Esente da bollo-causa di lavoro TRIBUNALE DI BERGAMO RICORSO EX ART. 28 l. 20/5 /1970 N. 300 Presentato da: FABI, in persona del Segretario
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1 Esente da bollo-causa di lavoro TRIBUNALE DI BERGAMO RICORSO EX ART. 28 l. 20/5 /1970 N. 300 Presentato da: FABI, in persona del Segretario Provinciale Scola Fabio nato a Bergamo il C.F.: SCLFBA61B21A794Y FIBA CISL, in persona del Segretario Generale Alborghetti Giordano, nato a Bergamo il C.F.: LBRGDN63C17A794L UILCA, in persona del Segretario Provinciale Picchi Riccardo nato a Milano il C.F.: PCCRCR48D03F205Z FISAC CGIL in persona del Segretario Generale Zanchi Paolo nato a Bergamo il C.F.: ZNCPLA52P03A794Q, DIRCREDITO, in persona del Segretario Interprovinciale Bergamo / Lecco, Paganessi Silvana nata a Vertova il , CF.: PGNSVN57B63L795X, assistite e difese dall avv. P. Luigi Boiocchi, con studio in Bergamo Via Cucchi n. 5, presso il quale sono elettivamente domiciliate per procure a margine del presente atto. CONTRO CREDITO BERGAMASCO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Bergamo largo Porta Nuova 2 FATTO E DIRITTO 1) Le OOSS ricorrenti sono presenti presso il Credito 1
2 Bergamasco e rappresentano in pratica la totalità dei lavoratori sindacalizzati. 2) Negli ultimi mesi, all interno del Credito Bergamasco, era circolata la voce che l azienda aveva in animo di introdurre delle modifiche organizzative, voci che erano giunte anche all orecchio delle rappresentanze sindacali aziendali. 3) Queste ultime avevano informalmente contattato la direzione del personale, dalla quale non avevano avuto conferma dell intenzione di introdurre modifiche organizzative: si erano semplicemente sentite rispondere che, l azienda voleva applicare una nuova metodologia di comunicazione commerciale. 4) Soltanto a metà ottobre 2008 l azienda ha deciso di contattare le OOSS, informandole dell effettiva intenzione di introdurre all interno della banca un nuovo modello organizzativo della filiale. 5) Sino ad oggi il modello organizzativo della filiale del Credito Bergamasco prevede: a) il ruolo di capo filiale b) il ruolo di vice capo filiale disciplinato dagli artt. 1/A1 e 1 /B3 del CIA a seconda delle dimensioni delle filiale; c) il ruolo dell addetto fidi disciplinato dagli artt. 3/A9 etc etc d) il ruolo di addetto privati disciplinato dagli artt. 3/A49 e 2/A38 etc etc e) mansioni di base che prevedono un percorso professionale 2
3 che consenta la maturazione di un assegno economico dopo 5 anni, assegno assorbibile fino all azzeramento con all inquadramento 3A 4L. 6) Di fatto, le nuove modifiche organizzative dovrebbero consistere nell introduzione dei portafogli individuali, nelle filiali con più di 4 addetti, per le figure specialistiche per una migliore efficienza commerciale con una duplicazione dei ruoli specialistici in addetto affluent ed addetto universali per quanto riguarda la clientela privata, addetto fidi a supporto del capo filiale per la clientela corporate e l addetto piccole imprese (P.I.) per quanto riguarda la clientela aziendale. 7)La Banca dopo aver sommariamente informato le OOSS delle nuove modifiche organizzative negli incontri intervenuti il 16 e 20/10 u.s., ha attivato la procedura prevista dagli art. 20 e 20 bis del vigente contratto integrativo aziendale ( commissione tecnologica). 8) Recita infatti l art. 20 contratto integrativo aziendale che, in caso di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte dall azienda e comportanti l esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento e/o l eventuale attribuzione di un grado nei confronti del personale interessato sulla base delle norme del CCNL e di quelle del contratto integrativo aziendale, l argomento formerà oggetto di esame, per la definizione delle questioni relative anche in vigenza dei contratti medesimi da parte di una commissione etc. 3
4 etc.. 9) Il 23/10 u.s. si è svolto quindi il previsto incontro tra azienda ed organizzazioni sindacali per espletare la prevista procedura relativa alla revisione del modello distributivo della banca. 10)Nel corso della riunione le OOSS hanno constatato una carenza di informativa da parte della banca in particolare con riferimento alle attività di sportello e di back office. Soprattutto nel corso dell incontro le OOSS hanno dovuto prendere atto della ferma e definitiva intenzione del Credito Bergamasco di non trattare il tema dell inquadramento del personale interessato dalle modifiche, volta che, la banca ha inteso far sapere che gli inquadramenti delle nuove figure professionali sarebbero stati discussi e regolamentati, se del caso,nell ambito di una futura trattativa a livello di gruppo. 11) La presa di posizione del Credito Bergamasco ha costretto le OOSS ad indirizzare il 30/10 u.s l allegata missiva, con la quale stigmatizzavano il comportamento datoriale, in particolare la decisione della banca di rifiutare aprioristicamente qualsiasi trattativa con le OOSS in tema di inquadramenti, oltre alla carenza di informativa. 12) Il Credito Bergamasco il 31/10/2008 ha replicato alle OOSS, sostenendo che l informativa fornita sarebbe stata esaustiva e che altra sarebbe stata fatta pervenire alle OOSS. 13) Nulla, il Credito Bergamasco ha ritenuto di replicare riguardo al punto più critico evidenziato dalle OOSS, 4
