BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLIV Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 39 mercoledì, 7 agosto 2013 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Uf ciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, bene ci economici e nanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai ni della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di speci che esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44 SOMMARIO regionale del 26 luglio 2013, collegata alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). 26 Disposizioni in materia di programmazione regionale. pag. 3 LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45 Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale. 9 LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46 Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. 14 SEZIONE II CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni RISOLUZIONE 23 luglio 2013, n. 207 In merito all istituzione del Comune di Arcidosso Castel del Piano mediante fusione dei Comuni di Arcidosso e Castel del Piano. 26 RISOLUZIONE 26 luglio 2013, n. 209 Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 23 luglio 2013, n. 207 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 luglio 2013 collegato alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). 27 SEZIONE III REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI CONSIGLIO REGIONALE REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 21 Modifiche al titolo VIII del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità). 28 REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 22 Modifiche all articolo 56 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale). Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI Art Adeguamento della legislazione regionale Art Abrogazione PREAMBOLO 3 LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44 Disposizioni in materia di programmazione regionale. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti gli articoli 11, 19, comma 2, 37, 46 e 48 dello Statuto; Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana); PREAMBOLO SOMMARIO Capo I Principi Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione); Art. 1 - Principi generali e criteri guida Art. 2 - Raccordi istituzionali Art. 3 - Concertazione o confronto e partecipazione Art. 4 - Raccordo con la pianificazione del territorio Art. 5 - Raccordo con la programmazione locale Capo II Strumenti della programmazione Art. 6 - Strumenti della programmazione Art. 7 - Programma regionale di sviluppo Art. 8 - Validità del programma regionale di sviluppo Art. 9 - Documento annuale di programmazione Art Altri atti della programmazione regionale Art Indirizzi per l elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione Art Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell Unione europea affidati alla gestione della Regione Capo III Valutazione, monitoraggio e verifica Art Valutazione degli strumenti di program mazione Art Nucleo unificato regionale di valutazione Art Monitoraggio Art Norma finanziaria Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art Disposizioni transitorie Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013; Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali nella seduta del 15 luglio 2013; Considerato quanto segue: 1. La programmazione è il metodo per l elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell economia e della società toscane; 2. In attuazione dell articolo 46 dello Statuto è necessario disciplinare con una nuova legge, sostitutiva dell attuale legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), i principi e i criteri della programmazione, definire il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione, di sciplinare i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle parti sociali; 3. Tale nuova disciplina è ritenuta necessaria, con

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, alla luce dell esperienza fin qui compiuta nell attuazione della citata l.r. 49/1999, al fine di sviluppare l efficacia e l efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l attuazione, la verifica e l implementazione degli atti re lativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali; 4. E altresì necessario prevedere che anche su gli strumenti della programmazione, nella loro fase pre paratoria, oltre alle sperimentate formule di con certazione e confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni del terzo settore, possano essere attivati specifici processi partecipativi, secondo le regole della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare il maggior numero possibile di cittadini interessati; 5. Nel confermare il programma regionale di sviluppo (PRS) come atto fondamentale di indirizzo della pro grammazione regionale, occorre semplificarne la struttura e specificarne i contenuti, con particolare riferimento alle strategie di intervento, ai conseguenti obiettivi generali ed agli indirizzi per le politiche settoriali, e con l indicazione di quali eventuali piani di settore devono essere elaborati nel corso della legislatura, oltre a quelli necessari ai sensi della normativa nazionale e dell Unione europea; 6. Posto che il PRS ha validità per l intera legislatura, si ritiene opportuno prevedere che il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, possa valutarne eventuali modifiche, anche di carattere integrale, nell arco della legislatura stessa, a fronte del sopravvenire di rilevanti modifiche nella congiuntura economica od in altri aspetti tali da indurre rinnovate considerazioni delle opzioni politiche; 7. È previsto un nuovo documento annuale di programmazione (DAP) che reca le specificazioni annuali e gli aggiornamenti del PRS e tutti gli elementi sostanziali della programmazione delle politiche regionali; 8. Rispetto alla situazione attualmente in essere, è necessario snellire i tempi del sistema di programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie; 9. Si ritiene doveroso affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze; Approva la presente legge Capo I Principi Art. 1 Principi generali e criteri guida 1. La programmazione regionale di cui all articolo 46 dello Statuto si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all articolo 