l assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. L Ente Bilaterale promuove, attraverso appositi fondi costituiti a carico degli aderenti, prestazioni di Welfare Integrativo finalizzate a migliorare la qualità della vita e la tutela della salute dei dipendenti delle aziende associate. Il Decreto Legislativo 81/2008 prevede che tutte le aziende designino un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutte quelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti possono dotarsi di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), che possono operare nelle piccole imprese che non hanno un proprio rappresentante. L ente Bilaterale propone soluzioni, attraverso la raccolta di fondi a carico degli aderenti, per quanto concerne la formazione obbligatoria di base nell ambito della sicurezza sul lavoro. Propone e garantisce il corretto svolgimento della formazione dei Lavoratori tramite strutture altamente qualificate su tutto il territorio nazionale. PERCHÈ ADERIRE Sia il datore di lavoro che il lavoratore, hanno dei vantaggi nello scegliere In particolare, per quanto riguarda la sicurezza e la formazione, mette in condizione il datore di lavoro di far partecipare i propri dipendenti a corsi di formazione in tema di sicurezza aziendale, senza alcun costo. I corsi vengono finanziati utilizzando i fondi accantonati in per mezzo dei versamenti effettuati dalle due parti. L'Ente, inoltre, provvede a comunicare direttamente alle aziende il calendario corsi che periodicamente verranno organizzati. Il lavoratore ha la possibilità di essere sempre formato e aggiornato sulla sicurezza del suo lavoro, potendo usufruire di corsi adatti alle mansioni che svolge; acquisendo, in questo modo, una maggiore professionalità e competenza. 8
6 ADERIRE ALL ENTE BILATERALE Gli accordi nazionali prevedono che dal 2009 tutte le aziende dei settori contrattuali interessati, versino tramite F24 il contributo obbligatorio E.A.R. per i dipendenti. Con circolare 43 del il Ministro del lavoro Sacconi ha poi ribadito l'obbligatorietà del versamento agli Enti Bilaterali, determinando così le basi dei nuovi obblighi fiscali in vigore. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolati per tutte le imprese aderenti e non, alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi relativi ai contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali. Le imprese che non aderiscono al sistema degli Enti Bilaterali e che non versano il relativo contributo, dovranno corrispondere obbligatoriamente a ciascun dipendente un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di 325 annui pari ad 25 lordi a dipendenti, per ciascuna mensilità. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e dovrà essere corrisposto con cadenza trimestrale; esso ha un carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prestazioni erogabili dal sistema degli Enti Bilaterali applicabili a livello nazionale e regionale (cosiddetta contrattualizzazione delle prestazioni). La proposta E.N.Bi.FORM invece risulta molto più vantaggiosa: infatti il datore di lavoro corrisponde all Ente 42 annui per ogni lavoratore assunto a tempo pieno (la quota si dimezza in caso di lavoratore part-time) ed 60 annui come contributo aziendale per l adesione al sistema della bilateralità. Le aziende che non aderiscono al sistema bilaterale sono obbligate, se richiesto, come vero e proprio diritto contrattuale, anche all erogazione diretta verso il dipendente di servizi equivalenti a quelli erogati dall Ente Bilaterale ai suoi iscritti. Le imprese che invece aderiscono all Ente Bilaterale e che rispettano i relativi obblighi contributivi, assolvono ogni loro impegno nei confronti dei lavoratori. Dunque il quadro normativo prevede espressamente che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale, rappresentino un vero e proprio diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto di erogazione diretta da parte dell azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti da quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il "contributo per la nuova bilateralità", infatti, deve essere versato per ogni lavoratore dipendente a prescindere dalla tipologia e dalla durata del contratto (part time, tempo determinato, compresi i neoassunti che interrompono il contratto prima della fine del mese, i lavoratori in prova, etc.). I contributi alla Bilateralità sono stati inseriti nel modello F24, sezione INPS, campo "Causale Contributo". 9 10
