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1 per GIORNATA FORMATIVA SIC - Sistemi di Informazioni Creditizie

2 Le banche dati più importanti 2 SIC Banche dati private che gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito che banche e società finanziarie (enti partecipanti) trasmettono mensilmente. Centrale Rischi Banca d Italia fornisce agli enti creditizi la valutazione dei rischi derivanti dal cumulo di affidamenti in capo ad un unico soggetto. CAI (Centrale d Allarme Interbancaria) è istituita presso la Bn Banca d Italia e registra i nmintiidi nominativi dei soggetti interdetti tti alle emissionidiassegnibancariopostaliedeititolaridicartedi pagamento pg revocate. Sportello Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio.

3 3 Qual è la funzione dei SIC I SIC consentono a banche e società finanziariei i di gestire il rischio connesso all attività creditizia: le informazioni in essi contenuti permettono, infatti, agli enti finanziatori di erogare il credito solamente ai soggetti affidabili. LA RESPONSABILITÀ È SEMPRE DELL INTERMEDIARIO I consumatori, a loro volta, sono tutelati dal rischio di un eccessivo indebitamento. t Se l esposizione i debitoria i risulta superiore alla capacità di rimborso, difficilmente verrà concesso un ulteriore finanziamento.

4 4 Ambito btodi credito edtoal consumo o I SIC censiscono rapporti di credito al consumo, di mutuo, di scoperto di conto. I rapporti più numerosi sono di credito al consumo. Il credito al consumo è una tipologia di credito destinata esclusivamente al consumatore, generalmente concessa sottoforma di dilazione di pagamento per l acquisto di beni o servizi (prestito finalizzato) o sottoforma di altra facilitazione i finanziaria (prestito personale, carta di credito, fido di conto, ecc). Il limite minimo del credito al consumo è pari ad euro 200,00 e quello massimo è pari ad euro ,00.

5 Normativa adi riferimento e 5 Codice privacy (D. Lgs. 196/2003) attuale normativa in materia di privacy: Introduzione dei codici di deontologia e buona condotta di settore (Art. 117 del Codice privacy). Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pg in vigore dal 1 gennaio 2005 (La stesura del Codice deontologico ha coinvolto diversi soggetti quali: Garante per la privacy, le associazioni dei consumatori, le associazioni dei partecipanti p e dei SIC). ) Provvedimento Autorità Garante dei dati personali del 18 marzo Legge 148/11 esclusivamente per la parte relativa alla cancellazione di segnalazioni dei ritardati pagamenti (Novità).

6 Codice Deontologico 6 Il Codice Deontologico ha disciplinatoi alcuni importantii aspetti che riguardano i SIC, tra i quali: la natura e lecategorie did dei dati trattati disic dai SIC; le informative da fornire agli interessati; i tempi di conservazione did dei dati, stabilendo tempi differentii per le diverse casistiche; le modalità della segnalazione relativa al primo ritardo di pagamento; l introduzione delle note informative; le modalità di gestione delle contestazioni dei dati da parte degli interessati le modalità di gestione della revoca del consenso.

7 7 Codice Deontologico Requisiti iti e categorie dei dati Le informazioni che definiscono richiesta/rapporto, sono: tipologia (es. prestito personale, mutuo ipotecario, ecc.); data di richiesta ihi e/o attivazione i e di termine, quando applicabile; fase (es. richiesta, rinuncia dell interessato, rifiuto del Partecipante, estinto, ecc.); importo (es. prestito rateale o limite di utilizzo della carta o importo del fido, importo del mutuo, ecc.); data ultimo li aggiornamento trasmessa dlp dal Partecipante; tipo di garanzia prestata, quando applicabile; descrizione del piano di rientro, quando presente (numero rate, periodicità, importo); andamento dei pagamenti (regolare o con inadempimento: ritardo regolarizzato o non regolarizzato, sofferenza ecc.).

8 8 Codice Deontologico Modalità di raccolta e registrazione i dei dati Registrazione i did dei dati: al momento della richiesta di finanziamento, l ente partecipante t interroga il SIC e verifica le informazioni creditizie del richiedente; ogni accesso dell ente partecipante viene registrato come nuova richiesta di finanziamento. Aggiornamento dei dati: il partecipante aggiorna con cadenza mensile i dati registrati nel SIC; ogni mese, quindi, il partecipante trasmette al SIC nuove informazioni relative all andamento dei pagamenti pg o a significativi eventi che riguardano il rapporto di credito.

