Quadro IP SOCIETÀ DI PERSONE
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- Bonaventura Palla
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2 Quadro IP SOCIETÀ DI PERSONE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI OBBLIGATI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SCADENZA COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro IP va utilizzato dalle società di persone e soggetti equiparati per la determinazione del valore della produzione relativa all anno Il Quadro IP del Modello IRAP per il 2016 non ha subito modifiche importanti. Le uniche degne di nota sono rappresentate dalla suddivisione in 19 caselle del Rigo IP37 deputato ad accogliere le Altre variazioni in aumento e in 25 caselle del Rigo IP43 dove vanno dettagliate le Altre variazioni in diminuzione e l inserimento del nuovo Rigo IP70 nel quale va indicato l ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente (art. 11, comma 4- octies D.Lgs. n. 446/1997). Il Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: - società semplici; - società in nome collettivo e in accomandita semplice; - società equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici; - associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; - aziende coniugali che esercitano l attività in forma di società. Ciascun soggetto tenuto alla compilazione del presente quadro deve compilare la Sezione di riferimento al fine di determinare la base imponibile IRAP applicando i diversi criteri previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997. Presentazione telematica: - entro il 30 settembre 2016 per le persone fisiche, società semplici, snc, sas e soggetti assimilati. Il presente Quadro è suddiviso in sei Sezioni: - le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2015: Sez. I - Società commerciali art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997; Sez. III - Società in regime forfetario; Sez. IV - Società esercenti attività agricola; Sez. V - Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni; - la VI Sezione, attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Le società di persone in contabilità ordinaria che intendono determinare il valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti non commerciali ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, devono compilare la Sez. II. L opzione (o la revoca) per il periodo d imposta si esercita compilando il Rigo IS35 del Quadro IS. - Cessione di terreni edificabili. - Determinazione della base imponibile dei GEIE. Artt. 5, TUIR; art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; art. 5 della Legge 30 dicembre 1991, n DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 117
3 ADEMPIMENTO Il Quadro IP va utilizzato dalle società di persone e soggetti equiparati per la determinazione del valore della produzione relativa all anno NOVITÀ 2016 Si segnalano due novità del Quadro IP: la prima è rappresentata dalla suddivisione dei Righi IP37 e IP43, rispettivamente deputati ad accogliere le Altre variazioni in aumento e le Altre variazioni in diminuzione, in più caselle nelle quali vanno indicate con apposito codice le variazioni in aumento o in diminuzione non espressamente indicate nella Sezione II. nel quale va indicata la deduzione per incremento occupazionale di cui all art. 11, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 446/1997; la seconda consiste nell inserimento del nuovo Rigo IP70 nel quale va indicato l ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente previsti dall art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997. L art. 1, comma 20 della Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha inserito nell art. 11 del Decreto IRAP il comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (anno 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare), si considerano deducibili, agli effetti dell IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto IRAP. L art. 11, comma 4-octies, del Decreto IRAP statuisce che Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis) 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Pertanto sono ammesse in deduzione dalla base imponibile IRAP le spese per il personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, eccedenti l ammontare di alcune deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11 del Decreto IRAP. Si tratta delle deduzioni concernenti: i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, il cuneo fiscale, i contratti di formazione e lavoro e la ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a); di quelle riconosciute in favore delle imprese di autotrasporto merci (1-bis); dei soggetti di minori dimensioni (4-bis.1); nonché quelle per incremento occupazionale (4-quater). La norma introduce, dunque, un criterio di deducibilità per differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi del richiamato art. 11 del D.Lgs. n. 446/ DICHIARAZIONI FISCALI IRAP
4 In merito, la relazione tecnica ha precisato che, se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro, spetta un ulteriore deduzione fino a concorrenza dell intero importo dell onere sostenuto. Ne deriva che quanto minori sono le deduzioni fruibili in applicazione dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 tanto maggiore è il differenziale deducibile. La circostanza che alcuni soggetti non beneficino di tutte le deduzioni richiamate dalla norma non li esclude dall applicazione del beneficio. SOGGETTI OBBLIGATI In particolare, il Quadro IP deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: società semplici; società in nome collettivo e in accomandita semplice; società equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici; associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; aziende coniugali, se l attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori). Le società d armamento sono equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all unanimità o a maggioranza. Lo stesso articolo prevede che le società di fatto o irregolari sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale. SOGGETTI RESIDENTI Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d imposta hanno alternativamente: la sede legale; la sede dell amministrazione; l oggetto principale dell attività, nel territorio dello Stato. L oggetto principale deve essere determinato in base all atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all attività effettivamente esercitata. SOGGETTI NON RESIDENTI Nei confronti delle società di persone e soggetti equiparati non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione deve essere determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell Unione Europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Il presente Quadro è suddiviso in sei Sezioni: le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2015: - Sez. I - Società commerciali art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. II - Società commerciali e finanziarie artt. 5 e 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. III - Società in regime forfetario; - Sez. IV - Società esercenti attività agricola; DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 119
