REGOLAMENTO comunale SUL PRESTITO D'ONORE

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1 C O M U N E D I M E D E A PROVINCIA DI GORIZIA SERVIZIO AFFARI GENERALI REGOLAMENTO comunale SUL PRESTITO D'ONORE Approvato con delib. C.C. n. 178 dd Entrato in vigore il 30/9/2008

2 2 INDICE Art. 1 Materia e disciplina del regolamento Art. 2 Finalità Art. 3 Destinatari e Requisiti Art. 4 Campi di intervento del prestito d onore Art. 5 Esclusioni Art. 6 Presentazione della richiesta Art. 7 Modalità di erogazione del prestito Art. 8 Modalità di rimborso Art. 9 Insolvenze e recupero Art. 10 Controlli Art. 11 Riserve Art. 12 Disposizioni finali

3 3 Regolamento comunale sul prestito d'onore Art. 1 MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO 1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/90', il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 328/2000 2, l'erogazione del prestito sull'onore, inteso come prestito personale erogato dal Comune, a fronte di specifiche circostanze di seguito meglio elencate, a favore di utenti residenti nel Comune di MEDEA, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 2,3 e 5 della Costituzione italiana, nonché dell'art. 117 così come modificato dalla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3. Art. 2 FINALITA' 1. La concessione del prestito sull onore costituisce parte integrante di un progetto di intervento che ha, come scopo primario, quello di risolvere una situazione di temporanea difficoltà dell utente che ne beneficia. 2. Questo strumento di assistenza è da intendersi come alternativo a quello del sostegno economico, in quanto sono differenti gli obiettivi che si prefigge il sostegno, (inteso come erogazione continuativa di aiuti a scadenza regolare) è mirato al contrasto della carenza di reddito familiare o, più in generale, della povertà dell individuo o del nucleo familiare in condizioni di bisogno difficilmente risolvibili nel breve periodo; il prestito d'onore, al contrario, rappresenta un incentivo per il soggetto che lo riceve ad uscire da una contingente situazione di incapacità a soddisfare pienamente i propri bisogni primari. 3. Esso intende riportare l'individuo a ritrovare la piena autonomia a livello economico nonché, cosa ancor più importante, aiutarlo a riacquisire la dignità personale e l'autostima Inoltre la natura stessa del prestito favorisce il consolidamento della responsabilità individuale di chi, avendo preso un impegno morale con l'ente pubblico, deve sentirsi motivato a onorarlo con i mezzi e le risorse a sua disposizione. ¹.Art. 12 L. 241/90: La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni

4 4 procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. ². La Legge avente ad oggetto la "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" (L 328/2000) al comma 4 dell'articolo 16 prevede inoltre che: `per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà, di famiglie di recente immigrazione e che presentino grave difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse è a carico del Comune. " 4. Inoltre la natura stessa del prestito favorisce il consolidamento della responsabilità individuale di chi, avendo preso un impegno morale con l'ente pubblico, deve sentirsi motivato a onorarlo con i mezzi e le risorse a sua disposizione. ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI 1. Il nucleo familiare è considerato il referente per eccellenza rispetto all'assegnazione del prestito al fine di sostenere le responsabilità familiari. In generale il servizio è diretto a tutti i cittadini il cui reddito ne garantisca la restituzione. 2. Per presentare la richiesta dei prestiti sull'onore, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. Residenza anagrafica nel Comune di MEDEA da almeno due anni; b. Permesso/Carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; c. Avere capacità economiche di restituzione del prestito - pur senza fissare un limite minimo di reddito- da effettuarsi sulla base della valutazione della situazione economica al momento di presentazione della domanda, nonché delle prospettive professionali o personali future; d. Avere un ISEE del nucleo familiare non superiore ad ,00, in corso di validità e riferito all'anno precedente rispetto a quello della presentazione della domanda, come disposto dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM ; e. E' ammessa la proprietà del solo alloggio occupato dal richiedente, è accettabile la proprietà di altri immobili dichiarati inagibili o inabitabili; per le unità immobiliari non

