FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.A. E A.R.D.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.A. E A.R.D."

Transcript

1 FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.A. E A.R.D. VALIDE DAL 01/06/2006

2 Indice Gruppo ERGO pag 2 Condizioni di Assicurazione pag 3 Condizioni Generali pag 9 Garanzie pag 19 Garanzia n 1 - Responsabilità Civile Veicoli pag 20 Garanzia n 2 - Incendio pag 37 Garanzia n 3 - Furto pag 39 Garanzia n 4 - Rischi Speciali pag 41 Garanzia n 5 - Infortuni del conducente pag 45 Garanzia n 6 - Tutela giudiziaria pag 47 Garanzia n 7 - Ritiro patente pag 49 Garanzia n 8 - Assistenza pag 50 Garanzia n 9 - Collisione pag 63 Garanzia n 10 - Kasco pag 64 Garanzia n 11 - Pacchetto garanzie pag 65 Consigli utili pag 77 Allegati pag 81 Informativa resa all Interessato Il testo del presente Fascicolo è conforme a quello depositato presso il Notaio Germano Zinni, in data 17/03/2006, repertorio di 84

3 Gruppo ERGO Solidità e affidabilità internazionale ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg - Mannheimer, DKV e D.A.S., creando un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di base Clienti. ERGO occupa il secondo posto nel mercato assicurativo tedesco, con più di 17 milioni di Clienti. Grazie a DKV e D.A.S., ERGO è leader europeo rispettivamente nel ramo Malattie e nel ramo Tutela Giudiziaria. Inoltre, insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di MEAG, che ha un patrimonio amministrato di 147 miliardi di Euro (al 31/12/2004). Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancassicurazione, promotori assicurativi e network marketing. Il portafoglio investimenti di 95 miliardi di Euro (al 31/12/2004) e una raccolta premi a fine 2004 di 16 miliardi di Euro, ne fanno uno dei principali investitori istituzionali della Germania. La holding opera in 22 Paesi, con un totale di 31 milioni di Clienti. In Italia è presente con ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni. Con la quotazione in Borsa nel 1998 ERGO Previdenza fa il suo ingresso a Piazza Affari e con l attribuzione del rating A da parte di FITCH Ratings Ltd il 20 luglio 2005, e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria. Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le polizze per aziende piccole e medie. 2 di 84

4 Definizioni 3 di 84

5 Definizioni Nel testo che segue si intende: Agenzia Sede presso cui è stato concluso o assegnato il contratto. Assicurato - Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. - Per le altre garanzie, esclusa l Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. CVT Corpo Veicoli Terrestri: garanzia a tutela del veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasco, Collisione). Impresa ERGO Assicurazioni S.p.A. Codice delle Assicurazioni Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private Codice delle assicurazioni private. Regolamento Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle assicurazioni. Tariffa Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico in vigore al momento della stipulazione del contratto. Veicolo Quello descritto ed identificato nel contratto. Certificazione di Assicurazione Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione. Contrassegno Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul veicolo e comprovante la copertura assicurativa. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. Sinistro - In tutti i settori, esclusa la garanzia 4 di 84

6 Tutela Giudiziaria: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. - Per la garanzia Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione. Furto Azione compiuta da terzi per sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Rapina Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene. Scoperto Parte percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. Franchigia Somma che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Indennizzo Somma che l Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Invalidità Permanente Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica. Diaria Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l infortunio. Valore Commerciale Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli. Valore Nuovo Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto. Istituto di cura Ogni struttura sanitaria regolarmente 5 di 84

7 autorizzata alla erogazione dell assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno. Massimale di garanzia Limite di importo fino al quale l Impresa è obbligata per ogni sinistro. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che prova l Assicurazione. Proprietario del veicolo L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Definizioni comuni a tutte le Sezioni di Garanzia 8) Assistenza Assicurato Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato. Centrale Operativa È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l Impresa, provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Guasto Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. Incidente Il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto ad imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, 6 di 84

8 incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza. Veicolo Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, autocarri, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 3,00, ciclomotori, motocicli; regolarmente assicurato con polizza R.C.A./A.R.D. I veicoli superiori a m. 2,70 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell Assistenza. 7 di 84

