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1 Attuazione dell'articolo 1 della legge , n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 101 del S.O. n. 108)

2 TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili

3 Campo di applicazione Cantieri temporanei o mobili : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell allegato X

4 ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE - Allegato X I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

5 Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

6 Non si applicano: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni

7 d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato f) ai lavori svolti in mare g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

8 Committente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

9 Responsabile dei lavori Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera Tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell opera Non più soggetto che può essere ma soggetto incaricato..

10 Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

11 Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il RSPP da lui designato

12 uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera Piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) (valutazione rischi), i cui contenuti sono riportati nell allegato XV

13 Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell opera

14 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela.

15 Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) PSC - fascicolo

16 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) Non più almeno 200 uomini-giorno Non più rischi particolarmente aggravati

17 Nell ipotesi precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

18 Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione (CSP) e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) I nominativi sono indicati nel cartello di cantiere Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti, il CSP e il CSE

19 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII

20 In caso di lavori privati non soggetti a permesso a costruire, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell impresa: - del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei altri requisiti tecnico-professionali

21 b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL, applicato ai lavoratori dipendenti In caso di lavori privati non soggetti a permesso a costruire, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del DURC e dell autocertificazione relativa al CCNL applicato

22 c)trasmette all amministrazione competente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b)

23 L obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto

24 In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, l efficacia del titolo abilitativo è sospesa. In assenza del PSC o del fascicolo, quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare dei lavori, quando prevista, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente

25 In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (solo DIA) non si applica l obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione se sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente Si applica in ogni caso quanto disposto dall articolo 92, comma 2

26 Art. 92, comma2 Nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo

27 Ne discende che, nei lavori privati non soggetti a permesso a costruire, di qualsiasi entità, la presenza di due o più imprese determina : - nomina del coordinatore per l esecuzione - predisposizione del PSC - predisposizione del fascicolo

28 Il DPR 380/01 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia all art. 6 indica le attività di edilizia libera, eseguibili senza titolo abilitativo: a) Interventi di ordinaria manutenzione b) Interventi tesi all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o modifiche di facciate

29 c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato

30 L art. 10 dello stesso DPR 380/01 elenca i lavori subordinati a permesso a costruire: a) interventi di nuova costruzione b) interventi di ristrutturazione urbanistica c) interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, sagoma, prospetti o superfici oppure, limitatamente alle zone omogenee A variazioni di destinazione d uso

31 Le Regioni stabiliscono quali interventi sono subordinati a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività (DIA) L art. 22 del DPR 380/01 precisa che sono realizzabili con DIA gli interventi non riconducibili a permesso a costruire o ad edilizia libera

32 Idoneità tecnico professionale Allegato XVII Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla CCIAA b) Il DVR o l autocertificazione c) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei DPI forniti ai lavoratori e) nomina del RSPP, degli incaricati della gestione dell emergenza, del medico competente quando necessario

33 f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione dei lavoratori, preposti, RLS, addetti gestione emergenze h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria i) documento unico regolarità contributiva DURC - l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

34 I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei DPI in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria e) DURC

35 In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica, con gli stessi criteri, l idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori

36 Obblighi del coordinatore per la progettazione Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell allegato XV

37 b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell' allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE E preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera Il fascicolo non è predisposto solo nel caso di lavori di manutenzione ordinaria indicati nel DPR 380/01

38 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Durante la realizzazione dell'opera, il CSE: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con questo ultimo; adegua il PSC e il fascicolo

39 c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

40 e ) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle norme di sicurezza e al PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente competenti

41 f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

42 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori In ogni caso il conferimento dell incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di verifica requisiti, operato CSE, obbligo notifica

43 Responsabilità del responsabile dei lavori La designazione del CSP e del CSE, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di controllo: 1) Redazione PSC e fascicolo 2) Operato del coordinatore per l esecuzione

44 Obblighi dei lavoratori autonomi I lavoratori autonomi, fermo restando gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, si adeguano alle indicazioni fornite, ai fini della sicurezza, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori

45 Misure generali di tutela I datori di lavoro delle imprese esecutrici,osservano le misure generali di tutela e curano, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione c) le condizioni di movimentazione dei materiali

46 d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere

47 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' allegato XIII (spogliatoi, docce, ecc.) b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere

48 c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento d) curano la protezione dei lavoratori contro gli agenti atmosferici e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente g) redigono il piano operativo di sicurezza (POS)

49 L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento agli obblighi relativi a: 1) valutazione dei rischi 2) aggiornamento misure di sicurezza con l evoluzione dei lavori 3) scambio informazioni rischi specifici 4) redazione DUVRI

50 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria Il datore di lavoro dell impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione del PSC Gli obblighi di verifica dell idoneità tecnico professionale sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria, con le modalità di cui all allegato XVII

51 Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi sul rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei datori lavoro ditte esecutrici e lavoratori autonomi b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al coordinatore per l esecuzione

52 Requisiti professionali del CSP e del CSE - Laurea tecnica o diploma perito, geometra - esperienza da 1 a 3 anni nel settore edile - corso di formazione con verifica di apprendimento (allegato XIV) o esonero

53 Notifica preliminare Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla ASL e alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all allegato al decreto, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

54 a) cantieri dove operano due o più imprese b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella lettera a) per effetto di varianti in corso di opera c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

55 Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari agli organi di vigilanza La mancata notifica non determina nessuna sanzione pecuniaria amministrativa ma la sospensione del titolo abilitativo (DIA o permesso a costruire)

56 Piano di sicurezza e di coordinamento PSC - Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all allegato XI nonché la stima dei costi per la sicurezza

57 Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi I contenuti minimi del PSC e l indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell allegato XV

58 Il PSC è parte integrante del contratto di appalto I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori

59 L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti

60 Obblighi di trasmissione del PSC Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

61 Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione

62 Consultazione dei RLS Prima dell'accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano Il RLS ha facoltà di formulare proposte Nei cantieri di entità inferiore a 200 uomini-giorno la consultazione equivale a riunione periodica in materia di sicurezza

63 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento

64 Numero Imprese Entità presunta Permesso a costruire Notifica Nomina CSP e PSC Nomina CSE e PSC 1 < 200 SI/NO NO NO NO 1 > 200 SI/NO NO NO NO Più imp. < 200 NO NO NO SI Più imp. >200 NO SI NO SI Più imp. < 200 SI SI SI SI Più imp. >200 SI SI SI SI

65 SANZIONI Sospensione titolo abilitativo Permesso a costruire o DIA per - Assenza DURC - Mancata predisposizione PSC - Mancata predisposizione fascicolo - Non invio della notifica preliminare dei lavori agli organi di vigilanza

66 SANZIONI Committente o responsabile dei lavori - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a euro per violazione: - art. 90, comma 1, secondo periodo mancata previsione della durata dei lavori o delle singole fasi - art. 90, comma 3 mancata designazione del coordinatore per la progettazione

67 - art. 90, comma 4 mancata designazione del coordinatore per l esecuzione - art. 90, comma 5 - mancata designazione del coordinatore per l esecuzione dopo l ingresso in cantiere seconda impresa (variazione: inizio con solo una impresa poi affidamento anche ad altra)

68 Committente o responsabile dei lavori - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1250 a 5000 euro per violazione: - art. 90, comma 9, lett. a) mancata verifica della idoneità tecnico professionale imprese

69 Committente o responsabile dei lavori Sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per violazione art. 101, comma 1, primo periodo mancata trasmissione PSC ditte invitate a presentare offerte Sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 6000 euro per violazione art. 90, comma 9, lettera c) trasmissione documentazione al comune

70 Coordinatore per la progettazione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a euro per violazione: - art. 91, comma 1 mancata predisposizione del PSC o del fascicolo

71 Coordinatore per l esecuzione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a euro per violazione: - art. 92, comma 1, lett. a) mancata verifica applicazione PSC e norme sicurezza - art. 92, comma 1, lett. b) mancata verifica idoneità dei POS - art. 92, comma 1, lett. c) mancata organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra datori di lavoro

72 Coordinatore per l esecuzione - art. 92, comma 1, lett. e) mancata segnalazione committente inadempienze ditte esecutrici - art. 92, comma 1, lett. f) mancata sospensione lavori per pericolo grave Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 8000 euro per violazione: - art. 92, comma 2 mancata predisposizione PSC e fascicolo dopo nomina in corso d opera

73 Coordinatore per l esecuzione Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1250 a 5000 euro per violazione: - art. 92 comma 1, lett. d) mancata verifica attuazione accordi tra parti sociali

74 Datori di lavoro e dirigenti Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a euro per violazione: - art. 96 comma 1, lett. a) mancata attuazione logistica cantiere - art. 96 comma 1, lett. b) mancata realizzazione recinzione e ingresso - art. 96 comma 1, lett. c) accatastamento materiali

75 Datori di lavoro e dirigenti Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a euro per violazione: - art. 96 comma 1, lett. g) mancata redazione POS - art. 97 comma 1 impresa affidataria mancata vigilanza su sicurezza lavori e applicazione PSC - art. 100 comma 3 mancata attuazione PSC e POS

76 Datori di lavoro e dirigenti Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro per violazione: - art. 96 comma 1, lett. c) mancata protezione lavoratori agenti atmosferici - art. 97 comma 3 impresa affidataria mancata verifica congruenza POS ditte esecutrici con il proprio

77 Datori di lavoro e dirigenti Sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per violazione : - art. 100, comma 4 mancata messa a disposizione dei RLS del PSC e POS - art. 101, comma 2 mancata trasmissione PSC da affidataria a esecutrici e lav. autonomi - art. 101, comma 3 affidataria mancata verifica POS esecutrici e invio al CSE

78 PREPOSTI Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro per violazione: - art. 96 comma 1, lett. a) logistica cantiere - art. 100 comma 3 attuazione PSC e POS LAVORATORI AUTONOMI Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 5000 euro per violazione: - art. 100 comma 3 attuazione PSC e POS

79 LAVORATORI AUTONOMI Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2000 euro per violazione: - art. 100 comma 3 attuazione indicazioni del CSE

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