COMUNE DI BRESCELLO Provincia di Reggio Emilia

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1 COMUNE DI BRESCELLO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL

2 INDICE Art. 1 Finalità e fondamento Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali Art. 4 Agente accertatore Poteri Art. 5 Verbale Art. 6 Accertamento della violazione amministrativa Art. 7 Contestazione e notifica Art. 8 Assunzione di informazioni Art. 9 Ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora Art.10 Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e altre operazioni tecniche Art.11 Pagamento in misura ridotta Art.12 Rapporto Art.13 Audizione del trasgressore invio scritti difensivi Art.14 Ordinanza-ingiunzione Art.15 Sanzione amministrativa pecuniaria Art.16 Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.17 Esecuzione forzata Art.18 Sequestro Art.19 Confisca Art.20 Altre sanzioni accessorie Art.21 Proventi delle sanzioni Art.22 Prescrizione Art.23 Ricorso giurisdizionale Art.24 Disposizioni finali e transitorie

3 Art. 1 Finalità e fondamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali, in ossequio agli artt. 5 e 128 della Costituzione, all art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e alla Legge n. 689 del 24 novembre Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei confronti di chiunque contravvenga ai regolamenti comunali e alle ordinanze, emanate dal Sindaco e dai Responsabili di servizio, in conformità alle leggi e ai regolamenti, per la cui violazione non sia stabilita dalla legge, statale o regionale, una sanzione amministrativa pecuniaria. 2. Non si applicano alle violazioni delle norme urbanistiche, disciplinari e tributarie locali, sanzionabili secondo le rispettive disposizioni speciali vigenti. Art. 3 Principi generali 1. Per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n Art. 4 Agente accertatore - Poteri 1. Sono agenti accertatori, abilitati all accertamento delle violazioni amministrative, tutti coloro che, impiegati, funzionari, pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio, hanno tra le loro attribuzioni d ufficio, funzioni di controllo sulla osservanza di disposizioni per la cui violazione sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa. 2. Nell ambito dell organigramma del Comune di Brescello, l attività di vigilanza e controllo fa capo all ufficio della Polizia Municipale, preposto ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività di seguito specificate, previste dagli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge n. 689/81, in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento: - potere di assumere informazioni; - procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; - procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; - procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. 3. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell art. 13 della Legge n. 689/81 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti. Art. 5 Verbale 1. Alla documentazione degli atti principali del procedimento amministrativo relativo alla contestazione delle violazioni delle norme regolamentari e delle ordinanze, emesse dal Comune di Brescello, si procede mediante verbale, che fa fede fino a querela di falso. 2. Il verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dall agente accertatore che lo ha redatto e dalle altre persone intervenute.

4 3. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscriverlo deve essere fatta menzione, con l indicazione del motivo. 4. Salvo particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se manca l indicazione della data, se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell agente accertatore che lo ha compilato. Art.6 Accertamento della violazione amministrativa. 1. La violazione di una norma comunale è accertata mediante processo verbale, il quale deve contenere: a) l indicazione della data, ora e luogo di accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione; c) le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore di anni 18 o se al momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere, non derivante da sua colpa o da lui preordinata; d) la descrizione succinta del fatto costituente l illecito; e) la menzione delle norme che si presumono violate; f) l indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell art. 6 della Legge n. 689/81; g) l indicazione del Responsabile del Servizio competente cui il trasgressore può inoltrare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, eventuali scritti e documenti difensivi e richiedere di essere sentito; h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 11, con l indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento; i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore. Art. 7 Contestazione e notifica 1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all eventuale responsabile in solido, in forma scritta, consegnando una copia del verbale di accertamento. 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate dal comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, nel termine di novanta giorni dall accertamento, ove residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta, se residenti all estero. 3. La notificazione può essere eseguita direttamente dall agente accertatore, dal messo comunale, o a mezzo del servizio postale. Si osservano, in ogni caso, le disposizioni dell art. 14 della legge n. 689/81. Art. 8 Assunzione di informazioni 1. Comprende il potere di esaminare testimoni, di sottoporre all interrogatorio il trasgressore (anche in assenza del difensore), di richiedere notizie agli uffici e ai datori di lavoro degli autori degli illeciti, di effettuare ricerche di documenti negli archivi e di richiedere l esibizione dei documenti originali o fotocopie e di compiere ogni altra operazione, sempre, comunque, al fine di accertare il fatto costituente l illecito amministrativo. 2. Degli atti compiuti e dei documenti acquisiti deve essere redatto verbale, fatta eccezione per le dichiarazioni giustificative del trasgressore, rese all atto della contestazione, che è fatto obbligo di inserirle nel verbale di accertamento.

