DIRETTIVA 2013/34/UE. Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile

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1 DIRETTIVA 2013/34/UE Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile BDO Italia Financial Reporting Standards Unit Ciclo di incontri: dicembre marzo 2016

2 INDICE P 3 Ambiti applicativi della direttiva UE 34 e le direttive abrogate P15 Modifiche sulle voci di bilancio P31 Fair value, scorporo dei derivati incorporati ed applicazione del costo ammortizzato P50 Modifiche agli schemi di bilancio ed alla nota integrativa P61 Modifiche al D.L. 127/91 P79 Rendicontazione abbreviata per le piccole imprese e micro imprese P91 Sintesi dei principali impatti della transizione P93 Documenti OIC da predisporre Page 2

3 AMBITI APPLICATIVI DELLA DIRETTIVA

4 NOVITA DELLA DIRETTIVA La direttiva 34/2013 abroga le direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati. Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato A partire dai bilanci riferiti al periodo che inizia il 1 gennaio 2016 Questo comporta che si debbano riesprimere I dati comparativi secondo i nuovi principi e le nuove regole [con alcune eccezioni] Page 4

5 NOVITA DELLA DIRETTIVA RECEPIMENTO in Italia avvenuto ad agosto 2015 con due regolamenti: DLGS 139 del 18 agosto 2015 Attuazione della direttiva.. Per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. DLGS 136 del 18 agosto 2015 Attuazione della direttiva.. per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali» Page 5

6 NOVITA DELLA DIRETTIVA Schemi di bilancio e dimensioni Si introduce l obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categorie dimensionali (vedi slide successiva) Si introduce la prevalenza della sostanza Il criterio di rilevanza prevale sia per I prospetti che per le informazioni in nota integrativa si eliminano i conti d ordine e la sezione straordinaria del conto economico si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (mod 2427 bis cc) Si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc) Page 6

7 NOVITA DELLA DIRETTIVA Categorie di imprese Direttiva 2013/34 Tipologia imprese Totale stato patrimoniale Ricavi netti delle vendite e prestazioni N. medio dipendenti nell eserciz io Micro Piccole Medie Grandi superano 2 dei 3 limiti precedenti Codice Civile Tipologia imprese Totale stato patrimoniale Ricavi netti delle vendite e prestazioni N. medio dipendenti nell eserciz io Micro Abbreviate Ordinarie superano 2 dei 3 limiti precedenti Page 7

8 TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA Bilanci chiusi al Approvati dal 1 marzo 2016 Page 8

9 PRINCIPI DI RILEVANZA E DI SOSTANZA Il Dlgs 139/2015 modifica anche i principi generali di redazione del bilancio. Nell articolo 2423 è inserito un nuovo comma che così dispone: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Viene introdotto perciò il principio di rilevanza (o, anche, materialità ) come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e corretta. OBBLIGHI: rimangono però fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Page 9

10 PRINCIPI DI RILEVANZA E DI SOSTANZA Il riferimento alla sostanza dell operazione deve essere fatto con riferimento al contratto o all operazione. L applicazione pratica del concetto di sostanza economica sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili. I due principi di rilevanza e sostanza saranno trattati nel nuovo OIC 11, perché è compito di OIC definirne i criteri applicativi. Page 10

11 TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA Èauspicabile che le società procedano fin dal gennaio 2016 alla revisione del Piano dei Conti, soprattutto tenendo conto di quanto successo nel 1992 con l introduzione del D.Lgs. 127/91 (cd. «bilancio CEE»). È necessario inoltre rivedere i sistemi informativi di elaborazione della contabilità per prevedere la redazione del rendiconto finanziario e la sua inclusione nel libro degli inventari. Disguidi e ritardi nella corretta predisposizione del bilancio, nella primavera del 2017 potrebbero far sorgere la necessità di ricorrere al maggior termine per l approvazione del bilancio, ma con problemi di assenso da parte del Collegio Sindacale (che deve vigilare sul «rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» Art. 2403). Page 11

