SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA REVISIONE DEL SISTEMA ESTIMATIVO DEL CATASTO DEI FABBRICATI IN ATTUAZIONE DELL ART.

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1 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA REVISIONE DEL SISTEMA ESTIMATIVO DEL CATASTO DEI FABBRICATI IN ATTUAZIONE DELL ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23 1

2 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita; Visto, in particolare, l articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 23 del 2014, concernente le revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati; Visto il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, recante composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.; Su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze; Emana il seguente decreto legislativo 2

3 1. Ai fini del presente decreto si intende, per: a) Agenzia, l Agenzia delle Entrate; Articolo 1 (Definizioni) b) OMI, l Osservatorio del Mercato Immobiliare dell Agenzia; c) Consistenza, la dimensione dell unità immobiliare da misurare ai fini catastali con le modalità di cui al presente decreto; d) Valore patrimoniale, il valore normale, espresso in euro, dell unità immobiliare, determinato con le modalità di cui al presente decreto; e) Rendita, il reddito, espresso in euro, ordinariamente ritraibile dall unità immobiliare, determinato con le modalità di cui al presente decreto; f) Epoca censuaria, il periodo temporale di riferimento degli elementi economici da assumere alla base della determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite; g) Quadro generale di qualificazione, l elenco delle categorie catastali e delle relative declaratorie; h) Zona OMI, la porzione continua del territorio comunale individuata dall OMI, che può coincidere con l intero territorio comunale; i) Quotazione OMI, il valore e il reddito immobiliare per unità di superficie, riferiti al mercato ed espressi dall OMI relativamente al secondo semestre dell anno più recente dell epoca censuaria; j) Segmento del mercato immobiliare, l ambito di analisi dei valori e dei redditi medi ordinari di mercato assunto per la determinazione delle funzioni statistiche ai fini della stima dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari ordinarie; k) Caratteristica di una unità immobiliare ordinaria, il parametro atto ad esprimere un attributo di carattere posizionale o edilizio del bene; l) Funzione statistica, l espressione funzionale atta a rappresentare la relazione tra il valore medio ordinario di mercato, ovvero il reddito medio ordinario di mercato, per unità di consistenza, e le caratteristiche delle unità immobiliari ordinarie, determinata, ai fini della stima catastale, sulla base di un analisi di tipo statistico ed economico condotta con riferimento ad un segmento del mercato immobiliare; m) Saggio di redditività, il tasso che esprime il rendimento medio ordinario di un investimento immobiliare desumibile dal mercato di riferimento o da quello più assimilabile per durata e rischio. 3

4 Articolo 2 (Catasto dei fabbricati) 1. Il catasto dei fabbricati costituisce l inventario del patrimonio edilizio nazionale. In esso sono iscritti gli immobili già censiti al catasto urbano, nonché gli immobili per i quali sussiste l obbligo di dichiarazione o comunque iscrivibili in catasto. 2. Il modulo inventariale è l unità immobiliare. Articolo 3 (Iscrizione delle unità immobiliari nel catasto dei fabbricati) 1. Nel catasto dei fabbricati sono iscritte, con attribuzione di valore patrimoniale e di rendita, le unità immobiliari produttive, costituite da costruzioni, aree, singole porzioni delle stesse, ovvero da una qualunque loro combinazione, dotate di autonomia funzionale, che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stesse utili ed atte a produrre un reddito proprio. 2. Sono considerate unità immobiliari produttive, purché risultino verificate le condizioni di autonomia funzionale e reddituale di cui al comma 1, anche: a) le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite; b) gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo; c) i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo; d) i beni comuni a più unità immobiliari idonei ad utilizzazioni produttive di reddito. 3. Fermo restando l obbligo di iscrizione per le unità immobiliari concesse in locazione o altrimenti produttive di reddito, nel catasto dei fabbricati sono iscrivibili, senza attribuzione di valore patrimoniale e di rendita, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d uso, le unità immobiliari improduttive, costituite da: a) costruzioni o loro porzioni in corso di realizzazione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell accentuato livello di degrado; c) beni comuni a più unità immobiliari inidonei ad utilizzazioni produttive di reddito; d) lastrici solari; e) aree urbane inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito; f) immobili o loro porzioni adibiti all esercizio pubblico dei culti quando hanno le caratteristiche edilizie proprie dell uso specifico cui sono destinati. 4. Non costituiscono oggetto di inventariazione, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l acquacoltura o di accumulo per l irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; 4

