Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Cagliari Regolamento e Norme tecniche
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- Caterina Antonucci
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2 Regolamento e Norme tecniche Premessa... 2 Art. 1 - Funzioni della Regione... 2 Art. 2 - Funzioni dei Comuni... 2 Art. 3 - Definizioni... 2 Art. 4 - Sanzioni... 3 Art. 5 - Classificazione della valenza Turistica... 3 Art. 6 - Vigilanza... 4 Art. 7 - Proroghe concessioni... 4 Art. 8 - Strutture ricettive e sanitarie... 4 Art. 9 - Autorizzazioni temporanee... 5 Art Sub ingresso... 5 Art Nuove concessioni... 5 Art Indennizzi alla cessazione della concessione... 5 Art Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL... 5 Art Tipologie di concessioni... 6 Art Sistemazioni obbligatorie... 6 Art Accessi e percorsi facilitati... 6 Art Sistemazioni ambientali... 7 Art Zone attrezzabili e allestimenti d area... 7 Art. 19 La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi... 9 Art Piattaforme balneari Art Segnaletica Art I corridoi di lancio Art Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari Art Periodo di esercizio delle attività Art Attività ammesse sul demanio marittimo Art. 26 Attuazione degli interventi previsti dal Piano: modalità e tempi
3 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE Premessa Gli arenili del Comune di Cagliari, così come delimitati nella cartografia di Piano, sono soggetti alle presenti norme, in attuazione delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 25/42 del e ss.mm.ii. Unitamente alle disposizioni delle sopra citate Direttive sono da osservarsi le norme contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure atte a garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri. Il Piano di Utilizzo dei Litorali è finalizzato a: a. garantire la conservazione e la tutela dell ecosistema costiero; b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo; c. rapportare l organizzazione dell arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto; d. migliorare l accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia; e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale; f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse; g. favorire la qualità, l innovazione e la diversificazione dell offerta di servizi turistici; h. incentivare l autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture; Il presente PUL, definisce la regolamentazione dei servizi turistico balneari al fine di ottenere una distribuzione di servizi sul litorale che risulti funzionale alla fruizione della costa attraverso l individuazione: a. dei servizi minimi essenziali (servizi igienici salvataggio a mare pronto soccorso); b. degli usi consentiti; c. delle aree in cui possono essere approntati allestimenti per l erogazione di servizi turistico ricreativi (aree per i servizi di spiaggia, per lo sport e per la somministrazione di alimenti e bevande); d. dei servizi balneari (nodi attrezzabili con corsie per natanti); e. delle tipologie degli allestimenti d area; f. delle tipologie costruttive. Gli interventi disciplinati dal Piano di utilizzazione dei litorali hanno carattere di amovibilità in modo da non provocare effetti significativi sull ambiente e sul patrimonio culturale. Non sono compresi nel Piano di utilizzazione dei litorali gli interventi pubblici a tutela e salvaguardia degli arenili e dell assetto costiero. Art. 1 - Funzioni della Regione Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto. Sono da ritenersi non oggetto di delega a favore dei comuni: 1. le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente; 2. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto; 3. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico ricreative e altre finalità (ad esempio pesca o nautica da diporto); 4. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici; 5. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di difficile rimozione; 6. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richieste da soggetti che non siano titolari di concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinato al kite-surf); 7. l emanazione dell ordinanza balneare. Art. 2 - Funzioni dei Comuni Oltre alle competenze descritte dall art. 41 della L. R. 9/06, inerenti l elaborazione ed approvazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali, il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto aree scoperte od aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, ivi comprese quelle disciplinate dai successivi articoli 9 e 10, sono trasferite ai Comuni le funzioni inerenti: 1. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrate o poggiate sul demanio marittimo, piscine); 2. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione; 3. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali. 4. le funzioni di cui all art. 68 del codice della navigazione per quanto di competenza; 5. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo; 6. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell art. 54 del codice della navigazione, nonché di determinazione dell indennizzo, ai sensi dell art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l esercizio delle funzioni conferite (utilizzazione del demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell ordinanza balneare e/o degli artt e 1164 del codice della navigazione. Art. 3 - Definizioni Ai fini della regolamentazione del PUL si intende per: <<finalità turistico ricreative>> le attività indicate nell art. 01, lett. da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione, somministrazione di bevande e/o cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali. <<aree scoperte>> le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile. <<opere ed impianti di facile rimozione>> quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, che 2
4 possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme al pari delle palificazioni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti. Le opere ed impianti di facile rimozione dovranno in ogni caso essere realizzate in conformità alle specifiche indicate nelle presenti norme e negli elaborati grafici di Piano. <<opere ed impianti di difficile rimozione>> quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanziarsi, ad esempio, in: - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; - opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni. <<pertinenze demaniali>> a termini dell articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio. <<Concessioni Demaniali Semplici (CDS)>> quelle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazioni di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi: - Sedie sdraio e lettini; - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria con servizio di pronto soccorso; - Eventuale chiosco bar. <<Concessioni Demaniali Complesse (CDC)>> quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: locali per la preparazione degli alimenti, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l esercizio delle attività in menzione. <<Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)>> quelle concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali: - Gavitelli e campi boa per l ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio; - Corsie di Lancio; - Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all imbarco e sbarco delle persone diversamente abili; - Aree attrezzate per l alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving; - Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona. <<Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali>> quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all area della concessione. Sono caratterizzate dall offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa. <<litorali urbani o in contesti urbani>> litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un alta frequentazione dell utenza per tutto l anno. <<litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani>> litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell utenza. <<litorali integri>> litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale. <<ambiti sensibili>> litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti. <<piccoli natanti da spiaggia>> piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vela il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate. <<scuola di vela>> qualsiasi scuola che abbia come scopo l istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela windsurf e kitesurf e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell attività di addestramento. <<fascia di balneazione>> la parte di arenile prossima alla battigia su cui si concentra la gran parte dei bagnanti. La profondità della fascia di balneazione è di 30 metri. <<retro spiaggia>> la parte di arenile situata a monte della fascia di balneazione. <<zona attrezzabile>> la parte di arenile in cui possono essere individuate una o più concessioni da attrezzare con opportuni allestimenti d area. <<allestimenti d area>> gli schemi organizzativi delle parti attrezzate di arenile. Tali schemi prevedono la distinzione tra le aree destinate alle costruzioni di servizio, le aree di pertinenza, i percorsi di accesso e attraversamento. <<progetto di riqualificazione del Lungomare Poetto>> il progetto relativo ai lavori di pedonalizzazione del Lungomare Poetto che prevede la realizzazione di una passeggiata pedonale, una corsia per i runners, una pista ciclabile, le pedane per l accesso alla spiaggia (deck) e la fascia verde attrezzata adiacente l arenile avente funzione di ecosistema filtro. Art. 4 - Sanzioni Sono riscosse ed acquisite al bilancio delle amministrazioni comunali le entrate derivanti dalle attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell art. 54 del codice della navigazione. Art. 5 - Classificazione della valenza Turistica Ai sensi del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei del territorio regionale, sono da classificarsi secondo due categorie: A : alta valenza turistica, e B : normale valenza turistica. L accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alla Giunta regionale. Essa provvede con deliberazione da adottarsi tenendo conto della proposta dell amministrazione comunale. 3