12 TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA L'OIC 29 stabilisce che un cambiamento di politica contabile - se non imposto dal legislatore - è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio in modo retroattivo. Tuttavia, OIC ha recentemente comunicato che sarà pubblicata una guida per il trattamento contabile delle spese immateriali per le quali è stato modificato il criterio di valutazione (spese di pubblicità e di ricerca) in forza della nuova norma: l effetto derivante dall applicazione del nuovo criterio sarà imputato a patrimonio netto, nei retained earnings. In questo modo si rispetta il principio della competenza, e non si inquina il conto economico dell esercizio L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri di misurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno una modifica dei dati comparativi, solo per il Page 12

13 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2423 redazione del bilancio schemi di bilancio Vecchio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Nuovo Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione Page 13

14 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2423 bis sostanza dell operazione Vecchio Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato Nuovo Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto Page 14

15 MODIFICHE SULLE VOCI DI BILANCIO Cambiamento dei criteri

16 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2424 le immobilizzazioni Vecchio Nuovo Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo immobilizzazioni immateriali: costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo Immobilizzazioni immateriali - costi di sviluppo; imprese sottoposte al controllo delle controllanti; - altre imprese; Page 16

17 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2426 criteri di valutazione immobilizzazioni Vecchio Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; l immobilizzazione che, alla data della chiusura di esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Nuovo Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; l immobilizzazione che, alla data della chiusura di esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all avviamento Page 17

18 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2427 contenuto della nota integrativa spese ricerca sviluppo e pubblicità Vecchio Nuovo la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento La composizione delle voci «costi di sviluppo» Page 18

19 COSTI DI RICERCA Attualmente è possibile iscrivere i beni immateriali solo se è possibile individuarli separatamente. I costi di ricerca sono classificati come segue: Ricerca di base : rientrano in questa categoria studi, ricerche, esperimenti ed indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere le conoscenze generiche dell impresa. Questi costi, fino all entrata in vigore del DLGS 139 sono trattati come costi di competenza del periodo in cui sono sostenuti. Ricerca applicata: rientrano in questa categoria studi, ricerche ed esperimenti che hanno un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto, un processo o un servizio, o miglioramenti di un prodotto esistente. Questi costi, fino all entrata in vigore del DLGS 139, possono essere capitalizzati o imputati a conto economico, e essere ammortizzati nel limite dei 5 anni. Dal 1 gennaio 2016 non possono essere più capitalizzati. Page 19

20 COSTI DI RICERCA - NEW L art 12 del DLGS 139 disposizioni transitorie, cita «le modifiche previste possono non essere applicate alle componenti di voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio», solo per alcune poste e tra queste non vengono incluse le spese di ricerca applicata. Dovrebbe tuttavia essere approvata una guida per la quale i valori residui delle spese di ricerca applicata presenti nei bilanci al 31 dicembre 2015 non dovranno essere imputati a conto economico, come costo del periodo 2016 [costi eccezionali del periodo] bensì ad una riserva di patrimonio. Si ricorda che, in applicazione dell OIC 24 la relazione della gestione (art.2428) deve illustrare: il totale dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo capitalizzati e non; dettaglio dei costi capitalizzati e motivazioni; il totale dei contributi e finanziamenti a tasso agevolato incassati e da incassare; la spiegazione del ruolo di questa componente di costo nella strategia dell impresa. Page 20

21 COSTI DI PUBBLICITÀ Sono capitalizzabili solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Includono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell esercizio in cui si sostengono. Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se: si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell attuale core business) relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. Page 21

22 COSTI DI PUBBLICITÀ - NEW Non saranno più capitalizzabili a partire dal 1 gennaio Si ricorda che in presenza di costi capitalizzati vige il divieto di distribuzione degli utili, se in bilancio non sono accantonate riserve disponibili pari al costo capitalizzato. Si crea quindi un impatto legato al cambiamento del principio contabile. Se si dovesse applicare testualmente OIC 29,e avendo eliminato la parte di oneri e proventi straordinari, i residui avrebbero dovuto essere imputati tra i componenti della gestione operativa [costi eccezionali dell esercizio]; con il documento guida che dovrebbe essere emesso a breve invece tali residui andranno imputati ad una riserva di patrimonio. Page 22

23 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO - NEW I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Vedi OIC 24 Page 23

24 COSTI DI SVILUPPO- NEW I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Vedi OIC 24 Page 24

25 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2426 criteri di valutazione costi sviluppo Vecchio Le immobilizzazioni costituenti in partecipazioni Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente al patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio dell impresa controllata I costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Nuovo Le immobilizzazioni costituenti in partecipazioni Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, riferito alla data di acquisizione o I costi di impianto e ampliamento, e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile Page 25

