FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA
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- Adriano Innocenti
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1 FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA VALIDE DAL 01/11/2010
2 Indice Gruppo ERGO Definizioni Condizioni Generali di Assicurazione Estensione Territoriale Gestione del contratto Garanzia RCA Garanzia n 1 - Responsabilità Civile Autoveicoli Condizioni generali Condizioni aggiuntive Condizioni speciali Condizioni particolari Ulteriori elementi di determinazione del premio Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro Consigli utili Denuncia e gestione del sinistro Allegati Informativa resa all Interessato ai sensi del codice sulla privacy pagina 1 di 2
3 Gruppo ERGO ERGO Italia. Solidità e affidabilità. ERGO Italia è un gruppo assicurativo che opera in tutta Italia offrendo una gamma completa di prodotti assicurativi e previdenziali dedicati alla famiglia e alle piccole e medie imprese. Una società che pone al centro del proprio interesse le persone e il loro bisogno di sicurezza e serenità in casa, sul lavoro, nella vita. ERGO Italia, insieme alle controllate ERGO Previdenza ed ERGO Assicurazioni, appartiene al gruppo ERGO Versicherungsgruppe AG che, con una raccolta premi lorda 2009 di oltre 19 Mld. e con 40 milioni di clienti, è tra i maggiori gruppi assicurativi. ERGO Versicherungsgruppe AG, presente in oltre 30 paesi, appartiene al Gruppo Munich Re, tra i maggiori riassicuratori mondiali. pagina 2 di 2
4 Definizioni Definizioni - pagina 1 di 6
5 Definizioni Nel testo che segue s intende: Accessori È possibile assicurare gli accessori del veicolo fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso. Agenzia Sede presso la quale è stato stipulato il contratto. Assicurato - Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. - Per le altre garanzie, esclusa l Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. - Per la garanzia Assistenza: Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato. Assicurazione Il contratto con il quale l Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art.1882 c.c). Attestazione sullo stato del rischio Documento che l Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono esposte le caratteristiche del rischio assicurato. Certificato di Assicurazione Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione. Codice delle Assicurazioni Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno di Assicurazione Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul veicolo e comprovante la copertura assicurativa. CVT Corpo Veicoli Terrestri: garanzia a tutela del veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasco, Collisione). Diaria Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l infortunio. Definizioni - pagina 2 di 6
6 Franchigia Somma che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Famigliari conviventi Tutti gli appartenenti al nucleo familiare dell Intestatario del veicolo assicurato, purchè aventi la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia. Furto Azione compiuta da terzi, e disciplinata dall Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso. Impresa ERGO Assicurazioni S.p.A. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo Somma che l Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Invalidità Permanente Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica. Istituto di cura Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno. Massimale di garanzia Limite di importo fino al quale l Impresa è obbligata per ogni sinistro. Polizza Il documento che prova l Assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. Proprietario del veicolo L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.). Definizioni - pagina 3 di 6
7 RCA La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. N. 209/05 nonché dell Art.2054 del C.C. Regolamento Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. Risarcimento Somma che l Impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro. Risarcimento diretto Procedura prevista e disciplinata dall Art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal regolamento n. 254/06, in base alla quale in caso di incidente stradale i danneggiati non responsabili, o responsabili parzialmente, possono essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Le modalità e le condizioni di applicazione di tale procedura sono regolate dalla legge. Responsabilità principale La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro. Responsabilità concorrente paritaria La responsabilità da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Essa non darà luogo all applicazione del malus, ma all annotazione del grado di responsabilità nell attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri. La responsabilità cumulata che può dar luogo all applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Rivalsa Azione esercitata dall Impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati. Scoperto Parte percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro, ferma restante l indicazione di un minimo eventualmente inserita in polizza. Sinistro - In tutti i settori, esclusa la garanzia Tutela Giudiziaria: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. - Per la garanzia Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l assicurazione. Tariffa Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall Impresa e Definizioni - pagina 4 di 6
8 rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto. Veicolo Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione. Valore Commerciale Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli. Valore a Nuovo Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto. Definizioni specifiche della Garanzia n o 8 - Assistenza Struttura Organizzativa È la struttura di Europ Assistance Service Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l Impresa, provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Guasto Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. Incidente Il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto ad imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere Definizioni - pagina 5 di 6
9 impossibile all Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza. Veicolo Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, autocarro che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 3,00, ciclomotori, motocicli; regolarmente assicurati con polizza RCA/CVT. I veicoli superiori a m. 2,70 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell Assistenza. Definizioni - pagina 6 di 6
