Polizza globale per veicoli a motore
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- Giuliano Marchi
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1 Polizza globale per veicoli a motore Condizioni Contrattuali Edizione 01/2007
2 Nota Informativa per il Contraente (Ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005) Gentile Signore/a, con la presente nota informativa provvediamo a fornirle, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni previste per Legge con riferimento sia all Impresa con la quale Lei concluderà il contratto (MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.) che al contratto stesso. Informazioni relative all Impresa MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., Gruppo FONDIARIA-SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A., è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del Regio Decreto Legge 29/4/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473: la sua Sede Legale si trova in ITALIA, a Milano (20161) in Via Senigallia 18/2. Informazioni relative al contratto LEGGE APPLICABILE Il contratto sarà concluso con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Nuova MAA e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le parti possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano (articolo 180 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005). Anche per tali garanzie MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Nuova MAA propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. RECLAMI RELATIVI AL CONTRATTO O AI SINISTRI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti, con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 1 (50129), telefax , [email protected] -. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale n. 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, quali la procedura extra giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori e le procedure previste dall articolo 141 del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005). AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 1
3 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo azione. Informazioni aggiuntive per i contratti R.C. Auto obbligatoria Le forniamo alcune ulteriori informazioni sui contratti aventi ad oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale. Per le condizioni di contratto La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali di assicurazione che sono a Sua disposizione presso le Agenzie e le Gerenze dell Impresa, nonché sul sito Internet della stessa ( SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO OBBLIGATORIA La garanzia non copre: i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal conducente; i danni alle cose subiti dalle seguenti persone: a) il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il coniuge more uxorio gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b). DURATA DEL CONTRATTO Il contratto potrà essere stipulato con o senza il tacito rinnovo. Se sarà stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, semprechè il Contraente o l Impresa non effettuino la disdetta con la forma ed entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Per quanto concerne il premio, vale invece quanto è previsto dall articolo Adeguamento del premio delle Condizioni Generali di assicurazione, che per Sua più completa informazione riportiamo di seguito: L Impresa ha facoltà di modificare le condizioni di premio in occasione della scadenza annuale del contratto, mettendo a disposizione dell Assicurato tali nuove condizioni presso l Ufficio al quale il contratto è assegnato almeno 30 giorni prima della scadenza interessata. Il pagamento del nuovo premio comporta l accettazione delle nuove condizioni ed il rinnovo del contratto, che risulterà quindi modificato solo in questo elemento. Nell eventualità che il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza. In ogni caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile e pertanto la copertura assicurativa sarà operante fino al 15 giorno successivo alla data di scadenza. Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. 2 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
4 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ASSICURATO Nei casi indicati dall Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate. In particolare, si segnala che se il conducente del veicolo al momento del sinistro è persona diversa dal proprietario/locatario del veicolo stesso, l azione di rivalsa potrà essere esercitata, nei confronti del conducente, nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Le segnaliamo che, oltre alle usuali cause di esclusione di operatività della garanzia, si prevede anche che la medesima non operi per i casi nei quali il conducente, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa esclusione di garanzia tuttavia, al pari di alcune altre, viene eliminata senza alcun sovrappremio. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L IMPORTO LIQUIDATO DAL- L IMPRESA PER UNO O PIÙ SINISTRI Le ricordiamo che Lei può decidere di rimborsare all Impresa l importo di uno o più sinistri liquidati dalla stessa nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto: questo Le consentirà di evitare l applicazione del Malus o del Peius. Tale facoltà potrà essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto: fino al momento della stipulazione della nuova Polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. Divisione Nuova MAA; entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. Il sinistro che il Contraente ha provveduto a rimborsare all Impresa non sarà riportato nell Attestazione. INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO L Impresa prevede nelle Condizioni di assicurazione il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il proprietario (il locatario nel caso di contratto di leasing) - in caso di: trasferimento di proprietà del veicolo precedente; distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo precedente; documentata consegna in conto vendita del veicolo. Il diritto al mantenimento della classe maturata può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni, nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi del Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine -e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l utilizzatore dello stesso può richiedere all assicuratore il rilascio di un duplicato dell ultima Attestazione relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta Attestazione l assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, previa verifica dell effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo. In caso di furto del veicolo l Impresa prevede il mantenimento della classe di merito maturata per un altro veicolo appartenente allo stesso proprietario (o locato allo stesso locatario, nel caso dei contratti di leasing). AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 3
5 Per le polizze Libro Matricola Le precisiamo infine che quanto indicato nel presente paragrafo vale solo se compatibile con le particolari modalità di funzionamento di tali contratti; modalità che vengono specificate nel contesto delle Condizioni Speciali pattuite per ciascuna polizza. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ L Attestazione sullo stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento per informare il Contraente sulla sinistrosità legata alla guida del veicolo. Per queste ragioni tenga presente che: se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto; il Contraente, d altra parte, ha diritto di ricevere dall Assicuratore l Attestazione che viene inviata dalla stessa almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che intenda rinnovarlo con lo stesso Assicuratore o voglia invece rivolgersi ad un altra Impresa. A questo proposito, inoltre, l articolo 134 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 precisa che l Impresa deve consegnare l Attestazione al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus, sull Attestazione rilasciata dall Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, che quella corrispondente all applicazione della clausola Bonus/Malus secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 (Classe di conversione Universale o CU) La Classe di Conversione Universale viene indicata sull Attestazione anche per le polizze stipulate con le formule tariffarie Fissa con Peius o No Claim Discount. La Classe di Conversione Universale, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 143 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005, in caso di sinistro il Contraente ha l obbligo di far pervenire prontamente la denuncia alla Sede dell Impresa o all Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto. A questo scopo deve utilizzare l apposito modulo fornito dalla Società (Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve comunque contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato e delle relative conseguenze. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni. Procedura risarcimento diretto Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 la richiesta di risarcimento rivolta alla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione Nuova MAA ne esclude la presentazione in via telematica. Secondo il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; 4 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
6 d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l indicazione dell eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. Nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) l età, l attività e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista. Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall articolo 148 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre Risarcimento del terzo trasportato Il danno subito dal terzo trasportato e risarcito dall assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell eventuale maggior danno all Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso e coperto per un massimale superiore a quello minimo. ALCUNI CONSIGLI UTILI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE Per una maggiore sicurezza Sua e delle persone che trasporterà sul Suo veicolo, Le rammentiamo che è di fondamentale importanza utilizzare sempre le cinture di sicurezza; inoltre, quando viaggia con un ciclomotore o con un motociclo, si ricordi di indossare sempre il casco di protezione. Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano. Per informazioni sul premio di rinnovo della garanzia RCA per la prossima annualità si rivolga al suo Consulente assicurativo che Le fornirà le informazioni relative con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all annualità precedente. Qualora Lei desideri ulteriori informazioni o chiarimenti si rivolga al Suo Consulente assicurativo, che sarà lieto di fornirle tutta l assistenza necessaria. La ringraziamo sin da ora per la fiducia che vorrà accordare alla nostra Impresa. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione NUOVA MAA SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 5
7 pag Sommario Nota Informativa Definizioni Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore Condizioni generali di assicurazione Condizioni Aggiuntive Condizioni Speciali Garanzie accessorie - Condizioni di assicurazione Sezione 1 INCENDIO e FURTO Sezione 2 GUASTI ACCIDENTALI Sezione 3 ALTRE GARANZIE Sezione 4 INFORTUNI Sezione 5 RITIRO PATENTE Norme comuni MAA Assistance e Tutela Giudiziaria Consigli utili
8 1 Definizioni Nel testo che segue si intendono: AREE AEROPORTUALI Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari. ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO) Il documento che l Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato. CODICE Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre IMPRESA La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. ASSICURATO Nelle Condizioni relative alla R.C., la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; nella parte relativa alle Garanzie accessorie, il soggetto nel cui interesse si stipula il contratto. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 7
9 PROPRIETARIO L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Il ripristino del veicolo, da parte dell Impresa, nello stato antecedente il sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. TARIFFA La tariffa dell Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. VEICOLO Tutti i veicoli a motore nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore. VALORE A NUOVO Il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell IVA per la parte fiscalmente non recuperabile. Si considera valore a nuovo anche quello risultante dal documento di acquisto fiscalmente valido, a condizione che sia inferiore al valore di listino. VALORE COMMERCIALE Il valore del veicolo avuto riguardo ai valori indicati dalla pubblicazione Eurotax giallo. 8 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
10 Parte prima Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
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12 1 Condizioni generali di Assicurazione ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private escluse le Aree Aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia, la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dalle medesime, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque danni alle persone occupanti il rimorchio. Per i rimorchi l assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all Assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal veicolo descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
13 ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto; per i danni subiti dai terzi trasportati, se il numero delle persone trasportate risulta superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 del Codice, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonchè per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e di tutti gli altri Stati facenti parte della Carta Verde. La garanzia non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le Condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l art comma C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli articoli 2 e 7. ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia (o l Ufficio) 12 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
