Iva al 22% da oggi 1 ottobre 2013
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- Clemente Mora
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1 Numero 192/2013 Pagina 1 di 6 Iva al 22% da oggi 1 ottobre 2013 Numero : IVA Gruppo : NOVITÀ Oggetto : ALIQUOTA IVA 22% Norme e prassi : COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30 SETTEMBRE 2013; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 45/E DEL ; ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011; ART. 11 D.L. 76/2013; NOSTRA CDG N. 141/2013. Sintesi È scattato da oggi l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria, che passa dal 21 al 22%. Sembra che siano molte le aziende impreparate alla gestione del cambio di aliquota, anche perché a lungo la politica aveva preannunciato il congelamento di questo aumento. È certo comunque che eventuali errori nelle fatture e negli scontrini potranno essere regolarizzati dagli operatori senza sanzioni. Ad affermarlo è stata l'agenzia delle entrate nel comunicato stampa di ieri , riprendendo un orientamento già consolidato in passato in occasione del precedente cambio di aliquota dal 20 al 21%. Gli argomenti 1. AUMENTO DELL'IVA 2. UN RIEPILOGO SUL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA 3. CORREZIONE DI ERRORI
2 Numero 192/2013 Pagina 2 di 6 Aumento dell'iva Da oggi scatta l'aumento dell'iva dal 21 al 22%. Rimangono, invece,invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. A partire da oggi bisognerà quindi modificare la fatturazione e l annotazione dei corrispettivi. Per bloccare la norma che prevede l'aumento dell'aliquota, inizialmente prorogato dal 1 luglio al 1 ottobre con il D.l. 76/2013, serviva un decreto legge, che però a causa delle problematiche politiche di questi giorni non è stato effettuato. DAL 1 OTTOBRE 2013 IVA 21% IVA 22% A decorrere dal 1 ottobre 2013 l aliquota dell imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011 POST D.L. 76/2013 L'aumento, benché atteso, arriva di sorpresa cogliendo impreparati gli operatori economici che dovranno adeguarsi in fretta alle nuove misure. Ai fini dell'individuazione della corretta aliquota da applicare si dovrà tenere conto dell'art. 6, D.P.R. n. che disciplina il momento rilevante dell'operazione ai fini IVA. Inoltre si ritiene di poter fare riferimento alla Circolare dell'agenzia delle entrate n. 45/E del emessa in occasione del precedente aumento dal 20 al 21%. Un riepilogo sul momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva Per le cessioni di beni il momento di effettuazione è: per i beni immobili la stipula dell'atto di compravendita; per i beni mobili il momento della consegna/spedizione. CESSIONI DI BENI IMMOBILI CESSIONI DI BENI MOBILI DATA DEL ROGITO ALIQUOTA IVA DATA DI CONSEGNA ALIQUOTA IVA FINO AL % FINO AL % DAL % DAL % Vi sono poi alcune eccezioni a questa regola: DEROGHE COMMA 1 le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
3 Numero 192/2013 Pagina 3 di 6 posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 1, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. LETT. A) CO. 2 LETT. B) CO. 2 LETT. C) CO. 2 LETT. D) CO. 2 LETT. E) CO. 2 per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile. Nel caso di "fattura differita c'è la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni. In tali casi il differimento del termine entro il quale va emessa la fattura non modifica il momento di effettuazione dell operazione. Per individuare quale aliquota applicare (21% o 22%) si deve considerare la data in cui la cessione si considera effettuata e quindi la data del documento che certifica il momento di consegna/spedizione del bene e non la data della fattura. Se le consegne o le spedizioni di beni mobili sono effettuate nel mese di settembre 2013, ma la relativa fattura è emessa entro il 15 ottobre (fattura differita), si applicherà l'aliquota del 21%. CESSIONI CON FATTURA DIFFERITA DATA DEL DOCUMENTO CHE CERTIFICA LA CONSEGNA ALIQUOTA IVA FINO AL % 1 Le vendite con riserva di proprietà; le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.
