Segreto bancario svizzero Situazione attuale e cambiamenti futuri.
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1 With With With With Passion Passion Passion Passion Segreto bancario svizzero Situazione attuale e cambiamenti futuri marco.jaeggi@jempartners.net With With With With Passion Passion Passion Passion
2 Temi che verranno trattati in questa relazione Il segreto bancario svizzero: lo stato attuale Percezione dell istituto Lo stato attuale dell istituto Convenzioni contro le doppie imposizioni I reati fiscali previsti dal diritto svizzero Fisco e assistenza amministrativa Assistenza giudiziaria internazionale Standard internazionali OECD / OCSE Il modello convenzionale l Art. 26 i commenti La probabile situazione futura, il punto di vista svizzero
3 La percezione dell istituto Privacy patrimoniale Diritto inalienabile la massima discrezione sul patrimonio Avere mezzo non significa necessariamente avere i mezzi per difenderli Segreto bancario È etico il segreto bancario sui mezzi riconducibili ad un imprenditore onesto, fiscalmente corretto, professionalmente attivo ed attento al bene della sua impresa
4 La percezione dell istituto È ripugnante la pubblicazione di informazioni in relazione allo stato patrimoniale delle persone che dimostrano di essere adempienti ai loro doveri fiscali La pubblicazione della loro capacità economica espone i contribuenti onesti e le loro famiglie a gravi pericoli.
5 La difesa del segreto bancario svizzero Il 61% dei Ticinesi considera che la Svizzera dovrebbe difendere il segreto bancario anche a costo di importanti ricadute negative nelle relazioni con altri paesi. Il 55% dei Ticinesi approva il principio di ancorare il segreto bancario alla Costituzione Federale. Il 65% dei Ticinesi teme l abolizione del segreto bancario considerando il contraccolpo sul tenore di vita degli svizzeri.
6 Lo stato attuale dell istituto Bases légales La protection de la sphère privée - et partant le secret bancaire - est fortement ancrée dans la conscience des citoyennes et des citoyens de notre pays. Elle se fonde aussi bien sur la Constitution que sur plusieurs lois. Le secret bancaire est un droit du citoyen et un devoir des banques. Il oblige les banques à garantir la discrétion sur les affaires financières de leurs clients.
7 Lo stato attuale dell istituto Bases légales Le détenteur du secret est le client et non la banque. La banque seule ne peut pas lever le secret bancaire. Le client peut délier la banque de son obligation de discrétion en l'autorisant, voire en l'obligeant à révéler des informations couvertes par le secret. De même la banque peut être contrainte, dans les cas prévus par la loi, de publier des informations sur ses clients, notamment lorsqu'il existe un soupçon suffisant de délit.
8 Lo stato attuale dell istituto Limites définies par la loi La législation impose certaines limites au secret bancaire. Des dispositions du droit civil, du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, du droit pénal, du droit administratif et de l'entraide en matière pénale prévoient des dérogations au secret bancaire. Celui-ci peut ainsi être levé sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de surveillance, même contre la volonté du client.
9 Lo stato attuale dell istituto Réglementation actuelle de l'échange d'informations Dans le domaine fiscal, il est possible d'échanger des informations avec les autres pays selon deux procédures distinctes: d'un côté, l'échange d'informations a lieu entre autorités fiscales, par la voie de l'assistance administrative. Cet échange se fonde sur des conventions bilatérales visant à éviter la double imposition. De l'autre, les informations peuvent être échangées entre autorités judiciaires, dans le cadre de l'entraide judiciaire. Dans ce cas, l'échange d'informations se fonde sur la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale.
10 Lo stato attuale dell istituto Réglementation actuelle de l'échange d'informations Comme la Suisse a déposé, il y a plusieurs années, une réserve visà-vis de l'art. 26 du Modèle de convention de l'ocde en vue d'éviter la double imposition des revenus et de la fortune, les conventions en vigueur actuellement ne prévoient pas de «grande» clause d'entraide administrative. Elles règlent l'échange d'informations uniquement en cas de soupçon de fraude fiscale et non en cas de soupçon de soustraction d'impôt.