26 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2426 criteri di valutazione costi di sviluppo Vecchio Nuovo I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Fino a che l ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l ammontare dei costi non ammortizzati. Page 26

27 AVVIAMENTO Avviamento acquisito a titolo oneroso: è consentito l ammortamento fino a 20 anni, qualora sia ragionevole supporre che la vita utile dello stesso superi i 5 anni, che rappresenta il periodo normale. L'ammortamento dell'avviamento sarà effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sarà ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa sarà fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono di proseguire il piano d ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni. Page 27

28 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art criteri di valutazione avviamento Vecchio l avviamento può essere iscritto con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto e deve essere ammortizzato entro 5 anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota Integrativa. Nuovo l avviamento può essere iscritto con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto. L ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore ai 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell avviamento. Page 28

29 AZIONI PROPRIE Azioni proprie anziché costituire voce propria dell attivo, saranno ora iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni proprie andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita riserva del patrimonio netto. Si attendono indicazioni da parte di OIC sulla corretta imputazione ai fini della comparabilità dei dati. Page 29

30 MODIFICHE AL CODICE CIVILE artt.2424 e 2424 bis le azioni proprie e I derivati - Attivo circolante: Vecchio - Attivo circolante Nuovo azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» strumenti finanziari derivati attivi; 2424-bis Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter Page 30

31 FAIR VALUE, SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI ED APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

32 LA RAPPRESENTAZIONE A FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI DERIVATI Il nuovo art. 11-bis del 2426 c.c. stabilisce che i derivati, anche quelli incorporati «embedded», se non sono di copertura si rilevano in bilancio al fair value con effetti imputati al conto economico. Al 1 gennaio 2016 sarà opportuno avere pronto l'inventario dei derivati valorizzati al fair value. Peraltro, la nota integrativa del bilancio 2015 dovrebbe contenere queste informazioni, ai sensi dell'art bis c.c. La rilevazione iniziale dei derivati, a prescindere dal "segno" del fair value, impatterà sia i conti patrimoniali (attività o fondo rischi) sia il conto economico (variazione di fair value). Page 32

33 DEFINIZIONE DI STRUMENTO DERIVATO I derivati- art. 2426,c.1, 11bis Ifrs come fonte di definizione di strumento derivato Ai fini della presente sezione, per la definizione di strumento finanziario, di attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passività monetaria, di parte correlata e modello e tecnica di valutazione generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall Unione Europea. definizione di copertura Si considera sussistente [la copertura] in presenza fin dall inizio di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura. Page 33

34 ESEMPIO DI OPERAZIONE DI COPERTURA In un interest rate swap i due contraenti scambiano flussi monetari periodici calcolati come interessi su un capitale nozionale di riferimento. Una parte si obbliga a pagare interessi calcolati sul capitale ad un tasso fisso, mentre l altra si obbliga a pagare interessi calcolati ad un tasso variabile. Si ipotizzi due intermediari finanziari: Banca A - si indebita a breve ed eroga prestiti a lungo; si può trovare in difficoltà in caso di aumento dei tassi a breve. Finanziaria B si indebita a lungo e presta a breve; si può trovare in difficoltà in caso di diminuzione dei tassi a breve. Il contratto che può giovare sia ad A che a B potrebbe avere le seguenti caratteristiche: A si impegna a versare a B, per 10 anni, importi periodici calcolati come interessi a tasso fisso, consentendo cosi a B di ottenere flussi che le permettono di onorare il suo debito a lungo termine. B si impegna a versare a A, per 10 anni, importi periodici calcolati come interessi ad un tasso pari a Libor +1/2 punto, così da ottenere flussi che le permettano di sostenere l onere dei prestiti contratti a breve. Page 34

35 ESEMPIO DI OPERAZIONE DI COPERTURA Gli interest rate swap sono i derivati più diffusi. 8.65% 8.50% Libor +0.55% Libor+0.7% A BANCA B Libor +1.5% 8.50% Floating Fixed Net 9.60% Net Libor +0.70% A paga interessi a tasso variabile (floating) a breve. B paga un tasso fisso. Tramite l intermediario banca posso effettuare i pagamenti al tasso preferito, e l intermediario ottiene il proprio provento dalla differenza di tassi praticati ai due contraenti Page 35

