Cosa cambia nei Cantieri temporanei o mobili con l emanazione del DLgs 106/2009 (integrazione del DLgs 81/2008)

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1 Cosa cambia nei Cantieri temporanei o mobili con l emanazione del DLgs 106/2009 (integrazione del DLgs 81/2008) A cura di Massimo CAROLI Il 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il DLgs 106/2009: Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dunque, la riorganizzazione delle vecchie norme (DLgs 626/94, DLgs 494/96, DPR 547/55, DPR 164/56, ecc.) introdotta con l entrata in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi - anche abbastanza significativi - per superare le difficoltà operative e interpretative emerse in poco più di un anno di applicazione. Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: Il DLgs 626/94 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/96 e il DLgs 494/96 fu integrato dal DLgs 528/99 (citando solo le modifiche più importanti). Quindi non meravigliamoci. Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo preminente è ovvio di migliorare la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro. Le modifiche introdotte toccano praticamente tutti e tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs. 81/2008, ma bisogna distinguerle: - I TITOLI I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s. i. e m. con i correttivi apportati sono facilmente confrontabili con il vecchio DLgs 626/1994 e s. i. e m. Le modifiche apportate in questi primi tre titoli (soprattutto nel Titolo I) sono, insieme a quelle apportate al TITOLO IV, le più importanti perché vi sono contenute anche vere innovazioni e non sono soltanto chiarimenti interpretativi o correzioni letterali al testo originario del DLgs 81/2008. Basterà ricordare le innovazioni apportate ai compiti del Datore di lavoro, del Medico competente, ecc. ; alla modifica sostanziale dell attestazione della data certa sul DVR, ecc. (ora basta la firma del Datore di Lavoro, RSPP e RLS); ai casi in cui non è più necessario redigere il DUVRI; alle modifiche apportate sulle competenze in merito alla Formazione e Informazione (collaborazione con gli enti bilaterali e non regime di monopolio di questi ultimi); alle modifiche sul potenziamento del coordinamento tra ASL e Dir. Prov. Lavoro, ecc., e più in generale alla rivisitazione di tutto

2 l apparato sanzionatorio (che in pratica torna a quello previsto dal DLgs 626/94 con le sole maggiorazioni dovute all incremento inflattivo previsto dall ISTAT), ecc. - Il TITOLO IV con i correttivi apportati tratta invece dei Cantieri temporanei o mobili. Chiaro quindi il confronto con il vecchio DLgs 494/96 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con i vecchi DPR 164/1956, ecc. Come abbiamo già evidenziato, le modifiche apportate in questo Titolo IV (insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli), sono le più importanti e sono quelle che ci proponiamo di dettagliare nello schema di raffronto che segue. Accenniamo per ora solo all istituzione del sistema di qualificazione tramite punteggio (in pratica sarà una PATENTE A PUNTI che porterà fino ad escludere dal mercato aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza); alle variazioni al campo di applicazione per la redazione del PSC; al ritorno all antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato (torna il può essere nominato e quindi non è più un obbligo incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori); ai nuovi obblighi per l impresa affidataria, ecc. - I TITOLI da V a XI con i correttivi apportati riordinano in pratica i vari decreti legislativi e Decreti presidenziali emanati in Italia in applicazione delle Direttive europee successive a quelle che sono state recepite come DLgs 626/94 e DLgs 494/96. Dunque, i riferimenti alla vecchia legislatura di sicurezza sono vari (DLgs 626/1994; DPR 547/1955; DPR 164/1956; DLgs 493/1966 ecc). Il dettaglio di come applicare questi obblighi gli obblighi è riportato negli Allegati del DLgs 81/2008. Le modifiche apportate in questi Titoli dal nuovo DLgs 106/2009 non sono fondamentali, ma possono essere definite sostanzialmente come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/ Nel TITOLO XII i contenuti riguardano esclusivamente l applicazione delle procedure penali. - E le modifiche apportate in questo Titolo XII dal nuovo DLgs 106/2009 sono infatti quelle che riguardano l estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione, il potere del Giudice di sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma e il potere di disposizione degli Organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive ai fini dell applicazione delle norme tecniche, ecc.; vanno lette come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/ Nel TITOLO XIII infine - i contenuti riguardano esclusivamente le abrogazioni delle vecchie leggi, Decreti, ecc. che sono stati sostituite dal DLgs 81/2008 e s. i. e m. Le modifiche apportate in questo Titolo XIII dal nuovo DLgs 106/2009 aggiornano ovviamente l elenco delle leggi e decreti abrogati.

