DOSSIER. PPA n. 163/9 di iniziativa del Consigliere S. MAGARÒ recante: "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale";

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1 DOSSIER PPA n. 163/9 di iniziativa del Consigliere S. MAGARÒ recante: "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale"; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 15/2/2012 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 16/2/2012 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 20/02/2012 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 05/04/2012

2 Testo del Provvedimento Relazione pag. 4 Articolato pag. 5 Testo a confronto Raffronto tra il regolamento vigente e la proposta di modifica. pag. 6 Normativa comparata Senato della Repubblica - Reg.Senato 17 febbraio pag. 8 Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio (Capo IV Dei Gruppi parlamentari) Camera dei Deputati - Reg.Camera 18 febbraio pag. 10 Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio (Capo III Dei gruppi parlamentari) Regione Abruzzo - Delib.C.R. 12 ottobre 2010, n. 56/2. pag. 13 Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Capo V - Dei gruppi consiliari) Regione Basilicata - Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n pag. 17 Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione. (Art. 13) Regione Campania - Delib.C.R. 1 luglio 1971, n. 23/1. pag. 19 Regolamento interno del Consiglio regionale.(art. 14) Regione Emilia-Romagna - Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3. pag. 21 Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'emilia-romagna. (Art. 6) Regione Lazio - Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62. pag. 22 Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato (Art. 12). Regione Liguria - Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18. pag. 24 Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 13). Regione Lombardia - Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840. pag. 26 Regolamento generale del Consiglio regionale. (Capo III Gruppi consiliari) Regione Marche - Delib.C.R. 21 dicembre pag. 28 Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo IV - Gruppi consiliari)

3 Regione Molise - Delib.C.R n pag. 30 Regolamento interno dell Assemblea regionale. (Capo V - Dei gruppi consiliari) Regione Piemonte - Delib.C.R. 24 luglio 2009, n pag. 32 Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. (Art. 15) Regione Puglia - Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n pag. 34 Regolamento interno del Consiglio regionale.(capo III - Dei Gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti) Regione Sardegna - Reg. reg. 22 luglio pag. 38 Regolamento interno del Consiglio regionale.(artt. 20, 21) Regione Sicilia - Reg.A.R.S pag. 41 Regolamento interno dell'assemblea regionale siciliana. (Capo IV - Dei gruppi parlamentari) Regione Toscana - Reg. reg. 27 gennaio 2010, n. 12. pag. 43 Regolamento interno dell Assemblea legislativa regionale. (Capo IV - Gruppi consiliari) Regione Umbria - Delib.C.R. 8 maggio 2007, n pag. 49 Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 11) Regione Veneto - Delib.C.R. 30 aprile 1987, n pag. 51 Regolamento del Consiglio regionale. (Art. 9)

4 PPA n. 163/9^ di iniziativa del Consigliere Magarò RELAZIONE La presente proposta di Provvedimento amministrativo avente ad oggetto la variazione parziale degli art. 13 e 14 (specificatamente comma 1 art 13 e comma 1 art. 14) del Regolamento interno del Consiglio regionale, nasce dall'esigenza di intraprendere percorsi di trasparenza e linearità nell'azione politica sia dei singoli consiglieri, sia dei Gruppi. Il provvedimento mira a rendere obbligatoria la permanenza, per tutta la durata del mandato, dei Consiglieri regionali nel Gruppo espressione della lista nella quale sono stati eletti, nel rispetto della volontà degli elettori. Sono fatte salve le valutazioni politiche di segno opposto, che comunque possono subentrare e che potrebbero rendere inconciliabile la permanenza del Consigliere nel Gruppo di appartenenza. In questa ipotesi è riconosciuta al Consigliere, la facoltà di aderire al Gruppo Misto per la durata dell'intero mandato. L'opzione è esercitatile, per una sola volta, sia all'inizio della legislatura che nel corso del suo svolgimento ed è irreversibile. Pagina 4 di 51

