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4 Regione Autonoma della Sardegna LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 15, N 35 ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI ART 1 Alienazione dei beni patrimoniali Procedure 1 I beni immobili di proprietà della Regione e degli Enti strumentali che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali e degli Enti strumentali, o che non siano destinabili agli Enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, devono di norma essere alienati secondo un programma di dismissioni avente proiezione quinquennale, approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore competente in materia di demanio e patrimonio o rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell Ente Il programma è approvato entro il 3 settembre di ogni anno 2 La Giunta Regionale presenta ogni anno, in data antecedente alla presentazione del Bilancio regionale di previsione, alla competente Commissione consiliare per il proprio parere l elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissione di cui alle procedure previste dalla presente Legge 1 3 La vendita avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal funzionario responsabile del procedimento, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli artt 57 e seguenti del Codice di procedura civile 4 In caso di asta deserta il prezzo dei successivi incanti è rideterminato dalla Commissione Tecnica di cui all art 2 5 Si procede col sistema della licitazione privata, con offerte solo in aumento ed ai sensi dell art 1, lett a della Legge 2 febbraio 173, n 14, con provvedimento adeguatamente motivato, quando in relazione alle caratteristiche dei beni da alienare, per garantire l interesse pubblico generale sia necessario limitare la partecipazione ai soli soggetti, in numero non inferiore di regola a tre 2, che abbiano specifica professionalità o altri particolari requisiti rilevanti ai fini della migliore utilizzazione del bene Il ricorso al sistema della trattativa privata, nel rispetto delle norme contenute nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato e previa effettuazione di idonee forme di 1 Comma così sostituito dall art 1, LR 1217, n 32 2 Numero così sostituito dal comma 1 dell art 43 della LR n 87

5 pubblicità, è consentito, anche in deroga alle suddette norme di contabilità generale dello Stato, nei seguenti casi: a qualora il secondo esperimento del pubblico incanto di cui al comma 3 risulti infruttuoso; b quando il valore di stima dell immobile non superi l importo di 1321, 3 e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, ovvero sussista un diritto di prelazione, ovvero i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, previa presentazione del relativo progetto di intervento 7 Il trasferimento di proprietà al titolare di un diritto di prelazione fondato sulla detenzione del bene oggetto di trasferimento deve essere preceduto dall accertamento della effettiva detenzione del bene 8 Il sistema della trattativa privata si applica altresì, previa sdemanializzazione, anche per la vendita delle aree demaniali residuate a seguito della realizzazione di opere idrauliche o della regolazione dei corsi d acqua pubblici o conseguenti a cause naturali, il cui valore non sia superiore a 1321, 4 e che siano in possesso di enti pubblici o di privati cittadini; il medesimo sistema della trattativa privata si applica anche per le aree demaniali o patrimoniali che risultino intercluse in proprietà private o che non siano suscettibili, da sole, di alcuna utilizzazione produttiva 8bis Per la vendita di fabbricati ed alloggi adibiti ad uso abitazione, si applicano le disposizioni di cui al comma dell art 1 della legge 24 dicembre 13, n 5 5 ART 2 Commissione tecnica regionale 1 Il prezzo minimo di vendita degli immobili è determinato dalla Commissione tecnica regionale composta da: a il Direttore Generale dell Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con funzioni di Presidente; b il Direttore del Servizio Finanze dello stesso Assessorato; c il Responsabile del Settore Demanio e Patrimonio; 3 Numero così sostituito dall art 12 della LR n 1, che incrementava il valore stabilito dal comma 2 dell art 43 della LR n 87 4 Numero così sostituito dall art 12 della LR n 1, che incrementava il valore stabilito dal comma 2 dell art 43 della LR n 87 5 Comma aggiunto dall art 43, comma 3 della LR n 87 Vedasi, al riguardo, la det 221, n 132DG 7 Incarico conferito in via generale dalla Giunta regionale con delibera del (7 8 Comma ripristinato dopo l abrogazione avvenuta con l art 1 della LR 42 dell art 12 della LR n 1 che sostituiva il comma 3bis istituito dall art 43 della LR 87 Comma aggiunto dall art 43, comma 4, LR 8317 n 8, poi così sostituito dall art 12, primo comma LR 1811, n 1 e, successivamente, abrogato dall art 1 LR 242, n 4 1 Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale per il triennio 1517 approvato con LR 7415, n 8

