PROVINCIA DI SAVONA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

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1 29- f e b C o p i a A l b o COMUNE DI ORTOVERO PROVINCIA DI SAVONA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 OGGETTO: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI - ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 E COMMA 3 DELLA L.R. 06/08/2001, N. 24 COME MODIFICATA CON L.R. 12/11/2014, N. 30. L anno duemilasedici addì ventinove del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. Andrea Delfino - Presidente Sì 2. Armato Anna - Consigliere Sì 3. Capello Fabio - Consigliere Sì 4. Cassiano Marta - Consigliere Giust. 5. Alessandro Gagliolo - Vice Sindaco Sì 6. Gandolfo Francesco - Consigliere Sì 7. Marras Claudio - Consigliere Sì 8. Messuti Paolo - Consigliere Sì 9. Plumeri Simone - Consigliere Sì 10. Timo Mariagrazia - Consigliere 11. Vignola Fausto - Consigliere Giust. Sì Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 Assiste l adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Andrea Delfino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

2 Il Sindaco introduce il punto all ordine del giorno e lascia la parola all Assessore delegato all Urbanistica Arch. Simone Plumeri per una breve relazione. L Assessore Arch. Simone Plumeri spiega ai consiglieri presenti che con la Legge n. 30 del 2014 è stata modificata la Legge dei sottotetti, dando la possibilità di trasformare i sottotetti esistenti ed anche porzioni di edifici comprese nella sagoma come porticati che fossero già esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge in unità abitative. Questa legge dalla sua entrata in vigore ha avuto qualche problema, perché il Governo ne ha impugnato una parte ovvero quella relativa alle distanze. La Regione Liguria diceva che i sottotetti trasformati in abitazione non costituivano nuova abitazione e non costituivano quindi un piano abitativo suppletivo all esistente. Il Governo ha impugnato tale previsione non ritenendo la Regione competente a legiferare in materia di distanze, ritenendo questa una competenza nazionale. Ha impugnato questa Legge e una porzione della Legge Regionale 16, che è la normativa principale di riferimento in campo edilizio. Per questo motivo abbiamo aspettano a prendere una decisione in merito. Nel frattempo le domande dei cittadini stanno diventando più di una e ci è sembrato logico allora prendere in considerazione la Legge e tutelare a il comune, b l ufficio tecnico e c i cittadini. Noi abbiamo interpretato in maniera restrittiva la normativa sulle distanze. Andiamo ad approvare la Legge e consentiamo a chi rientra nei requisiti di applicarla, ma sottostando alla normativa nazionale in materia di distanze e questo per non creare futuri problemi in base a ciò che verrà deciso un domani dalla Corte Costituzionale. Ci sembra giusto offrire ai cittadini la possibilità con questa forma di tutela per l Ente e per i cittadini stessi. Nella delibera abbiamo cercato di normare il più possibile gli interventi per aiutare l ufficio tecnico in modo da non creare situazioni di incertezza. Era necessario dare all UTC uno strumento chiaro che non desso spazio a sue interpretazioni. Questa delibera costituisce un principio di variante al Piano. Introduciamo al Piano l art. 9bis visto che il 9 parla di interventi sull esistente e quindi il 9 bis è un aggiunta. Come previsto dalla Legge una volta passata in Consiglio la delibera verrà pubblicata e ci sarà tempo per tutti i cittadini per porre osservazioni. Se ce ne saranno si dovrà ritornare in Consiglio con una risposta. Una volta superata questa fase la delibera verrà trasmessa in Regione. La Regione verificherà che la delibera rechi le norme che loro ci hanno prescritto. Io ritengo che la delibera sia già rispettosa delle norme regionali, ma vedremo cosa ci dirà la Regione. Superati altri 60 giorni la delibera diventerà esecutiva e verrà quindi applicata. A prescindere dalle superfici dei terrazzi il dato importante è rappresentato dalle restrizioni sul centro storico. La normativa nuova esclude completamente i centri storici dai recuperi abitativi dei sottotetti dando ai comuni la possibilità di inserirne alcune parti che abbiano i requisiti previsti dalla norma. Noi abbiamo fatto con l UTC un analisi di quello che è segnato dal nostro Piano regolatore come centro storico. Ci sono delle tavole apposite che individuano gli edifici del centro storico. Noi siamo andati ad analizzare edificio per edificio verificando le strutture che avessero le caratteristiche di un certo tipo (es struttura portante in legno) ed abbiamo escluso quindi alcuni edifici che nulla hanno a che vedere col centro storico vero e proprio. È possibile andare puntualmente a riconoscere l edificio sul quale andare ad intervenire. Altre cose particolari non ce ne sono, perché comunque sia noi ci siamo rifatti in tutto e per tutto alla Legge Regionale.. Il Consigliere di minoranza F. Gandolfo chiede: C è urgenza di approvarla ora o si poteva aspettare di avere il nuovo Puc?. L Assessore Arch. Simone Plumeri risponde: Urgenza non ce n era. È una normativa del 2014 ed io per primo ho consigliato di aspettare ad adottarla. Col Piano regolatore non centra assolutamente nulla. Questa è una legge speciale che non va a relazionarsi col nuovo Puc. Ma il fatto che ci siano state queste continue proroghe della Corte Costituzionale per decidere ci ha indotto a decidere perché i cittadini ci chiedevano di applicarla. L unica cosa sulla quale ci siamo sentiti di essere cauti è di rispettare la normativa nazionale sulle distanze, perché i sottotetti per il Tar Liguria fanno nuova costruzione.. Il Consigliere di minoranza F. Gandolfo dichiara: Voterò contro, perché chi ha costruito prima del 2014 non avrà tutela. Chi ha fatto il furbo come al solito verrà premiato. C è gente che si è tenuta più bassa e c è gente che si è tenuta più alta. Chi l ha fatto prima ha fatto un abuso e chi lo fa ora verrà avvantaggiato.. L Assessore Arch. Simone Plumeri risponde: La Legge non è un condono. Non è che chiunque può dire che da ora in poi la propria mansarda diventerà abitabile. Lo scopo della