14 cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. La copertura assicurativa ha effetto dal momento - indicato in polizza - in cui è stato pagato il premio salvo che non sia previsto un effetto posticipato rispetto al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO L Impresa ha facoltà di modificare le condizioni di premio in occasione della scadenza annuale del contratto, mettendo a disposizione dell Assicurato tali nuove condizioni presso l Ufficio al quale il contratto è assegnato almeno 30 giorni prima della scadenza interessata. Il pagamento del nuovo premio comporta l accettazione delle nuove condizioni ed il rinnovo del contratto, che risulterà quindi modificato solo in questo elemento. Nell eventualità che il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza. In ogni caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile e pertanto la copertura assicurativa sarà operante fino al 15 giorno successivo alla data di scadenza. Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. ART. 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONI DELLA SINISTROSITÀ Per l applicazione delle regole evolutive (Condizioni Speciali F, G, H e L) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa; periodi successivi: iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa. ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRA- VAMENTO DI RISCHIO Il premio di polizza è determinato in relazione alla residenza del proprietario/locatario del veicolo e delle altre informazioni rese dal Contraente e riportate sul frontespizio di polizza. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, con particolare riferimento alla provincia di residenza. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt C.C., in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sareb- AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
15 be stato altrimenti determinato; l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in virtù del disposto dell articolo 144 del Codice. ART. 8 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO Nel caso di alienazione del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa - fornendone idonea documentazione - che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro veicolo. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l alienante, previa restituzione del certificato, contrassegno e dell eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell annualità in corso, sulla base della tariffa aziendale in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. La formula tariffaria e l eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le stesse modalità si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita ; se successivamente per tale veicolo viene richiesta una nuova copertura, il contratto deve essere assoggettato alle regole previste per i veicoli di prima immatricolazione. Per rischi di durata inferiore ad un anno sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l Impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilascerà i predetti nuovi documenti. In caso di variazione tariffaria procederà con l emissione di una polizza in sostituzione, conteggiando le eventuali differenze di premio sulla base di quanto previsto dalle formule di personalizzazione per i veicoli assicurati per la 1 a volta dopo la voltura al P.R.A. Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. Non sono ammesse sospensioni. Il contratto ceduto e non sostituito si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L Impresa pertanto non rilascerà l Attestazione. c) Risoluzione del contratto. Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all Impresa del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. Per i contratti con frazionamento del premio l Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. L Impresa procede inoltre al rimborso dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. 14 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
16 Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo dodici mesi senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi da tale data si verifica il trasferimento di proprieta del veicolo. Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso a condizione che siano stati restituiti all Agenzia o al Punto di Vendita dell Impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde il rimborso del premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione). ART. 9 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O ESPOR- TAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSI- CURATO Nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare all Impresa: in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione); in caso di demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore. Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altro veicolo Conguaglio del premio Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato. L Impresa procede all eventuale conguaglio del premio dell annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito. La formula tariffaria e l eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. b) Risoluzione del contratto Il contratto si risolve e l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti. Qualora il certificato/contrassegno/carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione). Per i contratti di durata inferiore ad un anno l Impresa non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l esportazione definitiva del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
17 rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. L Impresa procede inoltre al rimborso dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo dodici mesi senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l esportazione definitiva del veicolo. ART ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO L Impresa rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un Attestazione contenente: la denominazione dell Impresa; il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica. il numero del contratto di assicurazione; la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l Attestazione viene rilasciata; i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; il numero e gli importi delle franchigie richiesti all Assicurato e da questi non corrisposti; la firma dell Assicuratore. Nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, vengono indicati : la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva; la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU); i sinistri pagati o apposti a riserva nel periodo di osservazione considerato Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - Maggiorazione del premio per sinistrosità (Peius) viene indicato: il numero dei sinistri pagati o apposti a riserva nel periodo di osservazione considerato; il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta; la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU). E legittimato al ritiro dell Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l acquirente con patto di riservato dominio o l usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. L Attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo, l Impresa rilascia al Contraente l Attestazione relativa all annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con libro matricola, 16 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
18 l Impresa non rilascia l Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l Attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. L Impresa non rilascia l Attestazione nel caso di: sospensione della garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Validità dell Attestazione Il periodo di validità dell Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell Attestazione è posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. Qualora siano decorsi più di diciotto mesi l Attestazione non è più valida. Qualora il contratto si sia risolto, prima della conclusione del periodo di osservazione, in seguito a furto, esportazione definitiva all estero, distruzione o demolizione la relativa Attestazione e valida per un anno dalla data dell evento. ART SOSPENSIONE IN CORSO DI CON- TRATTO Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all Impresa restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si risolve: qualora entro 12 mesi da tale data si abbia il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l esportazione definitiva, il furto, la rapina o l appropriazione indebita del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. L Impresa procede inoltre al rimborso dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell Impresa, alle successive rate di premio, ancorchè di frazionamento. La riattivazione del contratto, fermo il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario), è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché, in quest ultimo caso, il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
19 Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La formula tariffaria e l eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. La riattivazione del contratto avviene prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, l Impresa non procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione compresa l eventuale integrazione. L Impresa all atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa aziendale vigente al momento dell ultima sospensione e conteggia a suo favore il residuo rateo di premio pagato e non goduto dalla data di riattivazione, compresa l eventuale integrazione. Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che prevedono l applicazione del Pejus il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non è consentita la sospensione nei seguenti casi: per i contratti di durata inferiore all anno; per i contratti ceduti all acquirente del veicolo venduto; per i contratti amministrati con libro matricola ; per i contratti per l assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione. Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione, comprovate da idonea documentazione. All atto della sospensione l Impresa rilascia un appendice che dev essere sottoscritta dal Contraente. ART DENUNCIA DEI SINISTRI E RICHIE- STA DI RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento e presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. E esclusa la presentazione in via telematica. In ogni caso deve essere presentata la Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito dall Impresa, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal provvedimento ISVAP n 2136 del 13/12/2002. La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza. La Denuncia deve in ogni caso contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. Qualora il Contraente assicurato abbia dichiarato in polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i sinistri che rientrino nell applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli Articoli 149 e 150 del Codice, il premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in polizza. Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contraente Assicurato - a giudizio dell Impresa - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno: inoltre la predetta modalità di risarcimen- 18 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
20 to dei danni, in caso di sostituzione della polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie. L indennizzo corrisposto dall Impresa non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. ART GESTIONE DELLE VERTENZE L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura lo richieda. ART RINNOVO DEL CONTRATTO Salvo quanto previsto dall art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare all Impresa copia della denuncia presentata all Autorità competente. Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell articolo 11- Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altro veicolo Conguaglio del premio Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al proprietario del veicolo rubato. L Impresa procede all eventuale conguaglio del premio dell annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito. La formula tariffaria e l eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. b) Risoluzione del contratto Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza e l Impresa rimborsa al Contraente la parte di AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
21 premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Per i contratti di durata inferiore ad un anno l Impresa non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. L Impresa procede inoltre al rimborso dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo dodici mesi senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi da tale data si verificano il furto, la rapina o l appropriazione indebita del veicolo. ART COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall articolo 1469 bis del Codice Civile, é competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi é competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali é assegnato il contratto. ART IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall Impresa. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 20 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
22 2 Condizioni aggiuntive per l assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate) A) Autoveicoli adibiti a scuola guida L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e se persona diversa del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. C) Carico e scarico L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e se persona diversa del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
23 D) Rivalsa dell assicuratore per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Relativamente all art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - esclusioni e rivalsa - il seguente alinea: nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285 è abrogato. Nel caso in cui il conducente del veicolo, al momento del sinistro, sia persona diversa dal proprietario/locatario del veicolo stesso, l Impresa rinuncia ad esercitare l azione di rivalsa nei confronti del solo proprietario/locatario nelle seguenti ipotesi: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai terzi trasportati, se il numero delle persone trasportate risulta superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione; L assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. L) Vincolo Clausola L/1 - (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della spettabile Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, l Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile Società vincolataria: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile Società vincolataria; b) a comunicare alla spettabile Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza a norma dell art. 1891, secondo comma, Codice Civile, verrà corrisposto alla spettabile Società vincolataria nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacita proroga. Clausola L/2 - (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della spettabile Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, l Impresa si impegna nei confronti della spettabile Società vincolataria; a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile Società vincolataria; b) a comunicare alla spettabile Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) a comunicare alla spettabile Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonchè l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo. Resta inteso che l Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile Società vincolataria con lettera raccomandata, e che il mancato pagamento del premio comporterà sospensione della garanzia ai sensi di legge. 22 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
