CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA

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1 POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA Cosa assicura Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e forme di copertura (articolo contenuto nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto si impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati ai terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato. In ordine ad autovetture (uso privato e pubblico) veicoli adibiti ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture, il contraente può pattuire la forma di garanzia RCA operante sul contratto scegliendola fra le seguenti tipologie: 1. GUIDA CONTROLLATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) la polizza è stipulata nella forma "GUIDA CONTROLLATA". La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è: il proprietario dello stesso il contraente, ovvero l'intestatario del contratto qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti. Nel caso in cui sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa nelle modalità e termini previsti dal successivo articolo denominato "Esclusioni e rivalsa". La copertura GUIDA CONTROLLATA è operante se espressamente richiamata sulla polizza; in questo caso, il premio RCA è calcolato applicando il coefficiente previsto dalle Tabelle Premi della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto, o del rinnovo per gli anni successivi al primo. 1

2 2. GUIDA ILLIMITATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) la polizza è stipulata nella forma "GUIDA ILLIMITATA". La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età. La copertura GUIDA ILLIMITATA è operante se espressamente richiamata in polizza. Il premio RCA è calcolato applicando il coefficiente previsto dalle Tabelle Premi della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto, o del rinnovo per gli anni successivi al primo. 3. GUIDA AZIENDE (per contratti sui quali operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) la polizza è stipulata nella forma "GUIDA AZIENDE". La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età. La copertura "GUIDA AZIENDE" è operante solo se richiamata in polizza; in questo caso il premio RCA è calcolato applicando il coefficiente previsto dalle Tabelle Premi della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto, o del rinnovo per gli anni successivi al primo. Art. 2 - Situazioni particolari non comprese nell'assicurazione obbligatoria I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie seguenti: veicoli adibiti a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida; danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico l'impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo l'impresa copre la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non 2

3 eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi; responsabilità civile trasportati per le sole autovetture l'impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria. Art. 3 Esclusioni e rivalsa (articolo contenuto nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo; veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. Riguardo a contratti per autovetture (uso privato), veicoli adibiti ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture per i quali sia operante la forma di copertura denominata "GUIDA CONTROLLATA", l'impresa avrà diritto a una rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di euro qualora si accerti che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste dalla predetta forma di garanzia. Nel caso sul contratto sia operante la garanzia "GUIDA CONTROLLATA" l'impresa non attiverà l'azione di rivalsa in caso di guida da parte di conducente minore di 26 anni se: il veicolo sia condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso; 3

4 il veicolo circoli contro la volontà del proprietario o del contraente; il veicolo sia utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza; non sia espressamente prevista in polizza. In tutti i predetti casi, l'importo dell'azione di rivalsa va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di rimborso franchigia se prevista dalla formula contrattuale. Art. 4 - Estensione territoriale Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Impresa procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'art. 1901, 2 comma, Codice Civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'impresa. In caso contrario l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Cosa può assicurare in più (condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza) Art. 5 - Responsabilità del proprietario del veicolo, per condotta irregolare di altre persone L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e - se persona diversa - del contraente per i seguenti casi, a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi: conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; 4

5 veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Qualora il proprietario o il contraente fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 3 (Esclusioni e rivalsa). La copertura sarà operante solo se richiamata in polizza. Art. 6 - Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti L Impresa, a parziale deroga dell art. 3 (Esclusioni e rivalsa) limita il proprio diritto di rivalsa al 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo di euro 516, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS n L importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo di euro 516), va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto dall intestatario della polizza a titolo di rimborso franchigia, quando questa sia espressamente prevista dalla formula contrattuale prescelta. La copertura sarà operante solo se richiamata in polizza. Art. 7 - Danni ai trasportati, su veicoli destinati al trasporto di cose L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, dell'assicurato e del conducente di veicoli destinati al trasporto di cose, per i danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada. La copertura sarà operante solo se richiamata in polizza. Le formule tariffarie Art. 8 - Formule tariffarie (articolo integrato come da appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) L assicurato, a seconda del veicolo da assicurare, può scegliere fra: a) "Bonus/Malus" Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture. Questa formula tariffaria prevede che il premio venga aumentato ad ogni sinistro causato o, al contrario, diminuito in assenza di sinistri. 5