5 3. All atto dell assunzione delle informazioni deve essere redatto verbale, nel quale riportare: a) le generalità e qualità della persona interrogata; b) se la dichiarazione è resa spontaneamente o previa domanda; in questo caso si dovrà trascrivere la domanda seguita dalla risposta; c) se la dichiarazione è stata dettata o se l interrogato ha consultato note scritte e documenti. Art. 9 Ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora 1. Prima dell inizio delle ispezioni, alla persona avente la disponibilità del luogo e delle cose deve essere reso edotto il motivo dell ispezione, con preciso invito a volervi presenziare e collaborare, dandone atto nel verbale. 2. Nel caso in cui la persona rifiuti di assistere e di collaborare alle operazioni, ne sarà fatta menzione nel verbale. 3. Per privata dimora si intende non soltanto il vero e proprio domicilio, ma anche le appartenenze di esso, cioè l ambiente in cui il soggetto svolge la propria attività ed in cui si esplica la sua sfera intima e privata. 4. Non rientrano nel concetto di privata dimora, le aziende industriali, commerciali, i laboratori di produzione di alimenti e bevande, gli spacci aperti al pubblico e tutti gli altri esercizi la cui attività è soggetta a licenza, ad autorizzazione o dichiarazione di inizio attività, i cui controlli sono diretti ad accertare il rispetto delle relative condizioni. 5. Tuttavia, quando non sia possibile altrimenti acquisire gli elementi di prova, si può ricorrere a perquisizione, previa autorizzazione dell autorità giudiziaria e con l ausilio di un ufficiale di polizia giudiziaria. 6. L inosservanza dell ordine di aprire vani chiusi o mostrare cose o documenti potrà essere valutato come inosservanza di un obbligo di collaborazione, ai fini della determinazione della sanzione, che se impartito per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene, può assumere anche rilevanza penale, ai sensi dell art. 650 c.p. Art. 10 Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e altre operazioni tecniche 1. Detti rilievi consistono in misurazioni, planimetrie e rappresentazioni schematiche o fotografiche delle cose e dei luoghi che interessano direttamente il fatto costituente violazione e devono corredare il verbale di accertamento ed il rapporto. Art. 11 Pagamento in misura ridotta 1. E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta è effettuato mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune. 3. L oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a persone e/o cose di terzi, compresi i beni pubblici di proprietà del Comune. Art. 12 Rapporto

