Logo della Repubblica Italiana LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA. Pres. di Sezione Giovanni Coppola
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1 Logo della Repubblica Italiana LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Del/Par n. 345 /2016 composta dai seguenti magistrati: Pres. di Sezione Giovanni Coppola Presidente Rossella Bocci Innocenza Zaffina Francesco Sucameli Raffaella Miranda Carla Serbassi Relatore ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 Visto l art.100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3; Visto il r.d. 12 luglio 1934, n 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; Vista la legge 14 gennaio 1994 n 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 giugno 2003 n 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista, in particolare, la deliberazione n 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n 244; Vista la deliberazione n 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; Visto l art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009 n 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n 102; Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n 74/2009 del 30 settembre 2009; Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n 2789 del 28 settembre 2009; Vista la nota, a firma del Presidente del Consiglio regionale della Campania, protocollata da questa Corte al n del 6 ottobre 2016, con la quale viene richiesto un parere ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n 131; Vista l ordinanza presidenziale n 69/2016 del con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; Udito il relatore, referendario Carla Serbassi; PREMESSO Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente del Consiglio regionale della Campania ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere contenente tre quesiti di cui, il primo (quesito A), riguardante la spesa per il personale in servizio presso gli uffici di diretta
2 collaborazione e supporto alle strutture politiche e dei gruppi regionali chiedendo se, visti i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente degli enti o società interamente controllate o partecipate dalla Regione sia da ritenersi dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all amministrazione del Consiglio regionale; il secondo (quesito B), in merito alla possibilità, per i Consiglieri eletti a partire dalla X legislatura, di aderire al sistema previdenziale contributivo; il terzo (quesito C), riguardante la possibilità di utilizzare, nell anno 2017, il residuo dei fondi per il personale, non speso nell esercizio CONSIDERATO L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica. La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell ente richiedente. La facoltà attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; preliminarmente all esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell Ente, deve essere riconosciuta all organo legislativamente investito della rappresentanza legale del medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. Parimenti, in presenza di quesiti concernenti atti di normazione o materie di competenza del Consiglio regionale, si deve ritenere soggettivamente ammissibile, come nel caso di specie, la richiesta di parere sottoscritta dal Presidente di tale organo. Quanto al requisito dell ammissibilità oggettiva, si deve tenere conto dell indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. E stato chiarito dalla Corte dei conti che la materia della contabilità pubblica ( ) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziariapatrimoniale, in quanto ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l estensione dell attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell azione amministrativa con l ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). L esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e coerentemente con quanto ribadito dalla Sezione delle autonomie, secondo cui, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini ( ) può costituire un indicatore sintomatico dell estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica, in
3 quanto si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede. Inoltre, l ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini dell ammissibilità oggettiva, deve dunque trattare ambiti e oggetti di portata generale, prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l occasione del quesito. Resta quindi escluso che l attività consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell ente; né la stessa funzione può interferire, in concreto, con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali. Alla luce dei predetti principi, il Collegio considera la richiesta di parere all odierno esame parzialmente ammissibile nei termini che seguono. Quesito A): la Sezione ritiene che il quesito posto possa rientrare nel concetto di contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto attinente alla interpretazione della disciplina normativa relativa alle spese per il personale, e quindi al contenimento e all equilibrio della finanza pubblica; occorre purtuttavia precisare che, come sopra evidenziato, questa Corte non può, invece, spingersi a rispondere in merito a dettagliate richieste, avanzate dal Consiglio regionale, in quanto volte ad individuare la soluzione concreta di specifici problemi di gestione, ferma restando l autonomia e la discrezionalità dell Ente nella scelta della concreta opzione organizzativa e interpretativa rimessa alla propria potestà amministrativa. In particolare tale quesito è così formulato Considerata la spesa per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione e supporto alle strutture politiche e dei gruppi regionali e, visti i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente degli enti o società interamente controllate o partecipate dalla Regione è da ritenersi dipendente dello stesso ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all amministrazione del Consiglio regionale? In merito si riporta