ODCEC Bari. DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile: Immobilizzazioni minus/plusvalenze - Consolidato

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1 ODCEC Bari DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile: Immobilizzazioni minus/plusvalenze - Consolidato Dott. Livio Mezzetti Bari 24 febbraio 2016

2 NOVITÀ DELLA DIRETTIVA CONTABILE IN ITALIA Direttiva UE 2013/34 del relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di impresa Abroga le Direttive 2006/43/CE 78/660/CEE 83/349/CEE Page 2

3 NOVITA DELLA DIRETTIVA Introduzione nell ordinamento italiano Il recepimento della Direttiva in Italia è avvenuto ad agosto 2015 tramite: D.LGS 136 del 18 agosto 2015 Attuazione della direttiva.. per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali» D.LGS 139 del 18 agosto 2015 Attuazione della direttiva per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (G.U. n.205 del ) Capo II, artt. 6 segg.

4 PRINCIPALI IMPATTI CONTABILI Page 4

5 NOVITA DELLA DIRETTIVA La Direttiva 2013/34 entra in vigore il 1 gennaio 2016 in tutti gli Stati membri, si applica alle società di capitali e alle societàdipersone,qualilesocietàinnomecollettivoele società in accomandita semplice qualora i soci di queste siano tutti identificabili in imprese dalla forma giuridica di società di capitali, ovvero analogamente disciplinate dal diritto di altri stati membri. Page 5

6 NOVITA DELLA DIRETTIVA Efficacia Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato A partire dai bilanci riferiti al periodo che inizia il 1 gennaio 2016 Questo comporta che si debbano riesprimere i dati comparativi secondo i nuovi principi e le nuove regole Page 6

7 TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA Page 7 Bilanci chiusi al Approvati dal 1 marzo 2016

8 TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA OIC 29 un cambiamento di politica contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri di misurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degli impatti al conto economico Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del conto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari, come prevede l'oic 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneri di gestione), determinando così un effetto diretto sul margine operativo lordo. Le riserve negative per azioni proprie e per la valutazione dei derivati, unitamente agli effetti negativi a conto economico, potrebbero far sorgere problemi in ordine alla consistenza del patrimonio netto. Page 8

9 TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA E auspicabile che le società procedano fin dal gennaio 2016 alla revisione del Piano dei Conti, soprattutto tenendo conto di quanto successo nel 1992 con l introduzione del D.Lgs. 127/91 (cd. «bilancio CEE»). Disguidi e ritardi nella corretta predisposizione del bilancio, nella primavera del 2017 potrebbero far sorgere la necessità di ricorrere al maggior termine per l approvazione del bilancio, ma con problemi di assenso da parte del Collegio Sindacale (che deve vigilare sul «rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» Art. 2403). Page 9

10 D.LGS. 139 MODIFICHE AL CODICE CIVILE GESTIONE STRAORDINARIA Page 10

11 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Concetto di straordinarietà IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91: "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria«. OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società. Page 11

12 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 139/2015 che ha modificato gli schemi di bilancio ed ha eliminato, dal Conto economico, tutta l'area dei componenti straordinari di reddito (macro-categoria E - Oneri e Proventi straordinari) l esatta collocazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in bilancio era strettamente legata alla loro distinzione tra plusvalenze e minusvalenze ordinarie e plusvalenze e minusvalenze straordinarie. Sono plusvalenze (voce A5) e minusvalenze (voce B14) ordinarie quelle che derivano dalla alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi ceduti a causa del deperimento economicotecnico sulla base di quanto previsto dai piani di sostituzione aziendali e che hanno uno scarso peso rispetto alla totalità dei beni strumentali impiegati dall impresa. Esempio: se l impresa consegue una plusvalenza dalla vendita di un macchinario usato nell attività produttiva e venduto perché ormai vecchio e soggetto a continue rotture e riparazioni, se la sostituzione era già prevista nei piani aziendali e se il valore del macchinario è modesto rispetto al totale delle immobilizzazioni materiali dell impresa, ci troviamo di fronte ad una plusvalenza ordinaria. Page 12