5 PPA n. 163/9^ di iniziativa del Consigliere Magarò Art. 1 (Modifica art. 13) Il comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e s.m.i.) è sostituito dal seguente: "1. I Consiglieri appartengono, per l'intera durata del mandato, al Gruppo consiliare espressione della lista nella quale sono stati eletti. Il Consigliere, entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni e in ogni momento, nel corso della legislatura, può esercitare l'opzione di adesione al Gruppo Misto. Il diritto di opzione è esercitabile una sola volta ed è irreversibile." Art. 2 (Modifica art. 14) Il comma 1 dell'articolo 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente: "1. Il Consigliere regionale che esercita l'opzione di cui all'articolo 13 ne deve dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio." Pagina 5 di 51

6 PPA n. 163/9^ di iniziativa del Consigliere Magarò RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO INTERNO VIGENTE E LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005) PPA n. 163/9^ Modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)" CAPO III Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Presidenti Art. 13 (Costituzione dei Gruppi) Art. 13 (Costituzione dei Gruppi) 1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere. 1. I Consiglieri appartengono, per l'intera durata del mandato, al Gruppo consiliare espressione della lista nella quale sono stati eletti. Il Consigliere, entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni e in ogni momento, nel corso della legislatura, può esercitare l'opzione di adesione al Gruppo Misto. Il diritto di opzione è esercitabile una sola volta ed è irreversibile 2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri. Identico 3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti. 4. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali. Identico Identico Pagina 6 di 51

7 PPA n. 163/9^ di iniziativa del Consigliere Magarò 5. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario. 6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale".( Articolo 14 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) Identico Identico Articolo 14 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) 1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si riferisce la variazione stessa. 1. Il Consigliere regionale che esercita l'opzione di cui all'articolo 13 ne deve dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio. 2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi. 3. L Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio. 4. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. Identico Identico Identico Pagina 7 di 51

8 Senato della Repubblica Reg.Senato 17 febbraio 1971 (1). Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 1971, n. 53, S.O. (2) Approvato dall'assemblea il 17 febbraio Capo IV Dei gruppi parlamentari 14. Composizione dei gruppi parlamentari. 1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un gruppo parlamentare. 2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla presidenza del Senato il gruppo del quale intende far parte. 3. I senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale gruppo parlamentare intendono aderire. 4. Ciascun gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto. 5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni (10). 6. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, vengono iscritti al gruppo misto, salva la facoltà del consiglio di presidenza prevista dal comma precedente (11). Pagina 8 di 51

9 Senato della Repubblica Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio (Capo IV Dei Gruppi parlamentari) (10) Comma così sostituito con delibera 6 agosto 1992 (Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188). (11) Articolo così sostituito con D.P.S.R. 26 gennaio 1977, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1977, n Convocazione e costituzione dei gruppi. 1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni gruppo da costituire, la convocazione dei senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei senatori da iscrivere nel gruppo misto. 2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni gruppo nomina inoltre uno o più vice presidenti ed uno o più segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato. 3. Nuovi gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura. 16. Locali, attrezzature e contributi ai gruppi parlamentari. Ai gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei gruppi stessi. Pagina 9 di 51

10 Camera dei Deputati Reg.Camera 18 febbraio 1971 (1). Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971 (2). (Capo III Dei gruppi parlamentari) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 1971, n. 53, S.O. (2) Approvato dall'assemblea il 18 febbraio Capo III Dei gruppi parlamentari Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 2. L'Ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi. 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono. 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto. 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (9). Pagina 10 di 51

11 Camera dei Deputati Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio (Capo III Dei gruppi parlamentari) (9) Comma aggiunto con Del.Camera 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con Del.Camera 4 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel gruppo misto. 2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera (10). 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente (11). (10) Comma così sostituito con Del.Camera 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con Del.Camera 4 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263). (11) Comma così sostituito con Del.Camera 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con Del.Camera 4 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263). 15-bis. 1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera. 2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti Pagina 11 di 51