5 e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 5. Le opere di cui al comma 4, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari produttive, sono oggetto di iscrizione in catasto unitamente alle predette unità. 6. A ciascuna unità immobiliare di cui ai commi precedenti iscritta al catasto dei fabbricati è attribuito un identificativo catastale. Eventuali modifiche dell attuale sistema di identificazione catastale sono disposte con provvedimento del direttore dell Agenzia. Articolo 4 (Fondamenti del sistema estimativo) 1. Il sistema estimativo relativo alle unità immobiliari produttive iscritte nel catasto dei fabbricati si basa: a) sulla qualificazione delle unità immobiliari produttive secondo categorie catastali distinte in ordinarie, gruppo O, e speciali, gruppo S, definite in relazione alle destinazioni d uso dei beni, nonché ai caratteri tipologici e costruttivi specifici degli stessi; b) sulla articolazione del territorio in uno o più ambiti territoriali, in relazione alle caratteristiche del mercato immobiliare di riferimento, ai quali correlare ciascuna unità immobiliare produttiva. 2. Per i predetti fini estimativi ci si avvale di apposito archivio dei fabbricati, costituito secondo i criteri stabiliti nell Allegato A. 3. Le unità immobiliari improduttive iscritte nel catasto dei fabbricati sono qualificate secondo categorie catastali individuate nel gruppo I, senza attribuzione di valore patrimoniale e di rendita. Articolo 5 (Qualificazione delle unità immobiliari) 1. La qualificazione consiste nell attribuire a ciascuna unità immobiliare la più appropriata categoria o sottocategoria catastale tra quelle previste nel quadro generale di qualificazione di cui all Allegato B, in base alla ordinaria e stabile destinazione d uso e ai caratteri tipologici e costruttivi della stessa. 2. Anche La qualificazione delle unità immobiliari aventi caratteristiche di ruralità ai fini fiscali viene è operata secondo i criteri di cui al comma 1. Per tali unità immobiliari si applicano le disposizioni connesse all inserimento negli atti catastali dell annotazione di ruralità ai fini fiscali. 3. La qualificazione delle unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, oggetto di annotazione in catasto, è operata secondo i criteri di cui al comma 1. Con 5

6 provvedimento del direttore dell Agenzia, d intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti modalità e termini per la predetta annotazione in catasto dell interesse storico o artistico delle unità immobiliari. Articolo 6 (Ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento) 1. Ai fini dell articolazione del territorio in ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento, si utilizzano le zone OMI adottate dall Agenzia o, se necessario, loro aggregazioni appartenenti anche a Comuni diversi, secondo le tecniche di raggruppamento gerarchico descritte nell Allegato D. 2. Le zone OMI, determinate dall Agenzia con riferimento al secondo semestre dell anno più recente dell epoca censuaria, sono pubblicate sul sito internet dell Agenzia con valore di pubblicità legale. 1. Il processo estimativo si basa: Articolo 7 (Processo estimativo) a) per le unità immobiliari produttive ordinarie censite nelle categorie catastali del gruppo O : 1) sulla superficie espressa in metri quadrati, come misura della consistenza; 2) sulle caratteristiche posizionali ed edilizie, anche con riferimento al fabbricato in cui sono ubicate; 3) sull uso di funzioni statistiche per la determinazione del valore patrimoniale, che esprimono, con riferimento all epoca censuaria, la relazione tra il valore medio ordinario di mercato e le caratteristiche posizionali ed edilizie dei beni; 4) sull uso di funzioni statistiche per la determinazione della rendita che esprimono, con riferimento all epoca censuaria, la relazione tra il reddito medio ordinario di mercato e le caratteristiche posizionali ed edilizie dei beni; 5) sulla determinazione del valore patrimoniale mediante stima diretta, con i criteri di cui al punto 1) della lettera b) del presente comma, qualora non sia possibile determinare le funzioni di cui al punto 3) della presente lettera; 6) sulla determinazione della rendita con l utilizzo di specifici saggi di redditività media da applicare al valore patrimoniale, qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni che consenta il ricorso alle funzioni di cui al punto 4) della presente lettera; b) per le unità immobiliari produttive speciali censite nelle categorie catastali del gruppo S : 1) sulla determinazione, con riferimento all epoca censuaria, del valore patrimoniale, mediante stima diretta, con l applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna categoria catastale; 2) sulla determinazione, con riferimento all epoca censuaria, della rendita. 6

