CONTRAENTE: COMUNE DI ARZACHENA via Firenze Arzachena DURATA: TRE ANNI DECORRENZA: ORE 24:00 DEL 31 DICEMBRE 2015

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1 COMUNE DI ARZACHENA Provincia di Olbia - Tempio CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA TRIENNALE RC AUTO PER I VEICOLI COMUNALI LIBRO MATRICOLA CONTRAENTE: COMUNE DI ARZACHENA via Firenze Arzachena DURATA: TRE ANNI DECORRENZA: ORE 24:00 DEL 31 DICEMBRE 2015 Pagina 1 di 9

2 DEFINIZIONI Assicurazione: garanzia data con il contratto; Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Bonus/malus: formula tariffaria che prevede l applicazione di riduzioni o aumenti di premio in funzione della sinistrosità rilevata nel periodo di osservazione; Compagnia (o Società): impresa di assicurazione; Conducente: persona fisica che guida il veicolo; Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione (Comune di Arzachena); Franchigia: parte del danno a carico dell assicurato; Indennizzo: somma dovuta dalla compagnia all assicurato in caso di sinistro; Normativa: Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 codice delle assicurazioni private e successivi aggiornamenti; Massimale: limite fino al quale la compagnia presta assicurazione; Polizza: documento che prova l assicurazione; Premio: somma dovuta dal contraente alla compagnia; Regolazione del premio: ulteriore somma dovuta dal contraente alla compagnia Risarcimento; somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro al terzo danneggiato; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Sinistro: il verificasi dell evento dal quale scaturisce il danno; Veicolo: mezzo a motore per il quale si stipula la polizza assicurativa; Pagina 2 di 9

3 INDICE ART. 1 - OGGETTO ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE ART. 3 DURATA ART. 4 - LIBRO MATRICOLA ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI RISCHIO ART. 6 PREMIO ART. 7 - REGOLAZIONE DEL PREMIO E RIVALSA ART. 8 COASSICURAZIONE ART. 9 ONERI FISCALI ART. 10 REVISIONE PREZZI ART ESCLUSIONI DELLA GARANZIA E RIVALSA ART TARIFFE E MASSIMALI ART. 13 PERIODO DI OSSERVAZIONE ART. 14 COMUNICAZIONI CONTRAENTE/COMPAGNIA ART. 15 DENUNCIA SINISTRI ART. 16 PERIZIA DEL DANNO ART. 17 ATTESTATO DI RISCHIO ART GARANZIE ACCESSORIE ART FRANCHIGIA ART. 20 PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI ART RECESSO CONTRATTUALE ART. 22 ACCETTAZIONE SENZA RISERVE ART FORO COMPETENTE Pagina 3 di 9

4 CONDIZIONI ART. 1 - OGGETTO La polizza ha per oggetto la copertura dei rischi della responsabilità civile a norma di legge, derivanti dalla circolazione dei mezzi a motore elencati nel libro matricola (o elenco veicoli). La polizza copre i seguenti rischi per la circolazione su aree pubbliche o private purché sia consentita dalle leggi e dalle normative di riferimento: a) Danni causati ad altri veicoli compresi conducente e passeggeri; b) Danni causati a strade, beni mobili ed immobili di proprietà di terzi; c) Danni subiti dai passeggeri del veicolo assicurato purché lo stesso veicolo sia omologato per il trasporto di altre persone oltre il conducente; d) Danni causati dal veicolo assicurato a terze persone; La polizza comprende la garanzia accessoria infortuni al conducente morte, invalidità permanente e) Danni subiti dal conducente del veicolo assicurato Le somme a titolo di indennizzo e/o risarcimento dovranno essere corrisposte, entro il limite del massimale convenuto, comprensive di capitale, interessi e spese sostenute dal soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro. (Punti a, b, c, d, garanzie obbligatorie - punto e garanzia accessoria) ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione ha validità su tutto il territorio nazionale, sul territorio dell Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e tutti i paesi facenti parte del sistema della Carta Verde purché la relativa sigla presente sulla carta stessa non sia barrata; ART. 3 DURATA La durata della polizza di assicurazione è di anni 3 (TRE) con decorrenza della copertura dalle ore 24 del 31/12/2015 e fino alle ore 24 del 31/12/2018. La copertura dovrà essere continuativa cioè senza interruzioni (salvo il caso di cui all art.6). Il contratto cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il contratto non è rinnovabile. Qualora si renda necessario la compagnia dovrà concedere al contraente una proroga alle stesse condizioni per un periodo non superiore ai sei mesi, da richiedere entro 30 giorni dalla scadenza. Pagina 4 di 9