il contenuto dell articolo 2, comma 5, della l. r. Campania n. 1 del 18 gennaio 2016 (legge di stabilità regionale), come modificato dall art. 26 del collegato a tale legge finanziaria l. r. Campania n. 6 del 5 aprile 2016, (Misure di contenimento della spesa del Consiglio regionale), nella parte in cui prevede che L Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nonché a individuare il numero delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari, delle Commissioni, dei componenti l ufficio di Presidenza del Consiglio e dell ufficio del rappresentante dell Opposizione. L ufficio di Presidenza per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all instaurazione del rapporto di lavoro in capo all amministrazione del Consiglio e, per il personale tutto, i relativi oneri amministrativi e finanziari. Ai soli fini del computo della spesa per gli uffici e gli organismi di cui al presente comma, fermo restando i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e società interamente controllate e partecipate dalla Regione, si considera quale dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all amministrazione regionale. Si ricorda, a tal fine che, pur se la gestione del personale del Consiglio avvenga in maniera separata rispetto a quello della Regione, essendo il Consiglio, da un punto di vista contabile, dotato di un bilancio a sé, finanziato tramite un apposita U.P.B. del bilancio regionale, che gli consente una autonoma organizzazione contabile-amministrativa, lo stesso deve tuttavia essere considerato personale della Regione e, come tale, soggetto a tutte le limitazioni imposte dalle normative in materia. Possono, in proposito ribadirsi, per quanto qui di ragione, le osservazioni già espresse da questa Sezione in sede di Parifica del rendiconto della Regione Campania per l anno 2013
4 (cfr. Relazione allegata alla Deliberazione n. 285/2016, Cap. V Spese per il personale), con le quali si evidenziava come tale separata gestione non determinasse, comunque, il superamento del concetto di unità del bilancio regionale, che a livello finanziario costituisce una unica entità. La Sezione, in particolare rappresentava quanto segue: ne consegue che, poiché tutte le entrate correnti regionali concorrono alla copertura di tutte le spese., sussiste l implicito divieto di sottrarre le spese al sistema di regole a presidio del coordinamento della finanza pubblica e l obbligo di procedere alla verifica del rispetto di tali vincoli attraverso il consolidamento delle voci del bilancio regionale con il bilancio derivato del Consiglio, tanto in materia di personale quanto con riferimento agli altri aggregati di spesa. La Deliberazione proseguiva ricordando i principali limiti normativi in materia di personale, tra i quali l art. 1, comma 557, della l. 296/2006, che ha sancito, per le Regioni, l obbligo di riduzione delle spese generali, tra cui la spesa complessiva per il personale e l art. 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010, che ha determinato un tetto di spesa per i contratti flessibili, stabilendo che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno L applicazione pratica dell articolo 26 del collegato alla legge Finanziaria regionale, necessita, dunque, della dovuta attenzione, come richiesta dagli obblighi di coordinamento e di rispetto delle norme vigenti, nell ambito dell esigenza di contenimento della spesa pubblica e, nello specifico, di quella per il personale. In ogni caso la normativa regionale in commento - articolo 2, comma 5, della l. r. Campania n. 1 del 18 gennaio 2016 (legge di stabilità regionale), va interpretata in senso conforme all articolo 2, comma 1, lett. h) e i) del d. l. n. 174/2012. In particolare, i parametri di riferimento di cui all articolo 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010, come sopra evidenziati, non possono essere ampliati al fine di consentire l incremento della spesa regionale per le tipologie di contratti ivi previste. In altri termini, va assicurata la finalità del contenimento della spesa per il personale, in osservanza della normativa nazionale. Non può, infine, farsi a meno di rilevare anche gli ulteriori obblighi nascenti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175) che, prevedendo, da parte di ogni ente pubblico proprietario, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la formulazione di un piano straordinario volto alla riorganizzazione delle società in suo possesso, o alla loro dismissione, con conseguente elaborazione della lista del personale in esubero, impegna ciascuna amministrazione, e nel caso specifico il Consiglio regionale della Regione Campania a verificare le possibilità, ancora concretamente attuabili, di utilizzo del personale dei singoli enti partecipati. Quesiti B) e C): tali quesiti sono da considerarsi inammissibili in quanto non rientranti nel concetto di contabilità pubblica come sopra delineato. Il quesito B), riguardando opzioni riferite a diritti soggettivi dei singoli Consiglieri, pur se forieri di avere riflessi di natura finanziaria patrimoniale sul bilancio dell Organo istante, esula dal concetto di contabilità pubblica, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei conti in quanto il coinvolgimento della stessa, in questa sede, avrebbe l effetto di estendere oltremodo l attività consultiva ad ambiti dell azione amministrativa esclusi, trasformando questa Sezione regionale di controllo in organo di consulenza generale. La possibilità, per i Consiglieri regionali, di aderire al sistema previdenziale contributivo, su cui il Consiglio regionale chiede conferma a questa Sezione è, tra l altro, resa possibile dalla legge finanziaria regionale 2016 la quale, all articolo 2, prevede che I Consiglieri eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo. L ufficio di Presidenza determina criteri e modalità per l applicazione del sistema contributivo anche sulla base della disciplina del modello pro-rata prevista per i componenti della Camera dei Deputati o del Senato della repubblica.