5 Nelle more dell emanazione del provvedimento della Giunta regionale la categoria di riferimento è da intendersi la B. Art. 6 - Vigilanza In virtù delle competenze conferite ai comuni dall art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turisticoricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa. Rientrano in particolare nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie di infrazione: - uso dell area in concessione difforme da quello assentito (ad esempio un area concessa ad uso parcheggio utilizzata a campeggio); - realizzazione abusiva, all interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio; - occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio; - mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio; - abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione; - inadempienza agli obblighi fissati nell atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti; - uso non continuato o cattivo uso della concessione; - intralcio all accessibiliità e alla visitabilità delle strutture. - Di contro, non essendo oggetto di conferimento, competono all Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi: - incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso); - gli eventuali abusi abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva di impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari; - in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all integrità del demanio marittimo. Restano in capo alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell art. 54 del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni. Titolo I - Gestione del Demanio marittimo Capo I- Misure temporanee e provvisorie sino all approvazione del PUL Art. 7 - Proroghe concessioni Nelle more del procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali non è consentito il rilascio di nuove concessioni, ad eccezione di quanto previsto nei successivi articoli 9 e 10. Le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n 194, convertito con Legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono prorogate sino al Le Amministrazioni Comunali ed i Servizi regionali del Demanio e Patrimonio territorialmente competenti, secondo le rispettive attribuzioni, procedono in applicazione della norma sopra citata, a prorogare le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative sino al 31 dicembre Al termine del periodo di proroga sopraindicato o di quello eventualmente derivante da ulteriori disposizioni normative regionali, statali o comunitarie, le concessioni demaniali marittime, nel numero, nella consistenza e nella posizione individuate nelle Tavole del PUL, devono essere rilasciate previo espletamento di una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Il titolo concessorio così rilasciato può avere una durata tale da consentire l ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non deve poter essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione. In relazione all estensione delle aree, alle attività ammesse, alle attrezzature e ai manufatti utilizzati, l Amministrazione potrà richiedere la stipula di idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, e per la copertura delle spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale oggetto di concessione. Nel caso in cui a seguito dell erosione della spiaggia si abbia un arretramento della linea di battigia e conseguentemente una riduzione delle aree per i servizi di spiaggia, si dovrà procedere al ricalcolo della superficie in concessione e dei relativi canoni mantenendo invariati i confini laterali e quello posteriore. Art. 8 - Strutture ricettive e sanitarie Per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie, collocate in prossimità della costa, di offrire ai propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate concessioni demaniali semplici a carattere stagionale sui litorali, compresi quelli ghiaiosi o rocciosi. A tal fine le Amministrazioni comunali possono rilasciare autorizzazioni per il posizionamento delle attrezzature completamente amovibili previste dal Piano di Utilizzo dei Litorali, che dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva. Nell ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano praticabili forme di gestione condivisa da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, dovrà essere preferita la struttura frontista e/o più prossima all ambito demaniale richiesto. Dovrà infatti essere preferito il richiedente che offra superiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico e/o sanitario, in considerazione specialmente della maggiore vicinanza della propria struttura alla zona costiera richiesta. Nell ipotesi di strutture ricettive e/o sanitarie poste a distanze uguali o comunque con distacchi fra loro non rilevanti (100 m), la superficie assentibile dovrà essere frazionata con nesso di proporzionalità rispetto ai parametri riportati al secondo comma. Alla scadenza delle concessioni attualmente prorogate, nel bando di gara per l assegnazione delle concessioni demaniali nelle quali sono previsti servizi di spiaggia, deve essere previsto un punteggio specifico per i soggetti che stipulano delle convenzioni con le strutture ricettive esistenti nel litorale Poetto per l utilizzo dei servizi di spiaggia. 4