6 La sua struttura si articola in classi di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1. Classi di merito Coefficienti di premio -8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Tabella n. 1 La classe d ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio). A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2. Classe di merito Classe di collocazione in base ai sinistri osservati 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri o più sinistri 6

7 Tabella n. 2 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo. In ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il proprietario può beneficiare, per un altro veicolo di sua proprietà, della classe maturata, purché tale veicolo venga assicurato con l'impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l esportazione definitiva del veicolo ai sensi dell art. 10 (Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo), dell art. 11 (Demolizione del veicolo) e dell art. 12 (Distruzione o esportazione definitiva del veicolo). 7

8 Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, alla scadenza del premio o della rata in corso al momento del furto, per il veicolo ritrovato dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Il contraente può evitare le maggiorazioni o usufruire delle riduzioni di classe conseguenti alla applicazione delle regole illustrate nella Tabella n. 2, offrendo all'impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. (integrazione contenuta nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) Il proprietario di un'autovettura già assicurata con l'impresa con polizza regolarmente in corso (polizza di riferimento) che intenda assicurare con un nuovo contratto una diversa autovettura, può usufruire di una classe più favorevole rispetto a quella di ingresso prevista dalla formula tariffaria prescelta. Per beneficiare della predetta classe di merito è necessario: che la nuova autovettura sia intestata allo stesso proprietario dell'autovettura già assicurata con l'impresa; che la nuova autovettura sia di prima immatricolazione o assicurata dopo voltura al P.R.A.; che il nuovo contratto sia stipulato nella forma di copertura "GUIDA CONTROLLATA" o "GUIDA ILLIMITATA" (esclusa la "GUIDA AZIENDE") e in una delle formule previste per le polizze di nuova assunzione; che la polizza di riferimento non sia sospesa nelle garanzie e sia assegnata a una delle classi di merito previste dalla tariffa in vigore per usufruire dell'agevolazione. Lo stesso criterio vale nel caso in cui risulti essere già assicurata con l Impresa più di un autovettura e a fronte di ciascun contratto siano soddisfatti i requisiti più sopra indicati. b) "Bonus/Malus" con Franchigia Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture. Questa formula tariffaria prevede: ad ogni sinistro causato: l aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta il cui ammontare è precisato in polizza; in assenza di sinistri: la diminuzione del premio. La sua struttura si articola in classi di durata annuale, a cui corrisponde un coefficiente di premio. La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio). 8

9 La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa. Per quanto non espressamente previsto si applicano le condizioni di cui al presente articolo lettera a) Bonus/Malus (autovetture uso privato e pubblico, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture). (integrazione contenuta nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) Il proprietario di un'autovettura già assicurata con l'impresa con polizza regolarmente in corso (polizza di riferimento) che intenda assicurare con un nuovo contratto una diversa autovettura, può usufruire di una classe più favorevole rispetto a quella di ingresso prevista dalla formula tariffaria prescelta. Per beneficiare della predetta classe di merito è necessario: che la nuova autovettura sia intestata allo stesso proprietario dell'autovettura già assicurata con l'impresa; che la nuova autovettura sia di prima immatricolazione o assicurata dopo voltura al P.R.A.; che il nuovo contratto sia stipulato nella forma di copertura "GUIDA CONTROLLATA" o "GUIDA ILLIMITATA" (esclusa la "GUIDA AZIENDE") e in una delle formule previste per le polizze di nuova assunzione; che la polizza di riferimento non sia sospesa nelle garanzie e sia assegnata a una delle classi di merito previste dalla tariffa in vigore per usufruire dell'agevolazione. Lo stesso criterio vale nel caso in cui risulti essere già assicurata con l Impresa più di un autovettura e a fronte di ciascun contratto siano soddisfatti i requisiti più sopra indicati. c) Franchigia fissa - riduzione - maggiorazione - 4R Valida per autovetture (uso privato) e veicoli adibiti ad uso promiscuo non di nuova assunzione. Questa formula tariffaria (denominata "4R") prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro. L importo della franchigia è determinato da una percentuale da applicarsi al premio annuo in vigore sul contratto al momento del sinistro. La predetta percentuale si riduce al compimento di due annualità assicurative intere e consecutive indenni da sinistri, oppure viene ricalcolata, ad ogni sinistro verificatosi, come indicato nella seguente tabella: Numero annualità assicurative consecutive FRANCHIGIA I numeri sottoindicati rappresentano la percentuale da applicare sul premio netto per determinare la franchigia 9

10 indenni FRANCHIGIE IN CORSO Avvertenza in caso di sinistro: Le percentuali del 150%, del 125% e del 100% vengono riconfermate fino alla maturazione del periodo indenne necessario alla riduzione. Le percentuali pari al 50% e al 25% prevedono automaticamente l aumento al 100%; per la loro riduzione valgono le regole evolutive descritte nella tabella suindicata. In caso di sostituzione è mantenuta ferma sia la scadenza annuale del contratto sostituito che la misura della franchigia acquisita, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo. In ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il proprietario può beneficiare, per un altro veicolo di sua proprietà, di una classe, in una formula diversa da quella 4R, pari alla percentuale di franchigia maturata, purché tale veicolo venga assicurato con l'impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l esportazione definitiva del veicolo ai sensi dell art. 10 (Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo), dell art. 11 (Demolizione del veicolo) e dell art. 12 (Distruzione o esportazione definitiva del veicolo). Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, alla scadenza del premio o della rata in corso al momento del furto, per il veicolo ritrovato dovrà essere stipulato un nuovo contratto, in una formula diversa da quella 4R, da assegnare alla classe d ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. d) "Bonus/Malus" Valida per ciclomotori e motocicli uso privato. Questa formula tariffaria prevede che il premio venga aumentato ad ogni sinistro causato o, al contrario, diminuito in assenza di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n

11 Classi di merito Coefficienti di premio 0 0,80 1 0,85 2 0,90 3 0,95 4 1,00 5 1,10 6 1,20 7 1,30 8 1,40 9 1, ,00 Tabella n. 1 La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nelle Tabelle n. 2 e n. 3, rispettivamente riservate ai ciclomotori (Tabella n. 2) e ai motocicli (Tabella n. 3). Sinistri osservati Nessun sinistro CICLOMOTORI Conseguenze Migliora di 1 classe fino al raggiungimento della classe 0 1 sinistro Peggiora di 4 classi fino al raggiungimento della classe 10 2 sinistri Peggiora di 6 classi fino al raggiungimento della classe 10 3 o più sinistri Peggiora di 8 classi fino al raggiungimento della classe 10 Tabella n. 2 Sinistri osservati Nessun sinistro MOTOCICLI Conseguenze Migliora di 1 classe fino al raggiungimento della classe 0 1 sinistro Peggiora di 3 classi fino al raggiungimento della classe 10 2 sinistri Peggiora di 5 classi fino al raggiungimento della classe 10 3 o più sinistri Peggiora di 7 classi fino al raggiungimento della classe 10 Tabella n.3 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: 11

12 primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo. In ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il proprietario può beneficiare, per un altro veicolo di sua proprietà, della classe maturata, purché tale veicolo venga assicurato con l'impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l esportazione definitiva del veicolo ai sensi dell'art. 10 (Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo), dell art. 11 (Demolizione del veicolo) e dell art. 12 (Distruzione o esportazione definitiva del veicolo). Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, alla scadenza del premio o della rata in corso al momento del furto, per il veicolo ritrovato dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Il contraente può evitare le maggiorazioni o usufruire delle riduzioni di classe conseguenti alla applicazione delle regole illustrate nelle Tabelle n. 2 e n. 3, offrendo all'impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. e) "Bonus/Malus" con franchigia Valida per ciclomotori e motocicli uso privato. Questa formula tariffaria prevede: ad ogni sinistro causato: l aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta il cui ammontare è precisato in polizza; in assenza di sinistri: la diminuzione del premio. Il meccanismo tariffario si articola in classi di durata annuale, a cui corrisponde un coefficiente di premio. La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio). La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa. Per quanto non espressamente previsto si applicano le condizioni di cui al presente articolo lettera d) Bonus/Malus (ciclomotori e motocicli uso privato). f) No Claims Discount (Personalizzata per sinistro) 12

13 Valida per ciclomotori e motocicli uso privato non di nuova assunzione. Questa formula tariffaria prevede un premio differenziato a seconda del numero di sinistri causati. Per il calcolo differenziato del premio si deve tener conto dei sinistri riportati sull Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio), secondo le modalità indicate nelle tabelle premi esposte presso i punti vendita. In dettaglio, la sua struttura si articola in coefficienti diversi da applicare sul premio di riferimento, come indicato nella tabella che segue: Numero di sinistri 2 o più sinistri 1 sinistro 0 sinistri Coefficienti di premio 1,00 0,962 0,769 Per le annualità successive alla prima, i predetti coefficienti potranno essere modificati in quanto soggetti alle stesse regole applicabili nel caso di variazioni tariffarie e saranno indicati, di volta in volta, nelle corrispondenti tabelle premi. Per l applicazione delle regole sul cambiamento del coefficiente di premio si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo. In ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto. Il contraente può evitare le maggiorazioni o usufruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole illustrate nella tabella sopra riportata, offrendo all'impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. g) No Claims Discount (Personalizzata per sinistro) Valida per ciclomotori trasporto cose. Questa formula tariffaria prevede un premio differenziato a seconda del numero di sinistri causati. Per il calcolo differenziato del premio si deve tener conto delle dichiarazioni del contraente e dei sinistri riportati sull Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio), secondo le modalità indicate nelle tabelle premi esposte presso i punti vendita. In dettaglio, la sua struttura si articola in coefficienti diversi da applicare sul premio di riferimento, come indicato nella tabella che segue: 13

14 Numero di sinistri 3 o più sinistri 2 sinistri 1 sinistro 0 sinistri Per veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura Coefficienti di premio 1,00 0,947 0,887 0,806 0,806 Per le annualità successive alla prima, i predetti coefficienti potranno essere modificati in quanto soggetti alle stesse regole applicabili nel caso di variazioni tariffarie e saranno indicati, di volta in volta, nelle corrispondenti tabelle premi. Per l applicazione delle regole sul cambiamento del coefficiente di premio si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo. In ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto. Il contraente può evitare le maggiorazioni o usufruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole illustrate nella tabella sopra riportata, offrendo all'impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. h) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" Valida per autocarri e motocarri trasporto cose e per veicoli adibiti ad uso speciale. Questa formula tariffaria prevede: un premio differenziato a seconda del numero di sinistri causati; una maggiorazione Peius, che si aggiunge al premio differenziato. Per il calcolo differenziato del premio si deve tener conto delle dichiarazioni del contraente e dei sinistri riportati sull Attestazione dello stato del rischio (art. 16, Attestazione dello stato del rischio), secondo le modalità indicate nelle tabelle premi esposte presso i punti vendita. In dettaglio, la sua struttura si articola in coefficienti diversi da applicarsi al premio di riferimento, come indicato nella tabella che segue: Numero di sinistri 3 o più sinistri 2 sinistri 1 sinistro 0 sinistri Per veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura Coefficienti di premio 1,00 0,947 0,887 0,806 0,806 14