3 Tratteremo successivamente nel dettaglio delle modifiche apportate dal DLgs 106/2009 agli altri TITOLI del DLgs 81/2008. Per ora ci proponiamo invece di evidenziare a chi svolge l attività di CSP/CSE le differenze che scaturiscono direttamente dal raffronto tra il vecchio DLgs 494/96 e s.i. e m. (al quale eravamo abituati perché ci aveva guidato per 12 anni circa) e le nuove Disposizioni integrative e correttive riportate nel nuovo testo integrato del solo TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili (DLgs 81/ DLgs 106/2009), anche perché sono già in vigore dal 20 Agosto 2009!! CONFRONTO tra il vecchio DLgs 494/96 ed il TITOLO IV del NUOVO DLgs 81/08 e s. i. e m. (entrambi trattano dei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) DLgs. 494/96, 528/99, 276/03 e 251/04 Testo integrato Le integrazioni e modifiche sono evidenziate in corsivo Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute [1] da attuare nei cantieri temporanei e mobili ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela e per la sicurezza dei Lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera a). Dal DLgs. 81 del 9 Aprile 2008 coordinato con il DLgs 106 del 3 Agosto 2009 e con la Legge 88 del 7 Luglio 2009 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (in verde sono riportate le novità del DLgs 81/2008 e le integrazioni apportate dal DLgs 106/2009 e dalla Legge 88/2009) Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 88. Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: - a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

4 legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. e-bis) ai lavori svolti in mare; - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; - f) ai lavori svolti in mare; - g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. - g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X - g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X. (lettere aggiunte dall'art. 57 del DLgs. n. 106 del 2009) e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli.

5 Specificano entrambi quale è il Campo di applicazione : disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 89, comma 1, lettera a). (ovvero ex D.Lgs. 494/96, art. 2, comma 1, lettera a). Il nuovo DLgs 106/2009 aggiunge ai campi in cui non si applica il TITOLO IV i lavori elettrici, ecc. che non comportino lavori edili o di ingegneria civile. ART. 2 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell esecuzione dell opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per Articolo 89 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: - a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell allegato X. - b) committente: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; - c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; (lettera così sostituita dall'articolo 58 del DLgs n. 106 del 2009) - d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione; - e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per la

6 la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per l esecuzione di lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 5; f-bis) uomini giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell opera: f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 91; - f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per l esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; (lettera così modificata dall'articolo 58 del DLgs n. 106 del 2009) - g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell opera; - h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell allegato XV; - i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto

7 individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; (lettera così modificata dall'articolo 58 del DLgs n. 106 del 2009) - i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (lettera introdotta dall'articolo 58 del DLgs n. 106 del 2009) - l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Il nuovo articolo è più completo nelle definizioni utilizzate in particolar modo nel campo dei Cantieri temporanei e mobili. Alcune giuste precisazioni sono state fatte: - per impedire che anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell Impresa possa divenire CSP e/o CSE. - Per definire meglio chi è l impresa affidataria, chi è l Impresa esecutrice e cosa si intenda per idoneità tecnico-professionale dell Impresa, in riferimento ai lavori da realizzare (quindi non idoneità tecnico professionale generale) ART. 3 Obblighi del committente o del responsabile dei Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori lavori (articolo così modificato dall'articolo 59 del DLgs. n. 106 del 2009) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell esecuzione del progetto e nell organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del Al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di

8 responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell opera, valuta i documenti di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: questi vari lavori o fasi di lavoro. - 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell opera, prende in considerazione i documenti di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b) Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell allegato II. 4. Nei casi in cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

9 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa: a) verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico - 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l esecuzione dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII;