5 Il quesito C) si appalesa inammissibile in quanto, esprimersi in proposito alle modalità e possibilità di utilizzo del residuo dei fondi per il personale non spesi nell esercizio 2016 comporterebbe, per questa Sezione, un coinvolgimento diretto nelle scelte gestionali del Consiglio regionale che, ovviamente, dovrà agire secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia. Si evidenzia, in proposito, come la legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 preveda, all art. 5, rubricato Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari, che 1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità individuato ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare. 2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l importo in essere alla data dell 11 ottobre Presumibilmente, in questo ambito e nel rispetto di tali previsioni, è il dettato dell articolo 2, comma 6, della legge regionale campana n. 1/2016, con cui proprio codesto Consiglio regionale ha previsto la possibilità di utilizzo dei fondi per il personale non utilizzati nell esercizio precedente, nei termini che seguono: Le risorse finanziarie trasferite o assegnate ai gruppi consiliari ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012 n. 38..non utilizzate nell anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell esercizio successivo A decorrere dalla X legislatura, il tetto complessivo in termini finanziari della spesa per il personale dei gruppi consiliari non può in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla normativa nazionale vigente in materia ed è utilizzato per il reclutamento del personale a disposizione degli stessi senza distinzioni per tipologia di chiamata o di contratti PQM Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all Amministrazione interessata. Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 IL RELATORE Dott.ssa Carla Serbassi IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Coppola Depositato in segreteria in data 23 novembre 2016 Per Il Direttore del servizio di supporto Dott.ssa Beatrice Montecuollo
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Deliberazione n. 67/2010/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Valeria Mistretta dott.ssa
Deliberazione n. 282/2011/PAR
Deliberazione n. 282/2011/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati Massimo Romano Ugo Marchetti Benedetta Cossu Riccardo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA. Nella adunanza del 14 gennaio 2016
Deliberazione n. 4/2016 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA dott. Giuseppe Ginestra dott. Michela Muti dott. Raffaele Maienza dott. Elisabetta Usai Presidente
CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 7 dicembre
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 282/2011/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 7 dicembre 2011 composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 34/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 34/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/294/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/330/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott.ssa Laura
nell adunanza del 9 gennaio 2009 composta dai magistrati: Presidente Componente relatore Componente
C O R T E D E I C O N T I Del. n. 1/2009/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 9 gennaio 2009 composta dai magistrati: Pres. Sez. Giuseppe RANUCCI Primo ref. Fabio G. GALEFFI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA ENTI LOCALI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA SPESE DI PERSONALE LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (ART. 1, CO. 557, LETT. A) - OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE
Pronuncia n. 7 / 2008
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 18 giugno 2008 Pronuncia n. 7 / 2008 Composta dai seguenti magistrati: Cons. Francesco Amabile Presidente f.f. relatore
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/350/2014/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: Dott. Gianluca Braghò dott. Donato Centrone dott. Andrea Luberti dott.
Delibera n. 16/2012/SRCPIE/PAR
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 16/2012/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 22 febbraio 2012 composta dai Magistrati:
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI
Lombardia/613/2011/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Giancarlo Astegiano
Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI Parere n. 6 /2013 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Composta dai seguenti magistrati: Presidente di Sezione Dr. Vittorio Lomazzi Consigliere
Sezione regionale di controllo per la Toscana. Maria Annunziata RUCIRETA
Del. n. 114/2015/PAR Sezione regionale di controllo per la Toscana composta dai signori magistrati Roberto TABBITA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO
Del. n. FVG/ 40../2011/FRG
Del. n. FVG/ 40../2011/FRG REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia V Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: REFERENDARIO:
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/242/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Giancarlo Astegiano dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato
Deliberazione n. 225/2013/PAR. composta dai Magistrati. Adunanza del 28 maggio Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione;
Deliberazione n. 225/2013/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati dott. Massimo Romano dott. Marco Pieroni dott. Ugo Marchetti dott.ssa Benedetta Cossu dott. Riccardo
Delibera n. 14/2011/SRCPIE/PAR
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 14/2011/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011, composta
Corte dei conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DEL/PAR. N.5/2008
Corte dei conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DEL/PAR. N.5/2008 composta dai seguenti magistrati: Pres. Sez. Mario G.C. Sancetta Presidente Cons. Francesco Amabile Cons. Raffaele Del Grosso
composta dai magistrati: P A R E R E COMUNE DI MASSIGNANO VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.
