CITTA' DI NOVARA REGIONE PIEMONTE SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA NORME DI ATTUAZIONE
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1 CITTA' DI NOVARA REGIONE PIEMONTE SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici (D.Lgs.170/01) NORME DI ATTUAZIONE Redazione: Gianfranco Pagliettini, Daniela Olzi del Collettivo di Urbanistica Settembre 2005
2 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Prescrizioni generali...2 Autorizzazione comunale...2 Requisiti...3 Autorizzazione al subingresso...4 Autorizzazioni al trasferimento...4 Suddivizione del territorio comunale in zone...5 Nuove autorizzazioni...7 Superfici minime...8 Art. 9 Ampliamento della superficie...9 Art. 10 Priorità tra domande concorrenti...9 Art. 11 Modalità di vendita...9 Art. 12 Interruzione dell'attività Art. 13 Revoca dell'autorizzazione Art. 14 Disposizioni particolari Art. 15 Disposizioni finali... 11
3 2 Art. 1 Prescrizioni generali 1. Le presenti norme, unitamente alla Relazione Tecnica, costituiscono il "Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici" del Comune di Novara di cui all art. 6 del Dlgs 170 del 24 aprile 2001 di seguito denominato Piano. 2. La validità del Piano è di dieci anni dalla data di entrata in vigore e mantiene la sua validità fino all adozione da parte del Consiglio Comunale di un nuovo piano di localizzazione ovvero della sua revisione, anche anticipata, conseguente a mutate situazioni della realtà socio-economica, disposizioni legislative o variazioni degli strumenti urbanistici comunali, che modifichino o comportino modifiche delle caratteristiche della domanda e dell offerta. 3. Il presente Piano potrà essere riformulato a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali e/o regionali. Art. 2 Autorizzazione comunale 1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti di vendita esclusivi non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 170 del 24 aprile 2001, sulla base delle disposizioni del presente Piano. 2. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività: - una determinata impresa; - in una definita ed univocamente individuabile ubicazione. 3. Ai fini delle presenti norme l'autorizzazione si distingue in: - nuova autorizzazione; - autorizzazione per la modifica dell'impresa intestataria di una precedente autorizzazione od "autorizzazione al subingresso"; - autorizzazione per la modifica dell'ubicazione in cui è esercitata l'attività od "autorizzazione al trasferimento". 4. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita assicurano parità di trattamento alle diverse testate. 5. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati ed associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ri-
4 3 corrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture Il rilascio o il diniego dell autorizzazione dovrà avvenire nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda regolarmente inoltrata. Art. 3 Requisiti 1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio ell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 1 Ai sensi della Deliberazione Regionale n /2005 devono intendersi in questa fattispecie i casi in cui la rivendita, non direttamente accessibile dall esterno, è situata all interno di strutture pubbliche o private, l accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.
5 4 e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 2. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Art. 4 Autorizzazione al subingresso 1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio per la vendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta il trasferimento dell autorizzazione sempre che sia provato l effettivo trapasso dell esercizio. 2. Il subingresso è concesso indipendentemente dalla disponibilità della superficie minima di vendita di cui all art. 8. Art. 5 Autorizzazioni al trasferimento 1. La modifica dell'ubicazione in cui é esercitata l'attività è soggetta a specifica autorizzazione al trasferimento da annotare sull'autorizzazione originaria. 2. Le autorizzazioni al trasferimento sono rilasciate nel rispetto di una delle seguenti condizioni: a) Il trasferimento del punto vendita avvenga all interno della stessa zona (come definita all art. 6), con esclusione della zona 1, fatto salvo il rispetto della distanza minima di 300 metri da altro punto vendita esclusivo esistente o in corso di autorizzazione anche nelle zone adiacenti, e di 200 metri da altro punto vendita non esclusivo esistente o in corso di autorizzazione anche nelle zone adiacenti. Tale distanza è da misurarsi sul percorso pedonale pubblico più breve tra gli accessi delle rivendite; b) Il trasferimento del punto vendita avvenga all interno della zona 1, fatto salvo il rispetto della distanza minima di m 100 da altro punto di vendita esclusivo esistente. c) il trasferimento dell'esercizio avvenga verso aree carenti: si intendono carenti le aree risultanti dall applicazione dei disposti di cui all art. 7, comma 1; d) il trasferimento avvenga per cause di forza maggiore (es. inagibilità dei locali o sfratto, non per morosità, con sentenza del Tribunale resa esecutiva, eccc.). Nel caso in cui la nuova localizzazione non rispetti le distanze mini-