6 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di cui al co. 1 del precedente articolo o qualora ne faccia richiesta il Responsabile del Servizio, competente ad irrogare la sanzione, l agente accertatore, entro tre giorni, trasmette a quest ultimo rapporto completo del processo verbale di accertamento e di tutti gli altri atti eventualmente compiuti o acquisiti. 2. Quando esiste connessione oggettiva tra una violazione amministrativa ed uno o più reati, il rapporto è trasmesso all autorità giudiziaria competente per il reato. Art. 13 Audizione del trasgressore invio scritti difensivi 1. Il Responsabile del Servizio di cui all articolo precedente è tenuto a sentire il trasgressore e le altre persone alle quali sia stata elevata la contestazione, alla presenza anche di un legale, al quale sia stato conferito mandato, nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. 2. Ha la facoltà di sentire anche persone indicate come testimoni o di convocare gli agenti accertatori per chiarimenti in merito al fatto costituente illecito. 3. Contro l accertamento della violazione, il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente art. 7 possono far pervenire, altresì, scritti difensivi e documenti. Art. 14 Ordinanza-ingiunzione 1. Il Responsabile del Servizio competente nella materia cui si riferisce il regolamento o l ordinanza, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all agente accertatore che ha redatto il rapporto. L ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. 2. L ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all estero, con le modalità indicate nell art. 14 della Legge n. 689/ Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell ordinanza-ingiunzione mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale; se l interessato risiede all estero, il termine è di sessanta giorni. 4. E ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall art. 26 della Legge n. 689/81. Art. 15 Sanzione amministrativa pecuniaria 1. Per ogni specifica violazione alle disposizioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali in materia ambientale, edilizia, di polizia urbana e rurale, di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e, comunque, riguardanti l esercizio di attività soggette ad autorizzazione o denuncia di inizio attività, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria negli importi così determinati: - in materia ambientale ed edilizia min massimo di legge; - in materia di polizia urbana e rurale min, massimo di legge; - in materia di commercio in sede fissa e min massimo di legge su aree pubbliche e per altre attività soggette ad autorizzazione o denuncia di inizio attività

7 - altre fattispecie min massimo di legge 2. La sanzione verrà determinata nel rispetto dei parametri di cui all art. 10 della Legge n. 689/81 e fatto salvo il principio della proporzionalità tra la gravità della infrazione e la misura della sanzione, in base ai criteri esplicitati nel successivo articolo. Art. 16 Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e nell applicazione delle sanzioni accessorie, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 2. La gravità della violazione risulta dall intenzionalità dimostrata dall autore della trasgressione, dal danno cagionato e dalle circostanze in cui il comportamento si è attuato. 3. Per opera svolta per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze si intende l attività di ravvedimento compiuta dal trasgressore, personalmente, o, per suo incarico, da terzi. Non ha, però, rilevanza il fatto che assicuratori abbiano indennizzato il danno economico cagionato dall infrazione; mentre, dovrà averne la circostanza che, nonostante la scadenza del termine, il trasgressore abbia adempiuto ai propri doveri di compimento di atti cui era tenuto, ha regolarizzato la propria posizione, abbia restituito le cose illecitamente detenute o sia cessata l attività abusiva. 4. Per personalità si intende il comportamento anteriore, contemporaneo, successivo, anche in relazione al procedimento sanzionatorio del trasgressore; le sue qualità sociali e morali; il grado di istruzione e di capacità intellettiva. I precedenti soggettivi costituiranno motivo di diversificazione della sanzione o ragione per applicare sanzioni accessorie. 5. L importo della sanzione può essere aumentato se, in dipendenza delle abbienti condizioni economiche e patrimoniali del trasgressore, accertate dagli uffici comunali interessati, essa non avrebbe in pratica alcun valore afflittivo. Art. 17 Esecuzione forzata 1. L esecuzione forzata dell ordinanza-ingiunzione viene effettuata con le modalità previste dal primo comma dell art. 27 della Legge n. 689/81. Art. 18 Sequestro 1. L agente accertatore può procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria e, precisamente: a) delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione; b) delle cose che sono il prodotto della violazione, sempre che appartengano ad una delle persone cui sarà ingiunto il pagamento della sanzione (trasgressore o debitori solidali); c) delle cose la fabbricazione, l uso, il porto, la detenzione o l alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, a meno che esse appartengano a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l uso, il porto, la detenzione o l alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 2. Del sequestro viene redatto apposito processo verbale, il quale deve riportare: a) il motivo del sequestro, con la specificazione degli articoli di legge che lo prevedono o lo