5 ART. 4 - LIBRO MATRICOLA L assicurazione ha per base un elenco di veicoli denominato libro matricola. Il libro matricola dovrà contenere tutti i veicoli oggetto di copertura assicurativa che il contraente detiene a titolo di proprietà, come da intestazione P.R.A., oppure di comodato o altra forma contrattuale. Nel libro matricola sono evidenziati per ciascun veicolo: marca, modello, tipo veicolo, targa, anno di immatricolazione. La classe di merito CU sarà desumibile dagli attestati di rischio che saranno messi a disposizione dei concorrenti appena saranno disponibili. Il numero dei veicoli iscritto inizialmente è successivamente variabile in funzione di nuove acquisizioni o di cessazioni. Pertanto le movimentazioni del libro matricola potranno avvenire per le cause sottoelencate e dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto (fax, mail rr, lettera controfirmata) alla compagnia: a) acquisizioni in tal caso vi sarà una regolazione attiva del premio calcolata in funzione della data di comunicazione dell iscrizione con copertura assicurativa avente decorrenza dalle ore 24 dello stesso giorno; b) cessazione (rottamazione, cessione, furto o distruzione del veicolo per qualsiasi causa) - in tal caso vi sarà una regolazione passiva del premio calcolata in funzione della data di comunicazione della cancellazione con cessazione della copertura assicurativa avente decorrenza dalle ore 24 dello stesso giorno; c) sostituzioni avviene nel caso in cui le operazioni di cui ai punti a) e b) avvengono nella stessa annualità assicurativa ed i veicoli interessati appartengono alla stessa tipologia. In tal caso il veicolo entrante prenderà la classe di merito del veicolo uscente, con relativo conguaglio del premio (da liquidare in sede di regolazione). ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI RISCHIO In sede di stipula della polizza assicurativa e durante il corso della stessa il contraente è tenuto a comunicare tutte le circostanze aggravanti il rischio al fine di consentire alla compagnia un esatta valutazione e collocazione dei veicoli assicurati all interno della classe di merito CU di pertinenza, nonché l applicazione di eventuali penali (pejus). Il risarcimento del danno è comunque garantito anche in caso di omissione di tale comunicazione, eccetto per i casi di dolo, salvo il diritto al rimborso della compagnia, nel momento in cui la stessa viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino una maggiorazione del premio. ART. 6 PREMIO Il premio sarà calcolato in ragione di 1/360 per ogni veicolo assicurato ed il totale costituirà il premio unico complessivo da pagarsi annualmente in via anticipata e dovrà essere corrisposto entro il 31 di gennaio dell anno di competenza, salvo ulteriore dilazione del termine concessa dalla compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa dovrà essere garantita dal 1 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il contraente non provveda al pagamento entro il termine fissato (eccetto per i casi di ulteriore dilazione del termine), la compagnia potrà sospendere la copertura assicurativa e riattivarla dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Pagina 5 di 9