13 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Quindi si considerano plusvalenze e minusvalenze straordinarie quelle che derivano: da alienazioni effettuate a seguito di operazioni di riconversione produttiva, ridimensionamento produttivo, ristrutturazione; da alienazione di beni diversi da quelli strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi come, ad esempio, alienazione di immobili civili. Le plusvalenze straordinarie andavano collocate nel Conto economico, alla voce Proventi e Oneri straordinari (E) proventi (20), dove andavano indicate separatamente rispetto ad altri proventi straordinari in un apposita sottovoce. Le minusvalenze straordinarie andavano collocate nel Conto economico, alla voce Proventi e Oneri straordinari (E) oneri (21), dove andavano indicate separatamente rispetto ad altri proventi straordinari in un apposita sottovoce Page 13

14 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art 2425 Conto economico - Parte straordinaria Vecchio E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Abrogato obbligo di evidenziare nella Nota Integrativa, (nuovo) Punto 13) «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o i costo di entità o incidenza eccezionali» Nota integrativa: (nuovo) punto 13) elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali Page 14

15 D.LGS. 139 MODIFICHE AL CODICE CIVILE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Page 15

16 COSTI DI RICERCA I costi di ricerca sono classificati come segue: Ricerca di base : rientrano in questa categoria studi, ricerche, esperimenti ed indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere le conoscenze generiche dell impresa. Hanno utilità generica per la società. Ricerca applicata: rientrano in questa categoria studi, ricerche ed esperimenti che hanno un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto, un processo o un servizio, o miglioramenti di un prodotto esistente. Utilizza i risultati della ricerca di base ed è diretta a perseguire certi obbiettivi produttivi o commerciali; si tratta di ricerche, indagini o esperimenti che si riferiscono alla possibilità di realizzare uno specifico progetto. Questi costi, fino all entrata in vigore del DLGS 139, possono essere capitalizzati (solo se è possibile individuarli separatamente) o imputati a conto economico, e essere ammortizzati nel limite dei 5 anni. Dal 1 gennaio 2016 non possono essere più capitalizzati. Tale principio non ammette deroghe, facendo presente l impossibilità di dimostrare l utilità pluriennale di costi sostenuti durante la fase della ricerca. Page 16

17 COSTI DI RICERCA I costi di ricerca (di base e applicata) nella nuova disposizione legislativa: rientrano nella ricorrente attività dell impresa forniscono supporto ordinario all attività dell impresa Questi costi sono pertanto trattati come costi di competenza del periodo in cui sono sostenuti e addebitati al conto economico senza possibilità di capitalizzazione. I costi di sviluppo invece si riferiscono all applicazione ovvero all attività destinata all utilizzo e sfruttamento delle conoscenze acquisite e possedute nell ambito di un progetto (che ha attraversato le fasi precedenti), per l avvio della produzione di un nuovo prodotto o l iniziazione di un processo produttivo migliorato. Se un entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un attività immateriale, tratta contabilmente il costo derivante da questo progetto come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca. Page 17

18 COSTI DI RICERCA Requisiti per la capitalizzazione: I costi devono essere relativi ad un processo /prodotto chiaramente definito, identificabile e quantificabile (non generico) I costi devono essere riferiti a un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede le risorse necessarie per completare, utilizzare e ottenere i benefici attesi I costi devono essere recuperabili, cioè devono essere dimostrate le prospettive di reddito in modo che i ricavi attesi superino almeno i costi sostenuti per il progetto, i costi di produzione e di commercializzazione Page 18

