RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI. (D. Lgsl. 81/08 e s.m.i.) ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Castelnovo ne Monti

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1 RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (D. Lgsl. 81/08 e s.m.i.) ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Castelnovo ne Monti aggiornato al Marzo

2 RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (TITOLO IX - D.Lgs. 81/08 ) Prima stesura a cura di (ai sensi del D.Lgs 626/94): Ing. Curzio Bonini prof. Mauro Ferrarini prof. ing. Paola Piolanti Revisione e aggiornamento a cura di: ing. Francesco Colli (ai sensi del D.Lgs 81/08) Contenuto: 1 DOCUMENTO ANAGRAFICO Dati Sede Legale Funzioni per la protezione dai rischi Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione: Dichiarazione del datore di lavoro Dichiarazione dei lavoratori e/o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza... 2 RELAZIONE TECNICA Metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi Modello per la valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi 2.2 Descrizione del ciclo di lavorazione Individuazione degli agenti chimici pericolosi ai sensi dell art. 72 ter - D. Lgs. 626/ Agenti chimici presenti Analisi del rischio mansionale... 3 NOTE PER LA SCUOLA VALUTAZIONE DELL' ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI - art NUOVA VALUTAZIONE - art. 72 quater, comma MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI - art. 72 quinquies MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE - Art. 72 sexies INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI - Art. 72 octies DIVIETI - Art. 72 novies SORVEGLIANZA SANITARIA - Art. 72 decies CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO - Art. 72 undecies... 2

3 4.7 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Art. 72 duodecies ADEGUAMENTI NORMATIVI - Art. 72 terdecies... ALLEGATI 3

4 1 DOCUMENTO ANAGRAFICO 1.1 Dati Sede Legale Ragione Sociale Ist. d Istruzione Superiore Castelnovo ne Monti Sede Legale Indirizzo Via Morandi, 4 C.A.P Comune Castelnovo ne Monti Prov. Reggio Emilia Tel Fax Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Giovanelli Sede Coordinata indirizzo Alberghiero Indirizzo Via Impastato C.A.P Comune Castelnovo né Monti Prov. Reggio Emilia Tel Fax Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Giovanelli Sede Coordinata Indirizzo Agrario Indirizzo Via Sozzi 1/1 C.A.P Comune Castelnovo né Monti Prov. Reggio Emilia Tel Fax // Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Giovanelli 1.2 Funzioni per la protezione dai rischi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: ing. Francesco Colli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: prof. Angelo Del Rio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: sig. Francesco Gigli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi: vedere documentazione specifica (Piano Emergenza) Addetti al Servizio di Pronto Soccorso: vedere documentazione specifica (Piano Emergenza) 4

5 1.3 Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione: Ing. Curzio Bonini prof. Mauro Ferrarini, prof. ing. Paola Piolanti: consulenti esterni (2007) Aggiornamento: ing. Francesco Colli (RSPP- 2014) 1.4 Dichiarazione del datore di lavoro Il sottoscritto prof.ssa Monica Giovanelli, Dirigente Scolastico dell Istituto d Istruzione Superiore Castelnovo ne Monti con sede legale in via Morandi 4, Castelnovo ne Monti, prende atto dei dati espositivi definiti nell'allegata relazione tecnica, e DICHIARA Di aver fornito al tecnico competente l'elenco di tutte le mansioni esistenti nella scuola unitamente all'informazione sui precisi compiti che compongono ciascuna mansione, alle posizioni di lavoro, ai tempi di esposizione riferiti a ciascun compito, nonchè pianta dello stabilimento con lay out aggiornato. Castelnovo ne Monti li, Il Legale rappresentante 1.5 Dichiarazione dei lavoratori e/o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Dichiarano di essere a conoscenza dei livelli personali di esposizione (propri e/o del complesso dei dipendenti) documentati dall'indagine. in qualità di R.L.S. Firma Castelnovo ne Monti li, 5