9 Codice Deontologico Tempi di conservazione dei dati 9 Tempi di conservazione dll dell intero contratto rapporti di credito in richiesta ihi e non perfezionati: i 180 giorni dalla data di richiesta; rapporti di credito non perfezionati (rinunciati e rifiutati): 30 giorni dalla data di ultimo aggiornamento su richiesta dell interessato; rapporti di credito con segnalazione di inadempimenti non sanati (sofferenza, perdita o cessione del credito): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale o dall ultimo aggiornamento; rapporti di credito estinti (positivi): 36 mesi dalla data di fine del rapporto.

10 10 Codice Deontologico Modalità di raccolta e registrazione i dei dati Registrazione dei ritardi di pagamento: Il primo ritardo nei pagamenti gode di una franchigia di 60 giorni dal momento della segnalazione da parte dell ente partecipante al Sic. Il partecipante p è tenuto ad informare l interessato circa l imminente segnalazione negativa, che diventa visibile nel SIC solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso (problema: i giorni sono 60 o ). In seguito, ogni ritardo è iscritto immediatamente ed è visibile con l aggiornamento mensile.

11 11 Codice Deontologico Tempi di conservazione dei dati Tempidi conservazione diit dei ritardi di pagamento Fino a 2 rate o mesi di ritardo: 12 mesi dalla comunicazione al SIC della regolarizzazione. Più di 2 rate o mesi di ritardo: 24 mesi dalla comunicazione al SIC dll dellaregolarizzazione. l i In caso di cessione del credito, l intermediario segnala al SIC la chiusura del rapporto, riportando il fatto che il credito è stato ceduto. In caso di regolarizzazione successiva è opportuno che il debitore si faccia rilasciare i una liberatoriai dl del cessionario, i in quanto quest ultimo non è tra i soggetti legittimati a contribuire dati ai SIC quindi non potrà chiedere alcuna modifica della segnalazione.

12 12 Codice Deontologico Tempi di conservazione dei dati Tempi di conservazione di dei ritardi di pagamento Riforma ex legge 148/11 Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto alla integrazione nei dati inseriti nelle banche dati con la segnalazione relativa alla regolarizzazione dei pagamenti entro 10 giorni dai pagamenti stesso. L intermediario che riceve il pagamento deve immediatamente comunicarlo al SIC. Per le segnalazioni regolarizzate e già inserite nelle banche dati relative a mancati pagamenti di rate inferiori i i a sei mesi o di un unica rata semestrale devono essere aggiornate secondo quanto previsto al comma precedente (entro 10 giorni).

13 13 Codice Deontologico Conservazione e aggiornamento dei dati Il consumatore può rivolgere istanza di revoca del consenso al trattamento dei propri dati positivi censiti nel SIC (cancellazione dati positivi). Questo significa che potranno essere cancellati solo i dati relativi a consumatori che abbiano estinto regolarmente il credito, ma: con la cancellazione n viene in mn meno la rfrnz referenza creditizia e rimangono censiti eventuali rapporti di credito condati dtinegativi. i

14 14 Codice Deontologico Conservazione dei dati negativi Il consumatore non può, invece, revocare il consenso al trattamento dei dati negativi, iquali vengono cancellati dai SIC in automatico solo al termine dei tempi stabiliti dalla normativa. È possibile ottenere la cancellazione (meglio, la rettifica) dei dati negativi errati, non aggiornati o frutto di truffe o simili.

15 15 Codice Deontologico Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati Il diritto di accesso ai dati da parte del consumatore può essere esercitato tramite istanza rivolta sia al gestore sia al partecipante, anche delegando un terzo (nb: attenzione soggetti sospetti). Allo stesso modo, l interessato può esercitare tuttiidirittidicuiall art.7delcodiceprivacy, quali il dirittoi di ottenere la modifica, l aggiornamento, l integrazione, oltre alla cancellazione dei dati illecitamente trattati.

16 16 Codice Deontologico Contestazioni t i di dati errati o non aggiornati L interessato può contestare i dati che ritiene ii errati onon aggiornati, inoltrando reclamo al gestore del SIC (nb: motivazioni in fatto e in diritto + prove documentali), quindi: il gestore chiede all ente partecipante di verificare i dati alla luce delle contestazioni dell interessato. se la verifica dura più di 15 giorni, il gestore sospende la visibilità dell intero contratto (oscuramento). a seconda dell esito delle verifiche, la posizione viene rettificata/cancellata/riconfermata e torna visibile.