7; b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi; c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi; d) coordinamento dell azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale; e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all attuazione delle conseguenti politiche; f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati; g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l allocazione delle risorse e l attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi; h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali. 2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti ter ritoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche. 3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento annuale di programmazione (DAP) di cui all articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l attuazione delle relative determinazioni. Art. 2 Raccordi istituzionali 1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell ambito delle proprie competenze.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell Unione europea. 3. Il coordinamento con gli obiettivi dell Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell Unione stessa. 6. Le province e i comuni attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo. Art. 4 Raccordo con la pianificazione del territorio 5 4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale. 5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali. Art. 3 Concertazione o confronto e partecipazione 1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge. 2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli. 3. Prima dell avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell articolo 48 dello Statuto, effettua un informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi. 4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti. 5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale. 1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione. 2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio. Art. 5 Raccordo con la programmazione locale 1. La Regione favorisce il coordinamento e l integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i livelli di governo locale, per l individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato. 2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati, che ne rappresentano l articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l attuazione. Capo II Strumenti della programmazione Art. 6 Strumenti della programmazione 1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante: a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento per la legislatura; b) il documento annuale di programmazione (DAP), che individua le priorità e gli obiettivi dell azione regionale per l anno successivo;

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 c) le leggi e gli atti normativi, che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d intervento; d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa; e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell Unione europea; f) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell Unione europea, nazionale e locale; g) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al capo III. Art. 7 Programma regionale di sviluppo 1. Il PRS è l atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all articolo 32 dello Statuto, definisce: a) il contesto strutturale, con l analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale; b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale; c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali; d) la previsione del quadro delle risorse; e) l indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell Unione europea; f) il programma di azione normativa, di cui all articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione). 2. Il PRS contiene anche le priorità programmatiche e finanziarie relative al primo anno della legislatura. 3. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all articolo 15, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente. 4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro sei mesi dalla data del ricevimento. 5. Il regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell Assemblea legislativa regionale), disciplina l approvazione del PRS e del DAP di cui all articolo 9, nonché l esame del relativo documento preliminare di cui allo stesso articolo 9, comma 3, assicurando l apporto di tutte le commissioni permanenti per i profili di rispettiva competenza. Art. 8 Validità del programma regionale di sviluppo 1. Il PRS ha validità per l intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta reg ionale, valuti, in base all analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche. 2. Il PRS è implementato e aggiornato con gli strumenti e le procedure di cui all articolo 9. Art. 9 Documento annuale di programmazione 1. Il DAP è atto di indirizzo programmatico dell attività di governo della Regione per l anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce cornice programmatica dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. 2. Il DAP ha come contenuti: a) l aggiornamento annuale del contesto strutturale del PRS; b) l indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore e le relative modalità generali di intervento, per l anno successivo; c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le priorità di intervento; d) l aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l indicazione delle principali azioni normative per l anno di riferimento; e) l esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall articolo 15, comma 2, e dell andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali, nonché il quadro di sintesi delle intese sottoscritte ai sensi dell articolo 5 comma 1; f) l eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private). 3. La Giunta regionale, entro il mese di giugno, di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il documento preliminare al DAP che contiene un quadro sintetico e generale dei contenuti previsti al comma 2, con particolare riferimento alle lettere a), b) e c). Il Consiglio regionale, in relazione al suddetto documento e secondo le modalità definite ai sensi dell articolo 7, comma 5, approva specifici indirizzi per la Giunta regionale entro il mese di luglio.

