Revisione del /MSG GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI
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- Simona Parodi
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1 GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI FEBBRAIO 2008
2 BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI La legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha previsto la soppressione dell obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori. In particolare la legge citata ha modificato l art c.c., l art. 39, comma 1, del d.p.r. 633/1972 (disciplina dell IVA) e l art. 22, comma 1 del d.p.r. 600/1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Pertanto la bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari presso il registro imprese o presso notaio è facoltativa, ferma restando l obbligatorietà della loro numerazione progressiva 1 e l assolvimento dell imposta di bollo prima di essere messi in uso. Così pure, ai sensi della citata normativa, è facoltativa la bollatura e vidimazione dei registri previsti dalla normativa fiscale e tributaria, ferma restando l obbligatorietà della loro numerazione progressiva, in esenzione dell imposta di bollo. La modifica non riguarda i libri sociali delle società di capitali per i quali resta in vigore l obbligo della bollatura iniziale (prima di essere messi in uso) presso il Registro delle Imprese o presso un notaio. Rimangono inoltre in vigore le disposizioni di legge di carattere speciale che impongono la bollatura e vidimazione di particolari tipi di libri e registri. COMPETENZA TERRITORIALE Il Codice Civile e il regolamento di attuazione del Registro Imprese (D.P.R. 581/1995 e successive modifiche) non forniscono alcuna indicazione sull ufficio competente a livello territoriale per la bollatura e vidimazione dei libri sociali e delle scritture contabili. Si ritiene che la Camera di Commercio di Perugia sia competente alla vidimazione dei libri dei soggetti aventi sede legale nella provincia di Perugia. Se un impresa ha una sede secondaria o un unità locale ubicata nella provincia di Perugia regolarmente denunciate è possibile vidimare i libri sociali o le scritture contabili se questi verranno utilizzati presso l unità locale o la sede secondaria. Anche le associazioni senza scopo di lucro che non sono iscritte al Registro Imprese o al REA o altri soggetti non iscrivibili al Registro Imprese (es.: enti pubblici, U.S.L, fondazioni, liberi professionisti ) possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili. Per quanto riguarda i diritti di segreteria e le imposte di bollo e di concessione governativa si comportano come le società di persone e le ditte individuali, ad esclusione di ONLUS, Cooperative sociali e associazioni di volontariato le quali sono totalmente esenti da imposta di bollo e tasse di concessione governativa ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 460/ Come chiarito dalla Circolare 22/10/2001 N. 92 e dalla risoluzione 12/03/2002 N.85 nel caso di libri e registri contabili per i quali è stato soppresso l obbligo di bollatura e vidimazione iniziale e che non siano facoltativamente bollati e vidimati dal contribuente, la numerazione progressiva delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascuna anno, con l indicazione pagina per pagina, dell anno cui si riferisce. L anno da indicare è l anno cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagine. Qualora il contribuente eserciti la facoltà di bollare e vidimare i libri e registri contabili per i quali è venuto meno tale obbligo, il criterio di numerazione delle pagine è quello previsto dalla Circolare MICA N. 3407/C del 09/01/1997 (progressività della numerazione entro l anno in cui è effettuata la vidimazione).
3 Per quanto riguarda le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali costituiti ai sensi della Legge 142/90 (sostituita dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in osservanza del capo III del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286) e tutti gli altri enti dotati di capitale sociale o fondo di dotazione, ai fini della vidimazione vale il trattamento previsto per le società di capitali (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 90/E del 27/05/1996). MODALITA E LUOGO DI PRESENTAZIONE DEI LIBRI I libri devono essere presentati allo sportello del Registro Imprese della sede di Ponte San Giovanni Perugia, Via Catanelli, 70, piano primo. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì e giovedì: dalle ore 09,00 alle ore 12,30 I libri presentati per la bollatura devono riportare in ogni pagina: 1. le denominazione dell impresa o la ragione sociale con specifica della forma giuridica; 2. il codice fiscale o la partita IVA; 3. il tipo di libro; 4. la numerazione delle pagine. Per i libri rilegati a volume, le prime tre notizie è sufficiente indicarle nella sola prima pagina. Ogni libro deve essere corredato dal modello L2 sottoscritto dalla persona che lo presenta allo sportello (non è più necessaria la firma del legale rappresentante) e compilato in ogni sua parte. Se la medesima impresa presenta contemporaneamente più libri è sufficiente compilare un solo modello L2. Il modello L2 è reperibile agli sportelli del Registro Imprese o scaricabile dal sito internet La bollatura è soggetta al pagamento di: a) tassa di concessione governativa, b) imposta di bollo c) diritti di segreteria. Le modalità di pagamento e gli importi variano in base alla natura giuridica dell'impresa. S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., Soc. Consortili a r.l. a) tassa di concessione governativa un unico pagamento annuale di 309,87 (o di 516,46 se il capitale sociale al 1 gennaio supera ,90) entro il 16 marzo di ogni anno (termine di versamento dell IVA dovuta per l anno precedente), tramite mod. F24 (reperibile c/o gli sportelli bancari e postali) cod. tributo Per il primo anno di costituzione il versamento può essere fatto su c/c postale n intestato a Tasse di Concessione Governativa. b) imposta di bollo 14,62 ogni cento pagine o frazione di cento pagine, pagata mediante applicazione di marche da bollo sull ultima pagina numerata del libro o mediante versamento bancario o postale con modello F23 (cod. tributo 458T, il codice della Camera di Commercio di Perugia è APG). c) diritti di segreteria 25,00 ogni libro, da versare direttamente in contanti allo sportello Registro Imprese o sul c/c postale n intestato alla Camera di Commercio di Perugia. L attestazione del versamento deve essere allegata al modello L2.