6 5 me soprascritte, essa deve intendersi provvisoria e trovare diversa soluzione nei tempi che, in relazione alle specifiche situazioni, saranno stabiliti dall Amministrazione Comunale. 3. Il trasferimento è concesso nel rispetto delle superfici minime di cui all art. 8. Art. 6 Suddivizione del territorio comunale in zone 1. Il territorio comunale, ai fini del presente Piano, è suddiviso nelle seguenti zone, cartograficamente delimitate nella allegata tavola 1: zona 1: Centro zona 2: S. Andrea zona 3: S. Rocco zona 4: S. Antonio zona 5: Veveri zona 6: Vignale zona 7: S. Agabio zona 8: P. Mortara zona 9: S. Cuore zona 10: S. Martino zona 11: S. Rita zona 12: S. Paolo zona 13: Z. Agogna zona 14: Cittadella - Dalmazia zona 15: T. Quartara zona 16: Sud-Est zona 17: Lumellongo zona 18: Pernate
7 CITTA' DI NOVARA - SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici (D.Lgs. 170/01) Tav. 1 - Zone di riferimento normativo Vignale Veveri S. Antonio S. Andrea S. Rocco S. Rita S. Martino Sacro Cuore Centro S. Agabio Pernate Z. Agogna S. Paolo Cittadella P. Mortara Lumellogno V. Dalmazia T. Quartara Sud est COLLETTIVO DI URBANISTICA - PARMA
8 7 Art. 7 Nuove autorizzazioni 1. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per punti vendita esclusivi, salvo quanto disposto specificatamente in altri articoli delle presenti norme, deriva dalla differenza tra il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ed il numero di autorizzazioni esistenti, come definiti dal prospetto seguente: Zone numero massimo numero numero autorizzazioni autorizzazioni autorizzazioni rilasciabili esistenti rilasciabili totale Tali disponibilità potranno essere autorizzate esclusivamente come segue: - zona 4, n. 1 autorizzazione nell ambito delle nuove previsioni del PRG, a seguito dell attuazione di almeno il 50% degli interventi previsti destinati a Mix residenziale; - zona 7, n. 1 autorizzazione nell ambito delle nuove previsioni del PRG, a seguito dell attuazione di almeno il 50% degli interventi previsti destinati a Mix residenziale; - zona 10, n. 1 autorizzazione nelle aree adiacenti l addensamento commerciale costituito da via Guglielmo Marconi;
9 8 - zona 14, n. 1 autorizzazione nelle aree adiacenti strada della Rizzottaglia ed in particolare fino ad una distanza di 200 metri, dalla mezzeria della strada stessa; - zona 16, n. 1 autorizzazione nell ambito delle nuove previsioni del PRG, a seguito dell attuazione di almeno il 50% degli interventi previsti destinati a Mix residenziale. Le distanze sono da misurarsi dal punto di accesso del punto vendita e sul percorso pedonale pubblico più breve. 2. I chioschi o i locali in cui saranno attivate tali autorizzazioni dovranno essere distanti almeno 300 metri dai punti di vendita esclusivi esistenti, sia nella stessa zona che in quelle adiacenti; la suddetta distanza è da misurarsi sul percorso pedonale pubblico più breve tra gli accessi delle rivendite. 3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 si localizzino, tramite trasferimento, punti vendita esclusivi esistenti, le autorizzazioni disponibili potranno essere rilasciate in base al criterio localizzativo di cui al precedente comma Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, per ciascuna zona, costituisce un dato fisso di riferimento per tutta la durata di validità del Piano. 5. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato all esistenza di almeno un posto auto pubblico dedicato ad una distanza di non oltre 20 metri dall accesso al punto vendita, misurata sul percorso pedonale pubblico più breve. Tale disposizione non si applica nelle aree pedonalizzate. 6. Nel rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico il Comune assicurerà al punto vendita il posteggio più idoneo in riferimento all accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare, nonché al potenziale bacino d utenza; il posteggio sarà dato in concessione per dieci anni. 7. In caso di disponibilità di nuove autorizzazioni per riduzione del numero di quelle esistenti, la nuova attività di rivendita potrà insediarsi esclusivamente nella zona di servizio dell'esercizio o della autorizzazione cessati. 8. Nel periodo di validità del presente Piano, non sono concesse autorizzazioni per la vendita stagionale. Art. 8 Superfici minime 1. La vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata su suolo pubblico o su suolo privato.