7 TG MM 2015 MATRICOLA INPS dell AZIENDA Codice della sede INPS competente COME ADERIRE L adesione ad avviene sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, i quali versano in parti uguali i contributi del dipendente, pari a circa lo 0,20%. Il versamento si esegue tramite il modello F24, nel quale occorre indicare nell apposita sezione il codice TG15 affidato dall INPS. LA PROCEDURA F24 La compilazione del modello di versamento F24 va effettuato secondo la procedura di seguito indicata: - nella sezione INPS, nel campo causale contributo, inserire il codice TG15 in corrispondenza, esclusivamente, del campo importi a debito versati. Inoltre nella stessa selezione: - nel campo codice sede va indicato il codice della sede INPS competente; - nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda è indicata la matricola INPS dell azienda; - nel campo periodo di riferimento, nella colonna da mm/aaaa è indicato il mese e l anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna a mm/aaaa non deve essere valorizzata
8 L'accreditamento è un provvedimento con il quale, previo il riscontro del possesso dei requisiti, concede a soggetti privati, su tutto il Territorio Nazionale., essendo Soggetto Formatore operante "Ope Legis" per l'orrganizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per la Sicurezza in Ambienti di Lavoro, concede al soggetto accreditato (in qualità di struttura di diretta emanazione) la possibilità di erogare in nome e per conto dell'ente attività formative e dei relativi aggiornamenti previsti all'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08, specificati dal D.Lgs 106/09. Con la concessione dell'accreditamento il soggetto richiedente si dovrà intendere come "struttura organizzativa prorpia" di. Alla persona fisica, munita di poteri di rappresentanza legale, è conferita la funzione di "organo" ovvero Organismo Territoriale per la Formazione (O.T.F.). Gratis Apri un centro di Formazione per i corsi previsti dal Dlgs 81/08
9 E.N.BI.Form. ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE è un organismo paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali nazionali A.N.A.P. (Associazione Nazionale Aziende e Professionisti) per la parte datoriale, A.L.I.m. (Associazione Liberi Imprenditori) -e S.E.L.P (Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati) firmatari dei seguenti CCNL: COMMERCIO-EDILI E AFFINI-VIGILANZA- TURISMO. L Ente, non persegue finalità di lucro ed ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche, con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee, internazionali, di fornire e attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. E.N.BI.Form ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE è soggetto formatore nazionale, operante Ope Legis in base all art. 32 comma 2 D.lgs 81/08 e gli accordi stato-regioni approvati il e pubblicati su G.U. n.8 del Nell Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 al punto 4 dell accordo Stato-Regioni, pubblicato in G.U. n. 285, del e degli accordi Stato-Regioni approvati il e pubblicati in G.U.n. 8 l vengono individuati gli organismi paritetici, quali solo soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 195/2003, possono effettuare attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Corsi Sicurezza sul Lavoro. In questo caso non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del punto dell Accordo ovvero l Accreditamento alle Regioni. Di conseguenza l E.N.BI.Form. ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE è soggetto abilitato ad erogare la formazione e ad effettuare le attività formative direttamente o tramite strutture formative di propria diretta emanazione. Sulla base di questa definizione, l E.N.BI.Form., quale soggetto formatore ope legis, effettua la propria attività di formazione sia direttamente o avvalendosi di strutture formative di propria diretta ed esclusiva emanazione che assumono la denominazione di Organismo Territoriale per la Formazione E.N.BI.Form., in sigla O.T.F.. La diretta emanazione avviene tramite la stipula di una convenzione tra l associazione e le aziende richiedenti. Detti corsi vengono organizzati direttamente da E.N.BI.Form. Sede Nazionale e sono organizzati su tutto il territorio nazionale tramite le figure, nominate dall associazione, dei Responsabili del Progetto formativo. Per poter essere nominati Responsabili del progetto formativo è necessario richiedere una specifica nomina successiva alla convenzione aziendale quali Centri di Formazione e partecipare ad un corso gratuito organizzato dalla Direzione Nazionale E.N.BI.Form
10 Formazione Gratuita (Fondi Interprofessionali) Per quanto riguarda l organizzazione dei corsi prima di tutto bisogna tener presente che vi sono tipologie specifiche di corsi: a. Corsi con soggetto formatore Ope Legis (ASPP/RSPP, RSPP Datori di Lavoro, Ponteggi, Funi e relativi aggiornamenti). In questi casi la legge prevede che gli organizzatori dei corsi possono essere solo gli enti accreditati dalle regioni, gli Enti Bilaterali, gli enti pubblici, gli ordini e i collegi professionali b. Attrezzature di lavoro accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012: Questi corsi sono organizzati direttamente da E.N.BI.Form. su tutto il territorio nazionale tramite le figure, nominate dall associazione, dei Responsabili del Progetto formativo. Per poter essere nominati Responsabili