SIC - sistemi. di informazioni creditizie.

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1 Giornate formative UNIREC 2009 SIC - sistemi 1 blocchetto di informazioni creditizie. Segretario Nazionale ADICONSUM Con il patrocinio di:

2 Cosa sono i SIC. Banche dati private che gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito che banche e società finanziarie enti partecipanti trasmettono mensilmente. Tutti coloro che sono parte di un rapporto di credito sono censiti nei SIC. Gli enti partecipanti consultano i SIC per verificare la referenza creditizia dei soggetti che chiedono loro un finanziamento (dati negativi e dati positivi). Possono accedere altri soggetti solo su delega o procura del soggetto che intende conoscere la propria posizione. - SIC negativi: CTC. - SIC positivi/negativi: Crif, Experian ed Assilea.

3 Ambito del credito al consumo. I SIC censiscono quasi esclusivamente rapporti di credito al consumo. Il credito al consumo è una tipologia di credito destinata esclusivamente al consumatore, generalmente concessa sottoforma di dilazione di pagamento per l acquisto di beni o servizi (prestito finalizzato) o sottoforma di altra facilitazione finanziaria (prestito personale, carta di credito, fido di conto ecc). Il limite minimo del credito al consumo è pari ad euro 154,93 e quello massimo è pari ad euro ,41 (DIR 48/2008/CE: da euro 200 ad euro ). Servizi sempre più ampi: furto d identità, sovraindebitamento, pregiudizievoli, ecc.

4 Quando chiediamo un finanziamento. Quando un soggetto chiede un qualsiasi tipo di finanziamento, la banca o la società finanziaria (ente finanziatore) valuta sostanzialmente: la capacità reddituale del richiedente, il cui reddito deve essere certo, continuativo e sufficiente a garantire la restituzione del finanziamento (l ente finanziatore valuta la busta paga e/o la dichiarazione dei redditi del richiedente); la referenza creditizia del richiedente, l insieme delle informazioni relative ai rapporti di credito di cui un soggetto è parte e che riguardano, soprattutto, l andamento dei pagamenti.

5 Qual è la funzione dei SIC? I SIC consentono a banche e società finanziarie di gestire il rischio connesso all attività creditizia: le informazioni in essi contenute permettono infatti agli enti finanziatori di erogare il credito solamente ai soggetti affidabili (i cui dati sono positivi) e che non siano già troppo indebitati. I consumatori sono tutelati dal rischio di un eccessivo indebitamento. Se l esposizione debitoria risulta superiore alla loro capacità di rimborso, difficilmente verrà concesso un ulteriore finanziamento.

6 Normativa di riferimento. Codice privacy (D. Lgs. 196/2003) attuale normativa in materia di privacy: Introduzione dei codici di deontologia e buona condotta di settore (Art. 117 del Codice privacy). Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, in vigore dal 1 gennaio 2005: La stesura del Codice deontologico ha coinvolto diversi soggetti quali: Garante per la privacy, le associazioni dei consumatori, le associazioni dei partecipanti (ABI, Assofin) e dei SIC (no telefoniche).

7 Codice deontologico per i Sistemi di informazioni creditizie. Il codice deontologico ha disciplinato alcuni importanti aspetti che riguardano i SIC, tra i quali: la natura e le categorie di dati trattati dai SIC; le informative da fornire agli interessati; i tempi di conservazione dei dati nel SIC, stabilendo tempi diversi per le diverse casistiche; le modalità della segnalazione relativa al primo di ritardo di pagamento; l introduzione delle note informative; le modalità di gestione delle contestazioni sui dati da parte degli interessati; le modalità di gestione della revoca del consenso.

8 Codice Deontologico: requisiti e categorie dei dati. Le informazioni che definiscono richiesta/rapporto, sono: tipologia (es. prestito personale, mutuo ipotecario); fase (es. rinunciato dall Interessato, rifiutato dal Partecipante, estinto, ecc.); importo (es. del prestito rateale o del fido o limite di utilizzo della carta); data di richiesta e/o attivazione e di termine, quando applicabile; data ultimo aggiornamento trasmessa dal Partecipante; tipo di garanzia prestata, quando applicabile; descrizione del piano di rientro, quando presente (numero rate e periodicità, importo medio); andamento dei pagamenti (regolare o con inadempimento: ritardo regolarizzato, ritardo non regolarizzato, sofferenza ecc.).

9 Codice Deontologico: modalità di raccolta e registrazione dei dati. Registrazione dei dati: - al momento della richiesta di finanziamento, l ente partecipante accede al SIC e verifica le informazioni creditizie del richiedente; - ogni accesso dell ente partecipante viene registrato come nuova richiesta di finanziamento. Aggiornamento dei dati: - il partecipante aggiorna con cadenza mensile i dati registrati nel SIC: ogni mese, quindi, il partecipante trasmette al SIC nuove informazioni relative all andamento dei pagamenti o a significativi eventi che riguardano il rapporto di credito.