10 medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'inps e dall'inail, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) Trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 o del fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all articolo

11 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, é sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (comma così sostituito dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) Nel nuovo articolo sono state introdotte alcune modifiche molto importanti. Per quanto riguarda la nomina del CSP (da parte del Committente e/o Responsabile dei lavori), nel vecchio art. 3 del DLgs 494/96 era necessario, perché scattasse l obbligo della nomina: - la pluralità di Imprese coinvolte nelle lavorazioni; - l entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G. Il nuovo decreto indica invece come unico parametro per la nomina del CSP che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (comma 4). Quindi non è più necessario l altro parametro (ovvero: l entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G). Questo significa che tutti i progetti di lavori pubblici rientreranno di fatto nell obbligo della nomina del CSP, in quanto in fase di progettazione non si può escludere che l impresa che risponderà alla gara possa far ricorso al subappalto (legge quadro sui L.P.). Di fatto poi, anche nel privato è quasi impossibile stabilire che i lavori verranno eseguiti da una sola Impresa (senza far ricorso cioè neanche ad una ditta artigiana che esegua lavori di scavi, impianti, ecc.). Dunque: Il CSP (e di conseguenza il CSE) praticamente dovranno essere nominati per tutti i lavori. Alcune altre giuste precisazioni sono state fatte nel nuovo articolo (e mirano ovviamente al contenimento del lavoro in nero e dell abusivismo in generale!):

12 - ora è chiaro che la verifica l'idoneità tecnico-professionale è estesa anche all impresa affidataria, - Sono precisati meglio anche gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, all'inail e alle Casse edili. - Precisa che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo (ecc.) - Aggiunge che l efficacia del titolo abitativo è sospesa anche quando mancano PSC e/o Fascicolo e/o Notifica preliminare. Il comma 11 (ripreso dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) nel tentativo di semplificare gli adempimenti per i lavori di importo inferiore a specifica che In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Ma non chiarisce altro in merito all obbligo di redazione del PSC, che quindi resta un obbligo del CSE. ART. 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n Il fascicolo di cui al comma 1 lettera b), è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione - 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (lettera così modificata dall'art. 60 del DLgs n. 106 del 2009) b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, Legge n. 88 del 2009) -2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in

13 concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, della sanità e dei lavori pubblici [2], sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l igiene del lavoro di cui all articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata ''commissione prevenzione infortuni '', sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. [2] Il decreto di cui all articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. I compiti affidati al CSP restano invariati: Redige il PSC ed il Fascicolo. Solo i contenuti del Fascicolo ora sono precisati meglio (ma non sono stati resi più snelli) nell Allegato XVI ART. 5 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori: (comma così modificato dall'art. 61, comma 1, del DLgs n. 106 del 2009) a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art. 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare

14 considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 12, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione provvede a dare comunicazione dell inadempienza all azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione dà comunicazione dell inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,

15 direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1 bis. Nei casi di cui all articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 2. soppresso. f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate Nei casi di cui all articolo 90, comma 5, il coordinatore per l esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). (comma così modificato dall'art. 61, comma 2, del DLgs n. 106 del 2009) 3. soppresso. Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. I compiti affidati al CSE restano invariati. Dobbiamo rassegnarci: il CSE è di fatto l ispettore del lavoro interno del Committente che controlla e organizza la sicurezza sul cantiere, ma deve raffrontarsi anche con gli organi di vigilanza esterni (ASL, Direzione Provinciale del lavoro, ecc.), con tutte le incombenze e responsabilità che gli sono state confermate con il nuovo decreto. ART. 6 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori - 1. Il committente é esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. (comma così reintrodotto dall'art. 62 del DLgs n. 106 del 2009 dopo la prima modifica del DLgs 81/2008, ora abrogata) - 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). (comma così modificato dall'articolo 62 del DLgs n. 106 del 2009)