10 Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni di Assicurazione - pagina 1 di 10
11 Condizioni Generali di Assicurazione Nelle condizioni che seguono sono esposte tutte le garanzie che possono essere prestate dall impresa con la presente polizza. Sono operanti solamente quelle richiamate nella polizza. Estensione Territoriale L assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, delle Isole Faroer, delle isole della Manica e Gibilterra,del Liechenstein, della Norvegia, dell Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio: in difetto l Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l Art comma del C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per Condizioni di Assicurazione - pagina 2 di 10
12 le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all Art. 0/1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e all Art. 1/2 - Esclusioni e Rivalsa. Gestione del contratto Art. 0/1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso Ai sensi degli artt del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al 2 comma dell Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 0/2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato, deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art C.C. Art. 0/3 - Pagamento del premio La rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione dell Impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore Condizioni di Assicurazione - pagina 3 di 10
13 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art C.C.) Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate fermo il disposto di cui all Art del C.C. Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall ora effettiva di rilascio. Art. 0/4 - Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall Art. 0/7, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Art. 0/5 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art. 0/6 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 0/7 - Adeguamento del premio Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno dei sinistri nel corso del periodo di osservazione), è tenuta a trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova, oppure può non accettarle, comunicando la propria intenzione all Impresa entro la scadenza annuale del contratto ed in questo caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza dello stesso. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l Impresa e non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre più alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio. Nel caso di polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà Condizioni di Assicurazione - pagina 4 di 10
14 applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto. Art. 0/8 - Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 0/9 - Alienazione del veicolo È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione: qualora l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio. b) Cessione: In caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L Impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio. È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 0/14 - Contratti di durata inferiore ad un anno. Condizioni di Assicurazione - pagina 5 di 10
15 c) Risoluzione del Contratto: se il Contraente non si avvale di quanto previsto ai precedenti punti a) o b) e neppure di quanto previsto dal successivo Art. 0/13 - Sospensione di contratto, il contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà e in tal caso l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all Impresa del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde al netto dell imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per i contratti con frazionamento del premio l Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso che il contratto sia sospeso e si abbia trasferimento di proprietà del veicolo, è rimborsato 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui al successivo Art. 0/13 - Sospensione di contratto. Nel caso in cui la vendita del veicolo sia successivamente subentrata alla consegna in conto vendita dello stesso, l Impresa rimborsa al Contraente la parte Condizioni di Assicurazione - pagina 6 di 10 di premio non goduta, a far data dalla consegna in conto vendita e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde del veicolo alienato. Nel caso di contratto sospeso, il rimborso del premio pagato e non goduto decorrerà dalla data della sospensione. Art. 0/10 - A) Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (Art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall Art. 103 del Codice della strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Qualora l alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio, altrimenti, il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della
16 restituzione della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore ad un anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso la cessazione di rischio sia successiva ad una sospensione della garanzia, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dalla data di richiesta all Impresa della cessazione di rischio. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui al successivo Art. 0/13 - Sospensione di contratto. Art. 0/10 - B) Cessazione del rischio per demolizione del veicolo Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui Art. 46 quarto comma D.L. 5/2/97 n 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice, contenente: - data di consegna del veicolo - estremi dell autorizzazione del centro - generalità del Proprietario - estremi di identificazione del veicolo - assunzione, da parte del gestore del centro di raccolta o del titolare del concessionario o della succursale, dell impegno di provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A. ed attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato, del contrassegno nonché della Carta Verde, qualora l alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati. Per i contratti di durata inferiore all anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio per giorno di garanzia dalla data di richiesta di cessazione del rischio. Non si procede alla restituzione dell eventuale integrazione di cui al successivo Art. 0/13 - Sospensione di contratto. Condizioni di Assicurazione - pagina 7 di 10