6 2 RELAZIONE TECNICA Titolo IX DLgs 81/08 Il presente documento analizza l attività di pulizia svolta dal personale scolastico delle diverse sedi. Attività svolta: Istituto Tecnico Professionale 6

7 2.1 Metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi Il modello di calcolo utilizzato, soggetto a validazione operativa, è stato adottato in via sperimentale dalla Regione Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto e dalle Marche. Esso è una modalità di analisi, che consente di effettuare la valutazione del rischio chimico secondo quanto previsto dall articolo 72-quater del D.Lgs. 626/94 (Titolo VII bis: Protezione da agenti chimici) nella prima stesura successivamente adeguato al titolo IX del DLgs 81/08; nel modello, infatti, è prevista l identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere Modello per la valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi. Il rischio R per la valutazione del rischio derivante dall esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l esposizione E. R = P x E Il pericolo P rappresenta l indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che nell applicazione di questo modello viene identificato con le frasi di rischio R che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche. Ad ogni frase R, singola o combinata, è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze pericolose, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 285/98 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. In assenza di classificazione ufficiale, poiché coloro che immettono sul mercato sostanze non classificate, da sole o contenute in preparati, possono procedere a classificazioni provvisorie differenti, è necessario utilizzare la classificazione provvisoria adottata da fabbricanti, importatori o distributori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto. I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nella Tabella allegata (2). Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), mentre l esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. Che tiene in considerazione il tipo, la durata, le modalità con cui avviene l esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: R inal = P x E inal R cute = P x E cute 7

8 Gli indici di esposizione cutanea ed inalatoria vengono calcolati utilizzando degli algoritmi basati sulla determinazione di alcuni sub-indici; questi ultimi vengono calcolati utilizzando un calcolo matriciale che tiene conto di: Proprità chimico-fisiche Quantità in uso Tipologia d uso Tipologia di controllo Tempo di esposizione Distanza di utilizzo. Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (R cum ) è ottenuto tramite il seguente calcolo: R cum = Rinal 2 +Rcute 2 Gli intervalli di valutazione di R sono: 0,1 Rinal Rcute Rcum 141 Per una migliore interpretazione si rimanda all allegato con le frasi di rischio R e il relativo score (P) per il calcolo del rischio inalatorio e c/o cutaneo. TIPOLOGIA DI RISCHIO RISCHIO MODERATO RISCHIO SUPERIORE AL MODERATO VALORI CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO 0,1 < R < 15 Rischio moderato 15 < R < 21 Intervallo di incertezza. E necessario, prima della classificazione in rischio moderato, rivedere con scrupolo l assegnazione dei vari punteggi e rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate. 21 < R < 40 Rischio superiore al moderato. Applicare gli articoli 72-sexies, septies, decies e undecies. 40 < R < 80 Zona di rischio elevato R > 80 Zona di grave rischio. Riconsiderare il percorso dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione. 8

9 A questo punto è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 25/2002, tra: RISCHIO Riferimento normativo Obblighi Moderato D.Lgs. 626/94 art. 72-quinquies Valutazione dei rischi comma 2 Informazione e formazione Non moderato D.Lgs. 626/94 art. 72-quinquies Valutazione dei rischi comma 2 Informazione e formazione Misure specifiche di protezione e prevenzione Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Sorveglianza sanitaria L analisi è stata effettuata elencando i fattori di rischio presenti nell edificio scolastico. La classificazione e la definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro della scuola, in conseguenza allo svolgimento delle attività lavorative, sono stati suddivisi in: Rischi per la salute dovuti a: agenti chimici (rischi di natura igienico ambientali) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: organizzazione del lavoro, mansioni e procedure (rischi di tipo cosiddetto traversale) 9