9 8 di 84 pagina bianca a scopo tipografico

10 Condizioni Generali di Assicurazione 9 di 84

11 Condizioni Generali di Assicurazione Nelle Condizioni che seguono sono esposte tutte le garanzie che possono essere prestate dall Impresa con la presente polizza. Sono operanti solamente quelle richiamate nella polizza. Estensione Territoriale L assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, del Liechenstein, della Norvegia, dell Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio: in difetto l Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l art comma del C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque 10 di 84

12 prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 0/1 e Escl. Rivalse. Gestione del Contratto Art. 0/1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Ai sensi degli artt del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al 2 comma dell art. 144 del Codice delle assicurazioni, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 0/2 - Altre Assicurazioni Il Contraente o l Assicurato, deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art C.C. Art. 0/3 - Pagamento del premio La rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione dell Impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 11 di 84

13 Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate fermo il disposto di cui all art 1901 del C.C. Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio. Art. 0/4 - Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall art. 0/7, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Art. 0/5 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art. 0/6 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 0/7 - Adeguamento del premio Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, (esclusa la variazione derivante da verificarsi o meno dei sinistri nel corso del periodo di osservazione), deve mettere a disposizione del Contraente l informazione sull ammontare del nuovo premio presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova, oppure può non accettarle, comunicando la propria intenzione all Impresa entro la scadenza annuale del contratto ed in questo caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza dello stesso. Il Contraente ha altresì la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in 12 di 84

14 questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l Impresa e non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre più alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio. Nel caso di polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto. Art. 0/8 Determinazione del premio Comunicazioni del Contraente Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 0/9 - Alienazione del veicolo È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni; a) Sostituzione: qualora l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio; b) Cessione: In caso di cessione del contratto di 13 di 84

15 assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L Impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio. È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 0/13 - Contratti di durata inferiore ad un anno; c) Risoluzione del contratto: Se il Contraente non si avvale di quanto previsto ai precedenti punti a o b e neppure di quanto previsto dal successivo art. 0/12 Sospensione del contratto, il contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà e in tal caso l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all Impresa del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde al netto dell imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per i contratti con frazionamento del premio l Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso di contratto sospeso e si abbia trasferimento di proprietà del veicolo, è rimborsato 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui al successivo art. 0/12 Sospensione. Le disposizioni del presente punto c) si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del veicolo purchè seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso, il rimborso del premio decorrerà dalla data di consegna del veicolo in conto vendita, previa restituzione all Impresa del certificato, del contrassegno e della Carta Verde. Il rimborso del premio pagato e non goduto decorrerà dalla data di consegna 14 di 84

16 in conto vendita o, nel caso di contratto sospeso, dalla data della sospensione. Art. 0/10 - A) Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Qualora l alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio, altrimenti, il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte,corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore ad un anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso la cessazione di rischio sia successiva ad una sospensione della garanzia, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dalla data di richiesta all Impresa della cessazione di rischio. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui al successivo art. 0/12 Sospensione. Art. 0/10 - B) Cessazione del rischio per demolizione del veicolo Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui art. 46 quarto comma D.L. 5/2/97 n 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice, contenente: data di consegna del veicolo; estremi dell autorizzazione del centro; generalità del proprietario; estremi di identificazione del veicolo; assunzione, da parte del gestore del centro di raccolta o del titolare del concessionario o della succursale, dell impegno di provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A. ed attestante l avvenuta consegna del veicolo per la 15 di 84

17 demolizione con consegna contestuale del certificato, del contrassegno nonché della Carta Verde, qualora l alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio, altrimenti, il contratto si risolve e l Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati. Per i contratti di durata inferiore all anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio per giorno di garanzia dalla data di richiesta di cessazione del rischio. Non si procede alla restituzione dell eventuale integrazione di cui al successivo art. 0/12 Sospensione di contratto. Art. 0/11 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova il contratto è risolto a decorrere dalla data di denuncia all Autorità competente. L Impresa, restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e consegnando all Impresa copia della denuncia stessa. Per i contratti di durata inferiore all anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di furto successivo a sospensione, non si procede alla restituzione dell eventuale integrazione di cui al successivo art. 0/12 sospensione. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso l Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. Art. 0/12 - Sospensione di contratto Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne 16 di 84