3 Legge è di consentire di trasformare il sottotetto dall entrata in vigore della legge. Chi ha fatto un abuso non lo sana con questa legge.. Il Consigliere di minoranza F. Gandolfo dichiara: La Regione si è espressa con questa Legge per sanare la situazione di Villanova. Ora con questa Legge i cittadini chiedono gli oneri potranno sanare certe situazioni.. L Assessore Arch. Simone Plumeri risponde: Il caso di Villanova è diverso. Con questa Legge per poter edificare è necessario che la mansarda non ci sia o che sia un locale di sgombero. Non è una Legge che sana un abuso. Chi farà la pratica si prenderà la responsabilità di dire che in questo momento il sottotetto è un locale di sgombero. Il problema secondo me è di dire la Legge lo permette e perché io non lo posso fare? Poi se giustamente viene utilizzata in un modo non del tutto lecito io non voglio discuterlo.. Il Consigliere di minoranza F. Gandolfo dice: Non è proprio come dici tu. Se questa casa è stata alzata la puoi sanare con questa legge?. L Assessore Arch. Simone Plumeri dice: Ogni casa ha un altezza massima. Se tu vuoi recuperare un locale di sgombero il locale deve avere certe caratteristiche di altezza etc. Se tu hai questo locale lo puoi recuperare, se tu hai un abuso non è sanabile. Se il locale di sgombero non ha le misure previste non è un locale di sgombero e non lo puoi sanare.. Il Consigliere di minoranza F. Gandolfo aggiunge: Basta una armadio a muro che cambia le medie.. L Assessore Arch. Simone Plumeri dice: Se tu hai fatto un locale rispettando l altezza massima, lo puoi sanare. Perché chi l ha fatto nel 2011 lo poteva fare e chi lo ha fatto dopo no. Perché per assurdo non dire no nel 2001 e dire si nel Se il Comune di Ortovero non avesse mai fatto applicare la Legge dei sottotetti, perché oggi la vado a dare. Ma il Comune l ha data nel 2001 e ritiene giusto darla oggi. È comunque una questione che dipende dalla Regione. È la Regione che ha fatto la Legge e i cittadini pretendono di poterla applicare. Bisogna comunque fare una pratica e ribadisco che la Legge non sana degli abusi. Così dovrebbe essere. E diventa complicato fare un processo alle intenzioni.. Il Consigliere di minoranza F. Vignola dice: Io mi sono letto la documentazione e ho visto che avete limitato le misure. Io sono d accordo al 90 per cento, ma mi chiedo come mai sono state intercettate solo alcune zone di alcuni mappali e non tanti altri posti. Secondo me se si vuole dare una mano, perché vogliamo che l edilizia riparta. Io mi riferisco al centro storico. E mi asterrò dalla votazione, perché i mappali individuati nel centro storico dovevano essere maggiormente estesi. Da un lato della strada si e dall altro no non va bene. Io ho visto che ci sono delle misure ben determinate e ritengo che la possibilità doveva essere estesa e poi comunque caso per caso ci sarebbe stato chi poteva applicare la norma e chi no.. L Assessore Arch. Simone Plumeri ribadisce: La legge non ammette nel centro storico. Non è ammesso per interventi che abbiano certe caratteristiche tecniche. Dove ci sono abitazioni, dove l altezza del tetto ti consente di avere porzioni come da Legge, si può fare. Si è limitato l intervento dove ci sono zone con edifici tutti attaccati. Secondo noi diamo la possibilità ad utenti che la legge a priori lascia fuori.. Il Consigliere di minoranza F. Vignola dice: Secondo me la si doveva estendere a tutti perché tanto le specifiche della norma taglierebbero già di loro alcuni edifici che non hanno le caratteristiche.. L Assessore Arch. Simone Plumeri aggiunge: Noi abbiamo fatto un analisi dettagliata con l UTC vedendo gli edifici che rispettavano certe caratteristiche. L analisi è stata fatta. Poi per carità ogni criterio è opinabile e ognuno può esprimere la sua preferenza. Quello che ci tengo a dire non è di qua dalla strada si e di la dalla strada no. Ma solo valutando i singoli edifici che sono di epoche diverse e di costruzioni diverse.. Il Consigliere di Minoranza F. Vignola dichiara: Io mi asterrò solo perché l individuazione del Piano puntuale eventualmente si poteva estendere dappertutto senza nessun onere.. Nessun altro consigliere essendo intervenuto, il Sindaco procede con la votazione.

4 IL CONSIGLIO COMUNALE TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito; PREMESSO: che la Regione Liguria con la Legge 06/08/2001 n 24 ha regolamentato il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e di altri locali posti all interno dei fabbricati; che con la L.R. 12/11/2014 n 30 la Regione Liguria ha introdotto rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti con particolare riferimento al campo di applicazione della disciplina medesima, alle caratteristiche degli edifici suscettibili di interventi di recupero ed ai requisiti dimensionali dei locali interessati; che all Art. 7. (Contenuti e procedura della variante urbanistica per l'inserimento della disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5) la succitata Legge recita: 1. I comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, introdurre nel vigente PUC o nello strumento urbanistico generale la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all articolo 5 negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica della presente legge, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all articolo 1, dei parametri previsti all articolo 2, commi 2 e 6, e delle condizioni stabilite all articolo 5. In tale disciplina il Comune individua le zone o gli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture, prevedendo, altresì, le eventuali prestazioni di standard urbanistici da assolvere, e stabilisce per gli interventi comportanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei locali sottotetto: a) le percentuali di ampliamento volumetrico o superficiario consentite, comunque entro il limite massimo del 20 per cento del volume geometrico dell edificio esistente; b) le altezze massime consentite per l innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura; c) le tipologie costruttive ammesse per l apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a undicesimo (1/16); d) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia. 2. La disciplina di cui al comma 1 concernente i locali sottotetto se comportante modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell edificio non può riguardare gli immobili: a) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni; b) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi; c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario; d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive; e) ricadenti, in base alle indicazioni dell assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi aree urbane con valori di immagine (IU), strutture

5 urbane qualificate (SU), nuclei isolati ed aree non insediate in regime di conservazione (NI-CE e ANICE). 3. Per l introduzione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica la procedura di seguito stabilita: a) la deliberazione di adozione della variante al vigente strumento urbanistico comunale è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, con possibilità di presentazione di osservazioni da parte di qualunque interessato entro i successivi quindici giorni; b) decorso il termine di cui alla lettera a), ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio comunale, da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza; c) gli atti deliberativi comunali di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi alla Regione per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2; d) la variante allo strumento urbanistico si intende approvata decorso il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte della Regione senza che essa abbia assunto e notificato la determinazione di sua competenza contenente eventuali prescrizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, alla cui osservanza è subordinata l efficacia dell atto approvativo. DATO ATTO: che il Comune di Ortovero è dotato di Piano Regolatore Generale corredato di disciplina paesistica di livello puntuale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 861 del 29/10/1995 e pertanto soggetto alle limitazioni all attività di pianificazione ed urbanistico-edilizia di cui all art. 47 ter della L.U.R.; con deliberazione n 40 del 27/11/2009 il Consiglio comunale si è impegnato a procedere, nelle forme previste dalla normativa vigente, alla formazione del nuovo P.U.C.; che a seguito di procedura di gara con Determina del Responsabile dell Area Tecnica n 01 del 07/01/2011 è stato aggiudicato l incarico per la redazione del P.U.C. alla CAIRE Urbanistica e che relativo atto è stato stipulato in data 02/02/2011; che l art. 47 ter della L.U.R. (Limitazioni per Comuni dotati di Strumento Urbanistico Generale approvato da oltre 10 anni corredato da disciplina paesistica di livello puntuale) consente varianti in attuazioni di leggi speciali; RICHIAMATA: la deliberazione del Consiglio Comunale n 01 del 07/02/2002 con la quale l Amministrazione Comunale ha adottato particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici oggetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti. CONSIDERATO CHE: la Regione Liguria ha inteso promuovere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici attraverso la L.R. 06/08/2001 n 24, in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici vigenti; la L.R. del 06/08/2001 n 24 risulta modificata con la L.R. n 30 del 12/11/2014 prevedendo, all'art. 7, un'estensione dell`efficacia della normativa previgente anche agli edifici realizzati legittimamente successivamente al 06/09/2001 (entrata in vigore della L.R. 24/01) purché entro il 29/11/2014 (entrata in vigore della L.R. 30/14) anche per gli interventi diversi dal recupero abitativo dei sottotetti, nei limiti e secondo modalità ivi riportate; che l'art. 7 della L.R. 24/01 come sostituito dall'art. 5 della L.R. 30/2014 prevede la possibilità per i comuni di introdurre nel vigente PUC o nello strumento urbanistico generale la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art. 5 della L.R.

6 24/01 previa deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all'art. 1 e dei parametri previsti all'art. 2 commi 2 e delle condizioni stabilite all'art. 5; l'obiettivo della norma, estendibile anche agli edifici esistenti e legittimati alla data di entrata in vigore delle L.R. 30 del 12/11/2014 corrispondente al 29/11/2014, risulta condivisibile atteso che attraverso gli interventi previsti è possibile soddisfare esigenze abitative perduranti nel tempo, contenendo l'uso ed il consumo di nuovo territorio, favorendo inoltre la messa in opera di interventi per il contenimento dei consumi energetici soprattutto nel caso di rifacimento completo delle coperture; gli interventi di recupero dei sottotetti non risultano cumulabili con altri interventi di ampliamento previsti dal vigente P.R.G. per effetto dell'art. 2 comma 1 della L.R. 24/01; RITENUTO: di consentire modificazioni dell'altezza in gronda e in colmo nel rispetto di limiti predeterminati nel rispetto dell' incremento volumetrico massimo del 20% al fine di : A. incentivare gli interventi di ristrutturazione anche complessiva degli edifici e pervenire al soddisfacimento di esigenze abitative senza incrementare la superficie coperta degli stessi; B. armonizzare con l'edificato, in conformità alle previsioni del vigente Strumento Urbanistico, quanto realizzabile sulla base delle disposizioni regionali in deroga; di consentire il recupero a fini abitativi dei locali sottotetto, come definiti al comma 2 dell'art. 1 L.R. 24/01, e dei volumi o superfici di cui al successivo art. 5 negli edifici legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica (L.R. 30/14) della originaria L.R. 24/2001, estendendo la sua applicabilità anche agli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della L.R. 24 del 06/08/2001 purché entro il 29/11/2014 (entrata in vigore della L.R. 30/2014), nell'intento di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente. VALUTATO: in riferimento a quanto sopra previsto e in ossequio alle disposizioni regionali, art. 7 comma 1, necessario introdurre una specifica disciplina urbanistica di livello locale con l'individuazione degli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in riferimento alle caratteristiche tipologiche formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture; che tale disciplina risulta proponibile attraverso l'introduzione di idoneo articolo da introdurre nelle vigenti Norme di Attuazione del P.R.G., quale sua variante, a titolo : "ART. 9 bis (Disciplina del recupero a fini abitativi dei sottotetti e delle superfici o volumi di cui all'art. 5 della L.R 24/01 e s.m.i)" come nel prosieguo articolato : 1.DEFINIZIONI Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della L.R. di modifica alla L.R. 24/2001 (29/11/2014), anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l agibilità; b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. Ai fini del calcolo della prevalenza delle funzioni residenziale o turistico-ricettiva si considerano tali anche le superfici accessorie quali cantine, depositi di pertinenza o simili con l esclusione delle autorimesse. 2.AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI In relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici, gli interventi di recupero a fini abitativi del sottotetto, risultano ammessi in tutto il territorio comunale con esclusione, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale ed