8 consentono (art. 13 e 20 della Legge n. 689/81); b) descrizione delle cose sequestrate; c) l indicazione se la merce o la cosa sequestrata verrà custodita presso la sede comunale oppure se, per la sua natura, dimensione o caratteristica, sarà affidata in custodia a persona idonea, che può essere anche lo stesso trasgressore o l obbligato in solido. In tal caso occorre indicare le generalità del custode, del luogo della custodia e l avvenuto avvertimento degli obblighi derivanti dagli artt. 334, 335 e 350 del codice penale; d) tipo e numero dei sigilli apposti per assicurare la conservazione e la futura identificazione della cosa sequestrata. 3. Il verbale viene compilato in un originale da trasmettere al Responsabile del Servizio competente ad irrogare la sanzione e in tre copie di cui due da consegnare rispettivamente al custode e alla persona alla quale è stato operato il sequestro. 4. Il Comune, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario. In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata. 5. Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall ente e rimborsate dal trasgressore, dall obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l ordinanza-ingiunzione o contro l ordinanza che dispone la sola confisca ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art Qualora il Comune decida per la restituzione delle cose sequestrate, questa è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. 7. Il sequestro obbligatorio è disposto nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge. Art. 19 Confisca 1. Fatte salve le norme di leggi speciali, con l ordinanza-ingiunzione di pagamento può essere disposta la confisca facoltativa od obbligatoria. 2. Quella facoltativa riguarda le cose che servirono o furono destinate a commettere l illecito amministrativo. 3. La confisca obbligatoria deve avere ad oggetto le cose che sono il prodotto dell illecito amministrativo, sempre che appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento. 4. E sempre disposta la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo, anche se non venga emessa l ordinanzaingiunzione di pagamento. Tale disposizione non si applica se le cose appartengano a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l uso, il porto, la detenzione o l alienazione di esse siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 5. Salvo che non sia diversamente stabilito, la confisca di cui al precedente comma 2 può essere disposta tenendo conto della gravità della violazione, dell opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. 6. La reiterazione delle violazioni, nei termini di cui all art. 8 bis della Legge n. 689/81, può costituire presupposto per l applicazione della confisca facoltativa. Art. 20 Altre sanzioni accessorie

9 1. Con l ordinanza-ingiunzione di pagamento, il Responsabile del Servizio, può applicare le seguenti sanzioni amministrative accessorie, fatte salve quelle previste dalle leggi: - il ritiro o la sospensione di licenze, autorizzazioni o concessioni, date per l uso di beni pubblici o l esercizio di attività, allorché vengano dal titolare violate norme di legge o di regolamento oppure ordinanze per la disciplina della concessione, autorizzazione; - nella materia della produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell autorizzazione o dell analogo provvedimento amministrativo che consente l esercizio dell attività; - nella stessa materia di cui al punto precedente, e per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell esercizio e la revoca della licenze, dell autorizzazione o dell analogo provvedimento amministrativo che consenti l esercizio dell attività. 2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro l ordinanza-ingiunzione o, nel caso di connessione con un reato, fino a che il provvedimento del giudice non sia divenuto definitivo. 3. Non potrà farsi luogo alle sanzioni accessorie di cui al presente articolo e a quella della confisca di cui ai commi 2 e 3 dell art. 19 del presente regolamento, nei casi di morte del destinatario della ordinanza-ingiunzione di pagamento, di avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale, di prescrizione di cui all art. 22 o, comunque, di estinzione dell obbligo di pagamento della sanzione principale. 4. Quando si deve procedere d ufficio, le spese sono poste in capo all inadempiente. Art. 21 Proventi delle sanzioni 1. I proventi delle sanzioni sono assegnati al bilancio del Comune senza vincoli di destinazione. Art.22 Prescrizione 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme comunali che prevedono l irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2. La prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Art. 23 Ricorso giurisdizionale 1. Contro l ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice di pace di Guastalla, salvo i casi previsti al successivo comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l interessato risiede all estero. 2. L opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegato l ordinanza notificata. 3. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. 4. L opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

10 c) di urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell ambiente dall inquinamento della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. 5. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. Art. 24 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento, dopo l esecutività della deliberazione di adozione, viene ripubblicato per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge n. 689/81 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni delle norme dei regolamenti ed ordinanze del Comune, sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge. 4. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo, contenute in altri regolamenti o atti comunali.

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