24 Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla scadenza del vincolo. Clausola L/3 - (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore della spettabile Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza e pertanto l Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile Società vincolataria; b) comunicare alla spettabile Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile Società vincolataria e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile Società vincolataria è fin d ora autorizzata dal Contraente. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacita proroga. Clausola L/4 - (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore della spettabile Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza e pertanto l Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile Società vincolataria; b) comunicare alla spettabile Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla spettabile Società vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonchè l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo; d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile Società vincolataria e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile Società vincolataria è fin d ora autorizzata dal Contraente. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione sino alla scadenza del vincolo. U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone L Impresa, a parziale deroga dell articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione Sospensione in corso di contratto, consente - al massimo due volte per annualità assicurativa - la sospensione incondizionata delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
25 3 Condizioni speciali (valide soltanto se espressamente richiamate) E) Franchigia fissa ed assoluta 1. La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare precisato in polizza. 2. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, l Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 4. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. F) Bonus/Malus 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 a alla 18 a classe, secondo la tabella di merito che segue: Coefficienti di determinazione Classi di merito del premio 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0, , , , , , , , , ,00 24 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
26 2. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa periodi successivi: iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa. 3. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito Bonus/Malus determinata in base alle seguenti regole: a) classe 14 a dopo la 1 a immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; b) classe 13 a se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus ; c) classe 8 a se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus ed esente da sinistri da almeno 2 anni; d) classe 7 a se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus ed esente da sinistri da almeno 3 anni. 4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alla precedente lett. a), il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà e dell eventuale appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. 5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l Impresa abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale di danni oppure qualora l Impresa non abbia provveduto ad apporre una riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell applicazione della predetta tabella di regole evolutive. 6. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall Attestazione. 7. In mancanza della consegna dell Attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di diciotto mesi. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato: alla classe di assegnazione indicata sull Attestazione se quest ultima è stata rilasciata dall Impresa; alla classe di assegnazione CU indicata sull Attestazione, se quest ultima è stata rilasciata da una diversa Società; 8. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato per durata inferiore all anno, il nuovo contratto è assegnato: alla stessa classe di merito di assegnazione indicata in quello precedente se il veicolo era già assicurato con polizza dell Impresa; alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel precedente contratto se il veicolo era già assicurato presso altra Impresa. Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato presso altra Impresa, il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in assenza, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
27 Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di diciotto mesi il nuovo contratto e assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto e assegnato alla classe di merito 18 Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l indicazione della classe CU la nuova polizza e assegnata alla classe di merito 14. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato in una formula diversa dal Bonus/Malus, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe. 9. L assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi della disposizione del settimo comma, non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell Attestazione all Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella Attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito di assegnazione CU maturata. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. 10. L assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi della disposizione di cui al settimo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. L eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. 11. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestazione. 12. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. 13. L Impresa, qualora un sinistro già apposto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l Impresa rilascia al Contraente una nuova Attestazione, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l Attestazione stessa, e rimborsa il maggior premio corrisposto purchè non siano trascorsi più di 5 anni dalla data di cessazione del contratto. 14. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. 26 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
28 TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe Classe di collocazione in base ai sinistri osservati di o più merito Sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all Impresa, in occasione della scadenza contrattuale, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente; potrà, inoltre, essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto e: fino al momento della stipulazione della nuova polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con l impresa; entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. 16. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. 17. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso di contratti di Leasing il Locatario) sia lo stesso. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall Attestazione rilasciata per il veicolo precedente, purché tale Attestazione sia in corso di validità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall Attestazione in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, se sono già state esercitate le facoltà previste dai capoversi precedenti, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14; qualora tali facoltà non siano state esercitate il nuovo contratto sarà assegnato alla classe risultante dall Attestazione. Se l incarico in conto vendita non va a buon fine e l Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto in classe 14. Il Contraente e tenuto a consegnare a seconda dei casi: copia della denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità; copia della documentazione comprovante l esportazione definitiva all estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo; copia della carta di circolazione del veicolo da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà. Nel caso di veicolo già assicurato presso altra Impresa, Il Contraente e AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
29 tenuto a consegnare, oltre ai predetti documenti e a seconda dei casi, anche: l Attestazione del veicolo precedente in corso di validità; copia del precedente contratto assicurativo; In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. G) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. 2. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa periodi successivi: iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa 3. Se nello stesso periodo di osservazione vengano pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%. 4. Le predette maggiorazioni sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l Impresa abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del danno. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all applicazione del Pejus offrendo all Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente; potrà, inoltre, essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto e: fino al momento della stipulazione della nuova polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con l Impresa, entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. 5. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza presso l Impresa o presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra, qualora dall Attestazione in corso di validità essa risulti dovuta. 6. Qualora l Attestazione sullo stato del rischio si riferisca ad un contratto scaduto da più di dodici mesi, ma da meno di diciotto mesi, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di diciotto mesi, la nuova polizza è stipulata con la maggiorazione del 25%. 7. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Qualora il veicolo fosse già assicurato presso altra Impresa, il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia di provenienza dell Impresa che di altra Società, sia scaduto da più di diciotto mesi. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. 28 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
30 8. In mancanza di consegna dell Attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell Attestazione che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall Impresa entro la data di scadenza del contratto. 9. Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a: a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; c) veicolo assicurato in precedenza con la forma franchigia. 10. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero dell appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma. 11. L Impresa, infine, qualora un sinistro già apposto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l Impresa rilascia al Contraente una nuova Attestazione e rimborsa il maggior premio corrisposto purchè non siano trascorsi più di 5 anni dalla data di cessazione del contratto. 12. Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. 13. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell Attestazione all Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell Attestazione ove fosse stata rilasciata. 14. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato (o nel caso dei contratti in leasing, il Locatario). Resta fermo il disposto dell art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazioni. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
31 H) Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 a alla 18 a classe, secondo la tabella di merito che segue: Classi di merito Coefficienti di determinazione del premio 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0, , , , , , , , , ,00 2. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa periodi successivi: iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa 3. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 per i ciclomotori, i motocicli e le motocarrozzette immatricolati al P.R.A. per la prima volta o dopo una voltura al P.R.A. A tal fine il Contraente è tenuto, alternativamente, a: consegnare, per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell appendice di cessione del contratto precedente; consegnare, per i motocicli e motocarrozzette, copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell appendice di cessione del contratto precedente. 4. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. 5. Negli altri casi la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella di inserimento sotto riportata. A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei sinistri, pagati e riservati, risultanti dall Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. 30 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
32 TABELLA DI INSERIMENTO Numero di anni precedenti Numero complessivo di Sinistri (pagati e riservati) a quello della stipulazione risultanti dall attestazione rilasciata del contratto dal precedente assicuratore) o più 1 anno Classe: anni Classe: anni Classe: anni Classe: anni Classe: In assenza dell Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito Per le annualità successive a quelle della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di appartenenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l Impresa abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale di danni oppure qualora l Impresa non abbia provveduto ad apporre una riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell applicazione della predetta tabella di regole evolutive. TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe Classe di collocazione in base ai sinistri osservati di o più merito Sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri , Qualora il contratto precedente sia stato stipulato dal Contraente presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente stesso deve provare di avere fatto richiesta dell Attestazione all Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente può dichiarare all Impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell Attestazione. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito L assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quinto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell Attestazione AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
33 che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. L eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. 9. All Attestazione è equiparata, a tutti gli effetti, la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero. 10. Qualora il contratto precedente abbia avuto durata inferiore ad un anno e sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova polizza e assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu di diciotto mesi. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito Qualora il contratto precedente abbia avuto durata inferiore ad un anno e sia stato stipulato presso l Impresa, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest ultimo prevedeva la forma tariffaria Bonus/Malus. Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di dodici mesi, e purche la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro diciotto mesi dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi piu di diciotto mesi dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito Qualora l Attestazione o la dichiarazione di cui al punto 7 si riferiscano ad un contratto scaduto da più di diciotto mesi, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sua scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e assegnato: alla classe di assegnazione indicata dall Attestazione se il veicolo era già assicurato con polizza dell Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus- Condizione Speciale H); alla classe di assegnazione derivante dall applicazione della tabella di inserimento se il veicolo era già assicurato con polizza dell Impresa con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus o con una diversa Società 13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai punti 7, 10, 11, 12 la disposizione del punto L Impresa, qualora un sinistro già apposto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l Impresa rilascia al Contraente una nuova Attestazione e rimborsa il maggior premio corrisposto purche non siano trascorsi piu di 5 anni dalla data di cessazione del contratto. 15. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaper- 32 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