6 Art. 9 - Autorizzazioni temporanee Le amministrazioni comunali, anche nelle more di approvazione del PUL, possono rilasciare autorizzazioni temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludicoricreative, sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione. Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture. L installazione degli eventuali manufatti è subordinata all espletamento degli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia di installazioni da effettuare, e al rispetto delle normative di settore, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di idonea e specifica polizza assicurativa, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose: a) Categoria 1) - occupazione di aree demaniali marittime di non vaste dimensioni (superiori a metri 500 e fino a mq 1000): - Polizza, per un massimale di Euro ,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe; - Polizza per un massimale di Euro ,00 per responsabilità civile verso terzi; b) Categoria 2) - occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq 1000 e fino a mq 5.000) - Polizza, per un massimale di Euro ,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe; - Polizza, per un massimale di Euro ,00, per responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio dell autorizzazione per l evento e l anno successivo alla data di conclusione dello stesso. Le autorizzazioni sono subordinate al pagamento del canone e del sovra canone eventualmente dovuto. Capo II - Rilascio delle concessioni in vigenza dei PUL Art Sub ingresso Ai sensi dell art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l autorizzazione all autorità concedente. Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa. Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio o dal rinnovo della concessione. Art Nuove concessioni In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere rilasciate previo espletamento di una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Il titolo concessorio così rilasciato può avere una durata tale da consentire l ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non deve poter essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione. In relazione all estensione delle aree, alle attività ammesse, alle attrezzature e ai manufatti utilizzati, l Amministrazione potrà richiedere la stipula di idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, e per la copertura delle spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale oggetto di concessione. Nel caso in cui a seguito dell erosione della spiaggia si abbia un arretramento della linea di battigia e conseguentemente una riduzione delle aree per i servizi di spiaggia, si dovrà procedere al ricalcolo della superficie in concessione e dei relativi canoni mantenendo invariati i confini laterali e quello posteriore, nel rispetto dei limiti riportati nell art. 23 delle direttive sul Demanio marittimo. Art Indennizzi alla cessazione della concessione Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia conseguito l integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d asta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pertinenze demaniali marittime. Art Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL A seguito dell approvazione definitiva del PUL le concessioni incompatibili con il medesimo dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell art. 42 del Codice della Navigazione. 5
7 Capo III - Norme tecniche di attuazione Art Tipologie di concessioni Le concessioni sulle aree demaniali marittime si distinguono in base all estensione delle aree occupate ed ai servizi offerti, nelle seguenti tipologie: - concessioni estese per i servizi di spiaggia (CDS) - concessioni estese per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali (CDS) - concessioni estese per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC) - concessioni estese per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chiosco bar con presenza di strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc (CDM) - concessioni estese per le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC) - concessioni puntuali per i chioschi bar (CDC) - concessioni puntuali per i servizi alla nautica - concessioni per stabilimenti balneari di difficile rimozione o fissi - concessioni per i servizi di spiaggia degli stabilimenti balneari - concessioni per l allestimento di aree per manifestazioni temporanee Concessioni estese per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali - Superficie non superiore a 3000 mq. Per concessioni estese si intendono le concessioni per le quali è necessario l asservimento di aree libere