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Entro il 10 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio regionale sul documento di cui al comma 3, adotta la proposta di DAP e la trasmette al Consiglio regionale, che, con le modalità definite ai sensi dell articolo 7, comma 5, approva il DAP con propria deliberazione nell ambito della sessione unitaria di bilancio prevista dall articolo 13, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana). 5. Nel corso dell anno, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP. 6. Il DAP non viene approvato nell anno di insediamento della Giunta regionale. In apposita sezione del PRS sono contenute le priorità programmatiche e finanziarie riferite all anno successivo. 7. Qualora il PRS non sia approvato entro i termini di cui all articolo 7, comma 4, le priorità programmatiche e finanziarie di riferimento per l anno di insediamento della Giunta regionale sono delineate in un apposito documento collegato alla legge finanziaria. Art. 10 Altri atti della programmazione regionale 1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DAP. 2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell Unione europea preveda specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica copertura normativa. 3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. 4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall approvazione dello stesso. Art. 11 Indirizzi per l elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione 1. Al fine di definire la posizione della Regione all avvio dell elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale effettua una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo. 2. Il Consiglio regionale approva, in base alla suddetta comunicazione, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale. Art. 12 Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell Unione europea affidati alla gestione della Regione 1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell Unione europea di cui l amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell Unione europea gestiti. Capo III Valutazione, monitoraggio e verifica Art. 13 Valutazione degli strumenti di programmazione 1. I piani e programmi di cui all articolo 10, comma 2, contengono: a) l analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne; b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana. 2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l effettuazione dell analisi e della valutazione di cui al comma La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell attuazione dei piani e programmi regionali. 3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste. Art. 14 Nucleo unificato regionale di valutazione 1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici. 2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS. 3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno. 4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi am ministrativi di competenza della Regione). 5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Art. 15 Monitoraggio 1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DAP sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini: a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12; b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all elaborazione dei rapporti di cui al comma La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale: a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS; b) un rapporto generale di monitoraggio annuale, in occasione della presentazione del rendiconto di cui all articolo 40 della l.r. 36/2001; c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione del DAP. 3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l indicazione delle principali realizzazioni, delle risorse previste ed utilizzate e dell andamento degli indicatori definiti dal DAP. Una specifica sezione del rapporto è dedicata al raccordo con la programmazione locale. 4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali. Art. 16 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all articolo 14, comma 5, stimati in euro 1.000,00 per l anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 711 Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 17 Disposizioni transitorie 1. L atto di indirizzo programmatico dell attività di governo della Regione per l anno 2014 è costituito dal documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 2. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore fino all approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui all articolo 10, non oltre dodici mesi dall approvazione del nuovo PRS. 3. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 all articolo 10, non oltre dodici mesi dall approvazione del nuovo PRS. Art. 18 Adeguamento della legislazione regionale 1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di modifica delle leggi regionali contenenti disposizioni in materia di programmazione. Art. 19 Abrogazione 1. La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è abrogata. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 agosto 2013 ROSSI PREAMBOLO Art. 1 - Oggetto SOMMARIO Capo I Oggetto Capo II Misure di sostegno alle famiglie Sezione I Contributi finanziari Art. 2 - Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo Art. 3 - Contributo a favore delle famiglie numerose Art. 4 - Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile Art. 5 - Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi Art. 6 - Concessione ed erogazione dei contributi Sezione II Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà 9 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno 2013, n. 256 Proponenti: Consiglieri Fedeli, Venturi, Fuscagni, Russo, Gam betta Vianna, Del Carlo, Sgherri, Staccioli Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2013 Approvata in data 23 luglio 2013 Divenuta legge regionale 32/2013 (atti del Consi glio) LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45 Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: Art. 7 - Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà Sezione III Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari Art. 8 - Costituzione del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie Art. 9 - Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell usura ONLUS Capo III Disposizioni transitorie e finali Art Norma finanziaria Art Norma di prima applicazione Art Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012 Art Abrogazione dell articolo 5 della l.r. 77/2012 Art Entrata in vigore Art Esiti dell applicazione PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Visto l articolo 4, comma 1, lettere e), g) e z), dello Statuto; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono presta zioni sociali agevolate, a norma dell articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l articolo 5; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I; Considerato quanto segue: 1. Con l articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l anno 2013), la Regione ha stanziato risorse per euro , da assegnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative; 2. L attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie; 3. Nel triennio sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 milioni di euro per l anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità; 4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di nuovi nati, di figli disabili e di nuclei familiari numerosi, consistono nell erogazione di un contributo finanziario annuale. 5. Appare altresì necessario agevolare l erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale oppure in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali. 6. Nell attuale momento di grave crisi economica, appare inoltre necessario porre in essere un intervento finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà finanziarie e rischiano la perdita dell abitazione di cui sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti pregressi. 