7 in ossequio del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 L.R. 24/01 e smi, delle seguenti zone/ edifici: a) interventi su edifici ricompresi nel centro storico ( zona A ex dm.1444/98 smi ), se comportanti modificazione delle altezze di colmo e/o di gronda dell edificio, ovvero modifica della sagoma; da tale prescrizione si esonerano gli immobili ricompresi nelle sottozone così individuate : Tavola 5 del PRG vigente Tessuto edilizio storico Pogli Marta Fasceo Ambito Pogli 1 immobili numero Ambito Pogli 3 immobile numero 15 Tavola 6 del PRG vigente Tessuto edilizio storico Ortovero Pozzo Ambito Ortovero 4 - immobili numero Ambito Ortovero 6 immobili numero Ambito Ortovero 8 - immobili numero b) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni; c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o di superficie; d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turisticoricettive; e) ricadenti, in base alle indicazioni dell assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi aree urbane con valori di immagine (IU), strutture urbane qualificate (SU), aree non insediate in regime di conservazione (ANI-CE). Secondo quanto previsto dall articolo 5 della L.R. 24/01 e smi, le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano anche agli interveti di recupero ai fini abitativi o turisticoricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell edificio diverse dai sottotetti purché: a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali; b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali; c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno. 3.DISCIPLINA PER IL RECUPERO Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda unicamente al fine di assicurare l osservanza del parametro dell altezza interna di cui all art.2 comma 2 della L.R. 06/08/2001 n 24 e s.m.ei. ma nel rispetto del limite dell altezza massima degli edifici previsto per le singole zone urbanistiche dal vigente P.R.G. La sopraelevazione dell altezza di gronda, qualora sia possibile, non potrà superare i cm. 150 misurati dall estradosso dell ultimo solaio esistente, eventualmente adeguato ai requisiti vigenti in materia statica ed energetica. L eventuale modifica delle altezze di gronda dovrà avvenire sulla proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante e dovranno essere demoliti eventuali cornicioni o marcapiano esistenti, tali interventi potranno avvenire solo se estesi all intera copertura dell edificio e/o unità edilizia, con uniformità di modifiche, tipologie costruttive, materiali, ecc. Gli interventi di cui alla presente disciplina non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell'edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali; inoltre se comportanti creazione di nuova unità immobiliare, dovranno rispettare i parametri edilizi previsti dai pertinenti articoli del Regolamento Edilizio stabiliti per la specifica destinazione residenziale e/o turistico-ricettiva. Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme sull abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 Gennaio 1989 n 13 ( Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità; mentre si dovranno prevedere idonee opere di

8 isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati conformemente alla vigente disciplina comunale in materia, quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell area oggetto dell intervento oppure in altre aree limitrofe. 4.PRESCRIZIONI EDILIZIE Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche essenziali dell'edificio e delle relative coperture, l'intervento di recupero dei sottotetti, nel caso in cui comporti modifiche dell'altezza di colmo e di gronda, deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni: a) ALTEZZE INTERNE: nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 LR 06/08/2001 n. 24 e smi b) AMPLIAMENTO MASSIMO CONSENTITO: nel caso di sopraelevazione della quota di gronda e/o di colmo l ampliamento volumetrico è consentito entro il limite massimo del 20 per cento (20 %) del volume geometrico dell'edificio esistente, come definito all'art. 70 della L.R. 16/08 e smi. Nel caso di applicazione della Lr. 24/2001 e smi. in immobili ricadenti in area agricola (zona E di cui al dm 1444/68 ), ed al fine di garantire comunque un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio in salvaguardia agli aspetti ambientali e paesaggistici, l eventuale recupero di volumi e/o superfici ex articolo 5 della Legge regionale, potrà avvenire nel mantenimento degli spazi agricoli e/o non residenziali, non inferiore al 50% dell esistente. c) ALTEZZA MASSIMA PER INNALZALMENTO DELLA LINEA DI GRONDA: nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale. d) DISTANZE: nel caso di interventi che prevedano la sopraelevazione della quota di gronda o di colmo, comportando quindi la creazione di nuova volumetria (intesa dalla giurisprudenza consolidata come nuova costruzione - T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 1067) le distanze minime tra edifici, anche non frontistanti, saranno calcolate nel rispetto di quanto stabilito dall art.9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n ossia non inferiori a m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; e) ABBAINI: è ammessa la realizzazione di abbaini la cui dimensione massima lorda, in larghezza, non dovrà superare i 2,00 metri e la distanza minima tra di essi dovrà essere almeno pari a 2,00 metri. Dovranno rispettare, per quanto possibile, gli allineamenti verticali delle bucature sottostanti ed avere tipologie costruttive e materiali armonizzati con la restante parte del fabbricato. Gli abbaini non concorrono al rispetto delle altezze minime dei vani, dovendosi intendere gli stessi quali elementi costruttivi finalizzati all illuminazione dei locali e non come modifiche della quota di imposta della copertura. f) TERRAZZI: è ammessa la realizzazione di terrazzi a pozzetto la cui superficie non dovrà superare il 20% della superficie orizzontale della copertura a falde. 5-DIVIETO DI FRAZIONAMENTO: I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della LR 24/01 e smi che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari non potranno essere oggetto di

9 successivi frazionamenti, dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari per un periodo non inferiore a 10 anni, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dallo strumento urbanistico vigente. 6-DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle disposizioni contenute nella LR. n. 24 del 6 agosto 2001 e s.m.i. Ogni modifica introdotta alla Legge Regionale n 24/2001 successivamente alla data di approvazione della presente normativa costituisce contestuale aggiornamento della normativa comunale in caso di conflittualità della stessa. Tutto ciò permesso : DATO ATTO: che, ai sensi dell Allegato alla D.G.R. n 223 del 28/02/2014 L.R. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione D.G.R. 331/2013 non rientrano nel campo di applicazione della L.R. 32/2012 gli interventi di ampliamento volumetrico o di superficie di edifici esistenti assentibili, in deroga ai piani Urbanistici Comunali, in applicazione della L.R. 24/2001 in quanto non comportanti impatti significativi sull ambiente. VISTO: l'art. 7 commi 1 e 3 della L.R n. 24 del 06/08/2001 come modificata dalla L.R n. 30 del 12/11/2014; VISTO: il vigente PRG approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 861 del 29/10/1995; ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell art. 49, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Responsabile dell Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica; Con l esito della seguente votazione, essendo i consiglieri votanti n. 9: voti favorevoli: n. 7; voti contrari: n. 1 (Francesco Gandolfo); voti astenuti: n. 1 (Fausto Vignola); DELIBERA DI CONSENTIRE modificazioni dell'altezza in gronda e in colmo nel rispetto di limiti predeterminati nel rispetto dell' incremento volumetrico massimo del 20% al fine di: C. incentivare gli interventi di ristrutturazione anche complessiva degli edifici e pervenire al soddisfacimento di esigenze abitative senza incrementare la superficie coperta degli stessi; D. armonizzare con l'edificato, in conformità alle previsioni del vigente Strumento Urbanistico, quanto realizzabile sulla base delle disposizioni regionali in deroga; DI CONSENTIRE il recupero a fini abitativi dei locali sottotetto, come definiti al comma 2 dell'art. 1 L.R. 24/01, e dei volumi o superfici di cui al successivo art. 5 negli edifici legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica (L.R. 30/14) della originaria L.R. 24/2001, estendendo la sua applicabilità anche agli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della L.R. 24 del 06/08/2001 purché entro il 29/11/2014 (entrata in vigore della L.R. 30/2014), nell'intento di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente.

10 DI INTRODURRE, in riferimento a quanto sopra previsto e in ossequio alle disposizioni regionali, art. 7 comma 1, una specifica disciplina urbanistica di livello locale con l'individuazione degli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in riferimento alle caratteristiche tipologiche formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture; DI INTRODURRE idoneo articolo da introdurre nelle vigenti Norme di Attuazione del P.R.G., quale sua variante, a titolo: "ART. 9 bis (Disciplina del recupero a fini abitativi dei sottotetti e delle superfici o volumi di cui all'art. 5 della L.R 24/01 e s.m.i)" come nel prosieguo articolato: 1.DEFINIZIONI Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della L.R. di modifica alla L.R. 24/2001 (29/11/2014), anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l agibilità; b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. Ai fini del calcolo della prevalenza delle funzioni residenziale o turistico-ricettiva si considerano tali anche le superfici accessorie quali cantine, depositi di pertinenza o simili con l esclusione delle autorimesse. 2.AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI In relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici, gli interventi di recupero a fini abitativi del sottotetto, risultano ammessi in tutto il territorio comunale con esclusione, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale ed in ossequio del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 L.R. 24/01 e smi, delle seguenti zone/ edifici: f) interventi su edifici ricompresi nel centro storico ( zona A ex dm.1444/98 smi ), se comportanti modificazione delle altezze di colmo e/o di gronda dell edificio, ovvero modifica della sagoma; da tale prescrizione si esonerano gli immobili ricompresi nelle sottozone così individuate : Tavola 5 del PRG vigente Tessuto edilizio storico Pogli Marta Fasceo Ambito Pogli 1 immobili numero Ambito Pogli 3 immobile numero 15 Tavola 6 del PRG vigente Tessuto edilizio storico Ortovero Pozzo Ambito Ortovero 4 - immobili numero Ambito Ortovero 6 immobili numero Ambito Ortovero 8 - immobili numero g) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni; h) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o di superficie; i) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turisticoricettive; j) ricadenti, in base alle indicazioni dell assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi aree urbane con valori di immagine (IU), strutture urbane qualificate (SU), aree non insediate in regime di conservazione (ANI-CE).

11 Secondo quanto previsto dall articolo 5 della L.R. 24/01 e smi, le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano anche agli interveti di recupero ai fini abitativi o turisticoricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell edificio diverse dai sottotetti purché: a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali; b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali; c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno. 3.DISCIPLINA PER IL RECUPERO Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda unicamente al fine di assicurare l osservanza del parametro dell altezza interna di cui all art.2 comma 2 della L.R. 06/08/2001 n 24 e s.m.ei. ma nel rispetto del limite dell altezza massima degli edifici previsto per le singole zone urbanistiche dal vigente P.R.G. La sopraelevazione dell altezza di gronda, qualora sia possibile, non potrà superare i cm. 150 misurati dall estradosso dell ultimo solaio esistente, eventualmente adeguato ai requisiti vigenti in materia statica ed energetica. L eventuale modifica delle altezze di gronda dovrà avvenire sulla proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante e dovranno essere demoliti eventuali cornicioni o marcapiano esistenti, tali interventi potranno avvenire solo se estesi all intera copertura dell edificio e/o unità edilizia, con uniformità di modifiche, tipologie costruttive, materiali, ecc. Gli interventi di cui alla presente disciplina non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell'edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali; inoltre se comportanti creazione di nuova unità immobiliare, dovranno rispettare i parametri edilizi previsti dai pertinenti articoli del Regolamento Edilizio stabiliti per la specifica destinazione residenziale e/o turistico-ricettiva. Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme sull abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 Gennaio 1989 n 13 ( Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità; mentre si dovranno prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati conformemente alla vigente disciplina comunale in materia, quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell area oggetto dell intervento oppure in altre aree limitrofe. 4.PRESCRIZIONI EDILIZIE Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche essenziali dell'edificio e delle relative coperture, l'intervento di recupero dei sottotetti, nel caso in cui comporti modifiche dell'altezza di colmo e di gronda, deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni: a) ALTEZZE INTERNE: nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 LR 06/08/2001 n. 24 e smi b) AMPLIAMENTO MASSIMO CONSENTITO: nel caso di sopraelevazione della quota di gronda e/o di colmo l ampliamento volumetrico è consentito entro il limite massimo del 20 per cento (20 %) del volume geometrico dell'edificio esistente, come definito all'art. 70 della L.R. 16/08 e smi.