4 Numero 192/2013 Pagina 4 di 6 DAL % Le prestazioni di servizi si ritengono effettuate di regola al momento del pagamento del corrispettivo, quindi per le fatture pagate entro il 30 settembre si applicherà l'iva al 21%, per quelle saldate a partire dal 1 ottobre il 22%. PRESTAZIONI DI SERVIZI DATA DI PAGAMENTO ALIQUOTA IVA FINO AL % DAL % Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'inizio del trasporto/spedizione degli stessi, dallo Stato europeo di appartenenza (art. 39 D.l. 331/1993), con le seguenti deroghe: COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 39 D.L. 331/1993 COMMA 1 TERZO PERIODO ART. 39 D.L. 331/1993 DEROGHE se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5 (cioè che sia istituito l'apposito registro di carico/scarico) Bisogna in ogni caso ricordare che se prima dell effettuazione dell operazione, individuata in base alle disposizioni sopra riepilogate: viene emessa la fattura; ovvero è eseguito il pagamento (parziale o totale); l operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l importo fatturato / pagato (art. 6, comma 4 del D.p.r. ). Nel caso di operazioni con Iva a esigibilità differita, il differimento
5 Numero 192/2013 Pagina 5 di 6 riguarda il momento impositivo dell'iva mentre per individuare il momento di effettuazione dell'operazione restano validi i criteri ordinari indicati all'articolo 6 commi 1-4 del d.p.r. 633/72. Per i soggetti interessati all'iva per cassa (art. 32-bis del D.l. 83/2012) si ritengono validi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 45/E/2011, secondo cui per individuare l'aliquota corretta assume rilevanza il momento di effettuazione dell'operazione, e quindi gli ordinari principi dettati dall'art. 6 del D.p.r. 633/72. Nel caso di emissione di note di variazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, se all'operazione originaria cui si riferisce la nota è stata applicata l'iva al 21% (in quanto effettuata fino al ), anche la nota di variazione dovrà essere assoggettata all'iva al 21% (nonostante sia emessa in data successiva al 1 ottobre 2013). Esempio Tizio emette il una nota di credito relativa alla cessione di un bene consegnato al cliente il , assoggettato all'iva al 21% e per cui è stata emessa e registrata la relativa fattura. Nella nota di accredito dovrà essere applicata l'iva al 21%. I soggetti esonerati dall obbligo di emissione della fattura che certificano i corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale 2, per determinare l IVA devono scorporare l imposta dagli incassi annotati nel registro dei corrispettivi, suddivisi in base all aliquota, utilizzando il metodo matematico. Pertanto, ai fini dello scorporo, per i corrispettivi certificati dall va applicata la nuova aliquota del 22%. Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. ventilazione, invece, i corrispettivi sono registrati senza differenziarli in base all aliquota applicata. Al momento della liquidazione periodica, per determinare l IVA a debito, l imposta va scorporata in base all aliquota IVA applicata agli acquisti. Pertanto, come chiarito nella Circolare 259/1997 e nella Circolare n. 45/E/2011 in sede di liquidazione dell IVA i corrispettivi devono essere scorporati al 22% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti, effettuati a decorrere dall , assoggettati alla nuova aliquota IVA del 22%. Correzione di errori Con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 l'agenzia delle Entrate ha confermato che se ragioni di ordine tecnico impediscono di adeguare in 2 Art. 22 del D.p.r. 633/72.
6 Numero 192/2013 Pagina 6 di 6 tempi rapidi i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi con la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta dovuta al cambiamento di aliquota verrà versata entro questi termini: LIQUIDAZIONE PERIODICA mensile trimestrale PERIODO DI FATTURAZIONE TERMINE DI VERSAMENTO ottobre e novembre Versamento acconto Iva 27 dicembre dicembre Termine liquidazione annuale 16 marzo 4 trimestre Termine liquidazione annuale 16 marzo Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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