IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 OGGETTO: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 30 ADOZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE INTESA la relazione introduttiva da parte TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito; PREMESSO: - che il Comune di Albenga è dotato di Piano Regolatore Generale corredato da disciplina paesistica di livello puntuale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 04/09/2002 e pertanto soggetto alle limitazioni all attività di pianificazione ed urbanistico-edilizia di cui all art. 47ter della L.R. 04/09/1997, n. 36; - che, con la L.R. 12/11/2014 n. 30 di modifica alla L.R. 06/08/2001 n. 24, la Regione Liguria ha introdotto rilevanti modifiche alla previgente disciplina regionale in materia di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con particolare riferimento al campo di applicazione della disciplina medesima, alle caratteristiche degli edifici suscettibili di interventi di recupero ed alle caratteristiche dimensionali dei locali sottotetto interessati da tali interventi; - che l art. 7 della citata L.R. 06/08/2001 n. 24 come modificata con L.R. 12/11/2014 n. 30 dà facoltà ai Comuni di estendere l'operatività della nuova normativa anche agli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 06/08/2001 n. 24 purché esistenti all'atto di entrata in vigore della legge regionale di modifica (29/11/2014) mediante l introduzione nel proprio strumento urbanistico generale di una specifica disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti in coerenza con le indicazioni contenute nella nuova legge regionale; - che, nell ambito di tale disciplina, i Comuni provvedono ad individuare le zone o gli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture, prevedendo altresì le eventuali prestazioni di standard urbanistici da assolvere e stabilendo inoltre, i parametri edilizi per gli interventi comportanti modifica delle altezze di colmo e di gronda; RICHIAMATE, in relazione alla previgente applicazione ed operatività della L.R. 06/08/2001, n. 24: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 03/10/2001 con la quale la C.A. ha adottato particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici oggetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti; - la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/05/2002 con la quale sono state recepite le conseguenti osservazioni formulate dalla Regione Liguria; - la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/07/2006 con la quale sono state adottate ulteriori modifiche alla deliberazione sopra richiamata; RITENUTO opportuno, al fine di ovviare alle principali criticità riscontrate in sede applicativa delle sopracitate deliberazioni, stabilire alcuni nuovi parametri edilizi nonché

2 innalzare l altezza massima ammissibile per il recupero dei sottotetti entro le zone agricole da mt. 7,50 a mt. 8,00 alla luce delle particolarità tipologiche dei fabbricati rurali esistenti che, di norma, presentano maggiori altezze dei locali al piano terra destinati a magazzino agricolo o simili rispetto alle altezze convenzionali per la destinazione residenziale; DATO ATTO che, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all art. 1 della L.R. 06/08/2001 n. 24 come modificata con L.R. 12/11/2014 n. 30 e dei parametri generali fissati al successivo art. 2, commi 2 e 6, il Comune di Albenga ha provveduto alla stesura della specifica disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 06/08/2001 n. 24 e s.m.i.; RAVVISATA quindi la necessità di introdurre la sopracitata disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 06/08/2001 n. 24 e s.m.i. mediante integrazione delle Norme di Attuazione del vigente PRG al CAPITOLO III DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE con il seguente testo normativo: art. 11bis Recupero a fini abitativi dei sottotetti DEFINIZIONI Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di modifica alla L.R. 06/08/2001, n. 24 (29/11/2014), anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l agibilità; b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turisticoricettiva. Ai fini del calcolo della prevalenza delle funzioni residenziali o turistico-ricettiva si considerano tali gli accessori diretti ed accessori delle unità aventi dette funzioni, anche quando non aventi effettiva destinazione residenziale o turistico-ricettiva, quali cantine, autorimesse, depositi di pertinenza, o simili). DISCIPLINA PER IL RECUPERO Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda unicamente al fine di assicurare l osservanza del parametro dell altezza media interna di cui all art. 2, comma 2, alla L.R. 06/08/2001 n. 24 e s.m.i., ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto per le singole zone urbanistiche dal vigente Strumento Urbanistico Generale comunale o da altro strumento di pianificazione, e, in assenza di tale parametro, nel rispetto delle altezze massime degli edifici di seguito specificate. Ambiti B C del capoluogo: Hmax = 26,00 mt; Ambiti B C delle frazioni: Hmax = 15,00 mt; Ambiti E1 E2 E 3 E4 E5: Hmax = 8,00 mt; Altre zone: Hmax = 7,50 mt. In tali casi l aumento del volume geometrico dell edificio esistente dovrà essere contenuto entro il limite massimo del 20%. L altezza dell edificio, per il rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, va misurata dal punto più basso di tutti i prospetti alla quota della linea di intersezione interna del muro perimetrale sopraelevato con il solaio di copertura del tetto (altezza di gronda). Qualora la copertura