7 2. Anche per l attribuzione dei valori patrimoniali e delle rendite alle unità immobiliari aventi caratteristiche di ruralità ai fini fiscali, si applicano i criteri di cui al comma 1. Articolo 8 (Estimi catastali) 1. I valori patrimoniali e le rendite delle unità immobiliari produttive iscritte in catasto sono determinati dall Agenzia con le modalità previste nel presente decreto e applicando una percentuale di abbattimento pari a: a) 30 per cento per le categorie ordinarie; b) per cento per le categorie speciali. Articolo 9 (Consistenza delle unità immobiliari produttive ordinarie) 1. La consistenza delle unità immobiliari produttive ordinarie censite nelle categorie catastali del gruppo O è data dalla superficie espressa in metri quadrati, calcolata sulla base delle planimetrie e di altre informazioni e documenti presenti in catasto, secondo i criteri stabiliti nell Allegato C. In caso di mancanza di planimetria o di planimetria non idonea alla determinazione della superficie, l Agenzia procede alla determinazione di una superficie convenzionale secondo i criteri stabiliti nel predetto Allegato C. 2. Per le unità immobiliari di cui al comma1, prive di planimetria o corredate da planimetria non idonea alla determinazione della superficie, l Agenzia procede alla determinazione di una superficie convenzionale secondo i criteri stabiliti nell Allegato C. Articolo 10 (Determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari produttive ordinarie) 1. Il valore patrimoniale e la rendita delle unità immobiliari produttive ordinarie sono determinati dall Agenzia per effetto del prodotto della consistenza di cui all articolo 9 per il valore patrimoniale e la rendita unitari di cui al comma 2 e dell applicazione della percentuale di abbattimento di cui alla lettera a) dell articolo Il valore patrimoniale e la rendita unitari sono determinati sulla base delle caratteristiche posizionali ed edilizie di cui all articolo 11 e delle funzioni statistiche di cui all articolo Qualora non sia possibile definire le funzioni statistiche di cui all articolo 12: a) il valore patrimoniale unitario è determinato dall Agenzia con la stima diretta di cui all articolo 18; b) la rendita unitaria è determinata dall Agenzia applicando, ai corrispondenti valori patrimoniali unitari di cui al presente articolo, specifici saggi di redditività media di cui all articolo 20. 7

8 Articolo 11 (Caratteristiche delle unità immobiliari produttive ordinarie) 1. Le caratteristiche posizionali ed edilizie delle unità immobiliari produttive ordinarie, anche con riferimento al fabbricato in cui sono ubicate, per l elaborazione delle funzioni statistiche di cui all articolo 12, sono definite nell Allegato D. 2. Nei soli casi in cui l insieme delle caratteristiche posizionali ed edilizie di cui al comma 1 non consente di determinare idonee funzioni statistiche secondo i criteri indicati nell Allegato D, può esserne disposta l integrazione a livello locale, d ufficio o su motivata proposta del Comune interessato. L integrazione è disposta con provvedimento del direttore dell Agenzia, previa verifica della compatibilità con i piani operativi di cui all articolo 15, comma 1, lettera b). 3. Le rilevazioni delle predette caratteristiche sono effettuate utilizzando le banche dati dell Agenzia, quelle dei Comuni ed ogni altra fonte informativa disponibile, ovvero con tecniche di telerilevamento o indagini in sopralluogo. Articolo 12 (Funzioni statistiche) 1. Le funzioni statistiche, che correlano i valori patrimoniali e le rendite unitari alle caratteristiche posizionali ed edilizie delle unità immobiliari produttive ordinarie, sono determinate dall Agenzia, anche avvalendosi del supporto tecnico di società della SOSE Soluzioni per il Sistema Economico Spa a partecipazione pubblica maggioritaria di studio ed analisi statistico economiche in materia tributaria, sulla base delle procedure estimative di cui all Allegato D, in relazione a segmenti di mercato immobiliare. Tali segmenti, costituiti da unità immobiliari appartenenti ad una o più categorie catastali ordinarie e ubicate in uno specifico ambito territoriale, sono individuati secondo i criteri definiti nel medesimo Allegato. 2. Le risultanze preliminari delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse ai Comuni i quali, entro sessanta giorni, possono far pervenire osservazioni in ordine all applicazione dei criteri e delle procedure estimative. 3. L Agenzia, decorso il predetto termine di sessanta giorni, determina, anche in esito alle osservazioni di cui al comma 2, le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione, comunicandoli alla commissione censuaria locale territorialmente competente e dandone notizia ai Comuni interessati. 4. Le modalità e i termini di attuazione del procedimento di cui presente articolo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. Articolo 13 (Validazione delle funzioni statistiche) 1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all articolo 12, comma 3, la commissione censuaria locale provvede alla validazione delle funzioni 8

9 statistiche e dei relativi ambiti di applicazione o, in alternativa, alla formulazione di osservazioni, trasmettendo le relative deliberazioni all Agenzia, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell Agenzia di cui all articolo 12, comma In caso di mancata validazione, l Agenzia: a) qualora ritenga di conformare le proprie determinazioni alle osservazioni della commissione censuaria locale, ridetermina le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione e li trasmette, entro novanta giorni dalla ricezione della relativa deliberazione, alla medesima commissione per la validazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 1; b) qualora non ritenga di poter conformare le proprie determinazioni alle osservazioni della commissione censuaria locale, trasmette gli atti e la relativa documentazione alla commissione censuaria centrale, entro il medesimo termine di cui alla lettera a). 2. La commissione censuaria centrale provvede alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione, ai sensi dell articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n Articolo 14 (Pubblicazione delle funzioni statistiche) 1. Le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione, validati dalle commissioni censuarie, con le relative note metodologiche ed esplicative, sono adottati con uno o più decreti del Ministero dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 15 (Attività dell Agenzia finalizzate alla collaborazione con i Comuni) 1. L Agenzia, al fine di assicurare la cooperazione con i Comuni nel processo revisionale, provvede: a) alla predisposizione di istruzioni operative, nonché di piani e programmi formativi per il personale dei Comuni relativamente alle specifiche attività del processo di revisione nelle quali sono coinvolti i Comuni; b) alla definizione dei criteri per la predisposizione dei piani operativi per l attuazione del processo revisionale; c) alla predisposizione degli strumenti informatici e di trasmissione dati per le attività a supporto del processo di revisione, garantendo l aggiornamento del sistema informativo catastale anche con riferimento agli immobili non dichiarati; d) alla implementazione delle più idonee forme di coordinamento delle attività tra Agenzia e Comuni, anche a partire dalle esistenti esperienze di collaborazione catastale consolidate in ambito locale; e) alla definizione di strumenti informatici e di trasmissione dati per la verifica dei dati relativi agli intestatari, anche al fine del miglioramento della banca dati catastale. 9

10 2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell Agenzia, sentita l Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e acquisito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Articolo 16 (Attività dei Comuni nel processo revisionale) 1. Nell ambito della cooperazione con l Agenzia nel processo revisionale, i Comuni provvedono: a) alla predisposizione, d intesa con l Agenzia, sulla base dei criteri di cui all articolo 15, comma 1, lettera b), di piani operativi che definiscano tempi e modalità di svolgimento delle attività del processo di rilevazione di cui alla successiva lettera b); b) alla rilevazione delle caratteristiche posizionali ed edilizie delle unità immobiliari produttive ordinarie, di norma finalizzata all applicazione delle funzioni statistiche, con le modalità di cui all articolo 11, comma 3, e sulla base delle istruzioni operative di cui all articolo 15, comma 1, lettera a); c) alla trasmissione all Agenzia dei dati rilevati attraverso gli strumenti di cui all articolo 15, comma 1, lettera c); d) alla partecipazione alle forme di coordinamento previste nell articolo 15, comma 1, lettera d); e) alla trasmissione all Agenzia delle informazioni in proprio possesso relative ai titolari di diritti reali ovvero ai possessori degli immobili, ai fini di cui all articolo 15, comma 1, lettera e). 2. Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definiti con i provvedimenti di cui all articolo 15, comma 2. Con gli stessi provvedimenti sono stabilite le modalità per la individuazione, da parte dei Comuni, di un responsabile per la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Articolo 17 (Comunicazione di dati e informazioni) 1. I titolari di diritti reali ovvero i possessori degli immobili possono fornire direttamente all Agenzia ed ai Comuni di ubicazione i dati e le informazioni relative agli immobili posseduti, utilizzando appositi modelli, approvati con provvedimento del direttore dell Agenzia, da trasmettere debitamente compilati, di norma con modalità telematiche. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le modalità per la fornitura dei predetti dati e informazioni. 2. L Agenzia può richiedere i dati e le informazioni di cui al comma 1, di norma con modalità telematiche, anche inviando appositi questionari, agli intestatari catastali, ovvero, in caso di mancato aggiornamento, ai titolari di diritti reali risultanti nei registri immobiliari, ai possessori o agli altri soggetti che hanno negli immobili residenza, domicilio, dimora o sede. 10