6 ART. 7 - REGOLAZIONE DEL PREMIO E RIVALSA La regolazione del premio relativa agli incrementi (regolazione attiva) o ai decrementi (regolazione passiva) del numero delle unità presenti nel parco veicoli assicurato, dovrà avvenire in base all appendice di regolazione emessa dalla compagnia ed il pagamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di competenza salvo ulteriore dilazione del termine concessa dalla compagnia assicuratrice. Nel caso in cui il contraente non provveda alla regolazione del premio entro tale termine la compagnia potrà esercitare nei confronti del contraente il diritto di rivalsa relativamente ai sinistri pagati causati dai veicoli oggetto della regolazione del premio non effettuata. Esclusa. ART. 8 COASSICURAZIONE ART. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. ART. 10 REVISIONE PREZZI La compagnia si impegna formalmente a non operare durante l intero contratto, alcuna revisione dei prezzi e/o rivalutazione di qualsiasi genere in aumento. ART ESCLUSIONI DELLA GARANZIA E RIVALSA L assicurazione non è operante nei seguenti casi: a) se conducente non è abilitato alla guida (non patentato o con provvedimento restrittivo dell autorità competente) ; b) se il conducente al momento del sinistro è in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni di guida, senza l osservanza delle disposizioni di legge; d) nel caso di veicolo in circolazione di prova utilizzato senza l osservanza delle disposizioni di legge; e) per i danni ai passeggeri, quando il veicolo non ne è abilitato al trasporto dalle disposizioni di legge; f) nel caso di veicolo utilizzato per lo svolgimento di gare, anche sportive regolarmente autorizzate; g) per i danni provocati alla sede stradale da veicoli su cingoli o ruote prive di gommatura; Nel caso in cui la compagnia provveda alla liquidazione del danno in presenza dei suddetti casi, la stessa potrà esercitare nei confronti del contraente il diritto di rivalsa, salvo rinuncia volontaria. Pagina 6 di 9

7 ART TARIFFE E MASSIMALI TIPO VEICOLO FORMA TARIFFARIA AUTOVETTURE BONUS/MALUS MOTOCICLI E CLICLOMOTORI BONUS/MALUS AUTOCARRI E MOTOCARRI BONUS/MALUS MACCHINE AD USO SPECIALE TARIFFA FISSA (Pejus) AUTOBUS E SCUOLABUS TARIFFA FISSA (Pejus) Bonus/Malus - per l applicazione della tariffa Bonus/Malus si fa riferimento alle norme riportate sul provvedimento CIP n 10 del 05/05/1993 (s.o. n 46 della G.U. n 106/1993) nonché alle disposizioni ISVAP di cui alla circolare n 555/D del 17/05/2005, oggi IVASS ai sensi dell art.13, co.42 della legge n 135 del 7 agosto Tariffa fissa l applicazione della tariffa fissa prevede la maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus), senza franchigia. Pertanto in caso di 2 sinistri pagati nel periodo di osservazione l annualità successiva, relativamente alla quota-parte del veicolo interessato, sarà aumentata del 15%. Con 3 o più sinistri la maggiorazione sarà del 25%. L applicazione della maggiorazione Pejus fa riferimento alle disposizioni di cui al provvedimento CIP n 10 del 05/05/1993 (s.o. n 46 della G.U. n 106/1993). In caso di sinistro il contraente avrà la facoltà di scegliere se rimborsare alla compagnia gli importi da essa liquidati. In tale ipotesi la compagnia non applicherà sul premio successivo la maggiorazione Pejus ed il sinistro non sarà rilevato nel periodo di osservazione. Nel caso di inserimento di nuovi veicoli nel libro matricola la compagnia dovrà quantificare il relativo premio utilizzando gli stessi criteri adottati per i veicoli già presenti, tendo conto dell eventuale differenza di categoria, garantendo il principio dell equità. In caso contrario è data facoltà al contraente di contestare la tariffa non ritenuta equa richiedendo alla compagnia tutti i chiarimenti relativi al calcolo del premio, che dovranno essere presentati per iscritto. Qualora tali chiarimenti non risultassero esaustivi, il contraente potrà ricorrere per la tutela dei propri interessi alle autorità competenti per la vigilanza sulle assicurazioni pubbliche o all autorità giudiziaria; I massimali dovranno essere pari o superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. ART. 13 PERIODO DI OSSERVAZIONE Al fine dell applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione sono così determinati: - 1 periodo decorre dal primo giorno di copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità assicurativa; - periodi successivi - decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno una durata di 12 mesi. Pagina 7 di 9