per la posa degli arredi con i quali si forniscono servizi. Fanno parte di questa tipologia le concessioni rilasciate per le seguenti attività: - noleggio di attrezzature da spiaggia in sede propria; - deposito temporaneo di natanti da noleggio qualora i mezzi non possano essere spostati agevolmente in posizione arretrata; - scuole veliche; - allestimento di aree per manifestazioni, il gioco, la ricreazione, lo sport, il baby-parking ecc.; Le concessioni estese, a seconda degli usi consentiti possono interessare aree poste sia entro la fascia di balneazione sia nel retro spiaggia (vedere le localizzazioni delle aree attrezzate nelle tavole grafiche); dove la profondità della spiaggia è maggiore di 100 ml, possono essere concesse le aree polifunzionali da destinarsi ad attività sportive, ricreative e per la custodia di cani. Concessioni puntuali per i chioschi bar - Superficie non superiore a 332 mq. Sono le concessioni caratterizzate dalla presenza di un manufatto destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. Fanno parte di questa tipologia le concessioni rilasciate per le seguenti attività: - vendita di alimenti preconfezionati (gelati, panini, bibite, ecc.); - servizi igienici pubblici (wc, docce, spogliatoi, ecc.); - punti di avvistamento per il salvataggio; - punti di pronto soccorso. Concessioni puntuali per i servizi alla nautica Sono le concessioni caratterizzate dalla presenza in mare di una corsia per l ancoraggio ed il transito dei natanti. Nel tratto di arenile adiacente dovranno essere garantiti i seguenti servizi: - salvataggio a mare; - pronto soccorso. Stabilimenti balneari di difficile rimozione o fissi Lungo il litorale del Poetto sono presenti i seguenti stabilimenti balneari in struttura fissa: - D Aquila; - Il Lido; - Ottagono; - Marina Ufficiali; - Marina Sottufficiali; - Aeronautica; - Esercito; - Prefettura. Art Sistemazioni obbligatorie Il PUL definisce, per ogni intervento programmato sul demanio, quali sistemazioni competono al concessionario al fine di garantire l accessibilità e il rispetto dell ambiente. Esse si suddividono pertanto in: - accessi e percorsi facilitati; - sistemazioni ambientali. Art Accessi e percorsi facilitati Nell analisi del territorio a ridosso delle aree demaniali oggetto di studio e alla luce della riorganizzazione funzionale delle concessioni demaniali, pur essendo presente una buona dotazione infrastrutturale di accessi al mare si ritiene necessario prevedere il potenziamento dei percorsi pedonali. Questi percorsi pedonali garantiranno una migliore accessibilità e fruizione degli arenili anche alle persone con limitate capacità motorie. Per quanto riguarda la spiaggia del Poetto, gli accessi all arenile coincideranno con le piattaforme o Deck che verranno realizzati con i lavori per la riqualificazione del lungomare del Poetto e i percorsi dovranno seguire lo schema riportato nelle tavole grafiche. Tutti i concessionari di aree del demanio marittimo per attività di tipo turistico ricreativo devono garantire l utilizzo delle proprie strutture anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, perciò sarà cura dei concessionari provvedere alla realizzazione di un opportuno sistema di passerelle. Le passerelle non dovranno costituire ostacolo al libero transito dell arenile. Pertanto non possono essere utilizzate passerelle poste ad una quota superiore a quella dell arenile, fanno eccezione le passerelle di accesso attraverso gli apparati dunali e il piano inclinato costituito dalla porzione di passerella strettamente necessaria al raccordo con le strutture destinate ad accogliere i servizi igienici e per quelle che erogano servizi di somministrazione di alimenti e bevande, che risultano sopraelevate almeno 50 cm rispetto al piano di campagna. In tal caso le passerelle avranno una pendenza media di circa il 5% e non superiore all 8%. Tutte le concessioni che garantiranno servizi di spiaggia dovranno installare opportune aree attrezzate con ombreggio per le persone con ridotte capacità motorie poste nei pressi dei manufatti di servizio, raggiungibili con i percorsi facilitati. In tutti i percorsi di accesso all arenile deve essere garantito il libero transito sino alla battigia e dovranno avere le caratteristiche sotto riportate: Percorso di accesso alla concessione Collega l area in concessione ad un punto di accesso all arenile o alle stesse passerelle predisposte da altro concessionario per garantire l accesso alla spiaggia. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Percorso di attraversamento longitudinale Consente di attraversare l area in concessione per accedere a tratti di arenile posti al di là della stessa. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Percorso trasversale di accesso al mare Consente di raggiungere le aree attrezzate più prossime al bagnasciuga. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Pedane per la posa di arredi (ombrelloni sdraio tavolini) Costituite da piattaforme in legno, consentono la fruizione della spiaggia da parte dei disabili motori e sensoriali. Ogni concessionario che eroga servizi di spiaggia dovrà obbligatoriamente installare una piattaforma di almeno 10x3 m da ubicarsi secondo le indicazioni riportate nelle tavole grafiche che descrivono lo schema delle aree attrezzate per i servizi di spiaggia. 6