3 abbia struttura in legno, con travetti a vista posati ad interasse inferiore a m 1,00, l altezza dovrà essere misurata all intradosso dei travetti di sostegno della falda, da computarsi nello spessore complessivo del pacchetto di copertura, ed al netto delle eventuali travi di colmo o travi perimetrali di imposta. Nel caso di terreno acclive l altezza dovrà essere misurata per singole parti di fabbricato come disposto dall art. 6 lettera d) delle N.d.A.. La sopraelevazione dell altezza di gronda, qualora sia possibile, non potrà superare i cm. 150 misurati dall estradosso dell ultimo solaio esistente, eventualmente adeguato ai requisiti vigenti in materia statica ed energetica, e la pendenza della copertura non potrà superare i 30. L eventuale modifica delle altezze di gronda dovrà avvenire sulla proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante e dovranno essere demoliti eventuali cornicioni o marcapiano esistenti. Il recupero a fini abitativi di sottotetto, se comportante alterazione delle altezze di colmo e di gronda dell edificio può avvenire solo se esteso all intera copertura dell edificio e/o unità edilizia, con uniformità di modifiche, tipologie costruttive, materiali, ecc.. Gli interventi di recupero di cui al presente articolo, se comportanti creazione di nuova unità immobiliare, dovranno rispettare i parametri edilizi previsti dalle presenti Norme e dai pertinenti articoli di Regolamento Edilizio stabiliti per la specifica destinazione residenziale e/o turistico ricettiva. E ammessa la realizzazione di terrazzi a pozzetto la cui superficie non dovrà superare il 15% della superficie orizzontale della copertura a falde. E ammessa la realizzazione di abbaini la cui dimensione massima lorda, in larghezza, non dovrà superare i 1,60 metri. Gli abbaini dovranno avere una distanza minima tra di loro di almeno 2,00 m, dovranno rispettare, per quanto possibile, gli allineamenti verticali delle finestre sottostanti ed avere tipologie costruttive e materiali armonizzati con la restante parte del fabbricato. Non potranno essere realizzati abbaini che interrompano la linea del cornicione o che siano a filo di facciata, ma dovranno essere arretrati rispetto al filo di facciata di almeno 50 cm. Gli abbaini non concorrono al rispetto delle altezze minime dei vani, dovendosi intendere gli stessi quali elementi costruttivi finalizzati all'illuminazione dei locali e non come modifiche della quota di imposta del tetto. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché: a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali; b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali; c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno. Il recupero a fini abitativi di sottotetto, se comportante modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell edificio non può riguardare gli immobili: 1. vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 2. ricadenti nelle Zone A2 (Centri Antichi minori di Salea, Campochiesa, Bastia, Lusignano, San Fedele e Leca) insediamenti di impianto antico con elevati valori morfologici e tipologici, dotati di una struttura urbanistica in sé conclusa e definita anche nei rapporti con l intorno paesistico, come definite all art. 25 delle N.d.A.; 3. individuati dal P.R.G. come edifici singoli di valore ambientale di cui all art. 29 delle N.d.A.; 4. ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i Piani di Bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;