8 ART. 14 COMUNICAZIONI CONTRAENTE/COMPAGNIA Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il contraente e la compagnia potranno avvenire in qualsiasi forma scritta, purché comprovata da ricevute o notifiche di avvenuta ricezione (fax e.mail - lettere). ART. 15 DENUNCIA SINISTRI La denuncia del sinistro dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui l evento si è verificato. La denuncia dovrà avvenire con modulo CID, in caso constatazione amichevole, o su carta intestata dell Amministrazione (contraente) con l indicazione di data, luogo, descrizione dell evento, dati del conducente, presenza di eventuali testimoni e descrizione del danno. ART. 16 PERIZIA DEL DANNO La compagnia quantifica il danno subito dall assicurato a mezzo dei propri legali e periti. Tuttavia nel caso in cui il contraente non ritenga equo il risarcimento e/o l indennizzo, lo stesso contraente può nominare a proprie spese un altro legale o perito. In caso di disparità sulla valutazione del danno le parti nominano un arbitro le cui spese saranno equamente ripartite. In caso di ulteriore disaccordo le parti faranno ricorso all autorità competente che è quella del luogo di residenza del contraente. ART. 17 ATTESTATO DI RISCHIO Alla fine di ciascun periodo di osservazione (art.13) la compagnia dovrà tempestivamente rilasciare al contraente una attestazione contenente, i riferimenti contrattuali, il numero dei sinistri, nonché la situazione aggiornata delle classi di merito relativa al periodo successivo, in funzione dei sinistri verificatisi. L attestazione dovrà riportare tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente. In sede di stipula del contratto di assicurazione, lo stato di rischio dei veicoli a libro matricola è quello risultante polizze assicurative di provenienza. ART GARANZIE ACCESSORIE Il contratto dovrà prevedere oltre alla garanzia di responsabilità civile prevista dalla legge e dal regolamento, anche la garanzia accessoria infortuni al conducente morte, invalidità permanente, compresi i rimborsi per spese mediche e diarie giornaliere per ricovero. Sono, escluse le altre forme di garanzie accessorie con pagamento di premio quale: furto, incendio, eventi socio-politici, eventi atmosferici, atti vandalici, kasco ed altre di qualsiasi genere. Dette garanzie accessorie potranno essere offerte solo senza il pagamento del corrispettivo (titolo gratuito), ed incideranno sull aggiudicazione del contratto solo in caso di assoluta parità delle offerte migliori. Pagina 8 di 9

9 MASSIMALI INFORTUNI AL CONDUCENTE (IMPORTI MINIMI) CASO MORTE E INVALIDITA PERMANENTE ,00 SPESE MEDICHE ,00 DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERO. 50,00 ART. 19 FRANCHIGIA La polizza di cui al presente capitolato dovrà essere attivata senza l applicazione della franchigia. ART. 20 PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI Tutti gli adempimenti relativi alla sottoscrizione ed alla consegna della polizza principale, eventuali polizze integrative, certificati di assicurazione, attestati di rischio e altra documentazione di qualsiasi genere, dovranno essere eseguiti a carico della compagnia aggiudicataria presso il domicilio del contraente o luogo da esso indicato. I contrassegni di assicurazione dovranno essere consegnati al contraente presso il proprio domicilio (o luogo da esso indicato) almeno 4 gg lavorativi prima dell inizio del periodo di copertura. Qualora, nella gestione dei rapporti fra le parti, ci si avvalga di un agenzia, sub agenzia o altra struttura delegata, l Amministrazione contraente provvederà comunque a regolare, liquidare e pagare il premio nei confronti della compagnia aggiudicataria; ART RECESSO CONTRATTUALE È garantito ad entrambe le parti il diritto di recedere dal contratto alla fine di ogni annualità assicurativa con preavviso a mezzo di raccomanda A.R. da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza della annualità. ART. 22 ACCETTAZIONE SENZA RISERVE La polizza/contratto di assicurazione dovrà essere strutturata in piena conformità al presente capitolato. In caso di dubbi sull interpretazione delle condizioni riportate, le stesse dovranno intendersi a favore dell assicurato. La compagnia aggiudicataria si dovrà formalmente impegnare all accettazione senza riserve delle condizioni riportate nel presente capitolato. ART FORO COMPETENTE In caso di controversie il foro competente è quello del territorio in cui ha sede il contraente. Il Dirigente del Settore Finanziario F.to dott. Antonio Asara Pagina 9 di 9

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