Stabilizzazione Bonus 80 euro

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1 Il provvedimento ha reso strutturale il bonus fiscale per il lavoro dipendente e assimilato a favore dei soggetti cd. non incapienti (soggetti ai quali, dopo l'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente, rimane ancora imposta da pagare), mediante la riscrittura del comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir, che era stato inserito, con riferimento al solo anno d'imposta 2014, dal D.L. n. 66/2014 (legge n. 89/2014). La regolamentazione del bonus, contenuta nel nuovo provvedimento legislativo, ricalca quella del 2014 (conseguentemente si ritiene di poter fare ancora riferimento, per gli aspetti operativi, alle circolari dell'agenzia delle Entrate n. 8, 9 e 23/2014, alla risoluzione A.E. n. 48/2014 e alla circ. Inps n. 60/2014), naturalmente il valore annuo massimo del bonus è stato elevato a 960 euro (12 mesi per 80).

2 1. Destinatari Potenziali beneficiari del bonus introdotto dall art. 1 del DL n. 66/2014 sono i lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR); alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico o i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lett. a); o le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

3 o le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c); o i compensi per l attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (lett. c- bis); o le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); o le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate (lett. h-bis); o i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).

4 Rimangono, invece, esclusi i titolari di redditi di pensione (ex art. 49, comma 2, lett. a); alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico o compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (lett. e); o le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (lett. f e g); o le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h); o gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.

5 Percettori di indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e ASpI ricorrendone le condizioni, hanno diritto al bonus trattandosi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, pertanto, appartenenti alla stessa categoria reddituale ai sensi del comma 2, art. 6 del TUIR.

6 L INPS, in qualità di ente erogatore sostituto d imposta, è tenuto a riconoscere il bonus in via automatica, determinandone la spettanza e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione. Resta fermo che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione all INPS il quale dovrà provvedere al recupero del bonus eventualmente erogato

7 Soggetti non residenti: L art. 24 del TUIR riconosce ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, le detrazioni previste dall art. 13 del TUIR. Si ritiene che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell art. 13 del TUIR, spetti il credito ivi previsto. Il credito non spetta, comunque, nell ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

8 2. Parametro di concessione Il riconoscimento del bonus in esame è subordinato al fatto che l imposta lorda determinata sul reddito del lavoratore (necessariamente stimato dal sostituto d imposta in corso d anno), sia positiva al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1 del TUIR). CONDIZIONE ESSENZIALE= IMPOSTA LORDA>DETR.PRODUZIONE REDDITO (art.13, comma 1, D.P.R. n. 971/1986)

9 Non si dovrà verificare l esistenza di una imposta netta ma solo che l imposta lorda sia maggiore delle detrazioni di produzione reddito I lavoratori per i quali l IRPEF residua, una volta scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero (i cosiddetti incapienti intendendo per tali i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 8.000) non hanno diritto al bonus in esame.

10 Reddito da lavoro dipendente: Imposta lorda: Detrazione produzione reddito (365 gg.) = 1.744,70 Parametro di concessione > 1,744,70 Spettanza del credito : sì Detrazione coniuge a carico: 719,34 Detrazione figlio < 3 anni: 1.078,72 Detrazioni maggiori dell imposta Lavoratore incapiente ma con diritto al Bonus

11 No tax area non è preclusiva al diritto al credito Reddito da lavoro dipendente: Rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato il (gg.181) Imposta lorda: Detrazione produzione reddito (181 gg.) = 932,27 Parametro di concessione 1.610>932,27 Spettanza del credito : si

12 No tax area non garantisce il diritto al credito Reddito da lavoro dipendente: Imposta lorda: Detrazione produzione reddito (365 gg.) = 1.875,49 Parametro di concessione 1.863> 1.875,49 Spettanza del credito : no

13 Ammontare del bonus Dal 2015, il credito d'imposta (bonus) è determinato nel seguente modo: -- reddito complessivo non superiore a euro (esclusi i cosiddetti incapienti): credito pari 960 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno; -- reddito complessivo superiore a euro ma non a euro: credito decrescente con il crescere del reddito