5 5 destinate all'uso abitativo si procederà d'intesa con gli uffici comunali preposti ad effettuare apposite verifiche nonché valutazioni; f. E' ammessa la valutazione di situazioni in carico al Servizio sociale inserite in un progetto di uscita dall'assistenzialismo; g. II richiedente non deve aver avuto: protesti, morosità, procedimenti per assegni a vuoto; h. non deve già godere di un prestito in corso con lo stesso servizio; i. di non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale; j. possesso di un titolo di sfratto esecutivo o certezza della sua imminente esecuzione e, in conseguenza di ciò, abbiano scritto un contratto di locazione con privati o siano nella documentata imminenza di farlo. 3. Per tutto il periodo di durata del prestito non si potrà godere di altri contributi Comunali destinati al soddisfacimento del medesimo bisogno. ART. 4 CAMPI DI INTERVENTO DEL PRESTITO SULL'ONORE 1. Il prestito sull'onore può essere erogato per superare momentanee difficoltà per i seguenti campi di intervento: a) alloggio (anticipo affitto/cauzione, acquisto arredi e utensili, spese varie inerenti all'abitazione); b) spese per utenze particolarmente onerose; c) anticipazione spese per modifiche ed abbattimento barriere architettoniche nel caso di anziani ed invalidi; d) necessità di commissionare ad aziende private lavori di allestimento e/o manutenzione domestica (ad esempio impianto elettrico, termico, idraulico etc.) finalizzati a rendere agibile, igienico ed abitabile l'appartamento; e) trasporto: acquisto e riparazione di autoveicolo proprio qualora fosse indispensabile all'attività lavorativa e dunque mezzo di sussistenza propria e della famiglia o strumento di mobilità per anziani ultra 65enni o disabili; f) spese legate a problemi sanitari non assicurate dal S.S.N. purché dallo

6 6 stesso autorizzate; g) spese legate alla nascita di un figlio (arredo, attrezzature, etc.) h) spese per debiti contratti per locazione di immobili di proprietà di Enti Pubblici o privati. In tal caso il prestito è finalizzato ad evitare la procedura esecutiva di sfratto; i) spese di completamento dei versamenti per i contributi volontari ai fini pensionistici; j) spese per il mantenimento della famiglia che a causa di separazione o divorzio, morte, abbandono, carcerazione di un coniuge, anche in assenza di minori, non sono autonomamente sostenibili dall altro coniuge; k) spese per l istruzione del/i figlio/i frequentanti scuole pubbliche e private di 2 grado e Università (tasse scolastiche, libri, ecc.) che non usufruiscono di altri contributi; l) spese legate a problemi economici attinenti il diritto di famiglia; m) spese per il mantenimento di invalidi, pensionati o cassaintegrati titolari del diritto economico riconosciuto da parte dell Ente competente in attesa dell effettiva liquidazione; n) ogni altra situazione che a giudizio dell'operatore referente possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia e migliore qualità della vita. 2. Il prestito in ogni caso non può essere concesso in tutti i casi in cui l'utente possa ottenere lo specifico servizio/ausilio, cui vorrebbe accedere con il prestito, mediante altre forme di aiuto messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione. Art. 5 ESCLUSIONI 1. Non possono beneficiare del Prestito sull'onore, i soggetti (o nuclei familiari) per i quali concorrono una o più delle seguenti circostanze: a) Almeno un componente sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su una o più abitazioni, adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare, ubicati in qualunque località con esclusione dell alloggio oggetto della richiesta; la titolarità del diritto su abitazione non costituisce motivo di esclusione dal prestito se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato dal richiedente, nel caso in cui il prestito sia finalizzato; b) Disoccupazione stabile di tutti i componenti in età lavorativa, abili al lavoro, per un periodo superiore ai due anni; c) Rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato;