18 comunicazione all Impresa restituendo il certificato, il contrassegno nonché l eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 0/11. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della eventuale Carta Verde. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all Impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell Impresa alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermi il proprietario/locatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi), sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette. All atto della sospensione l Impresa rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. 17 di 84

19 Art. 0/13 - Contratti di durata inferiore ad un anno Sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. È altresì esclusa qualsiasi variazione, salvo il caso di re-immatricolazione, trasferimento di residenza o della sede legale del proprietario o del locatario in caso di leasing. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. 18 di 84

20 Garanzie 19 di 84

21 Garanzia n 1 - Responsabilità Civile Veicoli Valida per i rischi relativi all assicurazione obbligatoria di cui agli art. 122 e ss. d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 Condizioni generali Art. 1/1 - Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle disposizioni di legge e in materia, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. Rischio statico Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai 20 di 84

22 terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L.GS. 30/04/92 N Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 del Codice delle assicurazioni, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza l Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o proprietario fino al 10% della somma liquidata con il massimo di Euro 1.000,00. Art. 1/3 - Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l Impresa deve rilasciare al Contraente e/o al Proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) una attestazione che contenga: - la denominazione dell Impresa; - il nome, denominazione sociale o ditta, del Contraente; - il nome, denominazione sociale o ditta, dell intestatario al P.R.A. se diverso dal Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza per la quale l attestazione viene rilasciata; - il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; - il numero e gli importi delle franchigie richiesti all Assicurato e da questo non corrisposti; - nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva; - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un autovettura, un ciclomotore 21 di 84

23 o un motociclo e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l annualità successiva sarà determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993 identificata come classe di merito CU come da circolare ISVAP N. 555/D del 17 maggio 2005; - i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell Assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (escluso rischio statico) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonché il richiamo al Pejus qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale. L attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. L Impresa non rilascia l attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all Assicuratore l attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l ha rilasciata. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. È legittimato al ritiro dell attestazione anche il Proprietario del veicolo se diverso dal Contraente. Nel caso di veicolo colpito da furto totale, l Impresa rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta degli aventi diritto, l attestazione dello stato del rischio relativa all ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. 22 di 84

24 Condizioni aggiuntive Sempre operanti Premessa L assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli artt 0/6 e 1/2 secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l assicurazione facoltativa Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art 129 del Codice delle assicurazioni A) Autoveicoli adibiti a scuola guida L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. C) Carico e scarico L Impresa assicura la responsabilità del Contraente, per i soli veicoli adibiti al trasporto cose, e - se persona diversa - dal committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 23 di 84

25 Condizioni speciali Valide per la forma di tariffa fissa ed assoluta espressamente richiesta dal Contraente. E) Franchigia fissa ed assoluta La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell art. 0/7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la condizione speciale G. F) Bonus/Malus autovetture ed autotassametri La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 21 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito riportata nella tariffa vigente. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - I periodo: inizio dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del premio precedente. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 (tredici) se relativo a: veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.; ovvero assegnato alla classe di merito (quattordici) se relativo a: veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione 24 di 84

26 del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l Impresa abbia provveduto all appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell applicazione della tabella di regole evolutive riportata nella tariffa vigente. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca ad un veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus il contratto è assegnato all atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione di cui all art. 134 del Codice delle assicurazioni, rilasciata dal precedente Assicuratore. Nel caso in cui l attestazione dello stato del rischio sia relativo a veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente all estero, il Contraente, qualora l evento indicato sia avvenuto contestualmente o successivamente alla scadenza contrattuale riportata sull attestazione, potrà utilizzare la classe di merito riportata sull attestato del rischio allegando documentazione comprovante uno dei succitati eventi. In mancanza della consegna dell attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18. All atto della stipulazione il contratto, se relativo a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria franchigia è assegnato alla classe di merito 13 (tredici). Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto a presentare attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assicuratore. In mancanza della consegna dell attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Il criterio di cui al sesto comma si applica anche nel caso che l attestazione si riferisca ad un veicolo già assicurato, nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non 25 di 84