15 Per le annualità successive alla prima, i predetti coefficienti potranno essere modificati in quanto soggetti alle stesse regole applicabili nel caso di variazioni tariffarie e saranno indicati, di volta in volta, nelle corrispondenti tabelle premi. Per l applicazione delle regole sul cambiamento del coefficiente di premio si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. La maggiorazione Peius, se dovuta in base all Attestazione dello stato del rischio, è espressa in una percentuale da applicarsi al premio netto R.C.A.. La percentuale è indicata nel contratto. Per l'applicazione dell eventuale Peius nelle annualità successive alla prima si considerano, ai fini dell'osservazione, i periodi di copertura effettiva più sopra indicati. Se nel periodo di osservazione si siano verificati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione si siano verificati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo. In ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto. Il contraente può evitare le maggiorazioni o usufruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole illustrate nella tabella sopra riportata, offrendo all'impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. i) Premio fisso Valida per autobus, macchine operatrici, carrelli e macchine agricole. Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri. j) Franchigia fissa ed assoluta Valida per autobus, autocarri, motocarri e ciclomotori trasporto cose. Questa formula tariffaria prevede l applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 15

16 Cosa succede se... Art. 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà: a) Sostituzione con altro veicolo di sua proprietà Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, l'alienante può chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso: è necessaria la previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato; se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio. b) Cessione del contratto Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Risoluzione del contratto Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Per i contratti con frazionamento di premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Art Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo 16

17 In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il contraente deve darne notizia all'impresa, fornendo copia della denuncia di furto o rapina presentata all'autorità competente. Art Demolizione del veicolo Nel caso di cessazione di rischio per demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno. Art Distruzione o esportazione definitiva del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa fornendo attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno. Art Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto a) Sospensione Il contraente può richiedere la sospensione dell assicurazione in corso di contratto restituendo all'impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal contraente. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 3 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 3 mesi. Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 3 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti: 17

18 il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; il calcolo delle annualità consecutive indenni da sinistri per i contratti del tipo 4R con franchigia. Entrambi i periodi riprendono a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Se la sospensione è durata meno di 3 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione. La sospensione non è prevista nel caso di furto o rapina del veicolo, in quanto l Impresa continua ad essere esposta ai rischi derivanti dalla circolazione del veicolo stesso. Non è inoltre prevista per i contratti di durata inferiore all'anno. Nel caso di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. b) Riattivazione La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché del medesimo tipo, e prevede: l'emissione di nuovi documenti contrattuali; la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a 3 mesi. Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto: dell applicazione della tariffa vigente alla data dell ultima sospensione; del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Limitatamente ai ciclomotori e ai motocicli (uso privato) la riattivazione, decorsi 3 mesi dalla data di sospensione, prevede, a carico del contraente, un costo fisso pari al 15% del premio annuo netto vigente sul contratto sospeso. Pertanto, il calcolo del premio, al momento della riattivazione, tiene conto anche del predetto costo fisso. Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito. In caso di sinistro Art Denuncia di sinistro 18

19 La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli artt e 1915 del Codice Civile. Art Gestione delle vertenze L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa nè risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali. Attestazione dello stato del rischio Art Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa rilascia al contraente una attestazione che contenga: la denominazione dell'impresa; il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente; il numero del contratto di assicurazione; la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione; la classe di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993, se prevista; il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i 19

20 sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose; i dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; la firma dell'assicuratore. L'Impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto, mentre non la rilascia nel caso di: sospensione della garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; furto del veicolo senza ritrovamento. Il contraente deve consegnare all assicuratore l Attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l ha rilasciata. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 (Formule tariffarie). Norme generali Art Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall'art. 18 (Adeguamento del premio), in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma. Art Adeguamento del premio Al momento del rinnovo del contratto l'impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio. Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza. 20

21 Nel caso in cui il contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto. Al fine di consentire al contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento di tutte le somme dovute dal contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'impresa, salva al contraente stesso la facoltà di liberarsi, purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901, 2 comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento di rischio Qualora il contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. 21

22 GLOSSARIO Aggravamento del rischio: Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Assicurato: Soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: Insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Attestazione dello stato del rischio: Certificato emesso dall Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall assicurato. Cedente: Persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Certificato (di assicurazione): Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto. Cessionario: Soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Circolazione: Movimento, fermata e sosta del veicolo. Concorrenza (fino alla concorrenza): Raggiungimento. Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno: Tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: 22

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