11 3. L Agenzia può richiedere i dati e le informazioni di cui al comma 2 anche agli amministratori di condominio. Articolo 18 (Determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari produttive speciali) 1. Il valore patrimoniale delle unità immobiliari produttive speciali è determinato dall Agenzia mediante stima diretta, con processi uniformi a livello nazionale, e con applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna categoria catastale, anche avvalendosi del supporto tecnico di società della SOSE Soluzioni per il Sistema Economico Spa a partecipazione pubblica maggioritaria di studio ed analisi statistico economiche in materia tributaria, secondo i criteri generali di cui all Allegato E e applicando la percentuale di abbattimento di cui alla lettera b) dell articolo Sono oggetto di stima diretta gli immobili costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l utilità nei limiti dell ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo La stima diretta viene effettuata con riferimento ai valori di mercato solo per le unità immobiliari qualificate nelle categorie o sottocategorie per le quali sono disponibili sul territorio nazionale sufficienti dati di mercato. Negli altri casi, il valore patrimoniale è determinato utilizzando: a) il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale; b) il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l aspetto prevalente Con riferimento all applicazione dei criteri di cui al comma 2, l Agenzia definisce appositi prontuari, di norma, su base regionale, da approvare con provvedimento del direttore dell Agenzia, sentita la commissione censuaria centrale La rendita delle unità immobiliari produttive speciali, considerata l assenza di dati consolidati nel mercato delle locazioni, è determinata mediante applicazione al valore patrimoniale di cui al comma 1 dei saggi di redditività media di cui all articolo In caso di mancato riscontro alle richieste formulate ai sensi dell articolo 17, comma 2, l Agenzia procede, con inversione dell onere della prova, alla attribuzione del valore patrimoniale e della rendita in via presuntiva Per le unità immobiliari a destinazione particolare, già censite in una categoria del gruppo E, il valore patrimoniale e la rendita sono determinati dall Agenzia secondo specifici criteri indicati nell Allegato E. 11

12 Articolo 19 (Unità immobiliari di interesse storico o artistico) 1. Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico di cui all articolo 5, comma 3, come individuate ai sensi dell articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, oggetto di apposita annotazione in catasto, i valori patrimoniali e le rendite sono determinati con le modalità di cui all articolo 10 e all articolo 18 e applicando una riduzione pari, rispettivamente, a: a) 20 per cento e 10 per cento, per le unità immobiliari ordinarie aventi consistenza inferiore o uguale a 300 metri quadrati; per la parte eccedente i 300 metri quadrati le predette percentuali sono raddoppiate; b) 30 per cento e 15 per cento, per le unità immobiliari ordinarie aventi consistenza superiore a 300 metri quadrati; c) b)25 per cento e 10 per cento, per le unità immobiliari speciali; si applicano altresì le percentuali di abbattimento di cui all articolo Con provvedimento del direttore dell Agenzia, d intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti modalità e termini per l annotazione in catasto dell interesse storico e artistico delle unità immobiliari. Articolo 20 (Saggi di redditività media) 1. L Agenzia determina i saggi di redditività media, per ciascuna categoria catastale secondo i criteri stabiliti nell Allegato F, comunicandoli alla commissione censuaria centrale. 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, la commissione censuaria centrale provvede, a sezioni unite, in ordine alla loro validazione. 3. I saggi di redditività media, validati dalla commissione censuaria centrale, sono adottati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 21 (Notifica e comunicazione degli estimi catastali) 1. In deroga alle disposizioni di cui all articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l attribuzione alle unità immobiliari produttive del valore patrimoniale e della rendita di cui all articolo 8, effettuata dall Agenzia ai fini della revisione del sistema estimativo di cui al presente decreto, viene notificata mediante pubblicazione all albo pretorio per una durata non inferiore a novanta giorni. 2. Unitamente al valore patrimoniale e alla rendita sono notificati: a) per le unità immobiliari produttive censite nelle categorie ordinarie: 1) la categoria catastale attribuita; 12