14 Per il calcolo del bonus in funzione del reddito complessivo annuo occorre tener presente i limiti di seguito indicati: REDDITO ANNUO COMPLESSIVO BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE RR < euro < RR < euro 960 x ( RR) 2.000

15 Reddito complessivo Il comma 13 della legge n. 190/2014 in commento, precisa quanto segue: Ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per la determinazione del "bonus", non si applicano le seguenti disposizioni: - articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n Conseguentemente, per i lavoratori rientrati dall'estero, destinatari dell'agevolazione fiscale di cui alla predetta legge, il reddito complessivo per la determinazione del bonus non è quello ridotto al 20% (donne) o al 30% (uomini) ma quello complessivo;

16 - articolo 17, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, per i docenti e ricercatori rientrati dall'estero (entro il ), per attività di ricerca in caso si incarico da parte di committente estero, destinatari dell'agevolazione fiscale di cui alla predetta legge, il reddito complessivo per la determinazione del bonus non è quello ridotto al 10% ma quello complessivo; - articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (disposizione prorogata al 2017 con incremento di un anno del periodo in cui risulta possibile applicare il beneficio - comma 15).

17 Dalla determinazione del reddito complessivo devono, invece, essere esclusi i seguenti redditi: - derivanti dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quelli delle relative pertinenze (art. 13, comma 6-bis, del Tuir); - corrisposti a titolo di incremento di produttività (derivanti da accordi di secondo livello), tuttavia tale reddito deve essere sommato ai redditi tassati ordinariamente per la verifica della capienza dell'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro rispetto alle detrazioni di lavoro spettanti (circ. A.E. n. 8/2014, che si ritiene tuttora applicabile stante la coincidenza della nuova disposizione con quella del 2014);

18 - il Tfr maturando pagato in busta paga mensilmente su richiesta del lavoratore e interessato da tassazione ordinaria (commi 26 e 26 della legge di stabilità 2015 in commento). - Per i frontalieri, secondo quanto indicato dall'a.e. con la circ. n. 8/2014, si tiene conto del reddito eccedente l'importo di euro (nuovo valore introdotto dal comma 690 della nuova legge di stabilità). I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente in regime convenzionale (art. 51, comma 8-bis, del Tuir), ove sussistano le relative condizioni, possono godere del credito in argomento.

19 Riconoscimento in via automatica Il bonus deve essere riconosciuto, in via automatica (fatta salva la rinuncia da parte del lavoratore), dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Per la valorizzazione dell'ammontare del credito, i sostituti d'imposta utilizzeranno i dati reddituali a loro disposizione, somme direttamente erogate più eventuali redditi comunicati dal lavoratore nonché quelli percepiti in altri rapporti di lavoro;

20 Merita qualche riflessione proprio la circostanza dell'automatico riconoscimento da parte dei datori di lavoro, evenienza che è esplicitamente prevista dalla normativa. Questa modalità applicativa desta qualche perplessità, in quanto potrebbe portare a situazioni di indebita fruizione del bonus con il conseguente obbligo di restituzione. Si pensi ai lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro nel corso dell'anno (ad esempio la contemporanea presenza di rapporti part-time ovvero il susseguirsi di due o più contratti a tempo determinato o di collaborazione a progetto) o, ancora, ai lavoratori che sono titolari di ulteriori redditi personali;

21 In tutti questi casi il sostituto d'imposta potrebbe attribuire il credito valutando esclusivamente, ai fini della verifica del limite reddituale, i compensi dallo stesso erogati e, pertanto, l'eventuale titolarità di altri redditi potrebbe portare al rimborso del bonus in sede di conguaglio di fine anno ovvero di dichiarazione dei redditi.

22 Operatività Secondo quanto indicato nel comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno (vedere anche circ. A.E. nn. 8 e 9/2014). Ciò significa che per le assunzioni e/o le cessazioni in corso d'anno e/o le sospensioni del rapporto di lavoro senza alcuna retribuzione, il credito va riconosciuto in trecentosessantacinquesimi (credito spettante/365 x numero giorni di durata del rapporto di lavoro). Confermato anche dalle circolari A.E. n. 8/2014 e n. 9/2014.

23 A.E. circ. n. 9/2014 (Computo del periodo di lavoro) Il periodo di lavoro nell'anno corrisponde al medesimo periodo previsto per l'applicazione delle detrazioni per lavoro. Va, quindi, utilizzato il numero dei giorni utili alle detrazioni di lavoro, determinato con le regole previste dalla circ A.E. n. 3/1998, in pratica dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

24 Secondo quanto indicato al comma 15 della legge n. 190/2014 in commento, il bonus deve essere corrisposto in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ciò significa che il bonus deve essere corrisposto tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga

25 960 euro/365 = 2,63 bonus giornaliero il credito di ciascun periodo di paga risulta pari a (periodi di paga interamente lavorati): 81,53 per i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre; 73,64 per il mese di febbraio; 78,90 per aprile, giugno, settembre e novembre.

26 Per semplicità di applicazione, è comunque possibile, secondo l'agenzia delle Entrate, utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno Ad esempio, è possibile ripartire l'importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato.

27 Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2015, l'importo del credito di 960 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 12 mesi. Resta fermo che in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno il bonus complessivo spettante risulta pari a "x/365esimi di 960 euro.

28 Esempio Cessazione del rapporto Riconosciuto 80 euro per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile (totale 320 euro) Conguaglio a maggio: "960/365 x 151 giorni di rapporto di lavoro = 77,15" (bonus da riconoscere a maggio 2015).

29 Caso di nuove assunzioni in corso d'anno 2015 il nuovo datore di lavoro dovrà calcolare il bonus tendo conto di quanto già percepito dal lavoratore nel (nei) precedente/i datore/i di lavoro (il lavoratore, per fornire detti dati, può chiedere al precedente datore di lavoro il rilascio della Certificazione Unica), vale a dire dall'importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d'imposta. L'importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le modalità sopra indicate (A.E. circ. n. 9/2014).

30 Se il nuovo assunto non produce la CU relativa al precedente rapporto di lavoro il sostituto d'imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

31 Il sostituto d imposta, ai fini del riconoscimento del bonus, potrà tener conto di eventuali dati relativi a precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel 2014 esclusivamente nell ipotesi in cui gli stessi siano certificati nel Mod. CUD. Non risulta, dunque, sufficiente, a tali fini, una semplice comunicazione del lavoratore che continua, invece, a poter essere utilizzata per richiedere il non riconoscimento del bonus ovvero per comunicare ulteriori redditi da considerare ai fini del calcolo del limite di reddito complessivo

32 Il venir meno dei requisiti per il diritto al bonus in corso dell'anno (per esempio per effetto di erogazioni retributive aggiuntive che determinano il superamento del limite di reddito ovvero per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore), il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare il credito d'imposta (bonus), eventualmente erogato, dagli emolumenti che andrà a corrispondere nei periodi di paga successivi e, comunque, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

33 Il credito può successivamente essere ripristinato qualora intervengano situazioni di riduzione del reddito (per esempio una riduzione di orario di lavoro) tale da ricondurre il reddito annuo di nuovo all'interno del limite di euro.

34 I soggetti destinatari del bonus possono in ogni caso applicare (sistemare) il beneficio in sede di dichiarazione dei redditi.

35 Recupero delle somme anticipate Il bonus fiscale anticipato in busta paga ai soggetti interessati è recuperato, dai sostituti d'imposta, applicando l'istituto della compensazione attraverso il modello F24, vale a dire che l'importo del credito anticipato dal datore di lavoro è compensabile con le somme a debito (imposte e contributi) riportate nel modello F24. Si ritiene che possano continuare a valere sia le disposizioni della risoluzione n. 48/2014 (istitutiva del codice tributo per la compensazione delle somme erogate nel 2014) sia le istruzioni di cui alle circolari A.E. nn. 9 e 23/2014 (per quanto compatibili).

36 In particolare i sostituti continueranno ad utilizzare: -- il modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella colonna "importi a credito compensati" le somme da recuperare (codice tributo 1655) e nella colonna "importi a debito versati" il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; -- il modello F24 enti pubblici, indicando i relativi codici e causali, per eventuali somme da versare. Il recupero della somme anticipate sono escluse dal tetto massimo ( euro) delle compensazioni possibili effettuabili in F24 nel corso di un anno.

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