8 Il PUL individua inoltre i varchi con i relativi accessi di servizio alla spiaggia da utilizzare in caso di emergenze, per la pulizia della spiaggia e per ragioni di servizio da parte dei gestori dei servizi di spiaggia. Salvaguardia del verde Art Sistemazioni ambientali La vegetazione esistente, compresa quella realizzata dal Comune per il decoro e la salvaguardia dell arenile, deve essere mantenuta. Gli eventuali nuovi allestimenti devono essere realizzati nel rispetto della vegetazione esistente, sia naturale che di arredo verde. In particolare non è consentito modificare in alcun modo il suolo mediante scavi o estirpazione del manto vegetale. È vietato immettere specie floristiche alloctone in considerazione della continuità spaziale e territoriale con il SIC ITB04002 Stagno di Molentargius e territori limitrofi e la ZPS ITB Saline di Molentargius al fine di ridurre il rischio di ingresso di specie invasive all interno del SIC ZPS, considerato anche che lungo l arenile sono presenti estese superfici occupate da specie alloctone e invasive. Salvaguardia delle dune Tutti gli allestimenti dovranno essere progettati in modo da garantire il rispetto e la salvaguardia delle dune naturali esistenti e di quelle artificiali che dovessero rendersi necessarie per la difesa dell arenile dall erosione degli agenti atmosferici. Dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni tecniche: - i sistemi dunali dovranno essere tutelati attraverso adeguati sistemi di protezione che ne impediscano il calpestio e mediante un adeguata informazione di accompagnamento che consenta il rafforzamento dello strumento di tutela; - fermo restando che il traffico veicolare e ciclabile deve essere interdetto, si dovranno identificare gli accessi più adatti ad attraversare il sistema dunale per incanalare il transito pedonale e prevedere la chiusura degli stradelli formatisi dal calpestio tra le dune; - per l accesso alla spiaggia si dovranno utilizzare passerelle in legno che possono essere posizionate sulla sabbia tra le dune fisse, ma che dovranno essere sopraelevate in corrispondenza di dune mobili ed embrionali per garantire il trasporto della sabbia da parte del vento; - la sopraelevazione, che dovrà essere sufficientemente elevata da far passare la luce, è utile, oltre che per evitare che le stesse passerelle siano facilmente sommerse, per consentire alla vegetazione di crescere; - i sistemi sopraelevati dovranno possedere caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili; - qualora il sistema dunale risultasse in consistente erosione dovranno essere previsti sistemi frangivento realizzati con materiali naturali e, se necessarie, dovranno essere effettuate opere per la regimazione delle acque di ruscellamento dalla strada alla spiaggia; - la pulizia delle dune dovrà essere effettuata con l utilizzo del punzone o altro sistema a mano atto a non danneggiare la vegetazione. Misure di tutela ambientale Relativamente alla fruizione delle spiagge, al fine di garantire una gestione sostenibile dei rifiuti, l amministrazione comunale dovrà promuovere attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei turisti sui temi della raccolta differenziata. Nelle spiagge dovrà essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani. Allo scopo suddetto, dovranno essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana. Relativamente alle aree destinate alla frequentazione con cani, dovrà essere predisposta apposita cartellonistica all ingresso delle aree che illustri il corretto comportamento da tenere al fine di non pregiudicare la naturalità dei luoghi. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive (che dovranno essere tenute sotto controllo). I macchinari utilizzati dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti. Al fine di contenere la produzione di polveri si prescrive che, qualora le attività di cantiere comportassero un notevole sollevamento di polveri, dovranno essere previsti degli accorgimenti per il contenimento delle stesse al fine di mitigare gli impatti relativi, con la delimitazione, ad esempio, delle aree di cantiere. La rimozione dei chioschi attualmente presenti nell arenile dovrà essere effettuata con tutte le cautele necessarie ad evitare danni alle diverse componenti ambientali, avendo cura di ripristinare lo stato dei luoghi come in origine. I titolari delle concessioni demaniali devono corredare le istanze per l installazione dei nuovi manufatti con una attestazione a firma loro e del Direttore dei Lavori di aver eseguito la rimozione integrale di qualunque opera, manufatto, componente e attrezzatura del chiosco preesistente con il ripristino dello stato originario dei luoghi, nel pieno rispetto e senza danno alle diverse componenti ambientali presenti