7 7 d) Cessazione volontaria da una attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario e) Rifiuto, abbandono o mancata frequenza di attività formative, tirocini, stages, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni alta attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo; f) Sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata. ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 1. La richiesta per la concessione del prestito sull'onore deve essere formulata per iscritto, dall'interessato o chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'assistente Sociale, previo colloquio con la stessa per la valutazione delle difficoltà e la condizione reddituale del nucleo familiare.³ 2. La domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. 3. Alla richiesta dovrà essere allegata certificazione ISEE, preventivo di spesa nonché di tutta la documentazione necessaria ed utile per la valutazione della stessa. ³ Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. nr. 242 de ) ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PRESTITO 1. In conformità a quanto previsto al comma 3, punto d), dell' art. 107 del DLgs. 267/2000 4, il provvedimento di erogazione sarà effettuato dal Responsabile del Servizio competente, nei limiti dello stanziamento in bilancio nell'apposita risorsa di bilancio, e per un importo non superiore ad ,00 e non inferiore ad. 500,00.

8 8 2. All'interessato verrà data comunicazione scritta, anche in caso di parere negativo, nei tempi e nei modi di cui al regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi. 3. Tra il richiedente e l'amministrazione comunale (assistente sociale) verrà sottoscritto un piano di rimborso con la quale il beneficiario del prestito s'impegna alla restituzione della somma. 4. L' erogazione del prestito avverrà attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, o nel caso di impossibilità fisica del richiedente, ad un suo delegato. 5. Entro il secondo mese successivo alla erogazione del prestito il beneficiario dovrà produrre al Servizio Sociale l'effettuazione reale della spesa esposta a preventivo e relativo atto che attesti l'avvenuta spesa. 4 Art. 107,comma 1:"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettai dagli statuti e dai regolamenti.". Comma 3: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo" ART. 8 MODALITÀ DI RIMBORSO 1. Il finanziamento deve essere rimborsato entro un periodo non superiore a 36 mesi mediante rate mensili/bimestrali posticipate, con decorrenza entro il 2 mese dalla data di stipula secondo un piano di rimborso concordato con l'assistente sociale debitamente sottoscritto, con le seguenti indicazioni: a) data di decorrenza delle rate di rimborso; b) scadenza dei versamenti; c) numero delle rate; d) frequenza di rimborso (mensili/ bimestrali); e) impegno al rimborso anticipato della somma residua in caso di trasferimento di residenza. 2) Il beneficiario deve pagare le rate alle singole scadenze, senza necessità di preavviso, autorizzando l'addebito sul conto corrente di cui è titolare oppure tramite bollettini postali predisposti all'atto dell'erogazione del prestito o presso la Tesoreria comunale.

9 9 ART. 9 INSOLVENZE E RECUPERO 1. I ritardi nei versamenti devono essere comunicati all Assistente Sociale. 2. In caso di mancato pagamento di n. 2 rate da parte del beneficiario del prestito sull'onore e dopo aver sollecitato al rispetto degli impegni presi, il Comune provvede a verificare i motivi dell'insolvenza e le condizioni del beneficiario adottando una delle seguenti procedure: a) se ritiene giustificato il ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del prestito, potrà essere concordato un nuovo piano di rientro; b) accertata la mancanza di volontà del beneficiario alla restituzione, pur in presenza di condizioni oggettive che la permetterebbero, l'ufficio attiva le procedure di recupero nei confronti del beneficiario stesso. 3) La mancata restituzione del prestito condizionerà le eventuali successive richieste di qualsiasi contributo economico. Art. 10 CONTROLLI 1. Il Comune di MEDEA ha facoltà di procedere e far procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di presentazione della domanda. A tal fine l Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 2. Qualora, a seguito di verifica, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere l'immediata restituzione della somma indebitamente percepita gravata dagli interessi legali. 3. Le domande potranno essere sottoposte a controllo, anche a campione.

10 10 Art. 11 RISERVE 1. L'erogazione dei prestiti sull'onore avverrà compatibilmente alle dotazioni finanziarie stanziate con I'approvazione del Bilancio di previsione e, in caso di risorse economiche insufficiente a far fronte alle domande presentate, si darà la priorità al soddisfacimento dei bisogni essenziali. ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. 2. Le norme ivi contenute sostituiscono quelle di cui al Regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 33 dd Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa ricorso a quanto stabilito dalle vigenti normative statali e regionali, nonché dai vigenti regolamenti comunali. * * *

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