12 Nel caso di applicazione della Lr. 24/2001 e smi. in immobili ricadenti in area agricola (zona E di cui al dm 1444/68 ), ed al fine di garantire comunque un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio in salvaguardia agli aspetti ambientali e paesaggistici, l eventuale recupero di volumi e/o superfici ex articolo 5 della Legge regionale, potrà avvenire nel mantenimento degli spazi agricoli e/o non residenziali, non inferiore al 50% dell esistente. c) ALTEZZA MASSIMA PER INNALZALMENTO DELLA LINEA DI GRONDA: nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale. d) DISTANZE: nel caso di interventi che prevedano la sopraelevazione della quota di gronda o di colmo, comportando quindi la creazione di nuova volumetria (intesa dalla giurisprudenza consolidata come nuova costruzione - T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 1067) le distanze minime tra edifici, anche non frontistanti, saranno calcolate nel rispetto di quanto stabilito dall art.9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n ossia non inferiori a m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; e) ABBAINI: è ammessa la realizzazione di abbaini la cui dimensione massima lorda, in larghezza, non dovrà superare i 2,00 metri e la distanza minima tra di essi dovrà essere almeno pari a 2,00 metri. Dovranno rispettare, per quanto possibile, gli allineamenti verticali delle bucature sottostanti ed avere tipologie costruttive e materiali armonizzati con la restante parte del fabbricato. Gli abbaini non concorrono al rispetto delle altezze minime dei vani, dovendosi intendere gli stessi quali elementi costruttivi finalizzati all illuminazione dei locali e non come modifiche della quota di imposta della copertura. f) TERRAZZI: è ammessa la realizzazione di terrazzi a pozzetto la cui superficie non dovrà superare il 20% della superficie orizzontale della copertura a falde. 5-DIVIETO DI FRAZIONAMENTO: I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della LR 24/01 e smi che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti, dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari per un periodo non inferiore a 10 anni, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dallo strumento urbanistico vigente. 6-DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle disposizioni contenute nella LR. n. 24 del 6 agosto 2001 e s.m.i. Ogni modifica introdotta alla Legge Regionale n 24/2001 successivamente alla data di approvazione della presente normativa costituisce contestuale aggiornamento della normativa comunale in caso di conflittualità della stessa. Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE ATTESA l urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; VISTO l art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n 267; Con l esito della seguente votazione, essendo i consiglieri votanti n. 9: voti favorevoli: n. 7; voti contrari: n. 1 (Francesco Gandolfo); voti astenuti: n. 1 (Fausto Vignola);

13 D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ==)O(==

14 Del che si è redatto il presente verbale Il Sindaco F.to : Andrea Delfino Il Segretario Comunale F.to : Dott.ssa Monica Di Marco CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. del Registro Pubblicazioni La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/03/2016 al 26/03/2016 come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267. Ortovero, lì 11/03/2016 Il Responsabile della Pubblicazione F.to : Dott.ssa Monica Di Marco E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Ortovero, lì Il Segretario Comunale DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-feb-2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Il Segretario Comunale F.to : Dott.ssa Monica Di Marco PARERE DI REGOLARITA TECNICA Reso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica. Data, Il Responsabile del Servizio Geom. Mauro Ginocchio

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