12 Camera dei Deputati Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio (Capo III Dei gruppi parlamentari) politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'ufficio di Presidenza (12). (12) Articolo aggiunto con Del.Camera 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con Del.Camera 4 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263). Pagina 12 di 51

13 Regione Abruzzo Delib.C.R. 12 ottobre 2010, n. 56/2 (1). Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Capo V Dei gruppi consiliari) (1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1 dicembre 2010, n. 76. Art. 23 Costituzione dei gruppi. Capo V Dei gruppi consiliari 1. Entro 20 giorni dalla proclamazione o dalla nomina, ciascun consigliere comunica per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale, l'adesione al gruppo consiliare del quale intende fare parte. 2. Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri, eletti in liste circoscrizionali che abbiano partecipato alle elezioni in almeno tre circoscrizioni regionali e corrispondente alla lista medesima. Tuttavia, all'inizio della Legislatura, e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero dì consiglieri inferiore, se unici eletti in liste circoscrizionali che abbiano partecipato alle elezioni in almeno tre circoscrizioni regionali e purché il gruppo sia corrispondente alla lista medesima. 3. I consiglieri eletti nella lista regionale collegata al Presidente possono costituire un gruppo autonomo corrispondente alla lista regionale e formato da almeno tre consiglieri eletti nella lista regionale medesima. 4. Se nel corso della consiliatura si sciolgono gruppi parlamentari corrispondenti a gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 2, almeno tre consiglieri appartenenti a tali gruppi consiliari possono costituire un nuovo gruppo, purché corrispondente ad altro gruppo presente in uno dei due rami del Parlamento italiano. 5. I gruppi costituiti ai sensi del comma 4, in caso di scioglimento dei gruppi parlamentari, si sciolgono. Pagina 13 di 51

14 Abruzzo Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Artt. 10, 45, 153) 6. I consiglieri, che non hanno comunicato l'adesione ad un gruppo ai sensi del comma 1, o che non possono costituire un gruppo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito, sono assegnati al Gruppo misto. 7. Ciascun gruppo procede alla nomina di un capogruppo e del suo vice, che svolge tutte le funzioni del capogruppo in caso di sua assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio. 8. L'Ufficio di Presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle funzioni, la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio. 9. Ciascun gruppo adotta, entro sei mesi dalla propria costituzione, un regolamento nel rispetto dei principi fissati dalle norme del presente regolamento; il capogruppo trasmette copia del regolamento al Presidente del Consiglio. Art. 24 Federazione dei gruppi. 1. I singoli gruppi, al fine di conseguire obiettivi comuni, possono federarsi tra loro, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. 2. La costituzione della federazione è rilevante ai fini dell'applicazione del presente regolamento; in particolare, la federazione procede alla nomina di un proprio rappresentante in seno alla Conferenza dei capigruppo, che dispone di un numero di voti pari alla consistenza numerica della federazione stessa, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio e designa i propri rappresentanti nelle Commissioni, secondo le disposizioni di cui all'art I singoli gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni. 4. La federazione adotta un proprio regolamento, secondo le disposizioni di cui al comma 9 dell'art La federazione dei gruppi non comporta oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Pagina 14 di 51

15 Abruzzo Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Artt. 10, 45, 153) Art. 25 Gruppo misto. 1. I consiglieri assegnati al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare, in seno ad esso, componenti politiche di maggioranza o di minoranza. 2. L'appartenenza del singolo consigliere alle componenti di maggioranza o minoranza è rilevante ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme relative alla composizione delle Commissioni consiliari e di quelle relative al rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza. 3. Le componenti di maggioranza e di minoranza eleggono ciascuna un proprio rappresentante. Il rappresentante della componente maggioritaria svolge la funzione di capogruppo. Il rappresentante della componente minoritaria svolge le funzioni di vicario e partecipa con diritto di voto alla Conferenza dei capigruppo. 4. Se le componenti di maggioranza e di minoranza sono composte di un numero pari di consiglieri è nominato capogruppo il rappresentante più anziano di età; le funzioni di vicario sono svolte da un rappresentante della componente cui non appartiene il capogruppo. 5. Le dotazioni finanziarie attribuite al gruppo misto sono ripartite in misura proporzionale tra le varie componenti. Art. 26 Conferenza dei capigruppo consiliari. 1. La Conferenza dei capigruppo consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, previa indicazione dell'ordine del giorno. 2. La Conferenza dei capigruppo, integrata dall'ufficio di Presidenza e dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, si riunisce ogni tre mesi per approvare i programmi e il calendario di attività del Consiglio regionale e delle Commissioni ed esamina ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio ritenga di porre in discussione. 3. II Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato partecipa alla Conferenza integrata di cui al comma 2 senza diritto di voto. 4. La Conferenza dei capigruppo delibera a maggioranza dei voti rappresentati. Ciascun capogruppo dispone di un numero di voti pari alla consistenza del gruppo che rappresenta con esclusione del voto attribuito, se presenti, a Pagina 15 di 51