4 Imprese individuali, Società semplici, S.n.c., S.a.s., Società cooperative, Consorzi a) tassa di concessione governativa 67,00 ogni 500 pagine del libro o frazione le cooperative edilizie pagano 16,75 ogni 500 pagine del libro o frazione le ONLUS sono esentate dal pagamento della tassa di concessione governativa. Il pagamento della tassa avviene mediante applicazione di marche per concessioni governative sull ultima pagina numerata del libro o mediante versamento sul c/c postale n intestato a Tasse di Concessione Governativa, in questo caso la ricevuta del versamento deve essere incollata sull ultima pagina numerata del libro e l attestazione deve essere applicata all interno del modello L2. b) imposta di bollo - libro giornale e libro inventari: 29,24 ogni 100 pagine o frazione 2 ; - altri libri: 14,62 ogni 100 pagine o frazione. Le ONLUS sono esentate dal pagamento dell imposta di bollo. L imposta di bollo è pagata mediante applicazione di marche da bollo sull ultima pagina numerata del libro o mediante versamento bancario o postale con modello F23, (cod. tributo 458T, il codice della Camera di Commercio di Perugia e APG). c) diritti di segreteria 25,00 per ogni libro, da versare direttamente in contanti allo sportello al momento della presentazione del libro o tramite c/c postale n intestato alla Camera di Commercio di Perugia indicando nella causale diritti di segreteria per bollatura e vidimazioni. In questo ultimo caso è necessario allegare l attestazione del bollettino di pagamento al modello L2. BOLLATURA OBBLIGATORIA C/O REGISTRO IMPRESE / NOTAIO ART CODICE CIVILE (per S.P.A. e SOC. COOPERATIVE ex art. 2519) libro dei soci libro delle obbligazioni libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell art sexies c.c. ART CODICE CIVILE (per S.R.L.) libro dei soci libro delle decisioni dei soci libro delle decisioni degli amministratori libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai senti dell art c.c. 2 Ai sensi della Nota 2-bis art. 16 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972 come modificata dal comma 4, art. 8 della L. 383/2001: "Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di 14,62".
5 LEGGI SPECIALI Il presente elenco non è esaustivo. L utente che si presenta per effettuare la bollatura di altri libri e registri contabili previsti da norme speciali che attribuiscono la competenza della vidimazione al Registro Imprese, deve fornire circostanziate indicazioni normative specificando gli esatti rinvii di legge e le eventuali esenzioni da bolli, TGC o diritti di segreteria. Art. 15, comma 5-bis, D.Lgs. 22/1997; art. 193, comma 6 lett. b) D.Lgsln. 152 del : - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI: esente da TCG, imposta di bollo e diritti di segreteria D.Lgs. n. 4/2008 che modifica l art. 190 del D.Lgs. 152/2006: - REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI: esente da TCG e imposta di bollo Art. 17 L. 1/1956: - REGISTRO OPERAZIONI DI CAMBIO: esente da imposta di bollo (art. 5, tabella all. B, D.P.R. 642/1972) e da TCG (nota 1, art. 23, tariffa D.P.R. 641/1972) Artt. 5 e 7 L. 1216/1961: Imprese assicuratrici - REGISTRO DEI PREMI: esente da imposta di bollo (art. 5, tabella all. B, D.P.R. 642/1972) e da TCG (nota 1, art. 23, tariffa D.P.R. 641/1972) Art. 2 D.M REGISTRO DI CARICO E SCARICO OLI USATI E ESAUSTI Art. 6 L. 264/1991: Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: - REGISTRO-GIORNALE DEGLI INCARICHI Art. 183 D.P.R. 554/ REGISTRO DI CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI Nel registro devono essere indicati sia la ditta committente sia l impresa esecutrice dei lavori. Tale libro può essere presentato per la vidimazione dalla ditta esecutrice dei lavori o dalla ditta committente. Art. 20, comma 4, L. 223/1990: Concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale: - REGISTRO DEI PALINSESTI Art. 28 R.D. 239/ LIBRO GIORNALE DELLE AUTENTICAZIONI DELLE GIRATE Art. 15 D.M : Società fiduciarie - LIBRO DEI FIDUCIANTI Art. 13, comma 36, D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003: Consorzi con attività esterna di garanzia collettiva dei fidi: - LIBRO DEI CONSORZIATI.