19 COSTI DI RICERCA - NEW L art 12 del DLGS 139 disposizioni transitorie, cita «le modifiche previste possono non essere applicate alle componenti di voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio», solo per alcune poste e tra queste non vengono incluse le spese di ricerca applicata. Conseguentemente, i valori residui delle spese di ricerca applicata presenti nei bilanci al 31 dicembre 2015 dovranno essere imputati a conto economico, come costo del periodo 2016 [costi eccezionali del periodo]. Si ricorda che, in applicazione dell OIC 24 la relazione della gestione (art.2428) deve illustrare: o Il totale dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo capitalizzati e non; o Dettaglio dei costi capitalizzati e motivazioni; o Il totale dei contributi e finanziamenti a tasso agevolato incassati e da incassare; o La spiegazione del ruolo di questa componente di costo nella strategia dell impresa. Page 19

20 COSTI DI PUBBLICITÀ Al sono capitalizzabili solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Includono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell esercizio in cui si sostengono. Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se: si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell attuale core business) relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. Page 20

21 COSTI DI PUBBLICITÀ - NEW Non saranno più capitalizzabili a partire dal 1 gennaio Si ricorda che in presenza di costi capitalizzati vige il divieto di distribuzione degli utili, se in bilancio non sono accantonate riserve disponibili pari al costo capitalizzato. Si crea quindi un impatto legato al cambiamento del principio contabile da contabilizzare secondo OIC 29 che però avendo eliminato la parte di oneri e proventi straordinari, andranno imputati tra i componenti della gestione operativa [costi eccezionali dell esercizio] Page 21

22 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO - NEW I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Vedi OIC 24 Page 22

23 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Immobilizzazioni immateriali Vecchio Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo.. B- Immobilizzazioni immateriali: 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; Nuovo Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo.. B - Immobilizzazioni immateriali 2) costi di sviluppo; Page 23

24 AVVIAMENTO Avviamento acquisito a titolo oneroso: è consentito l ammortamento fino a 20 anni, qualora sia ragionevole supporre che la vita utile dello stesso superi i 5 anni, che rappresenta il periodo normale. L'ammortamento dell'avviamento sarà effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sarà ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa sarà fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono di proseguire il piano d ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni. Page 24

25 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art Criteri di valutazione avviamento Vecchio 6)l avviamento può essere iscritto con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto e deve essere ammortizzato entro 5 anni. È tuttavia consentito ammortizzare l avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purchè no superi l utilizzo di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota Nuovo 6)l avviamento può essere iscritto con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto. L ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore ai 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell avviamento. Page 25

26 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 Criteri di valutazione - costi sviluppo Vecchio 4) Le immobilizzazioni costituenti in partecipazioni Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente al patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio dell impresa controllata 5)I costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Nuovo 4) Le immobilizzazioni costituenti in partecipazioni Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, riferito alla data di acquisizione o 5)I costi di impianto e ampliamento, e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile.. Page 26

27 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 Criteri di valutazione - costi di sviluppo Vecchio Nuovo 5) i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Fino a che l ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l ammontare dei costi non ammortizzati. Page 27

28 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 criteri di valutazione - immobilizzazioni Vecchio 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; Nuovo 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 3) l immobilizzazione che, alla data della chiusura di esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 3) l immobilizzazione che, alla data della chiusura di esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all avviamento Page 28

29 MODIFICHE AL D.L. 127/91 BILANCIO CONSOLIDATO Page 29

30 MODIFICHE AL BILANCIO CONSOLIDATO Si restringe l area di operatività, perché si innalzano le soglie quantitative al di sotto delle quali non sussiste l obbligo. Non devono predisporre il consolidato le imprese che non hanno superato per 2 esercizi consecutivi, due dei limiti dell art.27. Page 30

31 MODIFICHE AL DLGS 127 art.27 casi di esonero Vecchio Non sono soggette all obbligo a) totale degli attivi da stato patrimoniale; b) totale dei ricavi da vendite e prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media Nuovo Non sono soggette all obbligo a) 20 milioni totale attivi da stato patrimoniale b) 40 milioni totale ricavi da vendite e prestazioni c) 250 dipendenti medi esercizio. L esonero è subordinato alle seguenti condizioni: b) che l impresa abbia emesso titoli quotati in borsa. 3 bis) le imprese che controllano solo imprese che sono irrilevanti ai fini del 2c, a rt.29 L esonero è subordinato alle seguenti condizioni: 2) che l impresa è un ente di interesse pubblico (EIP) ai sensi dell art.16 D.Lgs.39/2010 3bis)..altresì le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse Page 31