16 Abruzzo Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Artt. 10, 45, 153) ciascun componente l'ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione. I rappresentanti del gruppo misto di cui all'art. 25 esprimono il proprio voto ciascuno per la componente politica di appartenenza. 5. Le funzioni di segretario della Conferenza, anche integrata, sono svolte dal dirigente del Servizio competente per materia. 6. Delle riunioni della Conferenza è redatto processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le decisioni assunte, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario estensore. 7. Alle riunioni della Conferenza, anche integrata, partecipano i Dirigenti delle strutture consiliari interessate per ragioni di servizio alle relative determinazioni. Art. 27 Incompatibilità di incarichi. 1. Gli incarichi di capogruppo, di componente l'ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, nonché della Commissione di vigilanza e di componente la Giunta regionale sono incompatibili tra loro. 2. Nel caso in cui il gruppo è composto da un unico consigliere, l'incarico di capogruppo è compatibile con uno solo degli altri incarichi di cui al comma L'incompatibilità di cui al comma 1 è rimossa nel termine di venti giorni dal suo insorgere; decorso tale termine il consigliere decade dall'incarico inizialmente rivestito. Pagina 16 di 51

17 Regione Basilicata Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n (1). Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione (2). (Art. 13) (1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 25 gennaio 2000, n. 5. (2) Il precedente regolamento interno era stato approvato con Delib.C.R. 28 aprile 1992, n Articolo 13 Costituzione dei gruppi. 1. I Consiglieri si organizzano in gruppi costituiti da almeno tre consiglieri. 2. In deroga al primo comma, il gruppo può anche essere costituito da meno di tre consiglieri regionali esclusivamente se unici eletti di una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale regionale in tutte le circoscrizioni. 3. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire. I Consiglieri che non dichiarino la propria adesione ad alcuno dei Gruppi consiliari, costituiti a norma dei commi precedenti o che, nel corso della legislatura, revochino la propria adesione ad un Gruppo senza aderire ad un altro Gruppo, vengono iscritti ad un unico Gruppo misto che, al momento della sua costituzione, potrà essere composto da un solo Consigliere. 4. Ai componenti del Gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire singolarmente nei dibattiti del Consiglio e dei suoi Organi interni, anche nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l'intervento del solo Presidente di Gruppo o di un solo consigliere per Gruppo. 5. Ciascun Gruppo procede alla nomina di un Presidente, ed eventualmente, di un Vice Presidente e di un Segretario entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio. 6. Dell'avvenuta costituzione è data subito comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, il quale deve essere anche immediatamente informato di ogni variazione riguardante i singoli Gruppi da parte del Consigliere cui si riferisce la variazione stessa. Pagina 17 di 51

18 Basilicata Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione (Art. 13) 7. L'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari è assicurato dall'ufficio di Presidenza con le modalità e nei termini stabiliti dalla presente normativa. Pagina 18 di 51