34 to si procederà all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. 16. E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all Impresa, in occasione della scadenza contrattuale, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente; potrà, inoltre, essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto e: fino al momento della stipulazione della nuova Polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con l Impresa.; entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. 17. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del Locatario nel caso di contratti di Leasing. 18. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso di contratti di Leasing il Locatario) sia lo stesso. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall Attestazione rilasciata per il veicolo precedente, purché tale Attestazione sia in corso di validità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con polizza dell Impresa in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Condizione Speciale H, la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della Tabella di Inserimento. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, se sono già state esercitate le facoltà previste dai capoversi precedenti, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14; qualora tali facoltà non siano state esercitate il nuovo contratto sarà assegnato alla classe risultante dall Attestazione. Se l incarico in conto vendita non va a buon fine e l Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto in classe 14. Il Contraente e tenuto a consegnare a seconda dei casi: copia della denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità; copia della documentazione comprovante l esportazione definitiva all estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo; copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri; copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà del veicolo da assicurare. Nel caso di veicolo già assicurato presso altra Impresa, Il Contraente e tenuto a consegnare, oltre ai predetti documenti e a seconda dei casi, anche: l Attestazione del veicolo precedente in corso di validità; copia del precedente contratto assicurativo; In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. L) Bonus/Malus per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali 1. La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità - e che si arti- AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
35 cola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la seguente tabella: Classi di merito Coefficienti di determinazione del premio 1 0,84 2 0,88 3 0,92 4 0,96 5 1,00 6 1,05 7 1,11 8 1,19 9 1,28 2. Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta: a) dopo la prima immatricolazione, b) dopo una voltura, è assegnato alla classe di merito 5. A tale fine il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero dell appendice di cessione del contratto. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito Negli altri casi la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella di inserimento sotto riportata. TABELLA DI INSERIMENTO Numero di anni precedenti Numero complessivo di Sinistri (pagati e riservati) a quello per il quale l attestazione risultanti dall attestazione rilasciata dal precedente di rischio è stata rilasciata assicuratore (non vanno considerati i sinistri (non vanno considerati attribuiti agli anni anteriori al 2001) gli anni anteriori al 2001) o più 1 anno Classe: anni Classe: anni Classe: anni Classe: anni Classe: A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei sinistri, pagati e riservati, risultanti dall Attestazione in corso di validità rilasciata dal precedente assicuratore. Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i sinistri ad essi attribuiti. Vengono considerati i sinistri attribuiti allo stesso anno della stipulazione del contratto. 4. In assenza dell Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 9. Tale assegnazione è soggetta tuttavia a revisione sulla base delle risultanze dell Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. L eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata dall Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, viene conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. 5. All Attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. 6. Qualora il contratto precedente abbia avuto durata inferiore ad un anno e sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. 34 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
36 In assenza del precedente contratto temporaneo il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 9. Lo stesso accade qualora il precedente contratto temporaneo sia scaduto da più di diciotto mesi. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito Qualora il contratto precedente abbia avuto durata inferiore ad un anno e sia stato stipulato presso l Impresa, il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus -Condizione Speciale L. Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di dodici mesi, e purche la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro diciotto mesi dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi piu di diciotto mesi dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell Attestazione all Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare all Impresa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito Qualora l Attestazione o la dichiarazione di cui al comma precedente si riferiscano ad un contratto scaduto da più di diciotto mesi, la classe di merito di assegnazione è la 9. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tal contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e assegnato: alla classe di assegnazione indicata dall Attestazione, se il veicolo era già assicurato con polizza dell Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus- Condizione Speciale L; alla classe di assegnazione derivante dall applicazione della Tabella di Inserimento se il veicolo era già assicurato con polizza dell Impresa con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Condizione Speciale L o con una diversa Società. 10. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella sottoriportata a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l Impresa abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del danno. REGOLE EVOLUTIVE Numero di Sinistri osservati o più Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
37 11. L Impresa, qualora un sinistro già apposto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegna il contratto, all atto del primo rinnovo successivo, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio di premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l Impresa rilascia al Contraente una nuova Attestazione e rimborsa il maggior premio corrisposto purche non siano trascorsi piu di 5 anni dalla data di cessazione del contratto. 12. L Impresa, nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, assegna il contratto, all atto del primo rinnovo successivo, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse stato eliminato come senza seguito, con conseguente conguaglio del premio. 13. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella riportata al comma 10. offrendo all Impresa, in occasione della scadenza contrattuale, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente; potrà, inoltre, essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto e: fino al momento della stipulazione della nuova Polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con l Impresa.; entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. 14. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del Locatario nel caso di contratti di Leasing. 15. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso di contratti di Leasing il Locatario) sia lo stesso. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall Attestazione rilasciata per il veicolo precedente, purché tale Attestazione sia in corso di validità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con polizza dell Impresa in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Condizione Speciale L, la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della Tabella di Inserimento di cui al comma 3. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, se sono già state esercitate le facoltà previste dai capoversi precedenti, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 5; qualora tali facoltà non siano state esercitate il nuovo contratto sarà assegnato alla classe risultante dall Attestazione. Se l incarico in conto vendita non va a buon fine e l Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto in classe 5. Il Contraente e tenuto a consegnare a seconda dei casi: copia della denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità; copia della documentazione comprovante l esportazione definitiva all estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo; copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà del veicolo da assicurare. Nel caso di veicolo già assicurato presso altra Impresa, Il Contraente e tenuto a consegnare, oltre ai predetti documenti e a seconda dei casi, anche: l Attestazione del veicolo precedente in corso di validità; copia del precedente contratto assicurativo; In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. 36 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
38 Parte seconda Condizioni di assicurazione relative alle garanzie accessorie Sono operanti solo le garanzie espressamente richiamate in polizza
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40 1 Incendio e furto GARANZIA 10 - INCENDIO ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti subíti dal veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate (compresa l eventuale tenda veranda per i caravan e gli autocaravan) che siano conseguenza di: incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento o, limitatamente ai caravan e gli autocaravan, il caso di scoppio di gas liquido ad uso domestico quando non ci sia sviluppo di incendio. Per i caravan e gli autocaravan nel solo caso di evento totale, la garanzia è operante anche per le altre attrezzature non incorporate (es. carrello tenda) che siano espressamente indicate in polizza ed il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. La garanzia comprende impianto antifurto, autoradio, mangianastri, radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati all autovettura assicurata e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L indennizzo per tali apparecchiature non potrà comunque superare il 20% della somma assicurata in polizza quale valore commerciale dell autovettura assicurata. L Impresa si obbliga altresì a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di per evento, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia per: danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione; lesioni corporali cagionate a terzi. La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 10% di tale somma; non comprende invece i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione; AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
41 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Sono comunque indennizzabili, a termini della presente garanzia, i danni al box di proprietà dell Assicurato fino alla concorrenza di GARANZIA 11 - INCENDIO E FURTO ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti che siano conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, del veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, compresa l eventuale tenda veranda per i caravan e gli autocaravan. L eventuale impianto antifurto non fornito dalla Casa costruttrice è compreso in garanzia, entro un limite massimo di indennizzo del 10% del valore del veicolo, a condizione che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la sua identificazione. I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli in caso di furto. Limitatamente ai soli caravan e autocaravan è compreso anche il caso di appropriazione indebita. Per detti veicoli, nel solo caso di evento totale, la garanzia è operante anche per le altre attrezzature non incorporate (es. carrello tenda) che siano espressamente indicate in polizza ed il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. L Impresa indennizza anche i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici ed ai danneggiamenti che il veicolo assicurato abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato. Sono compresi in garanzia i danni causati al veicolo in occasione del furto di cose contenute nel veicolo stesso. La garanzia comprende impianto antifurto, autoradio, mangianastri, radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati all autovettura assicurata e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L indennizzo per tali apparecchiature non potrà comunque superare il 20% della somma assicurata in polizza quale valore commerciale dell autovettura assicurata, fermi restando scoperto e franchigia indicati al successivo articolo 2. La presente garanzia comprende anche la garanzia 10 - Incendio, che s intende quindi richiamata ed operante a tutti gli effetti. Art. 2 - SCOPERTI E FRANCHIGIE Se l assicurazione è prestata per un ciclomotore od un motociclo, in caso di sinistro furto l Impresa rimborsa, della somma liquidata a termini di polizza, l 85%, restando a carico dell Assicurato il rimanente 15%. Se l assicurazione è prestata per autovetture, in caso di sinistro furto, l indennizzo verrà effettuato calcolando sull importo da liquidare a termini di polizza una riduzione nella percentuale indicata sul frontespizio di polizza nella voce scoperto. Qualora tale percentuale non risulti indicata, deve intendersi fissata al 15%. Se l Assicurazione è prestata per caravan e autocaravan, l Impresa rimborsa la somma liquidabile a termini di polizza con deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di 150. Se l assicurazione è prestata per altri veicoli, in caso di sinistro furto l Impresa rimborsa, della somma liquidata a termini di polizza, il 90%, restando a carico dell Assicurato il rimanente 10%. 40 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