32 MODIFICHE AL DLGS 127 art.29 redazione del bilancio consolidato Vecchio 1) dal conto economico, Nuovo 1) dal conto economico, dal rendiconto finanziario; 3 bis) non occorre rispettare gli obblighi intema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Page 32

33 MODIFICHE AL DLGS 127 art.31 principi di consolidamento Vecchio Nuovo 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota Integrativa, gli importi di cui alla lettera d) relativi a. Page 33

34 MODIFICHE AL DLGS 127 art.31 principi di consolidamento Vecchio 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2 comma,.deve essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto a stato patrimoniale consolidato alla voce «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni proprie». Nuovo 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2 comma,.deve essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l articolo 2424 bis, 7 comma, del codice civile. Page 34

35 MODIFICHE AL DLGS 127 art.32 struttura e contenuto Vecchio 1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico consolidati. Nuovo 1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati. Page 35

36 MODIFICHE AL DLGS 127 art.33 consolidamento delle partecipazioni Vecchio Nuovo 1. Riferiti alla data in cui l impresa è inclusa 3) l eventuale residuo è iscritto se positivo in una voce dell attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima. L importo iscritto nell attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall art.2426, n.6.cc 1. Riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l impresa è inclusa.... 3) l eventuale residuo è iscritto.. se positivo in una voce denominata «Avviamento» e salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L importo iscritto nell attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma,n.6, dell art.2426 cc. Page 36

37 MODIFICHE AL DLGS 127 art.34 uniformità dei criteri di valutazione Vecchio 2. a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel 2 comma, dell art.29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante. Nuovo 2. a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi. 2 bis in casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato [al comma 1], purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. Page 37

38 MODIFICHE AL DLGS 127 art.36 partecipazioni non consolidate Vecchio 1.Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell art.2426, n.4.. Nuovo 1.Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n.4.,dell art Page 38

39 MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo o del passivo Nuovo b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenuti nel corso dell esercizio; le rivalutazioni,gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell esercizio;il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell esercizio. c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo o del passivo Page 39

40 MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio d)la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità f)la composizione delle voci ratei e risconti e altri accantonamenti, quando il loro ammontare è significativo h)se l indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse,l importo complessivo degli impegni.. Nuovo d)la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo f) la composizione delle voci ratei e risconti e altri accantonamenti h)l importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestati; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili. Page 40

41 MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio i) Se significativa, la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. m) La composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo; Nuovo i) la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche m)l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali Page 41

42 MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio o) Cumulativamente per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento. Nuovo o)cumulativamente per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi Page 42

43 MODIFICHE AL DLGS 127 art.40 c.2, relazione sulla gestione Vecchio Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente. d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi Page 43 Nuovo Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente

44 MODIFICHE AL DLGS 127 art.42 pubblicazione del bilancio consolidato Vecchio 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. 3. Si applica il comma 2 dell'art del c.civ. Nuovo 1.Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 3. Si applica il comma 2 dell'art del c.civ. Page 44

45 MODIFICHE AL DLGS 127 art.44 enti creditizi e finanziari Nuovo 1. Le disposizioni del presente articolo NON si applicano: a)alle banche italiane di cui all art.1 dlgs 385; b)alle società finanziarie italiane di cui all art.59,c.1) lettera b) dlgs 385; c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all art.59,c.1, lettera b-bis) dlgs 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del dlgs 142/2005; d)alle sim; e) alle società finanziarie italiane che controllano sim; f) alle sgr ; g) alle società iscritte all art 106; h)alle finanziarie che controllano 106; i) agenzie di prestito su pegno; l)agli IMEL; m)agli ist.pagamento; n) agli istituti di microcredito; o)ai confidi. Page 45

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