CORTE DEI CONTI Del. n. 6/2012/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE composta dai magistrati: Pres. Sez. Mario FALCUCCI Presidente Cons. Fabio Gaetano GALEFFI componente relatore Ref. Valeria
CORTE DEI CONTI. Delibera n. 40/2011/SRCPIE/PAR
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 40/2011/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella Camera di consiglio del 30 marzo 2011, composta dai
Corte dei Conti, Deliberazione n. 3/2012/PAR
MASSIMA L'art. 3 del decreto sulla spending review, nell'ambito di una serie di misure finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio pubblico, esprime un generalizzato disfavore per le locazioni passive,
REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia. nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * *
Deliberazione n. 226/2006/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * * Visto il Decreto del Ministero per i Beni
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Deliberazione n. 153/2008 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 22 Maggio 2008 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente - Cons. Giuseppe
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LACAMPANIA
Campania/PAR/244/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LACAMPANIA Composta dai Magistrati: dott. Giovanni Coppola dott.ssa Rossella Bocci dott.ssa Innocenza Zaffina
DELIBERAZIONE N. 119/PAR/2009
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Presidente Dott. Michele Grasso Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione n. 955 /2012/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 15 novembre 2012 composta da Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Dott.ssa Diana
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. composta dai Magistrati
Deliberazione n. 216/PAR/2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA composta dai Magistrati Consigliere Luca Fazio Presidente f.f. Consigliere Stefania Petrucci
Deliberazione n. 179/2008
Deliberazione n. 179/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giancarlo Penco dott. Giuliano
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA SPESA PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, QUALORA COPERTA CON FINANZIAMENTI SPECIFICI AGGIUNTIVI PROVENIENTI DA ALTRA
Lombardia/104/2010/PAR
Lombardia/104/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giuliano Sala
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 25 settembre 2013 composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 44/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:
Deliberazione n. 44/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Marco Pieroni presidente f.f. (rel.); dott. Massimo Romano consigliere; dott. Italo Scotti
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell articolo 5, comma 1, lettera
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua
Lombardia/325/2011/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giancarlo
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Deliberazione n.55/2009 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 12 Febbraio 2009 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente - Cons. Giuseppe
Deliberazione n. 2/2009/PAR
Deliberazione n. 2/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dottor Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:
Del. n. 532/2015/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: Roberto TABBITA Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO Marco BONCOMPAGNI presidente, relatore nell
Lombardia/414/2010/PAR
Lombardia/414/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Antonio Caruso dott.
Deliberazione n. 4/2010/CCR. Repubblica italiana. Corte dei Conti. La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
Deliberazione n. 4/2010/CCR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Mario Scano Dott. Nicola Leone Dott. ssa Maria Paola Marcia
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia 170/2014/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giuseppe Zola dott. Donato Centrone
dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario; dott. Riccardo Patumi primo referendario (relatore);
Deliberazione n. 103/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo presidente; dott. Massimo Romano consigliere; dott. Italo Scotti consigliere;
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/312/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Gianluca Braghò dott.ssa Laura De
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Deliberazione n. 145/2016/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 13 dicembre
CORTE DEI CONTI. Delibera n. 18/2010/SRCPIE/PAR
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 18/2010/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 9 marzo 2010, composta dai Magistrati:
CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 25 settembre
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 344/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 25 settembre 2013, composta dai Magistrati:
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione 717/2012/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 2 ottobre 2012 composta da Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Dott. Giampiero PIZZICONI
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Deliberazione n. 49/2009 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 12 Febbraio 2009 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente - Cons. Giuseppe
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ENTI LOCALI RICHIESTA DI PARERE PROVINCIA DI SAVONA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ENTI LOCALI RICHIESTA DI PARERE PROVINCIA DI SAVONA Deliberazione 14 aprile, n. 36/2015/SRCLIG Deliberazione n. 36 /2015/PAR La
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/443/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Giancarlo Astegiano dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 18/2016/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:
Del. n. 32/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Graziella DE CASTELLI Componente - Cons. Raimondo POLLASTRINI
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: Maria Annunziata RUCIRETA
Del. n. 412/2015/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: Roberto Tabbita Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Deliberazione n. 75/2008 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 16 Aprile 2008 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente - Cons. Giuseppe
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016"
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016" Deliberazione 2 febbraio, n.3/2016/srclig Deliberazione n. 3/2016 CORTE DEI CONTI SEZIONE
Deliberazione n. 93 /pareri/2008
Deliberazione n. 93 /pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Giorgio Cancellieri
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 249/2012/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 21 giugno 2012 composta dai Magistrati:
CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 9
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 188/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 9 maggio 2013, composta dai