TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile *******

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile *******"

Transcript

1 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile ******* Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data nel procedimento cautelare iscritto al n. 192/11 R.G.C. ; promosso da: IL RESIDENCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avv. Gaetano NOVARA del foro di Milano, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo; -PARTE RICORRENTEcontro: S.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avv. Benedetta DONZELLA del foro di Torino, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo e pedissequo decreto; -PARTE RESISTENTEavente ad oggetto: Ricorso cautelare ante causam, ex artt bis e segg. c.p.c.; ha pronunciato la seguente: ORDINANZA 1. Premessa Con ricorso datato , depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data , la sopra indicata parte ricorrente società IL RESIDENCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l emissione di un provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sopra indicata parte resistente società S.M.A.T. S.p.a., domandando che le sia interdetta, in via cautelare d urgenza, l iscrizione a ruolo degli attuali crediti pretesi nei confronti della ricorrente per l erogazione del servizio idrico in Via Provinciale per Drusacco n. 7 Frazione Novareglia, VICO CANAVESE (TO), il tutto previo l accertamento e la dichiarazione,

2 in via cautelare d urgenza: dell abusiva sostituzione del contatore matricola n a servizio dell utenza intestata a IL RESIDENCE S.r.l. in VICO CANAVESE; della non congruità dei consumi d acqua fatturati nei sei anni, dal 2004 al 2009, in mancanza di riscontri sull efficienza del contatore ormai irrimediabilmente rimosso; della non correttezza contabile del preteso credito di Euro ,46 del quale la SMAT ha comunicato preavviso di iscrizione a ruolo Con provvedimento in data , il Presidente della Sezione Terza civile, ai sensi dell art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento Con Decreto il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto All udienza così fissata è costituita la parte resistente società S.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo l inammissibilità del ricorso e chiedendo, in via subordinata, il rigetto del ricorso per carenza dei presupposti dell azione. 2. Sull eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione della domanda di merito Come si è accennato, la parte ricorrente società IL RESIDENCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l emissione di un provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sopra indicata parte resistente società S.M.A.T. S.p.a., domandando che le sia interdetta, in via cautelare d urgenza, l iscrizione a ruolo degli attuali crediti pretesi nei confronti della ricorrente per l erogazione del servizio idrico in Via Provinciale per Drusacco n. 7 Frazione Novareglia, VICO CANAVESE (TO), il tutto previo l accertamento e la dichiarazione, in via cautelare d urgenza: dell abusiva sostituzione del contatore matricola n a servizio dell utenza intestata a IL RESIDENCE S.r.l. in VICO CANAVESE; della non congruità dei consumi d acqua fatturati nei sei anni, dal 2004 al 2009, in mancanza di riscontri sull efficienza del contatore ormai irrimediabilmente rimosso; della non correttezza contabile del preteso credito di Euro ,46 del quale la SMAT ha comunicato preavviso di iscrizione a ruolo.. Senonché, la parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, l inammissibilità del ricorso per mancanza di strumentalità ed omessa indicazione della domanda di merito cui la misura cautelare richiesta sarebbe funzionale. 2

3 L eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono Invero, ai sensi dell art. 700 c.p.c., fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Ora, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella strumentalità, nel senso che essi sono sempre preordinati all emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica. In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d urgenza ex art. 700 c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità (e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio) Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso. In proposito, deve condividersi l orientamento seguito da buona parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito; in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell inizio della causa di merito deve contenere l esatta indicazione di quest ultima o, almeno, deve consentirne l individuazione in modo certo, in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino, 07 maggio 2007 in Redazione Giuffrè 2009, in Diritto & Giustizia 2007 ed in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito Tribunale di Torino, 23 agosto 2002 in Giurisprudenza italiana 2003, n. 10 Ottobre, p. 1834; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002 in Giur. it. 2003, 1607; Tribunale Roma, 14 giugno 2001 in Lavoro nella giur. 2001, 1196; Tribunale Monza, 24 gennaio 2000, in Dir. industriale 2000, 253; 3

4 Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in Giur. merito 1998, 674 ed in Giur. it. 1998, 269; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993, in Giur. it. 1993, I,2, 775) La situazione non può ritenersi mutata a seguito della riforma ai procedimenti cautelari introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005. In particolare: ai sensi dell art. 669 octies, 6 comma, c.p.c.: Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. ai sensi dell art. 669 octies, 7 comma, c.p.c.: L estinzione del giudizio di merito non determina l inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa In base alla riforma, quindi, ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies c.p.c.. A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare. Peraltro, deve osservarsi che, nell ambito del procedimento cautelare, l attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l azione di merito cui il ricorso è strumentale. Del resto, il citato art. 669, octies, 6 comma, c.p.c. prevede che ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito e, dunque, anche la parte resistente, con la conseguenza 4

5 che, per preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di tale parte si rende necessaria, sin dall instaurazione del procedimento d urgenza, la precisa indicazione della domanda di merito che sarà proposta. Diversamente, la parte resistente si troverebbe ad incardinare una causa di merito nella quale è convenuto in senso sostanziale (e attore in senso formale), senza essere a conoscenza della domanda che sarà proposta nei suoi confronti. Nel senso sopra indicato si è già espresso il Tribunale Torino con la citata Ordinanza 07 maggio 2007, affermando quanto segue: Il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell inizio della causa di merito deve contenere l esatta indicazione di quest ultima (o almeno deve consentirne l individuazione in modo certo), in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta: l attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito, per effetto della riforma, non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l azione di merito cui il ricorso è strumentale (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino, 07 maggio 2007 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev essere dichiarato inammissibile. 3. Sulle spese del presente procedimento cautelare Ai sensi dell art. 669-septies, 2 comma, c.p.c., «se l ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare» Peraltro, nel caso di specie le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall art. 92, 2 comma, c.p.c. (come modificato dalla Legge n. 69/2009), ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante una particolare questione di carattere tecnicogiuridico. P.Q.M. Visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.: 5

6 D I C H I A R A inammissibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dalla parte ricorrente società IL RESIDENCE S.r.l., con il predetto ricorso. D I C H I A R A integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento, ai sensi dell art. 92, 2 comma, c.p.c.. M A N D A alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. Torino, lì IL GIUDICE DESIGNATO Dott. Edoardo DI CAPUA Depositata in data 08 febbraio

Tribunale di Torino 8 luglio 2014

Tribunale di Torino 8 luglio 2014 Tribunale di Torino 8 luglio 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO TERZA SEZIONE CIVILE PASSAGGIO DI CONSEGNE Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C. INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione seconda edizione... pag. XIII XV Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA. Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. ante causam 1. Nell interesse di. contro. Srl, con sede in, Via

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA. Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. ante causam 1. Nell interesse di. contro. Srl, con sede in, Via Il processo per quanto possibile deve dare al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che egli avrebbe diritto di conseguire sulla base del diritto sostanziale La durata del processo non deve

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -

Dettagli

TRIBUNALE DI SCIACCA ******* Il Giudice Designato. Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data nel procedimento.

TRIBUNALE DI SCIACCA ******* Il Giudice Designato. Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data nel procedimento. TRIBUNALE DI SCIACCA ******* Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data 5.6.14 nel procedimento cautelare iscritto al n. 1191/13 R.G. promosso da: Condominio Villaggio Makauda,

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.) PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza

Dettagli

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: 1) dott. G. Dipietro Presidente 2) dott. S. Mirabella Giudice 3) dott. D. Bonifacio Giudice Rel. ha emesso

Dettagli

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C. Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Dettagli

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi INDICE Premessa... XIII Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi 1. Il processo dichiarativo o di cognizione di primo grado.... 1 1.1. La funzione...

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Dettagli

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI

Dettagli

I PROWEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 CRC

I PROWEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 CRC IL DIRITTO PRIVATO OGGI Serie a cura di Paolo Cendon FABIO FIORUCa I PROWEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 CRC \, GIUFFRE EDITORE INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni Presentazione xvn XEX

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE Capitolo I LE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700

Dettagli

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA Con la modifica introdotta all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 dal D. L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo all Autorità Giudiziaria

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profili pratici) Docente dott. Augusto Pace PROGRAMMA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato L udienza di discussione del ricorso, com è noto, è fissata su domanda di parte. Eccezionali

Dettagli

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag. TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... Art. 706. Forma della domanda... 1. La disciplina codicistica del processo di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XV. Capitolo I LA TUTELA CAUTELARE

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XV. Capitolo I LA TUTELA CAUTELARE INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XV Capitolo I LA TUTELA CAUTELARE 1. La tutela cautelare, la tutela giurisdizionale e l ordinamento giuridico... Pag. 1 1.2. Procedimenti

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477 INDICE-SOMMARIO Capitolo I DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 ALLA RIFORMA DELLE LOCAZIONI DEL 1998 1. Il codice di procedura civile del 1940 pag. 1 2. La legislazione vincolistica» 2 3. La legge

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali

Dettagli

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

INDICE. Prefazione...

INDICE. Prefazione... INDICE Prefazione.... VII PARTE I BREVE SINTESI CONCERNENTE I PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia, N. 01776/2012 REG.PROV.COLL. N. 00725/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI 1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo

Dettagli

Codice Procedura Civile art. 669 Bis

Codice Procedura Civile art. 669 Bis Codice Procedura Civile art. 669 Bis Forma della domanda (1). [I]. La domanda si propone con ricorso [125] depositato nella cancelleria del giudice competente [669-ter, 669-quater, 669-quinquies]. Documento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Sezione I-quater - ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso n. 166 del 2004, proposto da Globoli

Dettagli

Pagina 2. Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: be943

Pagina 2. Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: be943 In particolare, l art. 51 comma 2 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevedeva (attualmente lo prevede l art. 4, comma 2 del Decreto Legge 193/2009)

Dettagli

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

B) c.p.c. art. 669-quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.

B) c.p.c. art. 669-quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale. Il processo per quanto possibile deve dare al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che egli avrebbe diritto di conseguire sulla base del diritto sostanziale La durata del processo non deve

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

c.p.c. art Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la

c.p.c. art Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la c.p.c. art. 166. Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata,

Dettagli

Ingiunzione fiscale. Processo

Ingiunzione fiscale. Processo Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario penden

sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario penden N.10157/ 2013 R.G.A.C TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Ha emesso la seguente Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 90bf1 nel procedimento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

Sentenza n. 778/2016 pubbl. il 04/08/2016 RG n. 2193/2014

Sentenza n. 778/2016 pubbl. il 04/08/2016 RG n. 2193/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 2193/2014

Dettagli

Tribunale di Torino 1 aprile 2014, n. 2396

Tribunale di Torino 1 aprile 2014, n. 2396 Tribunale di Torino 1 aprile 2014, n. 2396 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Terza Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV Prefazione... Schemi p. XV 1 Il processo locatizio... 2 2 Ambito di applicazione del rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.)... 3 3 Definizione di immobile urbano... 4 4 Controversie soggette a rito locatizio...

Dettagli

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - 15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO?

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO? PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO? di FRANCESCO PEDRONI E RICCARDO BERTANI SOMMARIO: 1. L obbligatorietà del deposito con

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Abstract. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione deve dichiarare l incompetenza

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA 4 modelli ordinario tribunale Lavoro - locazione / tribunale Giudice di pace Procedimento sommario di cognizione 3 fasi introduttiva istruttoria decisoria Domanda giudiziale

Dettagli

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a

Dettagli

AVVERTENZA PER IL LETTORE

AVVERTENZA PER IL LETTORE AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI INDICE SOMMARIO Introduzione... XIII PARTE PRIMA LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI CAPITOLO 1 LA SEPARAZIONE CONSENSUALE 1. Il consenso come presupposto sostanziale e processuale... 3 2. La competenza

Dettagli

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................

Dettagli

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

Ric. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

Ric. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, Ric. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Domenico Bitonti Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia 1 Argomenti - Il ravvedimento operoso - L adesione al PVC ed agli inviti al contraddittorio

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00575/2013 REG.PROV.COLL. N. 00672/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

PROCEDIMENTO CAUTELARE

PROCEDIMENTO CAUTELARE PROCEDIMENTO CAUTELARE PROCEDIMENTO SOMMARIO esigenza > garantire effettività tutela giurisdizionale urgenza di provvedere La tutela cautelare è essenziale per assicurare una tutela effettiva Corte cost.

Dettagli