4 5. ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turisticoricettive; 6. ricadenti in Ambito Urbanistico A1 (centro storico del capoluogo) in quanto soggetto al regime normativo strutture urbane qualificate (SU) del vigente P.T.C.P.; 7. ricadenti, in base alle indicazioni dell assetto insediativo del vigente P.T.C.P., in ambiti soggetti ai regimi normativi aree urbane con valori di immagine (IU), nuclei isolati ed aree non insediate in regime di conservazione (NI CE e ANI CE). Laddove gli interventi previsti dalla legge determinino la creazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico - ricettive autonome, gli stessi sono esclusi nelle seguenti zone omogenee di cui all art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n a) Limitatamente agli interventi di recupero di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti (ex art. 5 della Legge Regionale 06/08/2001 n. 24 e s.m.i.), quando i volumi o le superfici oggetto di recupero ai fini abitativi siano collocate ai piani terreni degli edifici e gli stessi abbiano aperture che prospettino direttamente su pubbliche vie o piazze o aree di uso pubblico, in qualsiasi zona omogenea siano situati, ad eccezione delle Zone A2. b) Zone omogenee D, con esclusione degli edifici che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di modifica alla L.R. 06/08/2001 n. 24 (29/11/2014) avevano già destinazione prevalentemente residenziale. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della disciplina di cui al presente articolo che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari potranno essere oggetto di successivi frazionamenti dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari, salvo i casi di cui al paragrafo precedente e fatto salvo, in ogni caso, l adeguamento ai parametri edilizi vigenti. Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici dell'intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 24/2001 e s.m.i. sono soggetti al reperimento degli standard urbanistici nella misura prevista all art. 20 delle presenti Norme per la specifica destinazione residenziale e/o turistico-ricettiva. In alternativa al reperimento delle dotazioni di standard urbanistici, valutata l entità e l ubicazione delle aree proposte a soddisfacimento delle stesse, nonché l eventuale impossibilità al reperimento entro un congruo intorno dell area oggetto d intervento, potrà essere disposta la monetizzazione degli standard conformemente alla vigente disciplina comunale in materia. Ove gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 24/2001 e s.m.i siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turisticoricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare. In alternativa al reperimento del parcheggio pertinenziale, quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell area oggetto dell intervento oppure in altre aree limitrofe comunque poste entro il raggio di 250 mt, è ammesso il versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati conformemente alla vigente disciplina comunale in materia.

5 CONSIDERATO che la sopradescritta integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, si configura come variante parziale al PRG medesimo da approvarsi nei termini stabiliti all art. 7, comma 3, della L.R. 06/08/2001 n. 24 come modificata dalla L.R. 12/11/2014 n. 30, e che, la stessa, in quanto attuativa di legge speciale, è esclusa dalle limitazioni di cui all art. 47ter della L.R. 04/09/1997 n. 36 e s.m.i.; RITENUTO opportuno sostenere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare dei sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 06/08/2001 n. 24 e s.m.i. in base alla considerazione che recuperare e dunque rendere fruibile un sottotetto esistente ovvero altri volumi o superfici collocati in parti di edificio diverse dai sottotetti consenta di assecondare esigenze abitative limitando contestualmente il consumo di nuovo territorio; EVIDENZIATO che mediante l introduzione della presente disciplina è altresì garantito il perseguimento degli obiettivi di cui all art. 1, comma 1, della L.R. 06/08/2001 n. 24 e s.m.i.; DATO ATTO che, ai sensi dell Allegato alla D.G.R. n. 223 del 28 febbraio 2014 L.R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione D.G.R. n. 331/2013 non rientrano nel campo di applicazione della L.R. n. 32/2012 gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione della L.R. n. 24/2001 in quanto non comportanti impatti significativi sull ambiente; RITENUTO in base a quanto sopra di poter procedere: - all adozione ai sensi dell art. 7 Contenuti e procedure della variante urbanistica per l inserimento della disciplina di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all art.5) della L.R. 06/08/2001 n. 24 come modificata dalla L.R. 12/11/2014 n. 30 della variante parziale alle Norme tecniche di Attuazione del PRG vigente come sopra meglio esplicitata; - alla conseguente abrogazione delle precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 03/10/2001, n. 48 del 28/05/2002 e n. 60 del 17/07/2006; VISTA la relazione illustrativa depositata agli atti d Ufficio redatta da personale dell Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale; DATO ATTO che la presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune al fine degli adempimenti previsti dal D Lgs. 14/03/2013 n. 33 ; ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte dei dirigenti ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; VISTO il vigente PRG approvato con D.P.G.R. n. 136 in data 04/09/2002 ed in particolare le Norme Tecniche di Attuazione; VISTA la Legge 06/08/2001, n. 24 come modificata dalla L.R. 12/11/2014, n. 30;