19 Regione Campania Delib.C.R. 1 luglio 1971, n. 23/1 (1). Regolamento interno del Consiglio regionale (2). (Art. 14) (1) Pubblicata nel B.U. Campania 6 settembre 1971, n. 18. (2) Il testo del regolamento qui pubblicato è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Delib.C.R. 31 luglio 1974, n. 139/11, dalla Delib.C.R. 24 settembre 1975, n. 19/6, dalla Delib.C.R. 8 ottobre 1975, n. 22/1, dalla Delib.C.R. 9 febbraio 1977, n. 17/3, dalla Delib.C.R. 16 marzo 1977, n. 24/1, dalla Delib.C.R. 20 giugno 1978, n. 46/5, dalla Delib.C.R. 25 ottobre 1978, n. 270/6, dalla Delib.C.R. 4 giugno 2002, n. 109/1 e dalla Delib.C.R. 21 giugno 2005, n. 23/13. Art. 14 Costituzione dei Gruppi - Organizzazione e funzionamento. 1. I Gruppi consiliari sono composti da almeno cinque Consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno tre Consiglieri purché aventi la stessa denominazione di liste che hanno preso parte alle elezioni regionali o che sono rappresentate in Parlamento. Dopo la prima costituzione dei Gruppi è possibile formare nuovi Gruppi solo nel caso in cui essi abbiano la stessa denominazione di Gruppi presenti in Parlamento. I Consiglieri che, per mancanza del numero minimo indispensabile, non possono costituire un Gruppo politico, costituiscono un unico Gruppo misto. 2. La normativa di cui al primo comma dell'art. 14 non si applica ai Gruppi già costituiti all'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari. 3. I Consiglieri eletti comunicano alla Segreteria generale del Consiglio, entro la data stabilita per la prima seduta, il Gruppo consiliare al quale abbiano aderito, nonché la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. In apertura della medesima seduta i Gruppi consiliari sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta costituzione del Gruppo ed i nomi dei rispettivi Presidenti e rappresentanti. 4. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la costituzione del Gruppo misto che provvede ad eleggere un Presidente ed un Vice-Presidente. 5. In sede di prima applicazione del presente articolo i Consiglieri dichiarano la loro appartenenza alla maggioranza o all'opposizione entro dieci giorni dall'entrata in vigore dell'articolo medesimo (3). Pagina 19 di 51

20 Campania Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Art. 14) (3) Articolo così sostituito dall'art. 1 del testo allegato alla Delib.C.R. 21 giugno 2005, n. 23/13. La formulazione originaria era la seguente: «Art. 14. Costituzione dei Gruppi - Organizzazione e funzionamento. 1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi di due o più unità. I Consiglieri che, per mancanza del numero minimo indispensabile, non possono costituire un Gruppo politico, costituiscono un unico Gruppo misto. 2. I Consiglieri eletti comunicano alla Segreteria generale del Consiglio, entro la data stabilita per la prima seduta, il Gruppo consiliare al quale abbiano aderito. In apertura della medesima seduta i Gruppi consiliari sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta costituzione del Gruppo ed i nomi dei rispettivi Presidenti e rappresentanti. 3. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la costituzione del Gruppo misto che provvede ad eleggere un Presidente ed un Vice-presidente.». Pagina 20 di 51

21 Regione Emilia-Romagna Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3 (1). Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'emilia- Romagna. (Art. 6) (1) Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 5 dicembre 2007, n Art. 6 Costituzione dei gruppi assembleari. 1. Entro dieci giorni dall'insediamento dell'assemblea, i consiglieri si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto al Presidente dell'assemblea a quale gruppo intendono aderire. 2. L'Ufficio di presidenza, con propria delibera, prende atto della consistenza numerica dei gruppi che si sono costituiti e delle eventuali successive modifiche nel corso della legislatura. 3. Di norma ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due consiglieri. 4. Il gruppo può essere formato da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale. 5. I consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto, fatto salvo quanto previsto al comma Entro quindici giorni dall'insediamento dell'assemblea, ogni gruppo comunica al Presidente dell'assemblea il nome del proprio Presidente e del vicepresidente se nominato. 7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente dell'assemblea l'eventuale mutamento del proprio Presidente. 8. Ogni consigliere comunica tempestivamente al Presidente dell'assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario. Pagina 21 di 51