nell arenile. Art Zone attrezzabili e allestimenti d area Il PUL individua quelle porzioni di arenile che, in relazione alla morfologia, agli elementi naturali, ed alla infrastrutturazione del territorio retrostante, possono essere attrezzate. Le zone attrezzabili individuano sul litorale le parti di arenile che sono suscettibili di essere organizzate attraverso opportuni allestimenti d area. Il PUL recepisce integralmente le norme d uso delle fasce di tutela integrale e condizionata del bene paesaggistico Torre di Mezza Spiaggia oggetto di copianificazione ai sensi dell art. 49 comma 2 delle N.T.A. del PPR tra Comune, Regione e MIBACT. In particolare nelle suddette fasce rappresentate nelle tavole di Piano sono consentiti i seguenti usi: BENE PAESAGGISTICO TORRE DI MEZZA SPIAGGIA FASCIA DI TUTELA INTEGRALE: Sono consentite esclusivamente attività di studio, ricerca e restauro, nonché interventi connessi a tale attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati. È fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili. È fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria. Deve essere favorita la rinaturalizzazione e crescita della vegetazione spontanea della coltre dunale e il passaggio sia consentito solo mediante l utilizzo di passerelle lignee, onde evitare il camminamento continuo sulla vegetazione, realizzate con tecniche e materiali che consentano la reversibilità dell intervento, manifestandosi semplici ed essenziali nel disegno. È obbligatoria la conservazione di tutti gli elementi vegetazionali esistenti, in particolare devono essere conservate e tutelate le palme e la vegetazione dunale che sono parte integrante dell immagine del bene. FASCIA DI TUTELA CONDIZIONATA: Zona 1 In tale zona deve essere preservata la fruizione visiva del bene dalla battigia; a tal fine è pertanto preclusa la localizzazione di concessioni per i servizi di spiaggia. Ove previste dalla disciplina di settore, sono ammesse le attrezzature finalizzate a garantire la sicurezza alla balneazione. Zona 2 In tale fascia non sono ammessi manufatti e attrezzature che compromettano la vista della Torre. Sono fatti salvi gli interventi previsti nel progetto di "Riqualificazione del Lungomare Poetto", compresa la realizzazione delle pedane (deck) di accesso all'arenile, l'inserimento degli elementi di arredo delle stesse e di esili pensiline atte ad ombreggiare le sedute. E' consentito l'inserimento di cartellonistica e altri sistemi informativi e didattiìci relativi al bene purchè di proporzionate dimensione e tale da non pregiudicare le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante. Non è consentita la collocazione di cassonetti per i rifiuti, cartellonistica pubblicitaria e di altri elementi detrattori del valore paesaggistico d'insieme. 7
9 Il presente articolo disciplina le modalità tecnico costruttive e le caratteristiche tipologiche sia delle strutture che dovranno essere collocate sull ecofiltro (esterne alla zona H), sia delle strutture da collocare sull arenile (interne alla zona H). Le zone attrezzabili sono indicate negli elaborati grafici del PUL. SERVIZI ALLA BALNEAZIONE ALL INTERNO DELL ECOFILTRO (Esterni alla zona H) Tutte le strutture e i manufatti riconducibili alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione che saranno realizzate sull ecofiltro devono rispettare le seguenti disposizioni nel rispetto degli schemi tipologici di cui alle tavole del PUL, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme. Tutte le aree in concessione devono essere progettate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche ai portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente. I chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche riportate nelle sopraccitate tavole del PUL che ne fissano l ubicazione planimetrica, la tipologia, la distribuzione interna, le caratteristiche dimensionali e strutturali, le finiture e i cromatismi. Ciascun chiosco sarà collocato nell area appositamente ricavata sull ecofiltro e posizionato nel pieno rispetto dei fili fissi riportati nella tavola P09 Rev. Ciascun concessionario dovrà provvedere alla definizione della quota di imposta del chiosco rispetto all arenile e alla realizzazione delle fondazioni su palo in legno con le conseguenti verifiche di idoneità statica alle vigenti norme. Il piano di calpestio dei chioschi dovrà essere ad una quota maggiore o uguale a 45 cm rispetto al piano stradale circostante e dovrà staccarsi dal piano del terreno sottostante, nella conformazione ante intervento, di una quota compresa tra 45 cm e 75 cm. I chioschi si differenzieranno per colore secondo le tonalità stabilite dal PUL; ciascun chiosco ha assegnato un colore, è pertanto obbligo dei concessionari rispettare il cromatismo imposto per il proprio chiosco. Saranno ammesse delle modifiche non sostanziali nelle distribuzioni interne dei diversi ambienti, ampliandone alcuni e riducendone altri senza modificare i valori dimensionali complessivi. L articolazione interna del chiosco è indicata nelle tavole di