17 Art. 0/11 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova In base all Art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), l assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall Art. 283, comma 1, lettera d a proposito dell intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all Autorità competente. L Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e consegnando all Impresa copia della denuncia stessa. Per i contratti di durata inferiore all anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di furto successivo a sospensione, non si procede alla restituzione dell eventuale integrazione di cui al successivo Art. 0/13 - Sospensione di contratto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso l Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. Art. 0/12 - Mantenimento della classe di merito all interno del nucleo famigliare La legge 40/2007, più comunemente nota come Legge Bersani, ha stabilito che il proprietario di un veicolo già assicurato, o un suo famigliare stabilmente convivente (e comunque, solo una persona fisica), possono beneficiare della classe di merito risultante dall ultimo attestato di rischio relativo a detto veicolo, qualora ne acquistino un altro della medesima tipologia. All atto della stipulazione del nuovo contratto il cliente dovrà pertanto esibire: - carta di circolazione attestante l acquisto del nuovo veicolo e farne fare fotocopia; - originale dello stato di famiglia o un autocertificazione; Condizioni di Assicurazione - pagina 8 di 10
18 - originale dell attestato di rischio del primo veicolo. Copia di tale documentazione deve essere conservata in agenzia a disposizione degli incaricati della Compagnia per gli eventuali controlli. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio descritto in polizza, valgono le disposizioni di cui all Art. 0/1. Il coefficiente tariffario relativo alla sinistrosità pregressa sarà quello previsto nel caso del nuovo veicolo. Durante il primo anno il pagellino sinistri sarà: 2009=0; 2008=NA; 2007=NA; 2006=NA; 2005=NA; 2004=NA. Art. 0/13 - Sospensione di contratto Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all Impresa restituendo il certificato, il contrassegno nonché l eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente Art. 0/11. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della eventuale Carta Verde. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all Impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell Impresa alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermi il Proprietario/Locatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato (e calcolato in base alla tariffa in vigore al momento della sospensione) si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. La restituzione del premio pagato e non Condizioni di Assicurazione - pagina 9 di 10
19 goduto deve essere disposta anche nel caso in cui alla sospensione non faccia seguito la riattivazione del contratto nei termini previsti e si sia verificata una vendita, demolizione o cessazione della circolazione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori. All atto della sospensione l Impresa rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Art. 0/14 - Contratti di durata inferiore ad un anno Sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. È altresì esclusa qualsiasi variazione, salvo il caso di re-immatricolazione, trasferimento di residenza o della sede legale del Proprietario o del locatario in caso di leasing. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. Condizioni di Assicurazione - pagina 10 di 10
20 Garanzia RCA Responsabilità Civile Autoveicoli Garanzia RCA - pagina 1 di 18
21 Garanzia n 1 - Responsabilità Civile Autoveicoli Valida per i rischi relativi all assicurazione obbligatoria di cui agli Art. 122 e ss. D.lgs. N. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni. Condizioni generali Art. 1/1 - Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle disposizioni di legge e in materia, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. Rischio statico Quando il veicolo assicurato è un rimorchio (o un semirimorchio), la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Proprietario di rimorchio (o di semirimorchio) diverso da quello della motrice. La garanzia vale anche per i sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza, quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi. Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; Garanzia RCA - pagina 2 di 18
22 - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 N. 285; - per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree aeroportuali. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza l Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o Proprietario fino al 10% della somma liquidata con il massimo di Euro 1.000,00. Art. 1/3 - Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l Impresa deve inviare al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza una attestazione che contenga: a) la denominazione dell Impresa di assicurazioni; b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica; c) il numero del contratto di assicurazione; d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; e) la forma tariffaria; f) la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; g) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) come definita dall allegato 2 del Regolamento n. 4 del 9 Agosto 2006, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un Garanzia RCA - pagina 3 di 18
23 determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; h) l indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale che hanno dato luogo a pagamenti. Dovranno, altresì, essere indicati i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità concorrente paritaria: oltre al loro numero, dovrà essere indicata, per ciascuno di essi, la percentuale di responsabilità. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all Impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell eventuale facoltà contrattualmente prevista; i) Ove ricorrano i presupposti del mantenimento della classe di merito all interno del nucleo familiare, dovrà essere inserita una precisazione in merito. Tale precisazione sarà mantenuta anche negli attestati rilasciati successivamente al primo. l) Gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall Assicurato. m)la firma dell assicuratore. La suddetta attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con Libro matricola l Impresa non rilascia l attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. L Impresa non rilascia l attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, a meno che il periodo di osservazione risulti concluso; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all assicuratore l attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa Garanzia RCA - pagina 4 di 18
