Circolare N. 59 del 17 Aprile 2015
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- Maurizio Rocchi
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1 Circolare N. 59 del 17 Aprile 2015 Tutto pronto per accedere alla garanzia del microcredito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente reso noto che è in fase di completamento il quadro normativo per l avvio della garanzia delle operazioni di microcredito che avrà anche delle importanti novità in particolare in tema di accesso diretto ed immediato da parte degli imprenditori interessati. Sul punto, si rammenta che possono accedere al finanziamento di cui trattasi: i) i lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; ii) imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; iii) Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Di contro, invece, sono esclusi dalla disciplina in argomento i seguenti soggetti: i) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni; ii) lavoratori autonomo o ditte individuali con più di 5 dipendenti; iii) società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; iv) imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e che presentano un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro. Per accedere alla misura agevolativa in commento, i beneficiari avranno bisogno dell apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti, in quanto professionisti abilitati ad avviare la procedura. A tal fine, per facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le prime indicazioni operative.
2 Premessa L art. 111 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario o T.u.b.) dispone che, in presenza di specifiche condizioni, i soggetti iscritti in un apposito elenco possano concedere: finanziamenti a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, per l avvio o l esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa; finanziamenti a persone fisiche in situazioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Il comma 5 del medesimo art. 111 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d Italia, debbano essere emanate disposizioni attuative per stabilire, tra l altro: i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; i limiti al volume delle attività; le condizioni economiche applicate; l ammontare massimo dei finanziamenti. In attuazione della predetta disposizione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1 dicembre 2014, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell Economia n. 176 del 17 ottobre che stabilisce le regole operative in materia di micro credito; regole che sono entrate in vigore lo scorso 16 dicembre Con un successivo comunicato stampa del 5 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente reso noto che è in fase di completamento il quadro normativo per l avvio della garanzia delle operazioni di microcredito che avrà anche delle importanti novità, in particolare, in tema di accesso diretto ed immediato da parte degli imprenditori interessati. Il comunicato precisa che gli imprenditori interessati alla misura potranno prenotare direttamente la garanzia, sul sito istituzionale del Fondo centrale vigilato dal Ministero, prima di recarsi da uno degli operatori del microcredito che opereranno prossimamente sul mercato. Per accedere alla misura agevolativa, i beneficiari avranno bisogno dell apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti, in quanto professionisti abilitati ad avviare la procedura. A tal fine, per facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le prime indicazioni operative (circolare n.5 del e Approfondimento del ). 1
3 Beneficiari dell Agevolazione Possono accedere al finanziamento di cui trattasi i lavoratori autonomi o imprese (titolari di partita IVA da NON più di cinque anni). Più precisamente, la misura si rivolge alle micro imprese, organizzate in forma individuale, associazione, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperativa. POTENZIALI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Ad ogni modo, sono esclusi, i finanziamenti erogati a favore dei seguenti soggetti: lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) REQUISITI DIMENSIONALI CHE PRECLUDONO ALL ACCESSO AL MICRO CREDITO Requisito art. 1, Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di secondo comma, fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo lettera a) L. Fall. patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro ,00 Requisito art. 1, Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la secondo comma, data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di lettera b) L. Fall. durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro ,00 Livello di Superiore ad ,00 indebitamento imprese che evidenziano in ogni caso, un livello di indebitamento superiore a Euro. 2
4 Caratteristiche e finalità del finanziamento La concessione di finanziamenti a favore delle suddette imprese è finalizzata, anche alternativamente: all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di micro-leasing finanziario; alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci. al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. Ammontare massimo del credito erogabile I finanziamenti erogati dall operatore di micro credito: non possono essere assistiti da garanzie reali; non possono eccedere il limite di euro per ciascun beneficiario. Il limite di può essere aumentato di euro , qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto finanziato un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di euro o, nei casi di erogazione frazionata, di euro. Piano di ammortamento del prestito Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con 3
5 le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti che prevedono l erogazione frazionata, per i quali la durata deve essere coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. Il finanziamento dovrà essere restituito, alle scadenze previste, con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%. Il tasso è lievemente superiore a quello mediamente concesso dagli Istituti bancari in quanto si tratta di un prestito senza garanzie reali. Modalità di accesso al fondo In attesa del format on line del Ministero dello sviluppo economico per presentare la domanda, sul sito internet è disponibile un apposita sezione costantemente aggiornata con tutte le istruzioni operative sul bando. Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, ha altresì pubblicato sul sito di categoria ( l elenco degli iscritti, suddivisi per provincia, che si sono resi disponibili ad offrire prima assistenza ed informazioni iniziali in maniera gratuita. Bisognerà dunque contattare uno dei predetti Consulenti del Lavoro per l avvio della pratica. PROCEDIMENTO PER ACCEDERE AL MICROCREDITO Fase 1 Contattare uno dei Consulenti del Lavoro elencati sul sito quali professionisti disponibili ad avviare la pratica. Dotarsi di un piano imprenditoriale, di un idea sostenibile; verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione necessaria: copia carta d identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci. Fase 2 Presentazione, a cura del consulente del lavoro, dell'istanza secondo i tempi e le modalità che saranno diramate dal Mise nei prossimi giorni. Fase 3 Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello sviluppo economico, bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento 4
6 Fase 4 dell attività di micro credito iscritti nell elenco di cui all articolo 111 del TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel micro credito) per avere liquidata somma concessa Il Consulente del Lavoro avvierà quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio dell'attività (nel caso di neo-imprenditori), ovvero seguirà la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato 5
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