10 Codice Deontologico: modalità di raccolta e registrazione dei dati. Registrazione dei ritardi di pagamento - Il primo ritardo nei pagamenti gode di una franchigia di sessanta giorni e viene reso visibile nel sic solo decorso il termine indicato. - Inoltre, il partecipante è tenuto ad informare l interessato circa l imminente segnalazione negativa, che diventa visibile nel SIC solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. - In seguito, i ritardi vengono segnalati con l aggiornamento mensile.

11 Codice Deontologico: tempi di conservazione dei dati. Tempi di conservazione dell intero contratto Rapporti di credito in richiesta: 180 giorni dalla data di richiesta. Rapporti di credito non perfezionati (rinunciati e rifiutati): 30 giorni dalla data di ultimo aggiornamento. Rapporti di credito estinti (positivi): 36 mesi dalla data di fine del rapporto. Rapporti di credito con segnalazione di inadempimenti non sanati (sofferenza, perdita o cessione del credito): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale o dall ultimo aggiornamento.

12 Codice Deontologico: tempi di conservazione dei dati. Tempi di conservazione dei ritardi di pagamento Fino a 2 rate o mesi di ritardo: 12 mesi dalla comunicazione al SIC della regolarizzazione. Più di 2 rate o mesi di ritardo: 24 mesi dalla comunicazione al SIC della regolarizzazione. In caso di regolarizzazione successiva ad una cessione del credito, l aggiornamento relativo alla regolarizzazione deve essere richiesto dall interessato presentando la liberatoria del cessionario, in quanto quest ultimo non è tra i soggetti legittimati a contribuire dati ai SIC (NB: data regolarizzazione sulla liberatoria).

13 Codice Deontologico: richieste di finanziamento. La presenza di più richieste ne può comporta il rigetto (rischio sovraindebitamento, credit shopping, truffe ecc.). Occorre inoltrare una richiesta per volta (e attendere l esito). Occorre revocare il consenso al trattamento dei dati relativi alle richieste senza seguito (o attendere la cancellazione nei tempi canonici - 30/180).

14 Codice Deontologico: conservazione e aggiornamento dei dati. Il consumatore può rivolgere istanza di revoca del consenso al trattamento dei propri dati positivi censiti nel SIC (cancellazione dati positivi), ma: viene meno la propria referenza creditizia; in presenza di altri rapporti di credito con dati negativi, appaiono solo questi ultimi, che non possono essere cancellati; il soggetto rischia il sovraindebitamento: l ente partecipante non conosce l effettivo grado di indebitamento.

15 Codice Deontologico: conservazione dei dati negativi. Il consumatore non può, invece, revocare il consenso al trattamento dei dati negativi, i quali: vengono cancellati dai SIC in automatico solo al termine dei tempi stabiliti dalla normativa; è possibile ottenere la cancellazione (meglio, la rettifica) dei dati negativi errati, non aggiornati o frutto di truffe o simili.

16 Codice Deontologico: accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati. Il diritto di accesso può essere esercitato tramite istanza rivolta sia al gestore che al partecipante, anche delegando un terzo (nb: soggetti sospetti). Allo stesso modo, l interessato può esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del Codice privacy, quali il diritto di ottenere la modifica, l aggiornamento, l integrazione, oltre alla cancellazione dei dati illecitamente trattati

17 Sistemi di informazioni creditizie. Experian Via Carlo Pesenti, Roma - Tel C.T.C. Consorzio Tutela Credito Viale Tunisia Milano Tel CRIF Via Fantin 1/ Bologna - Tel. (Ufficio Privati) Assilea Piazzale Ezio Tarantelli Roma - Tel

18 Codice Deontologico: contestazioni di dati errati o non aggiornati. L interessato può contestare i dati che ritiene errati o non aggiornati, inoltrando reclamo al gestore del SIC (NB: motivazioni in fatto e in diritto + prove documentali). Il gestore chiede all ente partecipante di verificare i dati alla luce delle contestazioni dell interessato. Se la verifica dura più di 15 giorni, il gestore sospende la visibilità dell intero contratto. A seconda dell esito delle verifiche, la posizione viene rettificata/cancellata/riconfermata e torna visibile.