24 anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l ha rilasciata. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, l Impresa rilascia al Proprietario un duplicato su richiesta senza applicazione di costi. In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell attestazione sullo stato del rischio, l assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni dalla stessa. Nel caso di veicolo colpito da furto totale, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, vendita, cessazione definitiva, l Impresa rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta degli aventi diritto, l attestazione dello stato del rischio relativa all ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell avente diritto. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi di un veicolo, l utilizzatore dello stesso può richiedere all assicuratore il rilascio di un duplicato dell ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato del rischio l assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica dell effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo. Condizioni aggiuntive Sempre operanti. Premessa L assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli artt. 0/6 e 1/2 secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive Garanzia RCA - pagina 5 di 18
25 ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all Art. 129 del Codice delle Assicurazioni. A) Autoveicoli adibiti a scuola guida L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. C) Carico e scarico L Impresa assicura la responsabilità del Contraente, per i soli veicoli adibiti al trasporto cose, e - se persona diversa - dal committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. Condizioni speciali Valide per la forma di tariffa fissa ed assoluta espressamente richiesta dal Contraente. E) Franchigia fissa ed assoluta La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi Garanzia RCA - pagina 6 di 18
26 forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell Art. 0/7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la condizione speciale F 1. In caso di mancata presentazione della documentazione idonea all attestazione dei precedenti assicurativi, l importo della franchigia riportata in polizza sarà aumentata come previsto dalla tariffa. F) Bonus/Malus autovetture ed autotassametri Comma 1 - La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 18 classi di conversione universale e 21 classi interne all Impresa corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito di seguito riportata. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - I periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Tabella di trasformazione della classe Bonus/Malus ERGO in Bonus/Malus CU - Settori I e II Classe Classe di collocazione CU di in base ai sinistri merito ERGO sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri B A Comma 2 - All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 (tredici) se relativo a: - veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.; ovvero assegnato alla classe di merito 14 (quattordici) se relativo a: - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. Garanzia RCA - pagina 7 di 18
27 Comma 3 - Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo e a farne fare fotocopia, unitamente al relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero all appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Comma 4 - Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella, riportata nella Tariffa vigente, di regole evolutive a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento con responsabilità principale dell Assicurato o che la percentuale di responsabilità cumulata, indicata in seguito a sinistri con responsabilità concorrente paritaria, sia pari ad almeno il 51%. Comma 5 - Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca ad un veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus il contratto è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione di cui all Art. 134 del Codice delle Assicurazioni, rilasciata dal precedente Assicuratore. In mancanza della consegna dell attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Comma 6 - All atto della stipulazione il contratto, se relativo a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria franchigia è assegnato alla classe di merito calcolata sulla base della sinistrosità pregressa riportata sull attestazione dello stato del rischio come da tabella presente nella Tariffa in vigore. Comma 7 - Per la stipulazione dei contratti, di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto a presentare attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore. Comma 8 - In mancanza della consegna dell attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Comma 9 - Il criterio di cui al quinto comma si applica anche nel caso in cui l attestazione si riferisca ad un veicolo già assicurato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di 12 mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è Garanzia RCA - pagina 8 di 18
28 assegnato alla classe di merito prevista dalla suddetta tabella, se avente effetto entro 5 anni dalla scadenza del contratto per la quale l attestazione è stata rilasciata, cosi come stabilito dalla legge 40/2007. In ogni altro caso il contratto è assegnato alla classe 18 a (diciottesima). Comma 10 - Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato nella forma Bonus/Malus per durata inferiore ad un anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest ultimo contratto era assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione del nono comma. Comma 11 - Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria franchigia, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito 13 ed il contratto è assegnato a tale classe. Comma 12 - La disposizione di cui al quinto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione all Impresa od al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione o se il precedente contratto si fosse risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. Comma 13 - L assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quinto e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. L eventuale conguaglio di premio sarà regolarizzato dall Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. Comma 14 - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Garanzia RCA - pagina 9 di 18