10 2.2 Descrizione del ciclo di lavorazione La valutazione del rischio chimico riguarda le attività di pulizia, sanificazione e disinfezione svolte nei locali della scuola, da parte dei collaboratori scolastici a scadenze precise. All inizio di ogni anno scolastico viene affidato ad ogni unità di personale (collaboratori scolastici) un proprio ambito di intervento, consistente in un certo numero di aule, corridoi, bagni, palestre, laboratori di cui è responsabile. In accordo con il RSPP e il RLS, si individuano, inoltre, i responsabili del materiale, si danno istruzioni per una corretta gestione dello stesso, si informa e si forniscono i D.P.I. adeguati. I materiali e i prodotti sono omogenei per qualità e utilizzo nelle diverse sedi. 10

11 2.3 Individuazione degli agenti chimici pericolosi ai sensi del Titolo IX del DLgs 81/ Agenti chimici Materie prime Nome del prodotto 1. CLOROSAN forte CANDEGGINA Impiego Frasi di rischio R Sanificazione di superfici R31, R3638 Consigli di prud. S Quantita tivo annuo utilizzato Frequenza d uso Modalità e luogo di stoccaggio S2, 4 l Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 2. CLEANER WC Disincrostante bagni R S2, S26 5 l 1 volta/ mese In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 3. DECER SUPER Decerante / / 1 l 1 volta/anno In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 4. SPLENDIVETRO Detergente vetri R R37 5. SPLENDIFORTE Detergente arredi R R37 / 10 l Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. / 10 l Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 6. FLOOR Cera per pavimenti / / 1 l 1 volta/anno In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 7. ECO CER Detergente per pavimenti / / 10 l Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 8. SANIGEN PINO Detergente / / 10 l Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 9. SOAP SPECIAL N Sapone mani R3638 / Quotidianamen te In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 11

12 2.4 Analisi del rischio mansionale Mansione Collabora tore scolastico Numero di addetti Attività specifica Agenti con cui è a contatto 23 Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti scolastici Prodotti di pulizia. Modalità di esposizione (contatto, durata, frequenza) Per inalazione e per contatto. Frequenza e durata dell esposizione In media un ora al giorno ripartita tra gli addetti. Quantitativ o utilizzato per ogni esposizione Vedi dati sui consumi Turno di lavoro 6 ore giornalie re 12

13 13 3 VALUTAZIONE E CONTROLLI 3.1 VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI - Dalla valutazione effettuata, dall analisi delle sostanze presenti e dall analisi mansionale possiamo arrivare alle seguenti conclusioni: L attività di pulizia, sanificazione e disinfezione svolta dai collaboratori scolastici presenta un indice di rischio moderato. Infatti, le schede di seguito allegate presentano valori di rischio inalatorio e/o cutaneo inferiori a 15. Pertanto la scuola non risulta soggetta all applicazione degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies DLgs 626/94 e successivi aggiornamenti al Titolo IX del DLgs 81/08. Si riportano di seguito le schede specifiche delle sostanze analizzate ottenute con gli algoritmi impiegati..

14 Identificazione dei lavoratori esposti Si riporta di seguito una tabella con i lavoratori presenti nella scuola e il livello di rischio raggiunto per mansione. La mansione A è stata oggetto di analisi del presente documento; per quanto riguarda le restanti mansioni, si può concludere che non presentano alcun rischio relativamente alle attività analizzate. Infatti, l attività di pulizia, sanificazione e disinfezione non coinvolge in nessun modo le mansioni B, C, D ed E che, pertanto, risultano giustificate. Mansione A. Collaboratore scolastico Moderato B. Docenti Giustificati C. Insegnanti tecnico pratici Giustificati D. Applicati di segreteria Giustificati E. Studenti Giustificati Rischio 14

15 15 4 NOTE PER LA SCUOLA Si riportano ad uso della Scuola gli articoli del D.Lgs. 81/08 Titolo IX. Articolo Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 111 di 166 contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. Richiami all Art. 224: - Art. 223, co. 2 - Art. 229, co. 1 - Art. 232, co. 3 - Art. 232, co. 4 Articolo Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell attività e della valutazione dei rischi di cui all articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell esposizione in termini spazio temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l immagazzinamento, la manipolazione e l isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