11 Convenzione Italia / Svizzera Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera Articolo Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.
12 Convenzione Italia / Svizzera Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera Articolo Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico oppure fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede
13 I reati fiscali previsti dal diritto svizzero Imposte dirette (cantonali e federali) Base legislativa: Legge Tributaria Cantonale, Legge sull Imposta Federale Diretta Reato: sottrazione d imposta (dissimulazione di elementi imponibili) Autorità di perseguimento: Autorità fiscale cantonale, esclusa la capacità di perquisizione e sequestro Segreto bancario: Opponibile
14 I reati fiscali previsti dal diritto svizzero Imposte dirette (cantonali e federali) Base legislativa: Legge Tributaria Cantonale, Legge sull Imposta Federale Diretta Reato: Frode fiscale (uso di documenti alterati o falsi) Autorità di perseguimento: Ministero pubblico, con la capacità di perquisizione, sequestro, arresto Segreto bancario: Non opponibile
15 I reati fiscali previsti dal diritto svizzero Imposte indirette (IVA, Imposta preventiva, Tassa di bollo) Base legislativa: Leggi speciali (LIVA, LIP, LTB) Reato: Sottrazione di imposta (dissimulazione di elementi di imponibile) Autorità di perseguimento: Autorità fiscale federale, con la capacità di perquisizione e sequestro in caso di continuazione del reato per somme importanti Segreto bancario: Non opponibile
16 I reati fiscali previsti dal diritto svizzero Imposte dirette e indirette Base legislativa: Legge federale sul diritto penale amministrativo Reato: Truffa in materia di tasse (condotta astuta per indurre in errore il fisco) Autorità di perseguimento: Autorità fiscale federale, con la capacità di perquisizione e sequestro in caso di continuazione del reato per somme importanti Segreto bancario: Non opponibile
17 I reati fiscali previsti dal diritto svizzero Basi legislative in relazione allo scambio di informazioni fiscali nell ambito delle imposte indirette Protocollo fra CEE e CH relativo all assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, attivo da 1997 Accordo tra UE e CH per la lotta contro la frode Bilaterali II, attualmente in vigore da Aprile 2009 con Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Svezia, Bulgaria, Romania, Finlandia Il segreto bancario non è opponibile all autorità estera richiedente
18 L assistenza giudiziaria Proporzionalità: l intervento inquirente e coercitivo deve essere proporzionale alla gravità del reato commesso. Specialità: l assistenza richiesta deve riguardare una fattispecie specifica e non può «cambiare strada facendo». Punibilità: reato penale punibile con una pena privativa della libertà di almeno 3 anni (doppia punibilità).
19 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 EXCHANGE OF INFORMATION 1.The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention Le autorità fiscali degli stati contraenti devono potersi scambiare quelle informazioni aventi prevedibilmente importanza nel raggiungimento degli scopi di questa convenzione
20 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 1 (continua) EXCHANGE OF INFORMATION or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, Lo stesso impegno lo devono mantenere le amministrazioni o le autorità che agiscono come mandanti di uno degli Stati contraenti, previste dalla normativa fiscale interna.
21 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 1 (continua) EXCHANGE OF INFORMATION or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to the Convention. Allo stesso impegno sono tenute le autorità locali e le loro suddivisioni politiche, sino al limite di quanto contemplato in questa Convenzione
22 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 1 EXCHANGE OF INFORMATION The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Lo scambio di informazioni non è limitato alle previsioni degli articoli 1 definente i soggetti a cui si applica questa convenzione e 2 articolo che definisce le tasse che sono contemplate in questa convenzione. Secondo il commentario le informazioni devono essere scambiate nella loro massima estensione.