42 Detta aliquota a carico dell Assicurato dovrà invece intendersi fissata al 20% per macchine operatrici, carrelli e macchine agricole non targate. Per tutti i veicoli resta in ogni caso a carico dell Assicurato un importo minimo pari a 150. Gli scoperti e le franchigie sopraindicati, non verranno applicati: se il furto avviene in box chiuso a chiave; se il furto avviene in garage custodito; se il furto avviene in parcheggio recintato, custodito e con accesso vigilato; se il veicolo risulta dotato, al momento del sinistro, di antifurto con impianto satellitare abilitato; in caso di rapina; per i rischi compresi nella garanzia 10. NORME COMUNI ALLE GARANZIE ART. 1 - ESCLUSIONI L assicurazione non copre i danni: a)causati da semplici bruciature non seguite da incendio, né quelli agli impianti elettrici o elettronici dovuti a fenomeno elettrico non seguito da incendio; b)derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità provocate da forze della natura; c)determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti; d)verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; e)indiretti, come deprezzamento e privazione dell uso del veicolo qualunque ne sia la causa; f) preesistenti al sinistro denunciato; g) conseguenti a partecipazioni a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite. ART. 2 - VALUTAZIONE DEI DANNI In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l ammontare dell indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione per degrado d uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore di listino del veicolo al momento del sinistro ed il suo valore commerciale. Limitatamente agli autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali e relativi rimorchi, si applicherà, al costo dei materiali di prima fornitura, una riduzione per degrado d uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore commerciale al momento del sinistro ed il valore di listino al momento del sinistro decurtato, quest ultimo, della percentuale esistente tra il valore di listino al momento della prima immatricolazione e quello di fattura. La percentuale di degrado potrà essere ridotta per effetto di eventuali migliorie documentate e non potrà essere comunque superiore al 60%. Si considera perdita totale anche il caso in cui l entità dell indennizzo, valutato in base al criterio di cui al precedente paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
43 Deroga all applicazione del degrado In caso di danno totale, qualora l assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore assicurato sia non inferiore al valore a nuovo al momento della prima immatricolazione, se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione si considererà quale valore commerciale dell autovettura un importo pari al valore assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel valore assicurato. In caso di danno parziale, qualora l assicurazione sia prestata per autovetture, non verrà applicato alcun degrado ai pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell art del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia, possibilmente con valuta italiana e comunque nel rispetto delle norme valutarie in vigore. Nel caso di ritrovamento all estero del veicolo prima che il sinistro sia liquidato, l Impresa assume a proprio carico le spese di rimpatrio del veicolo stesso. In nessun caso l indennizzo potrà superare un importo pari al valore assicurato nè al valore a nuovo. ART. 3 - NOMINA DEI PERITI La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le Parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due Periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo Perito la cui scelta, mancando l accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell Assicurato. Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo. ART. 4 - NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA Qualora il veicolo assicurato in polizza sia un autovettura ad uso privato e nel caso venga colpita da furto o incendio totale indennizzabile ai sensi di polizza, l Impresa corrisponderà all Assicurato che abbia noleggiato altra autovettura similare, per ogni giorno di noleggio comprovato da fattura e per il periodo massimo di 30 giorni a partire da quello del ricevimento della denuncia, un importo giornaliero forfettario pari all 1,50 per mille del valore dell autovettura dichiarato in polizza, con il massimo di 60. ART. 5 - PULIZIA DEL VEICOLO In caso di furto l Impresa rimborsa anche le spese sostenute dall Assicurato dopo il ritrovamento, per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino ad un massimo di 50. ART. 6 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL ASSICURATO In caso di sinistro l Assicurato deve farne denuncia immediata all Autorità competente inoltrando all Impresa - entro il limite di tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza - copia della denuncia stessa, con precisazione dell entità almeno approssimativa del danno. 42 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
44 Se il furto o la rapina sono avvenuti all estero la denuncia dovrà essere ripetuta all autorità italiana. L Assicurato, salvo le riparazioni sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del veicolo, deve astenersi dall effettuare riparazioni senza prima aver ottenuto il consenso da parte dell Impresa. L Assicurato, deve produrre: in caso di furto totale, il certificato dello stato giuridico storico con l annotazione della perdita di possesso ed il certificato di proprietà; in caso di furto seguito dal ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento da parte dell Autorità Giudiziaria. in caso di appropriazione indebita (solo per i caravan e gli autocaravan), l Assicurato è tenuto a presentare copia della denuncia inoltrata all Autorità Giudiziaria avverso il locatario. In tutti i casi, l Impresa ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, ovvero altro documento attestante che non ricorre la circostanza prevista dall articolo 1 lettera c) delle Norme comuni alle garanzie L Impresa rimborsa all Assicurato le spese sostenute per il rilascio della documentazione sopraindicata. In caso di ritrovamento del veicolo dopo che il sinistro sia stato liquidato, l Assicuratore provvederà, in forza del mandato a vendere sottoscritto dall Assicurato contestualmente al ricevimento dell indennizzo, a vendere il veicolo a chi meglio reputerà, essendo autorizzato ad incassare il prezzo ed a trattenerlo. Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo dall Assicurato all Assicuratore. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
45 2 Guasti accidentali GARANZIA 20 - GUASTI ACCIDENTALI A VALORE INTERO ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti subíti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate (compresa l eventuale tenda veranda per i caravan e gli autocaravan), in conseguenza di: collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada; atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio anche in occasione di tumulti o sommosse; inondazioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine; caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi. La garanzia comprende anche l impianto antifurto, l autoradio, il mangianastri, il radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati sul veicolo e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L indennizzo per tali apparecchiature non potrà superare il 20% del valore globale del veicolo. Per i caravan e gli autocaravan nel solo caso di evento totale, la garanzia è operante anche per le altre attrezzature non incorporate (es. carrello tenda) che siano espressamente indicate in polizza ed il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. ART. 2 - SCOPERTO E FRANCHIGIA In caso di sinistro l Impresa rimborsa la somma liquidata a termini di polizza, con deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di: 250 per autovetture, autocaravan e autocarri fino a 35 q.li; 500 per tutti gli altri veicoli. L indennizzo complessivo per ciascun anno assicurativo non può superare un importo pari al valore assicurato. 44 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
46 GARANZIA 29 - GUASTI ACCIDENTALI A SECONDO RISCHIO ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti subíti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate (compresa l eventuale tenda veranda per i caravan e gli autocaravan), in conseguenza di: collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada; atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio anche in occasione di tumulti o sommosse; inondazioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine; caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi. La garanzia comprende anche l impianto antifurto, l autoradio, il mangianastri, il radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati sul veicolo e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L indennizzo per tali apparecchiature non potrà superare il 20% del valore globale del veicolo. Per i caravan e gli autocaravan nel solo caso di evento totale, la garanzia è operante anche per le altre attrezzature non incorporate (es. carrello tenda) che siano espressamente indicate in polizza ed il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. ART. 2 - FRANCHIGIA In caso di sinistro l Impresa corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ovvero del valore assicurato qualora risulti inferiore. È fatto divieto all Assicurato di assicurare in qualsiasi altra forma la parte di danno esclusa dall indennizzo ai sensi della precedente garanzia. L indennizzo complessivo per ciascun anno assicurativo non può superare un importo pari al valore assicurato. GARANZIA 82 - COLLISIONE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti subíti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, in seguito a collisione con veicoli a motore identificati. La garanzia comprende anche l impianto antifurto, l autoradio, il mangianastri, il radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissate sul veicolo e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L indennizzo per tali apparecchiature non potrà superare il 20% del valore globale del veicolo. ART. 2 - SCOPERTO E FRANCHIGIA In caso di sinistro l Impresa rimborsa, della somma liquidata a termini di polizza il 90%, restando a carico dell Assicurato il rimanente 10%, con il minimo di 250. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
47 L indennizzo complessivo per ciascun anno assicurativo non può superare un importo pari al valore commerciale del veicolo. ART. 3 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO Il premio è calcolato in percentuale su quello previsto per la garanzia di Responsabilità Civile. Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile. NORME COMUNI ALLE GARANZIE ART. 1 - ESCLUSIONI L assicurazione non vale se: il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285; il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure in conseguenza di attività illecite; il veicolo non è stato sottoposto, entro i termini, all esame di revisione quando previsto dalle norme in vigore, ovvero se non ha superato detto esame. La garanzia sarà comunque considerata operante se risulta richiesta l ammissione all esame entro i termini previsti e l esame non sia stato sostenuto per colpa non imputabile all Assicurato. L Impresa non indennizza i danni: determinati od agevolati da dolo dell Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti; derivanti da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche; causati da oggetti, materiali o animali trasportati; causati da getti di fiamma o esclusivamente da fuoco; conseguenti a traino di soccorso attivo o passivo, manovre a mano od a spinta, circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; avvenuti durante le operazioni di carico e scarico del veicolo; alle ruote (cerchioni, coperture, camere d aria) se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili ad altre parti del veicolo; a fanali non di serie e ad apparecchi radiotelevisivi; indiretti, come deprezzamento o privazione dell uso del veicolo, qualunque ne sia la causa; preesistenti al sinistro. ART. 2 - VALUTAZIONE DEI DANNI In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l ammontare dell indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro. 46 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
48 Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione per degrado d uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore a nuovo del veicolo al momento del sinistro ed il suo valore commerciale. Limitatamente agli autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali e relativi rimorchi, si applicherà, al costo dei materiali di prima fornitura, una riduzione per degrado d uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore commerciale al momento del sinistro ed il valore di listino al momento del sinistro decurtato, quest ultimo, della percentuale esistente tra il valore di listino al momento della prima immatricolazione e quello di fattura. La percentuale di degrado potrà essere ridotta per effetto di eventuali migliorie documentate e non potrà essere comunque superiore al 60%. Si considera perdita totale anche il caso in cui l entità dell indennizzo, valutato in base al criterio di cui al precedente paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. Deroga all applicazione del degrado In caso di danno totale, qualora l assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore assicurato sia non inferiore al valore a nuovo al momento della prima immatricolazione, se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione si considererà quale valore commerciale dell autovettura un importo pari al valore assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel valore assicurato. In caso di danno parziale, qualora l assicurazione sia prestata per autovetture ed il sinistro sia avvenuto a meno di tre anni (oppure 5 anni per la garanzia 82) dalla data di 1 a immatricolazione, non verrà applicato alcun degrado ai pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell art del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia, possibilmente con valuta italiana e comunque nel rispetto delle norme valutarie in vigore. In nessun caso l indennizzo potrà superare un importo pari al valore assicurato nè al valore a nuovo. ART. 3 - NOMINA DEI PERITI La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le Parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due Periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo Perito la cui scelta, mancando l accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell Assicurato. Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d ora a qualsiasi impugnativa anche presso l Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo. ART. 4 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL ASSICURATO I sinistri devono essere denunciati per iscritto con lettera raccomandata entro tre giorni da quando l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione dei testimoni, delle conseguenze e dell entità del danno, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