19 Codice Deontologico: contestazioni di dati errati o non aggiornati. Errori della banca/finanziaria: - di contribuzione dei dati ai SIC; - di contabilizzazione dei pagamenti; - di mancato aggiornamento della posizione; - di altro genere (es: tardivo invio dei bollettini/errate o omesse comunicazioni ecc). Errori di terzi o, comunque, non imputabili al debitore (es: errori di trasmissione dei pagamenti tra banche ecc). Problemi con il venditore del bene acquistato a rate: - rapporto di esclusiva tra venditore e finanziaria: cancellazione totale; - no esclusiva: inserimento di nota che indica le contestazioni relative all inadempimento del venditore (come prevede codice deontologico); - no esclusiva: cancellazione/rettifica a discrezione della finanziaria (dipende da regolarizzazione/comportamento venditore ecc). -NB: DIR 48/2008/CE.

20 Casistica reclami (cancellazione/rettifica dei dati). Truffe (es: furti di identità, falsificazione della firma): cancellazione. Altro: - Garante/coobbligato che nulla sanno dell insoluto (mancata comunicazione dei ritardi ecc.): cancellazione a discrezione della banca/finanziaria. - Rappresentante legale delle società a responsabilità limitata.

21 Delega. DELEGA PER ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL ART. 7 D. LGS. 196/2003 nei confronti di CRIF EXPERIAN - CTC ASSILEA Il sottoscritto nato a (provincia) il residente in via/p.zza n. città provincia) CAP recapito telefonico fax indirizzo posta elettronica documento di riconoscimento (tipo) n. rilasciato da in data e Codice fiscale DELEGA ai sensi del comma 2 dell articolo 9 del D.Lgs. 196/2003 ( Codice ), nonché del comma 3 dell art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, affinché assuma l incarico di rappresentarlo in relazione all esercizio in suo nome e per suo conto dei diritti di cui all articolo 7 del Codice nei confronti di CRIF, EXPERIAN, CTC ed ASSILEA, in relazione al trattamento di dati personali effettuato nell ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie dalle stesse società gestiti. Al contempo, il sottoscritto elegge domicilio per ogni comunicazione relativamente a quanto sopra presso. Data: Allegato: documento di identità del delegante e codice fiscale Firma del delegante

22 Centrale Rischi Banca d Italia. Fino al 1 gennaio 2009, censiva i dati relativi a rapporti di credito erogati per importi superiori ai ,00. Dal 1 gennaio 2009 il limite minimo di censimento si è abbassato ai ,00 euro. Maggiori difficoltà per l esercizio dei diritti dei soggetti censiti: non si applica il codice deontologico per i SIC, ma le Istruzioni per gli intermediari creditizi emanate dalla Banca d Italia. Con la modifica dei limi, è stata abolita la centrale rischi per piccoli importi (CRIC).

23 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. La Centrale d Allarme Interbancaria - CAI (D.lgs. n. 507/99, art. 36 e Decreto n. 458/01) nasce dal Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. La CAI ha carattere di servizio di interesse economico generale. La CAI (istituita presso la Banca d'italia e gestita dalla SIA) ha lo scopo di migliorare l affidabilità degli strumenti di pagamento e di prevenire le frodi. La CAI registra i nominativi dei soggetti interdetti all emissione di assegni bancari o postali e dei titolari di carte di pagamento revocate e dei dati riguardanti gli strumenti (assegni/carte) smarriti o sottratti.

24 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. Nell archivio sono inseriti i dati relativi ai traenti degli assegni bancari o postali (titolari del conto corrente) emessi senza autorizzazione o senza provvista, gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista e quelle penali conseguenti al mancato rispetto degli obblighi imposti dalla sanzione amministrativa accessoria, i riferimenti della carta e le generalità del soggetto cui è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui è denunciato il furto o lo smarrimento. In quest ultimo caso non devono essere comunicati i riferimenti del titolare.

25 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. Inoltre sono inseriti i dati relativi: all intermediario che trasmette la segnalazione - gli enti, anche senza personalità giuridica denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla CCIA. - per le persone fisiche segnalate cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto per la convenzione d assegno; agli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista:: coordinate, divisa, importo, coordinate dei moduli d assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento; coordinate dei moduli d assegno non restituiti. alle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo e per quelle per cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza.

26 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. L iscrizione per l emissione di assegni senza autorizzazione è effettuata entro venti giorni dalla presentazione per l incasso, mentre in caso di mancanza di provvista (fondi sufficiente sul conto corrente) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell assegno (la prova del pagamento tardivo deve essere fornita dall'interessato). In caso di mancanza di provvista dal momento del mancato pagamento il correntista deve ricevere il preavviso della revoca da parte del trattario (intermediario). Scaduti i sessanta giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, il traente deve restituire i moduli di assegno in suo possesso all intermediario che li abbia rilasciati. L iscrizione sarà effettuata dopo almeno dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Gli effetti dell'iscrizione sono la revoca dell autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo.