13 2) la zona OMI di ubicazione; 3) la consistenza; 4) la funzione statistica e il relativo ambito di applicazione; 5) la misura delle caratteristiche posizionali ed edilizie; 6) il criterio di valutazione e gli elementi tecnico-economici in caso di stima diretta del valore patrimoniale; 7) l eventuale saggio di redditività medio utilizzato per la determinazione della rendita; b) per le unità immobiliari produttive censite nelle categorie speciali: 1) la categoria e la sottocategoria catastale attribuite; 2) il criterio di valutazione e gli elementi tecnico-economici; 3) il saggio di redditività medio utilizzato per la determinazione della rendita. 3. Con uno o più comunicati dell Agenzia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è resa nota l avvenuta affissione all albo pretorio. I comunicati sono resi disponibili anche presso gli uffici e sui siti internet dell Agenzia e dei Comuni. 4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di cui al comma 3, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. 5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono consultabili gratuitamente, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell Agenzia, oltre che dagli intestatari catastali e dai titolari di diritti reali risultanti nei registri immobiliari, anche da coloro che si dichiarano possessori ancorché non risultino intestatari negli atti del catasto. Per gli altri soggetti le informazioni saranno consultabili, con esclusione dei dati relativi agli intestatari catastali, gratuitamente secondo modalità e termini stabiliti con il provvedimento di cui al periodo precedente. 6. Agli intestatari catastali dei quali sia conosciuto il domicilio digitale, i dati di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati anche all indirizzo di posta elettronica certificata, fermi restando i termini per la proposizione del ricorso di cui al comma 4. Articolo 22 (Ricorsi e reclami avverso gli estimi catastali) 1. Sono devolute alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti la consistenza, la qualificazione, la misura delle caratteristiche posizionali ed edilizie per l attribuzione degli estimi catastali di cui al presente decreto, nonché quelle relative al valore patrimoniale determinato con stima diretta. 2. Per le controversie di cui al comma 1, nonché per quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali indicate nell articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, chi intende proporre ricorso è in ogni caso tenuto a presentare preliminarmente il reclamo di cui all articolo 17-bis del medesimo decreto legislativo. Nel giudizio tributario è sempre ammesso l intervento del Comune. 13

14 3. Restano fermi gli strumenti di autotutela previsti in ambito tributario. Articolo 23 (Tempi di realizzazione del processo revisionale) 1. Le attività di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati sono completate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 24 (Epoca censuaria ed entrata in vigore dei nuovi estimi catastali) 1. L epoca censuaria di riferimento per la revisione degli estimi di cui al presente decreto è il triennio Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze è comunicata la conclusione delle attività di attribuzione dei nuovi estimi catastali a seguito del completamento delle operazioni di notifica di cui all articolo La data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali è stabilita al 1 gennaio dell anno successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 2. Articolo 25 (Aggiornamento quinquennale degli estimi) 1. Prima di procedere alla revisione generale di cui all articolo 26, può essere disposto l aggiornamento quinquennale degli estimi, comunque non al di sopra del valore di mercato, con decreto del Ministero dell economia e delle finanze da emanare su proposta del direttore dell Agenzia, previo parere della Commissione censuaria centrale, sentita la Conferenza Stato Città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. L aggiornamento di cui al comma 1 viene effettuato mediante applicazione agli estimi catastali di cui all articolo 8 di coefficienti di adeguamento determinati: a) per le unità immobiliari produttive appartenenti alle categorie ordinarie, su base locale, in ragione delle variazioni delle quotazioni OMI osservate nel quinquennio di riferimento; b) per le unità immobiliari produttive appartenenti alle categorie speciali, su base nazionale, in ragione del deflatore del prodotto interno lordo calcolato dall ISTAT nel quinquennio di riferimento. 3. Le modalità tecniche di determinazione dei coefficienti di adeguamento di cui al comma 2 sono stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia, da emanare previo parere della commissione censuaria centrale. 4. La data di entrata in vigore dell aggiornamento dei nuovi estimi catastali è stabilita al 1 gennaio dell anno successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. 14