Piano. L altezza interna del chiosco é pari a 2,70 m. Non è permesso introdurre nei prospetti del chiosco alcun elemento impiantistico - tecnologico che non sia rappresentato nelle tavole grafiche; detti elementi quali unità esterne delle pompe di calore ecc. dovranno essere collocate esclusivamente all interno del patio. E a carico dei concessionari la realizzazione dei percorsi di connessione tra il chiosco e il Deck da realizzarsi mediante pedane in legno delle tipologia stabilita dalle presenti norme e dagli allegati tecnici di dettaglio. Non è consentito in alcun modo estendere le attività svolte nella concessione sulle pedane di connessione e sui Deck che dovranno essere lasciati sgombri da qualsiasi manufatto o arredo dai concessionari. Lungo l ecofiltro sono previste 8 aree in cui realizzare i servizi igienici pubblici che dovranno rispondere alle caratteristiche localizzative, tipologiche, costruttive e dimensionali riportate nelle tavole grafiche del PUL. SERVIZI ALLA BALNEAZIONE PREVISTI NELL ARENILE IN ZONA H Le attrezzature e i manufatti al servizio delle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati entro la zona H sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e nel rispetto degli schemi tipologici di cui alle tavole grafiche del PUL, parte integrante e sostanziale delle presenti norme. Le strutture e i manufatti devono essere costituiti da elementi modulari in legno assemblati con giunzioni a secco. Tutte le aree in concessione devono essere progettate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche ai portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente. La geometria dei manufatti previsti all interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, con volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana. E consentita esclusivamente la realizzazione di strutture di facile rimozione aventi altezza non superiore ai 3 metri. Sono strutture di facile rimozione le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all interno della concessione. I percorsi pedonali di accesso alle concessioni demaniali marittime, il cui utilizzo è consentito a tutti i fruitori della spiaggia, devono essere realizzati mediante passerelle appoggiate sulla superficie del suolo, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco, come meglio precisato nella relativa tavola del PUL, in modo da garantire l accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie e assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia. Le soluzioni progettuali adottate devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l impatto visivo, con particolare riguardo all altezza e alla larghezza massima (lato frontemare) dei manufatti. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, unicamente materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. È vietato inoltre l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate. I manufatti dovranno avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. Per ciascuna concessione dovranno essere apposti cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate. I tratti di spiaggia dati in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda e devono garantire il libero transito nella fascia dei 5 metri dalla battigia. Per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie delle strutture e dei manufatti si rimanda alle tavole grafiche quali parte integrante e sostanziale delle presenti norme. Nella fascia di balneazione possono essere rilasciate esclusivamente concessioni per il noleggio di attrezzature da spiaggia e di natanti a remi, purché i manufatti a supporto di tali attività siano comunque realizzati al di fuori della fascia stessa. Fanno eccezione le torrette di avvistamento per il salvataggio a mare che dovranno essere realizzate a circa 15 metri di distanza dalla linea di battigia. Nella fascia del retro-spiaggia possono essere localizzate tutte le strutture e i locali a supporto delle attività balneari, secondo i limiti massimi e le tipologie costruttive indicate nelle tavole del PUL. TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTI D AREA Chiosco bar con area asservita È una concessione costituita dal chiosco bar, posizionato obbligatoriamente su una pedana rialzata almeno 45 cm rispetto al piano dell arenile tramite l infissione di pali lignei nella sabbia, e dalla pedana per l ombreggio, secondo quanto indicato nelle tavole grafiche del PUL. Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri: - percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 m.). - servizi igienici ad uso pubblico; - servizio di primo soccorso; - chiosco bar secondo gli schemi grafici previsti nelle tavole del PUL; - area asservita per la posa degli arredi (ombrelloni sedie a sdraio); - cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti; - pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali, compresi quelli che subentreranno successivamente alla cessazione della proroga, delle fasce laterali contigue per una 8
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