29 Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. Comma 15 - Per le annualità successive si applicano le disposizioni di cui al quarto comma anche per i contratti di cui ai commi quinto, sesto, ottavo e nono. La stessa disposizione si applica, altresì all atto di ciascun rinnovo ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all Impresa, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L Impresa, pertanto, consegnerà al Contraente nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta. Comma 16 - In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario del veicolo assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Comma 17 - In caso di furto, distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario (o il Locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all Impresa l attestazione dello stato del rischio e: in caso di furto: - copia di denuncia di furto rilasciata all autorità competente - contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale Garanzia RCA - pagina 10 di 18
30 - carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo - copia della documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo rubato in caso di distruzione, demolizione o definitiva esportazione: - atto di demolizione o atto di esportazione - contratto assicurante il veicolo demolito o esportato - carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo in caso di vendita o di consegna in conto vendita: - contratto assicurante il veicolo venduto o consegnato in conto vendita - carta di circolazione o foglio complementare - copia della documentazione attestante l avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del veicolo precedente. Comma 18 - Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14, altresì, nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita, o sia stato oggetto di sostituzione contrattuale e il veicolo non sia stato venduto, l Assicurato, qualora ne faccia richiesta entro un anno dalla data della consegna in conto vendita, dovrà stipulare un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Comma 19 - Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Qualora il furto, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione o la definitiva esportazione siano avvenuti successivamente alla scadenza del periodo di osservazione, l attestato di rischio sarà emesso applicando l evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione stesso. F - 1) Bonus/Malus motociclo, ciclomotore (qualunque uso), ciclomotore trasporto cose, autocarro (qualunque uso), autobus Comma 1 - La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, che si articola in diciotto classi di appartenenza rispettivamente corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1 a alla 18 a classe, secondo la tabella di seguito riportata. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: Garanzia RCA - pagina 11 di 18
31 - I periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio. - Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Tabella evolutiva - Settori III, IV e V classe di merito CU/ERGO Tariffa Bonus Malus Classe Classe di collocazione in base ai sinistri di o più merito sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri Comma 2 - All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a: - Motociclo immatricolato per la prima volta al P.R.A. - Motociclo immatricolato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. - Ciclomotore autorizzato a circolare per la prima volta da meno di 3 (tre) mesi. - Autocarro o autobus immatricolato per la prima volta al P.R.A. - Autocarro o autobus immatricolato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. Comma 3 - Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà e a farne fare fotocopia. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Comma 4 - Nel caso di veicolo proveniente da forma tariffaria franchigia, l assegnazione della classe di merito sarà effettuata sulla base di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 convertita come da tabella riportata nella Tariffa in vigore. Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto a presentare attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore. Garanzia RCA - pagina 12 di 18
32 Comma 5 - Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, di regole evolutive a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento con responsabilità principale dell Assicurato o che la percentuale di responsabilità cumulata, indicata in seguito a sinistri con responsabilità concorrente paritaria, sia pari ad almeno il 51%. Comma 6 - Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione di cui all Art. 134 del Codice delle Assicurazioni rilasciata dal precedente Assicuratore. In mancanza di consegna dell attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Comma 7 - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di 12 (dodici) mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito prevista dalla suddetta tabella, se avente effetto entro 5 anni dalla scadenza del contratto per la quale l attestazione è stata rilasciata, così come stabilito dalla legge 40/2007. In ogni altro caso il contratto è assegnato alla classe di merito diciottesima. Comma 8 - Qualora il contratto precedente si riferisca ad un veicolo già assicurato per durata inferiore ad un anno, ferma restando la maggiorazione prevista, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14 ovvero alla classe di merito CU riportata nella polizza precedente. Il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto e qualora questo sia scaduto da più di 12 mesi si applica la disposizione del settimo comma. In assenza di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18. Comma 9 - La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata inferiore ad un anno presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia Garanzia RCA - pagina 13 di 18