36 CRITERI DI VALUTAZIONE I derivati- art. 2426,c.1, 11bis Definizione di strumento derivato ex IAS 39 «Uno strumento derivato è uno strumento finanziario avente tutte le caratteristiche seguenti: il suo valore fluttua in relazione al variare di uno specifico tasso d interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o indici di credito o di altra variabile ( variabili sottostanti ); non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si può attendere analoghe risposte al variare dei fattori di mercato; è regolato a una data futura.» Gli strumenti derivati si contabilizzano sempre in bilancio Page 36

37 CRITERI DI VALUTAZIONE I derivati- art. 2426,c.1, 11bis Prima iscrizione Misurazione al fair value obbligatoria alla data di sottoscrizione e alla data di bilancio Determinato con riferimento: Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per cui si possa individuare un mercato attivo; se ciò non è possibile, ma è individuabile per una delle componenti dello strumento, il valore può essere derivato da esso o da quello di uno strumento analogo; Al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il fair value non viene determinato se l applicazione dei criteri a) e b) non da un risultato attendibile. Page 37

38 CRITERI DI VALUTAZIONE I derivati- art.2426,c.1, 11bis Valutazioni successive strumenti non di copertura: Imputazione a conto economico delle variazioni di fair value. Cash flow hedge: Imputazione a riserva di patrimonio netto (positiva o negativa), successivamente la riserva verrà stornata a conto economico nel periodo in cui si verifica/modifica il flusso di cassa o si verifica l operazione di copertura (sono strumenti a tasso variabile) Fair value hedge: gli elementi oggetto di copertura contro rischi tassi di interesse o credito sono valutati simmetricamente al derivato (sono strumenti a tasso fisso) Obbligo esteso anche agli strumenti derivati inglobati in altri titoli. Page 38

39 CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA - sul derivato Variazione del valore di mercato dello strumento derivato Copertura (parte inefficace) o assenza di copertura Copertura (parte efficace) A conto economico Fair value Flussi finanziari Investimento netto A conto economico A patrimonio netto A patrimonio netto Page 39

40 DERIVATI- NUOVE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO La variazione di fair value alla data di chiusura dell esercizio degli strumenti finanziari derivati: se positiva, rappresenta un attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni o nell attivo circolante, a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c, rivalutazioni per rettifiche di valore ), a meno che sia un operazione di copertura. se, invece, è negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voce B.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voce D.19.d), svalutazioni per rettifiche di valore, salvo si tratti di un operazione di copertura. Page 40

41 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2427 bis informazioni relative al valore equo Vecchio [1] Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value ; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art e delle partecipazioni in joint venture : a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. [1] 1) Nuovo b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b- ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio Page 41

42 SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto primario ( ospite ) e da uno o più contratti (derivati) secondari ( incorporati ): alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano analogamente a quelli del derivato incorporato. Gli incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando: Le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite; Uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato, e Lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione delle rettifiche a conto economico. Page 42

43 CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO la riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da utilizzare per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. È obbligatorio attualizzare i crediti e i debiti il cui incasso o pagamento è previsto oltre il normale ciclo operativo. Il nuovo criterio non dà impatti per le operazioni che non avranno esaurito i loro effetti nel bilancio 2015, dal 2016 sarà invece obbligatorio l'utilizzo del nuovo modello di misurazione. il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività finanziaria si modifica nel tempo per ammortizzare con un criterio sistematico e finanziario gli oneri e i proventi iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo che consente di "spalmare" nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso finale dell'attività o della passività finanziaria, attraverso l'utilizzo di un tasso d'interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi finanziari dell'operazione. Il modello è basato sul tasso interno di rendimento (TIR) che è una tecnica tipica per la valutazione degli investimenti che permette di esprimere la convenienza economica di un progetto o il costo effettivo di un finanziamento, consentendo una migliore rappresentazione delle componenti reddituali. Page 43