del progetto formativo è necessario richiedere una specifica nomina successiva alla convenzione aziendale quali Centri di Formazione e partecipare ad un corso organizzato dalla Direzione Nazionale E.N.BI.Form.. c. Corsi liberi ma vincolati da alcune norme (es. Corsi per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, corsi Antincendio dove è necessario un istruttore tecnico, Primo soccorso dove è necessario un medico, corsi per rischi specifici). In questi casi aziende, consulenti, ecc. possono organizzare i corsi con la richiesta di collaborazione da parte di E.N.BI.Form. per la verifica del rispetto di quanto previsto dalla legge. L avere dipendenti comporta delle spese fisse per le aziende, noi lo sappiamo bene, ma spesso i datori di lavoro non sono a conoscenza delle opportunità che tali spese possono offrire. Consideriamo, ad esempio, i contributi che ogni azienda deve obbligatoriamente versare all INPS per ciascun dipendente. In questi contributi è inclusa l assicurazione contro un eventuale disoccupazione, costituita dall 1,61 % dello stipendio lordo di ogni dipendente (con poche eccezioni). Dato che sono cifre che dobbiamo spendere, perché non ottimizzarle a vantaggio dell azienda? Ecco allora che ci viene in aiuto la legge 388 del 2000 (art. 118), che consente alle imprese di destinare l 0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei proprio dipendenti. Come funziona? Le aziende possono aderire ad uno (o due, se tra i dipendenti vi sono anche dei dirigenti) dei diciotto Fondi Paritetici Interprofessionali. Da quel momento l azienda trasferisce lo 0.30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria dall INPS al Fondo, e può iniziare a richiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti. Qual è il vantaggio concreto? Io, azienda, posso autofinanziare la formazione professionale dei miei dipendenti senza spendere nulla, anzi mettendo a frutto cifre che avrei comunque versare all INPS. Inoltre le medie, piccole e micro imprese, il cui 0,30% costituisce cifre modeste, hanno l opportunità di accedere a finanziamenti sostanziosi, che non dipendono direttamente dalla quantità di contributi versati. È sufficiente inviarci un con i vostri recapiti e verrete contattati dai nostri esperti che vi consiglieranno la scelta del fondo più adatto alle vostre esigenze. info@enbiform.it
11 COME ADERIRE A FONDOCONOSCENZA COME ADERIRE A FONDOCONOSCENZA Per aderire a FondoConoscenza le l imprese Fondo interessate devono indicare la loro adesione in una delle righe disponibili dei quadri B e C del modello DM 10/2. L'indicazione dovrà riportare nella prima colonna del quadro B la dicitura "adesione fondo" e nella seconda colonna il codice "FCON". Nell'apposita casella si dovrà inoltre indicare il numero FCON. dei lavoratori interessati all'obbligo contributivo. FCON L'adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente prorogata. Le imprese dovranno manifestare la propria adesione utilizzando il modello di denuncia contributiva DM10/2 relativo al primo periodo di paga utile. Tale modello è attualmente accessibile tramite la procedura UNIEMENS. Le adesioni al Fondo sono valide dal mese stesso in cui vengono effettuate. l Fondo L'impresa che, per qualsiasi motivo, sia attualmente iscritta ad un fondo diverso da FondoConoscenza dovrà operare come segue: dovrà operaredm10/2 come segue: 1. nel quadro B FondoConoscenza del modello di denuncia contributiva dovrà segnalare la revoca al Fondo precedente scrivendo normalmente "REVO" o, nel caso il fondo precedente sia FONDIR, FONDIRIGENTI o FONDO DIRIGENTI PMI, "REDI" nella colonna "Codice". 2. nella riga sottostante a quella in cui è stato inserito il codice di revoca, sempre nella colonna "Codice" dovrà quindi scrivere "FCON", ed inserendo sempre il numero di dipendenti. FCON FCON, 19 FCON 20
12 L adesione telematica a FondoConoscenza L adesione telematica a FondoConoscenza Tramite l'utilizzo dei normali programmi paghe alla procedura Denunce mensili DM 10/2 procedere come segue: 1. Selezionare il Quadro B. Nella colonna "Codice", scrivere nella prima cella disponibile la dicitura "FCON" o selezionarlo dal menu dei codici disponibili: apparirà la dicitura "Adesione Fondo". FCON 2. Nella colonna "Numero dipendenti", nella cella attigua sulla stessa riga, scrivere il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo. FAC SIMILE N.B. nessuna indicazione deve essere riportata nelle celle della stessa riga "numero giornate", "Retribuzioni", ecc. Attestazione della avvenuta adesione l Fondo La ricevuta che bisogna produrre ai fini della dimostrazione della avvenuta adesione a FondoConoscenza viene rilasciata direttamente dall'inps e, in caso di denuncia telematica, ha una forma come il FAC SIMILE accanto illustrato. FCON ATTENZIONE: in caso di REVOCA verificare sempre che nell'attestazione sia presente il codice REVO o REDI 21 22
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