17 17 Casistica reclami (cancellazione/rettifica dei dati) Errori dll della banca/finanziaria: i i di contribuzione dei dati ai SIC; di contabilizzazione dei pagamenti; pg di mancato aggiornamento della posizione; di altro genere (es: tardivo invio dei bollettini/errate o omesse comunicazioni al soggetto finanziato, ecc). Errori di terzi o, comunque, non imputabili al debitore (es: errori di trasmissione dei pagamenti tra banche, ecc). Problemi con il venditore del bene acquistato a rate: rapporto di esclusiva tra venditore e finanziaria: cancellazione totale; no esclusiva: inserimento di nota che indica le contestazioni relative all inadempimento del venditore; cancellazione/rettifica a discrezione della finanziaria (dipende da regolarizzazione/comportamento venditore).

18 18 Casistica reclami (cancellazione/rettifica dei dati) Truffe (es: furti di identità, falsificazione della firma, ecc.) = cancellazione. Nel caso il garante/coobbligato non fosse a conoscenza dll dellostato tt di insolvenza dldbit del debitore principale (mancata comunicazione dei ritardi, ecc) si ha la cancellazione dei dati, a discrezionei della banca/finanziaria.

19 Modello di delega 19 DELEGA PER ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL ART. ART. 7 D. LGS. 196/2003 nei confronti di CRIF EXPERIAN - CTC ASSILEA Il sottoscritto nato a (provincia) il i il residente in via/p.za n. città (provincia) CAP recapito telefonico fax indirizzo posta elettronica documento di riconoscimento (tipo) n. rilasciato da in data e Codice fiscale, DELEGA ai sensi del comma 2 dell articolo 9 del D.Lgs. 196/2003 ( Codice ), nonché del comma 3 dell art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, affinché assuma l incarico di rappresentarlo in relazione all esercizio in suo nome e per suo conto dei diritti di cui all articolo 7 del Codice nei confronti di CRIF, EXPERIAN, CTC ed ASSILEA, in relazione al trattamento di dati personali effettuato nell ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie dalle stesse società gestiti. Al contempo, il sottoscritto elegge domicilio per ogni comunicazione relativamente a quanto sopra presso. Data: Firma del delegante *Allegato: documento di identità del delegante e codice fiscale

20 Novità normative 20 Con provvedimento del 18 marzo 2010, l Autorità Garante dei dati personali ha stabilito che i SIC, in occasione della richiesta di informazione possono imporre, al soggetto richiedente, un contributo spese (incluse quelle postali) di: Massimo 7,00 (sette) euro per le richieste successive alla prima per ciascun anno solare. Massimo 3,00 (tre) euro per ogni richiesta incompleta per cui sia necessario eess contattare il richiedente. e. Massimo 10,00 (dieci) euro nel caso che non esistano iscrizioni nel sistema. Le richieste effettuate per posta elettronica e la prima richiesta effettuata in ogni anno solare devono essere GRATUITE

21 Novità normative 21 La riforma dlt del Testo Unico bancario intervienei anche sulle società finanziarie UNIFICANDO in un unico albo le società ora iscritte come intermediari, negli artt. 106 e 107 del TUB. La riforma riguarderà anche le società di acquisto crediti iscritte nell elenco ex art Con la nuova normativa saranno modificati sia gli aspetti patrimoniali che quelli organizzativi. Tra l altro, laltro, potranno essere richieste informazioni anche alle banche dati estere, attraverso il principio della reciprocità.

22 Centrale Rischi Banca d Italia 22 LaL Centrale di dei rischi la Banca d Italia fornisce agli Enti creditizi i i la valutazione dei rischi derivanti dal cumulo di affidamenti in capo ad un unico soggetto. La segnalazione alla Centrale dei rischi, che avviene introducendo il nominativo all interno di una sorta di lista nera, rappresenta uno strumento per valutare l affidabilità del cliente. L obiettivo è di migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e accrescere la stabilità del sistema. Gli intermediari comunicano alla Banca d Italia informazioni sulla loro clientela e, per finalità connesse con l assunzione e la gestione del rischio di credito, ricevono, periodicamente, informazioni sulla posizione dbi debitoriai di dei nominativi i isegnalati e di dei soggetti a questi collegati. Per il carattere riservato dei dati censiti le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui siano utili a fornire elementi di valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