16 16 5. Laddove la natura dell attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all organo di TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 112 di 166 vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.82 Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 225: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto Art. 225: arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] Richiami all Art. 225: - Art. 223, co. 2 - Art. 224, co. 2 Articolo Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal Decreto del Ministro dell interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell area colpita o ai lavoratori indispensabili all effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l incidente o l emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal Decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

17 17 b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 226: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto Art. 226: arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] Richiami all Art. 226: - Art. 224, co. 2 Articolo Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive modificazioni. 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: 82 Comma modificato dall art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (G.U. n.144 del 21/6/ S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/ S.O. n. 63); TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 113 di 166 a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 4. Il responsabile dell immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive modificazioni. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 227, co. 1, 2, 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)]

18 18 Note all Art. 227 Articolo Divieti 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all ALLEGATO XL. 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell ALLEGATO stesso. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l esposizione dei lavoratori. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 228, co. 1, 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto Art. 228, co. 1, 3, 4, 5: arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] Articolo Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 114 di 166 c) all atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. 5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari

19 19 per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell articolo Nel caso in cui all atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell articolo 223; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un esposizione simile. 8. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 229, co. 1, 2, 3, 5: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)] Art. 229, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto Art. 229, co. 1, 2, 3, 5: arresto fino a un mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro [Art. 263, co. 1, lett. b)] Sanzioni per il medico competente Art. 229, co. 3, primo periodo e 6: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)] Richiami all Art. 229: - Art. 224, co. 2 - Art. 225, co. 1, lett. d) - Art. 230, co. 1 Articolo Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. 2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1. Sanzioni Penali Sanzioni per il medico competente Art. 230: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)] Richiami all Art. 230: - Art. 224, co. 2 - Art. 225, co. 1, lett. d) Articolo Consultazione e partecipazione dei lavoratori 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all articolo 50. Articolo Adeguamenti normativi 1. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell Istituto superiore di sanità, dell ISPESL e

20 20 della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Pagina 115 di 166 tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati ALLEGATO XXXVIII, ALLEGATO XXIX, ALLEGATO XL e ALLEGATO XLI in funzione del progresso tecnico, dell evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. 3. Con i Decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza. 4. Nelle more dell adozione dei Decreti di cui al comma 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, i parametri per l individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro. ALLEGATI ALLEGATO 1: elenco DPI ALLEGATO 2: frasi di rischio e attribuzione punteggi (score) ALLEGATO 3: consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolose ALLEGATO 4: istruzioni di pulizia ALLEGATO 5: schede di sicurezza dei materiali analizzati

21 ALLEGATO 1 ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ANNO SCOLASTICO 2013/2014 LAVORAZIONE: pulizia degli ambienti scolastici NB.: indicare il tipo di DPI necessario PARTI DEL CORPO cranio MANSIONI Docente I.T.P. Ass.Tecnico Collaborat. scolastico Studente Altro udito occhi occhiali vie respirato rie volto mascherina mani guanti braccia piedi gambe pelle tronco addome 21