44 CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO Gli impatti derivanti da questo modello saranno significativi: gli interessi attivi sui titoli immobilizzati saranno imputati al conto economico in base al TIR e non in base al tasso di interesse nominale; il valore di iscrizione iniziale dei crediti a medio-lungo termine subirà un processo di attualizzazione nei casi in cui non maturino interessi o siano emessi a tassi di favore; i debiti a medio/lungo termine non saranno più iscritti al valore nominale. I costi accessori per ottenere il finanziamento (istruttoria, imposte, notaio, ecc.) saranno portati a diretta diminuzione del debito e ripartiti negli esercizi successivi con l'ammortamento finanziario. Inoltre, qualora non maturino interessi o siano ottenuti a tassi di favore (ad es. quelli intercompany) dovranno essere attualizzati. Page 44

45 CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - ESEMPIO Si consideri un'obbligazione a 3 anni che corrisponde al suo possessore tre cedole annue pari a 3 per ogni 100 di valore nominale il cui prezzo attuale (prezzo di emissione) sia pari a 98 per ogni 100 di valore nominale. Il TRES può essere calcolato risolvendo la seguente equazione: TRES = 3,72% In bilancio, si darà seguito rilevando in ciascun esercizio gli interessi attivi nella misura del 3,72% del valore contabile del titolo, alla fine di ciascun esercizio, fino ad avere il titolo iscritto ad un valore corrispondente a quello che sarà incassato alla scadenza. Page 45

46 Esempio di costo ammortizzato titoli iscritti in attivo In data 1 gennaio 20X0, un entità acquista un obbligazione al prezzo di euro 90, sostenendo costi di negoziazione pari a euro 5. L obbligazione dà diritto a ricevere interessi attivi pari a euro 4/anno per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0 31 dicembre 20X4). L obbligazione deve essere rimborsata a euro 110, in data 31 dicembre 20X4. [il tasso di interesse effettivo è pari a 6,96%, vale a dire al tasso che attualizza i cash flow attesi dal titolo obbligazionario per eguagliarli al valore iniziale di questo. 4/1, /(1,06962) + 4/(1,06963) + 4/(1,06964) + 114/(1,06965) = 95] ANNO VALORE CONTABILE INIZIALE INT.I ATTIVI 6,96% INT.ATTIVI NOMINALI VALORE CONTABILE FINALE ,61 (4) 97, ,61 6,79 (4) 100, ,40 6,99 (4) 103, ,39 7,19 (4) 106, ,58 7,42 (114) 0 Page 46

47 Esempio di costo ammortizzato titoli iscritti in passivo Bilancio post DLgs 139/2015 Esercizio Valore iniziale del debito nello SP Interessi passivi (C.17) ( TIE= 4,122%) Interessi passivi pagati Amm.to (ripartizione) della differenza Valore finale del debito nello SP Page 47

48 Esempio di costo ammortizzato titoli iscritti in passivo Bilancio post DLgs 139/2015 Esercizio B.I.7 Immobilizzazioni Immateriali Valore del debito nello SP Int. Passivi (C.17) (TN=4%) Ammortamento B.I Page 48

49 TO DO LIST inventario di tutti i contratti che soddisfano la definizione di "strumento finanziario derivato" stipulati alfine di coprirsi dai rischi finanziari o per scopi speculativi; adozione di un adeguato sistema di misurazione del valore di mercato di ogni contratto perché non è più sufficiente chiedere alla controparte il mark-tomarket dello strumento finanziario alla data di bilancio. identificazione di tutti i contratti di copertura: per essi sarà necessario predisporre l'evidenza della "stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quello dello strumento di copertura" richiesta dalle norme di legge (art comma 1, numero ll-bis c.c.). identificazione dei "derivati incorporati tramite un'approfondita analisi di tutti i contratti sottoscritti dalla società, compresi quelli di natura commerciale che possono contenere clausole che mitigano o trasferiscono dei rischi finanziari Page 49

50 MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO ED ALLA NOTA INTEGRATIVA

51 NOTA INTEGRATIVA Art contenuto della nota integrativa Le informazioni vanno indicate seguendo l ordine con cui sono indicate nei prospetti del bilancio; E secondo l ordine dei prospetti nel fascicolo di bilancio; Per cui non è più consentito includere informazioni sulle voci di bilancio seguendo l ordine con cui sono richieste nel testo dell art.2427 cc. Le informazioni vanno fornite in paragrafi e sotto paragrafi, distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi ed includendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in nota integrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso. Page 51

52 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art contenuto della nota integrativa Alcune informazioni sono state spostate Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili [dai conti d ordine aboliti- alla nota] Informazioni circa l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali [dal conto economico- parte straordinariaabolita- alla nota] Page 52