27 aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito prevista dalla suddetta tabella ovvero alla classe di merito 14 (quattordici) a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l attestazione è stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato, nella forma Bonus/Malus per durata inferiore ad una anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest ultimo contratto era assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del decimo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria franchigia, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito 13 ed il contratto è assegnato a tale classe. La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione all Impresa od al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto ed ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest ultima data. L eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 26 di 84

28 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Impresa e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall attestazione di cui all art. 1/3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente Assicuratore a condizione che: - venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall Autorità competente; - venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente Assicuratore; - non sia trascorso più di un anno dalla data del furto. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, ottavo, nono, e decimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì all atto di ciascun rinnovo ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. L Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato l Impresa invierà all Assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso e alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o 27 di 84

29 fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all Impresa, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato opportunamente corretta. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario del veicolo assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata purché quest ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro un anno dalla data di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 0/10 A e B delle Condizioni Generali di Assicurazione, altresì, nel caso di risoluzione del contratto a seguito di furto totale, il proprietario (o locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata, purchè la stipula del contratto avvenga, o presso l Impresa o presso altra Impresa assicuratrice entro un anno dalla data del furto. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all Impresa l attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto rilasciata all Autorità competente ed esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale. Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14, altresì, nel caso in cui il veicolo sia stato 28 di 84

30 consegnato in conto vendita, o sia stato oggetto di sostituzione contrattuale e il veicolo non sia stato venduto, l Assicurato, qualora ne faccia richiesta entro un anno dalla data dell appostazione in conto vendita, dovrà stipulare un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. In caso di furto avvenuto successivamente alla scadenza del periodo di osservazione, l attestato di rischio sarà emesso applicando l evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione stesso. F - 1) Bonus/Malus Motociclo, Ciclomotore (qualunque uso), Ciclomotori trasporto cose La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definita al comma seguente, che si articola in diciotto classi di appartenenza rispettivamente corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1^ (prima) alla diciottesima classe, secondo la tabella di merito riportata nella tariffa vigente. Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - I periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a: Motociclo immatricolato per la prima volta al P.R.A.; Motociclo immatricolato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.; Ciclomotore autorizzato a circolare per la prima volta da meno di 3 (tre) mesi. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione od il certificato di proprietà. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto). Per le annualità successive a quelle 29 di 84

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Legge : la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA

FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA FULL OPTIONAL CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA VALIDE DAL 01/11/2010 Indice Gruppo ERGO Definizioni Condizioni Generali di Assicurazione Estensione Territoriale Gestione del contratto Garanzia

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Art. 21 - FORME DI TARIFFA -

Art. 21 - FORME DI TARIFFA - Art. - FORME DI TARIFFA - Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiate in polizza. A ) - FISSA - La presente for di tariffa, che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI Guida Liguria Pag. RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE per i rischi non compresi nell Assicurazione

Dettagli

!"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!!

!! #$#% #&'()*(&)+),-*.. -+()*(&)++ #!/!0 0#1% 20 1) 1% #0% ! # #!! 3 2)  4 !! 04 3!!0!$# % ##!!0 4 #0 2!2##!!! !"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!! 04 ",! Pagina 2 di 2 NOTA INFORMATIVA " # " $% "## /. 5. 2.,., %&'(

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture linea auto/natanti Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture Edizione 10/2011 1 di 28 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore e natanti

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore e natanti GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore e natanti Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle Assicurazioni Private

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Dettagli

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO Reale Mutua tiene indenne l Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Dettagli

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag.

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. SEZIONE R.C. AUTO R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI pag. CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. (edizione luglio 2013)

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. (edizione luglio 2013) GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI (edizione luglio 2013) GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE e AUTOTASSAMETRI (Settori I e II) DEFINIZIONI

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati ex dipendenti) e loro familiari conviventi

Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati ex dipendenti) e loro familiari conviventi DIVISIONE UNIPOL Agenzia Generale Roma 2174 Via Nizza 67 00198 Roma tel. 06.44252499 fax 06.44252595 mail: roma.nizza.agente@agenzia.unipol.it Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati

Dettagli

NOIAUTO. Fatta con cura, in esclusiva per noi. Edizione 12/10 Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA-MOD.