49 Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo nella più vicina officina o garage, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso dell Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di inoltro della denuncia del sinistro. ART. 5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell Assicurato e delle persone con quest ultimo coabitanti all esercizio dell azione di surrogazione che le compete ai sensi dell art del Codice Civile. 48 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
50 3 Altre garanzie GARANZIA 30 - NOVE RISCHI ART. 1 - SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, l Impresa rimborsa, fino ad un massimo di 400 per evento, le spese documentate sostenute dall Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso. ART. 2 - PERDITA DELLE CHIAVI L Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di 400 per evento, le spese sostenute dall Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonchè le spese sostenute per l apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; restano escluse le spese relative alla sostituzione della centralina antifurto. ART. 3 - GARANZIA IMPOSTA DI PROPRIETÀ In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l antieconomicità della sua riparazione, l Impresa corrisponderà all Assicurato, fino ad un massimo di 400, un indennizzo pari alla quota dell imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell imposta pagata. L indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l avvenuto pagamento dell imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
51 ART. 4 GARANZIE SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - PASSAGGIO DI PROPRIETÀ - SOSTITUZIONE DI TARGA In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l antieconomicità della sua riparazione, l Impresa corrisponderà all Assicurato, fino ad un massimo di 400, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà, se non già indennizzabili a fronte di altra garanzia prestata in polizza. La garanzia è operante anche in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa o del libretto di circolazione. ART. 5 - TRASPORTO IN AMBULANZA L Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso. La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di 400 per evento. ART. 6 - GARANZIA BAGAGLIO In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, l Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di 400 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonchè indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonchè gli oggetti aventi particolare valore artistico e d artigianato. In caso di sinistro, l Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale. ART. 7 - DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso. La valutazione dell indennizzo verrà effettuata secondo il disposto dell art. 2 delle Norme comuni alle garanzie e la liquidazione verrà realizzata applicando lo scoperto del 10 % con il minimo di 100. Nel caso in cui venga prestata la Garanzia 11, verranno applicati scoperti e franchigie previsti dall art. 2 della Garanzia 11, se più favorevoli per l Assicurato. ART. 8 - DANNI ALLA TAPPEZZERIA PER SOC- CORSO STRADALE L Impresa assicura il rimborso fino ad un massimo di 400 per evento, delle spese sostenute dall Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di 50 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
52 pronto soccorso, anche nel caso che si tratti di animali, riconoscendo in questa circostanza un rimborso fino a 60 per eventuali spese veterinarie sostenute. La presente garanzia non è operante se il veicolo assicurato è una autoambulanza o una autolettiga. ART. 9 - PATENTE NON RILASCIATA L Impresa rinuncia ad esercitare l azione di rivalsa prevista dall art. 2, 1 alinea, delle Condizioni Generali di Assicurazione e dall art. 1, 1 alinea, delle Norme comuni alle garanzie nel caso in cui non risulti rilasciata la patente di guida al conducente del veicolo, a condizione che siano stati superati i relativi esami, che la patente venga successivamente rilasciata con riferimento agli stessi esami e che abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore. Tale regolamentazione è valida anche quando il veicolo assicurato sia condotto da persona con patente scaduta nel caso in cui: intervenga la morte dello stesso; la patente venga successivamente rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. GARANZIA 31 - ATTI VIOLENTI, FENOMENI NATURALI E GRANDINE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti subíti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate (compresa l eventuale tenda veranda per i caravan e gli autocaravan), in occasione di: atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio anche in occasione di tumulti o sommosse; inondazioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine; caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi. Per i caravan e gli autocaravan, nel solo caso di evento totale, la garanzia è operante anche per le altre attrezzature non incorporate (es. carrello tenda) che siano espressamente indicate in polizza ed il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. L Impresa rimborserà altresì le spese sostenute, fino ad un massimo di 500 per sinistro e senza applicazione di franchigie, qualora, a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino degli air-bag del veicolo assicurato, purché il danno non sia risarcibile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa. ART. 2 - VALUTAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL ASSICURATO Si applicano integralmente le condizioni stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 delle Norme comuni alle garanzie La Deroga all applicazione del degrado in caso di danno parziale, è però operante senza limiti di vetustà del veicolo. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
53 Art. 3 - SCOPERTO E FRANCHIGIA In caso di sinistro l Impresa rimborsa, della somma liquidata a termini di polizza, il 90%, restando a carico dell Assicurato il rimanente 10%, col minimo di 150. L indennizzo complessivo per ciascun anno assicurativo non può superare un importo pari al valore assicurato. GARANZIA 33 - ESTENSIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato in polizza per i danni causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità dell Assicurato. L Impresa risponde inoltre, fino alla concorrenza di per sinistro, dei danni subíti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario/locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dall Impresa per la Responsabilità Civile obbligatoria. La garanzia non opera: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario/locatario. Se la garanzia è prestata per autocarri, autoarticolati, autotreni e relativi rimorchi di peso superiore ai 15 quintali, l Impresa assicura, fino ad un massimo di , la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa eseguite con mezzi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. Se la garanzia è prestata per i caravan e gli autocaravan l Impresa assicura, entro il limite di , la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del veicolo assicurato in polizza per i danni causati a terzi od a cose e animali di terzi quando, trovandosi in area privata, non sia considerato in circolazione agli effetti dell operatività della garanzia R.C. Auto prestata ai sensi dell art. 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre GARANZIA 34 - CRISTALLI La garanzia è operante esclusivamente per le autovetture, per gli autocarri fino a 35 q.li e per gli autocaravan fino a 35 q.li. ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura i cristalli dell autovettura assicurata in polizza contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni. 52 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
54 Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. L assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i danni causati ad altre parti dell autovettura dalla rottura dei cristalli. Il limite massimo di indennizzo è convenuto in 520 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa. ART. 2 - ESCLUSIONI - VALUTAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL ASSICURATO Si applicano integralmente le condizioni stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4 delle Norme comuni alle garanzie AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
55 4 Infortuni GARANZIA 40 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione del veicolo assicurato in polizza. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili. ART. 2 - PERSONE COMPRESE NELL ASSICURA- ZIONE La garanzia è operante nei confronti del conducente del veicolo assicurato in polizza, a condizione che sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. GARANZIA 48 - INFORTUNI DEL CONTRAENTE La garanzia è operante solo se il Contraente è persona fisica - ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione di autovetture ad uso privato, ciclomotori, motocicli, caravan e autocaravan. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili. 54 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
56 ART. 2 - PERSONE COMPRESE NELL ASSICURA- ZIONE La garanzia è operante nei confronti del Contraente quando si trovi alla guida di autovetture ad uso privato, ciclomotori o motocicli, a condizione che sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. NORME COMUNI ALLE GARANZIE 40 e 48 ART. 1 - SOMME ASSICURATE a) per ogni evento l assicurazione è prestata fino alla concorrenza del capitale complessivo indicato in polizza, che si intende sempre suddiviso in: 50% in caso di morte; 50% in caso di invalidità permanente; b) per ogni evento l Impresa assicura il rimborso delle spese ospedaliere fino a concorrenza delle seguenti somme: 300 se il capitale globale assicurato in polizza non supera ; 600 se il capitale globale assicurato in polizza supera ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE L assicurazione non è operante: a) se il sinistro si verifica mentre il veicolo è guidato da persona che non sia munita di prescritta patente in relazione al tipo ed all uso del veicolo o che non osservi le condizioni soggettive richieste nella patente stessa; b) se il sinistro avviene durante la partecipazione a corse, gare e relative prove od allenamenti, oppure si verifica in conseguenza di attività illecite; c) se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello previsto nella carta di circolazione; d) se il sinistro deriva direttamente o indirettamente da guerra, insurrezioni, tumulti popolari; e) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n ART. 3 - RIVALSA L Impresa rinuncia al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall art del C.C. ART. 4 - OBBLIGO DI DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Impresa entro 3 giorni dal fatto o da quando ne sia venuto a conoscenza. I sinistri mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei sinistrati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro e deve essere accompagnata da certificato medico. Successivamente e sino a guarigione ultimata, il certificato medico sul decorso delle lesioni deve essere trasmesso a periodi non superiori a quindici giorni. L Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici dell Impresa o qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
57 ART. 5 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ L Impresa corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell ultimo comma dell articolo 8. ART. 6 - PROVA È a carico di chi domanda l indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. ART. 7 - MORTE Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquida agli eredi o, se designati, ai beneficiari, la somma assicurata per il caso di morte. ART. 8 - INVALIDITÀ PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta: destro sinistro Per la perdita di un arto superiore 70% 60% Per la perdita della mano o dell avambraccio 60% 50% Per la perdita di un arto inferiore al disopra del ginocchio 60% 60% Per la perdita di un arto inferiore all altezza o al disotto del ginocchio 50% 50% destro sinistro Per la perdita di un piede 40% 40% Per la perdita del pollice 18% 16% Per la perdita dell indice 14% 12% Per la perdita del mignolo 12% 10% Per la perdita del medio 8% 6% Per la perdita dell anulare 8% 6% Per la perdita di un alluce 5%; di ogni altro dito del piede 3%. Per la sordità completa di un orecchio 10%, di ambedue gli orecchi 40%, per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%, di ambedue gli occhi 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l asportazione totale. L indennità per la perdita funzionale di una falange del pollice è stabilita nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. 56 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
58 Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alla percentuale dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 9 - RIMBORSO SPESE OSPEDALIERE L Impresa assicura il rimborso delle spese sostenute in ospedale o cliniche private per il ricovero, le cure e gli eventuali interventi chirurgici resi necessari dalle conseguenze di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dell infortunato in ospedale o clinica, con esclusione delle spese per protesi dentarie, quelle per l acquisto o la riparazione di apparecchi ortopedici o di protesi in genere, delle spese di soggiorno per convalescenza o per cure termali. Il rimborso viene effettuato fino alla concorrenza, per ogni anno assicurativo, dell indennità massima assicurata per tale garanzia. L ammontare dei rimborsi viene liquidato dall Impresa a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle note dell ospedale o clinica. La domanda per il rimborso, corredata dai documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata all Impresa entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura ospedaliera. Se l Assicurato beneficia di altre forme di prestazioni, anche mutualistiche, analoghe a quelle assicurate con la presente garanzia, il rimborso delle spese garantite varrà solo per le eccedenze ai rimborsi accordati dalle altre forme di prestazioni come sopra indicato, sino a concorrenza delle spese realmente sostenute ed entro i limiti della somma garantita. ART CUMULO DI INDENNITÀ - LIQUIDAZIONE Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l anno dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, l Impresa corrisponde agli eredi o, se designati, ai beneficiari, la differenza fra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l Impresa paga alle persone indicate al precedente art. 7 l importo liquidato od offerto. La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso. L Impresa non è tenuta a corrispondere anticipi sulle indennità. ART VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI La valutazione delle conseguenze delle lesioni è effettuata mediante accordo tra la Parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due medici che le Parti dovranno nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo medico la cui scelta, mancando l accordo fra i medici delle Parti, verrà effettuata dal Segretario del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove devono riunirsi i medici. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
59 Il Collegio Medico dovrà valutare le conseguenze delle lesioni e l entità dell invalidità; ravvisandone l opportunità, potrà rinviare l accertamento definitivo dell invalidità permanente fissando la relativa data entro un termine di tre anni ed in questo caso potrà concedere una provvisionale sull indennità. Il Collegio Medico risiede nel luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale l Assicurato. In tutti i casi i medici decideranno sempre a maggioranza. I risultati concordati dai medici, anche a maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l Autorità Giudiziaria. Ciascuna Parte sopporta la spesa del proprio medico, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. GARANZIA 41 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI RICOVERO ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Ad estensione dell art. 1 delle norme comuni alle garanzie 40 e 48, l Impresa assicura il pagamento di una indennità giornaliera di 40 per un massimo di sei mesi di ricovero per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza. Il pagamento di tale indennità è subordinato alla presentazione, in originale, della cartella clinica completa e di una dichiarazione rilasciata dall Istituto di cura attestante la durata del ricovero. Per i ricoveri effettuati all estero il pagamento sarà effettuato in Italia in Euro. 58 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
60 5 Ritiro patente GARANZIA 50 - RITIRO PATENTE DEL CONDUCENTE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura l indennità giornaliera indicata sul frontespizio di polizza, per un periodo massimo di 360 giorni, nel caso che al conducente del veicolo assicurato in polizza venga temporaneamente sospesa la patente di guida - ai sensi dell art. 222 del Codice della Strada - in conseguenza di un incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità dell assicurazione e che abbia prodotto la morte o lesioni personali, sempre che l Assicurato, ove sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso, venga prosciolto dalla imputazione. ART. 2 - PERSONE ASSICURATE La garanzia è operante nei confronti del conducente del veicolo assicurato in polizza. GARANZIA 51 - RITIRO PATENTE DEL CONTRAENTE La garanzia è operante solo se il Contraente è persona fisica - ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura l indennità giornaliera indicata sul frontespizio di polizza per un periodo massimo di 360 giorni, nel caso che al Contraente venga temporaneamente sospesa la patente di guida - ai sensi dell art. 222 del Codice della Strada - in conse- AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
61 guenza di un incidente da circolazione avvenuto mentre il Contraente stesso era alla guida di veicoli a motore. La garanzia è operante se l incidente avviene durante il periodo di validità dell assicurazione e se produce la morte o lesioni personali, sempre che l Assicurato, ove sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso, venga prosciolto dall imputazione. ART. 2 - PERSONE ASSICURATE La garanzia è operante nei confronti del Contraente. GARANZIA 52 - RITIRO PATENTE DEL CONTRAENTE LIMITATAMENTE AD AUTOVETTURE E MOTOCICLI La garanzia è operante solo se il Contraente è persona fisica - ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura l indennità giornaliera indicata sul frontespizio di polizza, per un periodo massimo di 360 giorni, nel caso che al Contraente venga temporaneamente sospesa la patente di guida - ai sensi dell art. 222 del Codice della Strada - in conseguenza di un incidente da circolazione avvenuto mentre il Contraente stesso era alla guida di autovetture ad uso privato o di motocicli. La garanzia è operante se l incidente avviene durante il periodo di validità dell assicurazione e se produce la morte o lesioni personali, sempre che l Assicurato, ove sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso, venga prosciolto dall imputazione. ART. 2 - PERSONE ASSICURATE La garanzia è operante nei confronti del Contraente. GARANZIA 53 - RITIRO PATENTE PER ENTI ED AZIENDE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura l indennità giornaliera indicata sul frontespizio di polizza, per un periodo massimo di 360 giorni, nel caso che al Conducente del veicolo venga temporaneamente sospesa la patente di guida. La garanzia è prestata limitatamente al caso in cui il conducente del veicolo utilizzi normalmente il veicolo stesso per causa di servizio e se al momento del sinistro risulta essere dipendente della Contraente, alla quale verrà liquidato l indennizzo. ART. 2 - PERSONE ASSICURATE La garanzia è operante nei confronti del Conducente del veicolo assicurato in polizza. 60 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
62 NORME COMUNI ALLE GARANZIE 50, 51, 52 e 53 ART. 1 - DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE L assicurazione non è operante: a) se il sinistro si verifica mentre il veicolo è guidato da persona che non sia munita di prescritta patente in relazione al tipo ed all uso del veicolo, o che non osservi le condizioni soggettive ed oggettive richieste nella patente stessa; b) se il sinistro avviene durante la partecipazione a corse, gare e relative prove od allenamenti, oppure si verifica in conseguenza di attività illecite; c) se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello previsto nella carta di circolazione; d) se il sinistro deriva direttamente o indirettamente da guerra, insurrezioni, tumulti popolari; e) se dopo il sinistro il Conducente non ha ottemperato all obbligo di fermarsi e di dare assistenza occorrente alle persone investite (art. 189 Codice della Strada), salvo che il Conducente venga prosciolto dalle relative imputazioni; f) se il provvedimento di sospensione della patente è emanato dopo 1 anno dal termine del periodo di validità della garanzia; g) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n ART. 2 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato deve informare con lettera raccomandata l Impresa dell avvenuta sospensione della patente entro e non oltre il terzo giorno dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall Autorità ed i motivi di esso. ART. 3 - PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ L indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente fino al giorno precedente il termine previsto dal provvedimento di sospensione o la sua definitiva revoca per qualsiasi motivo verificatasi, fermo il limite massimo di giorni indennizzabili fissato dalla garanzia prescelta. Il pagamento verrà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità, ovvero - a richiesta - per periodi mensili posticipati. In caso di morte dell Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l Impresa si impegna a corrispondere agli eredi (o alla Contraente nel caso della garanzia n. 53) le indennità maturate fino al giorno del decesso. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
63 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonchè per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e di tutti gli altri Stati facenti parte della Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l art comma C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. ART. 2 - RINVIO Per tutto quanto non espressamente regolato dalle precedenti condizioni valgono, in quanto applicabili, quelle per l assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore. ART. 3 - COMPETENZA TERRITORIALE - RINUNCIA ALL ESECUZIONE PROVVISORIA Per le controversie comunque riguardanti l esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile. ART. 4 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) e le nuove condizioni, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare la proposta, il contratto si intende rinnovato con le modifiche richieste. In questo caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza previsto dall art comma C.C. 62 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
64 ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO Relativamente alle garanzie prestate sulla base del valore del veicolo, l Impresa si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato, e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo. ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCO- STANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO Il premio di polizza è determinato in relazione alla residenza del proprietario/locatario del veicolo e delle altre informazioni rese dal Contraente e riportate sul frontespizio di polizza. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, con particolare riferimento alla provincia di residenza ed alla professione del proprietario/locatario. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt C.C., in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, l indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
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66 Parte terza Maa Assistance Tutela Giudiziaria
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68 1 MAA Assistance MAA ASSISTANCE - GARANZIA 36 CENTRALE OPERATIVA L assistenza è materialmente erogata, per conto dell Impresa, dalla Centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., con Sede in Torino, Via Carlo Marenco 25, presso la quale opera la struttura organizzativa dell assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. 1 - DEFINIZIONI ABITAZIONE Il domicilio abituale che l Assicurato ha indicato in polizza. ASSICURATI Gli occupanti del veicolo indicato in polizza purchè residenti in Italia. CODICE DI RICONOSCIMENTO Il codice 410/168 che viene comunicato all Assicurato e che egli deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell Assistenza. DESTINAZIONE La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti di viaggio. EQUIPE MEDICA Gruppo di medici qualificati, che presta la propria opera presso la Centrale Operativa. INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, causato da un sinistro, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
69 Ospedale: istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all erogazione di assistenza ospedaliera. Sinistro: ogni evento imprevedibile, che causi danni materiali e diretti al veicolo e che lo renda oggettivamente inutilizzabile o indisponibile. Società: PRONTO ASSISTANCE S.p.A. Veicolo: il veicolo assicurato in polizza che non superi il peso complessivo a pieno carico di chilogrammi. 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza. 3 - TERRITORIALITÀ La Società presta l assistenza quando l Assicurato si trova: per le garanzie A,B,C,M,N: 1) in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; 2) all Estero, nel continente europeo; per le garanzie D,E,F,G: 1) in Italia ad oltre 25 chilometri dal domicilio abituale che l Assicurato ha indicato in polizza, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; 2) all Estero, nel continente europeo. Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicato il domicilio abituale che l Assicurato ha indicato in polizza, la Società organizza l assistenza senza tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti. L Assicurato, rivolgendosi alla Centrale Operativa, ottiene comunque l aiuto necessario ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti; per le garanzie H,I,L,O: 1) all Estero, nel continente europeo. 4 - ESCLUSIONI Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l Assistenza non è operante in caso di: non funzionamento del veicolo a causa di accumulatore scarico; non funzionamento del veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante; sinistri ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; sinistri ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulca- 68 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
70 niche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l Assicurato abbia partecipato attivamente; infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare motoristiche non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti; dolo dell Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge. 5 - MODALITÀ PER L EROGAZIONE DELL ASSI- STENZA Telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde (ricerca automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno per accogliere le richieste. Dall estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico 011/ ; in caso di chiamate dall estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall Assicurato. Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/ ) e telex ( PAS TO I). 6 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: codice di riconoscimento; generalità dell Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); numero di targa, colore e modello del veicolo; tipo di intervento richiesto. Inoltre, per l invio dei ricambi originali: marca e modello del veicolo; anno di costruzione; genere del pezzo di ricambio; dati dell officina incaricata delle riparazioni. 7 - GARANZIE DI ASSISTENZA A - Pronto informazioni La Società, in caso di sinistro, mette a disposizione dell Assicurato la propria Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un équipe tecnica qualificata. È possibile rivolgersi alla Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, per richiedere informazioni relative alla circolazione, tra le quali: indirizzi e reperibilità di officine e ricambisti autorizzati; informazioni relative alla viabilità stradale; informazioni turistiche; informazioni relative alle condizioni meterologiche; informazioni relative a pratiche amministrative legate alla circolazione; informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli e prime indicazioni in caso di sinistro, furto e altri danni. B - Centrale medica La Società, in caso di infortunio o di malattia, offre la presenza di un équipe medica qualificata, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno presso la propria Centrale Operativa. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
71 L Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata e sarà messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui. L équipe medica fornisce consigli utili ed informazioni sull ubicazione e la reperibilità di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l ubicazione di centri di cura pubblici e privati e su altri argomenti di carattere medico. C - Soccorso stradale La Società, in caso di sinistro che rende inutilizzabile il veicolo, invia sul posto un mezzo di soccorso convenzionato, il quale effettua il trasporto fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. Se il sinistro si verifica in autostrade ove l Assicurato è impossibilitato a richiedere l assistenza direttamente alla Centrale Operativa, la Società, dietro presentazione di regolari giustificativi, tiene a proprio carico le spese sostenute per trasportare il veicolo fino all officina più vicina al luogo del sinistro. In caso di foratura di pneumatici la garanzia è operante ad oltre 50 chilometri dall abitazione dell Assicurato. D - Recupero del veicolo La Società, in caso di sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione e che ha reso il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive e qualora l Assicurato abbia dovuto abbandonare il luogo delle riparazioni, essendo rientrato all abitazione o avendo raggiunto la destinazione, organizza: il trasporto del veicolo, affidando l incarico ad un trasportatore convenzionato di consegnarlo presso il luogo di deposito più vicino all abitazione. In questo caso, la Società tiene a proprio carico tutte le spese relative; tiene a proprio carico anche le eventuali spese di parcheggio relative al periodo compreso tra il giorno in cui la richiesta di trasporto perviene alla Centrale Operativa ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del veicolo; il viaggio dell Assicurato o di una persona da lui designata, in alternativa al trasporto e qualora il veicolo sia in condizione di circolare. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata dell Assicurato o della persona da lui designata. E - Autovettura sostitutiva e trasferimenti imprevisti La Società nei casi in cui: un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione renda il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive; la Centrale Operativa ha accertato il verificarsi di un evento dannoso imprevedibile avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione, che impedisce agli Assicurati l uso del veicolo; a) riserva per l Assicurato un autovettura sostitutiva di classe C, con percorrenza chilometrica illimitata. La Società tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi due giorni a partire dalla data del sinistro. Le spese relative al carburante, a cauzioni ed eventuali garanzie aggiuntive sono a carico dell Assicurato. La Società organizza i trasferimenti che si rendono necessari per consentire all Assicurato di ritirare l autovettura sostitutiva, tenendo a proprio carico tutte le spese relative; b) in alternativa, organizza il rientro all abitazione degli Assicurati o, a scelta, la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. F - Pernottamenti imprevisti La Società, qualora a giudizio della Centrale Operativa si renda opportuno il pernottamento imprevisto degli Assicurati, seleziona un hotel e riserva direttamente le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione, nei seguenti casi: a seguito di un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione; in caso di ricovero in ospedale conseguente ad infortunio dell Assicurato avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione, quando gli altri Assicurati intendono rimanere sul posto per assisterlo. 70 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
72 La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del sinistro, di riparazione del veicolo o di ricovero, a seconda delle convenienze del caso. Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati, per ragioni di loro comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui l evento dannoso si è verificato. La Società, se del caso, organizza e tiene a proprio carico le spese relative al trasferimento degli Assicurati verso l hotel. La Società tiene a proprio carico, se non già previste dal viaggio, le spese relative alle prime due notti successive al verificarsi dell evento dannoso fino ad un massimo di 154,94 per sinistro. G - Professionisti a disposizione La Società incarica: un autista convenzionato di condurre il veicolo fino all abitazione o fino alla destinazione, quando il conducente non possa più guidare a causa di un infortunio o del ritiro della patente da parte dell Autorità Pubblica avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione e nessuno dei passeggeri è in grado di condurre il veicolo; un interprete, per assistere gli Assicurati a seguito di sinistro, avvenuto ad oltre 25 chilometri dall abitazione, nelle loro comunicazioni con i riparatori con i medici curanti o con la Pubblica Autorità. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione del professionista intervenuto, comprese eventuali spese vive relative alla trasferta del professionista stesso. H - Anticipo della cauzione La Società, in caso di sinistro avvenuto all Estero, anticipa l importo necessario alla costituzione della cauzione richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria dell Assicurato. La Società anticipa un importo massimo di 5.164,57. I - Recapito ricambi originali La Società, in caso di sinistro avvenuto all Estero, in un Paese in cui non sono reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del veicolo, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio automobilistici. La Società tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. La Società anticipa le spese relative ai pezzi di ricambio recapitati e ad eventuali spese doganali. L - Abbandono legale La Società, in caso di sinistro avvenuto all Estero che provoca danni tali da rendere, a giudizio dei corrispondenti tecnici convenzionati della Società, il valore commerciale del veicolo inferiore alle spese previste per il trasporto all abitazione, organizza le operazioni necessarie all abbandono legale in loco e ne gestisce l iter amministrativo. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. M - Anticipo di denaro La Società, in caso di sinistro che rende necessarie riparazioni particolarmente onerose e qualora l Assicurato intenda far eseguire le riparazioni sul posto, anticipa il denaro necessario direttamente all officina incaricata di eseguire i lavori. La Società anticipa un importo massimo di 1.032,91. N - Linea diretta con il Legale La Società, in caso di necessità, mette l Assicurato in contatto immediato con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consulenze e consigli pratici di ordine legale, condominiale e di altro genere. L équipe legale è composta da avvocati e procuratori legali professionisti, specializzati nelle diverse discipline. L équipe legale, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l Assicurato si trova. Non esistono limiti al numero di consulenze che possono essere richieste in un anno. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
73 O - Trasferimento sanitario La Società, in caso di infortunio dell Assicurato avvenuto all Estero, organizza il contatto tra la propria équipe medica ed i medici curanti sul posto. L équipe medica, valutato il quadro clinico dell Assicurato, può trasferire l Assicurato: ad un ospedale più idoneo a garantirgli le cure specifiche del suo caso; se ricoverato all estero, presso un ospedale italiano; presso un ospedale più vicino alla sua abitazione; presso la sua abitazione. La Società mette a disposizione tutti i mezzi necessari; l équipe medica indica anche il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto prima classe, ambulanza o altro) e prescrive, se necessario, l accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato. L uso dell aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo. La Società inoltre, se le condizioni di salute dell Assicurato e la situazione logistica lo consentono, organizza l accompagnamento dell Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio. La Società tiene a proprio carico le spese relative alla sola organizzazione. 8 - DELIMITAZIONI DELLE COPERTURE La Società non riconosce indennizzi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate, salvo il caso in cui la stessa Centrale Operativa ha autorizzato l Assicurato, per maggiore comodità di quest ultimo, a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza. In quest ultimo caso, devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall Assicurato. La Società non riconosce rimborsi nè importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perchè non ne ha avuto la necessità o a interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da centrali operative diverse da quella indicata in polizza. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore. Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall Assicurato al professionista intervenuto. Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla Società, se l Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società stessa. Gli spostamenti organizzati dalla Società saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall Assicurato e concordato con la Società, purché l uso del mezzo alternativo non comporti un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari. Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa. Per la quantificazione delle 36 ore di inutilizzabilità del veicolo, condizione necessaria per l operatività di talune coperture, la Società fa riferimento alle tabelle orarie di riparazione della casa costruttrice del veicolo. A discrezione della Centrale Operativa, può essere presa in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l Assicurato, su richiesta della 72 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
74 Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. In caso di prestazioni rese a seguito di infortunio, la Società potrà controllare, a mezzo dei propri incaricati le condizioni di salute dell Assicurato; a tal fine, l Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla polizza, deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso. TUTELA GIUDIZIARIA - GARANZIA 70 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: CAPITALE ASSICURATO Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto. INDENNIZZO Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. SOCIETÀ L Impresa di assicurazione. SINISTRO: L insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione. ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, entro il limite massimo di 5.164,67 per annualità, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell uso del veicolo; controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell uso del veicolo; difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell uso del veicolo; istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell uso dello stesso; istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell uso del veicolo indicato in polizza. Nel caso di controversie tra assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato-Contraente. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
75 ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per controversie sorte nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in conseguenza di fatti ivi verificatisi e si estende alle controversie concernenti la responsabilità extra contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei territori degli Stati facenti parte dell Unione Europea e della Svizzera. ART. 3 - ESCLUSIONI L assicurazione non è operante: se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione; nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti; se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell obbligo di fermarsi e prestare l assistenza necessaria a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo caso di successivo proscioglimento od assoluzione); in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall A.C.I.; e non comprende: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti di genere, ecc.); le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell assicuratore indicato in polizza; le spese per controversie di diritto fiscale e tributario. ART. 4 - COESISTENZA DI UNA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. ART. 5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano il sinistro (controversia per la quale è prestata l assicurazione) si siano verificati: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli altri casi e che il sinistro sia stato denunciato alla Società entro i termini previsti dall art. 2952, comma due, del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento: qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto. 74 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
76 ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO L Assicurato deve telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno per accogliere le richieste. Dall estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico 011/ ; in caso di chiamate dall estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall Assicurato. Per i Paesi che già fruiscono del Numero Verde Internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta, i numeri ed i prefissi da formare. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/658652) e telex ( PAS TO I). Unitamente alla denuncia, l Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonchè tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso, l Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziali notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. ART. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla gestione, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell art. 8. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La Società dichiara che la gestione dei sinistri di Tutela Giudiziaria è affidata alla Spettabile Pronto Assistance Servizi - Via Carlo Marenco Torino. ART. 8 - SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia e, a giudizio della Società, le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo, oppure nel caso in cui vi sia conflitto di interesse tra la Società e l Assicurato, quest ultimo ha facoltà di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che operano nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a giudicare la controversia, segnalandone preventivamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
77 CONSIGLI UTILI LE PRECISIAMO CHE TALI INFORMAZIONI NON COSTITUISCONO CONTENU- TO CONTRATTUALE DOCUMENTI ASSICURATIVI INDISPENSABILI PER LA CIRCOLAZIONE I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione sono: contrassegno non scaduto da esporre sul parabrezza; certificato di assicurazione non scaduto da conservare nel libretto di circolazione. E inoltre: Carta Verde per recarsi all estero nei Paesi non aderenti alla Unione Economica Europea; modulo blu da utilizzare in caso di sinistro. COME DENUNCIARE UN SINISTRO IN CASO DI INCIDENTE DA CIRCOLAZIONE Per la denuncia dei sinistri, si rimanda a quanto riportato sulla Nota Informativa per il Contraente IN CASO DI FURTO O DI INCENDIO DEL VEICOLO È necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, dandone successivamente avviso all Agenzia MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione Nuova MAA titolare del contratto con allegata copia autentica della denuncia presentata alla Autorità. IN CASO DI RITIRO PATENTE È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dall Autorità, inoltrando nel contempo ricorso avverso il provvedimento stesso. COME RICHIEDERE L ASSISTENZA MAA ASSISTANCE E TUTELA GIUDIZIARIA Rivolgersi alla Centrale Operativa MAA Assistance, in funzione 24 ore su 24, tramite uno dei seguenti mezzi: telefonando al numero LINEA VERDE utilizzabile con un solo gettone telefonico da qualunque località italiana; oppure al numero per richieste dall estero; inviando un telex al n ; inviando un telegramma a: Pronto Assistance Servizi SpA - Via Carlo Marenco, Torino. Unitamente alla richiesta di assistenza, fornire sempre i seguenti dati: tipo di assistenza di cui si necessita; nome e cognome; numero di polizza; targa del veicolo assicurato; indirizzo del luogo dove si trova il veicolo; recapito telefonico dove MAA Assistance provvederà a richiamare nel corso dell assistenza. 76 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
78 LIBERA LA VITA 10014T Milano Assicurazioni S.p.A. - Via Senigallia n. 18/ MILANO -
AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi
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