53 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art contenuto della nota integrativa Alcune informazioni sono state aggiunte Compensi agli amministratori e sindaci sotto forma di anticipazioni e finanziamenti concessi Precisando tasso di interesse, condizioni, importi rimborsati, cancellati o rinunciati Impegni assunti dalle società per effetto di garanzie prestate agli amministratori e ai sindaci Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell insieme più grande di cui l azienda fa parte Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell insieme più piccolo di cui l azienda fa parte Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite Informazioni sugli strumenti derivati sulla valutazione al fair value Criteri adottati dal redattore per distinguere la rilevanza Page 53

54 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2425 contenuto del conto economico parte straordinaria Vecchio E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Abrogato con obbligo di evidenziare nella nota integrativa «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o i costo di entità o incidenza eccezionali» Page 54

55 ELIMINAZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI La maggiore innovazione è costituita dalla scomparsa della sezione E, in cui attualmente trovano rilevazione i proventi e gli oneri straordinari, che ha sempre creato, nel passato, materia di discussione. Concetto di straordinario nella IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91: "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria«. OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società. L effetto complessivo si determina all inizio dell esercizio [effetto retroattivo] ma, a seguito della eliminazione della parte straordinaria, gli effetti andranno imputati alla gestione operativa. Page 55

56 OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIO Art ter il rendiconto finanziario Il nuovo articolo 2425-ter c.c. non prevede un contenuto minimo del rendiconto ma indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi: Ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all inizio e fine dell esercizio, Flussi finanziari derivanti dall attività operativa, da quella di investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i soci. Questa impostazione è in continuità con le disposizioni dell OIC 10 Rendiconto finanziario che prevede la presentazione dei flussi finanziari utilizzando uno schema basato sulle variazioni della liquidità. Page 56

57 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2424 contenuto dello stato patrimoniale I conti d ordine Vecchio 3 In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. Abrogato Page 57

58 ABROGATI I CONTI D ORDINE Il principio OIC 22 regola l iscrizione dei conti d ordine in calce al bilancio. In particolare vanno iscritti: Gli impegni Le garanzie prestate Beni di terzi presso la società Beni della società presso terzi Nel nuovo regime troveranno posto nella nota integrativa: Importo complessivo degli impegni Importo complessivo delle garanzie Importo complessivo delle passività potenziali non presenti in bilancio Importo complessivo degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili Importo complessivo degli impegni assunti verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte a comune controllo Page 58

59 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2424 I crediti Vecchio Nuovo C- Attivo circolante: 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; C- Attivo circolante 2)crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri Page 59

60 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 criteri di valutazione operazioni in valuta Vecchio 8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l eventuale utile netto accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali e immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento di acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura se la riduzione debba giudicarsi durevole; Nuovo 8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto; Page 60

61 MODIFICHE AL D.L. 127/91

62 MODIFICHE AL BILANCIO CONSOLIDATO Si restringe l area di operatività, perché si innalzano le soglie quantitative al di sotto delle quali non sussiste l obbligo. Non devono predisporre il consolidato le imprese che non hanno superato per 2 esercizi consecutivi, due dei limiti dell art.27. Page 62

63 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.27 casi di esonero Vecchio Non sono soggette all obbligo a) totale degli attivi da stato patrimoniale; b) totale dei ricavi da vendite e prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media 3 bis) le imprese che controllano solo imprese che sono irrilevanti ai fini del 2c, a rt.29 2) l esonero non si applica se l impresa abbia emesso titoli quotati in borsa. Nuovo Non sono soggette all obbligo a) 20 milioni totale attivi da stato patrimoniale b) 40 milioni totale ricavi da vendite e prestazioni c) 250 dipendenti medi esercizio 3bis)..altresi le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse 2) l esonero non si applica se l impresa è un ente di interesse pubblico ai sensi dell art.16 D.Lgs.39/2010 Page 63

64 MODIFICHE AL DLGS 127 art.29 redazione del bilancio consolidato Vecchio 1) dal conto economico, Nuovo 1) dal conto economico,dal rendiconto finanziario; 3 bis) non occorre rispettare gli obblighi intema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Page 64

65 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.31 principi di consolidamento Vecchio 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. Nuovo 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi ((...)) di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. Page 65