33 stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione all Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, valgono come attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di pertinenza secondo la tabella, riportata nella Tariffa in vigore, del sesto comma. Comma 10 - L assegnazione alla classe di merito 18 (diciotto) effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. L eventuale conguaglio di premio sarà regolarizzato dall Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare per la nuova annualità. Comma 11 - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi secondo i criteri di cui al sesto comma. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. Comma 12 - Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quarto, sesto, settimo, ottavo e nono, la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso con l Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all Impresa all atto del rinnovo del contratto il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L Impresa pertanto consegnerà al Contraente nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta. Comma 13 - In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sosti- Garanzia RCA - pagina 14 di 18
34 tuzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario del veicolo assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto. Comma 14 - In caso di furto del veicolo, distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario (o il locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all Impresa l attestazione dello stato del rischio e: in caso di furto: - copia di denuncia di furto rilasciata all autorità competente - contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale - carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo - copia della documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo rubato in caso di distruzione, demolizione o definitiva esportazione: - atto di demolizione o atto di esportazione - contratto assicurante il veicolo demolito o esportato - carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo in caso di vendita o di consegna in conto vendita: - contratto assicurante il veicolo venduto o consegnato in conto vendita - carta di circolazione o foglio complementare - copia della documentazione attestante l avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del veicolo precedente. Comma 15 - Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14, altresì, nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita, o sia stato oggetto di sostituzione contrattuale e il veicolo non sia stato venduto, l Assicurato, qualora ne faccia richiesta entro un anno dalla data della consegna in conto vendita, dovrà stipulare un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Garanzia RCA - pagina 15 di 18
35 Comma 16 - Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Qualora il furto, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione o la definitiva esportazione siano avvenuti successivamente alla scadenza del periodo di osservazione, l attestato di rischio sarà emesso applicando l evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione stesso. Condizioni particolari Valide solo se espressamente richieste dal Contraente. H) Veicoli locati in leasing Premesso che il veicolo Assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data indicata in polizza, l Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società; b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge. Resta inteso che l Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (Kasco) del veicolo Assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell Art. 1891, 2 comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. I) Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell ente finanziatore La presente polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in polizza e pertanto l Impresa assicu- Garanzia RCA - pagina 16 di 18
36 ratrice si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società; b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo; d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali (kasco) l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla citata Società è fin d ora autorizzata dal Contraente. P) Valida per motocicli e ciclomotori Se alla guida del motociclo o ciclomotore assicurato con la presente polizza vi sia una persona di età inferiore a 26 anni, in caso di sinistro, la garanzia Responsabilità Civile Auto sarà prestata con applicazione di una franchigia pari a 250,00 Euro per sinistro. Qualora in polizza sia barrata la condizione particolare P, la stessa non sarà operante. Ulteriori elementi di determinazione del premio Sinistrosità pregressa Autovetture; Autotassametri; Autocarri; Motocarri; Autoarticolati; Autotreni, Ciclomotori e Motocicli. La determinazione del premio assicurativo sarà altresì determinato sulla base del numero di sinistri riportati nell attestazione dello stato del rischio come da tabelle riportate nella tariffa vigente. Elementi di personalizzazione I dati forniti dall Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale l Impresa potrà variare i parametri in base ai quali è determinata tale Tariffa. L Assicurato deve comunicare all Impresa, per iscritto, l eventuale modifica dei dati forniti entro la prima Garanzia RCA - pagina 17 di 18
37 scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In difetto, è applicabile quanto previsto nell Art. 0/1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso. Garanzia RCA - pagina 18 di 18
38 Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro - pagina 1 di 4