23 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 2 EXCHANGE OF INFORMATION 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
24 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 2 EXCHANGE OF INFORMATION 2. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state richieste (requisito di specialità). Comunque il commentario definisce che Contracting State may wish to allow the sharing of tax information by tax authorities with other law enforcement agencies and judicial authorities on certain high priority matters (e.g. to combat money laundering, corruption, terrorism financing).
25 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 3 EXCHANGE OF INFORMATION 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; Il commentario: nessun Stato può essere costretto, per adempiere al dovere di scambio delle informazioni ad andare al di là (beyond) di quanto prevede la sua legge interna.
26 La prassi svizzera Solo richiedendo direttamente al contribuente le informazioni bancarie l Amministrazioni Federali delle Contribuzioni può cercare di ottenere informazioni bancarie. Prassi di richiesta attraverso il modulo Attestazione di completezza, richiedibile solo se si verificano le seguenti condizioni: Il contribuente ha rifiutato di apportare le prove circa la provenienza o la destinazione dei fondi; sussiste un rapporto d affari provato con la banca in questione; esiste un fondato sospetto che vi sia stata una sottrazione d imposta o un tentativo si sottrazione.
27 La prassi svizzera Vale il principio della proporzionalità garantito dalla Costituzione: Ogni richiesta rivolta al contribuente deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito; l autorità deve scegliere, fra le misure possibili, quella che meglio preserva gli interessi del contribuente; gli interessi in gioco devono essere valutati e deve essere intrapresa una ponderazione fra la gravità dell incidenza sugli interessi privati conseguenti alla richiesta di collaborazione, da una parte, ed il risultato perseguito nell interesse pubblico.
28 Il formulario Attestazione di completezza With With With With Passion Passion Passion Passion
29 Il formulario Attestazione di completezza Obbliga la banca a fornire l elenco completo delle sue relazioni di affari con un contribuente durante un determinato periodo. L autorità fiscale non ha diritto di richiedere direttamente all istituto bancario l Attestazione di completezza (AC). L AC attesta unicamente le relazioni contrattuali intrattenute dal contribuente con la banca. Il BO (Beneficial owner) non è soggetto all attestazione, perché non è la controparte contrattuale della banca.
30 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 3 EXCHANGE OF INFORMATION 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Il commentario: Secrets should not be taken in too wide a sense
31 Lo standard internazionale OCSE Modello OCSE Convenzione contro le doppie imposizioni ARTICLE 26 comma 5 EXCHANGE OF INFORMATION 5.In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. Esempio del commentario: An individual subject to tax in State A maintains a bank account with Bank B in State B. State A is examining the income tax return of the individual and makes a request to State B for all bank account income and asset information held by Bank B in order to determine whether there were deposits of untaxed earned income. State B should provide the requested bank information to State A.
32 Possibili scenari: il punto di vista svizzero 1. Salvaguardia della certezza del diritto. Non ci sarà alcun automatismo di richiesta / risposta tra le amministrazioni fiscali: le richieste dovranno essere "concrete e motivate". 2. Assistenza amministrativa nelle questioni fiscali limitata a casi singoli (escluse le "fishing expeditions"). Ogni caso sarà trattato da un organismo svizzero che dovrà, innanzitutto, definire la possibilità dell'invio delle informazioni all'autorità richiedente. 3. Soluzioni transitorie eque. Rispetto della situazione attuale dei clienti delle banche svizzere residenti in altre giurisdizioni.
33 Possibili scenari: il punto di vista svizzero 4. Limitazione dello scambio alle imposte considerate dalla Convenzione. 5. Principio di sussidiarietà conformemente al modello di Convenzione dell'ocse. Non avverrà nessuno scambio, se l'autorità fiscale richiedente può ottenere la stessa informazione ricorrendo a fonti o effettuando ricerche nella propria giurisdizione. 6. Disponibilità a eliminare le discriminazioni.
34 L incognita politica With With With With Passion Passion Passion Passion
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