6 VISTA la Legge 04/09/1997, n. 36 Legge urbanistica regionale ; VISTA la Legge 06/06/2008, n. 16 Disciplina dell attività edilizia ; VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; VISTO lo Statuto Comunale; Per le motivazioni meglio espresse in premessa, DELIBERA 1. di adottare ai sensi dell art. 7 Contenuti e procedure della variante urbanistica per l inserimento della disciplina di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all art. 5) della L.R. 06/08/2001 n. 24 come modificata dalla L.R. 12/11/2014 n. 30, la variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente mediante introduzione nelle Norme di Attuazione al CAPITOLO III DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE del seguente testo normativo: art. 11bis Recupero a fini abitativi dei sottotetti DEFINIZIONI Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di modifica alla L.R. 06/08/2001, n. 24 (29/11/2014), anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: c) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l agibilità; d) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turisticoricettiva. Ai fini del calcolo della prevalenza delle funzioni residenziali o turistico-ricettiva si considerano tali gli accessori diretti ed accessori delle unità aventi dette funzioni, anche quando non aventi effettiva destinazione residenziale o turistico-ricettiva, quali cantine, autorimesse, depositi di pertinenza, o simili). DISCIPLINA PER IL RECUPERO Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda unicamente al fine di assicurare l osservanza del parametro dell altezza media interna di cui all art. 2, comma 2, alla L.R. 06/08/2001 n. 24 e s.m.i., ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto per le singole zone urbanistiche dal vigente Strumento Urbanistico Generale comunale o da altro strumento di pianificazione, e, in assenza di tale parametro, nel rispetto delle altezze massime degli edifici di seguito specificate. Ambiti B C del capoluogo: Hmax = 26,00 mt; Ambiti B C delle frazioni: Hmax = 15,00 mt; Ambiti E1 E2 E 3 E4 E5: Hmax = 8,00 mt; Altre zone: Hmax = 7,50 mt. In tali casi l aumento del volume geometrico dell edificio esistente dovrà essere contenuto entro il limite massimo del 20%.

7 L altezza dell edificio, per il rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, va misurata dal punto più basso di tutti i prospetti alla quota della linea di intersezione interna del muro perimetrale sopraelevato con il solaio di copertura del tetto (altezza di gronda). Qualora la copertura abbia struttura in legno, con travetti a vista posati ad interasse inferiore a m 1,00, l altezza dovrà essere misurata all intradosso dei travetti di sostegno della falda, da computarsi nello spessore complessivo del pacchetto di copertura, ed al netto delle eventuali travi di colmo o travi perimetrali di imposta. Nel caso di terreno acclive l altezza dovrà essere misurata per singole parti di fabbricato come disposto dall art. 6 lettera d) delle N.d.A.. La sopraelevazione dell altezza di gronda, qualora sia possibile, non potrà superare i cm. 150 misurati dall estradosso dell ultimo solaio esistente, eventualmente adeguato ai requisiti vigenti in materia statica ed energetica, e la pendenza della copertura non potrà superare i 30. L eventuale modifica delle altezze di gronda dovrà avvenire sulla proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante e dovranno essere demoliti eventuali cornicioni o marcapiano esistenti. Il recupero a fini abitativi di sottotetto, se comportante alterazione delle altezze di colmo e di gronda dell edificio può avvenire solo se esteso all intera copertura dell edificio e/o unità edilizia, con uniformità di modifiche, tipologie costruttive, materiali, ecc.. Gli interventi di recupero di cui al presente articolo, se comportanti creazione di nuova unità immobiliare, dovranno rispettare i parametri edilizi previsti dalle presenti Norme e dai pertinenti articoli di Regolamento Edilizio stabiliti per la specifica destinazione residenziale e/o turistico ricettiva. E ammessa la realizzazione di terrazzi a pozzetto la cui superficie non dovrà superare il 15% della superficie orizzontale della copertura a falde. E ammessa la realizzazione di abbaini la cui dimensione massima lorda, in larghezza, non dovrà superare i 1,60 metri. Gli abbaini dovranno avere una distanza minima tra di loro di almeno 2,00 m, dovranno rispettare, per quanto possibile, gli allineamenti verticali delle finestre sottostanti ed avere tipologie costruttive e materiali armonizzati con la restante parte del fabbricato. Non potranno essere realizzati abbaini che interrompano la linea del cornicione o che siano a filo di facciata, ma dovranno essere arretrati rispetto al filo di facciata di almeno 50 cm. Gli abbaini non concorrono al rispetto delle altezze minime dei vani, dovendosi intendere gli stessi quali elementi costruttivi finalizzati all'illuminazione dei locali e non come modifiche della quota di imposta del tetto. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché: d) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali; e) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali; f) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno. Il recupero a fini abitativi di sottotetto, se comportante modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell edificio non può riguardare gli immobili: 8. vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 9. ricadenti nelle Zone A2 (Centri Antichi minori di Salea, Campochiesa, Bastia, Lusignano, San Fedele e Leca) insediamenti di impianto antico con elevati valori morfologici e tipologici, dotati di una struttura urbanistica in sé conclusa e definita anche nei rapporti con l intorno paesistico, come definite all art. 25 delle N.d.A.; 10. individuati dal P.R.G. come edifici singoli di valore ambientale di cui all art. 29 delle N.d.A.;