66 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.31 principi di consolidamento Vecchio 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2 comma,.deve essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto a stato patrimoniale consolidato alla voce «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni proprie». Nuovo 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2 comma,.deve essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l articolo 2424 bis, 7 comma, del codice civile. Page 66

67 MODIFICHE AL DLGS 127 art.32 struttura e contenuto Vecchio 1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico consolidati Nuovo 1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati. Page 67

68 MODIFICHE AL DLGS 127 art.33 consolidamento delle partecipazioni Vecchio Nuovo 1. Riferiti alla data in cui l impresa è inclusa 3) l eventuale residuo è iscritto se positivo in una voce dell attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima. L importo iscritto nell attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall art.2426, n.6.cc 1. Riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l impresa è inclusa 3) l eventuale residuo è iscritto.. se positivo in una voce denominata «Avviamento» e salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L importo iscritto nell attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma,n.6, dell art.2426 cc. Page 68

69 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.34 uniformità dei criteri di valutazione Vecchio Nuovo 2. a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel 2 comma, dell art.29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante. 2. a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi. 2 bis in casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato [al comma 1], purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. Page 69

70 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.36 partecipazioni non consolidate Vecchio Nuovo 1.Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell art.2426, n.4. 1.Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n.4.,dell art Page 70

71 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo o del passivo Nuovo b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenuti nel corso dell esercizio; le rivalutazioni,gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell esercizio;il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell esercizio. c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo o del passivo Page 71

72 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio d)la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità f)la composizione delle voci ratei e risconti e altri accantonamenti, quando il loro ammontare è significativo h)se l indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse,l importo complessivo degli impegni.. Nuovo d)la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo f) la composizione delle voci ratei e risconti e altri accantonamenti h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili; Page 72

73 MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio i) Se significativa, la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. m) La composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo; Nuovo i) la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche m)l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali Page 73

74 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.38 contenuto della nota integrativa Vecchio o) Cumulativamente per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento. Nuovo o)cumulativamente per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi Page 74

75 MODIFICA ALLA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA spostamento dalla relazione sulla gestione Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio [dalla relazione sulla gestione alla nota] modifica valida solo per il bilancio consolidato Page 75

76 MODIFICHE AL DLGS 127 art.40 c.2, relazione sulla gestione Vecchio Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente. d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi Nuovo Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente Page 76

77 MODIFICHE AL DLGS 127 art.42 pubblicazione del bilancio consolidato Vecchio 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. 3. Si applica il comma 2 dell'art del c.civ. Nuovo 1.Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 3. Si applica il comma 2 dell'art del c.civ. Page 77

78 MODIFICHE AL DLGS 127 Art.44 enti creditizi e finanziari Nuovo 1. Le disposizioni del presente articolo NON si applicano: a)alle banche italiane di cui all art.1 dlgs 385; b)alle società finanziarie italiane di cui all art.59,c.1) lettera b) dlgs 385; c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all art.59,c.1, lettera b-bis) dlgs 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del dlgs 142/2005; d) alle sim; e) alle società finanziarie italiane che controllano sim; f) alle sgr ; g) alle società iscritte all art 106; alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106; i) agenzie di prestito su pegno; l) agli IMEL; m)agli ist.pagamento; n) agli istituti di microcredito; o) ai confidi. Page 78

79 RENDICONTAZIONE ABBREVIATA PER LE PICCOLE IMPRESE E MICROIMPRESE

80 DEFINIZIONE DI PICCOLE SOCIETÀ le soglie di riferimento indicate nel novellato articolo 2435-bis sono: totale dell attivo dello stato patrimoniale: euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; dipendenti occupati in media durante l esercizio: 50 unità. Una società è piccola quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due dei parametri suindicati. Le piccole società hanno facoltà di godere delle semplificazioni previste (anche solo di alcune di queste), redigendo un bilancio in forma abbreviata Page 80

81 ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE piccole società Stato patrimoniale: eliminata la previsione della detrazione diretta nel prospetto degli ammortamenti e delle svalutazioni dalle immobilizzazioni materiali e immateriali; Conto economico: aggregazione delle movimentazioni degli strumenti finanziari derivati che transitano in conto economico (D18d e D19d) rispettivamente con le altre rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari (D18a-c e D19a-c); Rendiconto finanziario: esenzione dalla predisposizione; Page 81