22 22 ALLEGATO 2: frasi di rischio e attribuzione punteggi (score) Ad ogni frase R, singola o combinata, è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze pericolose, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 285/98 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. FRASI R TESTO SCORE 20 Nocivo per inalazione 4, Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 4,35 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ,50 ingestione Nocivo per inalazione e ingestione 4,15 21 Nocivo a contatto con la pelle 4, Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 4,40 22 Nocivo per ingestione 1,75 23 Tossico per inalazione 7, Tossico per inalazione e contatto con la pelle 7,75 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ,00 ingestione Tossico per inalazione e ingestione 7,25 24 Tossico e contatto con la pelle 6, Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 6,25 25 Tossico per ingestione 2,50 26 Molto tossico per inalazione 8, Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 9,25 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ,50 ingestione Molto tossico per inalazione e per ingestione 8,75 27 Molto tossico a contatto con la pelle 7, Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 7,25 28 Molto tossico per ingestione 3,00 29 A contatto con l acqua libera gas tossici 3,00 31 A contatto con acidi libera gas tossico 3,00 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3,50 33 Pericolo di effetti cumulativi 4,75 34 Provoca ustioni 4,85 35 Provoca gravi ustioni 5,85 36 Irritante per gli occhi 2, Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 3, Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 3, Irritante per gli occhi e la pelle 2,75 37 Irritante per le vie respiratorie 3, Irritante per le vie respiratorie e la pelle 3,20 38 Irritante per la pelle 2,25 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 8,00 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ,35 inalazione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ,00 inalazione a contatto con la pelle Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 8,25 5 inalazione, contatto con la pelle e per ingestione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ,50 inalazione ed ingestione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a 6,25

23 23 contatto con la pelle Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a ,50 contatto con la pelle per ingestione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ,75 ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi ,35 per inalazione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi ,50 per inalazione a contatto con la pelle Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi 9,75 8 per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi ,00 per inalazione ed ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a ,25 contatto con la pelle Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a ,50 contatto con la pelle per ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi ,25 per ingestione 40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti 7,00 41 Rischio di gravi lesioni oculari 3,40 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 6,50 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto ,90 con la pelle 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 4,00 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 48 6,50 prolungata Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di ,35 esposizione prolungata per inalazione Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di ,60 esposizione prolungata per inalazione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 4,75 4,40 3,50 3,60 2,00 7,35 8,00 8,25 7,50 6,25

24 24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per 6,50 ingestione Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di ,75 esposizione prolungata per ingestione 60 Può ridurre la fertilità 10,00 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 10,00 62 Possibile rischio di ridotta fertilità 6,90 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 6,90 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 5,00 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 65 3,50 ingestione L esposizione ripetuta può provocare secchezza e 66 2,10 screpolature della pelle L inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e 67 3,50 vertigini 68 Possibilità di effetti irreversibili 7, Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 4,35 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a ,60 contatto con la pelle Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a 4,75 2 contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ,40 ingestione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la ,50 pelle Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la ,60 pelle e per ingestione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione 2,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di 71 5,00 almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score a 6,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di 72 3,00 almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e a 4,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di 73 2,10 almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e a 3,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di 74 1,50 almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e a 2,10 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di 76 almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o 3,00 per ingestione con score a 6,50 77 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o 2,10 per ingestione con score < a 6,50 e a 4,50 78 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui 1,75

25 impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 4,50 e a 3,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 3,00 e a 2,10 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score a 6,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e a 4,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e a 3,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e a 2,10 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo diversa dall irritante Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d esposizione professionale Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d esposizione professionale Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d esposizione professionale Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa 1,50 2,10 1,75 1,50 1,25 1,25 3,00 2,10 3,00 4,00 2,10 1,00 ALLEGATO 3 Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolose

26 26 S 1 Conservare sotto chiave. S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. S 3 Conservare in luogo fresco. S 4 Conservare lontano da locali di abitazione. S 5 Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). S 6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). S 7 Conservare il recipiente ben chiuso. S 8 Conservare al riparo dall'umidità. S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S 14 Conservare lontano da... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore). S 15 Conservare lontano dal calore. S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego. S 21 Non fumare durante l'impiego. S 22 Non respirare le polveri. S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli S 24 Evitare il contatto con la pelle. S 25 Evitare il contatto con gli occhi. S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S 29 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. S 30 Non versare acqua sul prodotto. S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. S 36 Usare indumenti protettivi adatti. S 37 Usare guanti adatti. S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia. S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare... S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare «Non usare acqua»). S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S 47 Conservare a temperatura non superiore a... C S 48 Mantenere umido con... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale. S 50 Non mescolare... (da specificare da parte del fabbricante). S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. S 56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. S 60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

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