22 Regione Lazio Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62 (1). Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato (Art. 12). (1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, suppl. ord. n. 1. Capo IV - I gruppi consiliari Art. 12 Disposizioni relative ai gruppi (3). 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. I consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo contrassegno, qualunque ne sia il numero, possono costituire un gruppo che sia espressione delle stesse. Per la costituzione di altri gruppi è necessario un numero minimo di tre componenti. 2. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo appartengono, indicando il nome del presidente del proprio gruppo. 3. I poteri di iniziativa in Aula dei presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a presidenti di gruppi costituiti da almeno tre consiglieri. 4. I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione di cui al comma 2 confluiscono nel gruppo misto. 5. Fatti salvi i gruppi che siano espressione delle liste di cui al comma 1, quando i componenti dei gruppi si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, il gruppo è dichiarato sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, confluiscono nel gruppo misto. 6. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio presidente. 7. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario. Pagina 22 di 51

23 Lazio Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato. (Art. 12) (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, Delib.C.R. 16 novembre 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa deliberazione). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Composizione e Presidente del gruppo. 1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero. I nuovi gruppi consiliari possono essere costituiti da almeno due consiglieri, salvo che il gruppo consiliare costituendo sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto. 2. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Presidente del proprio gruppo. 3. I poteri di iniziativa in Aula dei Presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a Presidenti di gruppi aventi consistenza numerica pari almeno a tre unità. 4. Ogni gruppo consiliare comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio Presidente. 5. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo consiliare diverso da quello originario.». Art. 12-bis Gruppo misto (4). 1. Nel caso in cui il gruppo misto non elegga il proprio presidente entro il termine indicato all'articolo 12, comma 2, le relative funzioni sono esercitate, con rotazione semestrale, dai componenti dello stesso gruppo, iniziando dal più anziano per elezione e, a parità, dal più anziano di età. 2. Ciascun consigliere del gruppo misto può dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza. (4) Articolo aggiunto dall'art. 2, Delib.C.R. 16 novembre 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa deliberazione). Art. 13 Spese per le funzioni. 1. Nel titolo delle spese del bilancio del Consiglio regionale è stanziata la somma necessaria ad assicurare ai gruppi consiliari l'espletamento delle loro funzioni, secondo criteri fissati da legge regionale. Pagina 23 di 51

24 Regione Liguria Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18 (1). Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 13). (1) Pubblicata nel B.U. Liguria 21 giugno 2006, n. 25, parte seconda, suppl. straord. Capo IV - Dei Gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo Articolo 13 Gruppi consiliari. 1. Dopo la seduta di insediamento del Consiglio regionale a seguito delle elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare tempestivamente, per iscritto, al Presidente del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono aderire. Un Gruppo deve essere formato da almeno due Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio autorizza la costituzione di Gruppi formati anche da un solo Consigliere, il quale sia stato eletto, per la quota proporzionale, nelle liste di un partito o di un movimento che abbia presentato con il medesimo contrassegno candidati in tutti i collegi circoscrizionali della Regione, purchè assuma e mantenga tale contrassegno. I Consiglieri non facenti parte di Gruppi costituiti saranno iscritti al Gruppo Misto. 2. Ogni Gruppo consiliare, ai sensi di proprio autonomo regolamento da depositare presso l'ufficio di Presidenza, procede alla nomina del Capogruppo e delle altre eventuali cariche interne delle quali, come pure della composizione e delle eventuali successive variazioni, deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio che ne informa l'assemblea. I Gruppi che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi di cui al presente comma si intendono a tutti gli effetti costituiti a far data dalla seduta di insediamento di cui all'articolo I Consiglieri che non riescano ad esprimere un Capogruppo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale confluiscono nel Gruppo Misto. 4. Qualora il Gruppo Misto non riesca a nominare il Capogruppo nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, le relative funzioni sono svolte, con rotazione semestrale, dai componenti del Gruppo medesimo a partire dal Consigliere più anziano di età. Pagina 24 di 51