15 Articolo 26 (Revisioni generali degli estimi) 1. La revisione generale degli estimi è effettuata, su tutto il territorio nazionale, ogni dieci anni dall ultimo anno del periodo censuario assunto a riferimento nella precedente revisione. 2. Le revisioni generali sono disposte con provvedimento del direttore dell Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale viene fissata anche l epoca censuaria di riferimento. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente decreto. Articolo 27 (Convenzioni dell Agenzia con le categorie professionali) 1. L Agenzia, nei casi di obiettiva insufficienza di risorse umane, può sottoscrivere convenzioni con gli ordini e i collegi professionali per l impiego di tecnici per le attività relative alla rilevazione delle caratteristiche posizionali ed edilizie e alla stima diretta delle unità immobiliari produttive. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano contenuti specifici, modalità e tempi di attuazione delle attività da eseguire. 3. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1, anche con riferimento alla determinazione del rimborso dei costi. Articolo 28 (Commissione di studio per le aree edificabili) 1. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze è istituita una commissione di studio per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, ai fini catastali, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi estimi. 2. I componenti sono scelti tra rappresentanti delle Regioni, dei Comuni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell economia e delle finanze e dell Agenzia. 3. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, da porre a carico dell amministrazione di appartenenza. Articolo 29 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti per la realizzazione della riforma del catasto dall articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n

16 Articolo 30 (Funzioni amministrative in materia di catasto nelle province autonome di Trento e Bolzano) 1. Nell ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni di Magasa e Valvestino, in provincia di Brescia, e del comune di Pedemonte, in provincia di Vicenza, le funzioni amministrative di competenza dell Agenzia previste dal presente decreto sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n Articolo 31 (Disposizioni transitorie) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando il completamento dei procedimenti in corso, non possono essere attivate nuove operazioni: a) di revisione parziale del classamento di cui all articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) di classificazione di immobili, ai sensi dell articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data prevista dall articolo 24, comma 3, per le unità immobiliari urbane da censire o già censite in una categoria del gruppo D, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o di variazione di quelle esistenti sono rese, con riferimento all oggetto della stima diretta, in conformità a quanto previsto al comma 2, dell articolo 18 del presente decreto. Analogamente si procede per le unità immobiliari urbane da censire o già censite in una categoria del gruppo E. 3. A decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo all entrata in vigore del presente decreto, i criteri di determinazione della superficie catastale stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, sono sostituiti dai criteri stabiliti nell Allegato C del presente decreto; ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), la percentuale prevista dall articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari all 80 per cento, è riferita alle superfici catastali rideterminate; per le sole unità immobiliari censite nell attuale categoria catastale C/1 la predetta percentuale è pari al 70 per cento. Articolo 32 (Allegati al decreto) 1. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: a) Allegato A: Archivio dei fabbricati; b) Allegato B: Quadro generale di qualificazione; c) Allegato C: Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari produttive a destinazione ordinaria; 16

17 d) Allegato D: Criteri di segmentazione del mercato immobiliare, caratteristiche posizionali ed edilizie e procedure per la determinazione delle funzioni statistiche; e) Allegato E: Criteri e metodi per la stima diretta; f) Allegato F: Criteri per la determinazione dei saggi di redditività media. 2. Eventuali modifiche degli allegati di cui al comma 1 del presente articolo sono apportate con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. Articolo 33 (Invarianza di gettito) 1. A decorrere dal periodo di imposta di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, stabilita al comma 3 dell articolo 24, sono così modificati la base imponibile e i criteri di accertamento delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite: a) al comma 3 dell articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale S»; b) il comma 4 dell articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituito: «Per le unità immobiliari produttive, il valore è costituito dal valore patrimoniale attribuito nel catasto dei fabbricati, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione»; c) ai fini dell imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), rimangono esenti le unità immobiliari produttive ora qualificate nella categoria S/18; d) i commi 1, 2 e 3 dell articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono così sostituiti: «1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari produttive iscritte nel catasto dei fabbricati è determinato dalla rendita catastale, stabilita secondo le norme che disciplinano il catasto dei fabbricati medesimo, ridotta forfettariamente nella misura indicata dal successivo comma 4-bis. 2. Le rendite catastali sono variate, aggiornate e revisionate sulla base delle norme che disciplinano il catasto dei fabbricati. 3. Le modificazioni derivanti dalla revisione decennale delle rendite catastali hanno effetto dal 1 gennaio dall'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministero dell economia e delle finanze con cui è comunicata la conclusione delle attività di attribuzione delle nuove rendite catastali a seguito del completamento delle operazioni di notifica. In caso di variazioni della rendita catastale, laddove la notificazione avvenga oltre i sessanta giorni precedenti al termine stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.»; e) al comma 4 dell articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole «e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito e, per le unità 17