23 Centrale Rischi Banca d Italia 23 La Centrale rischi della Banca d Italia censisce i crediti superiori a ,00 euro e minori di ,00 per le operazioni di crediti per cassa e di firma, garanzie, valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari, operazioni effettuate per conto terzi, valore nominale di crediti ceduti a terzi. Inoltre, sono censite le posizioni a sofferenza, senza limiti d importo. Con la modifica dei limiti, è stata abolita la centrale rischi per piccoli importi (CRIC). Maggiori difficoltà per l esercizio dei diritti dei soggetti censiti: non si applica il codice deontologico per isic,maleistruzioni per gli intermediari creditizi emanate dalla Banca d Italia.

24 Centrale Rischi Banca d Italia 24 Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza e provvedere a rettificare le posizioni di rischio in relazione a richieste della Banca d Italia, conseguenti ad ordini impartiti dall Autorità Giudiziaria Circ. aut. Privacy 139/10). Dal giugno 2010 l intermediario deve segnalare ogni pendenza presso un Autorità terza rispetto alle parti (ad esempio, Autorità Giudiziaria), relativa a contestazioni sui dati segnalati oppure in base al rapporto di credito. La nuova normativa da certezza al debitore di ogni eventuale ritardo o segnalazione a sofferenza del credito.

25 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 25 La Centrale d Allarme Interbancaria - CAI (D.lgs. n. 507/99, art. 36 e Decreto n. 458/01) nasce dal Regolamento sul funzionamento dell archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. La CAI ha carattere di servizio di interesse economico generale. La CAI (istituita presso la Banca d Italia e gestita dalla SIA) ha lo scopo di migliorare l affidabilità degli strumenti di pagamento e di prevenire le frodi. La CAI registra i nominativi dei soggetti interdetti all emissione di assegni bancari o postali e dei titolari di carte di pagamento revocate e dei dati riguardanti gli strumenti (assegni/carte) smarriti o sottratti.

26 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 26 Nell archivio sono inseriti: i dati relativi ai traenti degli assegni bancari o postali (titolari del conto corrente) emessi senza autorizzazione o senza provvista; gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell autorizzazione; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista e quelle penali conseguenti al mancato rispetto degli obblighi imposti dalla sanzione amministrativa accessoria; i riferimenti della carta e le generalità del soggetto cui è stata revocata l autorizzazione all utilizzo di carte di pagamento; gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui è denunciato il furto o lo smarrimento. In quest ultimo caso non devono essere comunicati i riferimenti del titolare.

27 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 27 Inoltre sono inseritiiti i dti dati relativi ltiiall intermediario i che trasmettett la segnalazione: per gli enti, anche senza personalità giuridica denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla CCIA. per le persone fisiche cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto per la convenzione d assegno. Agli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista occorre inviare le coordinate, dei moduli d assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento e quelle dei moduli d assegno non restituiti. Per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l autorizzazione all utilizzo e per quelle per cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento dovranno essere inviati: emittente, numero, scadenza.

28 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 28 L iscrizione per l emissione di assegni senza autorizzazione è effettuata entro 20 giorni dalla presentazione per l incasso, mentre in caso di mancanza di provvista (fondi insufficienti sul conto corrente) ) entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell assegno (la prova del pagamento tardivo deve essere fornita dall'interessato). In caso di mancanza di provvista dal momento del mancato pagamento il correntista deve ricevere il preavviso della revoca da parte del trattario (intermediario). Scaduti i 60 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, il traente deve restituire i moduli di assegno in suo possesso all intermediario che li abbia rilasciati. L iscrizione sarà effettuata dopo almeno dieci giorni dalla ricezione i dll della comunicazione. i Gli effetti dell iscrizione sono la revoca dell autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi dalla segnalazione del nominativo.

29 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 29 Le banche e Poste Italiane nel corso del semestre non possono aprire nuove convenzioni di assegno e pagare i titoli del correntista emessi dopo l iscrizione. Queste (trattario) sono responsabili sia nel caso di omessa o ritardata iscrizione nell archivio, sia nel caso autorizzino il rilascio di moduli di assegni in favore di persona iscritta nell archivio archivio. Iltrattarioèobbligatoinsolidoapagaregliassegniemessidal traente nel periodo di revoca. Per le carte di credito, la segnalazione è mantenuta nell archivio i per due anni, dopo di che deve essere cancellata. I dati identificativi personali, iscritti a seguito della revoca dell autorizzazione ovvero delle sanzioni e dei divieti, restano iscritti in archivio per il periodo d efficacia dei relativi provvedimenti. I dati identificativi iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.