27 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. Le banche e le Poste nel corso del semestre non possono aprire nuove convenzioni di assegno, pagare i titoli del correntista emessi dopo l iscrizione. Queste (trattario) sono responsabili sia nel caso di omessa o ritardata iscrizione nell archivio, sia nel caso autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di persona iscritta nell archivio. Il trattario è obbligato in solido a pagare gli assegni emessi dal traente nel periodo di revoca. Per le carte di credito, la segnalazione è mantenuta nell archivio per due anni, dopo di che deve essere cancellata. I dati identificativi personali, iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione ovvero delle sanzioni e dei divieti, restano iscritti in archivio per il periodo d efficacia dei relativi provvedimenti. I dati identificativi iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.

28 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. Ai dati personali inseriti nella CAI può accedere oltre il soggetto interessato: (direttamente - in alcuni casi solo per l interdizione ad emettere assegni - o attraverso gli enti segnalanti privati) banche, intermediari finanziari, uffici postali, il Prefetto e l'autorità giudiziaria che può accedere direttamente ai dati. La cancellazione può essere effettuata solo per richiesta del soggetto segnalante o per provvedimento dell autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali. La domanda può essere presentata previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento e del codice fiscale o presentazione della delega ricevuta.

29 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI. L accesso ai dati non nominativi è aperto a tutti. I dati consultabili sono relativi ai moduli degli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l iscrizione in archivio, bloccati per altri motivi e alle carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte. I dati relativi agli assegni smarriti, rubati o in altro modo bloccati sono consultabili sul sito

30 Domanda. RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA DATI NOMINATIVI I.._sottoscritt nat. A. ( ), il.. -.._-, residente a. ( ), codice fiscale. BANCA D'ITALIA FILIALE di... chiede a codesto Istituto di verificare nell Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito ai sensi dell art.10-bis della L.386/90 - introdotto dall art.36 del D.Lgs.507/99 e gestito dalla SIA, l eventuale iscrizione del seguente nominativo: [ ] PERSONA FISICA Cognome.Nome..Luogo di nascita.prov. Data di nascita -..- C.F. sesso [ ] PERSONA GIURIDICA / ENTE NON AVENTE PERSONALITA GIURIDICA Denominazione o ragione sociale Sede Legale. rov.. Codice Fiscale Con riferimento al/ai seguente/i segmento: [ ] archivio assegni (CAPRI) [ ] archivio carte (CARTER) [ ] archivio sanzioni amministrative (ASA) [ ] archivio sanzioni penali (ASP) data, firma Dichiara inoltre di aver preso visione e ricevuto copia del foglio informativo sintetico sulla Centrale d Allarme Interbancaria e dell informativa di cui all art.13 del D.Lgs n.196/2003 relativa ai dati afferenti all istanza di accesso (Codice in materia di protezione dei dati personali), acclusi al presente modulo. data, firma

31 Domanda. BANCA D'ITALIA FILIALE di... RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA DATI NON NOMINATIVI _..I.._ sottoscritt_.. nat a ( ),il.-..- residente a ( ), chiede a codesto Istituto di verificare nell Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito ai sensi dell art.10-bis della L.386/90 - introdotto dall art.36 del D.Lgs.507/99 - l eventuale iscrizione dell assegno/i:.. bancario. postale codice ABI CAB da n. assegno a n. assegno.. da n. assegno a n. assegno. da n. assegno a n. assegno. (eventuale) importo/ della carta di pagamento: n.identificativo carta (PAN).. emittente carta codice ABI emittente carta data, firma

32 Elenco informatico dei protesti presso la Camera di Commercio. Protesto di assegni bancari o postali Se chi ha emesso l assegno paga l importo entro 12 mesi dalla levata (compresi interessi e spese del protesto): - trascorsi 12 mesi dalla levata, chiede la riabilitazione al Tribunale territorialmente competente (se ha pagato tutti i titoli protestati e non ne subisce ulteriori); - cancellazione del protesto alla Camera di Commercio. Se chi ha emesso l assegno non paga l importo o lo paga dopo 12 mesi dalla levata: - deve attendere 5 anni per la cancellazione del protesto.

33 Elenco informatico dei protesti presso la Camera di Commercio. Cancellazione dall elenco per illegittimità od erroneità del protesto. Qualora chi ha emesso l assegno paghi entro 60 giorni dalla levata, non viene segnalato nella CAI Centrale Allarme Interbancaria e non è soggetto a sanzioni amministrative.

34 Elenco informatico dei protesti presso la Camera di Commercio. Protesto di cambiale Cancellazione per avvenuto pagamento del titolo cambiario (entro 12 mesi dalla levata senza riabilitazione). Cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto. Cancellazione per riabilitazione (pagamento dopo i 12 mesi dalla levata, se sussistono i requisiti previsti dalla legge Antiusura). Annotazione avvenuto pagamento (pagamento dopo i 12 mesi dalla levata). Se il pagamento non avviene: cancellazione dopo 5 anni.

35 Grazie.

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