5 ovverossia la decisione della banca di rifiutare a priori qualsiasi confronto e trattativa con le OOSS in tema di nuovi inquadramenti, ciò che ha costretto le organizzazioni ricorrenti a disertare i successivi incontri ed a ricorrere alla Autorità Giudiziaria. 14) Va a questo punto ricordato che, la Banca ha già provveduto a diffondere presso le filiali le nuove modifiche organizzative, ed anzi ha iniziato ad applicarle, cosa che si è verificata sicuramente sin dai primi giorni di ottobre, prima cioè che le organizzazioni sindacali fossero informate delle nuove modifiche organizzative e fossero ufficialmente convocate per discutere della questione. ***** Le circostanze di fatto sopra specificate, dimostrano che il Credito Bergamasco ha posto e sta ponendo in essere nei confronti delle OOSS ricorrenti un significativo comportamento antisindacale, negando nei fatti la funzione loro propria ed impedendo loro di svolgere il ruolo demandato dal contratto integrativo aziendale (che, le parti hanno recentemente ricontrattato e la cui validità è prevista sino al 31/12/2011). Più in generale è evidente il tentativo della banca di sottrarsi alla contrattazione integrativa aziendale a favore di quella di gruppo, contrattazione aziendale che in realtà è pienamente legittimata a trattare la materia. ****** 5
6 Com è noto secondo unanime giurisprudenza costituisce comportamento antisindacale la violazione dei diritti di informativa, consultazione e trattativa previsti in favore delle OOSS anche per gli inevitabili riflessi negativi sull immagine e la credibilità del sindacato nei confronti dei propri assistiti: Nel comportamento del datore di lavoro che rifiuti ogni trattativa su un determinato problema con un associazione sindacale in violazione dell impegno contrattualmente assunto di confrontarsi con la medesima per la soluzione di problemi concernenti la distribuzione e la utilizzazione del fattore lavoro, è ravvisabile un comportamento anti sindacale ai sensi dell art. 28 della legge 300 del 1970 ( Cass. Sezione lavoro n. 435 de l ). Va rimarcata, nel caso di specie la macroscopica scorrettezza operata dal Credito Bergamasco ai danni delle organizzazioni sindacali, se è vero che ancor prima di attivare, se pur con modalità non conformi al disposto contrattuale, la trattativa sindacale, ha nei fatti già diffuso le modifiche organizzative ed iniziato ad attuarle. La dichiarazione di antisindacalità del comportamento denunciato dovrà quindi comportare non soltanto l ordine al Credito Bergamasco di contattare le OOSS nel rispetto di quanto previsto dagli art. 20 e 20 bis CIA, ma anche l annullamento di tutti gli atti e di tutte le modifiche organizzative che, nel frattempo la società ha attuato. 6
7 Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato, nella sua qualità ut supra RICORRE Al Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo affinché ai sensi di legge voglia fissare udienza di comparizione delle parti e discussione al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE : Dichiararsi anti sindacale il comportamento attuato dal Credito Bergamasco ai danni delle organizzazioni sindacali ricorrenti specificato nei precedenti punti 10 e 14 ; disporsi la cessazione di detto comportamento mediante ordine al Credito Bergamasco di svolgere la procedura di consultazione ai sensi degli art. 20 e 20 bis CIA e di azzerare le modifiche organizzative sin ora intervenute. Si indicano a informatori sui fatti di causa i signori Galizzi, Bani, Marioli, Colombo e Scalabrin rappresentanti sindacali del Creberg. Si allegano: 1) C.I.A. art. 1, 2, bis; 2) Documento rinnovo CIA; 3) Lettera di convocazione commissione tecnologica del ; 4) Documentazione commissione tecnologica del ; 5) Lettera OOSS del ; 6) Lettera C.B. del ; 7
8 7) Documento della cartella del portale intranet aziendale e relativo allegato M3 del Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Salvis juribus. Bergamo, AVV. PIER LUIGI BOIOCCHI 8
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