6 BOLLATURA FACOLTATIVA 3 C/O REGISTRO IMPRESE / NOTAIO ART CODICE CIVILE Libro giornale Libro degli inventari per imprenditori commerciali (ditte individuali), società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e fondazioni, altri enti, tra cui gli enti morali: l imposta di bollo è di ogni 100 pagine o frazione. LEGGE FISCALE E TRIBUTARIA Artt. 23 e ss. D.P.R. 633/1972 Artt. 14 e ss. D.P.R. 600/1973 Elenco non esaustivo: registro IVA acquisti registri IVA vendite (fatture emesse) registro dei corrispettivi registro dei beni ammortizzabili registro prima nota cassa registro unico IVA registro unico IRPEF registro riepilogativo registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa registro fatture in sospeso registro carico bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali (carico stampati fiscali) registro IVA multiaziendale registro IVA vendite CEE registro IVA acquisti CEE registro sezionale acquisti intra-comunitari registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati registro trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni e acquisti registro protocollo dichiarazioni esportatori registro merci conto deposito registro merci conto lavorazione registro merci in visione registro merci in prova registro rimanenze merci registro merci inviate registro merci ricevute registro merci in comodato registro delle dichiarazioni d'intento registro multiaziendale per centro elaborazione dati registro carico e scarico per centro elaborazione dati registro delle somme ricevute in deposito registro editori registro di carico registratori fiscali conti di mastro conti di magazzino registro elaborazioni meccanografiche registro dei campioni gratuiti registro delle movimentazioni finanziarie prospetto per contribuenti minimi e minori 3 Ai sensi dell art. 8 logge n. 383.
7 registro onorari e spese registro incassi e pagamenti registro cronologico registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio registri di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati registro delle società controllanti e controllate scritture ausiliarie di magazzino conti individuali o schede compensi a terzi corrispondenza e copie fatture registro delle esportazioni in conto deposito registro degli acquisti da raccoglitori registri degli imballaggi non restituiti registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA registro delle variazioni giornale di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale registro dei codici registro delle movimentazioni finanziarie esenti da TCG e imposta di bollo ai sensi dell art. 39, comma1, D.P.R. 633/1972; art. 22 D.P.R. 600/1973; punto 5 tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972; nota 1, art. 23 tariffa allegata al D.P.R. 641/72 approvata con D.M EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI Il tema dell efficacia probatoria delle scritture contabili è trattato dall art. 634 c.p.c. e dall art del c.c. L art. 634 c.p.c. dispone che che, al fine dell ottenimento di un decreto ingiuntivo, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un attività commerciale sono altresì prove idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt e seguenti del codice civile purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Si precisa, per completezza, che questa norma indica anche altre prove utili per l emanazione del decreto ingiuntivo. L art c.c. prescrive che I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l esercizio dell impresa. Entrambe le norme quindi richiedono che il libro giornale ed il libro degli inventari siano bollati e vidimati al fine di ottenere un decreto ingiuntivo o di avere forza probatoria in una causa intercorrente tra imprenditori in ragione dei loro rapporti commerciali, sottoponendo comunque gli stessi all onere della bollatura sebbene il codice civile la preveda come facoltativa. Ove non bollati, un loro estratto autentico potrebbe valere al più come prova liberamente valutabile dal giudice, in quanto non più prova legale. Un discorso distinto deve essere fatto per le scritture contabili prescritte da leggi tributarie. Infatti per queste ultime l unica condizione richiesta per ottenere il decreto ingiuntivo è che le stesse siano semplicemente numerate progressivamente in ogni foglio in quanto l art. 634 c.p.c., ultima parte, prevede a tal fine che la loro tenuta deve avvenire con l osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