16 Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. Le responsabilità del Committente e/o del Responsabile dei lavori restano praticamente invariate. Ma vanno valutate attentamente, in funzione della distribuzione degli incarichi tra loro. ART. 7 Obblighi dei lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994; Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi - 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. Le precisazioni dei punti 1 a) e b) della 494 non sono riportate solo perché sono già obblighi di carattere generali inseriti nel nuovo decreto (praticamente sono quelle che prima erano contenute nel DPR 547/55, nel DLgs 626/94, ecc.) ART. 8 Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dell opera osservano le misure generali di tutela di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; Articolo 95 - Misure generali di tutela - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dell opera osservano le misure generali di tutela di cui all articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: (comma così modificato dall'art. 63 del DLgs n. 106 del 2009) a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

17 b) la scelta dell ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l adeguamento, in funzione dell evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere. b) la scelta dell ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l adeguamento, in funzione dell evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere. I due articoli sono praticamente uguali. Le parti aggiunte in grassetto (dal DLgs n. 106 del 2009) sono semplici precisazioni. ART. 9 Obblighi dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica

18 dieci addetti; a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 2, comma 1, lettera f-ter). impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all allegato XIII; b) predispongono l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h). 2. L accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all articolo 7, - 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26 del presente decreto. (comma introdotto dall'art. 64 del DLgs n. 106 del 2009) 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di

19 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all articolo 29, comma 3. (comma così sostituito dall'art. 64 del DLgs n. 106 del 2009) <><><> Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria - 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (comma così modificato dall'art. 65 del DLgs n. 106 del 2009) 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all allegato XVII. (Idoneità tecnico professionale delle Imprese) 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. (comma aggiunto dall'articolo 65 del DLgs n. 106 del 2009)

20 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. (comma aggiunto dall'articolo 65 del DLgs n. 106 del 2009) I due articoli presentano delle differenze sostanziali: L art. 96 già chiarisce che gli obblighi prima detti semplicemente del datore di lavoro sono invece anche dei Dirigenti e dei Preposti (per quanto di propria competenza). Alcuni obblighi dei soggetti destinatari degli obblighi previsti nello stesso art. 96 sono inoltre meglio definiti. Il comma 1 bis) introdotto dal DLgs n. 106 del 2009 specifica chiaramente che tutte le misure che in cantiere sono a carico delle Imprese, non si applicano alle ditte che fanno mere forniture di materiali o attrezzature. L art. 97 inoltre (introdotto dal DLgs 81/2008) è abbastanza innovativo, perché specifica che l impresa affidataria deve comunque: - vigilare sulla sicurezza dei lavori aggiudicati, ecc. - coordinare gli interventi per garantire in cantiere le Misure generali di tutela (art. 95) e gli Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - verificare obbligatoriamente per prima (cioè prima di trasmetterli al CSE) la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio. Questa è una precisazione fondamentale perché fin ora di fatto accadeva che l Impresa principale (sbagliando) trasmetteva i POS dei subappaltatori, ecc. senza entrare nel merito dei contenuti. Ora sarà invece opportuno che il CSE pretenda dall Impresa affidataria una dichiarazione che i POS dei subappaltatori trasmessi sono stati da lei verificati in ottemperanza a quanto disposto dall art. 97, comma 3, lettera a). Pretendere questo impegno scritto servirà soprattutto a sensibilizzare l attenzione dell impresa affidataria sulle verifiche e congruità dei vari POS che dovrà trasmettere. Inoltre, l introduzione del comma 3 bis) costituisce una vera svolta nella ripartizione dei costi della sicurezza perché l impresa affidataria dovrà girarli senza alcun ribasso alle Imprese esecutrici, per gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività previste, se effettuati direttamente da queste ultime. Questo significherà anche - per evitare contenziosi nella ripartizione degli stessi oneri della sicurezza - che nel PSC dovranno essere definiti con la massima attendibilità, nel rispetto di quanto imposto dal punto 4 dell Allegato XV. Infine, l introduzione del comma 3 ter) impone all Impresa affidataria (finalmente con chiarezza) l obbligo di fornire ai propri Dirigenti e Preposti di adeguata formazione (da documentare nelle verifiche del CSE e degli Enti preposti). ART. 10 Requisiti professionali del coordinatore per la Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore

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