30 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 30 Ai dati personali inseriti nella CAI possono accedere oltre il soggetto interessato (direttamente - in alcuni casi solo per l interdizione ad emettere assegni - o attraverso gli enti segnalanti privati): banche, intermediari finanziari, uffici postali, Prefetto e Autorità giudiziaria (accesso diretto). La cancellazione può essere effettuata solo per richiesta del soggetto segnalante o per provvedimento dell autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali. La domandad può essere presentata previa esibizione i di un idoneo documento di riconoscimento e del codice fiscale o presentazione della delega ricevuta.

31 Centrale di Allarme Interbancaria - CAI 31 L accesso ai dati non nominativi è aperto a tutti. I dati consultabili sono relativi ai moduli degli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l iscrizione in archivio, bloccati per altri motivi e alle carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte. I dti dati relativi ltiiagli assegni smarriti, rubati btio in altro modo bloccati sono consultabili sul sito

32 32 Modello di domanda informazioni dati nominativi BANCA D'ITALIA DITALIA FILIALE di... RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA DATI NOMINATIVI I.._sottoscritt nat. a. ( ), il.. -.._-., residente a..( ), codice fiscale. chiede a codesto Istituto di verificare nell Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito ai sensi dell art.10-bis della L.386/90 - introdotto dall art.36 art.36 del D.Lgs.507/99 e gestito dalla SIA, leventuale l eventuale iscrizione del seguente nominativo: [ ] PERSONA FISICA Cognome.Nome..Luogo di nascita.prov. Data di nascita -..- C.F. sesso [] PERSONA GIURIDICA / ENTE NON NAVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA Denominazione o ragione sociale Sede Legale. Prov.. Codice Fiscale Con riferimento al/ai seguente/i segmento: [ ] archivio i assegni (CAPRI) [ ] archivio i carte (CARTER) [ ] archivio sanzioni amministrative (ASA) [ ] archivio sanzioni penali (ASP) data, firma Dichiara inoltre di aver preso visione e ricevuto copia del foglio informativo sintetico sulla Centrale d Allarme Interbancaria e dell informativa i di cui all art.13 del DL D.Lgs n.196/2003 relativa ai dati afferenti all istanza di accesso (Codice in materia di protezione dei dati personali), acclusi al presente modulo. data, firma

33 33 Modello di domanda informazioni dati non nominativi BANCA D'ITALIA DITALIA FILIALE di... RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA DATI NON NOMINATIVI _..I.._ sottoscritt_.. nat a ( ),il.-..-, residente a. ( ), chiede a codesto Istituto di verificare nell Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito ai sensi dell art.10-bis della L.386/90 - introdotto dall art.36 del D.Lgs.507/99 - l eventuale iscrizione dell assegno/i:.. bancario. postale codice ABI.CAB da n. assegno a n. assegno da n. assegno a n. assegno.da n. assegno a n. assegno.(eventuale) importo/ della carta di pagamento:n.identificativo carta (PAN).. emittente carta... codice ABI emittente carta data, firma

34 34 Elenco informatico dei protesti presso la Camera di Commercio Protesto di assegni bancari o postali Se chi ha emesso l assegno paga l importo entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (compresi interessi e spese del protesto): Sechihaemessol assegnononpagal importoo lo paga dopo 12 mesi dalla levata: deve attendere 5 anni per la cancellazione del protesto.

35 35 Elenco informatico dei protesti presso la Camera di Commercio Cancellazione dall elenco per illegittimità od erroneità del protesto Qualora chi ha emesso l assegno paghi entro 60 giorni i dll dalla levata, non viene segnalato nella CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e non è soggetto a sanzioni amministrative.

36 36 Elenco informatico dei protesti presso la Camera di Commercio Protesto di cambiale: Cancellazione per avvenuto pagamento del titolo cambiario (entro 12 mesi dalla levata senza riabilitazione); Cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto; Cancellazione per riabilitazione (pagamento dopo i 12 mesi dalla levata, se sussistono i requisiti previsti dalla legge Antiusura); Annotazione avvenuto pagamento (dopo i 12 mesi dll dalla levata); Se il pagamento non avviene: cancellazione dopo 5 anni.

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