82 ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE piccole società Criteri di valutazione: Esenzione dall utilizzo del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, per i quali sono confermati gli attuali criteri; Nota integrativa: previsione in positivo delle informazioni da fornire; Relazione sulla gestione: esenzione dalla predisposizione. Page 82

83 MODIFICHE SCHEMI E NOTA INTEGRATIVA piccole società Tali imprese dovranno, analogamente alle imprese con bilancio ordinario indicare nello schema di stato patrimoniale le immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dell ammortamento. La nota integrativa deve contenere le informazioni relative a criteri di valutazione, i movimenti delle immobilizzazioni, i debiti di durata superiore ai 5 anni, i debiti assistiti da garanzia reale, oneri finanziari imputati ai valori dell attivo, gli impegni le garanzie e le passività potenziali, elementi di costo e ricavo eccezionali,il numero medio dei dipendenti, i rapporti economici con amministratori e sindaci, le operazioni con le parti correlate, gli accordi fuori bilancio, strumenti finanziari derivati, i fatti intervenuti dopo l esercizio e i dati dell impresa controllante che redige il consolidato. Page 83

84 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2435 bis bilancio in forma abbreviata Vecchio Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro (1); 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro (1); 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani Nuovo 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro (1) ; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro (1) ; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Page 84

85 MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 bis bilancio in forma abbreviata Vecchio le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nuovo le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Page 85

86 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2435 bis bilancio in forma abbreviata Vecchio 4.Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c). Nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti Nuovo 4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D 18 d) voci D19(a), D19(b), D19(c), e D 19 d). Page 86

87 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art.2435 bis bilancio in forma abbreviata Vecchio 5.Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n.10 dell art.2426 e dai nn.2),3),7),9)10),12),13),14) 15) 16) w 17) dell art.2427 e dal n.1 dell art 2427 bis; Nuovo 5. Ferme restando le indicazioni richieste dal 3,4,e 5 comma dell art.2423, del 2 e 5 comma dell art.2423 ter, dal 2 comma dell art 2424, d al 1 comma, nn.4) e 6) dell art 2426 la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal 1 comma dell art. 2427, n.1),2),6) per quest ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8)9) 13),15) per quest ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria,16) 22bis), 22ter) per quest ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22 quater),22sexies) per quest ultimo anche omettendo l indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal c.1, art bis n.1). Page 87

88 MICROIMPRESE L aspetto più rilevante delle riforma in materia di società di minori dimensioni consiste nell introduzione della nuova categoria delle micro-imprese (articolo 2435-ter), categoria prima introdotta nella legislazione europea dalla direttiva 2012/6/Ue e poi incorporata nella direttiva 2013/34/Ue. Per tale categoria il legislatore ha previsto la redazione di un bilancio in forma super-abbreviata. Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati. totale dell attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro; dipendenti occupati in media durante l esercizio: n.5. Page 88

89 SEMPLIFICAZIONI PER LE MICROMPRESE Le micro-imprese ripropongono le Semplificazioni in materia di presentazione dei prospetti quantitativi (inclusa l esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario) e di criteri di valutazione previsti dall articolo 2435-bis (perciò, anche le micro-imprese sono esentate dall applicazione del metodo del costo ammortizzato). Le micro-imprese non devono seguire (trattasi di obbligo, non di facoltà) le norme codicistiche in materia di: - deroga all applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (articolo 2423, comma5); - contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto previsto dalla nuova pertinente disciplina (articolo 2426, comma 11-bis). La principale semplificazione consta nell esenzione dalla predisposizione della nota integrativa. Page 89

90 ESONERI E SEMPLIFICAZIONI art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese Le micro imprese sono esonerate da : Rendiconto finanziario Relazione sulla gestione Le disposizioni inerenti gli strumenti finanziari derivati e Nota integrativa se In calce allo SP sono contenute le informazioni relative a : Impegni, Garanzie e passività potenziali non risultanti da bilancio, le garanzie reali prestate Gli impegni in materia di trattamento di quiescenza, e le informazioni sui compensi agli amministratori. Fiscalità differita Page 90

91 SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI DELLA TRANSIZIONE

92 SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il Sole 24ore] Page 92

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