39 Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro Consigli utili Che cosa, come, quando: consigli pratici per viaggiare tranquilli. Promemoria: è tutto a posto? Prima di partire, ricordatevi di controllare che si trovino sull auto e che ovviamente siano validi i seguenti documenti: - la patente di guida; - la carta di circolazione dell auto; - il bollo di circolazione; - il contrassegno (ben esposto sul parabrezza) e il certificato di assicurazione; - la Carta Verde per viaggiare con tranquillità all estero. Ma occorre avere a bordo anche: - il Modulo Blu per poter fare la Constatazione amichevole di incidente ; - il triangolo; - la scatola delle lampadine e dei fusibili; - il disco orario; - il crick funzionante; - una lampadina a pile; - le catene da neve in inverno; - una cassettina di pronto soccorso. Ed inoltre: - osservare le disposizioni di Legge per quanto concerne l uso delle cinture di sicurezza o dei caschi protettivi; - mantenere la massima attenzione nella guida; - viaggiare a velocità compatibili con le condizioni meteorologiche avverse (nebbia, pioggia, gelo, vento, ecc.) o con situazioni di traffico intenso (massima prudenza nei sorpassi e rigorosa osservanza delle norme sulla precedenza); - per i lunghi viaggi, partire riposati, evitando pasti abbondanti e l uso di alcolici; - nel caso di condizioni di stress è consigliabile effettuare delle soste; - non impegnare la corsia di emergenza; - mantenere sempre la distanza di sicurezza con il veicolo che precede; - rispettare la segnaletica stradale; - nei centri abitati non farsi sorprendere da comportamenti imprevedibili di pedoni. Smarrimento o furto dei documenti assicurativi: che fare? Bisogna subito denunciare l accaduto alle Autorità competenti (di solito Carabinieri o Polizia). Con la copia di questa denuncia la Vostra Agenzia ERGO Assicurazioni rilascerà i duplicati. Auto nuova o cambiamento di dati anagrafici? Quando si cambia l auto, bisogna restituire all Agenzia il certificato, il contrassegno assicurativo e l eventuale Carta Verde per ottenere quelli relativi al nuovo veicolo. Dovete informare la Vostra Agenzia anche di eventuali variazioni anagrafiche (per esempio, l indirizzo) che devono poi essere riportate nella polizza automobilistica. Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro - pagina 2 di 4
40 L auto è stata rubata? Denunciate il furto il più presto possibile ai Carabinieri o alla Polizia e inviate copia di questa denuncia all Agenzia ERGO Assicurazioni entro 3 giorni. Nella denuncia si deve specificare dove e quando è avvenuto il fatto e le cose danneggiate o asportate. - Nel caso di furto totale dell auto senza che venga ritrovata, dovete presentare in Agenzia anche la scheda di perdita di possesso e l estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che si trova presso l ACI (Automobile Club d Italia). - Se l auto rubata viene ritrovata, bisogna invece inviare una copia del relativo verbale rilasciata dall Autorità competente, dove è contenuta una descrizione dettagliata di tutto ciò che è stato rubato o danneggiato. E in caso di incendio che fare? Consegnate in Agenzia una copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco o da un altra Autorità, specificando chiaramente i danni subiti dall auto. Se l incendio distrugge completamente l auto, è necessario presentare anche l atto di demolizione e l estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che si trova presso l ACI (Automobile Club d Italia). Denuncia e gestione del sinistro R.C.A. A - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro, secondo quanto disposto dall Art. 143 del Codice, deve essere redatta sul modulo fornito dall Impresa, il cui modello è approvato dall Isvap e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art C.C.). B - Risarcimento diretto del sinistro Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili, o responsabili solo parzialmente, di essere risarciti Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro - pagina 3 di 4
41 direttamente dal proprio assicuratore. La procedura si applica in caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Con la procedura di risarcimento diretto vengono risarciti: - I danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo. - Le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità) - Gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente. Al momento della presentazione della denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, dovrà essere consegnata anche la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. C - Modalità di invio della richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta non può essere inviata in via telematica. D - Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, Consigli utili e Denuncia e gestione del sinistro - pagina 4 di 4
42 Allegati Allegati - pagina 1 di 4
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44 Alla Direzione della ERGO Assicurazioni S.p.A. INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI a) Il trattamento è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) Il trattamento può anche essere diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy). 3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, ISVAP); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato stesso. 4. CONSEGUENZE DELL EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center. 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy. 8. DIRITTI DELL INTERESSATO L art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Assicurazioni S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, Milano - Italia - telefono n fax n , a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati dati e di coloro che operano per conto del Titolare. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Preso atto dell informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice: ACCONSENTO/IAMO 1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; 2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge; 3. al trasferimento degli stessi dati all estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE); ACCONSENTO/IAMO NON ACCONSENTO/IAMO (Barrare con X la casella prescelta) (In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.) 4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi; 5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi; 6. al trasferimento degli stessi dati all estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE). Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell interessato - Contraente (leggibile) Firma Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell interessato - Assicurando (leggibile) Firma L informativa di cui sopra sarà consegnata a cura del Contraente a tutti coloro i cui dati personali sono stati forniti e sono oggetto di trattamento. ERGO Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale i.v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 20/6/1986 (G.U.26/6/1986 N 146) - N Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita IVA N Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A. Allegati - pagina 3 di 4
45 Allegati - pagina 4 di 4 pagina bianca a scopo tipografico
46 Sede e Direzione Generale: Via Pampuri Milano Mod. EAT /2010
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