25 Liguria Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 13) 5. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso. 5-bis. Il regolamento del Gruppo Misto e le eventuali modifiche sono approvate all'unanimità dei componenti. In assenza, si applica il regolamento predisposto dall'ufficio di Presidenza, a tutela delle specifiche garanzie sancite dall'articolo 28 dello Statuto (3). 5-ter. Il regolamento del Gruppo Misto viene sottoposto a nuova approvazione con le modalità di cui al comma precedente ogniqualvolta ne entri a far parte un nuovo componente (4). 6. Un Gruppo consiliare viene sciolto e i componenti vengono trasferiti nel Gruppo Misto quando nel corso della legislatura il Capogruppo non venga più riconosciuto da uno o più componenti il Gruppo e la situazione venutasi a creare impedisca la nomina di un nuovo Capogruppo. 7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio all'inizio di ogni legislatura, con deliberazione da allegarsi al primo rendiconto annuale delle spese per il Consiglio regionale, determina quali mezzi sono messi a disposizione dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti in relazione alla rispettiva consistenza, in locali, attrezzature, servizi ed altro, e le modalità di utilizzo. Le dotazioni attribuite al Gruppo Misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. 8. I Gruppi consiliari devono comunicare al Presidente del Consiglio le generalità delle persone non dipendenti dalla Regione che prestino la loro opera nei rispettivi uffici. (3) Comma aggiunto dalla Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. (4) Comma aggiunto dalla Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Pagina 25 di 51

26 Regione Lombardia Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 (1). Regolamento generale del Consiglio regionale. (Capo III Gruppi consiliari) (1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straord. 26 giugno 2009, n. 5. Capo III - Gruppi consiliari Articolo 20 Composizione e costituzione dei gruppi. 1. Entro la prima seduta del Consiglio regionale ciascun consigliere deve dichiarare in forma scritta al Presidente del Consiglio uscente il gruppo consiliare del quale intende far parte; i consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione entro la prima seduta successiva alla loro proclamazione. 2. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Tuttavia, all inizio della legislatura e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di consiglieri inferiore, purché l elezione sia avvenuta in uno stesso gruppo di liste provinciali. 3. I consiglieri che non abbiano adempiuto al disposto di cui al comma 1, o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, sono iscritti ad un unico gruppo misto. 4. Ogni gruppo, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, nomina un proprio presidente; qualora un gruppo non riesca a nominare il proprio presidente entro detto termine, le relative funzioni sono svolte, con rotazione semestrale, dai componenti del medesimo gruppo a partire dal consigliere più anziano di età e poi proseguendo secondo l ordine decrescente di età. 5. La nomina del presidente, altre cariche eventuali e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate in forma scritta all Ufficio di presidenza del Consiglio. 6. L Ufficio di presidenza verifica la regolare costituzione dei gruppi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Pagina 26 di 51

27 Lombardia Regolamento generale del Consiglio regionale. (Capo III Gruppi consiliari) 7. Il Presidente annuncia in aula la composizione e la costituzione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni. Articolo 21 Gruppo misto. 1. Ai fini dell attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio regionale la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze. 2. Le assegnazioni di contributi e di personale al gruppo misto da parte dell Ufficio di presidenza del Consiglio sono ripartite in misura proporzionale tra i consiglieri. 3. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi. 4. Ai consiglieri del gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo personale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo. Articolo 22 Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. 1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta motivata della Giunta regionale o di un presidente di gruppo, per esaminare questioni attinenti alla programmazione delle attività e dei lavori consiliari, nonché ogni altra questione riguardante l organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale. 2. Ogniqualvolta la Conferenza discuta sulla programmazione dei lavori o su questioni che attengono al rapporto con la Giunta regionale, vi partecipa il rappresentante della Giunta stessa. Pagina 27 di 51