7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell usura, che è l unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana attività di prevenzione dell usura ai sensi della l. 108/1996, in questo ambito rilascia garanzie alle banche per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell articolo 15 della citata l. 108/1996, ha proposto alla Regione la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà. 8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere all abrogazione dell articolo 5 della l.r. 77/2012. Approva la presente legge Capo I Oggetto Art. 1 Oggetto 1. La presente legge istituisce per il triennio una serie di misure di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. 2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un eventuale rimodulazione degli interventi. Capo II Misure di sostegno alle famiglie Sezione I Contributi finanziari Art. 2 Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo 1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all articolo 5, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali, l Istituto degli Innocenti, le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Art. 3 Contributo a favore delle famiglie numerose 1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all articolo 5, un contributo annuale per il triennio , pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto. 11 d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati fra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali. 2. I comuni promuovono la diffusione dell informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo. Art. 4 Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile 1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili, istituisce un contributo annuale per il triennio pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all articolo 5, per ogni figlio disabile a carico ed in presenza di un accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all articolo 3, comma 3, del la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo, Art. 5 Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi 1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); b) essere residenti in Toscana alla data del 1 gennaio dell anno solare cui si riferisce il contributo finanziario da almeno un anno; c) avere un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro ,00; Art. 6 Concessione ed erogazione dei contributi 1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. 2. L istanza di concessione del contributo di cui all articolo 2, è presentata dalla madre, oppure, in assenza di quest ultima, dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia. 3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti. 4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata all ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d intesa con l associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi. Sezione II Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà Art. 7 Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà 1. La Regione stanzia per il triennio risorse per euro ,00 annui, finalizzati alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d intesa con la Giunta Regionale.

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE relativo all anno in cui si richiede il finanziamento non superiore ad euro , Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l anno 2006). 4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e la voratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento. 5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali. 6. La Giunta Regionale, con deliberazione: a) approva il protocollo d intesa di cui al comma 1; b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1. Sezione III Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari Art. 8 Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie 1. Per l anno 2013 è autorizzata la spesa di euro ,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura). 2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie. 3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro ,00. Art. 9 Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell usura ONLUS 1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la prevenzione dell usura ONLUS sono disciplinate tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale. 2. L accordo di collaborazione disciplina in particolare: a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre; b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione; c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse; d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie; e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull utilizzo del fondo. Capo III Disposizioni transitorie e finali Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all articolo 2, stimati in euro ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell unità previsionale di base (UPB) 232 Programmi d intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 2. Agli oneri di cui all articolo 3, stimati in euro ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell UPB 232 Programmi d intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 3. Agli oneri di cui all articolo 4, stimati in euro ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell UPB 232 Programmi d intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 4. Per l attuazione di quanto previsto all articolo 7, è autorizzata la spesa massima di euro ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell UPB 612 Lavoro - Spese correnti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Per l attuazione di quanto previsto all articolo 8, è autorizzata la spesa massima di euro ,00 per l anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell UPB 112 Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti del bilancio di previsione Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza: Anno in diminuzione, UPB 741 Fondi - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 232 Programmi d intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 612 Lavoro - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 112 Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti, per euro ,00. Anno in diminuzione, UPB 741 Fondi - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 232 Programmi d intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 612 Lavoro - Spese correnti, per euro , Presidente del Consiglio dei ministri recante la nuova disciplina dell indicatore dell ISEE, che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all articolo 7, è costituito dall appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà finanziaria definita dall articolo 7, comma 2. Art. 12 Modifiche al preambolo della l.r. 77/ Il punto 4 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l anno 2013), è abrogato. Art. 13 Abrogazione dell articolo 5 della l.r. 77/ L articolo 5 della l.r. 77/2012 è abrogato. Art. 14 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Art. 15 Esiti dell applicazione Anno in diminuzione, UPB 741 Fondi - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 232 Programmi d intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti, per euro ,00; - in aumento, UPB 612 Lavoro - Spese correnti, per euro , Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all articolo 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell anno 2015, per l esercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio. Art. 11 Disposizioni di prima applicazione 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In attesa dell entrata in vigore del decreto del 1. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell applicazione delle misure attivate. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 agosto 2013 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 25 luglio 2013, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio 2013, n. 269

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