6 d l Ingegnere capo del Genio Civile territorialmente competente o un suo delegato; e il Direttore della Direzione Compartimentale del territorio della Sardegna del Ministero delle Finanze o un suo delegato; f il Direttore del Servizio Urbanistica Nei casi previsti dalle lettere b, c ed f, qualora manchi il Direttore regolarmente nominato, interviene alla riunione colui che di fatto ne esercita le funzioni In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal Direttore Generale dell ente o da un suo delegato Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Settore Demanio e Patrimonio di qualifica non inferiore alla sesta 2 L Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi 7 3 Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione, si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 187, n 27, e successive modifiche ed integrazioni ART 3 Programmi di dismissione 1 Il programma previsto dal comma 1 dell articolo 1, con riferimento tuttavia, alle sole vendite da effettuarsi nel primo anno, deve essere approvato dalla Giunta Regionale, o dai consigli di amministrazione degli enti strumentali, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge 2 L Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica o il legale responsabile dell ente strumentale provvedono a tutti i successivi adempimenti per l attivazione e la definizione della vendita dei beni 3 Le disposizioni della Legge Regionale 31 ottobre 152, n 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e degli enti regionali 8 3bis (I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati: a Per il 5 per l acquisto di locali per uffici delle sedi centrali e periferiche dell Amministrazione regionale, nonché degli enti strumentali della Regione; b Per il restante 5 alla concessione di contributi a favore degli enti locali, da ripartire sulla base dei criteri previsti dall art 3 della legge regionale n 25 del 13, per essere destinati all acquisizione, realizzazione o adeguamento di locali per uffici degli enti medesimi; gli interventi devono essere finalizzati prioritariamente alla eliminazione delle spese di parte corrente per fitti passivi

7 ART 4 Abrogazione 1 L articolo 7 della Legge Regionale 2 gennaio 14, n 2 (legge finanziaria è abrogato ART 5 Norma finanziaria 1 Le spese derivanti dall applicazione della presente legge sono valutate in 1211, annui 2 Omissis 1 3 Le spese derivanti dall applicazione della presente legge gravano sul capitolo 212 del bilancio della Regione per l anno 15 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

8 REGIONE SARDEGNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 15 APRILE 17 N 1428 Direttive per l applicazione dell art 3 comma 3, della legge regionale 5 dicembre 15, n 35 L Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce che l art 3, comma 3, della legge regionale n 35 del 5125 ha disposto che la legge regionale , n 34, per la vendita a prezzo simbolico di beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico e sociale, resta in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli Enti locali territoriali e degli Enti regionali Ciò premesso, per una puntuale applicazione della legge in questione, si rende necessario indicare le direttive di massima alle quali occorre attenersi per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge stessa In primo luogo deve ritenersi che possano accedere ai benefici di cui in premessa solo gli Enti locali territoriali e gli Enti regionali che: 1 presentino il progetto di massima relativo all opera, impianto o servizio che intendono realizzare attraverso l acquisizione del bene regionale; 2 provvedano alla realizzazione delle opere, impianti, attrezzature e servizi con fondi propri o con finanziamento a carico della RAS L impegno di destinare il bene regionale acquisito per finalità di interesse pubblico o sociale dovrà essere contenuto in una delibera consiliare dell Ente Detta delibera dovrà approvare il progetto di cui al punto 1 ed il relativo conto economico (parità costiricavi Nel contratto di compravendita dovrà essere inserita una clausola che preveda la retrocessione del bene venduto alla RAS entro il termine di anni cinque a decorrere dalla data di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, nell ipotesi di cui l Ente acquirente non utilizzi il bene regionale in argomento per la finalità di interesse pubblico indicata nel contratto Il prezzo simbolico ai sensi della legge regionale n 3452, modificata dalla legge regionale n 355 è determinato in 51,5 Nell ipotesi in cui non ricorrano i presupposti fin qui indicati, l Ente locale territoriale e l Ente regionale richiedente avrà diritto di prelazione nei confronti del privato purchè dimostri la copertura finanziaria dell opera, impianto o servizio e indichi la fonte del finanziamento Naturalmente in questa ipotesi il prezzo di cessione sarà pari a valore di mercato del bene compravenduto così come determinato dalla Commissione Tecnica Regionale costituita con decreto assessoriale n 445F del 1741

9 La Giunta regionale, sentita la proposta dell Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica DELIBERA di approvare le direttive contenute nella premessa finalizzate all applicazione dell art 3 della legge regionale 51215; di autorizzare, nelle more della definizione del contratto, l Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ad immettere detti Enti nel possesso dei beni oggetto del trasferimento IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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