5 - Sez. V - Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni; la VI Sezione, attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Il contribuente che esercita più attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un attività imprenditoriale sia un attività professionale), dovrà procedere alla determinazione separata del valore della produzione compilando le Sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. Si rammenta che non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese rientranti nella stessa tipologia, deve determinare il valore della produzione con i medesimi criteri compilando, quindi, un unica Sezione. SOCIETÀ COMMERCIALI Alle società commerciali sono dedicate le seguenti Sezioni: Sez. I - Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Società commerciali e finanziarie artt. 5 e 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997. SOCIETÀ COMMERCIALI DI CUI ALL ART. 5-BIS D.LGS. N. 446/1997 (SEZ. I) La Sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. Non possono compilare la Sezione I le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (holding industriali). Questi soggetti, determinano la base imponibile ai sensi del comma 9 dell art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997 e devono, di conseguenza, compilare la Sezione II. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è così determinata: Ricavi (art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), del TUIR) +/- Variazioni delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR) Costi: - delle materie prime, sussidiarie e di consumo; - delle merci; - dei servizi; - dell ammortamento; - dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali 120 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP
6 Ricavi imponibili (art. 85, comma 1, del TUIR) Variazioni delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR) a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto Art. 92) variazioni delle rimanenze di beni, materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili Art. 92-bis) variazione delle rimanenze di idrocarburi liquidi e gassosi, di petrolio e derivati Art. 93) variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi con tempo di esecuzione ultrannuale Non sono invece deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base ai contratti di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). È equiparata all IMU e pertanto indeducibile l IMI (imposta municipale immobiliare) della Provincia autonoma di Bolzano (Legge prov. 23 aprile 2014, n. 3) e l IMIS (imposta immobiliare semplice) della Provincia autonoma di Trento (Legge prov. 30 dicembre 2014, n. 14). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d impresa ai fini dell imposta personale. LAVORO INTERINALE Il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale (somministrazione di lavoro) non è deducibile. È deducibile solo l importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi addebitato dalla società di lavoro interinale (mark up). PERSONALE DISTACCATO Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione. I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 121
7 deducibili secondo l ammontare risultante dall applicazione delle disposizioni generali del reddito d impresa, si assumono nell imponibile IRAP applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17 gennaio 1992 (cfr. circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). SEZIONE II - SOCIETÀ COMMERCIALI DI CUI ALL ART. 5 DEL D.LGS. N. 446/1997 La Sezione II deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, che abbiano optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. La Sezione II deve essere compilata anche dalle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (holding industriali) che determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 9 dell art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997. L esercizio prevalente dell attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50% del totale dell attivo patrimoniale (cfr. circolare n. 19 del 21 aprile 2009). Al riguardo, il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (cfr. circolare n. 37 del 22 luglio 2009). Opzione per l applicazione delle regole delle società di capitali L opzione per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali è irrevocabile per tre periodi d imposta e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l impresa non eserciti la revoca dell opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997. Per comunicare l opzione per il periodo d imposta 2016 (e quindi per il triennio ), occorre barrare la casella opzione del Rigo IS35: Le società di persone che non possono comunicare l opzione con la dichiarazione IRAP in quanto non tenute alla sua presentazione per il periodo d imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione (ad esempio, primo periodo d imposta di esercizio dell attività), la comunicano utilizzando l apposito modello disponibile, con il relativo software, nel sito dell Agenzia delle Entrate ( La revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l opzione. Per comunicare la revoca per il periodo d imposta 2016, occorre barrare la casella revoca del rigo IS DICHIARAZIONI FISCALI IRAP