8 Conferma di ciò risiede nel fatto che il legislatore è intervenuto a modificare le modalità di tenuta delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie eliminando l espressione bollate contenuta nell art. 39 del D.P.R. 633/1972 e nell art. 22 del D.P.R. 600/1973 e mantenendo in vita il solo obbligo della numerazione. Mentre per avere forza probatoria ai sensi dell art c.c., tali scritture contabili devono comunque essere bollate e vidimate. LIBRI E REGISTRI LA CUI BOLLATURA NON E DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE Elencazione non esaustiva: Ufficio competente per la bollatura: INAIL o INPS registro matricola libro paga registro delle presenze Ufficio competente per la bollatura: ASL registro degli infortuni registro di carico e scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari Ufficio competente per la bollatura: autorità locale di pubblica sicurezza (QUESTURA, ufficio licenze) registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellario, orafi registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali Ufficio competente per la bollatura: autorità locale di pubblica sicurezza (QUESTURA, ufficio armi) registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti e commercianti di armi registro delle operazioni giornaliere per gli esercenti fabbriche e depositi esplodenti Ufficio competente per la bollatura: COMUNE, ufficio commercio registro degli affari giornalieri delle Agenzie pubbliche per conto terzi registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate Ufficio competente per la bollatura: UFFICIO DEL REGISTRO registro per il personale delle associazioni di volontariato registro di inquinamento atmosferico Per ulteriori informazioni: call-center ; fax ; [email protected]; web:
9 PROSPETTO RIEPILOGATIVO Revisione del /MSG
10 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IMPOSTA DI BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA (*) DITTE INDIVIDUALI SOCIETA DI PERSONE (SS., S.N.C., S.A.S.) SOCIETA COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI CONSORZI G.E.I.E. SOCIETA ESTERE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI ENTI MORALI LIBERI PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI NON ISCRITTI SOCIETA DI CAPITALI (S.P.A., S.R.L., S.A.P.A.) SOC. CONSORTILI P.A. o R.L. CONSORZI DI ENTI LOCALI E AZIENDE DI ENTI LOCALI SEDI SECONDARIE DI SOCIETA ESTERE ENTI PUBBLICI 67,00 ogni 500 pagine o frazione pagabili tramite: - c.c.p. n modello F23 codice tributo 711T - apposite marche di concessione governativa Pagata in modo forfetario entro il 16 marzo di ogni anno facendo riferimento al cap. sociale o al fondo di dotazione esistente al 1 gennaio: - 309,87 per capitale fino a ,90-516,46 per cap. superiore a ,90 Per società esistenti, va utilizzato il Mod. F24 (cod. 7085); Per società di nuova costituzione, effettuare il versamento sul c.c.p Occorre esibire l originale ed allegare copia dell attestazione del versamento. 1 marca da bollo da 14,62 ogni 100 pagine o frazione 4 pagabili tramite: - marche da bollo; - Mod. F23 con codice tributo 458T 1 marca da bollo da 14,62 ogni 100 pagine o frazione pagabili tramite: - marche da bollo; - Mod. F23 con codice tributo 458T 25,00 ogni libro pagabili in cassa o su c.c.p ,00 ogni libro pagabili in cassa o su c.c.p (*) Con risoluzione n. 13 del l agenzia delle entrate ha riconosciuto che i diritti di segreteria delle Camere di Commercio hanno natura tributaria, pertanto non è più dovuto il bollo di quietanza di 1,81 previsto dall art. 13, tariffa allegato a) parte prima, d.p.r. 642/1972 per diritti di segreteria con importo superiore a 77,47. Infatti presupposto per l assoggettamento all imposta di 1,81 venne individuato nella natura patrimoniale del diritto di segreteria, presupposto venuto meno con la risoluzione n. 13/ Per bollatura facoltativa del LIBRO GIORNALE e del LIBRO INVENTARI l importo della marca da bollo è di 29,24 ogni 100 pagine o frazione.
11 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IMPOSTA DI BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA COOPERATIVE EDILIZIE 16,75 ogni 500 pagine o frazione 5 pagabili tramite: - c.c.p. n modello F23 codice tributo 711T - apposite marche di concessione governativa Esente 6 25,00 ogni libro pagabili in cassa o su c.c.p COOPERATIVE SOCIALI ONLUS ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Esente 7 Esente 8 25,00 ogni libro pagabili in cassa o su c.c.p ALTRE RICHIESTE DI ESENZIONE: E cura dell interessato indicare sul modello la natura dell esenzione con specifica indicazione della norma di riferimento. 5 Art. 147, R.D.1165/ Art. 66 D.L. 331/1993, conv. in L. 427/ Artt. 17 e 18 D.Lgs. 460/ Artt. 17 e 18 D.Lgs. 460/1997
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