18 immobiliari produttive il valore patrimoniale risultante in catasto», nonché al successivo comma 5 le parole «I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati» sono sostituite dalle seguenti: «Il moltiplicatore di settantacinque volte può essere modificato»; f) è soppresso il comma 5-bis dell art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; g) sono determinati, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, i criteri di individuazione delle abitazioni aventi caratteristiche di lusso in sostituzione dei riferimenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; h) all articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 5 le parole «e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi e, per le unità immobiliari produttive il valore patrimoniale risultante in catasto», al comma 6 le parole «della rendita» sono sostituite dalle parole «del valore patrimoniale e della rendita» e al comma 6-bis le parole «alla rendita proposta» sono sostituite dalle seguenti: «al valore patrimoniale e alla rendita proposti». 2. Con effetto dal periodo di imposta di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, stabilita al comma 3 dell articolo 24, ai fini di garantire l invarianza del gettito, a livello comunale, delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ai fini dell IMU e della TASI, sono rideterminate le aliquote di base, per le unità immobiliari qualificate nel gruppo O, per quelle qualificate nel gruppo S e per la abitazioni principali di lusso. Detta rideterminazione deve comportare che il gettito, con le nuove aliquote di base, sia pari a quello che si otterrebbe con riferimento alla normativa vigente nel periodo di imposta antecedente all entrata in vigore dei nuovi estimi catastali; è inoltre modificata la percentuale di riduzione della base imponibile, di cui al comma 3 dell articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, in misura tale da assicurare per l insieme di quei fabbricati un contributo al gettito dell imposta analogo al precedente; b) ai fini dei tributi di cui alla precedente lettera a) sono altresì rideterminate le variazioni, che possono deliberare i Comuni, in aumento o in diminuzione rispetto all aliquota di base per ciascun gruppo di qualificazione delle unità immobiliari produttive, in modo tale da non variare la capacità fiscale dei Comuni; c) ai fini delle imposte sul reddito, laddove alla base imponibile concorre il reddito medio ordinario di cui all articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato ai sensi del precedente comma 1, lettera d), tale reddito viene ridotto per una percentuale unica nazionale determinata in misura tale da garantire lo stesso ammontare di gettito che deriverebbe dalle rendite catastali vigenti nel periodo di imposta antecedente a quello dell entrata in vigore dei nuovi estimi; 18

19 d) ai fini dell imposta sulle successioni e donazioni, il valore complessivo netto eccedente, di cui alla lettera a), comma 48, dell articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al di sopra del quale sono soggetti alla suddetta imposta i trasferimenti di beni e diritti per causa morte è rideterminato in una misura tale da garantire, per la componente immobiliare, l invarianza del gettito; e) ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e catastale, per i soli casi in cui si applica il comma 497 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono rideterminate le aliquote proporzionali in modo tale da garantire l invarianza del gettito che si otterrebbe applicando le preesistenti aliquote vigenti nel periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore dei nuovi estimi; f) ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la percentuale ivi prevista pari all 80 per cento è riferita alla superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nell Allegato C del presente decreto; per le sole unità immobiliari censite nella categoria catastale O/7 la predetta percentuale è pari al 70 per cento. 3. I Comuni rideterminano le aliquote dell IMU e della TASI in modo che il gettito, a livello comunale e per ciascun gruppo di qualificazione delle unità immobiliari produttive, sia pari a quello che si sarebbe ottenuto con i vecchi estimi. 4. Nel primo anno di applicazione delle variazioni di cui al comma 2, la prima rata dell IMU e della TASI è calcolata solo sull aliquota di base. 5. Con riferimento al periodo di imposta di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, stabilita al comma 3 dell articolo 24, ai fini della perequazione sono aggiornati i coefficienti delle capacità fiscali standard dei comuni relativamente al divario delle capacità fiscali sulla base dei gettiti teorici ottenuti applicando alla base imponibile teorica dell IMU e della TASI le nuove aliquote di base rideterminate ai sensi della lettera a) del comma Il Governo con proprie relazioni, di cui la prima entro sei mesi dall entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, stabilita al comma 3 dell articolo 24, presenta alle Camere il monitoraggio in merito agli effetti previsti, articolati a livello comunale, del processo di revisione delle basi imponibili e dell applicazione dei criteri, di cui al precedente comma 2, volti ad assicurare l invarianza di gettito per ciascuna imposta e la necessaria gradualità al fine di valutare eventuali interventi correttivi. 19

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