8 11. ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i Piani di Bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario; 12. ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turisticoricettive; 13. ricadenti in Ambito Urbanistico A1 (centro storico del capoluogo) in quanto soggetto al regime normativo strutture urbane qualificate (SU) del vigente P.T.C.P.; 14. ricadenti, in base alle indicazioni dell assetto insediativo del vigente P.T.C.P., in ambiti soggetti ai regimi normativi aree urbane con valori di immagine (IU), nuclei isolati ed aree non insediate in regime di conservazione (NI CE e ANI CE). Laddove gli interventi previsti dalla legge determinino la creazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico - ricettive autonome, gli stessi sono esclusi nelle seguenti zone omogenee di cui all art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n a) Limitatamente agli interventi di recupero di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti (ex art. 5 della Legge Regionale 06/08/2001 n. 24 e s.m.i.), quando i volumi o le superfici oggetto di recupero ai fini abitativi siano collocate ai piani terreni degli edifici e gli stessi abbiano aperture che prospettino direttamente su pubbliche vie o piazze o aree di uso pubblico, in qualsiasi zona omogenea siano situati, ad eccezione delle Zone A2. b) Zone omogenee D, con esclusione degli edifici che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di modifica alla L.R. 06/08/2001 n. 24 (29/11/2014) avevano già destinazione prevalentemente residenziale. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della disciplina di cui al presente articolo che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari potranno essere oggetto di successivi frazionamenti dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari, salvo i casi di cui al paragrafo precedente e fatto salvo, in ogni caso, l adeguamento ai parametri edilizi vigenti. Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici dell'intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 24/2001 e s.m.i. sono soggetti al reperimento degli standard urbanistici nella misura prevista all art. 20 delle presenti Norme per la specifica destinazione residenziale e/o turistico-ricettiva. In alternativa al reperimento delle dotazioni di standard urbanistici, valutata l entità e l ubicazione delle aree proposte a soddisfacimento delle stesse, nonché l eventuale impossibilità al reperimento entro un congruo intorno dell area oggetto d intervento, potrà essere disposta la monetizzazione degli standard conformemente alla vigente disciplina comunale in materia. Ove gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti e dei locali di cui all art. 5 della L.R. 24/2001 e s.m.i siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turisticoricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare. In alternativa al reperimento del parcheggio pertinenziale, quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell area oggetto dell intervento oppure in altre aree limitrofe comunque poste entro il raggio di 250 mt, è ammesso il

9 versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati conformemente alla vigente disciplina comunale in materia. 2. di abrogare conseguentemente le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 03/10/2001, n. 48 del 28/05/2002 e n. 60 del 17/07/2006; 3. di demandare al Dirigente dell Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale gli adempimenti consequenziali per l approvazione della variante di che trattasi; Attesa l urgenza del provvedimento; SUCCESSIVAMENTE Visto l art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, ultimo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

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