NOIAUTO. Fatta con cura, in esclusiva per noi. Edizione 12/10 Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA-MOD. NOIAUTO Fatta con cura, in esclusiva per noi. Edizione / Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA-MOD. AUTO 1 / SOCI AUTOVETTURE INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI CONDIZIONI

Dettagli

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre 2010. Responsabilità civile AUTOVETTURE

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre 2010. Responsabilità civile AUTOVETTURE Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile AUTOVETTURE INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell

Dettagli

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. (edizione dicembre 2010)

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. (edizione dicembre 2010) GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI (edizione dicembre 2010) GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione AUTOVETTURE e AUTOTASSAMETRI (Settori I e II)

Dettagli

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo CIRCOLARE N. 555/D Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto disciplina del bonus/malus.

Dettagli

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE 76 Comune di Recco Provincia di Genova LOTTO N 5 RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE KASKO VEICOLI IN MISSIONE Importo complessivo annuo posto a base di gara Euro 17.300,00 Allegato sub A5 RESPONSABILITA

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a:

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO BONUS/MALUS CU ED AZIENDALE Le sotto riportate regole hanno validità dal 01 Ottobre 2010 al 30 Giugno 2011 All atto della stipulazione il contratto è assegnato

Dettagli

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PARTE PRIMA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Definizioni (specifiche della Garanzia 1 Responsabilità Civile verso Terzi) Nel testo che segue si intendono per: ASSICURATO: la persona

Dettagli

Mini Guida. Le classi di merito

Mini Guida. Le classi di merito Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 NORME GENERALI Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE. www.ala-assicurazioni.it

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE. www.ala-assicurazioni.it CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE www.ala-assicurazioni.it SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE 1.4 TITOLO TITOLO CAPITOLO TITOLO TITOLO TITOLO CONDIZIONI GENERALI

Dettagli

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA Cosa assicura Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e forme

Dettagli

auto CATTOLICA&AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO AUTOVETTURE DANNI EDIZIONE 04/11

auto CATTOLICA&AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO AUTOVETTURE DANNI EDIZIONE 04/11 CATTOLICA&AUTO auto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO AUTOVETTURE Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. CAUTO 1 EDIZIONE 04/ DANNI INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA AUTOVETTURE

Dettagli

GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione

GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Indice DEFINIZIONI pag. 3 RESPONSABILITÀ CIVILE - VEICOLI A MOTORE pag. 7 Condizioni generali di assicurazione pag. 7 Condizioni aggiuntive per i rischi

Dettagli

RC AUTO VEICOLI COMMERCIALI

RC AUTO VEICOLI COMMERCIALI CATTOLICA&AUTO auto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO VEICOLI COMMERCIALI Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. CAUTO EDIZIONE 0/ DANNI INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA VEICOLI

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013. Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013. Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013 Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per

Dettagli

Driver Plan. Polizza di Assicurazione per i veicoli a motore. Edizione gennaio 2008

Driver Plan. Polizza di Assicurazione per i veicoli a motore. Edizione gennaio 2008 Driver Plan Polizza di Assicurazione per i veicoli a motore Edizione gennaio 2008 Nota Informativa pre-contrattuale ai sensi dell art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA

Dettagli

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio Condizioni contrattuali Edizione 01/2010 Per la tutela del patrimonio IN 1ª CLASSE Condizioni contrattuali Edizione 01/2010 Mod. Auto 51231/2010 INDICE DEFINIZIONI 1) SEZIONE I: - Condizioni generali di

Dettagli

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Allegato 1 A) Istruzioni di carattere generale a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell articolo

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI

Dettagli

Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te.

Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te. Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te. Edizione 1 Giugno 2008 Pagina 2 di 76 Indice PAG. 4 27 31 64 Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Guida a SaraFree. Garanzia RCA

Guida a SaraFree. Garanzia RCA Guida a SaraFree Garanzia RCA Mod. 269/C ed. 01/2006 1 Condizioni Particolari di Assicurazione SaraFreeDay (cod. 272/B) 2 GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 1. Regolamentazione contrattuale La presente

Dettagli

Norme comuni a tutte le sezioni di polizza

Norme comuni a tutte le sezioni di polizza TUA MOTOR VEICOLI COMMERCIALI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premessa Le seguenti condizioni costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TUAMOT

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26 settembre 1978, n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 1978, n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio

Dettagli

MRA Mod. 3001/A. Edizione 06/2008

MRA Mod. 3001/A. Edizione 06/2008 Condizioni di polizza Multirischi MRA Mod. 3001/A Edizione 06/2008 Il presente allegato è parte integrante della polizza COL-MRA Mod. 3000-LS Ed. 06/2002 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Mod. 1222/18/A/A Pagina A 1 di 16 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Sommario Condizioni generali Pag. A 2 Art. A. 1 -

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

CONTRAENTE: COMUNE DI ARZACHENA via Firenze 2-07021 Arzachena DURATA: TRE ANNI DECORRENZA: ORE 24:00 DEL 31 DICEMBRE 2015

CONTRAENTE: COMUNE DI ARZACHENA via Firenze 2-07021 Arzachena DURATA: TRE ANNI DECORRENZA: ORE 24:00 DEL 31 DICEMBRE 2015 COMUNE DI ARZACHENA Provincia di Olbia - Tempio CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA TRIENNALE RC AUTO PER I VEICOLI COMUNALI 2016-2018 LIBRO MATRICOLA CONTRAENTE: COMUNE DI ARZACHENA via Firenze 2-07021

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Mod. 1222/26/A/A Pagina A 1 di 16 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Sommario Condizioni generali Pag. A 2 Art. A. 1 -

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Mod. 1222/19/A/M Pagina A 1 di 12 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Sommario Condizioni generali Pag. A 2

Dettagli

POLIZZA GLOBALE DELL AUTO E DEL NATANTE

POLIZZA GLOBALE DELL AUTO E DEL NATANTE PAGINA VUOTA POLIZZA GLOBALE DELL AUTO E DEL NATANTE Sommario PARTE I Definizioni pag. 2 Condizioni di assicurazione pag. 3 Garanzia 1 - Responsabilità civile verso terzi pag. 3 PARTE II Definizioni pag.

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri

Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Il Ministero degli Affari Esteri ha l obbligo di stipulare polizze assicurative per diverse tipologie di personale. Si precisano di seguito le

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo.

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ) DEFINIZIONI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI

C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI A u t o C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI Il presente allegato è parte integrante della polizza COL-MRA Mod. 000 LS Ed. 0/00 E D I Z I O N E 0 / 0 Pagina di INDICE CONDIZIONI

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

RINNOVO CONVENZIONE 2009-2011 CISL-UGF

RINNOVO CONVENZIONE 2009-2011 CISL-UGF RINNOVO CONVENZIONE 2009-2011 CISL-UGF Effetto e durata delle Convenzioni Le Convenzioni con le OO.SS. sono state sottoscritte il 31 dicembre 2008 ed hanno validità fino al 31 dicembre 2011 Per tutti i

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito

Dettagli

Parte Prima. Assicurazione della Responsabilità Civile da Circolazione e dei Rischi Diversi

Parte Prima. Assicurazione della Responsabilità Civile da Circolazione e dei Rischi Diversi Parte Prima Assicurazione della Responsabilità Civile da Circolazione e dei Rischi Diversi Definizioni Nel testo che segue si intende per: Accessori di serie Accessori stabilmente installati sul veicolo

Dettagli

Polizza globale per veicoli a motore

Polizza globale per veicoli a motore Polizza globale per veicoli a motore Condizioni Contrattuali Edizione 01/2007 Nota Informativa per il Contraente (Ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005) Gentile Signore/a,

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 Giugno 2011 TRA OKcom S.p.A., (di seguito denominata OKcom o l Operatore) con sede legale in Roma Via Vittorio Rossi 21/25 00133, partita IVA

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli