STUDIO MENGUCCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
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- Fulvio Leonardi
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1 STUDIO MENGUCCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro Roma - Via Marianna Dionigi, 43 Tel. (+39) (+39) Fax (+39) Codice Fiscale e Partita Iva Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km (Porto Turistico Riva di Traiano) Tel. e Fax (+39) [email protected] Giancarlo Mengucci Consulente Tributario Revisore Contabile Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013 Filippo Mengucci Avvocato Dottore Ragioniere Commercialista Consulente del Lavoro Revisore Contabile Francesco Mengucci Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Revisore Contabile Roma, 30/04/2014 informativa per la clientela Prot. N.084/L/2014 Alla Gentile Clientela nostra assistita Settore Lavoro loro indirizzi OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, dal prossimo mese di maggio (al massimo nel mese di giugno per ragioni tecniche), il sostituto di imposta dovrà anticipare ai lavoratori dipendenti e assimilati un credito di imposta massimo di 80 euro. La misura, attualmente operativa solo per il 2014, vale complessivamente 640 euro (importo massimo). A beneficiare del bonus fiscale intero sono esclusivamente i lavoratori titolari di un reddito complessivo contenuto nella fascia tra gli e i euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai euro ma fino a euro, è previsto un meccanismo di décalage. In quest ultimo caso, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. 1
2 Premessa Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura strutturale mediante la Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica. Le ricordiamo fin da ora che il credito viene riconosciuto in busta paga in maniera automatica dal sostituto di imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Campo di applicazione Il bonus è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h- bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Quindi, restano esclusi dall aiuto economico: gli incapienti (coloro che guadagnano meno euro annui), in quanto non pagano l Irpef grazie alle detrazioni già in vigore; ATTENZIONE Il fatto che un lavoratore non paghi l Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque i 640 euro. i pensionati; i titolari di partita Iva; 2
3 i lavoratori domestici. Lavoratori interessati Lavoratori esclusi redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR). incapienti; i pensionati (art. 49, comma 2, lett. a) TUIR); i titolari di partita Iva; i lavoratori domestici. LAVORATORI DOMESTICI Un discorso a parte meritano i collaboratori domestici. Questi ultimi, infatti, nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir e quindi rientranti nell'articolo 1 del decreto in commento sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro. OSSERVA - Il motivo di fondo sta nell art. 23 del D.P.R. 600/73, che esclude il personale domestico tra i soggetti che devono operare la ritenuta di acconto al momento della corresponsione degli emolumenti. Quindi, non essendoci il sostituto di imposta l erogazione del bonus avverrà in maniera differente rispetto agli altri beneficiari. Quest ultimi, infatti, potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione dei redditi del OSSERVA - Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. Importo del bonus Quanto all importo del bonus, La informiamo che esso sarà ad importo fisso (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli e i euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai euro ma fino a euro, è previsto un meccanismo di décalage che si ottiene mediante l applicazione della seguente formula: 3
4 bonus spettante = 640 x [( reddito complessivo)/2.000] L importo 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. ATTENZIONE Per la determinazione delle detrazioni di cui al c. 1 dell art. 13 del TUIR il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, così come da ultimo modificato dall art. 1, c. 127, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Di seguito Le illustriamo il meccanismo del bonus fiscale in base alle diverse fasce di reddito. IL MECCANISMO Aumento % Fascia di reddito Meccanismo Reddito Bonus reddito disponibile euro 640 euro 7, euro 640 euro 6, euro 640 euro 6, euro 640 euro 5, euro 640 euro 5, euro 640 euro 5, euro 640 euro 4,9 Reddito Bonus annuale euro 640 euro 4,6 complessivo fino 2014 da 640 euro euro 640 euro 4,5 a euro euro 640 euro 4, euro 640 euro 4, euro 640 euro euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3,4 Reddito Bonus decrescente euro 640 euro 3,3 4
5 complessivo da a al crescere del reddito euro 480 euro 2, euro 320 euro 1, euro 160 euro 0, euro 0 euro 0 I requisiti base Per godere del beneficio è necessario che si verifichino due condizioni: 1) l imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti a Irpef zero o incapienti ); OSSERVA - Non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico. 2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a euro. Requisiti base 1ª condizione: Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro dipendente; 2ª condizione: Reddito complessivo <= euro. Adempimenti del datore di lavoro I suddetti requisiti fanno sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti che Le illustriamo di seguito. Innanzitutto, bisogna determinare: l imposta lorda (occorre tener conto solo del reddito di lavoro dipendente); le detrazione, ai sensi dell art. 13, c. 1 TUIR (il parametro di calcolo è il reddito complessivo). Come precisato in premessa, le ricordiamo che l erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Esso va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (24 aprile 2014), a partire dal primo periodo di paga utile. Bonus automatico Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. 5
6 NOTA BENE L importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD Gli importi non versati invece, dovranno essere indicati nel modello 770. Adempimenti del datore di lavoro stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile; calcolo del bonus spettante (il primo appuntamento è quello di maggio 2014); controllo in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno; acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore (o modello CUD) in caso di assunzione in corso d anno e in caso di presenza contemporanea di più rapporti di lavoro; indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello 770. RECUPERO DEL CREDITO Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali (in pratica si procede alla compensazione visto che si tratta di un credito d imposta). NOTA BENE - Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. Determinazione del credito Con riferimento alla determinazione del credito, è nostra cura metterla al corrente che il Decreto Irpef all art. 1 c. 2 stabilisce quanto segue: il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Quindi, il credito sarà riconosciuto per intero (640 euro) a chi ha lavorato tutto l anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Metodo proporzionale La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a dicembre), ma il diritto si matura in 12 mesi. 6
7 In altri termini, supponendo un rapporto di lavoro continuativo per tutto il 2014, quanto dovuto per ogni mese è pari a 53,33 euro (640/12), e non a 80 euro. Tuttavia, il bonus spetta da maggio a dicembre nella misura fissata dalla norma (massimo 640 euro): ciò vuol dire che il sostituto d imposta dovrà dividere quanto spettante per i mesi di lavoro (8 da maggio a dicembre) e quindi: 640/8= 80 euro mensili in caso di rapporto continuativo nel Quanto vale l importo mensile? da maggio a dicembre 2014: 80 euro (640/8); per l intero anno: 53,33 euro (640/12). Rilevanza del credito Infine, Le ricordiamo che le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Quindi, non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti. Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo Distinti saluti Studio Mengucci 7
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