8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è così determinata: Valore della produzione (lett. A, art c.c.) Costi della produzione (lett. B art c.c.) + Costi: - per il personale; - altre svalutazioni delle immobilizzazioni; - svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; - accantonamenti per rischi; - altri accantonamenti Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. Per la compilazione dei Righi della Sezione II, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Nell ipotesi in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall art c.c., occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema. Valore della produzione (lett. A, art c.c.) 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Costi della produzione (lett. B, art c.c.) 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione Costi non inclusi nella base imponibile IRAP 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; b) svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 123
9 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti Non sono invece deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato (anche se classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lett. B), n. 9), dell art c.c.); i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). È equiparata all IMU e pertanto indeducibile l IMI (Imposta Municipale Immobiliare) della Provincia autonoma di Bolzano (Legge prov. 23 aprile 2014, n. 3) e l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) della Provincia autonoma di Trento (Legge prov. 30 dicembre 2014, n. 14). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORMA DI LEGGE I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l esclusione dalla base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d imposta concessi per l incremento della base occupazionale). ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI Gli accantonamenti per rischi e oneri, qualora, privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, vengano imputati a voci dello schema di conto economico, diverse da quelle di cui alle voci B12) e B13), non potranno comunque essere portati in deduzione. I corrispondenti costi, risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento dell effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci dell aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, par. 9.2). PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU IMMOBILI Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio ovvero di quegli immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). AVVIAMENTO E MARCHI Sono deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. 124 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP
10 PRINCIPIO DI CORRELAZIONE I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. I resi e gli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico devono essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Le rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. I risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificati nella voce E20 del conto economico, concorrono a formare la base imponibile IRAP, anche se percepiti nello stesso periodo d imposta in cui si è verificata la perdita dei beni (cfr. risoluzione n. 294 del 18 ottobre 2007). PERSONALE INTERINALE Il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale (somministrazione di lavoro) è deducibile solo per l importo che eccede gli oneri retributivi addebitato dalla società di lavoro interinale (mark up). DISTACCO DEL PERSONALE Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione. SEZIONE III - SOCIETÀ IN REGIME FORFETARIO Le società che applicano, ai fini IRPEF, regimi forfetari di determinazione del reddito di impresa devono compilare la Sezione III del Quadro IP. ESERCENTI ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (ART. 56-BIS DEL TUIR) La Sezione III deve essere utilizzata anche dai soggetti che esercitano le altre attività agricole indicate nell art. 56-bis del TUIR. Tali soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP possono optare per l applicazione delle regole previste dall art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 secondo cui il valore della produzione netta è così determinato: DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 125
11 Reddito calcolato in base al regime forfetario (art. 56-bis del TUIR) + - retribuzioni sostenute per il personale dipendente; - compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; - compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; - interessi passivi. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi. SEZIONE IV - SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA La Sezione IV va compilata dalle: società semplici titolari di reddito agrario di cui all art. 32 del TUIR; società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del TUIR; società di persone ed equiparate esercenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all art. 5 della Legge 30 dicembre 1991, n OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO CRITERI ORDINARI I soggetti tenuti alla compilazione della Sezione IV, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L opzione ha effetto per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997). L esercizio di tale scelta e la sua eventuale revoca deve essere comunicato mediante la compilazione del Rigo IS33 presente nella Sezione VII del Quadro IS. Con la risoluzione 9 gennaio 2012, n. 3, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rinvio operato nell art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, all art. 5 deve considerarsi esteso anche all art. 5-bis. Di conseguenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le società semplici, titolari di reddito agrario di cui all art. 32, TUIR, possono ora utilizzare uno dei seguenti metodi alternativi di cui al D.Lgs. n. 446/1997: ai sensi dell art. 9, comma 1; a valori di bilancio, ex art. 5; a valori fiscali, ex art. 5-bis, se l attività è superiore ai limiti di cui all art. 32 TUIR. Si ricorda infine che nel caso in cui il soggetto opti per il regime di cui all art. 5, lo stesso è obbligato a tenere la contabilità con il metodo ordinario. ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA E DI AGRITURISMO I soggetti che esercitano congiuntamente l attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario possono cumulare i dati delle due attività ma solo se entrambe le attività determinano valori positivi del valore della produzione. In questo caso si dovrà compilare una sola Sezione IV. 126 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP
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