28 Regione Marche Delib.C.R. 21 dicembre 1979 (1). Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo IV - Gruppi consiliari ) (1) Pubblicata nel B.U. Marche 16 gennaio 1980, n. 6. Capo IV - Gruppi consiliari Art. 16 Composizione dei gruppi. Tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare. Un gruppo, di norma, è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre; possono costituire un gruppo i consiglieri anche singoli che siano stati gli unici eletti di una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni regionali ancorché nel corso della legislatura abbiano cambiato denominazione e simbolo di partito o che trovino corrispondenza in gruppi costituiti in uno dei due rami del Parlamento. Possono altresì costituire un gruppo corrispondente alle rispettive liste regionali, anche se composto di un numero di consiglieri inferiore a tre, il presidente della Giunta regionale ed il consigliere proclamato eletto, in quanto candidato alla Presidenza della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal candidato eletto Presidente (7). I consiglieri che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti vanno assegnati al gruppo misto ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente. L'ufficio di presidenza entro quindici giorni verifica la sussistenza delle condizioni per la esistenza dei gruppi autonomi sulla base di quanto sopra fissato. Ove non riscontri l'esistenza delle condizioni scioglie i gruppi già costituiti ed assegna i consiglieri al gruppo misto (8). Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni consigliere è tenuto a dichiarare per iscritto, all'ufficio di presidenza del Consiglio, a quale gruppo consiliare intende appartenere. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, provvede alla sua costituzione e all'elezione del proprio Presidente. Della costituzione e dell'avvenuta elezione del Presidente e dell'eventuale sostituto il gruppo dà immediata comunicazione all'ufficio di presidenza. Pagina 28 di 51

29 Marche Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo IV - Gruppi consiliari )) La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata all'ufficio di presidenza. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di presidenza. (7) Periodo aggiunto dalla Delib.C.R. 31 marzo 2004, n (8) Comma così sostituito dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1993, n. 140, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Art. 17 Funzionamento e finanziamento dei gruppi. L'ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale. Pagina 29 di 51

30 Regione Molise Delib.C.R n. 144 (1). Regolamento interno dell Assemblea regionale. (Capo V - Dei gruppi consiliari) (1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 maggio 1985, n. 10. Capo V - Dei gruppi consiliari Art. 16 Composizione dei Gruppi consiliari. I Gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno. Altri Gruppi possono essere costituiti, a condizione che corrispondano a Gruppi autonomi o componenti del Gruppo misto presenti almeno in una delle due Camere del Parlamento italiano e di quello europeo, su richiesta di almeno due consiglieri regionali. Qualora un consigliere non intenda appartenere al Gruppo costituito ai sensi dei commi precedenti può entrare a far parte di altro Gruppo, che ne sia consenziente, o del Gruppo misto. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i consiglieri devono comunicare tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio l'adesione ad un Gruppo diverso (2). (2) Articolo così sostituito dall art. 1, Reg. reg. 4 agosto 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Composizione dei gruppi consiliari. I Gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un Consigliere non intenda appartenere al Gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro Gruppo, che ne sia consenziente, o entra nel Gruppo misto. Nelle ipotesi di cui al precedente comma i Consiglieri devono comunicare tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio l'adesione ad un Gruppo diverso da quello originario.». Pagina 30 di 51

31 Molise Regolamento interno dell Assemblea regionale. (Capo V - Dei gruppi consiliari) Art. 17 Designazione del capogruppo. Entro dieci giorni della sua costituzione, ogni Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo ed il nominativo del Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento (3). (3) Articolo così sostituito dall art. 2, Reg. reg. 4 agosto 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Designazione del capogruppo. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo ed il nominativo del Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.». Pagina 31 di 51

32 Regione Piemonte Delib.C.R. 24 luglio 2009, n (1). Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. (Art. 15) (1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 ottobre 2009, n. 40, suppl. Articolo 15 I Gruppi consiliari. 1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore. 2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato). 3. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati: a) da almeno tre Consiglieri; b) da almeno due Consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato); c) da almeno due Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, appartengono al Gruppo Misto. 5. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organi e organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare. 6. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi Pagina 32 di 51

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