10 9 2. Per la vendita su suolo pubblico la superficie minima dei chioschi è fissata in 8 mq.; per la vendita su suolo privato la superficie minima dei locali è di 10 mq. 3. Nel caso di abbinamento in un medesimo punto vendita della attività di vendita quotidiani e periodici, su suolo privato, con altre attività commerciali la superficie minima del locale è fissata in 25 mq. 4. Nel caso di cui al precedente comma la superficie destinata alla vendita di quotidiani e periodici non può essere inferiore al 60% della superficie di vendita complessiva presente nel locale. Art. 9 Ampliamento della superficie 1. L ampliamento di superficie delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al Sindaco e non è soggetto ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitari ed edilizi. 2. L ampliamento della superficie può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 10 Priorità tra domande concorrenti 1. Salvo quanto previsto in altri articoli delle presenti norme al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni l Amministrazione comunale, in presenza di domande concorrenti, si attiene al seguente ordine di priorità: - maggiore vicinanza alla ubicazione indicata nella tav. 2 allegata ; - attività di vendita svolta in chiosco; - maggiore vicinanza agli addensamenti commerciali di cui All allegato 1 alle Norme di Attuazione del PRG; - ubicazione più comoda nei confronti della clientela potenziale per la quale viene richiesta l autorizzazione; 2. A parità di condizioni è seguito l ordine cronologico di presentazione delle domande. Art. 11 Modalità di vendita 1. La vendita della stampa quotidiana e peridioca è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità;
11 10 a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione alle tipologie ed alla localizzazione dei punti di vendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita; c) i punti vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è comunque vietata l esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. 2. I punti vendita esclusivi possono effettuare la vendita di quotidiani e periodici anche per mezzo di apparecchi automatici; tale modalità di vendita, integrativa di quella autorizzata, deve essere svolta in stretta connessione con l attività svolta ed è soggetta ad apposita comunicazione al Comune. L attività può essere inziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l apparecchio viene installato sulle aree pubbliche, nella comunicazione deve essere dichiarata l osservanza delle norme sull occupazione del suolo pubblico. Art. 12 Interruzione dell'attività 1. La sospensione dell attività di vendita di quotidiani e periodici deve essere comunicata al Sindaco, almeno dieci giorni prima dell inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese. 2. La sospensione dell attività non può protrarsi per oltre un anno; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 13, comma 1. Art. 13 Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare: a) non inizia l'attivita' di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3; d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita'. 2. Il Sindaco ordina la chiusura di un punto vendita di quotidiani e periodici qualora il titolare:
12 11 a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3; c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita'. 3. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. Art. 14 Disposizioni particolari 1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, in deroga alle disponibilità di cui al comma 1 dell art. 7, da ubicarsi sia all interno di distributori di carburanti situati lungo la viabilità tangenziale del centro capoluogo, sia all interno dei Centri Commerciali. 2. Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori delle attività all interno dei quali sono autorizzati e sono revocate quando cessa il legame fisico e funzionale con l impianto nel quale vanno ad ubicarsi. 3. Le suddette autorizzazioni si conformano agli orari di vendita valevoli per le attività all interno delle quali sono autorizzate. 4. Anche i titolari delle suddette autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate di cui all art. 2, comma 4. Art. 15 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Piano valgono le indicazioni e le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali vigenti.
13 S. Antonio S. Rocco CITTA' DI NOVARA - SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici (D.Lgs. 170/01) Tav. 2 - Localizzazione dei nuovi punti di vendita esclusivi LEGENDA Delimitazione zone di riferimento normativo Rivendite esclusive di progetto Ambiti d'influenza di rivendite di progetto (ml 200) S. Rita Ambiti d'influenza di rivendite di progetto subordinate all'attuazione del PRG S. Andrea S. Martino Centro P. Mortara Z. Agogna Sacro Cuore S. Agabio S. Paolo Cittadella Sud est V. Dalmazia COLLETTIVO DI URBANISTICA - PARMA
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